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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 03/09/2025, n. 2076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2076 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova
Sezione V – Specializzata Imprese
In composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
TT. Enrico Silvestro Ravera Presidente
TT.ssa Lorenza Calcagno Giudice relatore
TT.ssa Francesca Lippi Giudice ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nel procedimento iscritto al numero di R.G. 3193/2022, promosso da
, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, Parte_1
e presso lo studio degli Avv.ti Paolo Parte_2 Parte_3
Terrile e Alessandro Dona che la rappresentano e difendono in virtù di procura allegata all'atto di citazione, elettivamente domiciliata in Genova,
Largo San Giuseppe 3/23b;
ATTRICE
COtro
in persona di TT. CO CP_2
e TT.ssa rappresentata e difesa dall'Avv.to
[...] CP_3
Giambattista D'Aste, con studio in Genova, Via Corsica 9/168, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTA
COtro
in persona del Presidente e legale rappresentante COtroparte_4
pro tempore, sig. , elettivamente domiciliata presso e nello studio CP_5
dell'Avv.to Mauro Ferrando in Genova, Via Roma 8/6, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti 8.7.2022 anche in calce all'atto di intervento volontario;
1 INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Parte la parte attrice:
“Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, previo accertamento della illiceità del Bilancio relativo all'esercizio 2020, in quanto redatto senza il rispetto dei principi di verità, correttezza, chiarezza e precisione, e comunque in violazione di specifiche disposizioni di legge,
- accertare e dichiarare la nullità ex art. 2379 c.c. della deliberazione con cui l'assemblea dei soci di , in data 12 luglio 2021, ha CO
approvato il bilancio della medesima Società chiuso al 31 dicembre 2020, stante la violazione degli artt. 2423 e ss. c.c. per le ragioni di cui in narrativa, ordinando l'iscrizione dell'emananda sentenza presso il competente
Registro delle imprese.
- in ogni caso, con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA di legge”.
Parte la parte convenuta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza reietta e disattesa, previe le declaratorie del caso e meglio viste, come segue provvedere: nel merito: respingere, per tutti e per ciascuno dei motivi espressi in atti, le domande proposte da in persona, tutte improcedibili e/o inammissibili Parte_1
(anche per carenza di legittimazione attiva e/o di interesse ad agire), destituite di ogni fondamento in fatto ed in diritto, oltreché, comunque, non provate.
In via istruttoria, in via subordinata, ammettersi i mezzi indicati dalla comparente e/o dall'interveniente , respinti quelli proposti CP_4
ex adverso.
CO vittoria di spese e compensi professionali, oltre Spese Generali 15%,
CPA ed IVA”.
Per la parte intervenuta:
2 “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza reietta e disattesa, previe le declaratorie del caso e meglio viste, come segue provvedere: nel merito: respingere, per tutti e per ciascuno dei motivi espressi in atto di intervento, le avverse domande tutte siccome improcedibili e/o inammissibili (anche per carenza di legittimazione attiva e/o di interesse ad agire), destituite di ogni fondamento in fatto ed in diritto, oltreché non provate.
CO vittoria di spese e compensi professionali, oltre Spese Generali 15%,
CPA ed IVA”.
Motivi in fatto e diritto della decisione
Il processo.
da ora ha notificato atto di citazione a Parte_4 Pt_1
Pa
, da ora avente CO COtroparte_6
ad oggetto l'impugnazione del primo punto posto all'o.d.g. della delibera assunta dall'assemblea di BI in data 12 luglio 2021, relativo all'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2020.
Parte attrice ha precisato in via preliminare che i soci di sono CO
, società di diritto tedesco controllata da una COtroparte_4
società di stato cinese, da ora e BE, con una COtroparte_4
partecipazione del 51%, e essa esponente per il restante 49%. Oggetto Pa dell'attività di è la cooperazione nella commercializzazione, distribuzione e marketing di prodotti siderurgici tra i fratelli , ai Per_1
quali fa riferimento essa attrice, e il gruppo cinese Baowu, la cui casa- Pa madre europea è appunto , BE. soggetta a direzione e COtroparte_4
coordinamento di . COtroparte_4
CO riferimento ai fatti di causa, l'attrice ha esposto quanto segue. In data Pa 23 giugno 2021 il presidente di ha convocato l'assemblea dei Per_2
soci al fine di deliberare, tra le altre cose, anche l'approvazione del bilancio di esercizio dell'anno 2020. Al momento di approvare il bilancio, il socio a formulato una serie di richieste di chiarimento in ordine allo stato Pt_1
patrimoniale e al conto economico. In particolare, come emerge sia dal verbale dell'assemblea che dalla registrazione della riunione, sono state
3 CO chieste precisazioni sul collegamento tra uno sconto praticato a per
Euro 1.200.000 e la perdita d'esercizio registrata a bilancio, pari a Euro
1.272.202. Questa e altre domande sono rimaste inevase: né il presidente Pa
né il dott. , amministratore delegato di Per_2 Persona_3
hanno fornito alcuna spiegazione;
quest'ultimo ha sempre presentato lo
“sconto” come una operazione a impatto neutro per la società, poiché di detto “sconto” si sarebbe fatta carico , circostanza poi COtroparte_4
Pa smentita, con relativo aggravio per In sede di voto sul bilancio 2020, anche il presidente del collegio sindacale, TT. , ha Persona_4
manifestato le proprie perplessità tanto da non sottoscrivere la relazione redatta dall'organo di controllo. Il presidente dell'organo di controllo, mediante dichiarazione scritta prodotta sub doc. 4 in causa, ha sottolineato la carenza informativa più rilevante, afferente l'accordo tramite il quale l'azionista di controllo , con il consenso degli COtroparte_4
Amministratori Delegati delle Società, aveva da un lato ridotto di Euro 1,2
[... milioni l'importo di circa Euro 1,6 milioni che avrebbe dovuto versare a CP_
in esecuzione degli accordi contenuti nell'”Indemnity Agreement” datato 20/23 dicembre 2013, dall'altro aveva eluso gli obblighi assunti verso la Società con la scrittura del 21 settembre 2020, contenente CO l'integrale accollo dell'onere economico derivante dalla concessione a dello sconto "una tantum Covid 19 Annual Rebate".
Secondo la difesa attorea avrebbe dovuto adempiere agli COtroparte_4
obblighi assunti con l'accordo 21.9.2020 -medesima data dell'accordo con CO
relativo all'applicazione dello sconto-, il che avrebbe comportato che Pa CO il minor importo sulle vendite 2020 di l cliente non avrebbe dovuto produrre effetti sul conto economico della stessa perché COtroparte_4
avrebbe dovuto accollarselo integralmente, mentre l'applicazione dell'Indemnity Agreement del 2013, considerato l'andamento del mercato nel 2020, aveva generato un credito di verso il suo azionista CO
di controllo di circa euro 1,6 milioni. COtroparte_4
Secondo la difesa, dalla registrazione dell'assemblea impugnata Per emergerebbe che il presidente il dott. e il rappresentante del Per_3
4 socio avevano posto in essere un comportamento ostativo COtroparte_4
ed elusivo nei confronti del socio cercando d'impedire a Pt_1
quest'ultimo di formulare le richieste di chiarimento sui punti di cui all'o.d.g. e, soprattutto, sul fascicolo di bilancio. In tale contesto,
l'assemblea ha approvato a maggioranza il bilancio di esercizio del 2020, con il solo voto favorevole del socio di controllo ed il voto COtroparte_4
contrario dell'esponente Parte attrice ha poi precisato che, Pt_1
parallelamente ai fatti di causa, aveva instaurato un procedimento ex art. 2409 c.c., nel corso del quale, tramite le memorie depositate in giudizio e la relazione redatta all'esito dell'ispezione ordinata dal Tribunale, era venuta a conoscenza di una serie di accadimenti gravi che ancor più sostenevano la domanda formulata in causa. In particolare: il 21 settembre Pa CO 2020 aveva concesso a lo sconto;
con accordo in pari data BE Pa autorizzava a emettere nota di debito a carico della controllante per il medesimo importo, così facendosene carico;
il successivo 30 settembre CO
, in esecuzione dell'accordo, emetteva la nota di debito 4515014570 per l'importo di euro 1.200.000; ma già dal 21 settembre 2020, se pure la Pa data non sia certa, e BE sottoscrivevano un accordo denominato “side letter” in virtù del quale la somma di euro 1.200.0 sarebbe stata recuperata Pa da BE applicando una riduzione a quanto dovuto a n virtù dell'Indemnity agreement del 2013. In questo quadro, il 7 aprile 2021 il TT. Per_3
presentava lo sconto come atto neutro rispetto al conto
[...]
economico di ma solo il 28 maggio 2021, in vista del consiglio CO
del 31 maggio 2021 -chiamato per l'approvazione del progetto di bilancio
2020-, il TT. – in risposta a una richiesta di documentazione Per_3
pervenuta dal consigliere forniva ai consiglieri la side-letter”. CP_9
La difesa ha ancora ricordato che nel corso dell'ispezione ordinata dal
Tribunale in data 22 ottobre 2021, è stato rappresentato dalla Società CO all'Ispettore giudiziale che, in realtà, lo “sconto” operato in favore di avrebbe dovuto essere recuperato non già da BE, bensì direttamente da CO
sulla base di una allegata maggiorazione (di prezzo sull'acciaio).
