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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 06/05/2025, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Seconda
R.G. 134/2021
La Corte di Appello di Bari, II sezione civile, in persona dei magistrati:
1) Dott. Filippo Labellarte Presidente
2) Dott. Luciano Guaglione Consigliere
3) Dott. Concetta Potito Consigliere, relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto: “Opposizione a decreto ingiuntivo”, iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d'ordine 134 dell'anno 2021,
TRA:
nato in [...] il [...], residente in Parte_1
Turi (BA) Via Conversano 38, (C.F.: ) e C.F._1
nata in [...] il [...], Parte_2
residente in [...] (C.F.: , C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Cabassi ed elettivamente domiciliati come in atti,
APPELLANTI
E Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro
[...]
tempore (C.F.: ), rappresentato e difeso dell'avv. Giuseppe P.IVA_1
Piacente, ed elettivamente domiciliato come in atti
APPELLATO
Conclusioni: all'udienza del 24 gennaio 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata alla decisione collegiale, sulle conclusioni delle parti, di cui alle note scritte, da intendersi in questa sede integralmente richiamate, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La Banca di credito cooperativo Controparte_1
proponeva ricorso ex art. 638 c.p.c., al fine di ottenere l'emissione di D.I., asserendo di essere creditrice nei confronti degli odierni appellanti, in virtù di un fido concesso, in data 22.05.2015, al pari a euro 30.000,00 – Pt_1
per il quale la aveva prestato garanzia pari ad euro 45.000,00 – e Pt_2
successivamente revocato per mancato pagamento dell'esposizione ammontante a euro 30.777,28 al momento dell'estinzione del conto corrente.
Con decreto ingiuntivo n. 3384/2016, provvisoriamente esecutivo, emesso in data 26.08.2016 e notificato ad entrambi gli appellanti in data
13.09.2016, il Tribunale di Bari ingiungeva agli odierni appellanti, in solido tra loro, il pagamento di euro 30.777,28, oltre accessori e spese legali.
pag. 2/17 Avverso tale decreto ingiuntivo il e la proponevano Pt_1 Pt_2
opposizione, innanzi al Tribunale di Bari - con atto di citazione del
24.10.2016, ritualmente notificato - eccependo, con riferimento alla posizione della l'estinzione della fideiussione per la liberazione Pt_2
in relazione alle obbligazioni future, ai sensi dell'art. 1956 c.c., deducendo la sottoscrizione di una fideiussione omnibus in data 10.06.1991.
Contestavano, inoltre, il credito per carenza di prova documentale, segnatamente la mancata produzione degli estratti conto, chiedendo, quindi, la revoca del decreto con vittoria di spese.
Solamente in comparsa conclusionale, eccepivano la nullità della fideiussione per contrasto con l'art. 2, lettera a), della legge n. 287/90, in forza del provvedimento n. 55 del 02.05.2005 sulle “Condizioni generali di contratto per la Fideiussione”, emesso dalla Banca d'Italia, la quale ha ritenuto che gli articoli 2, 6 e 8 del testo per la fideiussione a CP_2
garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contenessero disposizioni che, ove applicate in modo uniforme, si porrebbero in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90.
La nullità del rapporto contrattuale discenderebbe, pertanto, dalla previsione, nella fideiussione in esame, dalle clausole proprie dello schema elaborato nel 2003 dall'Associazione Banche Italiane.
Contr Costituitasi in giudizio, la , resisteva all'opposizione, eccependo che la moglie del debitore principale, in qualità di garante aveva Pt_2
assunto l'obbligo di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e di informarsi presso l'istituto di credito.
Adduceva, inoltre, di aver prodotto, in sede monitoria, gli estratti conto a supporto del credito fatto valere, che era stato determinato con la legittima pag. 3/17 applicazione della clausola di capitalizzazione trimestrale, pattuita a condizione di reciprocità, nel rispetto del tasso soglia, la cui violazione era stata oggetto di una allegazione del tutto generica.
A conclusione del giudizio di primo grado, il Tribunale di Bari, con sentenza non definitiva - n. 3990 del 16 dicembre 2020 - rigettava l'eccezione di estinzione e di nullità della fideiussione e rimetteva la causa sul ruolo per il prosieguo della trattazione.
In buona sostanza, il primo giudice ha ritenuto di disattendere l'eccezione di estinzione della fideiussione ex art. 1956 c.c. e di valorizzare l'elemento per il quale il contratto di fideiussione del 10.6.1991 prevedeva, al punto 2), l'obbligo del garante di tenersi al corrente dell'andamento delle operazioni e delle condizioni patrimoniali dell'affidato, con rinuncia, anche in deroga all'art.1956 c.c., a qualsiasi eccezione relativa ad un eventuale aggravamento del rischio.
Ha escluso la violazione dei principi di correttezza e buona fede, da parte della in considerazione del non contestato rapporto di coniugio tra CP_1
debitore principale e garante, potendosi presumere la conoscenza delle condizioni patrimoniali, in ragione del vincolo di coniugio e della convivenza.
Ha ritenuto precluso l'esame dell'eccezione di nullità della fideiussione supponendo la produzione in giudizio del provvedimento della Banca
d'Italia B423 n. 55/2005, circa la sussistenza dell'intesa restrittiva - trattandosi di provvedimento amministrativo sottratto al principio iura novit curia - tardivamente prodotto ovvero successivamente alla maturazione dei termini concessi ai sensi dell'art.183, comma sesto, c.p.c., con la comparsa conclusionale.
pag. 4/17 Ha ritenuto infondata la contestazione relativa alla carenza probatoria del credito poiché l'opposta avrebbe depositato in forma telematica, tutta la documentazione - le lettere di apertura del conto corrente e del credito, gli estratti conto, la certificazione prevista dall'art. 50 T.u.b.- anteriormente alle preclusioni istruttorie.
Ha concluso per la necessarietà della rimessione della causa sul ruolo per la rideterminazione del saldo, considerata la data di instaurazione del rapporto contrattuale di conto corrente, alla luce della contestata invalidità della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito e del difetto di previsione di reciprocità nella lettera di apertura di conto corrente del
6.2.1998.
Va peraltro detto che il Tribunale di Bari ha emesso sentenza definitiva
(n. 4682/2022) che ha accolto parzialmente l'opposizione e, revocato il decreto ingiuntivo, ha condannato gli opponenti al pagamento, in favore della banca della somma di euro 4.103,33, oltre interessi legali.
