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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 09/12/2025, n. 2459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2459 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott. RI SS ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 7135 R.G.A.C. dell'anno 2022 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
AGOSTINO SILVESTRI;
- Appellante - contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. FRANCESCA ROMAGNOLI;
CP_1 P.IVA_1
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2 P.IVA_2
LI LO;
- Appellate -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 1069/2022 Parte_1 emessa dal Giudice di Pace di Velletri il 29/04/2022, che ha respinto l'opposizione da lui proposta avverso la cartella di pagamento n. 09720190042250819000, notificata il
16/11/2021 e recante sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada (Verbale n.
63150115490 del 13/02/2015), rilevando la rituale notifica del verbale di accertamento in data 16/04/2015 e ritenendo non maturata la prescrizione in virtù della sospensione dei termini prevista dalla normativa emergenziale COVID-19 (d.l. n. 18/2020).
L'appellante censura la sentenza impugnata lamentando: (i) la nullità della sentenza per violazione di legge (artt. 101 e 163 c.p.c.), in quanto il Giudice di prime cure avrebbe anticipato l'udienza di prima comparizione senza darne comunicazione, così ledendo il diritto di difesa;
(ii)
l'erroneità della decisione nel merito, insistendo sull'intervenuta prescrizione quinquennale del credito maturata prima della notifica della cartella;
(iii) l'erroneità della liquidazione delle spese di lite, atteso che egli non è soccombente e che tali spese non sono dovute a , che CP_1 si è costituita in giudizio tramite un funzionario delegato.
Pag. 1 di 4 e l' hanno chiesto la conferma della sentenza di CP_1 Controparte_3 primo grado.
All'udienza del 26.11.2025 all'esito della discussione orale la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.
2. Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione riproposta da . L'appellata deduce, in particolare, che a fronte della contestazione CP_1 sulla notifica del verbale di accertamento l'azione dovesse qualificarsi come opposizione ex art. 7 d.lgs. 150/2011, soggetta al termine decadenziale di 30 giorni, e non come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
2.1. L'eccezione, non esaminata dal primo giudice, è infondata, limitatamente alla questione concernente la prescrizione del credito. Come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 22080/2017, occorre distinguere: se l'opponente contesta l'omessa notifica del verbale per dedurre che la pretesa sanzionatoria è estinta ai sensi dell'art. 201, comma 5, c.d.s., l'azione è un'opposizione recuperatoria (in senso lato) e va proposta nelle forme e nei termini previsti dall'art. 7 d.lgs. 150/2011; se, viceversa, l'opponente deduce che il credito si è estinto per prescrizione maturata successivamente alla formazione del titolo, l'azione
è correttamente qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., svincolata da termini decadenziali.
Nella specie, l'opponente eccepisce che il diritto alla riscossione si è prescritto nel 2020, prima della notifica della cartella avvenuta nel 2021. Tale doglianza attiene a un fatto estintivo sopravvenuto ed è pertanto ammissibile ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
3. Il motivo di appello con cui si deduce la nullità della sentenza di primo grado per violazione delle norme sul contraddittorio (anticipazione dell'udienza senza avviso) deve essere disatteso.
Dall'esame degli atti del fascicolo di primo grado emerge che l'opponente ha introdotto il giudizio con atto di citazione fissando l'udienza del 31 gennaio 2022; con decreto del 14 dicembre 2021 il Giudice di Pace ha fissato l'udienza di prima comparizione per il 25 gennaio 2022; la
Cancelleria ha regolarmente comunicato il decreto: come risulta dalla Ricevuta Telematica di avvenuta consegna (RdAC) datata 14 dicembre 2021, il cancelliere ha trasmesso a mezzo PEC, all'indirizzo del difensore dell'opponente la comunicazione Email_1 avente ad oggetto "FISSAZIONE PRIMA UDIENZA" con la specifica indicazione "FISSATA PRIMA
UDIENZA AL 25/01/2022 ore 11:30". Pertanto, il contraddittorio è stato regolarmente instaurato e il diritto di difesa è stato pienamente garantito, dal momento che il difensore è stato posto in condizione di conoscere la data dell'udienza.