5 Infine, sempre tramite la relazione ispettiva, è emerso che tra il 5 e l'8 Per novembre 2021 il presidente il TT. si erano scambiati e- Per_3
mail con le quali si “pattuiva” che BE avrebbe coperto la parte dello sconto non recuperata in virtù dell'asserita maggiorazione applicata e in udienza
1 febbraio 2022, tenuta nel corso del procedimento ex art. 2409 cc, la difesa del presidente del CdA ha dichiarato che BE avrebbe di lì a poco bonificato la affermata differenza tra quanto “recuperato” e lo sconto di
Euro 1.200.000 operato due esercizi prima (nel 2020). Di tale «asserito rimborso» il Tribunale di Genova ha chiesto evidenza e in data 28 marzo Per 2022 il presidente ha depositato un bonifico effettuato in data 2 febbraio 2022 da a per euro 277.286,37. COtroparte_4 CO
Nell'atto introduttivo parte attrice ha dato altresì atto delle risultanze dell'analisi di bilancio svolta dal proprio ctp nell'ambito del procedimento promosso ai sensi dell'art. 2409 cc. Ed in particolare ha fatto riferimento alla parte nella quale si precisa che i redattori del bilancio hanno fornito all'assemblea dei soci informazioni «chiaramente finalizzate … a far comunque credere al lettore del bilancio, con specificazioni/precisazioni che non lasciano spazio a interpretazione, l'effettiva avvenuta copertura da parte di dello sconto già concesso da a COtroparte_4 CO
CP_1 favore di » (cfr. p. 29 della relazione del TT. , doc. 18). Questo Per_5
emerge dalla lettura del Bilancio nel quale, dandosi atto della richiesta e CO della concessione dello “sconto” a per euro 1.200.0000, si tranquillizza l'assemblea affermando che « ha richiesto ed ottenuto da CO
, un contributo di pari importo da imputarsi a sconto COtroparte_4
incondizionato sugli acquisti effettuati da nel corso del CO
2020». In realtà, come emerge dalla documentazione acquisita in sede di procedimento ex art. 2409 c.c., quanto rappresentato in Bilancio non corrisponde al vero e, come tecnicamente ricostruito dal TT. , Per_5
l'importo di dello sconto impatta certamente sul risultato di esercizio di
, in assenza di alcun reale “supporto” finanziario da parte CO
della controllante (cfr. p. 29-34. doc. 18). COtroparte_4
6 Facendo ancora riferimento alla relazione del proprio ctp, l'attrice ha precisato che l'applicazione dell'accordo del 2013 , volto a suddividere tra le società le oscillazioni dell'acciaio, avrebbe dovuto generare un credito di verso di oltre Euro 1,6 milioni da regolarsi CO COtroparte_4
mediante emissione di apposita nota di credito;
la riconduzione della nota di debito di Euro 1.200.000 nel meccanismo dell'accordo ha invece comportato l'effettivo mancato ristoro economico di CO
rispetto allo sconto CA, situazione opposta rispetto a quella rappresentata in Bilancio ai soci.
Se i redattori del Bilancio avessero correttamente contabilizzato la nota di debito emessa dalla convenuta nei confronti di di Euro COtroparte_4
CO
1.200.000 a titolo di rimborso “sconto ”, inserendola quindi tra i proventi finanziari oppure considerandola quale sconto su materiale fornito e già consegnato ai clienti finali, l'impatto sul conto economico si sarebbe chiaramente azzerato. in forza dell'Indemnity COtroparte_4
agreement avrebbe dovuto riconoscere a fine esercizio uno sconto a pari a Euro 1.664.062 (e non di 464.062 euro, come da CO
differenziale risultante dalla sottrazione di 1,2 milioni).
Premesso il quadro relativo ai rapporti tra le parti, l'attore ha argomentato in diritto sulla sussistenza della violazione dell'art. 2423 cc., allegando che, attesa la situazione come rappresentata, il bilancio approvato il 12 luglio
2021 era stato redatto in violazione dei principi di chiarezza e veridicità non fornendo una informazione chiara né rappresentando la reale situazione della società. In particolare, ha fatto riferimento al contenuto della sezione della relazione al bilancio denominata «Elementi di entità o incidenza eccezionali» deducendo che quanto riportato non forniva corretta rappresentazione della situazione come emergente dai documenti Pa analizzati in fatto e relativi agli accordi intervenuti tra BE e della sezione
«Parti correlate e accordi non risultanti dallo stato patrimoniale», volta a descrivere l'impatto dell'Indemnity Agreement, nella quale non era precisato né chiarito che l'asserito (e mai sostenuto) sforzo economico di
1,2mil/euro da parte di BE era solo una parte di quanto in ogni caso
7 Pa spettante a in applicazione dell'accordo stesso (cfr. doc. 6, p. 32 della nota integrativa al Bilancio).
Parte attrice ha quindi concluso chiedendo la dichiarazione di nullità della delibera assembleare di approvazione del bilancio in quanto dalla violazione dei precetti di veridicità e chiarezza discende la nullità della delibera, connotata da oggetto illecito e nulla ex art. 2379 c.c.
Si è costituita la convenuta precisando in via preliminare che le società del gruppo vendono solo prodotti siderurgici provenienti dal Gruppo Baowu, che, tramite , vengono distribuiti esclusivamente a clienti CO
italiani, essendo presenti in altri stati altre società aventi la stessa attività di veicolo dell'acciaio prodotto in Cina.
Ha poi osservato che in passato era Distribuzione Acciai S.p.A.
(riconducibile ai fratelli ), ad occuparsi della logistica occorrente Per_1
Pa a er l'importazione dalla Cina dell'acciaio prodotto dalla casa madre a
Shanghai, ma durante il COVID i costi praticati da Distribuzione Acciai erano Pa parsi eccessivi e, in assenza di negoziazione, aveva reso autonoma la logistica attingendo a proprie risorse interne. Da quel momento, secondo la prospettiva offerta dalla convenuta, sarebbe iniziata l'ostilità con i fratelli
, tradotta in svariate impugnative di delibere con plurimi Per_1
procedimenti radicati presso questo Tribunale. Pa CO La convenuta ha poi esposto che il principale cliente di è (oggi
) e data l'importanza commerciale del rapporto, assorbendo CP_11
Pa questo cliente in sostanza l'attività, BE e vevano, all'epoca dei fatti, un accordo per disciplinare tra di loro le oscillazioni di prezzo dell'acciaio da un anno all'altro (c.d. “Indemnity Agreement”). In questo scenario, il 12 luglio 2021 si era tenuta l'assemblea impugnata e presente ai lavori, Pt_1
pur votando contro, non si era comunque curata di impugnare il bilancio nei novanta giorni di legge (il deposito del bilancio è infatti avvenuto CO l'11.08.2021). In tesi dell'attore lo sconto a avrebbe creato una perdita Pa di 1,2 milioni di euro a el 2020, che ha inciso pesantemente sul risultato d'esercizio, perdita che non si sarebbe verificata se l'operazione fosse stata veramente neutra. L'attore ascrive carattere non veritiero al bilancio
8 perché, nella sostanza, non avrebbe affermato che la concessione dello
“sconto” avrebbe determinato la perdita di esercizio. COtro questa impostazione la convenuta ha eccepito la tardività della impugnativa, avvenuta oltre i 90 giorni dal deposito presso il Registro delle Imprese non ricorrendo alcuna ipotesi di illiceità dell'oggetto in quanto al più le censure sollevate potevano essere causa di annullamento. Ha poi, nel merito, argomentato su un allegato sovvertimento fattuale ad opera dell'attrice, con riferimento ai seguenti profili. il primo riguarderebbe la natura compiutamente commerciale dello sconto “Covid 19” praticato da CP_
a CA (“Una tantum Covid 19 annual rebate”), concesso CO
nel 2020, di ammontare modesto (se rapportato all'importanza del cliente)
e richiesto dal cliente a tutti i propri fornitori;
inoltre, lo sconto sarebbe stato successivamente recuperato mediante una maggiorazione del prezzo Pa per l'anno 2021, infatti nel 2020 era stato convenuto tra e il CP_13
prezzo base di vendita di 493 Euro a tonnellata (“€/ton”). All'esito della negoziazione, tuttavia, aveva manifestato la richiesta di CP_13
beneficiare di uno “sconto temporaneo” sulle forniture da gennaio a settembre 2020 per via dell'impatto Covid-19 e la richiesta veniva accettata CO e realizzata da un lato, con l'emissione da parte di di una nota debito nel 2020 per “Rebate Covid-19” di € 1.200.000,00 e, dall'altro lato, una contestuale pattuizione circa il recupero dello sconto temporaneo suddetto attraverso la maggiorazione di +8 €/ton (da 493 a 501 €/ton) per la fornitura di circa 150 mila tonnellate nel corso del 2021. Questa maggiorazione di 8 €/ton costituiva, quindi, la modalità di recupero dello sconto.
Secondo la difesa, inoltre, era radicalmente sbagliato sostenere che la concessione dello sconto Covid a avrebbe dovuto essere ripagato CP_13
da BE, la quale non aveva alcun obbligo morale e giuridico di sostenere il peso del debito e la prospettiva attorea era errata sia nel ritenere CO negligente o colposa la concessione dello sconto a , operazione, invece, virtuosa, sia nel ritenere che BE dovesse farsi carico di tale mancato ricavo sulle vendite 2020.
