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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 21/02/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2266/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Maria Caterina Chiulli Presidente dr. Maria Elena Catalano Consigliere rel.
dr. Nicoletta Sommazzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2266/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POLICASTRO Parte_1 P.IVA_1
GESSICA e dell'avv. DIMO FATMIR ( ) VIA CERNAIA, 27 10121 TORINO;
C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA CERNAIA, 27 10121 TORINO presso il difensore avv.
POLICASTRO GESSICA
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in C.SO EUROPA Controparte_1 P.IVA_2
20122 MILANO presso lo studio dell'avv. MOTTI GUIDO, che lo rappresenta e pagina 1 di 18 difende come da delega in atti, unitamente all'avv. BOFFOLI MADDALENA
( ) Corso Europa n. 12 20122 MILANO;
C.F._2
APPELLATA
avente ad oggetto: Agenzia sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
“IN VIA ISTRUTTORIA
- ordinare alla società̀ convenuta ex art.210 c.p.c. la produzione in causa delle fatture fiscali o documentazione equipollente relative al fatturato effettivo realizzato dalla negli anni inizio 2018 – fine 2019; Parte_1
- ammettere la prova per interpello e testi sui capitoli che verranno dedotti, preceduti dal suffisso “Vero che” e con i testi indicati e che verranno indicati nelle memorie ex art. 183 c.p.c. e si insta, sin d'ora, per essere ammessi alla prova contraria sui capitoli di prova dedotti dalla controparte ed eventualmente ammessi dal Giudicante.
NEL MERITO:
a - accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della società convenuta per i motivi dedotti in atti;
b - accertare e dichiarare che la società convenuta ha posto in essere atti di concorrenza sleale ed ha violato il patto di esclusiva ai danni della Parte_1
obblighi di lealtà e buona fede e conseguentemente,
- condannare la convenuta alla rifusione di tutti i danni subiti dalla Parte_1
allo stato quantificati in €559.858,95 = o comunque in quel diverso importo che
[...]
risulterà accertato e dovuto, in corso di causa, a qualsiasi titolo per i fatti di cui in premessa, eventualmente determinato in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione
pagina 2 di 18 monetaria; -condannare la convenuta alla rifusione di tutti i danni subiti e subendi dalla
per il periodo dalla data di scadenza del Bando (24.02.2024 ) e Parte_1
sino all'entrata in vigore del nuovo Bando attualmente in programmazione per il
31.12.2025, per un importo non minore di €373.000,00, calcolato sino a quest'ultima data, o comunque in quel diverso importo eventualmente determinato in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese e competenze di causa anche di primo grado, disponendo, ex art.
93 I° comma c.p.c., la distrazione delle spese in favore dei sottoscritti difensori”.
Per Controparte_1
IN VIA PRINCIPALE: rigettare le avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, disporre l'integrale conferma della decisione del Giudice di prime cure. IN VIA SUBORDINATA: Nella denegata e non creduta ipotesi di accerta-mento del diritto dell'attore ad ottenere qualsivoglia somma a titolo di provvigioni per i contratti di fornitura sottoscritti successivamente alla cessazione del rapporto, si chiede sin d'ora di ridurre l'importo riconosciuto in relazione all'effettivo fatturato registrato dalla convenuta presso le Aziende ospedaliere di cui al bando 147/2018. IN VIA
RICONVENZIONALE: Condannare in persona del le-gale Parte_1
rappresentante pro tempore, a restituire a a socio unico l'importo di euro Controparte_1
24.227,41, oltre interessi di legge. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese, diritti e onorari, anche alla luce della temerarietà e della pretestuosità del presente procedimento.
IN VIA ISTRUTTORIA: Senza inversione dell'onere della pro-va, inoltre, si chiede di essere ammessi ad interrogatorio formale del legale rap-presentante pro tempore di
[...]
a Socio Unico ed a prova testimoniale diretta a mezzo dei testi Sigg.ri CP_1
e , sui capi-toli da 1) a 34) dedotti in narrativa, da Testimone_1 Testimone_2
intendersi qui integralmente trascritti e preceduti dalla locuzione “Vero che”, nonché
pagina 3 di 18 sulle circostanze ritenute idonee pertinenti dal Giudice anche in base al comportamento processuale di controparte.
Si chiede, altresì, di essere ammessi ad esperire prova contraria rispetto a quella ex adverso ammessa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la conveniva avanti al Parte_1
Tribunale giudizio la a socio unico, chiedendo di accertare e dichiarare Controparte_1
l'inadempimento contrattuale della e la sussistenza di atti di concorrenza sleale e CP_1
violazione del patto di esclusiva ai danni della degli obblighi di Parte_1
lealtà e buona fede da parte della , con conseguente condanna della parte convenuta CP_1
alla rifusione di tutti i danni subiti dalla con vittoria di spese e Parte_1
competenze di causa.
Parte convenuta non si costituiva entro il termine e il Giudice alla prima udienza ne dichiarava la contumacia. Parte attrice chiedeva concedersi i termini ex art.183 c.p.c. che venivano concessi e depositava la memoria istruttoria.
All'udienza del 18.05.2022 fissata per l'ammissione prove, parte attrice insisteva per l'ammissione delle prove formulate. Il Giudice si riservava e successivamente sciogliendo la riserva ammetteva le istanze istruttorie formulate da parte attrice con riguardo ai capitoli dal 24 in avanti, ad esclusione dei capitoli da 62 a 66, fissando udienza al 6 luglio 2022, poi differita al 29 settembre 2022.
La nelle more si costituiva tardivamente, con comparsa del 09 settembre CP_2
2022, con la quale chiedeva in primo luogo la rimessione in termini deducendo di non aver ricevuto l'atto di citazione per una temporanea anomalia della casella elettronica certificata della società; nel merito, chiedevano il rigetto delle domande attoree e formulavano domanda riconvenzionale per la restituzione dell'indennità di fine rapporto versata alla Parte_1
pagina 4 di 18 Il Giudice, con ordinanza del 28.09.2022, rigettava l'istanza di remissione in termini formulata da parte convenuta.
Alle udienze del 29.09.2022 e 18.01.2023 venivano escussi tutti i testimoni.
Il Giudice ritenuta matura la causa per la decisione fissava udienza al 14.02.2024 per la precisazione delle conclusioni, udienza alla quale le parti precisavano le rispettive conclusioni.
Concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, con la sentenza n. 4835/2024, depositata in data 08.05.2024 e notificata in data
02.07.2024 il Tribunale di Milano così decideva:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande di risarcimento del danno proposte da nei confronti di;
dichiara Parte_1 Controparte_1
inammissibile la domanda proposta da nei confronti di Controparte_1 [...]
Parte_1
compensa per intero le spese di lite...”.
Il Giudice di primo grado, in estrema sintesi, riteneva sussistente la giusta causa di recesso addotta dalla tenuto conto del rifiuto dell'odierno appellante di CP_3
accettare la riduzione di clientela operata dalla . Il Giudice ha inoltre ritenuto che il CP_1
rifiuto da parte dell'agente di accettare la riduzione della clientela come indicato dalla
Casa Mandante avrebbe convertito la comunicazione di riduzione della clientela in recesso con preavviso, in applicazione dell'AEC di riferimento.
Il Giudice ha, quindi, rigettato la domanda di risarcimento del danno in relazione alle sopra richiamate condotte legittime della casa Mandante.
Avverso tale sentenza propone appello di argomentando sui Parte_1
seguenti motivi:
1)SULL'ASSERITA SUSSISTENZA DELLA GIUSTA CAUSA DI RECESSO.
pagina 5 di 18 2)SUL RIGETTO DELLA DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO IN
RELAZIONE ALLE CONDOTTE INADEMPIENTI DELLA CASA
MANDANTE. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1743, COMMA 4,
1749,1223,1175,1375 C.P.C. E ART.
7.2. DEL CONTRATTO DI (pag. CP_4
3-4 SENTENZA IMPUGNATA)
3) SULLA MANCATA VALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI PRIMO
GRADO DELLE PROVE NEL PRIMO GRADO DI GIUDIZIO.
