Sentenza 25 novembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 25/11/2021, n. 2615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2615 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/11/2021
N. 02615/2021 REG.PROV.COLL.
N. 02324/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2324 del 2016, proposto da
RC CO, rappresentato e difeso dagli avvocati Micaela Chiesa, Vincenzo Latorraca, Mario Lavatelli, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. presso lo studio dell’avv. Micaela Chiesa in Milano, via dei Piatti 11;
contro
Comune di Bulciago, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuele Boscolo, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. presso lo studio di Anna Arduino in Milano, corso Buenos Aires, n. 75;
nei confronti
Provincia di Lecco, Regione Lombardia, non costituite in giudizio;
per l'annullamento
- del parere preventivo n. 1/2016 a firma del Responsabile degli uffici tecnico-manutentivi del Comune di Bulciago datato 9.7.2016, nella parte in cui impone il rispetto del sedime originario;
- dell'art. 3/4 b.1.2. delle Nta del Pgt di Bulciago con rubrica “ modalità di intervento ” laddove dispone “ Per le aree di mantenimento e conservazione dell'edificazione rada negli spazi a verde e giardino sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia solo nell'ambito del sedime originario degli edifici esistenti e interventi di ampliamento nei limiti previsti dalle presenti norme ”;
- nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bulciago;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2021 la dott.ssa Laura Patelli e viste le conclusioni delle parti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo, RC CO, proprietario di un compendio immobiliare sito nel Comune di Bulciago, ha impugnato il parere preventivo n. 1 del 9 luglio 2016 adottato dal Responsabile degli uffici tecnico-manutentivi del Comune di Bulciago, con il quale si è espresso sul possibile riutilizzo a fini residenziali di un manufatto (identificato al Catasto Fabbricati al foglio 3, mappale 751, sub. 6), destinato a canile con demolizione e ricostruzione, ritenendo che l’intervento prospettato fosse in contrasto con l’art. 3/4 - b.1.2 delle Nta del Pgt vigente.
Assumendo l'illegittimità del predetto parere negativo, il ricorrente ne hanno chiesto l'annullamento.
2. Si è costituito in giudizio, in data 22 dicembre 2016, il Comune di Bulciago, per resistere al ricorso.
3. In vista dell’udienza fissata per la trattazione di merito del ricorso, le parti hanno depositato memorie e documenti, insistendo nelle rispettive domande.
In particolare, la difesa comunale ha eccepito l’inammissibilità per difetto di interesse del ricorso, essendo stato impugnato un parere preventivo non avente efficacia provvedimentale.
4. All’udienza pubblica del 23 novembre 2021, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. In via pregiudiziale, deve essere vagliata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, che è fondata.
L’atto impugnato consiste in un parere preventivo sulla possibilità di realizzazione di una futura attività edilizia, che non ha alcuna valenza provvedimentale ed è reso dall’amministrazione in un’ottica meramente collaborativa. Infatti, il Testo unico per l’edilizia non contempla l’istituto in oggetto e, nell’attuale formulazione, si limita ad attribuire al Comune, all’articolo 4, comma 2, la facoltà di istituire la commissione edilizia, alla quale sottoporre preventivi pareri per gli interventi indicati dal Regolamento edilizio.
Il contestato atto comunale, con cui è stato espresso, in sede di riscontro a un’istanza di parere preliminare formulata dal ricorrente, parere negativo in ordine alla realizzabilità di interventi sull'immobile sopra specificato, ha carattere interlocutorio; lo stesso ha qualificato la propria richiesta quale parere di carattere preventivo. La risposta comunale risulta non definitiva, avuto riguardo alla circostanza che il diniego è stato reso nel contesto di un'attività di tipo consultivo e in via collaborativa, quindi non in sede conclusiva (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 2 novembre 2020, n. 2053; id. , 27 febbraio 2017, n. 452).
Del resto, la natura atipica dell'atto, espressione di una attività di tipo consultivo-collaborativa, non è in grado di produrre effetti lesivi della sfera giuridica degli interessati, poiché lo stesso non vincola l'amministrazione rispetto all'eventuale provvedimento definitivo, che potrebbe avere un contenuto certamente differente, anche relazione alla connessa facoltà per le parti private di introdurre, nell'ordinario procedimento finalizzato al rilascio di un titolo edilizio, nuove argomentazioni e nuovi elementi (cfr. T.R.G.A., Trento, 8 febbraio 2019, n. 30).
Difatti, soltanto il diniego di rilascio di un titolo edilizio rappresenta un atto di natura provvedimentale, attesa la sua idoneità a definire un procedimento tipico e puntualmente disciplinato dalla normativa, dal quale deriva in maniera irreversibile l'impossibilità di conseguire il bene della vita richiesto.
Ne discende l'accoglimento dell’eccezione di inammissibilità del ricorso.
6. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
7. In relazione al tempo trascorso e alla peculiarità della questione, le spese di giudizio devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Italo Caso, Presidente
Antonio De Vita, Consigliere
Laura Patelli, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Laura Patelli | Italo Caso |
IL SEGRETARIO