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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 15/05/2025, n. 789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 789 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4076/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA SECONDA SEZIONE CIVILE
Oggi 15 maggio 2025 ad ore 12.45 innanzi al dott. Alberto Stocco sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. Carraro e l'avv. Nicolò Menegolli giusta procura che dimette in cartaceo, i quali precisano le conclusioni come da memoria del 30.11.2023 per parte resistente l'avv. Grego il quale precisa le conclusioni come da memoria del 4.12.2023 Sono altresì presenti le dott.sse Anna Masato, tirocinante, e Controparte_1 Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio. Al termine della camera di consiglio, preso atto che nessuno si è trattenuto per la lettura della sentenza, il Giudice ne dà lettura, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale.
Il Giudice Alberto Stocco
pagina 1 di 21
n. 4076/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PADOVA II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Stocco, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa civile iscritta al n. r.g. 4076/2023 promossa da:
(C.F. , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. GIOVANNA CARRARO RICORRENTE contro
(C.F. in proprio. CP_2 C.F._2 RESISTENTE
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da odierna udienza di discussione orale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. ha chiesto ordinarsi a Parte_1 CP_2 il rilascio immediato dell'immobile sito in Piove di Sacco (PD), via G. Marconi n. 22/A (già n. 28/D), individuato catastalmente al map. 80, sub 36-37-21 (già sub 4) di cui il ricorrente si è affermato proprietario, deducendo:
- di aver messo a disposizione della sorella,
[...]
il suddetto immobile per uso abitativo CP nel 1995;
- di aver successivamente regolarizzato la presenza pagina 2 di 21 della sorella nell'abitazione con un contratto di comodato sottoscritto il 10 giugno 1999 e registrato in data 23 giugno 1999;
- che presso l'immobile nel quale la sorella aveva vissuto sino al decesso, avvenuto il 15 ottobre 2022, aveva altresì stabilito la residenza il di lei figlio, ; CP_2
- di aver intimato, con comunicazione del 28 novembre 2022, ai quattro figli della ( T_ CP_2
, e chiamati all'eredità Per_1 Pt_2 Parte_3 della stessa, il rilascio dell'immobile entro la fine di quell'anno, in quanto il rapporto di comodato era terminato con il decesso della sorella ai sensi dell'art. 1811 c.c.;
- che, in data 15 dicembre 2022, aveva CP_2 comunicato di non voler rilasciare l'immobile concesso in comodato alla madre e nel quale egli abitava;
- che i plurimi incontri per trovare un accordo sul rilascio dell'immobile avevano avuto esito negativo;
- che suo nipote, era interessato alla CP_4 locazione dell'immobile attualmente occupato sine titulo da e che la mancata CP_2 restituzione del bene aveva cagionato un danno risarcibile secondo equità, tenuto conto del valore del bene occupato, della sua tipologia e della sua ubicazione.
Si è costituito eccependo CP_2 preliminarmente l'improcedibilità del giudizio, in quanto non era stato rispettato il principio di parità delle condizioni tra le parti nella scelta dell'organismo di mediazione;
sempre in via preliminare, il resistente ha eccepito il difetto di legittimazione attiva del , il quale non era T_ l'effettivo proprietario dell'immobile di cui veniva richiesta la restituzione in ragione di una serie di negozi simulati.
In particolare, ha affermato: CP_2
- che, data la precaria situazione patrimoniale di e del marito e vista _3 Parte_4 l'esigenza di sottrarre i beni di proprietà di quest'ultimi a possibili azioni esecutive, tra i fratelli era stato pattuito lo scioglimento T_ della comunione ereditaria e dunque la divisione, in quote del 50% ciascuno, della proprietà degli immobili facenti parte del complesso condominiale pagina 3 di 21 “Sartori” sito in Piove di Sacco, assegnando nello specifico a quattro unità _3 immobiliari di cui al fg. 15, map. 80, sub 1-9-8, sub 3-11-5 e sub 14;
- che, invece, a erano state assegnate Parte_1 sei unità immobiliari di cui al fg. 15, map. 80, sub 2-10, 4-12 (immobile oggetto di causa), 6-7 e 13, e ciò aveva comportati un indebito arricchimento in favore di questi, atteso che a parità di quote, il aveva ricevuto beni di maggior valore T_ rispetto a quelli assegnati alla sorella;
- che con il medesimo atto del 29 novembre 1989,
[...] aveva trasferito alla nipote CP [...]
figlia di , la nuda proprietà CP_5 T_ delle unità sub 1-9-8 precedentemente assegnatele con la divisione, riservando l'usufrutto in favore di moglie del e madre Persona_2 T_ dell'acquirente;
- che la simulazione di tale primo negozio era provata dal fatto che il prezzo di vendita di lire 43 milioni era inferiore al valore reale degli immobili venduti e dal fatto che esso era stato in concreto versato dal per conto della figlia nel minor Parte_1 importo di lire 40 milioni;
- che con un secondo contratto del 28 marzo 1990, aveva acquistato da Parte_1 CP
le unità immobiliari sub 3-11-5, sempre
[...] ricomprese nella quota del 50% a questa assegnata con il precedente atto del novembre 1989, al solo fine di cancellare le ipoteche iscritte su tali beni dal Banco Ambrosiano contro e il di _3 lei marito;
Parte_4
- che anche per tale negozio la simulazione era provata, da un lato, dal fatto che il prezzo di vendita di lire 85 milioni indicato in contratto era inferiore al valore reale degli immobili e che esso non era stato in concreto mai versato alla venditrice e, dall'altro lato, che le ipoteche iscritte sugli immobili erano state cancellate dalla banca dietro versamento della somma di lire 140 milioni da parte di la quale a sua volta aveva _3 ricevuto il denaro necessario dal fratello T_
- che la prova della simulazione assoluta di entrambi i contratti di compravendita emergeva altresì dal rendiconto del 27 luglio 2002 predisposto dallo stesso ove egli aveva dichiarato: i) Parte_1
pagina 4 di 21 di aver versato alla sorella, in relazione al contratto del 29 novembre 1989, la minor somma di lire 40 milioni;
ii) di non aver mai versato gli ulteriori 50 milioni di lire pur pattuiti con detto contratto;
iii) di obbligarsi a consegnare alla sorella le unità immobiliari sub 3-11 oggetto della compravendita del 28 marzo 1990;
- che, in ragione di tale complessiva operazione di simulazione, era nella disponibilità Parte_1 solo fittizia delle unità immobiliari oggetto dei due contratti di compravendita e che, pertanto, la vera proprietaria era rimasta alla _3 quale tuttavia non era stata più riconsegnata l'abitazione sub 3-11 come invece dichiarato dal nel resoconto del 2002; Parte_1
- che nel contratto di comodato del giugno 1999, anch'esso simulato, non vi era alcuna clausola che prevedesse il pagamento da parte del comodatario di spese o altre tasse relative al mantenimento dell'abitazione, che invece erano state sempre regolarmente versate da _3
Per tali ragioni ha chiesto accertarsi CP_2 la simulazione e la nullità dei contratti di compravendita del 29 novembre 1989 e del 28 marzo 1990, nonché del contratto di comodato del 10 giugno 1999, con conseguente rigetto della domanda del ricorrente;
in subordine, ha chiesto dichiararsi l'annullamento dei predetti contratti, con condanna in ogni caso del ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
All'udienza del 19 ottobre 2023 il Giudice, rilevata l'erroneità del rito prescelto, ha fissato nuova udienza con rito lavoro ai sensi dell'art. 420 c.p.c. per il giorno 14 dicembre 2023, assegnando alle parti termine per il deposito di eventuali memorie integrative.
Visto l'esito infruttuoso del tentativo di conciliazione avuto luogo all'udienza del 14 dicembre 2023, con ordinanza del 14 maggio 2024 il Giudice ha rigettato le istanze istruttorie formulate dalle parti, fissando udienza di discussione orale ai sensi dell'art. 429 c.p.c. per il giorno 28 novembre 2024, poi differito per esigenze di organizzazione del ruolo al giorno 27 febbraio 2025.
Con ordinanza dell'11 febbraio 2025 il Giudice ha dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza di interruzione del giudizio avanzata da parte resistente pagina 5 di 21 in ragione della cancellazione dall'Albo professionale di uno dei difensori di parte ricorrente (avv. Menniti), in quanto vi era comunque un altro difensore (avv. Carraro) abilitato a rappresentare in giudizio il ricorrente con mandato disgiunto.
Con ordinanza del 12 febbraio 2025 il Giudice ha rilevato d'ufficio la necessità di integrazione del contraddittorio, in ragione della proposizione, da parte del resistente, di una domanda di accertamento della simulazione dei negozi a cui aveva preso parte la defunta e per essa i figli - _3 chiamati all'eredità - invitando le parti a dedurre sul punto.
Alla successiva udienza, il resistente – affermatosi unico erede di - ha evidenziato che _3 la simulazione dei negozi era stata proposta in via di mera eccezione e ha depositato dichiarazione sottoscritta dai di lui fratelli in cui veniva attestata la mera qualità di chiamati all'eredità di questi.
Con ordinanza del 7 marzo 2025, il Giudice, considerata non necessaria l'integrazione del contraddittorio alla luce delle precisazioni rese dal resistente e ritenuta quindi la causa matura per la decisione, ha infine fissato l'odierna udienza di discussione orale.
*
1. Preliminarmente va osservato che risultano inconferenti e comunque infondate le deduzioni del resistente in punto di «illiceità» del procedimento di mediazione obbligatoria: secondo la prospettazione del resistente, tale procedimento sarebbe stato avviato da «in assenza di garanzia del primario Parte_1 requisito di legge della “pari condizioni delle parti nel procedimento”» (cfr. pag. 2 memoria costituzione).
Al di là del fatto che il resistente non ha chiarito il contenuto del principio invocato delle «pari condizioni delle parti nel procedimento» né tantomeno quali le «relative sanzioni di legge» da applicarsi in ragione di tale asserita violazione, va in ogni caso evidenziato che lo svolgimento del procedimento di mediazione, non andato a buon fine per mancata adesione del resistente all'incontro programmato per il giorno 8 giugno 2023, risulta provato dai documenti versati in atti, dai quali emerge il regolare avvio di detta procedura con relativa comunicazione all'odierno resistente (docc. 1 e 3), nonché la conclusione pagina 6 di 21 dell'incontro con esito negativo (doc. 4 ricorso).
