Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 09/06/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
V.G. 1084/2025
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente rel.
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 23/04/2025, da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]88 21040 CISLAGO ITALIA con l'Avv. DI BLASI FRANCESCO
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]10 22070 LIMIDO COMASCO ITALIA con l'Avv. DI BLASI FRANCESCO
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in LIMIDO COMASCO, in data 09/06/2003,
(anno 2003, atto n. 5, parte II, serie A);
con i seguenti figli MINORI o maggiorenni NON economicamente indipendenti:
- nata il [...] Persona_1
- nata il [...] Persona_2
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 23/04/2025, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) la figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori e la stessa dimorerà nella Persona_2 casa della madre in LI CO (CO), Via Salvo D'Acquisto n. 10;
2) La casa familiare sita a LI CO (CO), Via Salvo D'Acquisto n. 10, di proprietà esclusiva della Sig.ra sarà assegnata a quest'ultima; Parte_2
3) Il Sig. verserà la somma di Euro 500,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento Pt_1
Per_ Per_ delle figlie ed , ovvero in misura di 200,00 Euro mensili ad ed Euro 300,00 mensili Per_2 ad , somma che sarà versata alla Sig.ra mediante bonifico bancario alle Per_2 Parte_2 seguenti coordinate [...] (conto corrente acceso su Banco BPM filiale di Fenegró (CO) di titolarità della Sig.ra entro il giorno 25 di ogni mese e sarà Parte_2 annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita;
4) Il Sig. e la Sig.ra ripartiranno in maniera eguale ovvero al 50% le spese Pt_1 Parte_2 extra assegno di contributo di mantenimento relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre
2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5) Quanto al diritto di permanenza della figlia con il padre, esso verrà garantito secondo il Per_2 seguente calendario:
• due fine settimana alternati, dal DÍ (dall'uscita dalla scuola) alla Domenica sera alle ore 20.30
(con trasporto a casa della madre a cura del padre). Ad Agosto almeno 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore da concordarsi entro il 30 di Aprile di ogni anno;
• Festività Pasquali e Festività Natalizie ad anni alterni con ogni genitore e a seguire le Festività alternate con l'uno o l'altro genitore;
• ai genitori sarà dato di derogare di comune accordo a quanto stabilito nei sopra indicati punti, in ragione dei rispettivi impegni di lavoro nonché delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche della figlia, purché venga garantito il diritto della minore di mantenere un costante rapporto con entrambi i genitori;
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.. DIRITTO il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte_1
E
Parte_2 che hanno contratto matrimonio in data 09/06/2003, in LIMIDO COMASCO con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di LIMIDO COMASCO
(anno 2003, atto n. 5, parte II, serie A);
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LIMIDO COMASCO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 06/06/2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Barbara Cao