Decreto presidenziale 20 marzo 2025
Ordinanza collegiale 23 maggio 2025
Ordinanza collegiale 8 luglio 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 13/10/2025, n. 17556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 17556 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 17556/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03569/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3569 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Salerno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’esecuzione
- della sentenza del Tribunale di Roma n. -OMISSIS-che ha accolto il ricorso R.G. -OMISSIS- con le seguenti conclusioni: “in accoglimento del ricorso dichiara che -OMISSIS-ha diritto ad ottenere il trasferimento in una delle sedi vacanti nella provincia di Salerno, individuate secondo il principio di vicinorietà alla sua residenza”;
nonché per la corretta esecuzione/interpretazione della sentenza del Tar Roma n. -OMISSIS- che ha accolto il ricorso R.G. -OMISSIS-con le seguenti conclusioni “definitivamente pronunciando sul ricorso….lo accoglie e per l’effetto 1) ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 60 giorni”;
nonché per la nullità di tutti gli atti elusivi e violativi del dictum medio tempore adottati e sicuramente del decreto prot. n. -OMISSIS- con cui l’USR Campania, in solo figurativa e simulata esecuzione della pronuncia di Codesto On. TAR, ancora riattivando la fase di verifica della Corte dei Conti, ha individuato la sede di Amalfi quale sede di collocazione della Dirigente -OMISSIS- nonché di qualsivoglia ulteriore atto adottato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Ufficio Scolastico Regionale Campania;
Vista la memoria del 2.10.2025, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2025 il dott. RO LE PI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Si richiamano in fatto le precedenti ordinanze della Sezione e, in particolare, l’ordinanza in data 1.7.2025 n. 3424 con cui è stato chiesto al Commissario ad acta elementi utili in merito alla effettiva disponibilità di sedi maggiormente compatibili con il criterio di vicinorietà nell’ambito della procedura di mobilità interregionale bandita dal Ministero.
2. Con la relazione da ultimo depositata dal Commissario ad acta in data 29.7.2025, il medesimo ha rappresentato che il competente USR:
- ha disposto l’assegnazione della ricorrente alla dirigenza dell’IC “-OMISSIS-, “ distante 9 km dalla residenza dell’istante e, quindi, rispondente ai criteri di ottemperanza impartiti dal Collegio ” con la citata ordinanza;
- “ procederà a conferire alla Dott.ssa -OMISSIS-l’incarico dirigenziale presso l’istituto di -OMISSIS-, con invito a stipulare relativo contratto di lavoro, con decorrenza 1.9.2025. Conseguentemente, il medesimo Ufficio provvederà «a ritirare il decreto prot. -OMISSIS-, con cui la d.s. prof.ssa -OMISSIS- veniva assegnata all’istituzione scolastica -OMISSIS-nell’as.s. 24/25, in quanto provvedimento non vistato dalla RTS competente e impugnato in sede di ottemperanza nell’odierno giudizio innanzi al Tar di Roma» .
3. Con le note di udienza depositate il 2.10.2025, parte ricorrente ha rappresentato che “ in pendenza di lite, è stato adottato l’agognato provvedimento conferitivo con sottoscrizione del relativo contratto presso una delle sedi di preferenza espresse (All. 1) ”, insistendo per la condanna alle spese di lite.
4. Alla camera di consiglio del giorno 7.10.2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5. Al Collegio non resta, data l’intervenuta emanazione del provvedimento richiesto e rilevata la sua valenza pienamente satisfattiva dell’interesse fatto valere dal ricorrente, che dichiarare la cessazione della materia del contendere.
6. Quanto alle spese di lite, sussistono giusti motivi del disporne la compensazione tra le parti, avuto riguardo alla evoluzione della situazione di fatto in relazione al criterio di assegnazione della sede, come definito nell’ambito del giudicato da eseguire.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate, salva la refusione del contributo unificato a carico dell’amministrazione resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
SS ET, Presidente
Maria Rosaria Oliva, Referendario
RO LE PI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO LE PI | SS ET |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.