A tal proposito va osservato che risulta irrilevante la corrispondenza intercorsa tra il resistente e il procuratore del ricorrente, ove viene addotta la lesione del principio di parità di condizioni delle parti nel procedimento per la mancata scelta concorde di un Organismo di mediazione “imparziale”, oltre che per la mancata estensione dell'oggetto della mediazione anche «alle altre questioni della complessiva vertenza che è in corso e di cui la questione “comodato” è soltanto “una” delle questioni inscindibilmente collegate tra loro» (doc. 3 memoria costituzione).
È infatti pacifico - ed invero stabilito dalla legge stessa - che la scelta dell'Organismo presso il quale avviare il relativo procedimento di mediazione obbligatoria spetti alla parte che tale procedura intenda avviare ai fini del rispetto della condizione di procedibilità dell'eventuale e successiva azione giudiziale («Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo», cfr. art. 5 d.lgs. 28/2010), senza che ciò comporti la lesione dei principi di trasparenza e parità di condizioni tra le parti in ragione di asseriti (ma non provati) rapporti dell'attore/ricorrente con l'Organismo stesso o con il Mediatore (come meramente allegati dal resistente nelle comunicazioni mail di cui al doc. 3 citato).
In aggiunta a ciò va osservato che dai documenti di causa non risulta che il resistente, regolarmente convocato per l'incontro di mediazione fissato per il giorno 8 giugno 2023 (doc. 3 ricorso), abbia comunicato all'Organismo prescelto alcunché, tantomeno legittimi motivi di impedimento che non hanno permesso la partecipazione al suddetto incontro, il quale si è regolarmente tenuto e infine concluso con verbale negativo.
pagina 7 di 21 Alla luce di quanto sopra, la condizione di procedibilità del presente procedimento risulta pertanto correttamente soddisfatta.
1.1. Va inoltre evidenziato che le deduzioni svolte dal resistente in ultimo in seno alla istanza del 29 aprile 2025 – relative alle asserite «plurime condotte deontologicamente e proceduralmente scorrette ed illecite che sono state poste in essere dagli avvocati Antonio Menniti Ippolito e Giovanna Carraro nel processo de quo RG 4076/2023» - non assumono rilevanza alcuna avanti a questo Tribunale, non incidendo sulla regolarità del procedimento (come già osservato con decreto dell'11 febbraio 2025), ma attengono al più a profili deontologici da affrontare nelle dovute sedi.
2. Passando al merito, va osservato che risulta provata per tabulas la conclusione di un contratto di comodato tra e la sorella in data 10 Parte_1 CP giugno 1999 (registrato il 23 giugno 1999), avente ad oggetto la concessione – a tempo indeterminato – del godimento dell'immobile di proprietà del ricorrente sito in Piove di Sacco (PD), via G. Marconi n. 22/A (già n. 28/D), individuato catastalmente al map. 80, sub 36-37-21 (precedentemente sub 4, cfr. doc. 7 ricorso). È poi pacifico, perché non contestato, che la comodataria sia deceduta in data 15 _3 ottobre 2022 e che l'immobile sia attualmente occupato dal figlio , odierno resistente. CP_2
In via generale va osservato che, qualora il comodato sia stipulato a tempo indeterminato, il comodante ha diritto di richiedere al comodatario la restituzione del bene concesso in godimento in qualsiasi momento (ad nutum, ex art. 1810 c.c.); il diritto del comodante alla restituzione immediata del bene si estende altresì nei confronti degli eredi del comodatario nel frattempo deceduto (art. 1811 c.c.).
Il resistente ha tuttavia affermato che il non T_ sarebbe legittimato ad agire per la restituzione dell'immobile concesso in comodato alla sorella, considerato che allorquando tale contratto venne stipulato l'immobile era già in proprietà di
[...]
per effetto di una complessa operazione CP di simulazione intercorsa fra i due fratelli che ricomprendeva, appunto, anche il contratto di comodato.
L'eccezione è infondata.
A prescindere da quanto si dirà nel prosieguo in ordine pagina 8 di 21 alla eccezione di simulazione proposta dal resistente, può comunque osservarsi che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza, «Chiunque abbia la disponibilità di fatto di una cosa, in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può validamente concederla in comodato ed è, in conseguenza, legittimato a richiederne la restituzione, allorché il rapporto venga a cessare. Pertanto, il comodante che agisce per la restituzione della cosa nei confronti del comodatario non deve provare il diritto di proprietà, avendo soltanto l'onere di dimostrarne la consegna e il rifiuto di restituzione, mentre spetta al convenuto dimostrare di possedere un titolo diverso per il suo godimento» (cfr. fra le altre Cass. 20371/2013).
Pertanto, anche volendo per mera ipotesi ritenere che il non sia il proprietario dell'immobile T_ concesso in godimento alla sorella è in CP ogni caso pacifico (in difetto di diversa prospettazione o prova sul punto) che alla data di stipulazione del contratto di comodato egli fosse nella materiale disponibilità dell'immobile stesso in base ad un titolo non contrario a norme di ordine pubblico.
Il ricorrente risulta dunque legittimato a proporre domanda di rilascio dell'immobile concesso in comodato nei confronti di – dichiaratosi CP_2 attualmente unico erede della comodataria deceduta come da verbale di udienza del 4 _3 marzo 2025 – ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1811 c.c.
3. Tanto chiarito, vanno sinteticamente ricostruite le difese del resistente al fine di chiarire il perimetro dell'oggetto del contendere.
3.1. ha dedotto la nullità dei contratti CP_2 di divisione e compravendita del 29 novembre 1989 e del 28 marzo 1990 conclusi rispettivamente tra T_
e la sorella e tra quest'ultima e
[...] CP
figlia di aventi Controparte_5 Parte_1 ad oggetto l'intero complesso immobiliare denominato
“condominio Sartori” sito in Piove di Sacco, nel quale è ricompreso anche l'immobile oggetto della domanda di restituzione spiegata nel presente giudizio.
In particolare, il resistente ha affermato che, al fine di eludere possibili azioni esecutive in ragione della «grave difficoltà economica che colpì la famiglia di
(cfr. pag. 5 comparsa _3 costituzione), avrebbe predisposto «un Parte_1
pagina 9 di 21 ACCORDO FIDUCIARIO che prevedette una serie di contratti simulati aventi per oggetto l'intero suddetto complesso immobiliare e singole parti di esso avente la finalità di evitare che detti beni in proprietà al 50% a testa venissero coinvolti nella suddetta situazione» con la pretesa che «l'accordo rimanesse verbale e […] che ogni atto simulato che fosse stato stipulato in forza di quell'accordo da lui proposto e di fatto da lui imposto alla sorella non _3 venisse corredato da un corrispondente atto dissimulato, sennò nulla si sarebbe fatto» (cfr. pag. 5 comparsa costituzione).
Nello specifico, tali contratti hanno riguardato la divisione, tra e il fratello _3
, in pari quote del 50%, della proprietà del T_ compendio immobiliare in cui è ricompreso anche l'immobile oggetto di causa - con contestuale trasferimento, da parte di alla _3 nipote della proprietà di due delle Controparte_5 unità immobiliari assegnatele con tale divisione (contratto del 29 novembre 1989) - nonché la successiva vendita, da parte di al fratello _3
, della restante parte degli immobili T_ precedentemente assegnati con la divisione del novembre 1989 (contratto del 28 marzo 1990).
Il resistente ha dunque eccepito la simulazione della complessiva operazione di divisione e compravendita, in quanto tra i fratelli vi sarebbe stato un T_ accordo verbale («fiduciario») volto a non conferire effetti alla divisione e alla vendita delle unità immobiliari del condominio Sartori.
Secondo la prospettazione di pertanto, CP_2 il diritto di proprietà sulle unità immobiliari assegnate con la divisione del 1989 sarebbe sempre rimasto in capo alla madre, il contratto di comodato stipulato in data 10 giugno 1999 sarebbe anch'esso simulato e, in forza del decesso di CP
, l'immobile sarebbe passato in proprietà del
[...] resistente stesso, dichiaratosi unico erede della madre (cfr. verbale di udienza del 4 marzo 2025).
Conseguentemente, la domanda di restituzione dell'immobile proposta da nel presente Parte_1 giudizio sarebbe infondata e andrebbe rigettata.
3.2. Dalle allegazioni e deduzioni svolte in sede di memoria di costituzione – a tratti di non immediata comprensione - può tuttavia, con uno sforzo pagina 10 di 21 interpretativo, dedursi che il resistente ha inteso far valere:
- la simulazione e dunque la nullità del contratto di divisione del complesso immobiliare Sartori concluso tra e la sorella e della Parte_1 CP contestuale vendita di parte delle unità immobiliari a in data 29 novembre 1989; Controparte_5 simulazione che emergerebbe dal mancato versamento del prezzo di vendita, dichiarato peraltro in misura simbolica rispetto al reale valore dei beni;
- la simulazione e dunque la nullità del contratto di vendita del 28 marzo 1990 concluso tra T_
e la sorella avente ad oggetto
[...] CP la restante parte delle unità immobiliari assegnatele con la divisione del novembre 1989; simulazione che, anche in tal caso, emergerebbe dal mancato pagamento del corrispettivo per la vendita, peraltro incongruente con l'effettivo valore dei beni;
- l'indebito arricchimento di il quale Parte_1 avrebbe “approfittato” della sorella CP attribuendosi, con l'atto di divisione del 1989, beni di maggior valore a parità di quote e corrispondendo alla stessa, nell'ambito delle suddette compravendite, un prezzo inferiore al valore dei beni oggetto di trasferimento;
- la sussistenza di un accordo fiduciario verbale sottostante all'operazione di simulazione dei contratti sopra descritta, secondo il quale i fratelli si sarebbero accordati per non T_ conferire effetti alle compravendite pur formalmente concluse nonché per la consegna di un immobile (precisamente quello di cui al map. 80, sub 3-11) a da adibire ad abitazione;
_3
- la simulazione del contratto di comodato oggetto di causa, stipulato «per l'esigenza più volte espressa da nella seconda metà degli anni 1990 Parte_1 di formalizzare un titolo che, per quanto simulato, attestasse che abitava in quella _3 casa, e per la concomitante esigenza di CP
che, in considerazione del fatto che la
[...] situazione sorta nel 1989 di pericolo di pignoramenti era ancora in essere, venisse predisposto un titolo che proteggesse i mobili di quella casa da possibili pignoramenti» (cfr. pag. 12 comparsa costituzione);
- la conseguente infondatezza della domanda di restituzione dell'immobile proposta da T_
pagina 11 di 21 . T_
Per contro, il ricorrente ha affermato di essere proprietario dell'immobile chiesto in restituzione, in forza della validità tanto del contratto di comodato del 1999, quanto dei contratti di divisione e compravendita del 1989 e del 1990 e che pertanto alcun
“accordo fiduciario” - sotteso alla complessiva operazione negoziale - sarebbe intervenuto tra i fratelli , allo scopo di non conferire validità T_ ai predetti atti di divisione e trasferimento delle proprietà immobiliari.
