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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 25/11/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1138/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
Il Tribunale di Cremona, composto dai seguenti magistrati dott. Giorgio Scarsato Presidente rel. dott.ssa Benedetta Fattori Giudice dott.ssa Annalisa Petrosino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di DIVORZIO
nella causa promossa da nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) C.F._1 con il patrocino dell'avv. Chiara ROSSI e dell'avv. Roberto MERLINI parte ricorrente contro nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
C.F._2 con il patrocinio delle avv.te Silvana Sofia PIZZOCCARO e Anna Elisabetta
PAROLARI parte resistente e
con l'intervento del Pubblico Ministero RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario il 13/09/1998 in Palazzo
NA (CR) e dalla loro unione sono nate a EM (CR) le figlie il Per_1
Per_ 13/10/2002, , il 07/04/2004, e il 21/12/2006. Persona_2
Con decreto del 19/01/2009 il Tribunale di EM omologava l'accordo di separazione personale delle parti.
Con ricorso depositato il 17/06/2025, il ha adito il presente Tribunale Pt_1 per la pronuncia del divorzio, cui è seguita la regolare costituzione della punti del contendere fra le parti erano la definizione dell'assegno CP_1 divorzile e le modalità di mantenimento delle figlie, maggiorenni ma non ancora economicamente indipendenti, mentre nessuna contrapposizione era data riguardo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Esperito un primo tentativo di conciliazione all'udienza del 06/10/2025, le parti raggiungevano un accordo in ordine alla misura del mantenimento delle figlie;
alla successiva udienza dell'08/10/2025 era raggiunto un accordo sulla residua questione dell'assegno divorzile, sicché la causa era trattenuta in decisione.
La domanda per il divorzio va accolta, perché sussistono le condizioni ex art. 3
c. II lettera b) l. 898/1970: l'accordo di separazione fra le parti è stato omologato il 19/01/2009; dalla prima udienza di comparizione sono decorsi ben oltre 6 mesi;
nessuna delle parti ha eccepito essere intervenuta riconciliazione.
Vanno accolte le conclusioni congiunte delle parti, in quanto conformi a legge.
Le spese di lite vanno dichiarate compensate, come da accordo fra le parti.
PQM
Il Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, definitivamente decidendo la causa R.G. 1138/2025
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra Parte_1
matrimonio contratto in Palazzo Controparte_1
NA (CR) il 13.09.1998 e trascritto nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Palazzo NA (CR) al n. 25 - Parte II - Serie A – Anno
1998; alle seguenti condizioni:
1) assegna la casa coniugale sita in Romanengo (Cr), Vicolo Chiuso n.7, di proprietà esclusiva del sig. alla sig.ra Parte_1 Controparte_1
che vi abiterà con le figlie fino a quando le stesse non
[...] decideranno di andare a vivere altrove;
3) dispone a carico del sig. un assegno di mantenimento Parte_1 pari ad € 530,00 (cinquecentotrenta/00) mensili per ciascuna figlia, da rivalutarsi annualmente sulla base delle variazioni degli indici Istat, con versamento diretto alle stesse. Le spese sanitarie e scolastiche straordinarie sono poste al 100% a carico del dot. senza Pt_1 distinzione fra spese che richiedono il consenso o meno;
le restanti spese straordinarie sono ripartite al 50% fra i genitori, con distinzione fra le spese che richiedono il consenso e quelle che non lo richiedono, come da Protocollo in uso presso questo Tribunale;
4) dispone che il Sig. corrisponda alla sig.ra Parte_1 [...] un assegno divorzile pari ad € 750,00 mensili, oltre a Controparte_1 rivalutazione ISTAT, da versarsi entro il 10 di ogni mese;
5) dà atto che fra le parti è intervenuto accordo per cui l'autovettura Fiat
500 tg GC 377 MB sia intestata ad una sola delle figlie con costi di manutenzione, oneri ed assicurazioni al 50% fra i genitori;
DICHIARA le spese di lite interamente compensate;
così deciso in Cremona, il 21/11/2025 Il Presidente est.