Avverso la sentenza non definitiva hanno proposto appello, innanzi a questa Corte, con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1
, chiedendo per i motivi di seguito indicati, l'accoglimento Parte_2
delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria deduzione ed istanza avversaria in accoglimento del presente atto di appello, limitatamente ai motivi di gravame attinenti le questioni sollevate ed eccepite idonee a definire il contenzioso in senso ostativo alla prosecuzione del giudizio di primo grado, riformare la sentenza non definitiva n. 3990/2020, Rep. n. 6746/2020 emessa in data
16.12.2020 dal Tribunale di Bari e pubblicata in data 17.12.2020, in relazione al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo pendente innanzi
pag. 5/17 al Tribunale di Bari al n. RG 16615/2016. Per l'effetto provvedere per
l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata nel procedimento incardinato innanzi al Tribunale di Bari con RG
16615/2016, così revocando e/o comunque dichiarando nullo e/o inefficace
o, come meglio, il decreto ingiuntivo opposto n. 3384/2016 emesso in data
26.08.2016 dallo stesso Tribunale di Bari (procedimento monitorio RG
5840/16), con ogni conseguente effetto di legge. In via subordinata Nel solo caso in cui non venisse accolto l'appello spiegato relativamente alle questioni sollevate, idonee a definire il giudizio, in parziale riforma del quarto capo motivazionale della sentenza impugnata così come indicato nel presente atto, provvedere alla modifica del predetto capo censurato, estendendo il vaglio della disposta CTU tesa a rielaborare il saldo del conto corrente, anche agli altri aspetti negati dal Giudice di prime cure, in particolare riferimento agli oneri ed alle spese non pattuite, agli addebiti di interessi superiori alle soglie usura ex lege 108/96, alla capitalizzazione trimestrale illegittima di tali competenze e, comunque, secondo quanto descritto nel parere contabile di parte appellante, dal quale si ricava un controcredito del nei confronti della Banca appellata. Con la Pt_1
refusione delle spese sostenute per entrambi i gradi di giudizio, compenso professionale, spese generali 15%, Iva e Cpa come per legge, sempre per entrambi i gradi, da distrarsi in favore dello scrivente difensore Avv.
Antonio Cabassi”.
Con comparsa depositata in data 29.04.2021 si è costituita in giudizio la
Controparte_1
chiedendo in via preliminare, il rigetto della richiesta di parte avversa di estendere l'indagine del CTU anche alle ulteriori doglianze sollevate delle pag. 6/17 appellanti e rigettate dal Giudice di prime cure, e nel merito, il rigetto l'appello siccome infondato in fatto e in diritto, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado.
Con il primo motivo di impugnazione gli appellanti lamentano l'illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto che la produzione documentale, a sostegno della pretesa fatta valere, presente nel fascicolo telematico, fosse stata ritualmente prodotta in data 28 febbraio 2017 solo perché depositata telematicamente entro il termine di maturazione delle preclusioni istruttorie.
Tale conclusione non è condivisa da parte appellante che sostiene l'irritualità di tale produzione documentale non essendo stata elencata nella comparsa di costituzione, anch'essa tardiva rispetto ai termini dell'art. 166
c.p.c., in uno alla mancata comunicazione ai sensi dell'art. 87 disp. att.
c.p.c., in relazione all'elenco dei documenti, da parte della Cancelleria diretta alla difesa degli appellanti.
Gli appellanti asseriscono come la produzione della documentazione de qua non sia mai stata accettata, neanche implicitamente nel corso del giudizio.
Al contrario, l'irritualità di questa è stata eccepita e reiterata nelle fasi successive del giudizio e per tutto l'arco del processo, sin dall'atto di opposizione al decreto ingiuntivo - non valendo in senso contrario né la perizia, né il fatto che nel giudizio è stato acquisito il fascicolo monitorio, non avendo parte appellata mai depositato la documentazione - sicché il
Giudice non avrebbe potuto e non avrebbe dovuto tenere conto della documentazione, introdotta nel giudizio a mezzo del deposito telematico pag. 7/17 del 28 febbraio 2017, non risultando abrogata la normativa di cui all'art. 87 disp. att. c.p.c.
Quantunque la questione possa dirsi superata dalla decisione definitiva
(n. 4682/2022), va detto che la censura non coglie nel segno ed è infondata.
Rileva la Corte come nonostante la documentazione non sia stata prodotta nei termini ex art. 183 c.p.c. e non sia stato acquisito il fascicolo di primo grado, non possa configurarsi la violazione del contraddittorio perché risulta evidente come gli appellanti avessero contezza di detta documentazione, come si legge da quanto scritto, dagli stessi, a pagina 1 dell'atto di opposizione ex art. 645 c.p.c.: “Dalla presa visione del contenuto del ricorso per ingiunzione di pagamento ex art. 638 c.p.c., nonché dai documenti presenti nel fascicolo monitorio RG 5840/16, non elencati nel ricorso stesso, si evince quanto segue…”.
La documentazione prodotta in sede di opposizione dalla Banca corrisponde esattamente a quella depositata in sede monitoria, sicché può escludersi qualsivoglia lesione del diritto di difesa e del diritto ad un pieno contraddittorio.
Il primo motivo di gravame non può, quindi, trovare accoglimento.
Con il secondo motivo di appello (non coperto dalla decisione definitiva,
n. 4682/2022) essi si dolgono dell'erroneità della sentenza impugnata per aver il Giudice di prime cure precluso l'esame dell'eccezione di nullità della fideiussione, avendo considerato tardivamente depositato - solo in sede di comparsa conclusionale - il provvedimento n. 55/2005 della Banca
d'Italia, sebbene la giurisprudenza di merito abbia inteso che quel documento, pur essendo atto amministrativo, sia facilmente consultabile sul pag. 8/17 sito della Banca d'Italia, ed in disparte il fatto che si tratta di una eccezione che il Giudice può rilevare di ufficio e che, nel caso di specie, avrebbe potuto esaminare alla luce della restante documentazione agli atti.
Richiamano la prassi seguita dalle banche, in punto di adozione dello schema contrattuale uniforme fornito da ABI riguardo le obbligazioni fideiussorie, per il quale lo schema contenente condizioni sfavorevoli al fideiussore stesso, tra cui le note clausole 2, 6 e 8 che sono state ritenute frutto di intesa restrittiva (ed anticoncorrenziale) tra le Banche stesse, sono state considerate, a seguito del provvedimento n. 55/2005 emesso da Banca
d'Italia, disposizioni che, nella misura in cui vengono applicate in modo uniforme, si pongono in contrasto con l'art. 2 comma 2 lett. a) della legge n. 287/90.