3.3. Così ricostruito il quadro delle vicende di causa, va innanzitutto osservato che le difese del resistente risultano tra loro contraddittorie: viene infatti prima dedotta la simulazione assoluta e dunque la nullità di tutti i contratti (divisione, vendita e comodato) sulla base del fatto che l'«accordo fiduciario» intercorso tra i fratelli «rimanesse verbale e […] che T_ ogni atto simulato che fosse stato stipulato in forza di quell'accordo da lui proposto e di fatto da lui imposto alla sorella non venisse _3 corredato da un corrispondente atto dissimulato, sennò nulla si sarebbe fatto» (cfr. pag. 5 comparsa costituzione), salvo poi invocare l'esistenza di una controdichiarazione delle parti – costituita dal rendiconto di cui al doc. 7 e dal doc. 9 depositati da parte resistente - con cui si sarebbe Parte_1 obbligato a consegnare alla sorella un CP immobile, tra quelli oggetto delle operazioni di divisione e vendita asseritamente simulati, da adibire ad abitazione (individuato catastalmente al fg. 15, map. 80, sub 3-11), con ciò sostanzialmente invocando un'ipotesi simulazione relativa.
Alla luce del complessivo tenore delle allegazioni del resistente deve ritenersi che la simulazione invocata nel caso in esame sia quella relativa di cui all'art. 1414, comma 2, c.c., atteso il costante riferimento (peraltro improprio, come si dirà nel prosieguo) del resistente ad un accordo «fiduciario» contenente la volontà dissimulata delle parti rispetto ai contratti di vendita e divisione simulati.
Tanto premesso, l'eccezione di simulazione sollevata dal resistente risulta infondata.
Va preliminarmente evidenziato che «la prova della simulazione di un contratto solenne, stipulato da un soggetto poi deceduto, da parte degli eredi al medesimo
pagina 12 di 21 succeduti a titolo universale, ed allo scopo di far ricomprendere l'immobile tra i beni facenti parte dell'asse ereditario, soggiace a tutte le limitazioni previste dalla legge (articolo 1417 cod. civ.) per la prova della simulazione tra le parti, atteso che gli eredi, versando nelle stesse condizioni del "de cuius", non possono legittimamente dirsi "terzi" rispetto al negozio;
deve pertanto escludersi a tal fine la prova per testimoni, per presunzioni ed a mezzo di interrogatorio formale diretto a provocare la confessione della controparte» (Cass. 18902/2012 che richiama Cass. 6632/2006).
In particolare, «In tema di simulazione relativa, qualora la domanda venga proposta dalle parti o dagli eredi, la prova per testi, diretta a dimostrare l'esistenza del negozio dissimulato, è ammessa soltanto nell'ipotesi di cui al n. 3 dell'art. 2724 c.c., ovvero quando s'intenda far valere l'illiceità del negozio» (Cass. 18434/2022).
Allo stesso modo, «la mancanza della controdichiarazione osta all'ammissibilità dell'interrogatorio formale, ove rivolto a dimostrare la simulazione relativa, giacché la confessione, in cui si risolve la risposta positiva ai quesiti posti, non può supplire al difetto dell'atto scritto, necessario per il contratto diverso da quello apparentemente voluto» (Cass. 10933/2022).
L'art. 1414 c.c. stabilisce inoltre che tra le parti non produca effetto il contratto simulato, ma che abbia effetto il contratto dissimulato purché ne sussistano i requisiti di forma e di sostanza (Cass. 10933/2022 citata).
In tale quadro, dunque, il resistente – quale erede di una delle parti che stipularono i contratti asseritamente simulati – ha l'onere di provare l'esistenza di una controdichiarazione attestante la volontà delle parti di conferire al contratto simulato effetti diversi da quelli apparenti, precisamente quelli contenuti nell'atto dissimulato tra di esse concluso, non essendo a tal fine ammesse prove presuntive, per testimoni o per interrogatorio formale, come affermato dalla giurisprudenza sopra richiamata. Nel caso di specie, infatti, il resistente si è dichiarato unico erede della madre defunta
[...] (cfr. dichiarazione degli altri chiamati CP all'eredità , e depositata a Pt_2 Per_1 Parte_3
pagina 13 di 21 verbale di udienza del 4 marzo 2025) e risulta pertanto soggiacere alle medesime limitazioni previste dalla legge per la prova della simulazione tra le parti originarie del contratto (rectius dei contratti) di cui viene invocata la simulazione.
Tale prova non risulta essere stata raggiunta.
In primo luogo, risultano inammissibili tanto la prova per testimoni e per interpello del ricorrente richieste con la comparsa di costituzione (non avendo peraltro il resistente articolato alcun capitolo di prova sul punto in relazione alla prova testimoniale, ciò che rende di per sé la richiesta di prova orale inammissibile;
quanto invece alla prova per interpello, essa parimenti risulta inammissibile, come già evidenziato con ordinanza del 14 maggio 2024, stante la formulazione generica dei capitoli articolati dal resistente in ordine all'oggetto e alle circostanze spazio-temporali, genericità a cui non può sopperire la richiesta al Giudice di «formulare a ogni altra Parte_1 domanda che egli riterrà utile per la verità dei fatti», cfr. pag. 9 memoria integrativa) quanto la prova per presunzioni, poiché il resistente, in quanto erede della defunta non può _3 considerarsi terzo rispetto ai contratti dei quali invoca la simulazione e soggiace dunque alle limitazioni probatorie di cui all'art. 1417 c.c., come peraltro tempestivamente eccepito dal ricorrente.
Né risulta in atti alcuna controdichiarazione scritta dalla quale emerge la volontà delle parti di conferire agli atti di divisione e vendita sopra descritti i diversi effetti invocati dal resistente, ed anzi è lo stesso resistente ad affermare che l'accordo
“fiduciario” venne concluso solo in forma orale.
Sul punto va evidenziato che non può a tal fine assumere valenza di controdichiarazione il “rendiconto” del 27 luglio 2002 predisposto da Parte_1 (sulla paternità del documento, pur non sottoscritto, non vi è contestazione) con il quale – secondo la prospettazione del Grego – il ricorrente, oltre ad aver elencato alcune spese effettuate per conto della sorella e poi dalla stessa rifuse come da CP quietanza di pagamento ivi contenuta (doc. 7 comparsa costituzione), avrebbe altresì ammesso espressamente che «l'alloggio SUB 3-11 era stato escluso dalla vendita che aveva fatto (alla di _3 lui figlia e a lui con i contratto Controparte_5
pagina 14 di 21 simulati e nulli del 29.11.1990 e del 28.03.1990) della propria (di quota (pari a ½ _3 dell'itero complesso immobiliare) degli immobili in Piove di Sacco via Marconi angolo via Zabarella» e che, in ragione di detto accordo fiduciario, tale «appartamento/alloggio doveva essere da lui consegnato a “completamente finito” […] e che _3 pertanto, come attestato dallo stesso Parte_1 è di effettiva proprietà di e _3 doveva essere da lui consegnato» (cfr. Parte_1 pag. 10 comparsa costituzione).
Va infatti osservato che il documento in parola rappresenta un rendiconto dare/avere fra i due fratelli e contiene una dichiarazione ricognitiva delle T_ spese (legali e di svincolo di ipoteche) sostenute dal ricorrente per conto della sorella nonché CP degli importi ancora dovuti da quali Parte_1 corrispettivi per l'acquisto della quota degli immobili siti in Piove di Sacco di proprietà della sorella.
In particolare, nella parte maggiormente valorizzata dal resistente al fine di sostenere la propria tesi, ossia la seguente:
non è rinvenibile alcuna dichiarazione in ordine alla simulazione, assoluta o relativa, degli accordi di divisione e di compravendita conclusi dal con T_ la sorella nel 1989 e nel 1990, non potendo ravvisarsi una dichiarazione in tal senso nell'inciso in base al quale la vendita immobiliare effettuata da
[...] a avrebbe ricompreso gli CP Parte_1 immobili siti in Piove di Sacco «escluso l'alloggio, da dare completamente finito (map.i 80 sub 3 e sub 11)».
Tale inciso non risulta peraltro di agevole pagina 15 di 21 interpretazione, posto che non è dato sapere in che termini detto immobile fosse “escluso” (se, cioè, dall'operazione di compravendita intercorsa tra i due fratelli ovvero dal corrispettivo di lire 90 milioni che doveva versare alla sorella, cui fa Parte_1 riferimento proprio il periodo in esame) e a chi dovesse essere consegnato tale immobile.