4) SULLA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO.
Si costituisce la società appellata chiedendo il rigetto.
All'udienza del 17.12.2024, le parti chiedevano che la causa andasse in decisione e pertanto la Corte fissava la successiva udienza al 04.02.2025, per la rimessione della causa in decisione, assegnando i termini a ritroso di quaranta giorni per il deposito di nota di precisazione delle conclusioni, di trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di quindici giorni per il deposito delle note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente causa ha ad oggetto la domanda di risarcimento del danno patito dalla società attrice in primo grado a seguito dell'allegato inadempimento contrattuale, degli atti di concorrenza sleale e violazione del patto di esclusiva e della violazione degli obblighi di buona fede e correttezza contrattuale posti in essere -secondo tesi- dalla società convenuta in primo grado.
In atto di citazione avanti al Tribunale, parte attrice allegava che la preponente avesse ridotto unilateralmente i clienti assegnati all'Agente, avesse illegittimamente assegnato a diverso agente clienti di competenza dell'attrice e avesse illegittimamente risolto il contratto per colpa dell'agente, in violazione dei doveri di correttezza e buona fede.
pagina 6 di 18 Con il primo motivo parte appellante impugna il capo della sentenza riguardante la decisione del Giudice di primo grado sulla sussistenza della giusta causa di recesso, comunicato dalla casa mandante all'agente. ERRATA APPLICAZIONE DEGLI
ARTT. 1750, 1751 C.C. E DELL'ART. 2119 C.C. OLTRE CHE DEGLI ARTT.
1175 E 1375 C.C. e 10.3 DEL CONTRATTO DI AGENZIA. (pag. 3 sentenza impugnata).
L'appellante impugna la sentenza chiedendone l'integrale riforma asserendo, innanzitutto, che il Giudice di primo grado avrebbe ritenuto sussistente la giusta causa del recesso dal contratto di agenzia esercitato da facendo un'errata CP_1
applicazione dell'art. 1751 c.c. e dell'art. 2119 c.c., oltre che degli artt. 1175, 1375 e dell'art. 10.3 del ridetto contratto, rigettando di conseguenza la domanda di risarcimento dei danni.
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza laddove ha statuito LA
CONVERSIONE IN RECESSO DELLA COMUNICAZIONE DI RIDUZIONE
DELLA CLIENTELA;
ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 10.3 DEL
CONTRATTO DI AGENZIA E DELL'ART. 3 AEC COMMERCIO (pag.3 sentenza impugnata)
Il Giudice ha inoltre errato -secondo tesi- laddove ha affermato che il rifiuto da parte dell'agente di accettare la riduzione della clientela come indicato dalla Casa Mandante avrebbe convertito la comunicazione di riduzione della clientela in recesso con preavviso, in applicazione dell'AEC di riferimento.
Sui due motivi, che verranno trattati unitariamente perché strettamente connessi, la
Corte osserva quanto segue.
L'art. 1750 c.c. prevede quanto segue: “Se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto stesso dandone preavviso all'altra entro un termine stabilito…...” pagina 7 di 18 E' pacifico in atti che nel marzo 2018, tra le parti era intervenuta la stipulazione del contratto di agenzia a tempo indeterminato, con il quale le veniva assegnata in via esclusiva la promozione della vendita di protesi ortopediche della presso ospedali CP_1
privati e pubblici del Piemonte.
In data 30.10.2019, comunicava formalmente al sig. di voler CP_1 Pt_1
modificare il contenuto del contratto di agenzia, riducendo i clienti a lui assegnati a fronte delle “performance poco brillanti” registrate, con decorrenza dal 01.01.2020.
Così la proponente, con decorrenza dal 01.01.2020, riduceva i clienti da 39 ospedali e case di cura (26 ospedali pubblici e 13 case di cura) previsti nell'allegato A) del contratto di agenzia, a sole sette case di cura (Clinica Pinna Pintor, Città di Alessandria,
Clinica Salus, Clinica la Vilarda Biella, San Gaudenzio Novara, Santa Rita Vercelli, St.
Pierre – Istituto Clinico a Valle D'Aosta), sottraendo tutti gli ospedali pubblici (26 ospedali) e sei case di cura.
Con lettera del 6.11.2019, per il tramite dell'avv. Fatmir Dimo, l'appellante dichiarava espressamente di non accettare e di contestare la suddetta variazione, affermando: “In particolare, con la suindicata comunicazione il Preponente, a distanza di poco più di un anno dalla conclusione del contratto, intende ridurre sensibilmente il numero dei clienti assegnati alla ciò in violazione dell'art. 10 del contratto di Agenzia Pt_1 Parte_1
e, soprattutto senza alcun giustificato motivo, avendo l'agente raggiunto gli obiettivi di vendita prefissati nel contratto stesso, anche in assenza di bandi pubblici per
l'aggiudicazione degli Ospedali La riduzione dei clienti causerebbe all'agente Pt_2
ingenti danni considerando l'impegno e l'investimento di tempo e di denaro che lo stesso ha profuso in questo seppur breve periodo di collaborazione.
Il sig. non accetta e contesta, pertanto, tale modifica contrattuale unilaterale, Pt_1
dichiarando di voler proseguire nell'esecuzione del contratto, nei termini conclusi nel mese di marzo 2018.Fermo restando la contestazione di qui sopra, per meglio pagina 8 di 18 comprendere le esigenze del Preponente e per una migliore e proficua collaborazione, il sig. propone un incontro a breve fra le parti”. Pt_1
In data 12.12.2019, la sempre per il tramite del legale, confermando Parte_3
la contestazione di cui alla precedente lettera comunicava che, dal mese di gennaio
2020, l'agente avrebbe continuato a promuovere la vendita dei prodotti presso tutti i clienti assegnati alla stessa con il contratto di agenzia del 19.03.2018, a prescindere dalla modifica imposta dalla Mandante, preannunciando che “qualsiasi azione da parte del
Preponente volta ad impedire l'adempimento contrattuale da parte della società mia
verrà prontamente opposta nelle opportune sedi anche giudiziarie”. Parte_4
In risposta, il legale della inviava al difensore della lettera di CP_1 Parte_3
recesso per giusta causa datata 19.12.2019, che riportava la seguente motivazione:
“Ricevo incarico da (di seguito. anche, " ") di riscontrare la Controparte_1 CP_1
Sua comunicazione del 6 novembre u.s. scorso e l'ultima del 12 dicembre 2019.
Dalle Sue comunicazioni emergerebbe la volontà del Suo cliente di proseguire nel rapporto contrattuale con , ma, esclusivamente, alle condizioni ivi poste, CP_1
senza possibilità di revisione di sorta del medesimo Contratto, nonostante lo stesso, a causa delle performance non brillanti della Sua cliente, non sia più economico per la
Preponente.
A questo riguardo, mi riferisce, per le vie brevi, che la Sua cliente ha CP_1
recentemente fatto presente che avrebbe portato in giudizio per vedersi CP_1
ristorata da un ingente danno, impensabile e totalmente infondato, asseritamente provocatole a fronte della paventata riduzione dei clienti da parte della stessa
Preponente.
Mi pare evidente che, di fronte a tali gravi ed infondate affermazioni, il rapporto di fiducia tra le due società, alla base del contratto a suo tempo stipulato, è da dirsi irrimediabilmente compromesso ed interrotto, costituendo il comportamento di Pt_1 pagina 9 di 18 dimostrazione che alcun accomodamento o altro accordo sul Controparte_5
Contratto possa mai intervenire, a causa dell'irrevocabile volontà della stessa
[...]
di trascinare in ogni caso in giudizio la mia cliente. Parte_1
Resta inteso che, a breve, renderà disponibili i conteggi di quanto CP_1
eventualmente dovuto alla Sua cliente a fronte della risoluzione del contratto da intendersi intervenuta oggi per fatto e colpa della e, sin d'ora, Le Parte_1
comunica, mio tramite, che non esiterà a tutelare i propri diritti nelle opportune sedi, ove ciò si rendesse necessario e nessuna possibilità di accomodamento fosse altrimenti possibile.”