Asseriscono che la nullità della fideiussione di cui trattasi, così come eccepita e sulla base della giurisprudenza citata (Cass. 13846/2019), possa essere rilevata d'ufficio dal Giudice in ogni stato e grado del processo e che dagli atti del giudizio era possibile verificare la corrispondenza tra le clausole previste nel contratto fideiussorio a quelle oggetto di censura da parte della Banca d'Italia. (clausola n. 2, 6 e 8).
Pertanto, lo schema della fideiussione prestata dalla sarebbe Pt_2
una riproduzione fedele dello schema ABI, da cui poter evincere la violazione normativa - legge Antitrust - con l'effetto di una restrizione della libera concorrenza quanto all'accesso al credito. Ne discende che il contratto di fideiussione sarebbe viziato da nullità assoluta, invocando l'inefficacia ex tunc dello stesso e dunque l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata dalla Banca mediante decreto ingiuntivo.
Il secondo motivo di appello si palesa destituito di qualsiasi fondamento.
pag. 9/17 La Corte rileva come manchi del tutto l'interesse ad agire ex art. 100
c.p.c. posto che è stata chiesta solo e sempre, nel corso del giudizio, la revoca del decreto ingiuntivo.
Sul punto, il consolidato orientamento giurisprudenziale espresso dalle
S.U. della Suprema Corte - Cassazione civile sez. un. 30/12/2021, n.41994
– risulta dirimente sulla portata della sanzione conseguente alla violazione delle norme anti-trust e sulle sorti dei contratti “a valle”, optando per la soluzione della “nullità parziale”, che renderebbe invalide soltanto le clausole riproduttive dello schema ABI (e generalmente derogatrici di limiti e decadenze), mantenendo in piedi il contratto di fideiussione, sempre che non si riesca a dimostrare che il contratto, senza le dette clausole, non sarebbe stato concluso, dimostrazione che, nella fattispecie de qua, è mancata.
Né, peraltro, gli opponenti (in primo grado) ed appellanti (in secondo grado) hanno mai prospettato, neppure in via subordinata, la decadenza del creditore dal suo diritto di far valere la pretesa creditoria, valorizzando, in tal modo, la nullità di clausole di deroga.
Per vero, la domanda in primo grado ed in appello è sempre stata soltanto quella di dichiarare la nullità totale della fideiussione, onde accertare la non debenza di alcuna somma in ragione del vincolo contrattuale.
Ancora sul punto, un più recente apporto della S.C sul tema, segnatamente l'Ordinanza Cass. Civ., Sez. I, 17 gennaio 2025, n. 11701, ha pag. 10/17 definitivamente circoscritto la nullità parziale alle fideiussioni omnibus e ne sono stati dettati i limiti applicativi.
concorrenza - salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”(Cassazione civile sez. un., 30/12/2021, n.41994). Ciò detto, è però cosa nota che la rilevazione della nullità – sia pure d'ufficio – presuppone che la parte abbia tempestivamente allegato, nel corso del giudizio di merito, le circostanze fattuali tali da consentire la rilevazione medesima (Cass, n. 16102/2024). Poiché anche la rilevazione d'ufficio della nullità per violazione di norme imperative ha come condizione che i relativi presupposti di fatto, sebbene non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive ed istruttorie (ex aliis Cass. n. 4867/2024, Cass. n. 34053/2023) dal momento che il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte a proposito della rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali (sentenza 26242/2014 i cui principi sono stati peraltro successivamente ribaditi, tra le altre, da Cass. n. 19251/2018, Cass. 26495/2019, Cass. n. 20170/2022 e Cass. 28377/2022) deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile, onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di aggirare i limiti processuali scanditi dal maturare delle preclusioni assertive ed istruttorie;
in breve, la rilevazione officiosa della nullità è circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati e provati (anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 20713/2023 e Cass. nn. 2607, 5038, 5478, 10712 e 19401 del 2024). Dopodiché occorre distinguere (secondo quanto recentemente chiarito da Cass. n. 30383 del 2024) che la rilevazione officiosa della nullità richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè: ì) l'esistenza del provvedimento della Banca d'Italia; ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificatamente prese in considerazione par la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancari Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento glia riconosce;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione , che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che tale accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento, precedente, bensì offrendole altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
v)la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare, quanto alla rinuncia dei termini di cui all'art. 1957 c.c., che , come questa Corte abbia ribadito numerosissime volte, l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa ( a mero titolo di esempio Cass. n. 8023/2024), di guisa che il rilevo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa”.
pag. 11/17 In forza di tale pronuncia, è stato stabilito che il provvedimento ABI va tempestivamente prodotto, in quanto non soggiace al principio iura novit curia.
La fideiussione “deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova”.
Il contenuto delle clausole contrattuali, di cui si invoca la nullità, deve essere esattamente corrispondente a quello delle clausole oggetto di esame da parte della Banca d'Italia, “esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza”.
Pertanto, non essendo stato prodotto tempestivamente il provvedimento
ABI, in uno alla mancanza di interesse ad agire, deve ritenersi corretta la decisione del Tribunale di precludere l'esame dell'eccezione di nullità della fideiussione e quand'anche si volesse prescindere dalla produzione del provvedimento in questione, non è stato provato che la nullità abbia inciso sulle restanti clausole, non colpite dalla nullità.
Anche il secondo motivo non può trovare accoglimento.
pag. 12/17 Con il terzo motivo di appello, in subordine al mancato accoglimento dei primi due motivi, gli odierni appellanti hanno eccepito la nullità della fideiussione ex art. 1956 c.c., anche ai sensi dell'art. 1341 c.c.
Parte appellante sostiene che essendo la pretesa creditoria, avanzata dalla
Banca, sorta a seguito dell'apertura di credito del 23.02.2015, in relazione al conto corrente di cui è causa, acceso in data 06.02.1998, viene da sé che la oggi, possa avvalersi della liberazione di cui all'art. 1956 c.c. Pt_2
per i crediti erogati senza la speciale autorizzazione normativamente prevista.
Il Giudice di prime cure sarebbe caduto in errore nell'escludere la violazione del precitato dovere, dal momento in cui “in considerazione del non contestato rapporto di coniugio tra debitore e garante” possa presumersi la conoscenza delle condizioni patrimoniali, citando la sentenza
Cass. 4112/2016.