Pag. 2 di 4 4. Nel merito, l'appello è fondato. Dagli atti di causa risulta documentato che il verbale di accertamento n. 63150115490, relativo ad una violazione commessa il 13/02/2015, è stato notificato il 16/04/2015 e la cartella di pagamento impugnata è stata notificata il 16/11/2021.
Il termine di prescrizione per le sanzioni amministrative è di cinque anni dalla data della violazione (art. 28 L. 689/81). Interrotta una prima volta la prescrizione con la notifica del verbale, il termine quinquennale sarebbe spirato il 16/04/2020.
Occorre tuttavia tenere conto dell'incidenza della normativa emergenziale COVID-19 sul decorso di tale termine. In particolare, l'art. 67 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 ha disposto la sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso dall'8 marzo al 31 maggio 2020, e dunque per 85 giorni. Al comma 4, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza la norma ora indicata richiama espressamente l'art. 12, commi 1 e
3, del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159, e non anche il comma 2, il quale prevede che i termini di prescrizione in scadenza nell'anno della sospensione siano prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo.
Il mancato rinvio al comma 2 ha portato la giurisprudenza, come recentemente confermato dalla
Corte di cassazione (cfr. Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza n. 960 del 15/01/2025 e Cass. S.U. n.
1630/2025), ad affermare che la sospensione “COVID” per l'attività degli enti impositori non comporta una proroga biennale, bensì un mero "slittamento" o "effetto a cascata" del termine di prescrizione, pari alla durata esatta della sospensione stessa: «Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015 [...]» (Cass. n. 960/2025), il quale prevede che «le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione [...]».
Ne consegue che al termine di prescrizione originario deve essere aggiunto unicamente il periodo di sospensione di 85 giorni (dall'8 marzo al 31 maggio 2020)..
Pag. 3 di 4 Non può del resto trovare applicazione l'art. 68 del d.l. n. 18/2020, il quale al comma 4-bis prevede una proroga di due anni del termine di prescrizione, in quanto tale norma presuppone che il carico sia stato affidato all'agente della riscossione tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto
2021. Nel caso di specie, invece, dalla cartella di pagamento e dall'estratto del ruolo risulta che il ruolo era stato dichiarato esecutivo il 20 novembre 2018 e il carico è stato affidato all'agente nel 2019 (avendo il n. 2019/002122).
Nel caso di specie, pertanto, il termine di prescrizione è maturato il 10/07/2020. La cartella di pagamento opposta è stata notificata il 16/11/2021, e quindi quando il credito era già prescritto.
La sentenza di primo grado deve quindi essere riformata.
5. Le spese di lite del doppio grado di giudizio tra l'appellante e l' Controparte_2
devono essere compensate, in considerazione delle difficoltà e delle incertezze
[...] interpretative della normativa emergenziale in precedenza richiamata, stante la mancanza di orientamenti univoci.
L'appellante deve invece essere condannato a rifondere le spese nei confronti di CP_1 per il principio della soccombenza, dal momento che – contrariamente a quanto da lui allegato – il verbale di accertamento di violazione del codice della strada era stato a lui regolarmente notificato;
spese che vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri previsti dal d.m.
10 marzo 2014, n. 55.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'appello e, in totale riforma della sentenza impugnata, accoglie l'opposizione e dichiara l'intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella di pagamento n.
09720190042250819000;
2) condanna al rimborso in favore di delle spese del doppio Parte_1 CP_1 grado di giudizio che liquida per il primo grado in 200 € per compenso di avvocato e per il secondo grado in 450 € per compenso di avvocato, oltre spese generali 15%, Iva e Cpa come per legge;
3) compensa le spese nei confronti dell' . Controparte_2
Così deciso in Velletri il 09/12/2025
Minuta redatta con la collaborazione dell'addetto all'Ufficio per il processo dott. Alessandro
Cupelli.