9 Quanto al collegamento con il contenuto dell'Indemnity agreement, la difesa della convenuta ha sottolineato che solo a fine anno sarebbe stato possibile valutare l'impatto dell'andamento del mercato e che pertanto prima di quel momento non vi sarebbe stato proprio modo di stimare gli importi emergenti dall'applicazione dell'accordo, il cui risultato finale non era nemmeno ipotizzabile al momento dell'emissione della nota di credito Pa Pa di verso e della nota di debito di erso BE. Correttamente, CP_13
dunque, al 21 settembre 2020, BE, nell'assumersi già in quella data il costo Pa relativo alla nota di debito autorizzata a aveva precisato che tale costo sarebbe stato regolato a fine anno, nell'ambito delle rilevazioni emergenti dall'applicazione dell'Indemnity Agreement del 2020. Il risultato dell'applicazione di quell'accordo - a fine esercizio 2020 – era poi stato Pa positivo per per 1,664 milioni di euro, importo effettivamente ed integralmente saldato a fine luglio 2021.
La convenuta ha poi rappresentato che nel 2021 il programmato recupero non si era perfezionato completamente perché Fiat CA aveva ritirato meno acciaio del previsto, e in questa situazione BE si era fatta carico egualmente di assicurare il totale recupero dello sconto “Covid 19” per il
2020 mediante bonifico di data 8 febbraio 2022.
Sotto il profilo strettamente informativo, la difesa della convenuta ha argomentato che nella relazione sulla gestione che ha accompagnato il Pa Bilancio 2020 di vi era una puntuale informativa sullo stato di crisi del CO comparto auto dovuto al Covid 19, dello sconto a e dell'impegno a sostenerlo da parte di e vi era quindi perfetta rispondenza COtroparte_4
con i postulati di legge. La comparsa di costituzione ha dunque allegato che il bilancio impugnato è stato redatto in assoluta conformità ai dettami del
2° comma dell'art. 2423 c.c., vale dire chiarezza, correttezza e verità, in quanto la vicenda dello sconto Covid 19 è stata perfettamente registrata ed è intellegibile dal Bilancio in questione, inoltre nessun criterio di redazione è stato violato.
Nulla è stato nascosto o taciuto o solo oggetto di travisamento. Ogni notizia rilevante è stata detta a chiare lettere e certo non sottaciuta. Infine, la
10 difesa ha contestato la legittimazione ad agire di in quanto non Pt_1
aveva depositato i titoli azionari relativi alla sua partecipazione, difesa poi abbandonata all'esito della causa.
Ha poi depositato atto di intervento “ad adiuvandum” , COtroparte_4
svolgendo considerazioni analoghe a quelle della convenuta sulla legittimazione ad agire di parte attrice e allegando una ricostruzione Pa fattuale in linea con quella di sottolineando l'assenza di un proprio CO obbligo in ordine allo sconto praticato a del quale si sarebbe spontaneamente gravata, il carattere assolutamente intelligibile della nota integrativa, nella quale l'operazione era esposta senza lasciar adito a dubbi
La causa è stata istruita tramite CTU. All'ausiliare TT. stato Persona_6
conferito l'incarico del seguente tenore: “Esaminati gli atti e i documenti prodotti, verifichi il CTU se il bilancio di al 31.12.2020 CO
abbia violato il precetto di veridicità e il precetto di chiarezza e correttezza, sotto i profili evidenziati in atto di citazione.”.
La causa e stata successivamente inviata al collegio per la decisione.
La decisione
Deve preliminarmente darsi atto dell'abbandono della difesa relativa all'allegata carenza di legittimazione di parte attrice per mancato deposito dei titoli azionari.
Quanto al profilo di tardività dell'impugnativa per essere stata l'azione introdotta oltre il termine di sessanta giorni, l'attrice ha chiesto l'accertamento di motivi di nullità della delibera, sì che se si accertasse l'infondatezza la domanda dovrebbe essere respinta.
Nel merito, secondo la tesi di parte attrice, nel caso in esame si sarebbe verificata una violazione dell'art. 2423 c.c.. Il bilancio approvato il 12 luglio
2021 sarebbe stato redatto in violazione dei precetti di chiarezza e veridicità in quanto non avrebbe fornito né un'informazione chiara né rappresenterebbe la reale situazione della Società. I redattori del Bilancio avevano comunicato ai soci che un importo consistente, pressoché pari alla perdita di esercizio, sarebbe stato recuperato grazie a , il COtroparte_4
ché poi pacificamente non si è affatto realizzato (cfr. §§ 13-14 e 19-21 e
11 relativi docc. citati); la violazione del precetto di veridicità discenderebbe CO dalla medesima circostanza: l'aver dato per recuperato lo “sconto” a – che aveva un impatto negativo sul risultato d'esercizio – in assenza di ogni circostanza, presupposto e/o documento di tale evidenza. Questa situazione emergerebbe dal tenore della sezione della nota integrativa al bilancio denominata «Elementi di entità o incidenza eccezionali» dove non era stato correttamente segnalato quanto sarebbe stato necessario, impedendo così al socio di comprendere la natura meramente apparente dell'impegno assunto da verso . In secondo COtroparte_4 CO
luogo, anche la sezione della not integrativa «Parti correlate e accordi non risultanti dallo stato patrimoniale», volta a descrivere l'impatto dell'Indemnity Agreement, non avrebbe precisato né tantomeno chiarito che l'asserito (e mai sostenuto) sforzo economico di Euro 1.200.000 da parte di altro non era se non una parte di quanto in ogni COtroparte_4
caso spettante a in applicazione dell'accordo stesso (cfr. doc. CO
6, p. 32 della nota integrativa al Bilancio). Tale sezione riporterebbe in maniera non corretta l'applicazione dell'«Apposito accordo per la suddivisione dei rischi commerciali derivanti dalla fornitura di materiale ad alcuni clienti», in quanto l''importo di euro 464.062, relativo al
«decremento dei costi del materiale», in realtà non era che il residuo
“sconto” a favore di in applicazione dell'Indemnity CO
Agreement del 2013 (cfr. doc. 19). La sezione «Parti correlate e accordi non risultanti dallo stato patrimoniale» era stata pertanto solo parzialmente compilata, comprendendo al suo interno dati già al netto dell'“anticipo” di
Euro 1.200.000. Rispetto a queste due specifiche contestazioni, le difese di Pa
BE evidenziano come non vi siano state applicazioni scorrette di norme rispetto alle appostazioni di bilancio, non avendo le contestazioni mosse portato ad alcuna diretta incidenza sui risultati di esercizio ed avendo parte attrice fornito una rappresentazione distorta rispetto ad elementi a lei ben noti e che avevano il loro fondamento in una scelta non solo corretta ma anzi pienamente rispondente agli interessi della società, la quale in
12 CO sostanza aveva quale unica cliente , sconto per altro poi recuperato tramite una diminuzione dei costi di vendita da parte di BE.
La domanda, dunque, si fonda sulla disposizione contenuta nel comma 2 dell'art. 2423 cc il quale recita, nei primi due commi: “1. Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa. 2.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio…”. Secondo la lettura più accreditata della norma, la legge attribuisce al bilancio di esercizio principalmente la funzione di obiettiva ed imparziale informazione sulla composizione ed il valore del patrimonio sociale, nonché sul reddito conseguito nell'esercizio.
L'ordine di redazione del bilancio e di pubblicità dello stesso mediante deposito presso l'ufficio del registro delle imprese (art. 2435), sottolinea la funzione di accertamento della situazione patrimoniale ed economica della società e della necessità che sia portato a conoscenza anche dei terzi, individuando così un interesse che trascende quello dei singoli soci. Dalla norma, quindi, emerge la preminente funzione informativa del bilancio a favore sia dei soci che dei terzi. La circostanza che il bilancio d'esercizio di una società di capitali abbia come destinatari non solo i soci, ma una pluralità di terzi che, potendo venire in contatto con la società, abbiano interesse a valutarne la situazione patrimoniale ed economica, rende irrilevante che il metodo di redazione del bilancio contrario ai principi di chiarezza e precisione sia stato adottato in passato con il consenso o, addirittura, su iniziativa del socio che poi ha impugnato il bilancio. In senso contrario non opera il principio di continuità formale dei bilanci, il quale comporta solo che non si adottino metodi di rilevazione del bilancio diversi da quelli adottati in passato, senza darne adeguato conto nella relazione degli amministratori, ma non giustifica certo il protrarsi nel tempo dell'adozione di metodi di redazione poco chiari o imprecisi, così ex plurimis Cass. n. 4874/2006 e n. 23976/2004. Il comma due della norma in esame dispone che il bilancio sia redatto con chiarezza e rappresenti in
13 modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio. Le tre clausole generali sono rappresentate da chiarezza, verità e correttezza. CO riguardo alla chiarezza, in passato si era sostenuto che i criteri di chiarezza e precisione dovevano essere posti in correlazione con il principio di verità in quanto strumentali all'esigenza che il bilancio assolvesse alla funzione di informare compiutamente sulla reale situazione economica e patrimoniale della società e che, dunque, non fosse autonomamente valutabile quale vizio di nullità del bilancio, così C. Cass. n. 5097/1994. COtrariamente a questa impostazione, oggi la uniforme giurisprudenza di legittimità riconosce che il principio di chiarezza assume un rilievo autonomo rispetto alle altre due clausole generali e quindi anche la sola violazione di questo principio rende illecito il bilancio. È stato, infatti, affermato che il bilancio d'esercizio di una società di capitali, che violi i precetti di chiarezza e precisione dettati dall'art. 2423 comma 2, è illecito, ed è quindi nulla la deliberazione assembleare con cui esso sia stato approvato, non soltanto quando la violazione della normativa in materia determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio e quello del quale il bilancio dà invece contezza, ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte, così
SS.UU., n. 27/2000. Il principio è ribadito e ben definito nei suoi confini nella successiva Corte Cassazione,
Sez. 1, sentenza n. 4874 del 07/03/2006, che in massima recita: “ Nella disciplina legale del bilancio d'esercizio delle società, il principio di chiarezza non è affatto subordinato a quello di correttezza e veridicità del bilancio medesimo, ma è dotato di autonoma valenza, essendo obiettivo fondamentale del legislatore quello di garantire non solo la veridicità e correttezza dei risultati contabili, ma anche la più ampia trasparenza dei dati di bilancio che a quei risultati conducono. COseguentemente, il bilancio d'esercizio di una società di capitali che violi i precetti di chiarezza
e precisione dettati dall'art. 2423, comma secondo, cod. civ. (anche nel
14 testo anteriore alle modificazioni apportate dal d.lgs. 9 aprile 1991, n. 127),
è illecito, ed è quindi nulla la deliberazione assembleare con cui esso è stato approvato, non soltanto quando la violazione determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio, o la rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società, e quello del quale il bilancio dà invece contezza, ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio stesso non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte.”, principio ripetuto in C.Cass. n.