Il 23.12.2019 il legale dell'appellante, richiamando i contenuti delle lettere precedenti chiedeva alla Link di “inviare la comunicazione di risoluzione direttamente alla
[...]
e di “formalizzare” la risoluzione, contestando che vi fossero state Parte_1
“performance non brillanti” da parte della Pt_1 Parte_3
Il 24.12.2019 parte appellata inviava ulteriore lettera di risoluzione, con le formalità richieste dall' Avv. Dimo allegando il venir meno del rapporto fiduciario con la Pt_1
per fatto e colpa di quest'ultima. Parte_3
In data 15.02.2021, dopo più di un anno dalla risoluzione del contratto da parte di
[...]
, quest'ultima provvedeva a corrispondere all'agente l'intero importo richiesto dal CP_1
medesimo a titolo di indennità di fine rapporto, pari ad € 24.227,41 (di cui euro
14.798,80 a titolo di indennità di mancato preavviso;
euro 1.825,65 a titolo di indennità suppletiva di clientela;
euro 7.602,96 a titolo di indennità meritocratica), come peraltro espressamente riconosciuto da nell'atto di citazione (cfr. pag. 7, p. 39 Parte_3
dell'atto di citazione)
Parte appellante -in estrema sintesi- censura il Tribunale laddove ha ritenuto legittima la riduzione della clientela e legittima la risoluzione da parte della non CP_3
ritenendo così censurabile la condotta della preponente. pagina 10 di 18 Questa Corte, come statuito dal primo giudice, rileva che la riduzione della clientela veniva disposta da in conformità a quanto previsto dall'art. 2 dell'Accordo CP_1
Economico Collettivo applicabile al settore Industria (già richiamato nella comparsa di costituzione e risposta dell'odierna appellata depositata nel procedimento di primo grado), il quale prevede espressamente la facoltà per il preponente di apportare variazioni al contenuto del contratto di agenzia, sia per quanto concerne la zona
(territorio, clientela, prodotti), sia in merito alla misura delle provvigioni.
In primo luogo si osserva che la riduzione della clientela, veniva disposta da CP_1
con lettera del 30.10.2019 a far data dall'1.1.2020, nel pieno rispetto di quanto previsto dalla disciplina collettiva, senza peraltro cagionare al sig. alcun danno, posto che, Pt_1
prima che la riduzione trovasse applicazione, interveniva la risoluzione del rapporto intercorrente tra le parti.
Infatti, preme rilevare che l'art. 2 dell'Accordo Economico Collettivo applicabile al settore Industria prevede espressamente la facoltà per il preponente di apportare variazioni al contenuto del contratto di agenzia, sia per quanto concerne la zona
(territorio, clientela, prodotti), sia in merito alla misura delle provvigioni.
Sempre l'art. 2 dell'AEC precisa che “Qualora l'agente o rappresentante comunichi, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, di non accettare le variazioni di media o rilevante entità, la comunicazione del preponente costituirà preavviso per la cessazione del rapporto di agenzia o rappresentanza, ad iniziativa della casa mandante”.
Nel caso di specie, a fronte della missiva del 30.10.2019 con cui ha CP_1
comunicato formalmente al sig. di voler modificare il contenuto del contratto di Pt_1
agenzia, riducendo i clienti a lui assegnati a fronte delle “performance poco brillanti” registrate, quest'ultimo, con lettera del 6.11.2019, per il tramite dell'avv. Fatmir Dimo, ha dichiarato espressamente di non accettare e di contestare la suddetta variazione, pagina 11 di 18 affermando di voler proseguire nell'esecuzione del contratto alle condizioni pattuite originariamente e, dunque, di voler continuare a promuovere la vendita dei prodotti presso tutti i clienti assegnati al medesimo prima delle intervenute modifiche .
Pertanto, atteso che la comunicazione di parte attrice in primo grado è stata effettuata entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della missiva del preponente, il rapporto intercorrente tra le parti dovrebbe ritenersi concluso, in realtà, in data
6.11.2019, in base al sopra descritto meccanismo previsto dall'AEC, anziché in data
19.12.2019, quando, per il tramite dell'avv. Guido Motti, alla luce delle condotte poste in essere dal sig. e delle performances professionali di quest'ultimo ritenute del Pt_1
tutto insoddisfacenti, ha comunicato a parte attrice la risoluzione per giusta CP_1
causa del rapporto poi ribadita con lettera del 24.12.2024.
Ne deriva evidentemente che la riduzione di clientela non ha mai trovato applicazione, atteso che la stessa è stata disposta con decorrenza dall'1.01.2020 ma, nel frattempo, con lettera del 19.12.2019, per il tramite dell'avv. Motti, ha comunicato al sig. CP_1
la risoluzione del rapporto con effetto immediato. Pt_1
In conclusione, nessun comportamento “illecito” o contrario a buona fede risulta posto in essere dalla preponente che -in ogni caso- non aveva evidentemente più fiducia nel proprio agente dal quale legittimamente poteva svincolarsi.
Se il contratto di agenzia è stipulato a tempo indeterminato, le parti possono recedere – oltre che per giusta causa, analogamente a quanto accade nel contratto a tempo determinato – in qualsiasi momento, senza che debba ricorrere una giusta causa né un inadempimento imputabile all'altra parte (cd. recesso ordinario, o ad nutum); ciò in virtù del principio che vieta l'assunzione di obblighi contrattuali (oltretutto fiduciari) di durata illimitata.
La parte che recede deve tuttavia dare all'altra un preavviso. L'art. 1750 c.c. fissa dei termini minimi di preavviso, derogabili ma solo in senso più favorevole all'agente, pagina 12 di 18 graduati in ragione della durata del rapporto. Tale termine minimo è di un mese per il primo anno di durata del contratto.
Secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza, in caso di recesso ad nutum del preponente, salvo il dovere del preavviso, non spetta all'agente alcun risarcimento, poiché il recesso costituisce esplicazione di un diritto potestativo delle parti, e non costituisce inadempimento contrattuale né integra gli estremi del comportamento in violazione degli obblighi di correttezza (Cass.
7.2.2017 n. 3251; Cass. 15.10.2010 n.
21279).
Gli AEC commercio del 2009 e industria del 2014 prevedono in proposito che la parte recedente può porre termine al rapporto con effetto immediato corrispondendo all'altra parte, in sostituzione del preavviso, una somma a titolo di risarcimento pari a tanti dodicesimi delle provvigioni di competenza dell'anno solare precedente, quanti sono i mesi di preavviso dovuti, o, in caso di esonero di una parte del preavviso, una somma pari a tanti dodicesimi delle provvigioni di competenza dell'anno solare precedente, quanti sono i mesi di preavviso non effettuati.
A fronte delle contestazioni mosse dal Sig. per il tramite del proprio difensore, Pt_1
nonché delle paventate pretese risarcitorie dello stesso, essendosi il rapporto di fiducia tra le parti irrimediabilmente compromesso, , in data 19-24.12.2019, recedeva CP_1
dal contratto di agenzia stipulato con l'appellante (docc. 7 e 9 fascicolo I grado parte attrice).
In conclusione, il recesso operato dalla preponente, per mancanza di “intuitu fiduciae” risulta del tutto legittimo.
Nel rapporto di agenzia il vincolo fiduciario assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato, e ciò per la maggiore autonomia di gestione della prestazione resa dall'agente per luoghi, tempo, modalità e mezzi in funzione del conseguimento delle finalità aziendali. Ne consegue che nel rapporto di agenzia basta un pagina 13 di 18 fatto di minore gravità a legittimare un recesso per inadempimento dell'agente (Cass.