Il Giudice
RI SS
Pag. 4 di 4
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott. RI SS ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 7135 R.G.A.C. dell'anno 2022 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
AGOSTINO SILVESTRI;
- Appellante - contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. FRANCESCA ROMAGNOLI;
CP_1 P.IVA_1
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2 P.IVA_2
LI LO;
- Appellate -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 1069/2022 Parte_1 emessa dal Giudice di Pace di Velletri il 29/04/2022, che ha respinto l'opposizione da lui proposta avverso la cartella di pagamento n. 09720190042250819000, notificata il
16/11/2021 e recante sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada (Verbale n.
63150115490 del 13/02/2015), rilevando la rituale notifica del verbale di accertamento in data 16/04/2015 e ritenendo non maturata la prescrizione in virtù della sospensione dei termini prevista dalla normativa emergenziale COVID-19 (d.l. n. 18/2020).
L'appellante censura la sentenza impugnata lamentando: (i) la nullità della sentenza per violazione di legge (artt. 101 e 163 c.p.c.), in quanto il Giudice di prime cure avrebbe anticipato l'udienza di prima comparizione senza darne comunicazione, così ledendo il diritto di difesa;
(ii)
l'erroneità della decisione nel merito, insistendo sull'intervenuta prescrizione quinquennale del credito maturata prima della notifica della cartella;
(iii) l'erroneità della liquidazione delle spese di lite, atteso che egli non è soccombente e che tali spese non sono dovute a , che CP_1 si è costituita in giudizio tramite un funzionario delegato.
Pag. 1 di 4 e l' hanno chiesto la conferma della sentenza di CP_1 Controparte_3 primo grado.
All'udienza del 26.11.2025 all'esito della discussione orale la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.
2. Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione riproposta da . L'appellata deduce, in particolare, che a fronte della contestazione CP_1 sulla notifica del verbale di accertamento l'azione dovesse qualificarsi come opposizione ex art. 7 d.lgs. 150/2011, soggetta al termine decadenziale di 30 giorni, e non come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
2.1. L'eccezione, non esaminata dal primo giudice, è infondata, limitatamente alla questione concernente la prescrizione del credito. Come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 22080/2017, occorre distinguere: se l'opponente contesta l'omessa notifica del verbale per dedurre che la pretesa sanzionatoria è estinta ai sensi dell'art. 201, comma 5, c.d.s., l'azione è un'opposizione recuperatoria (in senso lato) e va proposta nelle forme e nei termini previsti dall'art. 7 d.lgs. 150/2011; se, viceversa, l'opponente deduce che il credito si è estinto per prescrizione maturata successivamente alla formazione del titolo, l'azione
è correttamente qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., svincolata da termini decadenziali.
Nella specie, l'opponente eccepisce che il diritto alla riscossione si è prescritto nel 2020, prima della notifica della cartella avvenuta nel 2021. Tale doglianza attiene a un fatto estintivo sopravvenuto ed è pertanto ammissibile ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
3. Il motivo di appello con cui si deduce la nullità della sentenza di primo grado per violazione delle norme sul contraddittorio (anticipazione dell'udienza senza avviso) deve essere disatteso.
Dall'esame degli atti del fascicolo di primo grado emerge che l'opponente ha introdotto il giudizio con atto di citazione fissando l'udienza del 31 gennaio 2022; con decreto del 14 dicembre 2021 il Giudice di Pace ha fissato l'udienza di prima comparizione per il 25 gennaio 2022; la
Cancelleria ha regolarmente comunicato il decreto: come risulta dalla Ricevuta Telematica di avvenuta consegna (RdAC) datata 14 dicembre 2021, il cancelliere ha trasmesso a mezzo PEC, all'indirizzo del difensore dell'opponente la comunicazione Email_1 avente ad oggetto "FISSAZIONE PRIMA UDIENZA" con la specifica indicazione "FISSATA PRIMA
UDIENZA AL 25/01/2022 ore 11:30". Pertanto, il contraddittorio è stato regolarmente instaurato e il diritto di difesa è stato pienamente garantito, dal momento che il difensore è stato posto in condizione di conoscere la data dell'udienza.