In ordine al terzo motivo di appello (che non può dirsi coperto, come il precedente, dalla decisione definitiva n. 4682/2022 e che va quindi esaminato), questa Corte ritiene corretto l'iter logico motivazionale seguito dal primo giudice, in quanto il contratto di fideiussione de quo prevedeva espressamente l'obbligo del garante di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore principale e sui suoi rapporti con l'Istituto di credito. Da tale pattuizione negoziale, dunque, discende come la garante non possa lamentare di aver ignorato, senza colpa, quale fosse la reale situazione patrimoniale del debitore, posto che, per contratto, ella era tenuta ad informarsi di tanto2.
pag. 13/17 Nonostante la presenza di detta clausola, il Tribunale, nella sentenza impugnata, precisa che la sottoscrizione della stessa non esonera la Banca dal dovere di eseguire il contratto secondo buona fede e correttezza.
Tuttavia, all'applicazione dei citati principi si sottraggono le ipotesi in cui la conoscenza delle difficoltà economiche del garantito possa ritenersi presunta in capo al garante in virtù del rapporto tra fideiussore e debitore;
in tali casi, infatti, la speciale autorizzazione di cui all'art. 1956 c.c. non è necessaria perché l'autorizzazione può ritenersi implicitamente o tacitamente concessa dal fideiussore3.
Ebbene, riveste di certo tali caratteristiche il rapporto tra moglie e marito, in quanto la stabile comunione di vita e di interessi rende del tutto inverosimile che la moglie non conoscesse la situazione patrimoniale in cui versava il proprio marito, a nulla rilevando l'eccepita circostanza per la quale non fosse stata provata la stabile convivenza tra i coniugi, risultando agli atti entrambi residenti presso lo stesso indirizzo.
Si impone, quindi, il rigetto dell'eccezione di estinzione della fideiussione ai sensi dell'art.1956 c.c. per l'essere coniuge della e Pt_1
non aver addotto elementi fattuali che potessero dimostrare e supportare il suo non essere a conoscenza della situazione patrimoniale de debitore, in uno al di lei mancato adempimento all'obbligo pattuito di tenersi informata sulle condizioni economiche del garantito.
principale, pur consapevole del peggioramento delle condizioni patrimoniali di quest'ultimo” (in tal senso: ex plurimis: Cass. 06.05.2013 n. 5783). 3 Al riguardo, la giurisprudenza, ha affermato che quando il fideiussore è coniuge dell'obbligato, non può invocare l'art. 1956 c.c. per sottrarsi alle pretese creditorie della Banca creditrice, poiché l'autorizzazione richiesta dall'art. 1956 c.c. non è necessaria, tenuto conto che il coniuge, stante il vincolo coniugale e di convivenza è da considerare al corrente dell'aggravamento delle condizioni economiche del marito al punto di avere assentito all'ulteriore credito. (Cass. civ. 02 marzo 2016 n. 4112).
pag. 14/17 Con il quarto motivo di appello, in via gradata, gli odierni appellanti hanno eccepito l'invalidità della sentenza impugnata nella parte in cui ha limitato la rideterminazione del saldo, tenendo conto della sola capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito e del difetto di previsione di reciprocità nella lettera di apertura del conto corrente del 6 febbraio 1998, dovendo invece tenere conto di oneri e spese non pattuiti, oltre ad addebiti di interessi superiori alle soglie usura ex legge 108/1996 ed alla capitalizzazione trimestrale illegittima di queste competenze, dal
1998 al 2016, per un importo complessivo pari ad euro 44.913,36 in danno della ditta individuale “ . Parte_1
Detto ultimo motivo di gravame, comunque superato ed assorbito dalla decisione definitiva (n. 4682/2022) appare del tutto infondato.
Rileva la Corte come gli oneri, le spese non pattuite e gli addebiti di interessi superiori alla soglia di usura ex lege 108/96, sono solo genericamente indicati, in spregio all'adempimento dell'onere probatorio a riguardo, così come sancito dalla Corte di Cassazione con la pronuncia a SS.UU. n. 19597/2020: "L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare
l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel Decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto".
pag. 15/17 È pertanto incombenza di chi intende dimostrare l'applicazione di tassi usurari ad opera di un istituto di credito precisare: i trimestri di riferimento, la percentuale di sconfinamento;
fornire i Decreti ministeriali attestanti il tasso soglia per ciascuno dei periodi contestati. In particolare, i Decreti ministeriali che specificano il tasso di interesse, essendo atti amministrativi, costituiscono documenti che devono essere prodotti dalle parti entro i termini previsti dal codice di rito, a tale produzione non può sopperire l'operato del CTU4.
L'attore / opponente avrebbe dovuto allegare e provare le singole poste ritenute indebite, specificare in che termini sarebbe avvenuto il superamento dei tassi soglia, oltre che indicare e documentare i tassi soglia medesimi (cfr., da ultimi, Tribunale Perugia, sez. II, 28/02/2022, n. 290;
Corte di Appello Perugia, 01/10/2021, n. 560; Tribunale Ivrea, 7/09/2021,
n. 836; Corte di Appello L'Aquila, 20/07/2021, n. 1146).
Anche il quarto motivo di appello dev'essere rigettato poiché alla dedotta applicazione di interessi usurari, non è seguita un'opportuna allegazione dei presupposti dell'usura, e degli addebiti illegittimi, genericamente indicati e non pattuiti per iscritto.
In conclusione, l'appello è infondato sotto ogni profilo e va, conseguentemente, rigettato.
Secondo l'ordinario criterio ex art. 91 c.p.c. anche le spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico degli appellanti.
pag. 16/17 Sussistono i presupposti per il pagamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115
2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 L. n. 228 del 2012.
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P. Q. M.
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La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione, da Parte_1
e avverso a sentenza, non definitiva, n. 3990 del 16 Parte_2
dicembre 2020, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento in favore della delle Controparte_1
spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 9.991,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori come per legge.
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n.
228/2012, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Concetta Potito dott. Filippo Labellarte
pag. 17/17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La S.C. in quest'occasione: “ (…) Va al riguardo premesso che i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera 2 Al riguardo, la giurisprudenza ha sostenuto che “la sottoscrizione della clausola che prevede l'obbligo di tenersi informati sull'andamento del rapporto garantito, esclude la violazione dell'art. 1956 c.c. per cui non potrà aversi la liberazione del fideiussore, anche laddove la banca abbia concesso credito al debitore 4 “risulta dunque irrilevante che il CTU abbia effettuato la verifica dell'usurarietà degli interessi acquisendo i Decreti in quanto l'attività del consulente non può supplire all'onere probatorio incombente sulla parte” (Tribunale Ragusa sez. I, 01/07/2020, n.526).