Né tantomeno può ritenersi che costituisca prova della «falsità, in entrambi i contratti simulati del 29.11.1989 e del 28.03.1990, dei valori indicati dei prezzi dei beni immobili di proprietà di CP
del suddetto complesso immobiliare, prezzi
[...] simulati di Lire 43 milioni e 85 milioni con i quali egli tra lui e sua figlia, si intestò Parte_1 formalmente, con cosciente fraudolenza sotto più aspetti, tutti detti i suddetti beni di CP
» (cfr. pag. 5 memoria integrativa resistente) la
[...] comunicazione del Banco Ambrosiano circa la stima del valore degli immobili di proprietà di CP
(sui quali era stata iscritta ipoteca da parte
[...] della banca, cfr. doc. 9 comparsa costituzione).
Tale documento, oltre a rappresentare una prova presuntiva inammissibile secondo la giurisprudenza sopra richiamata (Cass. 18902/2012; 10933/2022; 18434/2022), nulla attesta in ordine ad un intento simulatorio delle parti, trattandosi della mera stima del valore dei beni immobili ipotecati compiuta da un perito incaricato da un terzo creditore.
Alla luce di tali considerazioni l'eccezione di simulazione sollevata da resistente deve ritenersi infondata.
3.4. In ogni caso va osservato che la stessa prospettazione del resistente risulta contraddittoria nella parte in cui si afferma la simulazione dei negozi di divisione e compravendita conclusi tra T_
e la sorella e al tempo stesso
[...] CP l'esistenza di un «accordo fiduciario» fra le medesime parti avente ad oggetto gli immobili fittiziamente trasferiti da al fratello. CP
Difatti, a differenza della simulazione, ove intenzionalmente la reciproca dichiarazione delle parti non corrisponde al loro effettivo volere comune - nel senso che le parti fingono di stipulare un contratto mentre in realtà non intendono costituire alcun rapporto contrattuale (simulazione assoluta) ovvero fanno apparire all'esterno un contratto diverso da pagina 16 di 21 quello effettivamente voluto (simulazione relativa) - nel negozio fiduciario vi è un effettiva (e non simulata) volontà delle parti (fiduciante e fiduciario) di porre in essere un'operazione negoziale di trasferimento di un bene che l'intestatario utilizzerà esclusivamente in conformità alle istruzioni e limitazioni fornite dal fiduciante e contenute nel pactum fiduciae, per poi ritrasferirlo al proprio dante causa o a un terzo. Dunque, l'alienazione simulata di un diritto trasferisce tale diritto soltanto in apparenza, mentre l'alienazione fiduciaria trasferisce realmente il diritto al fiduciario, il quale ne diviene effettivo titolare.
Risulta pertanto inconciliabile la deduzione, da parte del resistente, del carattere simulato dei negozi di divisione e compravendita immobiliare conclusi dai fratelli e al tempo stesso del carattere T_ fiduciario degli stessi stante l'esistenza di un pactum fiduciae tra le parti.
Peraltro, tali deduzioni risultano anche infondate alla luce del fatto che il resistente non ha fornito prova dell'esistenza di un pactum fiduciae tra i fratelli né tantomeno del complesso di obblighi T_ derivanti dallo stesso.
Anche poi a ritenere in via del tutto ipotetica che vi sia prova di tale pactum fiduciae (ravvisabile – accedendo alla prospettazione del resistente – nel rendiconto di cui al doc. 7 allegato alla comparsa di costituzione) e che esso imponga al ricorrente un obbligo di ri-trasferimento della proprietà dell'immobile di cui al map. 80, sub 3-11 a
[...]
va tuttavia osservato da un lato che non CP si tratta dell'immobile concesso in comodato di cui viene chiesto il rilascio nel presente giudizio (individuato invece al map. 80, sub 36-37-21; la circostanza è affermata dallo stesso resistente a pag. 5 della memoria integrativa e attestata dal doc. 6 allegato alla comparsa di costituzione) e, dall'altro lato, che non è stato invocato dal resistente alcun rimedio rispetto all'eventuale inadempimento del proprietario (presunto fiduciario), Parte_1 quale il risarcimento del danno o l'emissione di una sentenza costitutiva ai sensi dell'art. 2932 c.c. 3.5. Va poi osservato che dalla mancanza di prova circa la simulazione dei contratti di divisione e compravendita discende l'infondatezza dell'eccezione di simulazione (in tal caso assoluta) del contratto di pagina 17 di 21 comodato concluso tra i fratelli in data 10 T_ giugno 1999, non potendo ritenersi che allorquando il comodato venne stipulato fosse già _3 proprietaria dell'immobile concessole in godimento. L'eccezione di simulazione risulta comunque sfornita di prova, attesa l'assenza di una controdichiarazione attestante la volontà delle parti di conferire effetti soltanto apparenti al contratto di comodato. 3.6. Risulta inoltre inconferente la prospettazione del resistente circa l'indebito arricchimento che T_
avrebbe ottenuto in danno della sorella
[...] CP
con l'attribuzione sproporzionata delle unità
[...] immobiliari del condominio Sartori mediante l'atto di divisione del 1989. Nemmeno tale deduzione, ultronea rispetto all'oggetto del giudizio e comunque sfornita di prova, è idonea a privare il ricorrente della legittimazione attiva a proporre domanda di rilascio del bene concesso in comodato, non risultando peraltro che il resistente abbia proposto azione di ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c.; il che destituisce di fondamento ogni contestazione sul punto. 3.7. Va altresì evidenziata l'assoluta genericità della domanda di annullamento dei contratti di divisione, vendita e comodato proposta dal resistente in via subordinata, in difetto di allegazione e prova circa il vizio del consenso invocato a sostegno dell'annullabilità dei contratti. Il resistente si è infatti limitato ad affermare «CHE L'annullabilità è un'anomalia di minore gravità rispetto alla nullità. Il contratto annullabile produce tutti gli effetti di un contratto valido, ma questi possono venire meno se viene fatta valere con successo l'azione di annullamento;
CHE oltre che per gli altri casi previsti dalla legge, Il contratto è annullabile se il consenso fu dato per errore quando questo è essenziale ed è riconoscibile dall'altro contraente (art. 1428 c.c.) e se il consenso fu carpito con dolo, quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe prestato il suo consenso(art. 1439 c.c.)» (cfr. p. 4 della comparsa di risposta), senza nulla allegare in ordine ai concreti e specifici elementi che nel caso di specie dovrebbero essere valorizzati per accertare la ricorrenza di un vizio del consenso (nemmeno indicato dal resistente) al momento della conclusione dei contratti di divisione e compravendita tra i fratelli pagina 18 di 21 . T_ La domanda di annullamento va quindi senz'altro respinta. 3.8. Risulta inoltre del tutto generica e dunque inammissibile la richiesta istruttoria formulata dal resistente circa l'ordine di esibizione «di tutta la documentazione attestante le decine di migliaia di Lire (prima) ed euro (dopo) che con la _3 sua famiglia Grego, tra cui il sottoscritto, ha versato per la casa in questione, di via Marconi n. 22/A (già 28/D)» (cfr. pag. 13 comparsa costituzione). Come infatti già evidenziato nell'ordinanza del 14 maggio 2024, tale richiesta istruttoria risulta esplorativa, non essendo indicati in modo specifico e preciso i documenti da acquisire in giudizio né essendo certa l'esistenza di tali documenti e la necessarietà ai fini della risoluzione del presente giudizio, in violazione dell'art. 94 disp. att. c.p.c. e non essendo peraltro seguita, a tale richiesta, la formulazione di alcuna domanda di risarcimento o restituzione di quanto asseritamente corrisposto al ricorrente dal resistente e dalla madre nel corso del rapporto di comodato. 4. Va poi evidenziato che l'asserita mala fede del nelle vicende contrattuali oggetto di causa è T_ irrilevante ai fini del decidere, trattandosi di fattispecie che si risolve nella violazione di una regola di condotta e che, per tale motivo, può al più generare un diritto risarcitorio in capo alla controparte contrattuale;
diritto non azionato dal resistente nel presente giudizio. 5. In definitiva, tanto l'eccezione di simulazione quanto le domande riconvenzionali proposte dal resistente vanno respinte in quanto infondate. Va invece accolta la domanda principale proposta dal ricorrente, considerato che alla morte del comodatario il comodante può esigere l'immediata restituzione del bene immobile (art. 1811 c.c.). Il resistente va quindi condannato al rilascio in favore di dell'immobile sito in Piove Parte_1 di Sacco (PD), alla via G. Marconi n. 22 int. A (già 28 int. D), individuato al catasto di quel Comune al fg. 15, map. 80, sub. 36-37-21, libero da persone e cose anche interposte, nel termine di quattro mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza (termine fissato al fine di contemperare, da un lato, le esigenze del proprietario di riacquisire in tempi brevi la disponibilità del proprio immobile e,
pagina 19 di 21 dall'altro, quelle del resistente di ricercare una nuova soluzione abitativa). Risulta invece genericamente formulata e va pertanto rigettata la domanda di risarcimento dei danni - da liquidarsi secondo equità - spiegata dal ricorrente, il quale non ha provato né invero allegato nell'an e nel quantum il pregiudizio patito in ragione della mancata restituzione dell'immobile oggetto di causa. 6. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono pertanto poste a carico del resistente. Tali spese vengono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e seguenti modificazioni con riferimento ai medi per lo scaglione di valore indeterminabile – complessità bassa, per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria/trattazione; con riduzione ai minimi per la fase decisionale, attesa la sussistenza di sola discussione orale senza il deposito di scritti defensionali conclusivi. Vi è infine rigetto della domanda proposta dal resistente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., che presuppone la soccombenza della controparte (risultata, invece, vittoriosa all'esito del giudizio).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE il ricorso nei limiti di cui in motivazione.
2. CONDANNA il resistente al rilascio in favore del ricorrente dell'immobile sito in Piove di Sacco (PD), via G. Marconi n. 22 int. A (già 28 int. D), individuato al catasto di quel Comune al fg. 15, map. 80, sub 36-37-21, libero da persone e cose anche interposte, entro e non oltre il termine di quattro mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza.
3. RIGETTA ogni altra domanda.
4. CONDANNA il resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in: euro 6.164,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
spese specifiche pari ad euro 545,95 (C.U. e marca pagina 20 di 21 da bollo); infine, IVA e Cassa forense sulle prime due voci.