10139/2007 e n. 4120/2016. Il principio di chiarezza ha quindi valenza autonoma, essendo obiettivo fondamentale del legislatore quello di garantire non solo la veridicità e correttezza dei risultati contabili, ma anche la più ampia trasparenza dei dati che a quei risultati conducono.
Se è vero che l'art. 2423 comma 2 impone di tener conto, nella redazione del bilancio, sia del principio di chiarezza che dei principi di veridicità e di correttezza, deve darsi atto che si tratta di principi distinti, ancorché spesso nella realtà intrecciati, in quanto i principi di veridicità e correttezza si riflettono di regola sul risultato del bilancio, laddove quello di chiarezza impone di fornire le spiegazioni necessarie alla comprensione della realtà patrimoniale, economica e finanziaria della società, anche indipendentemente dall'espressione numerica delle singole poste e dal risultato finale che ne deriva.
Quanto al principio di verità, occorre evidenziare che il bilancio è vero quando sono rispettati i principi di redazione e i criteri di valutazione prescritti dalla legge per la sua predisposizione. In virtù del postulato della correttezza, il bilancio deve fornire la true and fair view della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa che lo redige, nella prospettiva del perseguimento dello scopo che gli è proprio. Veridicità non significa verità oggettiva del bilancio, ma richiesta di corrispondenza tra enunciati, da un lato, e giudizi accurati e sorretti da adeguate conoscenze tecniche dall'altro: la rappresentazione veritiera non esclude la relatività del risultato del giudizio del redattore del bilancio, ma impone il dovere di
15 ricercare il risultato il più possibile oggettivo, neutrale e coerente con i criteri tecnici imposti dalla legge.
Chiarito dunque che l'accertamento di mancanza di chiarezza con riferimento ad una posta di bilancio è sufficiente a rendere nulla la delibera di approvazione dello stesso, deve evidenziarsi l'irrilevanza di tutti gli argomenti svolti dai convenuti riguardanti la sostanza dell'operazione, la sua convenienza per la società, l'irrilevanza dello “sconto”, o del contributo CO come si trova qualificato, al cliente per la posizione di questi e quindi ogni valutazione nel merito dell'operazione, non trattandosi qui di esaminare il comportamento degli amministratori con riguardo CO all'interesse economico complessivo dell'operazione “sconto ” per la società, ma la legittimità del bilancio chiuso al 31.12.2000 con riguardo alle poste legate appunto alla concessione, da parte di , di uno CO
CO sconto di euro 1.200.000 a , a bilancio risultante quale riduzione delle vendite, e il suo trattamento rispetto all'allegato significato neutro dell'operazione per la società atteso l'intervento di BE. Ancora, occorre sottolineare che non è contestata l'insussistenza di alcun obbligo giuridico, men che meno morale, di BE di intervenire per rendere neutra la scelta di riduzione dell'ammontare delle vendite del 2020 di 1.200.000 euro: si tratta qui di valutare gli accordi intervenuti tra le parti e quanto scritto dagli amministratori nella relazione illustrativa al bilancio 31.12.2020 a chiarimento dell'operazione.
Appare necessario al fine della decisione riportare il contenuto delle sezioni contestate presenti nella Relazione al bilancio e quanto dichiarato, con riguardo all'operazione oggetto di esame, dal TT. , Persona_4
Presidente del collegio sindacale il quale, deve ricordarsi, non ha firmato il parere sulla bozza di bilancio, esponendo in assemblea i motivi di tale scelta. Al fine di meglio comprendere il quadro dei rapporti esistenti tra i due soci, BE di maggioranza e Castel di minoranza, pare interessante osservare che dalla lettura del verbale di assemblea del 12 luglio 2020 emerge un notevole contrasto anche in relazione alla richiesta del TT.
di poter leggere le sue osservazioni – poi inviate via mail alle parti Per_4
16 in modo che tutte le potessero leggere ed allegate al verbale, doc. nn. 3, 4
e 4bis parte attrice-.
La “Relazione sulla gestione” – doc. 6 parte attrice-si apre con la seguente frase introduttiva “il progetto del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre
2020 che sottoponiamo alla Vostra approvazione chiude con una perdita
d'esercizio di € 1.272.202. Le componenti attive e passive che hanno generato tale risultato sono dettagliatamente illustrate nello Stato
Patrimoniale, nel COto Economico, nel Rendiconto Finanziario e dettagliatamente commentate nella Nota Integrativa;
nella presente relazione ci limiteremo a fornirVi le informazioni relative alla situazione della Società, all'andamento e al risultato della gestione, in conformità al disposto dell'art. 2428 c.c.”. A pagina 31-32 si legge, nella sezione intitolata
“Elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali”, la necessità ai sensi del punto 13 comma 1 art. 2427 cc, di indicare in dettaglio gli elementi di entità o incidenza eccezionale rilevanti nel conto economico dell'esercizio
2020. Dopo aver esplicitato contabilmente l'operazione, indicando la voce di conto economico – rispettivamente A1 e B6, B11- e la natura degli elementi – ricavi vendita “– 1.200.000”, costi per merci “– 1.200.000”, variazioni rimanenze “+ 1.200.000”- rilevanti, nella spiegazione si legge CO
“Nel corso dell'esercizio, , principale cliente di ha richiesto, a CP_4
tutti i fornitori, al fine di contenere gli effetti negativi della riduzione della produzione del 2020 conseguente alla nota situazione emergenziale dovuta al uno sconto incondizionato sugli acquisti di materiale CP_14
siderurgico conclusi nel 2020. Aderendo alla richiesta, a concesso CP_4
un contributo pari a €/mil. 1,2 da imputarsi quale sconto sulle vendite CO effettuate a nel corso del 2020. L'effetto a conto economico di tale contributo ammonta ad €/mil. 1,2. Analogamente, ha CO
richiesto ed ottenuto da , un contributo di pari importo da COtroparte_4
imputarsi a sconto incondizionato sugli acquisti effettuati da CO
nel corso del 2020, partire dalla produzione Settembre 2020, che sarà consegnata a partire dal mese di Gennaio 2021. Il suddetto contributo è stato imputato a riduzione dei costi di acquisto delle merci mentre l'effetto
17 sul conto economico dell'esercizio è nullo, in considerazione del fatto che tali merci erano alla fine dell'esercizio ancora a magazzino». Leggendo dunque questa parte risulterebbe che lo sconto, dunque la riduzione della voce ricavi vendite, è stato recuperato dalla società attraverso un contributo, rectius uno sconto, della società controllante, riconosciuto attraverso un minor costo sugli acquisti, voce attiva che non avrebbe inciso sul bilancio, che sarebbe rimasto negativo nei ricavi, perché le merci sulle quali lo sconto era stato praticato non erano ancora state cedute ai clienti finali e, dunque, in realtà l'operazione trovava evidenza attraverso un aumento delle variazioni rimanenze pari ad un minor costo per merci.
Quindi la neutralità farebbe riferimento al solo dato contabile – se le merci al 30.12.2020 non fossero più state in magazzino lo sconto avrebbe avuto un impatto direttamente positivo sul risultato economico e quindi vi sarebbe stata evidenza-. Ma dal complesso della vicenda e dai documenti sottoscritti tra le parti emerge che in realtà non si è mai COtroparte_4
davvero fatta carico di questo sconto, come per altro la stessa parte ammette quando afferma di non esservi stata obbligata e dunque il carico fosse solo apparente. In realtà, come si vedrà successivamente, la minor misura dei ricavi è stata recuperata in parte dai ricavi dell'anno successivo, CO con un aumento del prezzo a tonnellata nelle vendite a , e in parte coperta, nel corso del procedimento ai sensi dell'art. 2409 cc, da BE, nel febbraio 2022. Ma tutto questo non risulta dalla relazione qui in esame.
