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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/03/2025, n. 1395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1395 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 81/2023 R.G.L. vertente tra
(p.i. ), parte Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. John Gai Antonio Li Causi;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore;
- resistente contumace -
Oggetto: rapporto di previdenza.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 24 marzo 2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 2 gennaio 2023 ha Parte_1
chiesto che venga dichiarata la nullità dell'intimazione di pagamento n. 296 2022
9020802683/000, notificata il 12 dicembre 2022, limitatamente alle cartelle di pagamento n.
296 2014 0008910363/000, n. 296 2014 0032602319/000 e n. 296 2015 0036723818/000 CP_ relative a crediti dell' ed agli avvisi di addebito n. 596 2013 0005490403/000, n. 596
2013 00006617622/000, 596 2014 0007553160/000, n. 596 2014 0008974343/000, n. 596 2015
1 0000030958/000, n. 596 2015 0000464321/000, n. 596 2015 0004290661/000 e n. 596 2015
0004556422/000 relativi a crediti dell' con la cancellazione dal “ruolo intestato alla CP_3
ricorrente dei ruoli, delle cartelle e degli avvisi di addebito invalidati” e la condanna al rimborso di pagato per i medesimi titoli. A sostegno delle superiori pretese la ricorrente ha eccepito la nullità derivata dell'intimazione di pagamento in conseguenza dell'omessa notifica dei prodromici atti esecutivi, nonché la decadenza del potere di riscossione e la prescrizione dei crediti contributivi dell' e dell' (cfr. ricorso per la compiuta CP_2 CP_3
disamina delle difese ivi articolate).
, ritualmente evocata in giudizio, è rimasta Controparte_4
contumace.
Prima di procedere all'esame del merito delle doglianze attoree, appare indispensabile procedere alla qualificazione giudica delle azioni proposte dalla ricorrente, indispensabile, tra l'altro, per verificare la legittimazione passiva dell'unico soggetto citato in giudizio, cioè il concessionario.
Parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento notificatole dal concessionario in relazione, per quanto riguarda l'odierno giudizio, a tre cartelle di pagamento afferenti crediti dell' e ad otto avvisi di addebito afferenti a CP_2
crediti dell' CP_3
Ora, l'intimazione di pagamento non è altro che l'avviso con cui il concessionario della riscossione, se quest'ultima non è iniziata entro un anno dalla notifica dell'atto impositivo, è tenuto a richiedere il pagamento del debito prima di avviare la procedura esecutiva (art. 50, d.P.R. 602/1973). E' bene chiarire che l'intimazione di pagamento non è un atto esecutivo, ma l'atto con cui il concessionario si limitata a preannunciare l'esecuzione forzata (cfr. Cass., S.U., ordinanza n. 26817 del 16 ottobre 2024, nonché Cass., sez. 5, sentenza n. 6833 dell'11 marzo 2021, secondo cui nella sostanza l'intimazione di pagamento “finisce con lo svolgere la funzione che, nel gergo dell'esecuzione ordinaria, si attribuisce al cd. precetto “in rinnovazione”, ossia al precetto che il creditore procedente deve nuovamente notificare all'intimato qualora egli non abbia eseguito il pignoramento entro il termine di cui all'art. 481 c.p.c., ossia riguardo ad un precetto già notificato, ma divenuto inefficace. Ne discende che, rispetto ad una intimazione di pagamento ex art. 50 d.P.R. cit. relativa ad un credito non tributario, il debitore che vi si opponga (…) contestando il diritto del creditore di agire in via
2 esecutiva (….), altro non esercita se non una opposizione “pre-esecutiva” ex art. 615, comma 1,
c.p.c.”).
Nel caso di specie la ricorrente, formalmente impugnando l'intimazione di pagamento, ha 1) contestato l'esistenza dei titoli esecutivi prodromici (cartelle di pagamento ed avvisi di addebito); 2) eccepito la decadenza dal potere di riscossione;
3) eccepito la prescrizione dei crediti dell' e dell' CP_2 CP_3
Ora, per quanto concerne quest'ultima azione, è ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la legittimazione passiva spetti esclusivamente all'ente titolare del credito, il quale, dunque, deve essere evocato in giudizio per l'accertamento della controversa estinzione dell'obbligazione per prescrizione. Allo stesso tempo, poi, va escluso che tra il concessionario e l'ente impositore sussista un litisconsorzio necessario
(cfr. Cass., S.U., sentenza n. 7514 dell'8 marzo 2022: “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.”): da qui il rigetto dell'istanza di integrazione del contraddittorio formulata dalla ricorrente in corso di causa (cfr. ordinanza del 21 febbraio 2025).