Così deciso in Padova, in data 15 maggio 2025 Il giudice Alberto Stocco
pagina 21 di 21
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA SECONDA SEZIONE CIVILE
Oggi 15 maggio 2025 ad ore 12.45 innanzi al dott. Alberto Stocco sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. Carraro e l'avv. Nicolò Menegolli giusta procura che dimette in cartaceo, i quali precisano le conclusioni come da memoria del 30.11.2023 per parte resistente l'avv. Grego il quale precisa le conclusioni come da memoria del 4.12.2023 Sono altresì presenti le dott.sse Anna Masato, tirocinante, e Controparte_1 Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio. Al termine della camera di consiglio, preso atto che nessuno si è trattenuto per la lettura della sentenza, il Giudice ne dà lettura, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale.
Il Giudice Alberto Stocco
pagina 1 di 21
n. 4076/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PADOVA II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Stocco, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa civile iscritta al n. r.g. 4076/2023 promossa da:
(C.F. , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. GIOVANNA CARRARO RICORRENTE contro
(C.F. in proprio. CP_2 C.F._2 RESISTENTE
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da odierna udienza di discussione orale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. ha chiesto ordinarsi a Parte_1 CP_2 il rilascio immediato dell'immobile sito in Piove di Sacco (PD), via G. Marconi n. 22/A (già n. 28/D), individuato catastalmente al map. 80, sub 36-37-21 (già sub 4) di cui il ricorrente si è affermato proprietario, deducendo:
- di aver messo a disposizione della sorella,
[...]
il suddetto immobile per uso abitativo CP nel 1995;
- di aver successivamente regolarizzato la presenza pagina 2 di 21 della sorella nell'abitazione con un contratto di comodato sottoscritto il 10 giugno 1999 e registrato in data 23 giugno 1999;
- che presso l'immobile nel quale la sorella aveva vissuto sino al decesso, avvenuto il 15 ottobre 2022, aveva altresì stabilito la residenza il di lei figlio, ; CP_2
- di aver intimato, con comunicazione del 28 novembre 2022, ai quattro figli della ( T_ CP_2
, e chiamati all'eredità Per_1 Pt_2 Parte_3 della stessa, il rilascio dell'immobile entro la fine di quell'anno, in quanto il rapporto di comodato era terminato con il decesso della sorella ai sensi dell'art. 1811 c.c.;
- che, in data 15 dicembre 2022, aveva CP_2 comunicato di non voler rilasciare l'immobile concesso in comodato alla madre e nel quale egli abitava;
- che i plurimi incontri per trovare un accordo sul rilascio dell'immobile avevano avuto esito negativo;
- che suo nipote, era interessato alla CP_4 locazione dell'immobile attualmente occupato sine titulo da e che la mancata CP_2 restituzione del bene aveva cagionato un danno risarcibile secondo equità, tenuto conto del valore del bene occupato, della sua tipologia e della sua ubicazione.
Si è costituito eccependo CP_2 preliminarmente l'improcedibilità del giudizio, in quanto non era stato rispettato il principio di parità delle condizioni tra le parti nella scelta dell'organismo di mediazione;
sempre in via preliminare, il resistente ha eccepito il difetto di legittimazione attiva del , il quale non era T_ l'effettivo proprietario dell'immobile di cui veniva richiesta la restituzione in ragione di una serie di negozi simulati.
In particolare, ha affermato: CP_2
- che, data la precaria situazione patrimoniale di e del marito e vista _3 Parte_4 l'esigenza di sottrarre i beni di proprietà di quest'ultimi a possibili azioni esecutive, tra i fratelli era stato pattuito lo scioglimento T_ della comunione ereditaria e dunque la divisione, in quote del 50% ciascuno, della proprietà degli immobili facenti parte del complesso condominiale pagina 3 di 21 “Sartori” sito in Piove di Sacco, assegnando nello specifico a quattro unità _3 immobiliari di cui al fg. 15, map. 80, sub 1-9-8, sub 3-11-5 e sub 14;
- che, invece, a erano state assegnate Parte_1 sei unità immobiliari di cui al fg. 15, map. 80, sub 2-10, 4-12 (immobile oggetto di causa), 6-7 e 13, e ciò aveva comportati un indebito arricchimento in favore di questi, atteso che a parità di quote, il aveva ricevuto beni di maggior valore T_ rispetto a quelli assegnati alla sorella;
- che con il medesimo atto del 29 novembre 1989,
[...] aveva trasferito alla nipote CP [...]
figlia di , la nuda proprietà CP_5 T_ delle unità sub 1-9-8 precedentemente assegnatele con la divisione, riservando l'usufrutto in favore di moglie del e madre Persona_2 T_ dell'acquirente;
- che la simulazione di tale primo negozio era provata dal fatto che il prezzo di vendita di lire 43 milioni era inferiore al valore reale degli immobili venduti e dal fatto che esso era stato in concreto versato dal per conto della figlia nel minor Parte_1 importo di lire 40 milioni;
- che con un secondo contratto del 28 marzo 1990, aveva acquistato da Parte_1 CP
le unità immobiliari sub 3-11-5, sempre
[...] ricomprese nella quota del 50% a questa assegnata con il precedente atto del novembre 1989, al solo fine di cancellare le ipoteche iscritte su tali beni dal Banco Ambrosiano contro e il di _3 lei marito;
Parte_4
- che anche per tale negozio la simulazione era provata, da un lato, dal fatto che il prezzo di vendita di lire 85 milioni indicato in contratto era inferiore al valore reale degli immobili e che esso non era stato in concreto mai versato alla venditrice e, dall'altro lato, che le ipoteche iscritte sugli immobili erano state cancellate dalla banca dietro versamento della somma di lire 140 milioni da parte di la quale a sua volta aveva _3 ricevuto il denaro necessario dal fratello T_
- che la prova della simulazione assoluta di entrambi i contratti di compravendita emergeva altresì dal rendiconto del 27 luglio 2002 predisposto dallo stesso ove egli aveva dichiarato: i) Parte_1
pagina 4 di 21 di aver versato alla sorella, in relazione al contratto del 29 novembre 1989, la minor somma di lire 40 milioni;
ii) di non aver mai versato gli ulteriori 50 milioni di lire pur pattuiti con detto contratto;
iii) di obbligarsi a consegnare alla sorella le unità immobiliari sub 3-11 oggetto della compravendita del 28 marzo 1990;
- che, in ragione di tale complessiva operazione di simulazione, era nella disponibilità Parte_1 solo fittizia delle unità immobiliari oggetto dei due contratti di compravendita e che, pertanto, la vera proprietaria era rimasta alla _3 quale tuttavia non era stata più riconsegnata l'abitazione sub 3-11 come invece dichiarato dal nel resoconto del 2002; Parte_1
- che nel contratto di comodato del giugno 1999, anch'esso simulato, non vi era alcuna clausola che prevedesse il pagamento da parte del comodatario di spese o altre tasse relative al mantenimento dell'abitazione, che invece erano state sempre regolarmente versate da _3
Per tali ragioni ha chiesto accertarsi CP_2 la simulazione e la nullità dei contratti di compravendita del 29 novembre 1989 e del 28 marzo 1990, nonché del contratto di comodato del 10 giugno 1999, con conseguente rigetto della domanda del ricorrente;
in subordine, ha chiesto dichiararsi l'annullamento dei predetti contratti, con condanna in ogni caso del ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
All'udienza del 19 ottobre 2023 il Giudice, rilevata l'erroneità del rito prescelto, ha fissato nuova udienza con rito lavoro ai sensi dell'art. 420 c.p.c. per il giorno 14 dicembre 2023, assegnando alle parti termine per il deposito di eventuali memorie integrative.
Visto l'esito infruttuoso del tentativo di conciliazione avuto luogo all'udienza del 14 dicembre 2023, con ordinanza del 14 maggio 2024 il Giudice ha rigettato le istanze istruttorie formulate dalle parti, fissando udienza di discussione orale ai sensi dell'art. 429 c.p.c. per il giorno 28 novembre 2024, poi differito per esigenze di organizzazione del ruolo al giorno 27 febbraio 2025.
Con ordinanza dell'11 febbraio 2025 il Giudice ha dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza di interruzione del giudizio avanzata da parte resistente pagina 5 di 21 in ragione della cancellazione dall'Albo professionale di uno dei difensori di parte ricorrente (avv. Menniti), in quanto vi era comunque un altro difensore (avv. Carraro) abilitato a rappresentare in giudizio il ricorrente con mandato disgiunto.
Con ordinanza del 12 febbraio 2025 il Giudice ha rilevato d'ufficio la necessità di integrazione del contraddittorio, in ragione della proposizione, da parte del resistente, di una domanda di accertamento della simulazione dei negozi a cui aveva preso parte la defunta e per essa i figli - _3 chiamati all'eredità - invitando le parti a dedurre sul punto.
Alla successiva udienza, il resistente – affermatosi unico erede di - ha evidenziato che _3 la simulazione dei negozi era stata proposta in via di mera eccezione e ha depositato dichiarazione sottoscritta dai di lui fratelli in cui veniva attestata la mera qualità di chiamati all'eredità di questi.
Con ordinanza del 7 marzo 2025, il Giudice, considerata non necessaria l'integrazione del contraddittorio alla luce delle precisazioni rese dal resistente e ritenuta quindi la causa matura per la decisione, ha infine fissato l'odierna udienza di discussione orale.
*
1. Preliminarmente va osservato che risultano inconferenti e comunque infondate le deduzioni del resistente in punto di «illiceità» del procedimento di mediazione obbligatoria: secondo la prospettazione del resistente, tale procedimento sarebbe stato avviato da «in assenza di garanzia del primario Parte_1 requisito di legge della “pari condizioni delle parti nel procedimento”» (cfr. pag. 2 memoria costituzione).
Al di là del fatto che il resistente non ha chiarito il contenuto del principio invocato delle «pari condizioni delle parti nel procedimento» né tantomeno quali le «relative sanzioni di legge» da applicarsi in ragione di tale asserita violazione, va in ogni caso evidenziato che lo svolgimento del procedimento di mediazione, non andato a buon fine per mancata adesione del resistente all'incontro programmato per il giorno 8 giugno 2023, risulta provato dai documenti versati in atti, dai quali emerge il regolare avvio di detta procedura con relativa comunicazione all'odierno resistente (docc. 1 e 3), nonché la conclusione pagina 6 di 21 dell'incontro con esito negativo (doc. 4 ricorso).