Sul punto il CTU TT. scrive, a pagina 15 e ss., in risposta al Persona_6
quesito e con specifico riferimento al contenuto dell'ordinanza 14 marzo
2023 (“ ai fini della valutazione della legittimità del bilancio al 31.12.2020
(oggetto della presente causa) occorre accertare se lo sconto sia stato coperto da un contributo di pari importo da parte di a COtroparte_4
, come indicato in bilancio, con effetto nullo sul conto CO
economico dell'esercizio, e non se abbia, nell'esercizio CO
successivo, recuperato lo sconto attraverso una maggiorazione di prezzo CO praticato ad sulle vendite del 2021 (o aumento di marginalità sulle stesse)”: “La formulazione letterale della frase – di cui all'ordinanza-
18 sembra dare per scontato che nel bilancio d'esercizio oggetto dell'indagine sia rappresentato “l'effetto nullo dello sconto e del contributo”; ma tale interpretazione dell'informativa riportata in bilancio è errata. Infatti, la nota integrativa del bilancio a pag. 31 riporta le seguenti indicazioni:( già sopra letteralmente ricordate) …… Il primo paragrafo parla dello sconto CO praticato a (chiamato impropriamente contributo), con “effetto a conto economico di 1,2 milioni”, effetto negativo trattandosi di sconto su vendite. Il secondo paragrafo parla del contributo concesso da CP_4
a , di pari importo a quello dello sconto, e viene
[...] CO
indicato che “il suddetto contributo è stato imputato a riduzione dei costi di acquisto delle merci mentre l'effetto sul conto economico dell'esercizio è nullo, in considerazione del fatto che tali merci erano alla fine dell'esercizio ancora a magazzino”. È corretto, come sottolineano i CT delle parti convenute, che, se per i due contributi si dice esplicitamente che quello passivo incide per 1,2 milioni, quello attivo ha effetto nullo, ne deriva che
l'impatto complessivo dei due contributi sul risultato di esercizio 2020 è di -
1,2 milioni di euro. Tuttavia, è anche vero che l'aver utilizzato, sia per lo CO sconto a , sia per il riaddebito a il termine “contributo”, COtroparte_4
può creare poi confusione nel lettore del bilancio quando viene poi indicato che “il suddetto contributo è stato imputato a riduzione dei costi di acquisto delle merci mentre l'effetto sul conto economico dell'esercizio è nullo”. Ciò
è peraltro confermato anche dal fatto che anche il G.I., nella formulazione del quesito sembra aver inteso che lo sconto e il contributo abbiano avuto un effetto complessivo nullo sul risultato di esercizio 2020, elidendosi a vicenda;
cosa che invece non è vera. ….”. Ancora più chiaramente emerge la mancanza di chiarezza dell'operazione dalle osservazioni del presidente del collegio dei Sindaci, TT. , comunicate all'Assemblea, quale Per_4
spiegazione della sua mancata firma del parere alla bozza di bilancio – doc.
5 parte attrice-, da pagina 10: “….La carenza informativa più rilevante riguarda tuttavia l'accordo per il tramite del quale l'azionista di controllo
con il consenso degli Amministratori Delegati della COtroparte_4
Società, da un lato ha ridotto di Euro 1,2 milioni, l'importo di circa Euro 1,6
19 milioni che avrebbe dovuto versare alla Società in esecuzione degli accordi vigenti contenuti nell'Indemnity Agreement datato 20/23 dicembre 2013; dall'altro, ha eluso gli obblighi assunti verso la Società con accordo del 21 settembre 2020 di integrale accollo dell'onere economico derivante dalla CO concessione a di uno sconto di fornitura denominato "Una Tantum
Covid 19 Annual Rebate", determinando un effetto negativo sul conto economico della Società. di Euro 1,2 milioni. Ricordo in particolare che tra la Vostra Società e esiste un accordo datato 20/23 COtroparte_4
dicembre 2013 stipulato al fine di regolare l'impatto economico derivante CO dalle variazioni tra il prezzo base di vendita applicato al cliente in ciascun esercizio e quello applicato nell'esercizio successivo. ………………
Orbene, sulla base degli importi ricostruiti dalla società incaricata della revisione contabile, l'applicazione dell'accordo del 2013 avrebbe generato
a favore della Vostra Società un credito nei confronti di di COtroparte_4
oltre Euro 1,6 milioni da regolarsi mediante emissione di apposita nota di credito. Peraltro, sulla base delle ricostruzioni effettuate, risulta anche che
a) con lettera accordo del 21 settembre 2020 denominata Agreement n°
"2020 - CA -BAO - 001" trasmessa dalla Società a quest'ultima CP_15
viene autorizzata ad addebitare alla Società l'importo di Euro 1,2 milioni a titolo di “Covid 19 una tantum annual rebate” con riferimento alle forniture effettuate nel periodo tra 1 gennaio 2020 e 30 settembre 2020; a fronte ed in esecuzione di tale accordo, ha emesso alla Società la nota di CP_15
debito n° 4515014570 del 30 settembre 2020 per Euro 1,2 milioni. b) con lettera accordo del 21 settembre 2020 denominata Agreement n° "2020 -
BAOIT - BAOEU - 001" trasmessa da alla Società, COtroparte_4
quest'ultima viene autorizzata ad addebitare a l'importo COtroparte_4
di Euro 1,2 milioni a titolo di “refund” del “Covid 19 Rebate” per le forniture CO eseguite a dal 1 gennaio 2020 al 30 settembre 2020; a fronte ed in esecuzione di tale accordo la Società ha emesso a la debit COtroparte_4
note n° 112 del 12 novembre 2020 per Euro 1,2 milioni. Da un lato quindi, sulla base di questi due accordi del 21 settembre 2020, lo sconto sulle CO forniture del 2020 concesso a dalla Vostra Società non avrebbe dovuto
20 produrre effetti sul conto economico della stessa. Dall'altro lato,
l'applicazione dell'Indemnity Agreement del 2013 avrebbe dovuto generare un credito della Vostra Società verso il suo azionista di controllo CP_4
di Euro 1,6 milioni circa. ……………………………….I documenti contabili
[...]
relativi ai due accordi sono … stati trasmessi dall'Amministratore Delegato al Collegio Sindacale mediante messaggio di posta elettronica del 18 dicembre 2020 e tali documenti apparivano coerenti con il testo degli accordi sottoscritti dalla Società. In data 28 maggio 2021, …………….., unitamente ai documenti prima menzionati, è stato trasmesso per la prima volta sia ai componenti del consiglio di amministrazione sia ai membri del
Collegio Sindacale un documento denominato “Side Letter”, datato 21 settembre 2020 (quindi stessa data dei due accordi riguardanti lo sconto CO
) e sottoscritto dagli Amministratori Delegati della Società e da CP_4
con il quale la Società e fanno riferimento ad un
[...] COtroparte_4
accordo (mai portato all'attenzione di amministratori e sindaci) denominato “Indemnity Agreement dated 8 September 2020” e pattuiscono invece che l'importo di Euro 1,2 milioni sarebbe stato portato in riduzione dell'importo dovuto da alla Società per effetto COtroparte_4
dell'aggiustamento prezzo in esecuzione dell'accordo denominato
Indemnity Agreement per il periodo 2020/2021. L'effetto delle intese contenute in questa “Side Letter” (che porta la stessa data dei due accordi CO riguardanti lo sconto e che mai era stato prima menzionato) è quello di porre definitivamente ed esclusivamente a carico della Società l'importo dello sconto di Euro 1,2 milioni riconosciuto dalla Vostra Società a CO
.......................…..Non posso esimermi dal rimarcare che le omissioni informative testè menzionate sono ancor più gravi se si considera da un lato i reiterati inviti rivolti agli Amministratori Delegati a decorrere dall'ottobre del 2020 a riferire sull'andamento della gestione sociale e sugli eventi di maggior rilievo, dall'altro i reiterati rifiuti di riferire ai sensi dell'art.
2381, comma 5. …“. Il Presidente TT. espone chiaramente una Per_4
assoluta mancanza di trasparenza riguardo al “recupero” dello sconto Pa praticato che emerge evidente dai documenti che l'AD di TT.
21 ha fatto conoscere ai Sindaci ed agli altri componenti del CdA in Per_3
epoca prossima all'Assemblea. Dai documenti, consegnati quanto alla “side Pa letter” solo nel maggio 2021, risultava quindi che: in data 21.9.2020 CO conclude l'accordo con relativo ad uno sconto – qualificato “Covid 19 una tantum rebate”- sulle vendite di acciaio nel periodo gennaio- Pa settembre 2020 per 1,2mil/euro – doc. 8 attrice-; nella stessa data BE concludono un accordo con il quale la seconda autorizza la controllata ad emettere nota di debito nei suoi confronti per la somma pari al “rebate”, CO facendo espresso riferimento a quanto riconosciuto alla cliente – doc.
9 attrice-, ma ancora nello stesso 21 settembre la controllata e la controllante sottoscrivono una “side letter”, nella quale si fa per altro riferimento ad un “Indemnity agreement” in data diversa da quello noto ed applicato del 2013, nella quale – doc. 12 attrice- danno atto che la nota di debito troverà compensazione con quanto BE dovrà corrispondere in regolazione dell”Indemnity agreement”, l'accordo in vigore tra le parti diretto a regolare tra loro le oscillazioni del mercato dell'acciaio – vedi doc.
