Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/03/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Molè, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza dell'11.03.25 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 4849/2023 R.G.
TRA
, rapp.ta e difesa dall' avv.to Alessandro Lauretta, come in Parte_1 atti
- ricorrente –
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Guadagnino CP_1
Angelo, in virtù di procura generale alle liti, come in atti
-resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.07.23, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Accertare che la CP_1 ricorrente ha diritto a percepire il RdC così come richiesto nella domanda di rinnovo della prestazione prot. -RDC 2022-5952089 del giugno 2022, sussistendone CP_1 tutti i requisiti di legge e per l'effetto disporre l'immediata erogazione della prestazione RdC domanda prot. del giugno 2022 Controparte_2 condannando l'ente convenuto al pagamento, anche preliminare e cautelare, di quanto finora non erogato;
2) Sentir condannare, per l'effetto, l' al pagamento CP_1 delle somme corrispondenti al RdC dovuto alla ricorrente con decorrenza dal luglio 2022 (primo giorno del mese successivo all'istanza di rinnovo), oltre accessori di legge;
3) Sentir condannare alle spese e compensi del giudizio il convenuto Ente, con attribuzione al procuratore anticipatario”
Nello specifico ha esposto: che nel mese di giugno dell'anno 2022 presentava domanda di rinnovo (avendone già goduto nei 18 mesi precedenti) del reddito di
n. 26, appartenendo ad un nucleo familiare composto esclusivamente da sé stessa;
alla domanda di reddito di cittadinanza, allegava la propria attestazione ISEE del 15/01/2022 così come previsto dalla normativa di riferimento, integralmente confermativa del diritto a percepire il reddito di cittadinanza (v. attestazione ISEE del 15/01/2022 e relativa DSU del 15/01/2022); l'attestazione ISEE del 15/01/2022 veniva rilasciata dall' tramite ente di patronato, in base ai dati dichiarati dalla CP_1 ricorrente nell'apposita modulistica c.d. Dichiarazione Sostitutiva Unica ( DSU del 15/01/2022); dall'attestazione ISEE risultava che la ricorrente, titolare di redditi per un totale di € 3.600,00 (peraltro derivanti dal RdC percepito negli anni passati), presentava un indicatore della situazione economica equivalente dell'importo appunto di € 3.600,00; il requisito economico per godere nell'anno 2022 della prestazione oggetto di causa era appunto quello di presentare un ISEE non superiore ad € 9.360,00; in seguito ad un controllo effettuato tramite SPID della ricorrente sul sito , la stessa apprendeva che alla data del 13/07/2022 la propria domanda di CP_1 reddito di cittadinanza risultava “non forzabile/riesaminabile per verifica residenza in corso da parte del Comune” (v. sintesi esiti requisiti domanda PROT.INPS-RDC- 2022-5952089); sospendere il pagamento del RdC nei confronti della ricorrente, o comunque non accogliere la sua domanda di rinnovo, non trovava alcuna giustificazione nella normativa di riferimento;
come da certificato di residenza storico in atti, aggiornato alla data del 31/01/2023, la ricorrente era residente nel comune di
Torre Annunziata fin dal 20/03/2012 (cfr. certificato storico di residenza Comune di Torre Annunziata); a tutt'oggi la sede competente non aveva ancora elaborato CP_1 un formale provvedimento di accoglimento o di reiezione della prestazione richiesta;
dalla scheda “sintesi esiti requisiti domanda prot.inps-rdc-2022-5952089” risultava superata con esito positivo la verifica dei requisiti reddituali sulla DSU (prodromica all'ISEE), nonché i requisiti preliminari;
risultavano in corso verifiche sul requisito di residenza.
Si è costituito l' resistendo all'avverso ricorso e chiedendone il rigetto. CP_3
In particolare, ha rilevato che il mancato accoglimento della domanda era stato determinato da quanto comunicato all' dal Comune di residenza della ricorrente, CP_1 ossia dal Comune di Torre Annunziata. In particolare, il Comune di Torre Annunziata comunicava all' "Mancanza del requisito di residenza (art. 2, co 1, a). CP_1
Sulla base della documentazione in atti questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa.
La domanda deve essere accolta per le ragioni di seguito enunciate. L'istante agisce in giudizio per sentire accertare il proprio diritto a percepire il RdC così come richiesto nella domanda di rinnovo della prestazione del giugno 2022. Il motivo del rigetto in sede amministrativa e ribadito dall' in giudizio andava CP_3 rinvenuto nella asserita mancanza del requisito della residenza in Italia, in quanto dalla consultazione dell'anagrafe tributaria, la ricorrente risultava irreperibile all'indirizzo indicato anche successivamente alla presentazione della domanda. Ebbene, dalla documentazione allegata al ricorso ed in particolare dal certificato di residenza storica risulta che la stessa ha vissuto in Italia da sempre, ed in maniera continuativa nei 2 anni antecedenti la presentazione della domanda di RdC. Nessun elemento induce a dubitare delle risultanze del certificato di residenza , fermo restando che ai fini dell'individuazione della residenza, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, le indicazioni emergenti dalle risultanze anagrafiche danno luogo ad una mera presunzione, superabile alla stregua di altri elementi, ivi compresi quelli forniti da atti e dichiarazioni della stessa parte, tali da evidenziare in concreto la diversa ubicazione di detta dimora (cfr. Cass., Sez. VI, 28/04/2014, n. 9373; Cass., Sez. I, 1/12/2011, n. 25726; Cass., Sez. II,
16/11/2006, n. 24422). Inoltre, la ricorrente ha dedotto di essere in possesso degli altri requisiti di legge, non oggetto di specifica contestazione da parte dell' in sede amministrativa. CP_3
Peraltro, in giudizio la stessa ha allegato la certificazione ISEE che prova la sussistenza dei requisiti socio-economici normativamente previsti ai fini del riconoscimento della prestazione richiesta (ISEE 2020, 2021 e 2022 in atti, supportate dalle relative DSU) Alla luce di tanto, essendo la ricorrente in possesso di ogni requisito di legge per il riconoscimento della prestazione del reddito di cittadinanza -dapprima erogata e successivamente revocata- il ripristino della prestazione revocata, fino alla persistenza dei requisiti di legge. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, così provvede: dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento della prestazione del reddito di cittadinanza con decorrenza dalla domanda di rinnovo del giugno 2022 fino alla persistenza dei requisiti di legge;
condanna l a pagare in favore di parte ricorrente i compensi di lite, che liquida in € CP_1
1350,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
In Torre Annunziata, 11.3.25 IL GIUDICE
dr. Rosa Molè