A tal proposito va osservato che risulta irrilevante la corrispondenza intercorsa tra il resistente e il procuratore del ricorrente, ove viene addotta la lesione del principio di parità di condizioni delle parti nel procedimento per la mancata scelta concorde di un Organismo di mediazione “imparziale”, oltre che per la mancata estensione dell'oggetto della mediazione anche «alle altre questioni della complessiva vertenza che è in corso e di cui la questione “comodato” è soltanto “una” delle questioni inscindibilmente collegate tra loro» (doc. 3 memoria costituzione).
È infatti pacifico - ed invero stabilito dalla legge stessa - che la scelta dell'Organismo presso il quale avviare il relativo procedimento di mediazione obbligatoria spetti alla parte che tale procedura intenda avviare ai fini del rispetto della condizione di procedibilità dell'eventuale e successiva azione giudiziale («Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo», cfr. art. 5 d.lgs. 28/2010), senza che ciò comporti la lesione dei principi di trasparenza e parità di condizioni tra le parti in ragione di asseriti (ma non provati) rapporti dell'attore/ricorrente con l'Organismo stesso o con il Mediatore (come meramente allegati dal resistente nelle comunicazioni mail di cui al doc. 3 citato).
In aggiunta a ciò va osservato che dai documenti di causa non risulta che il resistente, regolarmente convocato per l'incontro di mediazione fissato per il giorno 8 giugno 2023 (doc. 3 ricorso), abbia comunicato all'Organismo prescelto alcunché, tantomeno legittimi motivi di impedimento che non hanno permesso la partecipazione al suddetto incontro, il quale si è regolarmente tenuto e infine concluso con verbale negativo.
pagina 7 di 21 Alla luce di quanto sopra, la condizione di procedibilità del presente procedimento risulta pertanto correttamente soddisfatta.
1.1. Va inoltre evidenziato che le deduzioni svolte dal resistente in ultimo in seno alla istanza del 29 aprile 2025 – relative alle asserite «plurime condotte deontologicamente e proceduralmente scorrette ed illecite che sono state poste in essere dagli avvocati Antonio Menniti Ippolito e Giovanna Carraro nel processo de quo RG 4076/2023» - non assumono rilevanza alcuna avanti a questo Tribunale, non incidendo sulla regolarità del procedimento (come già osservato con decreto dell'11 febbraio 2025), ma attengono al più a profili deontologici da affrontare nelle dovute sedi.
2. Passando al merito, va osservato che risulta provata per tabulas la conclusione di un contratto di comodato tra e la sorella in data 10 Parte_1 CP giugno 1999 (registrato il 23 giugno 1999), avente ad oggetto la concessione – a tempo indeterminato – del godimento dell'immobile di proprietà del ricorrente sito in Piove di Sacco (PD), via G. Marconi n. 22/A (già n. 28/D), individuato catastalmente al map. 80, sub 36-37-21 (precedentemente sub 4, cfr. doc. 7 ricorso). È poi pacifico, perché non contestato, che la comodataria sia deceduta in data 15 _3 ottobre 2022 e che l'immobile sia attualmente occupato dal figlio , odierno resistente. CP_2
In via generale va osservato che, qualora il comodato sia stipulato a tempo indeterminato, il comodante ha diritto di richiedere al comodatario la restituzione del bene concesso in godimento in qualsiasi momento (ad nutum, ex art. 1810 c.c.); il diritto del comodante alla restituzione immediata del bene si estende altresì nei confronti degli eredi del comodatario nel frattempo deceduto (art. 1811 c.c.).
Il resistente ha tuttavia affermato che il non T_ sarebbe legittimato ad agire per la restituzione dell'immobile concesso in comodato alla sorella, considerato che allorquando tale contratto venne stipulato l'immobile era già in proprietà di
[...]
per effetto di una complessa operazione CP di simulazione intercorsa fra i due fratelli che ricomprendeva, appunto, anche il contratto di comodato.
L'eccezione è infondata.
A prescindere da quanto si dirà nel prosieguo in ordine pagina 8 di 21 alla eccezione di simulazione proposta dal resistente, può comunque osservarsi che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza, «Chiunque abbia la disponibilità di fatto di una cosa, in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può validamente concederla in comodato ed è, in conseguenza, legittimato a richiederne la restituzione, allorché il rapporto venga a cessare. Pertanto, il comodante che agisce per la restituzione della cosa nei confronti del comodatario non deve provare il diritto di proprietà, avendo soltanto l'onere di dimostrarne la consegna e il rifiuto di restituzione, mentre spetta al convenuto dimostrare di possedere un titolo diverso per il suo godimento» (cfr. fra le altre Cass. 20371/2013).
Pertanto, anche volendo per mera ipotesi ritenere che il non sia il proprietario dell'immobile T_ concesso in godimento alla sorella è in CP ogni caso pacifico (in difetto di diversa prospettazione o prova sul punto) che alla data di stipulazione del contratto di comodato egli fosse nella materiale disponibilità dell'immobile stesso in base ad un titolo non contrario a norme di ordine pubblico.
Il ricorrente risulta dunque legittimato a proporre domanda di rilascio dell'immobile concesso in comodato nei confronti di – dichiaratosi CP_2 attualmente unico erede della comodataria deceduta come da verbale di udienza del 4 _3 marzo 2025 – ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1811 c.c.
3. Tanto chiarito, vanno sinteticamente ricostruite le difese del resistente al fine di chiarire il perimetro dell'oggetto del contendere.
3.1. ha dedotto la nullità dei contratti CP_2 di divisione e compravendita del 29 novembre 1989 e del 28 marzo 1990 conclusi rispettivamente tra T_
e la sorella e tra quest'ultima e
[...] CP
figlia di aventi Controparte_5 Parte_1 ad oggetto l'intero complesso immobiliare denominato
“condominio Sartori” sito in Piove di Sacco, nel quale è ricompreso anche l'immobile oggetto della domanda di restituzione spiegata nel presente giudizio.
In particolare, il resistente ha affermato che, al fine di eludere possibili azioni esecutive in ragione della «grave difficoltà economica che colpì la famiglia di
(cfr. pag. 5 comparsa _3 costituzione), avrebbe predisposto «un Parte_1
pagina 9 di 21 ACCORDO FIDUCIARIO che prevedette una serie di contratti simulati aventi per oggetto l'intero suddetto complesso immobiliare e singole parti di esso avente la finalità di evitare che detti beni in proprietà al 50% a testa venissero coinvolti nella suddetta situazione» con la pretesa che «l'accordo rimanesse verbale e […] che ogni atto simulato che fosse stato stipulato in forza di quell'accordo da lui proposto e di fatto da lui imposto alla sorella non _3 venisse corredato da un corrispondente atto dissimulato, sennò nulla si sarebbe fatto» (cfr. pag. 5 comparsa costituzione).
Nello specifico, tali contratti hanno riguardato la divisione, tra e il fratello _3
, in pari quote del 50%, della proprietà del T_ compendio immobiliare in cui è ricompreso anche l'immobile oggetto di causa - con contestuale trasferimento, da parte di alla _3 nipote della proprietà di due delle Controparte_5 unità immobiliari assegnatele con tale divisione (contratto del 29 novembre 1989) - nonché la successiva vendita, da parte di al fratello _3
, della restante parte degli immobili T_ precedentemente assegnati con la divisione del novembre 1989 (contratto del 28 marzo 1990).
Il resistente ha dunque eccepito la simulazione della complessiva operazione di divisione e compravendita, in quanto tra i fratelli vi sarebbe stato un T_ accordo verbale («fiduciario») volto a non conferire effetti alla divisione e alla vendita delle unità immobiliari del condominio Sartori.
Secondo la prospettazione di pertanto, CP_2 il diritto di proprietà sulle unità immobiliari assegnate con la divisione del 1989 sarebbe sempre rimasto in capo alla madre, il contratto di comodato stipulato in data 10 giugno 1999 sarebbe anch'esso simulato e, in forza del decesso di CP
, l'immobile sarebbe passato in proprietà del
[...] resistente stesso, dichiaratosi unico erede della madre (cfr. verbale di udienza del 4 marzo 2025).
Conseguentemente, la domanda di restituzione dell'immobile proposta da nel presente Parte_1 giudizio sarebbe infondata e andrebbe rigettata.
3.2. Dalle allegazioni e deduzioni svolte in sede di memoria di costituzione – a tratti di non immediata comprensione - può tuttavia, con uno sforzo pagina 10 di 21 interpretativo, dedursi che il resistente ha inteso far valere:
- la simulazione e dunque la nullità del contratto di divisione del complesso immobiliare Sartori concluso tra e la sorella e della Parte_1 CP contestuale vendita di parte delle unità immobiliari a in data 29 novembre 1989; Controparte_5 simulazione che emergerebbe dal mancato versamento del prezzo di vendita, dichiarato peraltro in misura simbolica rispetto al reale valore dei beni;
- la simulazione e dunque la nullità del contratto di vendita del 28 marzo 1990 concluso tra T_
e la sorella avente ad oggetto
[...] CP la restante parte delle unità immobiliari assegnatele con la divisione del novembre 1989; simulazione che, anche in tal caso, emergerebbe dal mancato pagamento del corrispettivo per la vendita, peraltro incongruente con l'effettivo valore dei beni;
- l'indebito arricchimento di il quale Parte_1 avrebbe “approfittato” della sorella CP attribuendosi, con l'atto di divisione del 1989, beni di maggior valore a parità di quote e corrispondendo alla stessa, nell'ambito delle suddette compravendite, un prezzo inferiore al valore dei beni oggetto di trasferimento;
- la sussistenza di un accordo fiduciario verbale sottostante all'operazione di simulazione dei contratti sopra descritta, secondo il quale i fratelli si sarebbero accordati per non T_ conferire effetti alle compravendite pur formalmente concluse nonché per la consegna di un immobile (precisamente quello di cui al map. 80, sub 3-11) a da adibire ad abitazione;
_3
- la simulazione del contratto di comodato oggetto di causa, stipulato «per l'esigenza più volte espressa da nella seconda metà degli anni 1990 Parte_1 di formalizzare un titolo che, per quanto simulato, attestasse che abitava in quella _3 casa, e per la concomitante esigenza di CP
che, in considerazione del fatto che la
[...] situazione sorta nel 1989 di pericolo di pignoramenti era ancora in essere, venisse predisposto un titolo che proteggesse i mobili di quella casa da possibili pignoramenti» (cfr. pag. 12 comparsa costituzione);
- la conseguente infondatezza della domanda di restituzione dell'immobile proposta da T_
pagina 11 di 21 . T_
Per contro, il ricorrente ha affermato di essere proprietario dell'immobile chiesto in restituzione, in forza della validità tanto del contratto di comodato del 1999, quanto dei contratti di divisione e compravendita del 1989 e del 1990 e che pertanto alcun
“accordo fiduciario” - sotteso alla complessiva operazione negoziale - sarebbe intervenuto tra i fratelli , allo scopo di non conferire validità T_ ai predetti atti di divisione e trasferimento delle proprietà immobiliari.