6915/2021).
ha provveduto a corrispondere all'agente l'intero importo richiesto a titolo di CP_1
indennità di fine rapporto, pari ad € 24.227,41 (di cui euro 14.798,80 a titolo di indennità di mancato preavviso;
euro 1.825,65 a titolo di indennità suppletiva di clientela;
euro
7.602,96 a titolo di indennità meritocratica), come peraltro espressamente riconosciuto da nell'atto di citazione (cfr. pag. 7, p. 39 dell'atto introduttivo del giudizio). Pt_1
Poiché il presente giudizio non ha ad oggetto l'accertamento della legittimità o meno del recesso per giusta causa ma solo il risarcimento del danno per inadempimento, violazione doveri di buona fede e correttezza nonché violazione dell'esclusiva, etc.
l'appello non merita accoglimento, anche nell'ipotesi di accertamento dell'illegittimità del recesso per colpa dell'agente.
Infatti, sono gli stessi Accordi Economici Collettivi a disciplinare, all'art. 9, le conseguenze di carattere risarcitorio derivanti dal recesso ad nutum, prevedendo che
“Ove la parte recedente, in qualsiasi momento, intenda porre fine con effetto immediato al rapporto, essa dovrà corrispondere all'altra parte, in sostituzione del preavviso, una somma a titolo di risarcimento pari a tanti dodicesimi delle provvigioni e degli altri corrispettivi maturati nell'anno civile precedente (1° gennaio-31 dicembre) quanti sono
i mesi di preavviso dovuto ovvero una somma a questa proporzionale, in caso di esonero da una parte del preavviso”.
Inoltre, secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza, qualora all'agente sia stata corrisposta l'indennità di fine rapporto, ai sensi del quarto comma dell'art. 1751
c.c., il medesimo può domandare al preponente il risarcimento di eventuali danni subiti solo laddove venga dimostrata la sussistenza di una condotta illecita del preponente che, peraltro, non può ritenersi coincidente con il mero esercizio del diritto di recesso da parte di quest'ultimo (cfr., ex multis, Cass. Civ., 7 febbraio 2017, n. 3251). pagina 14 di 18 Rispetto alla circostanza che avrebbe aumentato, arbitrariamente, gli obiettivi CP_1
minimi di vendita assegnati al sig. si rileva che la stessa società attrice in primo Pt_1
grado abbia dato concreta attuazione al nuovo assetto contrattuale per un periodo di tempo considerevolmente lungo e cioè dal 15.12.2018 (data di comunicazione della variazione degli obiettivi minimi di vendita) al 24.12.2019 (data di comunicazione del recesso dal contratto da parte della società convenuta) senza nulla contestare;
ciò costituisce sicuramente elemento sintomatico di una volontà di accettazione tacita delle lamentate modifiche contrattuali.
Pertanto, anche a tutto voler concedere, qualora si accertasse il mancato rispetto dei termini di preavviso previsti dagli AEC per la comunicazione della riduzione dei clienti, come detto, operata a fronte dei risultati non soddisfacenti in termini di impegno dell'attrice, la avrebbe avuto al più diritto al pagamento di Parte_1
un'indennità di mancato preavviso.
Infatti, la giurisprudenza di legittimità, pronunciandosi in merito ad un caso analogo a quello di specie, ha ritenuto che, laddove la preponente non rispetti il termine di preavviso previsto dall'AEC per la comunicazione della variazione del contratto, la stessa sia tenuta a corrispondere all'agente l'indennità sostitutiva del preavviso (cfr.
Cass., sez. lav., 10 settembre 2009, n. 19508).
Atteso che ha già corrisposto al sig. anche l'indennità di mancato CP_1 Pt_1
preavviso, quantificata in euro 14.798,80 – circostanza espressamente riconosciuta dall'agente nell'atto di citazione (cfr. pag. 7, p. 39 dell'atto di citazione) – è evidente che alcuna ulteriore somma a titolo risarcitorio possa essere richiesta da parte di
[...]
Parte_3
A tal riguardo, occorre, altresì, rilevare che l'art. 1 del contratto di agenzia stipulato dalle parti specificava che per “clienti” si intendono “i clienti e potenziali clienti della
pagina 15 di 18 Preponente meglio individuati nell'allegato A), come di tempo in tempo modificato ed integrato dalla Preponente”.
Secondo l'appellante erra il Tribunale laddove ritiene applicabile l'art. 2 dell'AEC perché derogato specificatamente dalle parti dall'art. 10.3. del contratto di agenzia ove le parti avevano previsto che: “In caso di mancato raggiungimento degli Obiettivi di
Fatturato minimi, solo nel caso di mancata aggiudicazione di gara di appalto regionale, in ogni singolo anno di durata del presente Contratto, la preponente non avrà facoltà di ridurre il numero dei clienti, fatto salvo quanto disposto nel seguente paragrafo 19.1”.
Quest'ultima norma prevede che: “Fermo il diritto della preponente al risarcimento dei danni, il presente contratto si risolverà automaticamente e con effetto immediato in almeno uno dei seguenti casi: 19.1.1. violazione di anche solo uno degli obblighi presenti nei paragrafi 8.1., 9.1., 9.2. 13.1, 13.2, 13.4.”, ossia per violazione del patto di non concorrenza (art.8), del patto di riservatezza (art.9) e per l'utilizzo per fini propri del marchio (art.13). Parte appellante invoca l'applicazione di tale disposizione al caso di specie.
Questa Corte evidenzia che il richiamo all'art. 10.3. del contratto di agenzia non appare conferente.
Infatti, l'avv. Dimo nelle sue missive del 6.11.2019 e del 12.12.2019, nonché la stessa parte attrice in primo grado e nel presente giudizio sostiene che il sig. avrebbe Pt_1
ampiamente superato gli obiettivi minimi di vendita stabiliti, addirittura raddoppiandoli, facendo venir meno una delle condizioni previste dalla norma per escludere la facoltà del Preponente di ridurre il numero dei clienti dell'agente.
Passando alla lamentata violazione dell'esclusiva, questa Corte osserva quanto segue.
Secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, al fine di ottenere il risarcimento dei danni causati dalla violazione del patto di esclusiva da parte del proponente, l'agente è gravato da uno specifico onere probatorio ai sensi dell'art. pagina 16 di 18 2697 c.c., atteso che egli “ha l'onere di provare l'avvenuta conclusione degli affari [da parte del proponente o di un altro agente], e non può supplire al mancato assolvimento dello stesso mediante richiesta di esibizione della contabilità aziendale del preponente relativa agli anni nei quali assume essersi verificata la violazione del patto, potendo richiedere solo che siano esibiti atti e documenti specificamente individuati e individuabili” (cfr. ex multis Cassazione civile, sez. VI, 11/11/2021, n. 33572).
La non ha certamente assolto all'onere probatorio su di lei gravante, Parte_3
atteso che non risultano allegate prove documentali atte a dimostrare l'avvenuta violazione del patto di esclusiva da parte della preponente, né, tantomeno, la stessa ha formulato richieste istruttorie aventi ad oggetto l'esibizione di specifici documenti idonei a provare quanto affermato.
Ne discende che non può configurarsi alcuna violazione del patto di esclusiva da parte di
, non avendo l'appellante dimostrato in alcun modo l'avvenuta conclusione di CP_1
affari da parte del Sig. e soprattutto da quando tale (altro) agente abbia interloquito Pt_5
con i clienti oggetto del contratto di cui è causa.
In conclusione, non risulta provata in atti la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede contrattuale da parte della nei termini allegati dall'agente. CP_3
L'ulteriore motivo concernente LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO, risulta assorbito da quanto sopra statuito.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza di e sono Parte_3
liquidate ex DM 147/2022, nei valori medi, tenuto conto del valore della controversia
(come indicato dall'appellante: pari a Euro 932858,95), esclusa la fase istruttoria non tenutasi.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè
pagina 17 di 18 va disposto il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv.