Pag. 2 di 4 4. Nel merito, l'appello è fondato. Dagli atti di causa risulta documentato che il verbale di accertamento n. 63150115490, relativo ad una violazione commessa il 13/02/2015, è stato notificato il 16/04/2015 e la cartella di pagamento impugnata è stata notificata il 16/11/2021.
Il termine di prescrizione per le sanzioni amministrative è di cinque anni dalla data della violazione (art. 28 L. 689/81). Interrotta una prima volta la prescrizione con la notifica del verbale, il termine quinquennale sarebbe spirato il 16/04/2020.
Occorre tuttavia tenere conto dell'incidenza della normativa emergenziale COVID-19 sul decorso di tale termine. In particolare, l'art. 67 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 ha disposto la sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso dall'8 marzo al 31 maggio 2020, e dunque per 85 giorni. Al comma 4, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza la norma ora indicata richiama espressamente l'art. 12, commi 1 e
3, del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159, e non anche il comma 2, il quale prevede che i termini di prescrizione in scadenza nell'anno della sospensione siano prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo.
Il mancato rinvio al comma 2 ha portato la giurisprudenza, come recentemente confermato dalla
Corte di cassazione (cfr. Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza n. 960 del 15/01/2025 e Cass. S.U. n.
1630/2025), ad affermare che la sospensione “COVID” per l'attività degli enti impositori non comporta una proroga biennale, bensì un mero "slittamento" o "effetto a cascata" del termine di prescrizione, pari alla durata esatta della sospensione stessa: «Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015 [...]» (Cass. n. 960/2025), il quale prevede che «le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione [...]».
Ne consegue che al termine di prescrizione originario deve essere aggiunto unicamente il periodo di sospensione di 85 giorni (dall'8 marzo al 31 maggio 2020)..
Pag. 3 di 4 Non può del resto trovare applicazione l'art. 68 del d.l. n. 18/2020, il quale al comma 4-bis prevede una proroga di due anni del termine di prescrizione, in quanto tale norma presuppone che il carico sia stato affidato all'agente della riscossione tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto
2021. Nel caso di specie, invece, dalla cartella di pagamento e dall'estratto del ruolo risulta che il ruolo era stato dichiarato esecutivo il 20 novembre 2018 e il carico è stato affidato all'agente nel 2019 (avendo il n. 2019/002122).
Nel caso di specie, pertanto, il termine di prescrizione è maturato il 10/07/2020. La cartella di pagamento opposta è stata notificata il 16/11/2021, e quindi quando il credito era già prescritto.
La sentenza di primo grado deve quindi essere riformata.
5. Le spese di lite del doppio grado di giudizio tra l'appellante e l' Controparte_2
devono essere compensate, in considerazione delle difficoltà e delle incertezze
[...] interpretative della normativa emergenziale in precedenza richiamata, stante la mancanza di orientamenti univoci.
L'appellante deve invece essere condannato a rifondere le spese nei confronti di CP_1 per il principio della soccombenza, dal momento che – contrariamente a quanto da lui allegato – il verbale di accertamento di violazione del codice della strada era stato a lui regolarmente notificato;
spese che vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri previsti dal d.m.
10 marzo 2014, n. 55.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'appello e, in totale riforma della sentenza impugnata, accoglie l'opposizione e dichiara l'intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella di pagamento n.
09720190042250819000;
2) condanna al rimborso in favore di delle spese del doppio Parte_1 CP_1 grado di giudizio che liquida per il primo grado in 200 € per compenso di avvocato e per il secondo grado in 450 € per compenso di avvocato, oltre spese generali 15%, Iva e Cpa come per legge;
3) compensa le spese nei confronti dell' . Controparte_2
Così deciso in Velletri il 09/12/2025
Minuta redatta con la collaborazione dell'addetto all'Ufficio per il processo dott. Alessandro
Cupelli.
Il Giudice
RI SS
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