3.3. Così ricostruito il quadro delle vicende di causa, va innanzitutto osservato che le difese del resistente risultano tra loro contraddittorie: viene infatti prima dedotta la simulazione assoluta e dunque la nullità di tutti i contratti (divisione, vendita e comodato) sulla base del fatto che l'«accordo fiduciario» intercorso tra i fratelli «rimanesse verbale e […] che T_ ogni atto simulato che fosse stato stipulato in forza di quell'accordo da lui proposto e di fatto da lui imposto alla sorella non venisse _3 corredato da un corrispondente atto dissimulato, sennò nulla si sarebbe fatto» (cfr. pag. 5 comparsa costituzione), salvo poi invocare l'esistenza di una controdichiarazione delle parti – costituita dal rendiconto di cui al doc. 7 e dal doc. 9 depositati da parte resistente - con cui si sarebbe Parte_1 obbligato a consegnare alla sorella un CP immobile, tra quelli oggetto delle operazioni di divisione e vendita asseritamente simulati, da adibire ad abitazione (individuato catastalmente al fg. 15, map. 80, sub 3-11), con ciò sostanzialmente invocando un'ipotesi simulazione relativa.
Alla luce del complessivo tenore delle allegazioni del resistente deve ritenersi che la simulazione invocata nel caso in esame sia quella relativa di cui all'art. 1414, comma 2, c.c., atteso il costante riferimento (peraltro improprio, come si dirà nel prosieguo) del resistente ad un accordo «fiduciario» contenente la volontà dissimulata delle parti rispetto ai contratti di vendita e divisione simulati.
Tanto premesso, l'eccezione di simulazione sollevata dal resistente risulta infondata.
Va preliminarmente evidenziato che «la prova della simulazione di un contratto solenne, stipulato da un soggetto poi deceduto, da parte degli eredi al medesimo
pagina 12 di 21 succeduti a titolo universale, ed allo scopo di far ricomprendere l'immobile tra i beni facenti parte dell'asse ereditario, soggiace a tutte le limitazioni previste dalla legge (articolo 1417 cod. civ.) per la prova della simulazione tra le parti, atteso che gli eredi, versando nelle stesse condizioni del "de cuius", non possono legittimamente dirsi "terzi" rispetto al negozio;
deve pertanto escludersi a tal fine la prova per testimoni, per presunzioni ed a mezzo di interrogatorio formale diretto a provocare la confessione della controparte» (Cass. 18902/2012 che richiama Cass. 6632/2006).
In particolare, «In tema di simulazione relativa, qualora la domanda venga proposta dalle parti o dagli eredi, la prova per testi, diretta a dimostrare l'esistenza del negozio dissimulato, è ammessa soltanto nell'ipotesi di cui al n. 3 dell'art. 2724 c.c., ovvero quando s'intenda far valere l'illiceità del negozio» (Cass. 18434/2022).
Allo stesso modo, «la mancanza della controdichiarazione osta all'ammissibilità dell'interrogatorio formale, ove rivolto a dimostrare la simulazione relativa, giacché la confessione, in cui si risolve la risposta positiva ai quesiti posti, non può supplire al difetto dell'atto scritto, necessario per il contratto diverso da quello apparentemente voluto» (Cass. 10933/2022).
L'art. 1414 c.c. stabilisce inoltre che tra le parti non produca effetto il contratto simulato, ma che abbia effetto il contratto dissimulato purché ne sussistano i requisiti di forma e di sostanza (Cass. 10933/2022 citata).
In tale quadro, dunque, il resistente – quale erede di una delle parti che stipularono i contratti asseritamente simulati – ha l'onere di provare l'esistenza di una controdichiarazione attestante la volontà delle parti di conferire al contratto simulato effetti diversi da quelli apparenti, precisamente quelli contenuti nell'atto dissimulato tra di esse concluso, non essendo a tal fine ammesse prove presuntive, per testimoni o per interrogatorio formale, come affermato dalla giurisprudenza sopra richiamata. Nel caso di specie, infatti, il resistente si è dichiarato unico erede della madre defunta
[...] (cfr. dichiarazione degli altri chiamati CP all'eredità , e depositata a Pt_2 Per_1 Parte_3
pagina 13 di 21 verbale di udienza del 4 marzo 2025) e risulta pertanto soggiacere alle medesime limitazioni previste dalla legge per la prova della simulazione tra le parti originarie del contratto (rectius dei contratti) di cui viene invocata la simulazione.
Tale prova non risulta essere stata raggiunta.
In primo luogo, risultano inammissibili tanto la prova per testimoni e per interpello del ricorrente richieste con la comparsa di costituzione (non avendo peraltro il resistente articolato alcun capitolo di prova sul punto in relazione alla prova testimoniale, ciò che rende di per sé la richiesta di prova orale inammissibile;
quanto invece alla prova per interpello, essa parimenti risulta inammissibile, come già evidenziato con ordinanza del 14 maggio 2024, stante la formulazione generica dei capitoli articolati dal resistente in ordine all'oggetto e alle circostanze spazio-temporali, genericità a cui non può sopperire la richiesta al Giudice di «formulare a ogni altra Parte_1 domanda che egli riterrà utile per la verità dei fatti», cfr. pag. 9 memoria integrativa) quanto la prova per presunzioni, poiché il resistente, in quanto erede della defunta non può _3 considerarsi terzo rispetto ai contratti dei quali invoca la simulazione e soggiace dunque alle limitazioni probatorie di cui all'art. 1417 c.c., come peraltro tempestivamente eccepito dal ricorrente.
Né risulta in atti alcuna controdichiarazione scritta dalla quale emerge la volontà delle parti di conferire agli atti di divisione e vendita sopra descritti i diversi effetti invocati dal resistente, ed anzi è lo stesso resistente ad affermare che l'accordo
“fiduciario” venne concluso solo in forma orale.
Sul punto va evidenziato che non può a tal fine assumere valenza di controdichiarazione il “rendiconto” del 27 luglio 2002 predisposto da Parte_1 (sulla paternità del documento, pur non sottoscritto, non vi è contestazione) con il quale – secondo la prospettazione del Grego – il ricorrente, oltre ad aver elencato alcune spese effettuate per conto della sorella e poi dalla stessa rifuse come da CP quietanza di pagamento ivi contenuta (doc. 7 comparsa costituzione), avrebbe altresì ammesso espressamente che «l'alloggio SUB 3-11 era stato escluso dalla vendita che aveva fatto (alla di _3 lui figlia e a lui con i contratto Controparte_5
pagina 14 di 21 simulati e nulli del 29.11.1990 e del 28.03.1990) della propria (di quota (pari a ½ _3 dell'itero complesso immobiliare) degli immobili in Piove di Sacco via Marconi angolo via Zabarella» e che, in ragione di detto accordo fiduciario, tale «appartamento/alloggio doveva essere da lui consegnato a “completamente finito” […] e che _3 pertanto, come attestato dallo stesso Parte_1 è di effettiva proprietà di e _3 doveva essere da lui consegnato» (cfr. Parte_1 pag. 10 comparsa costituzione).
Va infatti osservato che il documento in parola rappresenta un rendiconto dare/avere fra i due fratelli e contiene una dichiarazione ricognitiva delle T_ spese (legali e di svincolo di ipoteche) sostenute dal ricorrente per conto della sorella nonché CP degli importi ancora dovuti da quali Parte_1 corrispettivi per l'acquisto della quota degli immobili siti in Piove di Sacco di proprietà della sorella.
In particolare, nella parte maggiormente valorizzata dal resistente al fine di sostenere la propria tesi, ossia la seguente:
non è rinvenibile alcuna dichiarazione in ordine alla simulazione, assoluta o relativa, degli accordi di divisione e di compravendita conclusi dal con T_ la sorella nel 1989 e nel 1990, non potendo ravvisarsi una dichiarazione in tal senso nell'inciso in base al quale la vendita immobiliare effettuata da
[...] a avrebbe ricompreso gli CP Parte_1 immobili siti in Piove di Sacco «escluso l'alloggio, da dare completamente finito (map.i 80 sub 3 e sub 11)».
Tale inciso non risulta peraltro di agevole pagina 15 di 21 interpretazione, posto che non è dato sapere in che termini detto immobile fosse “escluso” (se, cioè, dall'operazione di compravendita intercorsa tra i due fratelli ovvero dal corrispettivo di lire 90 milioni che doveva versare alla sorella, cui fa Parte_1 riferimento proprio il periodo in esame) e a chi dovesse essere consegnato tale immobile.
Né tantomeno può ritenersi che costituisca prova della «falsità, in entrambi i contratti simulati del 29.11.1989 e del 28.03.1990, dei valori indicati dei prezzi dei beni immobili di proprietà di CP
del suddetto complesso immobiliare, prezzi
[...] simulati di Lire 43 milioni e 85 milioni con i quali egli tra lui e sua figlia, si intestò Parte_1 formalmente, con cosciente fraudolenza sotto più aspetti, tutti detti i suddetti beni di CP
» (cfr. pag. 5 memoria integrativa resistente) la
[...] comunicazione del Banco Ambrosiano circa la stima del valore degli immobili di proprietà di CP
(sui quali era stata iscritta ipoteca da parte
[...] della banca, cfr. doc. 9 comparsa costituzione).