630550).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
-rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 4835/2024, Parte_1
depositata in data 08.05.2024, resa dal Tribunale di Milano, che per l'effetto conferma;
-condanna al pagamento delle spese processuali del presente grado in Parte_1
favore di , liquidate in Euro 18511,00,00 oltre IVA, CPA e 15% Controparte_1
spese generali.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Milano il 12.2.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Elena Catalano Maria Caterina Chiulli
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Maria Caterina Chiulli Presidente dr. Maria Elena Catalano Consigliere rel.
dr. Nicoletta Sommazzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2266/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POLICASTRO Parte_1 P.IVA_1
GESSICA e dell'avv. DIMO FATMIR ( ) VIA CERNAIA, 27 10121 TORINO;
C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA CERNAIA, 27 10121 TORINO presso il difensore avv.
POLICASTRO GESSICA
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in C.SO EUROPA Controparte_1 P.IVA_2
20122 MILANO presso lo studio dell'avv. MOTTI GUIDO, che lo rappresenta e pagina 1 di 18 difende come da delega in atti, unitamente all'avv. BOFFOLI MADDALENA
( ) Corso Europa n. 12 20122 MILANO;
C.F._2
APPELLATA
avente ad oggetto: Agenzia sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
“IN VIA ISTRUTTORIA
- ordinare alla società̀ convenuta ex art.210 c.p.c. la produzione in causa delle fatture fiscali o documentazione equipollente relative al fatturato effettivo realizzato dalla negli anni inizio 2018 – fine 2019; Parte_1
- ammettere la prova per interpello e testi sui capitoli che verranno dedotti, preceduti dal suffisso “Vero che” e con i testi indicati e che verranno indicati nelle memorie ex art. 183 c.p.c. e si insta, sin d'ora, per essere ammessi alla prova contraria sui capitoli di prova dedotti dalla controparte ed eventualmente ammessi dal Giudicante.
NEL MERITO:
a - accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della società convenuta per i motivi dedotti in atti;
b - accertare e dichiarare che la società convenuta ha posto in essere atti di concorrenza sleale ed ha violato il patto di esclusiva ai danni della Parte_1
obblighi di lealtà e buona fede e conseguentemente,
- condannare la convenuta alla rifusione di tutti i danni subiti dalla Parte_1
allo stato quantificati in €559.858,95 = o comunque in quel diverso importo che
[...]
risulterà accertato e dovuto, in corso di causa, a qualsiasi titolo per i fatti di cui in premessa, eventualmente determinato in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione
pagina 2 di 18 monetaria; -condannare la convenuta alla rifusione di tutti i danni subiti e subendi dalla
per il periodo dalla data di scadenza del Bando (24.02.2024 ) e Parte_1
sino all'entrata in vigore del nuovo Bando attualmente in programmazione per il
31.12.2025, per un importo non minore di €373.000,00, calcolato sino a quest'ultima data, o comunque in quel diverso importo eventualmente determinato in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese e competenze di causa anche di primo grado, disponendo, ex art.
93 I° comma c.p.c., la distrazione delle spese in favore dei sottoscritti difensori”.
Per Controparte_1
IN VIA PRINCIPALE: rigettare le avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, disporre l'integrale conferma della decisione del Giudice di prime cure. IN VIA SUBORDINATA: Nella denegata e non creduta ipotesi di accerta-mento del diritto dell'attore ad ottenere qualsivoglia somma a titolo di provvigioni per i contratti di fornitura sottoscritti successivamente alla cessazione del rapporto, si chiede sin d'ora di ridurre l'importo riconosciuto in relazione all'effettivo fatturato registrato dalla convenuta presso le Aziende ospedaliere di cui al bando 147/2018. IN VIA
RICONVENZIONALE: Condannare in persona del le-gale Parte_1
rappresentante pro tempore, a restituire a a socio unico l'importo di euro Controparte_1
24.227,41, oltre interessi di legge. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese, diritti e onorari, anche alla luce della temerarietà e della pretestuosità del presente procedimento.
IN VIA ISTRUTTORIA: Senza inversione dell'onere della pro-va, inoltre, si chiede di essere ammessi ad interrogatorio formale del legale rap-presentante pro tempore di
[...]
a Socio Unico ed a prova testimoniale diretta a mezzo dei testi Sigg.ri CP_1
e , sui capi-toli da 1) a 34) dedotti in narrativa, da Testimone_1 Testimone_2
intendersi qui integralmente trascritti e preceduti dalla locuzione “Vero che”, nonché
pagina 3 di 18 sulle circostanze ritenute idonee pertinenti dal Giudice anche in base al comportamento processuale di controparte.
Si chiede, altresì, di essere ammessi ad esperire prova contraria rispetto a quella ex adverso ammessa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la conveniva avanti al Parte_1
Tribunale giudizio la a socio unico, chiedendo di accertare e dichiarare Controparte_1
l'inadempimento contrattuale della e la sussistenza di atti di concorrenza sleale e CP_1
violazione del patto di esclusiva ai danni della degli obblighi di Parte_1
lealtà e buona fede da parte della , con conseguente condanna della parte convenuta CP_1
alla rifusione di tutti i danni subiti dalla con vittoria di spese e Parte_1
competenze di causa.
Parte convenuta non si costituiva entro il termine e il Giudice alla prima udienza ne dichiarava la contumacia. Parte attrice chiedeva concedersi i termini ex art.183 c.p.c. che venivano concessi e depositava la memoria istruttoria.
All'udienza del 18.05.2022 fissata per l'ammissione prove, parte attrice insisteva per l'ammissione delle prove formulate. Il Giudice si riservava e successivamente sciogliendo la riserva ammetteva le istanze istruttorie formulate da parte attrice con riguardo ai capitoli dal 24 in avanti, ad esclusione dei capitoli da 62 a 66, fissando udienza al 6 luglio 2022, poi differita al 29 settembre 2022.
La nelle more si costituiva tardivamente, con comparsa del 09 settembre CP_2
2022, con la quale chiedeva in primo luogo la rimessione in termini deducendo di non aver ricevuto l'atto di citazione per una temporanea anomalia della casella elettronica certificata della società; nel merito, chiedevano il rigetto delle domande attoree e formulavano domanda riconvenzionale per la restituzione dell'indennità di fine rapporto versata alla Parte_1
pagina 4 di 18 Il Giudice, con ordinanza del 28.09.2022, rigettava l'istanza di remissione in termini formulata da parte convenuta.
Alle udienze del 29.09.2022 e 18.01.2023 venivano escussi tutti i testimoni.
Il Giudice ritenuta matura la causa per la decisione fissava udienza al 14.02.2024 per la precisazione delle conclusioni, udienza alla quale le parti precisavano le rispettive conclusioni.
Concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, con la sentenza n. 4835/2024, depositata in data 08.05.2024 e notificata in data
02.07.2024 il Tribunale di Milano così decideva:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande di risarcimento del danno proposte da nei confronti di;
dichiara Parte_1 Controparte_1
inammissibile la domanda proposta da nei confronti di Controparte_1 [...]
Parte_1
compensa per intero le spese di lite...”.
Il Giudice di primo grado, in estrema sintesi, riteneva sussistente la giusta causa di recesso addotta dalla tenuto conto del rifiuto dell'odierno appellante di CP_3
accettare la riduzione di clientela operata dalla . Il Giudice ha inoltre ritenuto che il CP_1
rifiuto da parte dell'agente di accettare la riduzione della clientela come indicato dalla
Casa Mandante avrebbe convertito la comunicazione di riduzione della clientela in recesso con preavviso, in applicazione dell'AEC di riferimento.
Il Giudice ha, quindi, rigettato la domanda di risarcimento del danno in relazione alle sopra richiamate condotte legittime della casa Mandante.
Avverso tale sentenza propone appello di argomentando sui Parte_1
seguenti motivi:
1)SULL'ASSERITA SUSSISTENZA DELLA GIUSTA CAUSA DI RECESSO.
pagina 5 di 18 2)SUL RIGETTO DELLA DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO IN
RELAZIONE ALLE CONDOTTE INADEMPIENTI DELLA CASA
MANDANTE. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1743, COMMA 4,
1749,1223,1175,1375 C.P.C. E ART.
7.2. DEL CONTRATTO DI (pag. CP_4
3-4 SENTENZA IMPUGNATA)
3) SULLA MANCATA VALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI PRIMO
GRADO DELLE PROVE NEL PRIMO GRADO DI GIUDIZIO.