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Seconda
R.G. 134/2021
La Corte di Appello di Bari, II sezione civile, in persona dei magistrati:
1) Dott. Filippo Labellarte Presidente
2) Dott. Luciano Guaglione Consigliere
3) Dott. Concetta Potito Consigliere, relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto: “Opposizione a decreto ingiuntivo”, iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d'ordine 134 dell'anno 2021,
TRA:
nato in [...] il [...], residente in Parte_1
Turi (BA) Via Conversano 38, (C.F.: ) e C.F._1
nata in [...] il [...], Parte_2
residente in [...] (C.F.: , C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Cabassi ed elettivamente domiciliati come in atti,
APPELLANTI
E Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro
[...]
tempore (C.F.: ), rappresentato e difeso dell'avv. Giuseppe P.IVA_1
Piacente, ed elettivamente domiciliato come in atti
APPELLATO
Conclusioni: all'udienza del 24 gennaio 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata alla decisione collegiale, sulle conclusioni delle parti, di cui alle note scritte, da intendersi in questa sede integralmente richiamate, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La Banca di credito cooperativo Controparte_1
proponeva ricorso ex art. 638 c.p.c., al fine di ottenere l'emissione di D.I., asserendo di essere creditrice nei confronti degli odierni appellanti, in virtù di un fido concesso, in data 22.05.2015, al pari a euro 30.000,00 – Pt_1
per il quale la aveva prestato garanzia pari ad euro 45.000,00 – e Pt_2
successivamente revocato per mancato pagamento dell'esposizione ammontante a euro 30.777,28 al momento dell'estinzione del conto corrente.
Con decreto ingiuntivo n. 3384/2016, provvisoriamente esecutivo, emesso in data 26.08.2016 e notificato ad entrambi gli appellanti in data
13.09.2016, il Tribunale di Bari ingiungeva agli odierni appellanti, in solido tra loro, il pagamento di euro 30.777,28, oltre accessori e spese legali.
pag. 2/17 Avverso tale decreto ingiuntivo il e la proponevano Pt_1 Pt_2
opposizione, innanzi al Tribunale di Bari - con atto di citazione del
24.10.2016, ritualmente notificato - eccependo, con riferimento alla posizione della l'estinzione della fideiussione per la liberazione Pt_2
in relazione alle obbligazioni future, ai sensi dell'art. 1956 c.c., deducendo la sottoscrizione di una fideiussione omnibus in data 10.06.1991.
Contestavano, inoltre, il credito per carenza di prova documentale, segnatamente la mancata produzione degli estratti conto, chiedendo, quindi, la revoca del decreto con vittoria di spese.
Solamente in comparsa conclusionale, eccepivano la nullità della fideiussione per contrasto con l'art. 2, lettera a), della legge n. 287/90, in forza del provvedimento n. 55 del 02.05.2005 sulle “Condizioni generali di contratto per la Fideiussione”, emesso dalla Banca d'Italia, la quale ha ritenuto che gli articoli 2, 6 e 8 del testo per la fideiussione a CP_2
garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contenessero disposizioni che, ove applicate in modo uniforme, si porrebbero in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90.
La nullità del rapporto contrattuale discenderebbe, pertanto, dalla previsione, nella fideiussione in esame, dalle clausole proprie dello schema elaborato nel 2003 dall'Associazione Banche Italiane.
Contr Costituitasi in giudizio, la , resisteva all'opposizione, eccependo che la moglie del debitore principale, in qualità di garante aveva Pt_2
assunto l'obbligo di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e di informarsi presso l'istituto di credito.
Adduceva, inoltre, di aver prodotto, in sede monitoria, gli estratti conto a supporto del credito fatto valere, che era stato determinato con la legittima pag. 3/17 applicazione della clausola di capitalizzazione trimestrale, pattuita a condizione di reciprocità, nel rispetto del tasso soglia, la cui violazione era stata oggetto di una allegazione del tutto generica.
A conclusione del giudizio di primo grado, il Tribunale di Bari, con sentenza non definitiva - n. 3990 del 16 dicembre 2020 - rigettava l'eccezione di estinzione e di nullità della fideiussione e rimetteva la causa sul ruolo per il prosieguo della trattazione.
In buona sostanza, il primo giudice ha ritenuto di disattendere l'eccezione di estinzione della fideiussione ex art. 1956 c.c. e di valorizzare l'elemento per il quale il contratto di fideiussione del 10.6.1991 prevedeva, al punto 2), l'obbligo del garante di tenersi al corrente dell'andamento delle operazioni e delle condizioni patrimoniali dell'affidato, con rinuncia, anche in deroga all'art.1956 c.c., a qualsiasi eccezione relativa ad un eventuale aggravamento del rischio.
Ha escluso la violazione dei principi di correttezza e buona fede, da parte della in considerazione del non contestato rapporto di coniugio tra CP_1
debitore principale e garante, potendosi presumere la conoscenza delle condizioni patrimoniali, in ragione del vincolo di coniugio e della convivenza.
Ha ritenuto precluso l'esame dell'eccezione di nullità della fideiussione supponendo la produzione in giudizio del provvedimento della Banca
d'Italia B423 n. 55/2005, circa la sussistenza dell'intesa restrittiva - trattandosi di provvedimento amministrativo sottratto al principio iura novit curia - tardivamente prodotto ovvero successivamente alla maturazione dei termini concessi ai sensi dell'art.183, comma sesto, c.p.c., con la comparsa conclusionale.
pag. 4/17 Ha ritenuto infondata la contestazione relativa alla carenza probatoria del credito poiché l'opposta avrebbe depositato in forma telematica, tutta la documentazione - le lettere di apertura del conto corrente e del credito, gli estratti conto, la certificazione prevista dall'art. 50 T.u.b.- anteriormente alle preclusioni istruttorie.
Ha concluso per la necessarietà della rimessione della causa sul ruolo per la rideterminazione del saldo, considerata la data di instaurazione del rapporto contrattuale di conto corrente, alla luce della contestata invalidità della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito e del difetto di previsione di reciprocità nella lettera di apertura di conto corrente del
6.2.1998.
Va peraltro detto che il Tribunale di Bari ha emesso sentenza definitiva
(n. 4682/2022) che ha accolto parzialmente l'opposizione e, revocato il decreto ingiuntivo, ha condannato gli opponenti al pagamento, in favore della banca della somma di euro 4.103,33, oltre interessi legali.