Tale documento, oltre a rappresentare una prova presuntiva inammissibile secondo la giurisprudenza sopra richiamata (Cass. 18902/2012; 10933/2022; 18434/2022), nulla attesta in ordine ad un intento simulatorio delle parti, trattandosi della mera stima del valore dei beni immobili ipotecati compiuta da un perito incaricato da un terzo creditore.
Alla luce di tali considerazioni l'eccezione di simulazione sollevata da resistente deve ritenersi infondata.
3.4. In ogni caso va osservato che la stessa prospettazione del resistente risulta contraddittoria nella parte in cui si afferma la simulazione dei negozi di divisione e compravendita conclusi tra T_
e la sorella e al tempo stesso
[...] CP l'esistenza di un «accordo fiduciario» fra le medesime parti avente ad oggetto gli immobili fittiziamente trasferiti da al fratello. CP
Difatti, a differenza della simulazione, ove intenzionalmente la reciproca dichiarazione delle parti non corrisponde al loro effettivo volere comune - nel senso che le parti fingono di stipulare un contratto mentre in realtà non intendono costituire alcun rapporto contrattuale (simulazione assoluta) ovvero fanno apparire all'esterno un contratto diverso da pagina 16 di 21 quello effettivamente voluto (simulazione relativa) - nel negozio fiduciario vi è un effettiva (e non simulata) volontà delle parti (fiduciante e fiduciario) di porre in essere un'operazione negoziale di trasferimento di un bene che l'intestatario utilizzerà esclusivamente in conformità alle istruzioni e limitazioni fornite dal fiduciante e contenute nel pactum fiduciae, per poi ritrasferirlo al proprio dante causa o a un terzo. Dunque, l'alienazione simulata di un diritto trasferisce tale diritto soltanto in apparenza, mentre l'alienazione fiduciaria trasferisce realmente il diritto al fiduciario, il quale ne diviene effettivo titolare.
Risulta pertanto inconciliabile la deduzione, da parte del resistente, del carattere simulato dei negozi di divisione e compravendita immobiliare conclusi dai fratelli e al tempo stesso del carattere T_ fiduciario degli stessi stante l'esistenza di un pactum fiduciae tra le parti.
Peraltro, tali deduzioni risultano anche infondate alla luce del fatto che il resistente non ha fornito prova dell'esistenza di un pactum fiduciae tra i fratelli né tantomeno del complesso di obblighi T_ derivanti dallo stesso.
Anche poi a ritenere in via del tutto ipotetica che vi sia prova di tale pactum fiduciae (ravvisabile – accedendo alla prospettazione del resistente – nel rendiconto di cui al doc. 7 allegato alla comparsa di costituzione) e che esso imponga al ricorrente un obbligo di ri-trasferimento della proprietà dell'immobile di cui al map. 80, sub 3-11 a
[...]
va tuttavia osservato da un lato che non CP si tratta dell'immobile concesso in comodato di cui viene chiesto il rilascio nel presente giudizio (individuato invece al map. 80, sub 36-37-21; la circostanza è affermata dallo stesso resistente a pag. 5 della memoria integrativa e attestata dal doc. 6 allegato alla comparsa di costituzione) e, dall'altro lato, che non è stato invocato dal resistente alcun rimedio rispetto all'eventuale inadempimento del proprietario (presunto fiduciario), Parte_1 quale il risarcimento del danno o l'emissione di una sentenza costitutiva ai sensi dell'art. 2932 c.c. 3.5. Va poi osservato che dalla mancanza di prova circa la simulazione dei contratti di divisione e compravendita discende l'infondatezza dell'eccezione di simulazione (in tal caso assoluta) del contratto di pagina 17 di 21 comodato concluso tra i fratelli in data 10 T_ giugno 1999, non potendo ritenersi che allorquando il comodato venne stipulato fosse già _3 proprietaria dell'immobile concessole in godimento. L'eccezione di simulazione risulta comunque sfornita di prova, attesa l'assenza di una controdichiarazione attestante la volontà delle parti di conferire effetti soltanto apparenti al contratto di comodato. 3.6. Risulta inoltre inconferente la prospettazione del resistente circa l'indebito arricchimento che T_
avrebbe ottenuto in danno della sorella
[...] CP
con l'attribuzione sproporzionata delle unità
[...] immobiliari del condominio Sartori mediante l'atto di divisione del 1989. Nemmeno tale deduzione, ultronea rispetto all'oggetto del giudizio e comunque sfornita di prova, è idonea a privare il ricorrente della legittimazione attiva a proporre domanda di rilascio del bene concesso in comodato, non risultando peraltro che il resistente abbia proposto azione di ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c.; il che destituisce di fondamento ogni contestazione sul punto. 3.7. Va altresì evidenziata l'assoluta genericità della domanda di annullamento dei contratti di divisione, vendita e comodato proposta dal resistente in via subordinata, in difetto di allegazione e prova circa il vizio del consenso invocato a sostegno dell'annullabilità dei contratti. Il resistente si è infatti limitato ad affermare «CHE L'annullabilità è un'anomalia di minore gravità rispetto alla nullità. Il contratto annullabile produce tutti gli effetti di un contratto valido, ma questi possono venire meno se viene fatta valere con successo l'azione di annullamento;
CHE oltre che per gli altri casi previsti dalla legge, Il contratto è annullabile se il consenso fu dato per errore quando questo è essenziale ed è riconoscibile dall'altro contraente (art. 1428 c.c.) e se il consenso fu carpito con dolo, quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe prestato il suo consenso(art. 1439 c.c.)» (cfr. p. 4 della comparsa di risposta), senza nulla allegare in ordine ai concreti e specifici elementi che nel caso di specie dovrebbero essere valorizzati per accertare la ricorrenza di un vizio del consenso (nemmeno indicato dal resistente) al momento della conclusione dei contratti di divisione e compravendita tra i fratelli pagina 18 di 21 . T_ La domanda di annullamento va quindi senz'altro respinta. 3.8. Risulta inoltre del tutto generica e dunque inammissibile la richiesta istruttoria formulata dal resistente circa l'ordine di esibizione «di tutta la documentazione attestante le decine di migliaia di Lire (prima) ed euro (dopo) che con la _3 sua famiglia Grego, tra cui il sottoscritto, ha versato per la casa in questione, di via Marconi n. 22/A (già 28/D)» (cfr. pag. 13 comparsa costituzione). Come infatti già evidenziato nell'ordinanza del 14 maggio 2024, tale richiesta istruttoria risulta esplorativa, non essendo indicati in modo specifico e preciso i documenti da acquisire in giudizio né essendo certa l'esistenza di tali documenti e la necessarietà ai fini della risoluzione del presente giudizio, in violazione dell'art. 94 disp. att. c.p.c. e non essendo peraltro seguita, a tale richiesta, la formulazione di alcuna domanda di risarcimento o restituzione di quanto asseritamente corrisposto al ricorrente dal resistente e dalla madre nel corso del rapporto di comodato. 4. Va poi evidenziato che l'asserita mala fede del nelle vicende contrattuali oggetto di causa è T_ irrilevante ai fini del decidere, trattandosi di fattispecie che si risolve nella violazione di una regola di condotta e che, per tale motivo, può al più generare un diritto risarcitorio in capo alla controparte contrattuale;
diritto non azionato dal resistente nel presente giudizio. 5. In definitiva, tanto l'eccezione di simulazione quanto le domande riconvenzionali proposte dal resistente vanno respinte in quanto infondate. Va invece accolta la domanda principale proposta dal ricorrente, considerato che alla morte del comodatario il comodante può esigere l'immediata restituzione del bene immobile (art. 1811 c.c.). Il resistente va quindi condannato al rilascio in favore di dell'immobile sito in Piove Parte_1 di Sacco (PD), alla via G. Marconi n. 22 int. A (già 28 int. D), individuato al catasto di quel Comune al fg. 15, map. 80, sub. 36-37-21, libero da persone e cose anche interposte, nel termine di quattro mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza (termine fissato al fine di contemperare, da un lato, le esigenze del proprietario di riacquisire in tempi brevi la disponibilità del proprio immobile e,
pagina 19 di 21 dall'altro, quelle del resistente di ricercare una nuova soluzione abitativa). Risulta invece genericamente formulata e va pertanto rigettata la domanda di risarcimento dei danni - da liquidarsi secondo equità - spiegata dal ricorrente, il quale non ha provato né invero allegato nell'an e nel quantum il pregiudizio patito in ragione della mancata restituzione dell'immobile oggetto di causa. 6. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono pertanto poste a carico del resistente. Tali spese vengono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e seguenti modificazioni con riferimento ai medi per lo scaglione di valore indeterminabile – complessità bassa, per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria/trattazione; con riduzione ai minimi per la fase decisionale, attesa la sussistenza di sola discussione orale senza il deposito di scritti defensionali conclusivi. Vi è infine rigetto della domanda proposta dal resistente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., che presuppone la soccombenza della controparte (risultata, invece, vittoriosa all'esito del giudizio).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE il ricorso nei limiti di cui in motivazione.
2. CONDANNA il resistente al rilascio in favore del ricorrente dell'immobile sito in Piove di Sacco (PD), via G. Marconi n. 22 int. A (già 28 int. D), individuato al catasto di quel Comune al fg. 15, map. 80, sub 36-37-21, libero da persone e cose anche interposte, entro e non oltre il termine di quattro mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza.
3. RIGETTA ogni altra domanda.
4. CONDANNA il resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in: euro 6.164,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
spese specifiche pari ad euro 545,95 (C.U. e marca pagina 20 di 21 da bollo); infine, IVA e Cassa forense sulle prime due voci.
Così deciso in Padova, in data 15 maggio 2025 Il giudice Alberto Stocco
pagina 21 di 21