Anche le altre due azioni, tuttavia, vanno ricondotte alla fattispecie di cui all'art. 615
c.p.c., visto che “l'opposizione all'esecuzione disciplinata dall'art. 615 cod. civ. è quella con la quale il debitore contesta l'azione esecutiva sotto i diversi profili del difetto originario di un titolo esecutivo, della sopravvenuta sua inefficacia, della contestazione del credito risultante dal titolo, dell'esercitabilità dell'azione esecutiva” (cfr. Cass., sez. III, sentenza n. 6072 del 30 maggio 1995). Nella fattispecie, infatti, la ricorrente ha contestato il difetto originario dei titoli esecutivi (cartelle di pagamento ed avvisi di addebito), nonché l'esercitabilità della preannunciata azione esecutiva.
Chiarito quanto precede, può procedersi all'esame delle distinte domande proposte dalla ricorrente.
3 Eccezione di prescrizione dei crediti contributivi.
Rispetto alla domanda di accertamento dell'estinzione dei crediti oggetto di causa, il ricorso va rigettato dichiarandosi il difetto di legittimazione passiva del concessionario in ossequio all'insegnamento giurisprudenziale sopra richiamato.
Sull'esistenza dei titoli esecutivi impugnati e sul consequenziale diritto del concessionario ad agire in via esecutiva.
Anche in questo caso, secondo questo Tribunale, il ricorso va respinto per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario.
Va notato, infatti, che la ricorrente non ha contestato specificamente il diritto del concessionario ad agire in via esecutiva, ma ha sostenuto l'inesistenza tout court dei titoli esecutivi e la conseguenziale insussistenza del diritto di portarli ad esecuzione.
Ebbene, il diritto di agire in via esecutiva spetta al titolare del credito, laddove l'agente per la riscossione agisce esclusivamente per conto di quest'ultimo ed assume la veste di mero destinatario del pagamento ex art. 1188 c.c. (cfr. Cass., S. U., sentenza n. 7514 dell'8 marzo 2022), rimanendo comunque irrilevante il fatto che si contesti l'esistenza della notifica di un suo atto (cioè la cartella di pagamento, nel caso dei crediti dell' cfr. CP_2 ancora Cass., S.U., sentenza n. 7514 dell'8 marzo 2022 per la valorizzazione delle peculiarità della disciplina previdenziale).
Esito del giudizio e regolamentazione delle spese giudiziali.
Le ragioni che precedono conducono al rigetto del ricorso, ma in conseguenza della contumacia della parte vittoriosa va omessa qualsivoglia pronuncia ex art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
nella contumacia di , Controparte_4 rigetta il ricorso.
Così deciso il 25/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 81/2023 R.G.L. vertente tra
(p.i. ), parte Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. John Gai Antonio Li Causi;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore;
- resistente contumace -
Oggetto: rapporto di previdenza.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 24 marzo 2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 2 gennaio 2023 ha Parte_1
chiesto che venga dichiarata la nullità dell'intimazione di pagamento n. 296 2022
9020802683/000, notificata il 12 dicembre 2022, limitatamente alle cartelle di pagamento n.
296 2014 0008910363/000, n. 296 2014 0032602319/000 e n. 296 2015 0036723818/000 CP_ relative a crediti dell' ed agli avvisi di addebito n. 596 2013 0005490403/000, n. 596
2013 00006617622/000, 596 2014 0007553160/000, n. 596 2014 0008974343/000, n. 596 2015
1 0000030958/000, n. 596 2015 0000464321/000, n. 596 2015 0004290661/000 e n. 596 2015
0004556422/000 relativi a crediti dell' con la cancellazione dal “ruolo intestato alla CP_3
ricorrente dei ruoli, delle cartelle e degli avvisi di addebito invalidati” e la condanna al rimborso di pagato per i medesimi titoli. A sostegno delle superiori pretese la ricorrente ha eccepito la nullità derivata dell'intimazione di pagamento in conseguenza dell'omessa notifica dei prodromici atti esecutivi, nonché la decadenza del potere di riscossione e la prescrizione dei crediti contributivi dell' e dell' (cfr. ricorso per la compiuta CP_2 CP_3
disamina delle difese ivi articolate).
, ritualmente evocata in giudizio, è rimasta Controparte_4
contumace.
Prima di procedere all'esame del merito delle doglianze attoree, appare indispensabile procedere alla qualificazione giudica delle azioni proposte dalla ricorrente, indispensabile, tra l'altro, per verificare la legittimazione passiva dell'unico soggetto citato in giudizio, cioè il concessionario.
Parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento notificatole dal concessionario in relazione, per quanto riguarda l'odierno giudizio, a tre cartelle di pagamento afferenti crediti dell' e ad otto avvisi di addebito afferenti a CP_2
crediti dell' CP_3
Ora, l'intimazione di pagamento non è altro che l'avviso con cui il concessionario della riscossione, se quest'ultima non è iniziata entro un anno dalla notifica dell'atto impositivo, è tenuto a richiedere il pagamento del debito prima di avviare la procedura esecutiva (art. 50, d.P.R. 602/1973). E' bene chiarire che l'intimazione di pagamento non è un atto esecutivo, ma l'atto con cui il concessionario si limitata a preannunciare l'esecuzione forzata (cfr. Cass., S.U., ordinanza n. 26817 del 16 ottobre 2024, nonché Cass., sez. 5, sentenza n. 6833 dell'11 marzo 2021, secondo cui nella sostanza l'intimazione di pagamento “finisce con lo svolgere la funzione che, nel gergo dell'esecuzione ordinaria, si attribuisce al cd. precetto “in rinnovazione”, ossia al precetto che il creditore procedente deve nuovamente notificare all'intimato qualora egli non abbia eseguito il pignoramento entro il termine di cui all'art. 481 c.p.c., ossia riguardo ad un precetto già notificato, ma divenuto inefficace. Ne discende che, rispetto ad una intimazione di pagamento ex art. 50 d.P.R. cit. relativa ad un credito non tributario, il debitore che vi si opponga (…) contestando il diritto del creditore di agire in via
2 esecutiva (….), altro non esercita se non una opposizione “pre-esecutiva” ex art. 615, comma 1,
c.p.c.”).
Nel caso di specie la ricorrente, formalmente impugnando l'intimazione di pagamento, ha 1) contestato l'esistenza dei titoli esecutivi prodromici (cartelle di pagamento ed avvisi di addebito); 2) eccepito la decadenza dal potere di riscossione;
3) eccepito la prescrizione dei crediti dell' e dell' CP_2 CP_3
Ora, per quanto concerne quest'ultima azione, è ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la legittimazione passiva spetti esclusivamente all'ente titolare del credito, il quale, dunque, deve essere evocato in giudizio per l'accertamento della controversa estinzione dell'obbligazione per prescrizione. Allo stesso tempo, poi, va escluso che tra il concessionario e l'ente impositore sussista un litisconsorzio necessario
(cfr. Cass., S.U., sentenza n. 7514 dell'8 marzo 2022: “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.”): da qui il rigetto dell'istanza di integrazione del contraddittorio formulata dalla ricorrente in corso di causa (cfr. ordinanza del 21 febbraio 2025).
Anche le altre due azioni, tuttavia, vanno ricondotte alla fattispecie di cui all'art. 615
c.p.c., visto che “l'opposizione all'esecuzione disciplinata dall'art. 615 cod. civ. è quella con la quale il debitore contesta l'azione esecutiva sotto i diversi profili del difetto originario di un titolo esecutivo, della sopravvenuta sua inefficacia, della contestazione del credito risultante dal titolo, dell'esercitabilità dell'azione esecutiva” (cfr. Cass., sez. III, sentenza n. 6072 del 30 maggio 1995). Nella fattispecie, infatti, la ricorrente ha contestato il difetto originario dei titoli esecutivi (cartelle di pagamento ed avvisi di addebito), nonché l'esercitabilità della preannunciata azione esecutiva.
Chiarito quanto precede, può procedersi all'esame delle distinte domande proposte dalla ricorrente.
3 Eccezione di prescrizione dei crediti contributivi.
Rispetto alla domanda di accertamento dell'estinzione dei crediti oggetto di causa, il ricorso va rigettato dichiarandosi il difetto di legittimazione passiva del concessionario in ossequio all'insegnamento giurisprudenziale sopra richiamato.
Sull'esistenza dei titoli esecutivi impugnati e sul consequenziale diritto del concessionario ad agire in via esecutiva.
Anche in questo caso, secondo questo Tribunale, il ricorso va respinto per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario.
Va notato, infatti, che la ricorrente non ha contestato specificamente il diritto del concessionario ad agire in via esecutiva, ma ha sostenuto l'inesistenza tout court dei titoli esecutivi e la conseguenziale insussistenza del diritto di portarli ad esecuzione.
Ebbene, il diritto di agire in via esecutiva spetta al titolare del credito, laddove l'agente per la riscossione agisce esclusivamente per conto di quest'ultimo ed assume la veste di mero destinatario del pagamento ex art. 1188 c.c. (cfr. Cass., S. U., sentenza n. 7514 dell'8 marzo 2022), rimanendo comunque irrilevante il fatto che si contesti l'esistenza della notifica di un suo atto (cioè la cartella di pagamento, nel caso dei crediti dell' cfr. CP_2 ancora Cass., S.U., sentenza n. 7514 dell'8 marzo 2022 per la valorizzazione delle peculiarità della disciplina previdenziale).
Esito del giudizio e regolamentazione delle spese giudiziali.
Le ragioni che precedono conducono al rigetto del ricorso, ma in conseguenza della contumacia della parte vittoriosa va omessa qualsivoglia pronuncia ex art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
nella contumacia di , Controparte_4 rigetta il ricorso.
Così deciso il 25/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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