19 parte attrice-. Per precisione si ricorda poi un successivo documento, datato 30/09/2020 e denominato “Amendment to the Side Letter dated
21st September 2020” - doc. 18 parte attrice- in cui si precisa che l'Accordo di indennizzo riportava una data errata, 8 settembre 2020, mentre la data corretta era 20 dicembre 2013. Da quanto sopra esposto discende che la somma di 1,2 mil./euro, con impatto negativo sul conto economico al
31.12.2020, non è stata coperta tramite un “contributo” di BE, ma la nota di debito è stata pagata con una corrispondente diminuzione del dovuto Pa per l'anno 2020 da BE a di ammontare complessivo pari a circa 1,6 mil./euro. L'operazione trova riscontro nella sezione “parti correlate e accordi non risultanti dallo stato patrimoniale”, nella quale si legge, in merito agli accordi presenti con la controllata accordo per la Per_7
suddivisione dei rischi commerciali derivanti dalla fornitura di materiale ad alcuni clienti. L'effetto sul risultato economico dell'esercizio di tale accordo
è stato di € 40.240, determinato da un decremento dei costi del materiale per € 464.062 e da un minor valore delle rimanenze finali per € 423.822.”.
22 Il decremento corrisponde alla differenza tra quanto dovuto in base ai calcoli dell'Indemnity agreement 2020 e la somma di 1,2 mil./euro, come risulta dal doc. 19 di parte attrice:” credit note 2020 1.664.062,00, credit note already received - 1.200.000,00; credit note to receive 464.062,00.”-.
E' evidente la mancanza di chiarezza della relazione al bilancio: nella CO sezione dedicata all'operazione sullo sconto , sopra anche letteralmente riportata, si legge “ ha richiesto ed ottenuto da CO
, un contributo di pari importo da imputarsi a sconto COtroparte_4
incondizionato sugli acquisti effettuati da nel corso del CO
2020” dunque si indica un contributo della controllante di valore pari alla sconto e, al di là della neutralità contabile dell'operazione, pare si sia verificato un recupero della somma;
in realtà, come emerge dalla stessa Pa relazione in altra sezione, la nota di debito emessa da a carico di BE è stata “pagata” attraverso una riduzione con quanto dovuto dalla controllante in esito ai conteggi dell'Indemnity agreement. Quindi non un contributo ma una riduzione sul costo delle merci risultante da accordi in Pa essere tra le parti dal 2013, dovuto a a parte della controllante in esito agli accordi esistenti. Si rammenta che questa osservazione è stata svolta dal CTU nelle sue conclusioni sopra ricordate. Il bilancio si presenta in conclusione privo di chiarezza ma, ritiene l'Ufficio, la carenza non solo di informazione ma anche di trasparenza, riverbera sulla veridicità del bilancio, come emerge proprio dalle osservazioni del Presidente del collegio sindacale. Nella relazione al bilancio si qualifica “contributo” quello che in realtà è un credito, realizzato attraverso una riduzione di costi della Pa materia prima, spettante a n forza del già più volte ricordato Indemnity agreement. Il CTU ha concluso per l'assenza della mancanza di veridicità in quanto ha fatto riferimento al solo rispetto dei principi contabili, ritenuti corretti, già ricordati da questo Tribunale nell'esame della sezione “Analisi di dettaglio degli elementi di entità o incidenza eccezionali rilevanti nel conto economico”, con riguardo alle poste di bilancio ove i dati risultano essere stati inseriti.
23 La mancanza di chiarezza del bilancio al 31.12.2020 in relazione alla posta
“ricavi vendite” emerge poi dall'ulteriore e diversa ricostruzione offerta nelle memorie depositate nel procedimento promosso ai sensi dell'art. 2409 cc, nelle quali si allega che lo sconto doveva trovare recupero nell'anno successivo attraverso un aumento dei costi a tonnellata praticati CO a;
poiché quest'ultima non avrebbe acquistato la quantità prevista Pa inizialmente, la differenza rimasta a carico di stata corrisposta da BE in data 2.2.2022 – doc. 19 parte attrice-: certamente questo pagamento, effettuato nel corso del procedimento ex art. 2409 cc e considerato rilevante dal Tribunale nell'esame della presenza di un danno economico subito dalla società, dimostra ancor più la confusione presente nel bilancio approvato dall'assemblea del 12 luglio 2020, nel quale non si fa alcun cenno di un tale accordo – per altro neppure molto chiaro dagli atti depositati, posto che solo nel doc. 26 parte attrice in uno scambio di mail del novembre 2021 vi si fa cenno e comunque analizzato in sede di relazione ispettiva doc. 7 attrice, p. 16 17 -, ma comunque irrilevante atteso l'oggetto della presente causa. Per completezza di argomentazione si rammenta che questo Tribunale, in sede di decisione sul ricorso depositato ex art. 2409 cc, nel decreto 22.4.2022 – doc. 3 parte convenuta- ha Pa censurato in più punti il comportamento degli organi amministrativi di a pagina 5 si legge “… in questa vicenda gli organi amministrativi di CP_1
non hanno adempiuto ai propri obblighi informativi con sufficiente
[...]
scrupolo e attenzione, onerando il CdA di questa iniziativa giudiziale per ottenere adeguata contezza dell'operato amministrativo;.”- e successivamente definendolo “censurabile”, non ha accolto il ricorso perché, correttamente, ha fatto riferimento alla necessaria presenza di un pericolo di danno alle ragioni sociali. Dunque, l'oggetto di esame in quella sede era diverso e ben si comprende la decisione, per altro assunta con una compensazione integrale delle spese di procedimento. In questa sede la vicenda deve essere esaminata unicamente sotto il profilo di analisi del
Bilancio al 31.12.2020 e delle voci ivi presenti e non può che concludersi con l'accertamento di mancanza di chiarezza e veridicità. Da quanto sopra
24 consegue l'accoglimento della domanda e la dichiarazione di nullità della delibera 12 luglio 2021 di approvazione del bilancio al 31.12.2020 in quanto questa, pur avendo un oggetto lecito, ha un contenuto illecito, avendo approvato un bilancio in violazione dei principi di chiarezza e veridicità.
Spese di lite
Le spese di lite devono essere poste a carico della convenuta e della parte intervenuta, tra loro in solido posto che le difese della seconda sono state svolte a supporto della prima ma hanno introdotto ulteriori temi di difesa dai quali l'attrice ha dovuto difendersi. Lo scaglione per il computo della misura deve essere quello “valore indeterminabile complessità alta” e la liquidazione effettuata nella misura mediana.
Parte attrice ha chiesto disporre la trasmissione della sentenza al Registro delle imprese, ma sono gli amministratori che devono provvedere al deposito, in assenza di una norma che indichi la necessità di un ordine o un invio da parte del Tribunale
PQM
Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, definitivamente pronunciando, così provvede: visti gli artt. 2379 e 2423 c.c., accoglie la domanda formulata da parte attrice e, per l'effetto, dichiara nulla la delibera assunta dall'Assemblea della società
[...]
in data 12 luglio 2021 in riferimento CO
all'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2020, previsto quale punto sub. 1 dell'o.d.g.; dichiara tenute e condanna parte convenuta e intervenuta, tra loro in solido, a corrispondere a parte attrice le spese di lite, che liquida in euro
14.103,00 oltre IVA se dovuta, spese generali ed oneri accessori di legge.
Così deciso in Genova in data 26 giugno 2025.
Il Presidente
TT. Enrico Silvestro Ravera
Il Giudice estensore
25 Lorenza Calcagno
26
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova
Sezione V – Specializzata Imprese
In composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
TT. Enrico Silvestro Ravera Presidente
TT.ssa Lorenza Calcagno Giudice relatore
TT.ssa Francesca Lippi Giudice ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nel procedimento iscritto al numero di R.G. 3193/2022, promosso da
, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, Parte_1
e presso lo studio degli Avv.ti Paolo Parte_2 Parte_3
Terrile e Alessandro Dona che la rappresentano e difendono in virtù di procura allegata all'atto di citazione, elettivamente domiciliata in Genova,
Largo San Giuseppe 3/23b;
ATTRICE
COtro
in persona di TT. CO CP_2
e TT.ssa rappresentata e difesa dall'Avv.to
[...] CP_3
Giambattista D'Aste, con studio in Genova, Via Corsica 9/168, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTA
COtro
in persona del Presidente e legale rappresentante COtroparte_4
pro tempore, sig. , elettivamente domiciliata presso e nello studio CP_5
dell'Avv.to Mauro Ferrando in Genova, Via Roma 8/6, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti 8.7.2022 anche in calce all'atto di intervento volontario;
1 INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Parte la parte attrice:
“Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, previo accertamento della illiceità del Bilancio relativo all'esercizio 2020, in quanto redatto senza il rispetto dei principi di verità, correttezza, chiarezza e precisione, e comunque in violazione di specifiche disposizioni di legge,
- accertare e dichiarare la nullità ex art. 2379 c.c. della deliberazione con cui l'assemblea dei soci di , in data 12 luglio 2021, ha CO
approvato il bilancio della medesima Società chiuso al 31 dicembre 2020, stante la violazione degli artt. 2423 e ss. c.c. per le ragioni di cui in narrativa, ordinando l'iscrizione dell'emananda sentenza presso il competente
Registro delle imprese.
- in ogni caso, con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA di legge”.