Avverso la sentenza non definitiva hanno proposto appello, innanzi a questa Corte, con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1
, chiedendo per i motivi di seguito indicati, l'accoglimento Parte_2
delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria deduzione ed istanza avversaria in accoglimento del presente atto di appello, limitatamente ai motivi di gravame attinenti le questioni sollevate ed eccepite idonee a definire il contenzioso in senso ostativo alla prosecuzione del giudizio di primo grado, riformare la sentenza non definitiva n. 3990/2020, Rep. n. 6746/2020 emessa in data
16.12.2020 dal Tribunale di Bari e pubblicata in data 17.12.2020, in relazione al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo pendente innanzi
pag. 5/17 al Tribunale di Bari al n. RG 16615/2016. Per l'effetto provvedere per
l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata nel procedimento incardinato innanzi al Tribunale di Bari con RG
16615/2016, così revocando e/o comunque dichiarando nullo e/o inefficace
o, come meglio, il decreto ingiuntivo opposto n. 3384/2016 emesso in data
26.08.2016 dallo stesso Tribunale di Bari (procedimento monitorio RG
5840/16), con ogni conseguente effetto di legge. In via subordinata Nel solo caso in cui non venisse accolto l'appello spiegato relativamente alle questioni sollevate, idonee a definire il giudizio, in parziale riforma del quarto capo motivazionale della sentenza impugnata così come indicato nel presente atto, provvedere alla modifica del predetto capo censurato, estendendo il vaglio della disposta CTU tesa a rielaborare il saldo del conto corrente, anche agli altri aspetti negati dal Giudice di prime cure, in particolare riferimento agli oneri ed alle spese non pattuite, agli addebiti di interessi superiori alle soglie usura ex lege 108/96, alla capitalizzazione trimestrale illegittima di tali competenze e, comunque, secondo quanto descritto nel parere contabile di parte appellante, dal quale si ricava un controcredito del nei confronti della Banca appellata. Con la Pt_1
refusione delle spese sostenute per entrambi i gradi di giudizio, compenso professionale, spese generali 15%, Iva e Cpa come per legge, sempre per entrambi i gradi, da distrarsi in favore dello scrivente difensore Avv.
Antonio Cabassi”.
Con comparsa depositata in data 29.04.2021 si è costituita in giudizio la
Controparte_1
chiedendo in via preliminare, il rigetto della richiesta di parte avversa di estendere l'indagine del CTU anche alle ulteriori doglianze sollevate delle pag. 6/17 appellanti e rigettate dal Giudice di prime cure, e nel merito, il rigetto l'appello siccome infondato in fatto e in diritto, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado.
Con il primo motivo di impugnazione gli appellanti lamentano l'illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto che la produzione documentale, a sostegno della pretesa fatta valere, presente nel fascicolo telematico, fosse stata ritualmente prodotta in data 28 febbraio 2017 solo perché depositata telematicamente entro il termine di maturazione delle preclusioni istruttorie.
Tale conclusione non è condivisa da parte appellante che sostiene l'irritualità di tale produzione documentale non essendo stata elencata nella comparsa di costituzione, anch'essa tardiva rispetto ai termini dell'art. 166
c.p.c., in uno alla mancata comunicazione ai sensi dell'art. 87 disp. att.
c.p.c., in relazione all'elenco dei documenti, da parte della Cancelleria diretta alla difesa degli appellanti.
Gli appellanti asseriscono come la produzione della documentazione de qua non sia mai stata accettata, neanche implicitamente nel corso del giudizio.
Al contrario, l'irritualità di questa è stata eccepita e reiterata nelle fasi successive del giudizio e per tutto l'arco del processo, sin dall'atto di opposizione al decreto ingiuntivo - non valendo in senso contrario né la perizia, né il fatto che nel giudizio è stato acquisito il fascicolo monitorio, non avendo parte appellata mai depositato la documentazione - sicché il
Giudice non avrebbe potuto e non avrebbe dovuto tenere conto della documentazione, introdotta nel giudizio a mezzo del deposito telematico pag. 7/17 del 28 febbraio 2017, non risultando abrogata la normativa di cui all'art. 87 disp. att. c.p.c.
Quantunque la questione possa dirsi superata dalla decisione definitiva
(n. 4682/2022), va detto che la censura non coglie nel segno ed è infondata.
Rileva la Corte come nonostante la documentazione non sia stata prodotta nei termini ex art. 183 c.p.c. e non sia stato acquisito il fascicolo di primo grado, non possa configurarsi la violazione del contraddittorio perché risulta evidente come gli appellanti avessero contezza di detta documentazione, come si legge da quanto scritto, dagli stessi, a pagina 1 dell'atto di opposizione ex art. 645 c.p.c.: “Dalla presa visione del contenuto del ricorso per ingiunzione di pagamento ex art. 638 c.p.c., nonché dai documenti presenti nel fascicolo monitorio RG 5840/16, non elencati nel ricorso stesso, si evince quanto segue…”.
La documentazione prodotta in sede di opposizione dalla Banca corrisponde esattamente a quella depositata in sede monitoria, sicché può escludersi qualsivoglia lesione del diritto di difesa e del diritto ad un pieno contraddittorio.
Il primo motivo di gravame non può, quindi, trovare accoglimento.
Con il secondo motivo di appello (non coperto dalla decisione definitiva,
n. 4682/2022) essi si dolgono dell'erroneità della sentenza impugnata per aver il Giudice di prime cure precluso l'esame dell'eccezione di nullità della fideiussione, avendo considerato tardivamente depositato - solo in sede di comparsa conclusionale - il provvedimento n. 55/2005 della Banca
d'Italia, sebbene la giurisprudenza di merito abbia inteso che quel documento, pur essendo atto amministrativo, sia facilmente consultabile sul pag. 8/17 sito della Banca d'Italia, ed in disparte il fatto che si tratta di una eccezione che il Giudice può rilevare di ufficio e che, nel caso di specie, avrebbe potuto esaminare alla luce della restante documentazione agli atti.
Richiamano la prassi seguita dalle banche, in punto di adozione dello schema contrattuale uniforme fornito da ABI riguardo le obbligazioni fideiussorie, per il quale lo schema contenente condizioni sfavorevoli al fideiussore stesso, tra cui le note clausole 2, 6 e 8 che sono state ritenute frutto di intesa restrittiva (ed anticoncorrenziale) tra le Banche stesse, sono state considerate, a seguito del provvedimento n. 55/2005 emesso da Banca
d'Italia, disposizioni che, nella misura in cui vengono applicate in modo uniforme, si pongono in contrasto con l'art. 2 comma 2 lett. a) della legge n. 287/90.