4) SULLA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO.
Si costituisce la società appellata chiedendo il rigetto.
All'udienza del 17.12.2024, le parti chiedevano che la causa andasse in decisione e pertanto la Corte fissava la successiva udienza al 04.02.2025, per la rimessione della causa in decisione, assegnando i termini a ritroso di quaranta giorni per il deposito di nota di precisazione delle conclusioni, di trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di quindici giorni per il deposito delle note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente causa ha ad oggetto la domanda di risarcimento del danno patito dalla società attrice in primo grado a seguito dell'allegato inadempimento contrattuale, degli atti di concorrenza sleale e violazione del patto di esclusiva e della violazione degli obblighi di buona fede e correttezza contrattuale posti in essere -secondo tesi- dalla società convenuta in primo grado.
In atto di citazione avanti al Tribunale, parte attrice allegava che la preponente avesse ridotto unilateralmente i clienti assegnati all'Agente, avesse illegittimamente assegnato a diverso agente clienti di competenza dell'attrice e avesse illegittimamente risolto il contratto per colpa dell'agente, in violazione dei doveri di correttezza e buona fede.
pagina 6 di 18 Con il primo motivo parte appellante impugna il capo della sentenza riguardante la decisione del Giudice di primo grado sulla sussistenza della giusta causa di recesso, comunicato dalla casa mandante all'agente. ERRATA APPLICAZIONE DEGLI
ARTT. 1750, 1751 C.C. E DELL'ART. 2119 C.C. OLTRE CHE DEGLI ARTT.
1175 E 1375 C.C. e 10.3 DEL CONTRATTO DI AGENZIA. (pag. 3 sentenza impugnata).
L'appellante impugna la sentenza chiedendone l'integrale riforma asserendo, innanzitutto, che il Giudice di primo grado avrebbe ritenuto sussistente la giusta causa del recesso dal contratto di agenzia esercitato da facendo un'errata CP_1
applicazione dell'art. 1751 c.c. e dell'art. 2119 c.c., oltre che degli artt. 1175, 1375 e dell'art. 10.3 del ridetto contratto, rigettando di conseguenza la domanda di risarcimento dei danni.
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza laddove ha statuito LA
CONVERSIONE IN RECESSO DELLA COMUNICAZIONE DI RIDUZIONE
DELLA CLIENTELA;
ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 10.3 DEL
CONTRATTO DI AGENZIA E DELL'ART. 3 AEC COMMERCIO (pag.3 sentenza impugnata)
Il Giudice ha inoltre errato -secondo tesi- laddove ha affermato che il rifiuto da parte dell'agente di accettare la riduzione della clientela come indicato dalla Casa Mandante avrebbe convertito la comunicazione di riduzione della clientela in recesso con preavviso, in applicazione dell'AEC di riferimento.
Sui due motivi, che verranno trattati unitariamente perché strettamente connessi, la
Corte osserva quanto segue.
L'art. 1750 c.c. prevede quanto segue: “Se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto stesso dandone preavviso all'altra entro un termine stabilito…...” pagina 7 di 18 E' pacifico in atti che nel marzo 2018, tra le parti era intervenuta la stipulazione del contratto di agenzia a tempo indeterminato, con il quale le veniva assegnata in via esclusiva la promozione della vendita di protesi ortopediche della presso ospedali CP_1
privati e pubblici del Piemonte.
In data 30.10.2019, comunicava formalmente al sig. di voler CP_1 Pt_1
modificare il contenuto del contratto di agenzia, riducendo i clienti a lui assegnati a fronte delle “performance poco brillanti” registrate, con decorrenza dal 01.01.2020.
Così la proponente, con decorrenza dal 01.01.2020, riduceva i clienti da 39 ospedali e case di cura (26 ospedali pubblici e 13 case di cura) previsti nell'allegato A) del contratto di agenzia, a sole sette case di cura (Clinica Pinna Pintor, Città di Alessandria,
Clinica Salus, Clinica la Vilarda Biella, San Gaudenzio Novara, Santa Rita Vercelli, St.
Pierre – Istituto Clinico a Valle D'Aosta), sottraendo tutti gli ospedali pubblici (26 ospedali) e sei case di cura.
Con lettera del 6.11.2019, per il tramite dell'avv. Fatmir Dimo, l'appellante dichiarava espressamente di non accettare e di contestare la suddetta variazione, affermando: “In particolare, con la suindicata comunicazione il Preponente, a distanza di poco più di un anno dalla conclusione del contratto, intende ridurre sensibilmente il numero dei clienti assegnati alla ciò in violazione dell'art. 10 del contratto di Agenzia Pt_1 Parte_1
e, soprattutto senza alcun giustificato motivo, avendo l'agente raggiunto gli obiettivi di vendita prefissati nel contratto stesso, anche in assenza di bandi pubblici per
l'aggiudicazione degli Ospedali La riduzione dei clienti causerebbe all'agente Pt_2
ingenti danni considerando l'impegno e l'investimento di tempo e di denaro che lo stesso ha profuso in questo seppur breve periodo di collaborazione.
Il sig. non accetta e contesta, pertanto, tale modifica contrattuale unilaterale, Pt_1
dichiarando di voler proseguire nell'esecuzione del contratto, nei termini conclusi nel mese di marzo 2018.Fermo restando la contestazione di qui sopra, per meglio pagina 8 di 18 comprendere le esigenze del Preponente e per una migliore e proficua collaborazione, il sig. propone un incontro a breve fra le parti”. Pt_1
In data 12.12.2019, la sempre per il tramite del legale, confermando Parte_3
la contestazione di cui alla precedente lettera comunicava che, dal mese di gennaio
2020, l'agente avrebbe continuato a promuovere la vendita dei prodotti presso tutti i clienti assegnati alla stessa con il contratto di agenzia del 19.03.2018, a prescindere dalla modifica imposta dalla Mandante, preannunciando che “qualsiasi azione da parte del
Preponente volta ad impedire l'adempimento contrattuale da parte della società mia
verrà prontamente opposta nelle opportune sedi anche giudiziarie”. Parte_4
In risposta, il legale della inviava al difensore della lettera di CP_1 Parte_3
recesso per giusta causa datata 19.12.2019, che riportava la seguente motivazione:
“Ricevo incarico da (di seguito. anche, " ") di riscontrare la Controparte_1 CP_1
Sua comunicazione del 6 novembre u.s. scorso e l'ultima del 12 dicembre 2019.
Dalle Sue comunicazioni emergerebbe la volontà del Suo cliente di proseguire nel rapporto contrattuale con , ma, esclusivamente, alle condizioni ivi poste, CP_1
senza possibilità di revisione di sorta del medesimo Contratto, nonostante lo stesso, a causa delle performance non brillanti della Sua cliente, non sia più economico per la
Preponente.
A questo riguardo, mi riferisce, per le vie brevi, che la Sua cliente ha CP_1
recentemente fatto presente che avrebbe portato in giudizio per vedersi CP_1
ristorata da un ingente danno, impensabile e totalmente infondato, asseritamente provocatole a fronte della paventata riduzione dei clienti da parte della stessa
Preponente.
Mi pare evidente che, di fronte a tali gravi ed infondate affermazioni, il rapporto di fiducia tra le due società, alla base del contratto a suo tempo stipulato, è da dirsi irrimediabilmente compromesso ed interrotto, costituendo il comportamento di Pt_1 pagina 9 di 18 dimostrazione che alcun accomodamento o altro accordo sul Controparte_5
Contratto possa mai intervenire, a causa dell'irrevocabile volontà della stessa
[...]
di trascinare in ogni caso in giudizio la mia cliente. Parte_1
Resta inteso che, a breve, renderà disponibili i conteggi di quanto CP_1
eventualmente dovuto alla Sua cliente a fronte della risoluzione del contratto da intendersi intervenuta oggi per fatto e colpa della e, sin d'ora, Le Parte_1
comunica, mio tramite, che non esiterà a tutelare i propri diritti nelle opportune sedi, ove ciò si rendesse necessario e nessuna possibilità di accomodamento fosse altrimenti possibile.”