Parte la parte convenuta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza reietta e disattesa, previe le declaratorie del caso e meglio viste, come segue provvedere: nel merito: respingere, per tutti e per ciascuno dei motivi espressi in atti, le domande proposte da in persona, tutte improcedibili e/o inammissibili Parte_1
(anche per carenza di legittimazione attiva e/o di interesse ad agire), destituite di ogni fondamento in fatto ed in diritto, oltreché, comunque, non provate.
In via istruttoria, in via subordinata, ammettersi i mezzi indicati dalla comparente e/o dall'interveniente , respinti quelli proposti CP_4
ex adverso.
CO vittoria di spese e compensi professionali, oltre Spese Generali 15%,
CPA ed IVA”.
Per la parte intervenuta:
2 “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza reietta e disattesa, previe le declaratorie del caso e meglio viste, come segue provvedere: nel merito: respingere, per tutti e per ciascuno dei motivi espressi in atto di intervento, le avverse domande tutte siccome improcedibili e/o inammissibili (anche per carenza di legittimazione attiva e/o di interesse ad agire), destituite di ogni fondamento in fatto ed in diritto, oltreché non provate.
CO vittoria di spese e compensi professionali, oltre Spese Generali 15%,
CPA ed IVA”.
Motivi in fatto e diritto della decisione
Il processo.
da ora ha notificato atto di citazione a Parte_4 Pt_1
Pa
, da ora avente CO COtroparte_6
ad oggetto l'impugnazione del primo punto posto all'o.d.g. della delibera assunta dall'assemblea di BI in data 12 luglio 2021, relativo all'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2020.
Parte attrice ha precisato in via preliminare che i soci di sono CO
, società di diritto tedesco controllata da una COtroparte_4
società di stato cinese, da ora e BE, con una COtroparte_4
partecipazione del 51%, e essa esponente per il restante 49%. Oggetto Pa dell'attività di è la cooperazione nella commercializzazione, distribuzione e marketing di prodotti siderurgici tra i fratelli , ai Per_1
quali fa riferimento essa attrice, e il gruppo cinese Baowu, la cui casa- Pa madre europea è appunto , BE. soggetta a direzione e COtroparte_4
coordinamento di . COtroparte_4
CO riferimento ai fatti di causa, l'attrice ha esposto quanto segue. In data Pa 23 giugno 2021 il presidente di ha convocato l'assemblea dei Per_2
soci al fine di deliberare, tra le altre cose, anche l'approvazione del bilancio di esercizio dell'anno 2020. Al momento di approvare il bilancio, il socio a formulato una serie di richieste di chiarimento in ordine allo stato Pt_1
patrimoniale e al conto economico. In particolare, come emerge sia dal verbale dell'assemblea che dalla registrazione della riunione, sono state
3 CO chieste precisazioni sul collegamento tra uno sconto praticato a per
Euro 1.200.000 e la perdita d'esercizio registrata a bilancio, pari a Euro
1.272.202. Questa e altre domande sono rimaste inevase: né il presidente Pa
né il dott. , amministratore delegato di Per_2 Persona_3
hanno fornito alcuna spiegazione;
quest'ultimo ha sempre presentato lo
“sconto” come una operazione a impatto neutro per la società, poiché di detto “sconto” si sarebbe fatta carico , circostanza poi COtroparte_4
Pa smentita, con relativo aggravio per In sede di voto sul bilancio 2020, anche il presidente del collegio sindacale, TT. , ha Persona_4
manifestato le proprie perplessità tanto da non sottoscrivere la relazione redatta dall'organo di controllo. Il presidente dell'organo di controllo, mediante dichiarazione scritta prodotta sub doc. 4 in causa, ha sottolineato la carenza informativa più rilevante, afferente l'accordo tramite il quale l'azionista di controllo , con il consenso degli COtroparte_4
Amministratori Delegati delle Società, aveva da un lato ridotto di Euro 1,2
[... milioni l'importo di circa Euro 1,6 milioni che avrebbe dovuto versare a CP_
in esecuzione degli accordi contenuti nell'”Indemnity Agreement” datato 20/23 dicembre 2013, dall'altro aveva eluso gli obblighi assunti verso la Società con la scrittura del 21 settembre 2020, contenente CO l'integrale accollo dell'onere economico derivante dalla concessione a dello sconto "una tantum Covid 19 Annual Rebate".
Secondo la difesa attorea avrebbe dovuto adempiere agli COtroparte_4
obblighi assunti con l'accordo 21.9.2020 -medesima data dell'accordo con CO
relativo all'applicazione dello sconto-, il che avrebbe comportato che Pa CO il minor importo sulle vendite 2020 di l cliente non avrebbe dovuto produrre effetti sul conto economico della stessa perché COtroparte_4
avrebbe dovuto accollarselo integralmente, mentre l'applicazione dell'Indemnity Agreement del 2013, considerato l'andamento del mercato nel 2020, aveva generato un credito di verso il suo azionista CO
di controllo di circa euro 1,6 milioni. COtroparte_4
Secondo la difesa, dalla registrazione dell'assemblea impugnata Per emergerebbe che il presidente il dott. e il rappresentante del Per_3
4 socio avevano posto in essere un comportamento ostativo COtroparte_4
ed elusivo nei confronti del socio cercando d'impedire a Pt_1
quest'ultimo di formulare le richieste di chiarimento sui punti di cui all'o.d.g. e, soprattutto, sul fascicolo di bilancio. In tale contesto,
l'assemblea ha approvato a maggioranza il bilancio di esercizio del 2020, con il solo voto favorevole del socio di controllo ed il voto COtroparte_4
contrario dell'esponente Parte attrice ha poi precisato che, Pt_1
parallelamente ai fatti di causa, aveva instaurato un procedimento ex art. 2409 c.c., nel corso del quale, tramite le memorie depositate in giudizio e la relazione redatta all'esito dell'ispezione ordinata dal Tribunale, era venuta a conoscenza di una serie di accadimenti gravi che ancor più sostenevano la domanda formulata in causa. In particolare: il 21 settembre Pa CO 2020 aveva concesso a lo sconto;
con accordo in pari data BE Pa autorizzava a emettere nota di debito a carico della controllante per il medesimo importo, così facendosene carico;
il successivo 30 settembre CO
, in esecuzione dell'accordo, emetteva la nota di debito 4515014570 per l'importo di euro 1.200.000; ma già dal 21 settembre 2020, se pure la Pa data non sia certa, e BE sottoscrivevano un accordo denominato “side letter” in virtù del quale la somma di euro 1.200.0 sarebbe stata recuperata Pa da BE applicando una riduzione a quanto dovuto a n virtù dell'Indemnity agreement del 2013. In questo quadro, il 7 aprile 2021 il TT. Per_3
presentava lo sconto come atto neutro rispetto al conto
[...]
economico di ma solo il 28 maggio 2021, in vista del consiglio CO
del 31 maggio 2021 -chiamato per l'approvazione del progetto di bilancio
2020-, il TT. – in risposta a una richiesta di documentazione Per_3
pervenuta dal consigliere forniva ai consiglieri la side-letter”. CP_9
La difesa ha ancora ricordato che nel corso dell'ispezione ordinata dal
Tribunale in data 22 ottobre 2021, è stato rappresentato dalla Società CO all'Ispettore giudiziale che, in realtà, lo “sconto” operato in favore di avrebbe dovuto essere recuperato non già da BE, bensì direttamente da CO
sulla base di una allegata maggiorazione (di prezzo sull'acciaio).
5 Infine, sempre tramite la relazione ispettiva, è emerso che tra il 5 e l'8 Per novembre 2021 il presidente il TT. si erano scambiati e- Per_3
mail con le quali si “pattuiva” che BE avrebbe coperto la parte dello sconto non recuperata in virtù dell'asserita maggiorazione applicata e in udienza
1 febbraio 2022, tenuta nel corso del procedimento ex art. 2409 cc, la difesa del presidente del CdA ha dichiarato che BE avrebbe di lì a poco bonificato la affermata differenza tra quanto “recuperato” e lo sconto di
Euro 1.200.000 operato due esercizi prima (nel 2020). Di tale «asserito rimborso» il Tribunale di Genova ha chiesto evidenza e in data 28 marzo Per 2022 il presidente ha depositato un bonifico effettuato in data 2 febbraio 2022 da a per euro 277.286,37. COtroparte_4 CO
Nell'atto introduttivo parte attrice ha dato altresì atto delle risultanze dell'analisi di bilancio svolta dal proprio ctp nell'ambito del procedimento promosso ai sensi dell'art. 2409 cc. Ed in particolare ha fatto riferimento alla parte nella quale si precisa che i redattori del bilancio hanno fornito all'assemblea dei soci informazioni «chiaramente finalizzate … a far comunque credere al lettore del bilancio, con specificazioni/precisazioni che non lasciano spazio a interpretazione, l'effettiva avvenuta copertura da parte di dello sconto già concesso da a COtroparte_4 CO
CP_1 favore di » (cfr. p. 29 della relazione del TT. , doc. 18). Questo Per_5
emerge dalla lettura del Bilancio nel quale, dandosi atto della richiesta e CO della concessione dello “sconto” a per euro 1.200.0000, si tranquillizza l'assemblea affermando che « ha richiesto ed ottenuto da CO
, un contributo di pari importo da imputarsi a sconto COtroparte_4
incondizionato sugli acquisti effettuati da nel corso del CO
2020». In realtà, come emerge dalla documentazione acquisita in sede di procedimento ex art. 2409 c.c., quanto rappresentato in Bilancio non corrisponde al vero e, come tecnicamente ricostruito dal TT. , Per_5
l'importo di dello sconto impatta certamente sul risultato di esercizio di
, in assenza di alcun reale “supporto” finanziario da parte CO
della controllante (cfr. p. 29-34. doc. 18). COtroparte_4
6 Facendo ancora riferimento alla relazione del proprio ctp, l'attrice ha precisato che l'applicazione dell'accordo del 2013 , volto a suddividere tra le società le oscillazioni dell'acciaio, avrebbe dovuto generare un credito di verso di oltre Euro 1,6 milioni da regolarsi CO COtroparte_4
mediante emissione di apposita nota di credito;
la riconduzione della nota di debito di Euro 1.200.000 nel meccanismo dell'accordo ha invece comportato l'effettivo mancato ristoro economico di CO
rispetto allo sconto CA, situazione opposta rispetto a quella rappresentata in Bilancio ai soci.