Asseriscono che la nullità della fideiussione di cui trattasi, così come eccepita e sulla base della giurisprudenza citata (Cass. 13846/2019), possa essere rilevata d'ufficio dal Giudice in ogni stato e grado del processo e che dagli atti del giudizio era possibile verificare la corrispondenza tra le clausole previste nel contratto fideiussorio a quelle oggetto di censura da parte della Banca d'Italia. (clausola n. 2, 6 e 8).
Pertanto, lo schema della fideiussione prestata dalla sarebbe Pt_2
una riproduzione fedele dello schema ABI, da cui poter evincere la violazione normativa - legge Antitrust - con l'effetto di una restrizione della libera concorrenza quanto all'accesso al credito. Ne discende che il contratto di fideiussione sarebbe viziato da nullità assoluta, invocando l'inefficacia ex tunc dello stesso e dunque l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata dalla Banca mediante decreto ingiuntivo.
Il secondo motivo di appello si palesa destituito di qualsiasi fondamento.
pag. 9/17 La Corte rileva come manchi del tutto l'interesse ad agire ex art. 100
c.p.c. posto che è stata chiesta solo e sempre, nel corso del giudizio, la revoca del decreto ingiuntivo.
Sul punto, il consolidato orientamento giurisprudenziale espresso dalle
S.U. della Suprema Corte - Cassazione civile sez. un. 30/12/2021, n.41994
– risulta dirimente sulla portata della sanzione conseguente alla violazione delle norme anti-trust e sulle sorti dei contratti “a valle”, optando per la soluzione della “nullità parziale”, che renderebbe invalide soltanto le clausole riproduttive dello schema ABI (e generalmente derogatrici di limiti e decadenze), mantenendo in piedi il contratto di fideiussione, sempre che non si riesca a dimostrare che il contratto, senza le dette clausole, non sarebbe stato concluso, dimostrazione che, nella fattispecie de qua, è mancata.
Né, peraltro, gli opponenti (in primo grado) ed appellanti (in secondo grado) hanno mai prospettato, neppure in via subordinata, la decadenza del creditore dal suo diritto di far valere la pretesa creditoria, valorizzando, in tal modo, la nullità di clausole di deroga.
Per vero, la domanda in primo grado ed in appello è sempre stata soltanto quella di dichiarare la nullità totale della fideiussione, onde accertare la non debenza di alcuna somma in ragione del vincolo contrattuale.
Ancora sul punto, un più recente apporto della S.C sul tema, segnatamente l'Ordinanza Cass. Civ., Sez. I, 17 gennaio 2025, n. 11701, ha pag. 10/17 definitivamente circoscritto la nullità parziale alle fideiussioni omnibus e ne sono stati dettati i limiti applicativi.
concorrenza - salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”(Cassazione civile sez. un., 30/12/2021, n.41994). Ciò detto, è però cosa nota che la rilevazione della nullità – sia pure d'ufficio – presuppone che la parte abbia tempestivamente allegato, nel corso del giudizio di merito, le circostanze fattuali tali da consentire la rilevazione medesima (Cass, n. 16102/2024). Poiché anche la rilevazione d'ufficio della nullità per violazione di norme imperative ha come condizione che i relativi presupposti di fatto, sebbene non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive ed istruttorie (ex aliis Cass. n. 4867/2024, Cass. n. 34053/2023) dal momento che il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte a proposito della rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali (sentenza 26242/2014 i cui principi sono stati peraltro successivamente ribaditi, tra le altre, da Cass. n. 19251/2018, Cass. 26495/2019, Cass. n. 20170/2022 e Cass. 28377/2022) deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile, onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di aggirare i limiti processuali scanditi dal maturare delle preclusioni assertive ed istruttorie;
in breve, la rilevazione officiosa della nullità è circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati e provati (anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 20713/2023 e Cass. nn. 2607, 5038, 5478, 10712 e 19401 del 2024). Dopodiché occorre distinguere (secondo quanto recentemente chiarito da Cass. n. 30383 del 2024) che la rilevazione officiosa della nullità richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè: ì) l'esistenza del provvedimento della Banca d'Italia; ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificatamente prese in considerazione par la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancari Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento glia riconosce;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione , che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che tale accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento, precedente, bensì offrendole altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
v)la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare, quanto alla rinuncia dei termini di cui all'art. 1957 c.c., che , come questa Corte abbia ribadito numerosissime volte, l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa ( a mero titolo di esempio Cass. n. 8023/2024), di guisa che il rilevo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa”.
pag. 11/17 In forza di tale pronuncia, è stato stabilito che il provvedimento ABI va tempestivamente prodotto, in quanto non soggiace al principio iura novit curia.
La fideiussione “deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova”.
Il contenuto delle clausole contrattuali, di cui si invoca la nullità, deve essere esattamente corrispondente a quello delle clausole oggetto di esame da parte della Banca d'Italia, “esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza”.
Pertanto, non essendo stato prodotto tempestivamente il provvedimento
ABI, in uno alla mancanza di interesse ad agire, deve ritenersi corretta la decisione del Tribunale di precludere l'esame dell'eccezione di nullità della fideiussione e quand'anche si volesse prescindere dalla produzione del provvedimento in questione, non è stato provato che la nullità abbia inciso sulle restanti clausole, non colpite dalla nullità.
Anche il secondo motivo non può trovare accoglimento.
pag. 12/17 Con il terzo motivo di appello, in subordine al mancato accoglimento dei primi due motivi, gli odierni appellanti hanno eccepito la nullità della fideiussione ex art. 1956 c.c., anche ai sensi dell'art. 1341 c.c.
Parte appellante sostiene che essendo la pretesa creditoria, avanzata dalla
Banca, sorta a seguito dell'apertura di credito del 23.02.2015, in relazione al conto corrente di cui è causa, acceso in data 06.02.1998, viene da sé che la oggi, possa avvalersi della liberazione di cui all'art. 1956 c.c. Pt_2
per i crediti erogati senza la speciale autorizzazione normativamente prevista.
Il Giudice di prime cure sarebbe caduto in errore nell'escludere la violazione del precitato dovere, dal momento in cui “in considerazione del non contestato rapporto di coniugio tra debitore e garante” possa presumersi la conoscenza delle condizioni patrimoniali, citando la sentenza
Cass. 4112/2016.