Il 23.12.2019 il legale dell'appellante, richiamando i contenuti delle lettere precedenti chiedeva alla Link di “inviare la comunicazione di risoluzione direttamente alla
[...]
e di “formalizzare” la risoluzione, contestando che vi fossero state Parte_1
“performance non brillanti” da parte della Pt_1 Parte_3
Il 24.12.2019 parte appellata inviava ulteriore lettera di risoluzione, con le formalità richieste dall' Avv. Dimo allegando il venir meno del rapporto fiduciario con la Pt_1
per fatto e colpa di quest'ultima. Parte_3
In data 15.02.2021, dopo più di un anno dalla risoluzione del contratto da parte di
[...]
, quest'ultima provvedeva a corrispondere all'agente l'intero importo richiesto dal CP_1
medesimo a titolo di indennità di fine rapporto, pari ad € 24.227,41 (di cui euro
14.798,80 a titolo di indennità di mancato preavviso;
euro 1.825,65 a titolo di indennità suppletiva di clientela;
euro 7.602,96 a titolo di indennità meritocratica), come peraltro espressamente riconosciuto da nell'atto di citazione (cfr. pag. 7, p. 39 Parte_3
dell'atto di citazione)
Parte appellante -in estrema sintesi- censura il Tribunale laddove ha ritenuto legittima la riduzione della clientela e legittima la risoluzione da parte della non CP_3
ritenendo così censurabile la condotta della preponente. pagina 10 di 18 Questa Corte, come statuito dal primo giudice, rileva che la riduzione della clientela veniva disposta da in conformità a quanto previsto dall'art. 2 dell'Accordo CP_1
Economico Collettivo applicabile al settore Industria (già richiamato nella comparsa di costituzione e risposta dell'odierna appellata depositata nel procedimento di primo grado), il quale prevede espressamente la facoltà per il preponente di apportare variazioni al contenuto del contratto di agenzia, sia per quanto concerne la zona
(territorio, clientela, prodotti), sia in merito alla misura delle provvigioni.
In primo luogo si osserva che la riduzione della clientela, veniva disposta da CP_1
con lettera del 30.10.2019 a far data dall'1.1.2020, nel pieno rispetto di quanto previsto dalla disciplina collettiva, senza peraltro cagionare al sig. alcun danno, posto che, Pt_1
prima che la riduzione trovasse applicazione, interveniva la risoluzione del rapporto intercorrente tra le parti.
Infatti, preme rilevare che l'art. 2 dell'Accordo Economico Collettivo applicabile al settore Industria prevede espressamente la facoltà per il preponente di apportare variazioni al contenuto del contratto di agenzia, sia per quanto concerne la zona
(territorio, clientela, prodotti), sia in merito alla misura delle provvigioni.
Sempre l'art. 2 dell'AEC precisa che “Qualora l'agente o rappresentante comunichi, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, di non accettare le variazioni di media o rilevante entità, la comunicazione del preponente costituirà preavviso per la cessazione del rapporto di agenzia o rappresentanza, ad iniziativa della casa mandante”.
Nel caso di specie, a fronte della missiva del 30.10.2019 con cui ha CP_1
comunicato formalmente al sig. di voler modificare il contenuto del contratto di Pt_1
agenzia, riducendo i clienti a lui assegnati a fronte delle “performance poco brillanti” registrate, quest'ultimo, con lettera del 6.11.2019, per il tramite dell'avv. Fatmir Dimo, ha dichiarato espressamente di non accettare e di contestare la suddetta variazione, pagina 11 di 18 affermando di voler proseguire nell'esecuzione del contratto alle condizioni pattuite originariamente e, dunque, di voler continuare a promuovere la vendita dei prodotti presso tutti i clienti assegnati al medesimo prima delle intervenute modifiche .
Pertanto, atteso che la comunicazione di parte attrice in primo grado è stata effettuata entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della missiva del preponente, il rapporto intercorrente tra le parti dovrebbe ritenersi concluso, in realtà, in data
6.11.2019, in base al sopra descritto meccanismo previsto dall'AEC, anziché in data
19.12.2019, quando, per il tramite dell'avv. Guido Motti, alla luce delle condotte poste in essere dal sig. e delle performances professionali di quest'ultimo ritenute del Pt_1
tutto insoddisfacenti, ha comunicato a parte attrice la risoluzione per giusta CP_1
causa del rapporto poi ribadita con lettera del 24.12.2024.
Ne deriva evidentemente che la riduzione di clientela non ha mai trovato applicazione, atteso che la stessa è stata disposta con decorrenza dall'1.01.2020 ma, nel frattempo, con lettera del 19.12.2019, per il tramite dell'avv. Motti, ha comunicato al sig. CP_1
la risoluzione del rapporto con effetto immediato. Pt_1
In conclusione, nessun comportamento “illecito” o contrario a buona fede risulta posto in essere dalla preponente che -in ogni caso- non aveva evidentemente più fiducia nel proprio agente dal quale legittimamente poteva svincolarsi.
Se il contratto di agenzia è stipulato a tempo indeterminato, le parti possono recedere – oltre che per giusta causa, analogamente a quanto accade nel contratto a tempo determinato – in qualsiasi momento, senza che debba ricorrere una giusta causa né un inadempimento imputabile all'altra parte (cd. recesso ordinario, o ad nutum); ciò in virtù del principio che vieta l'assunzione di obblighi contrattuali (oltretutto fiduciari) di durata illimitata.
La parte che recede deve tuttavia dare all'altra un preavviso. L'art. 1750 c.c. fissa dei termini minimi di preavviso, derogabili ma solo in senso più favorevole all'agente, pagina 12 di 18 graduati in ragione della durata del rapporto. Tale termine minimo è di un mese per il primo anno di durata del contratto.
Secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza, in caso di recesso ad nutum del preponente, salvo il dovere del preavviso, non spetta all'agente alcun risarcimento, poiché il recesso costituisce esplicazione di un diritto potestativo delle parti, e non costituisce inadempimento contrattuale né integra gli estremi del comportamento in violazione degli obblighi di correttezza (Cass.
7.2.2017 n. 3251; Cass. 15.10.2010 n.
21279).
Gli AEC commercio del 2009 e industria del 2014 prevedono in proposito che la parte recedente può porre termine al rapporto con effetto immediato corrispondendo all'altra parte, in sostituzione del preavviso, una somma a titolo di risarcimento pari a tanti dodicesimi delle provvigioni di competenza dell'anno solare precedente, quanti sono i mesi di preavviso dovuti, o, in caso di esonero di una parte del preavviso, una somma pari a tanti dodicesimi delle provvigioni di competenza dell'anno solare precedente, quanti sono i mesi di preavviso non effettuati.
A fronte delle contestazioni mosse dal Sig. per il tramite del proprio difensore, Pt_1
nonché delle paventate pretese risarcitorie dello stesso, essendosi il rapporto di fiducia tra le parti irrimediabilmente compromesso, , in data 19-24.12.2019, recedeva CP_1
dal contratto di agenzia stipulato con l'appellante (docc. 7 e 9 fascicolo I grado parte attrice).
In conclusione, il recesso operato dalla preponente, per mancanza di “intuitu fiduciae” risulta del tutto legittimo.
Nel rapporto di agenzia il vincolo fiduciario assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato, e ciò per la maggiore autonomia di gestione della prestazione resa dall'agente per luoghi, tempo, modalità e mezzi in funzione del conseguimento delle finalità aziendali. Ne consegue che nel rapporto di agenzia basta un pagina 13 di 18 fatto di minore gravità a legittimare un recesso per inadempimento dell'agente (Cass.