dott. Giorgio Scarsato
Manda alla Cancelleria la comunicazione della presente sentenza alle parti;
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Palazzo NA;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
Il Tribunale di Cremona, composto dai seguenti magistrati dott. Giorgio Scarsato Presidente rel. dott.ssa Benedetta Fattori Giudice dott.ssa Annalisa Petrosino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di DIVORZIO
nella causa promossa da nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) C.F._1 con il patrocino dell'avv. Chiara ROSSI e dell'avv. Roberto MERLINI parte ricorrente contro nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
C.F._2 con il patrocinio delle avv.te Silvana Sofia PIZZOCCARO e Anna Elisabetta
PAROLARI parte resistente e
con l'intervento del Pubblico Ministero RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario il 13/09/1998 in Palazzo
NA (CR) e dalla loro unione sono nate a EM (CR) le figlie il Per_1
Per_ 13/10/2002, , il 07/04/2004, e il 21/12/2006. Persona_2
Con decreto del 19/01/2009 il Tribunale di EM omologava l'accordo di separazione personale delle parti.
Con ricorso depositato il 17/06/2025, il ha adito il presente Tribunale Pt_1 per la pronuncia del divorzio, cui è seguita la regolare costituzione della punti del contendere fra le parti erano la definizione dell'assegno CP_1 divorzile e le modalità di mantenimento delle figlie, maggiorenni ma non ancora economicamente indipendenti, mentre nessuna contrapposizione era data riguardo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Esperito un primo tentativo di conciliazione all'udienza del 06/10/2025, le parti raggiungevano un accordo in ordine alla misura del mantenimento delle figlie;
alla successiva udienza dell'08/10/2025 era raggiunto un accordo sulla residua questione dell'assegno divorzile, sicché la causa era trattenuta in decisione.
La domanda per il divorzio va accolta, perché sussistono le condizioni ex art. 3
c. II lettera b) l. 898/1970: l'accordo di separazione fra le parti è stato omologato il 19/01/2009; dalla prima udienza di comparizione sono decorsi ben oltre 6 mesi;
nessuna delle parti ha eccepito essere intervenuta riconciliazione.
Vanno accolte le conclusioni congiunte delle parti, in quanto conformi a legge.
Le spese di lite vanno dichiarate compensate, come da accordo fra le parti.
PQM
Il Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, definitivamente decidendo la causa R.G. 1138/2025
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra Parte_1
matrimonio contratto in Palazzo Controparte_1
NA (CR) il 13.09.1998 e trascritto nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Palazzo NA (CR) al n. 25 - Parte II - Serie A – Anno
1998; alle seguenti condizioni:
1) assegna la casa coniugale sita in Romanengo (Cr), Vicolo Chiuso n.7, di proprietà esclusiva del sig. alla sig.ra Parte_1 Controparte_1
che vi abiterà con le figlie fino a quando le stesse non
[...] decideranno di andare a vivere altrove;
3) dispone a carico del sig. un assegno di mantenimento Parte_1 pari ad € 530,00 (cinquecentotrenta/00) mensili per ciascuna figlia, da rivalutarsi annualmente sulla base delle variazioni degli indici Istat, con versamento diretto alle stesse. Le spese sanitarie e scolastiche straordinarie sono poste al 100% a carico del dot. senza Pt_1 distinzione fra spese che richiedono il consenso o meno;
le restanti spese straordinarie sono ripartite al 50% fra i genitori, con distinzione fra le spese che richiedono il consenso e quelle che non lo richiedono, come da Protocollo in uso presso questo Tribunale;
4) dispone che il Sig. corrisponda alla sig.ra Parte_1 [...] un assegno divorzile pari ad € 750,00 mensili, oltre a Controparte_1 rivalutazione ISTAT, da versarsi entro il 10 di ogni mese;
5) dà atto che fra le parti è intervenuto accordo per cui l'autovettura Fiat
500 tg GC 377 MB sia intestata ad una sola delle figlie con costi di manutenzione, oneri ed assicurazioni al 50% fra i genitori;
DICHIARA le spese di lite interamente compensate;
così deciso in Cremona, il 21/11/2025 Il Presidente est.
dott. Giorgio Scarsato
Manda alla Cancelleria la comunicazione della presente sentenza alle parti;
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Palazzo NA;