In ordine al terzo motivo di appello (che non può dirsi coperto, come il precedente, dalla decisione definitiva n. 4682/2022 e che va quindi esaminato), questa Corte ritiene corretto l'iter logico motivazionale seguito dal primo giudice, in quanto il contratto di fideiussione de quo prevedeva espressamente l'obbligo del garante di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore principale e sui suoi rapporti con l'Istituto di credito. Da tale pattuizione negoziale, dunque, discende come la garante non possa lamentare di aver ignorato, senza colpa, quale fosse la reale situazione patrimoniale del debitore, posto che, per contratto, ella era tenuta ad informarsi di tanto2.
pag. 13/17 Nonostante la presenza di detta clausola, il Tribunale, nella sentenza impugnata, precisa che la sottoscrizione della stessa non esonera la Banca dal dovere di eseguire il contratto secondo buona fede e correttezza.
Tuttavia, all'applicazione dei citati principi si sottraggono le ipotesi in cui la conoscenza delle difficoltà economiche del garantito possa ritenersi presunta in capo al garante in virtù del rapporto tra fideiussore e debitore;
in tali casi, infatti, la speciale autorizzazione di cui all'art. 1956 c.c. non è necessaria perché l'autorizzazione può ritenersi implicitamente o tacitamente concessa dal fideiussore3.
Ebbene, riveste di certo tali caratteristiche il rapporto tra moglie e marito, in quanto la stabile comunione di vita e di interessi rende del tutto inverosimile che la moglie non conoscesse la situazione patrimoniale in cui versava il proprio marito, a nulla rilevando l'eccepita circostanza per la quale non fosse stata provata la stabile convivenza tra i coniugi, risultando agli atti entrambi residenti presso lo stesso indirizzo.
Si impone, quindi, il rigetto dell'eccezione di estinzione della fideiussione ai sensi dell'art.1956 c.c. per l'essere coniuge della e Pt_1
non aver addotto elementi fattuali che potessero dimostrare e supportare il suo non essere a conoscenza della situazione patrimoniale de debitore, in uno al di lei mancato adempimento all'obbligo pattuito di tenersi informata sulle condizioni economiche del garantito.
principale, pur consapevole del peggioramento delle condizioni patrimoniali di quest'ultimo” (in tal senso: ex plurimis: Cass. 06.05.2013 n. 5783). 3 Al riguardo, la giurisprudenza, ha affermato che quando il fideiussore è coniuge dell'obbligato, non può invocare l'art. 1956 c.c. per sottrarsi alle pretese creditorie della Banca creditrice, poiché l'autorizzazione richiesta dall'art. 1956 c.c. non è necessaria, tenuto conto che il coniuge, stante il vincolo coniugale e di convivenza è da considerare al corrente dell'aggravamento delle condizioni economiche del marito al punto di avere assentito all'ulteriore credito. (Cass. civ. 02 marzo 2016 n. 4112).
pag. 14/17 Con il quarto motivo di appello, in via gradata, gli odierni appellanti hanno eccepito l'invalidità della sentenza impugnata nella parte in cui ha limitato la rideterminazione del saldo, tenendo conto della sola capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito e del difetto di previsione di reciprocità nella lettera di apertura del conto corrente del 6 febbraio 1998, dovendo invece tenere conto di oneri e spese non pattuiti, oltre ad addebiti di interessi superiori alle soglie usura ex legge 108/1996 ed alla capitalizzazione trimestrale illegittima di queste competenze, dal
1998 al 2016, per un importo complessivo pari ad euro 44.913,36 in danno della ditta individuale “ . Parte_1
Detto ultimo motivo di gravame, comunque superato ed assorbito dalla decisione definitiva (n. 4682/2022) appare del tutto infondato.
Rileva la Corte come gli oneri, le spese non pattuite e gli addebiti di interessi superiori alla soglia di usura ex lege 108/96, sono solo genericamente indicati, in spregio all'adempimento dell'onere probatorio a riguardo, così come sancito dalla Corte di Cassazione con la pronuncia a SS.UU. n. 19597/2020: "L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare
l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel Decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto".
pag. 15/17 È pertanto incombenza di chi intende dimostrare l'applicazione di tassi usurari ad opera di un istituto di credito precisare: i trimestri di riferimento, la percentuale di sconfinamento;
fornire i Decreti ministeriali attestanti il tasso soglia per ciascuno dei periodi contestati. In particolare, i Decreti ministeriali che specificano il tasso di interesse, essendo atti amministrativi, costituiscono documenti che devono essere prodotti dalle parti entro i termini previsti dal codice di rito, a tale produzione non può sopperire l'operato del CTU4.
L'attore / opponente avrebbe dovuto allegare e provare le singole poste ritenute indebite, specificare in che termini sarebbe avvenuto il superamento dei tassi soglia, oltre che indicare e documentare i tassi soglia medesimi (cfr., da ultimi, Tribunale Perugia, sez. II, 28/02/2022, n. 290;
Corte di Appello Perugia, 01/10/2021, n. 560; Tribunale Ivrea, 7/09/2021,
n. 836; Corte di Appello L'Aquila, 20/07/2021, n. 1146).
Anche il quarto motivo di appello dev'essere rigettato poiché alla dedotta applicazione di interessi usurari, non è seguita un'opportuna allegazione dei presupposti dell'usura, e degli addebiti illegittimi, genericamente indicati e non pattuiti per iscritto.
In conclusione, l'appello è infondato sotto ogni profilo e va, conseguentemente, rigettato.
Secondo l'ordinario criterio ex art. 91 c.p.c. anche le spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico degli appellanti.
pag. 16/17 Sussistono i presupposti per il pagamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115
2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 L. n. 228 del 2012.
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P. Q. M.
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La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione, da Parte_1
e avverso a sentenza, non definitiva, n. 3990 del 16 Parte_2
dicembre 2020, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento in favore della delle Controparte_1
spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 9.991,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori come per legge.
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n.
228/2012, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Concetta Potito dott. Filippo Labellarte
pag. 17/17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La S.C. in quest'occasione: “ (…) Va al riguardo premesso che i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera 2 Al riguardo, la giurisprudenza ha sostenuto che “la sottoscrizione della clausola che prevede l'obbligo di tenersi informati sull'andamento del rapporto garantito, esclude la violazione dell'art. 1956 c.c. per cui non potrà aversi la liberazione del fideiussore, anche laddove la banca abbia concesso credito al debitore 4 “risulta dunque irrilevante che il CTU abbia effettuato la verifica dell'usurarietà degli interessi acquisendo i Decreti in quanto l'attività del consulente non può supplire all'onere probatorio incombente sulla parte” (Tribunale Ragusa sez. I, 01/07/2020, n.526).