6915/2021).
ha provveduto a corrispondere all'agente l'intero importo richiesto a titolo di CP_1
indennità di fine rapporto, pari ad € 24.227,41 (di cui euro 14.798,80 a titolo di indennità di mancato preavviso;
euro 1.825,65 a titolo di indennità suppletiva di clientela;
euro
7.602,96 a titolo di indennità meritocratica), come peraltro espressamente riconosciuto da nell'atto di citazione (cfr. pag. 7, p. 39 dell'atto introduttivo del giudizio). Pt_1
Poiché il presente giudizio non ha ad oggetto l'accertamento della legittimità o meno del recesso per giusta causa ma solo il risarcimento del danno per inadempimento, violazione doveri di buona fede e correttezza nonché violazione dell'esclusiva, etc.
l'appello non merita accoglimento, anche nell'ipotesi di accertamento dell'illegittimità del recesso per colpa dell'agente.
Infatti, sono gli stessi Accordi Economici Collettivi a disciplinare, all'art. 9, le conseguenze di carattere risarcitorio derivanti dal recesso ad nutum, prevedendo che
“Ove la parte recedente, in qualsiasi momento, intenda porre fine con effetto immediato al rapporto, essa dovrà corrispondere all'altra parte, in sostituzione del preavviso, una somma a titolo di risarcimento pari a tanti dodicesimi delle provvigioni e degli altri corrispettivi maturati nell'anno civile precedente (1° gennaio-31 dicembre) quanti sono
i mesi di preavviso dovuto ovvero una somma a questa proporzionale, in caso di esonero da una parte del preavviso”.
Inoltre, secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza, qualora all'agente sia stata corrisposta l'indennità di fine rapporto, ai sensi del quarto comma dell'art. 1751
c.c., il medesimo può domandare al preponente il risarcimento di eventuali danni subiti solo laddove venga dimostrata la sussistenza di una condotta illecita del preponente che, peraltro, non può ritenersi coincidente con il mero esercizio del diritto di recesso da parte di quest'ultimo (cfr., ex multis, Cass. Civ., 7 febbraio 2017, n. 3251). pagina 14 di 18 Rispetto alla circostanza che avrebbe aumentato, arbitrariamente, gli obiettivi CP_1
minimi di vendita assegnati al sig. si rileva che la stessa società attrice in primo Pt_1
grado abbia dato concreta attuazione al nuovo assetto contrattuale per un periodo di tempo considerevolmente lungo e cioè dal 15.12.2018 (data di comunicazione della variazione degli obiettivi minimi di vendita) al 24.12.2019 (data di comunicazione del recesso dal contratto da parte della società convenuta) senza nulla contestare;
ciò costituisce sicuramente elemento sintomatico di una volontà di accettazione tacita delle lamentate modifiche contrattuali.
Pertanto, anche a tutto voler concedere, qualora si accertasse il mancato rispetto dei termini di preavviso previsti dagli AEC per la comunicazione della riduzione dei clienti, come detto, operata a fronte dei risultati non soddisfacenti in termini di impegno dell'attrice, la avrebbe avuto al più diritto al pagamento di Parte_1
un'indennità di mancato preavviso.
Infatti, la giurisprudenza di legittimità, pronunciandosi in merito ad un caso analogo a quello di specie, ha ritenuto che, laddove la preponente non rispetti il termine di preavviso previsto dall'AEC per la comunicazione della variazione del contratto, la stessa sia tenuta a corrispondere all'agente l'indennità sostitutiva del preavviso (cfr.
Cass., sez. lav., 10 settembre 2009, n. 19508).
Atteso che ha già corrisposto al sig. anche l'indennità di mancato CP_1 Pt_1
preavviso, quantificata in euro 14.798,80 – circostanza espressamente riconosciuta dall'agente nell'atto di citazione (cfr. pag. 7, p. 39 dell'atto di citazione) – è evidente che alcuna ulteriore somma a titolo risarcitorio possa essere richiesta da parte di
[...]
Parte_3
A tal riguardo, occorre, altresì, rilevare che l'art. 1 del contratto di agenzia stipulato dalle parti specificava che per “clienti” si intendono “i clienti e potenziali clienti della
pagina 15 di 18 Preponente meglio individuati nell'allegato A), come di tempo in tempo modificato ed integrato dalla Preponente”.
Secondo l'appellante erra il Tribunale laddove ritiene applicabile l'art. 2 dell'AEC perché derogato specificatamente dalle parti dall'art. 10.3. del contratto di agenzia ove le parti avevano previsto che: “In caso di mancato raggiungimento degli Obiettivi di
Fatturato minimi, solo nel caso di mancata aggiudicazione di gara di appalto regionale, in ogni singolo anno di durata del presente Contratto, la preponente non avrà facoltà di ridurre il numero dei clienti, fatto salvo quanto disposto nel seguente paragrafo 19.1”.
Quest'ultima norma prevede che: “Fermo il diritto della preponente al risarcimento dei danni, il presente contratto si risolverà automaticamente e con effetto immediato in almeno uno dei seguenti casi: 19.1.1. violazione di anche solo uno degli obblighi presenti nei paragrafi 8.1., 9.1., 9.2. 13.1, 13.2, 13.4.”, ossia per violazione del patto di non concorrenza (art.8), del patto di riservatezza (art.9) e per l'utilizzo per fini propri del marchio (art.13). Parte appellante invoca l'applicazione di tale disposizione al caso di specie.
Questa Corte evidenzia che il richiamo all'art. 10.3. del contratto di agenzia non appare conferente.
Infatti, l'avv. Dimo nelle sue missive del 6.11.2019 e del 12.12.2019, nonché la stessa parte attrice in primo grado e nel presente giudizio sostiene che il sig. avrebbe Pt_1
ampiamente superato gli obiettivi minimi di vendita stabiliti, addirittura raddoppiandoli, facendo venir meno una delle condizioni previste dalla norma per escludere la facoltà del Preponente di ridurre il numero dei clienti dell'agente.
Passando alla lamentata violazione dell'esclusiva, questa Corte osserva quanto segue.
Secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, al fine di ottenere il risarcimento dei danni causati dalla violazione del patto di esclusiva da parte del proponente, l'agente è gravato da uno specifico onere probatorio ai sensi dell'art. pagina 16 di 18 2697 c.c., atteso che egli “ha l'onere di provare l'avvenuta conclusione degli affari [da parte del proponente o di un altro agente], e non può supplire al mancato assolvimento dello stesso mediante richiesta di esibizione della contabilità aziendale del preponente relativa agli anni nei quali assume essersi verificata la violazione del patto, potendo richiedere solo che siano esibiti atti e documenti specificamente individuati e individuabili” (cfr. ex multis Cassazione civile, sez. VI, 11/11/2021, n. 33572).
La non ha certamente assolto all'onere probatorio su di lei gravante, Parte_3
atteso che non risultano allegate prove documentali atte a dimostrare l'avvenuta violazione del patto di esclusiva da parte della preponente, né, tantomeno, la stessa ha formulato richieste istruttorie aventi ad oggetto l'esibizione di specifici documenti idonei a provare quanto affermato.
Ne discende che non può configurarsi alcuna violazione del patto di esclusiva da parte di
, non avendo l'appellante dimostrato in alcun modo l'avvenuta conclusione di CP_1
affari da parte del Sig. e soprattutto da quando tale (altro) agente abbia interloquito Pt_5
con i clienti oggetto del contratto di cui è causa.
In conclusione, non risulta provata in atti la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede contrattuale da parte della nei termini allegati dall'agente. CP_3
L'ulteriore motivo concernente LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO, risulta assorbito da quanto sopra statuito.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza di e sono Parte_3
liquidate ex DM 147/2022, nei valori medi, tenuto conto del valore della controversia
(come indicato dall'appellante: pari a Euro 932858,95), esclusa la fase istruttoria non tenutasi.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè
pagina 17 di 18 va disposto il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv.
630550).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
-rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 4835/2024, Parte_1
depositata in data 08.05.2024, resa dal Tribunale di Milano, che per l'effetto conferma;
-condanna al pagamento delle spese processuali del presente grado in Parte_1
favore di , liquidate in Euro 18511,00,00 oltre IVA, CPA e 15% Controparte_1
spese generali.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Milano il 12.2.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Elena Catalano Maria Caterina Chiulli
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