Se i redattori del Bilancio avessero correttamente contabilizzato la nota di debito emessa dalla convenuta nei confronti di di Euro COtroparte_4
CO
1.200.000 a titolo di rimborso “sconto ”, inserendola quindi tra i proventi finanziari oppure considerandola quale sconto su materiale fornito e già consegnato ai clienti finali, l'impatto sul conto economico si sarebbe chiaramente azzerato. in forza dell'Indemnity COtroparte_4
agreement avrebbe dovuto riconoscere a fine esercizio uno sconto a pari a Euro 1.664.062 (e non di 464.062 euro, come da CO
differenziale risultante dalla sottrazione di 1,2 milioni).
Premesso il quadro relativo ai rapporti tra le parti, l'attore ha argomentato in diritto sulla sussistenza della violazione dell'art. 2423 cc., allegando che, attesa la situazione come rappresentata, il bilancio approvato il 12 luglio
2021 era stato redatto in violazione dei principi di chiarezza e veridicità non fornendo una informazione chiara né rappresentando la reale situazione della società. In particolare, ha fatto riferimento al contenuto della sezione della relazione al bilancio denominata «Elementi di entità o incidenza eccezionali» deducendo che quanto riportato non forniva corretta rappresentazione della situazione come emergente dai documenti Pa analizzati in fatto e relativi agli accordi intervenuti tra BE e della sezione
«Parti correlate e accordi non risultanti dallo stato patrimoniale», volta a descrivere l'impatto dell'Indemnity Agreement, nella quale non era precisato né chiarito che l'asserito (e mai sostenuto) sforzo economico di
1,2mil/euro da parte di BE era solo una parte di quanto in ogni caso
7 Pa spettante a in applicazione dell'accordo stesso (cfr. doc. 6, p. 32 della nota integrativa al Bilancio).
Parte attrice ha quindi concluso chiedendo la dichiarazione di nullità della delibera assembleare di approvazione del bilancio in quanto dalla violazione dei precetti di veridicità e chiarezza discende la nullità della delibera, connotata da oggetto illecito e nulla ex art. 2379 c.c.
Si è costituita la convenuta precisando in via preliminare che le società del gruppo vendono solo prodotti siderurgici provenienti dal Gruppo Baowu, che, tramite , vengono distribuiti esclusivamente a clienti CO
italiani, essendo presenti in altri stati altre società aventi la stessa attività di veicolo dell'acciaio prodotto in Cina.
Ha poi osservato che in passato era Distribuzione Acciai S.p.A.
(riconducibile ai fratelli ), ad occuparsi della logistica occorrente Per_1
Pa a er l'importazione dalla Cina dell'acciaio prodotto dalla casa madre a
Shanghai, ma durante il COVID i costi praticati da Distribuzione Acciai erano Pa parsi eccessivi e, in assenza di negoziazione, aveva reso autonoma la logistica attingendo a proprie risorse interne. Da quel momento, secondo la prospettiva offerta dalla convenuta, sarebbe iniziata l'ostilità con i fratelli
, tradotta in svariate impugnative di delibere con plurimi Per_1
procedimenti radicati presso questo Tribunale. Pa CO La convenuta ha poi esposto che il principale cliente di è (oggi
) e data l'importanza commerciale del rapporto, assorbendo CP_11
Pa questo cliente in sostanza l'attività, BE e vevano, all'epoca dei fatti, un accordo per disciplinare tra di loro le oscillazioni di prezzo dell'acciaio da un anno all'altro (c.d. “Indemnity Agreement”). In questo scenario, il 12 luglio 2021 si era tenuta l'assemblea impugnata e presente ai lavori, Pt_1
pur votando contro, non si era comunque curata di impugnare il bilancio nei novanta giorni di legge (il deposito del bilancio è infatti avvenuto CO l'11.08.2021). In tesi dell'attore lo sconto a avrebbe creato una perdita Pa di 1,2 milioni di euro a el 2020, che ha inciso pesantemente sul risultato d'esercizio, perdita che non si sarebbe verificata se l'operazione fosse stata veramente neutra. L'attore ascrive carattere non veritiero al bilancio
8 perché, nella sostanza, non avrebbe affermato che la concessione dello
“sconto” avrebbe determinato la perdita di esercizio. COtro questa impostazione la convenuta ha eccepito la tardività della impugnativa, avvenuta oltre i 90 giorni dal deposito presso il Registro delle Imprese non ricorrendo alcuna ipotesi di illiceità dell'oggetto in quanto al più le censure sollevate potevano essere causa di annullamento. Ha poi, nel merito, argomentato su un allegato sovvertimento fattuale ad opera dell'attrice, con riferimento ai seguenti profili. il primo riguarderebbe la natura compiutamente commerciale dello sconto “Covid 19” praticato da CP_
a CA (“Una tantum Covid 19 annual rebate”), concesso CO
nel 2020, di ammontare modesto (se rapportato all'importanza del cliente)
e richiesto dal cliente a tutti i propri fornitori;
inoltre, lo sconto sarebbe stato successivamente recuperato mediante una maggiorazione del prezzo Pa per l'anno 2021, infatti nel 2020 era stato convenuto tra e il CP_13
prezzo base di vendita di 493 Euro a tonnellata (“€/ton”). All'esito della negoziazione, tuttavia, aveva manifestato la richiesta di CP_13
beneficiare di uno “sconto temporaneo” sulle forniture da gennaio a settembre 2020 per via dell'impatto Covid-19 e la richiesta veniva accettata CO e realizzata da un lato, con l'emissione da parte di di una nota debito nel 2020 per “Rebate Covid-19” di € 1.200.000,00 e, dall'altro lato, una contestuale pattuizione circa il recupero dello sconto temporaneo suddetto attraverso la maggiorazione di +8 €/ton (da 493 a 501 €/ton) per la fornitura di circa 150 mila tonnellate nel corso del 2021. Questa maggiorazione di 8 €/ton costituiva, quindi, la modalità di recupero dello sconto.
Secondo la difesa, inoltre, era radicalmente sbagliato sostenere che la concessione dello sconto Covid a avrebbe dovuto essere ripagato CP_13
da BE, la quale non aveva alcun obbligo morale e giuridico di sostenere il peso del debito e la prospettiva attorea era errata sia nel ritenere CO negligente o colposa la concessione dello sconto a , operazione, invece, virtuosa, sia nel ritenere che BE dovesse farsi carico di tale mancato ricavo sulle vendite 2020.
9 Quanto al collegamento con il contenuto dell'Indemnity agreement, la difesa della convenuta ha sottolineato che solo a fine anno sarebbe stato possibile valutare l'impatto dell'andamento del mercato e che pertanto prima di quel momento non vi sarebbe stato proprio modo di stimare gli importi emergenti dall'applicazione dell'accordo, il cui risultato finale non era nemmeno ipotizzabile al momento dell'emissione della nota di credito Pa Pa di verso e della nota di debito di erso BE. Correttamente, CP_13
dunque, al 21 settembre 2020, BE, nell'assumersi già in quella data il costo Pa relativo alla nota di debito autorizzata a aveva precisato che tale costo sarebbe stato regolato a fine anno, nell'ambito delle rilevazioni emergenti dall'applicazione dell'Indemnity Agreement del 2020. Il risultato dell'applicazione di quell'accordo - a fine esercizio 2020 – era poi stato Pa positivo per per 1,664 milioni di euro, importo effettivamente ed integralmente saldato a fine luglio 2021.
La convenuta ha poi rappresentato che nel 2021 il programmato recupero non si era perfezionato completamente perché Fiat CA aveva ritirato meno acciaio del previsto, e in questa situazione BE si era fatta carico egualmente di assicurare il totale recupero dello sconto “Covid 19” per il
2020 mediante bonifico di data 8 febbraio 2022.
Sotto il profilo strettamente informativo, la difesa della convenuta ha argomentato che nella relazione sulla gestione che ha accompagnato il Pa Bilancio 2020 di vi era una puntuale informativa sullo stato di crisi del CO comparto auto dovuto al Covid 19, dello sconto a e dell'impegno a sostenerlo da parte di e vi era quindi perfetta rispondenza COtroparte_4
con i postulati di legge. La comparsa di costituzione ha dunque allegato che il bilancio impugnato è stato redatto in assoluta conformità ai dettami del
2° comma dell'art. 2423 c.c., vale dire chiarezza, correttezza e verità, in quanto la vicenda dello sconto Covid 19 è stata perfettamente registrata ed è intellegibile dal Bilancio in questione, inoltre nessun criterio di redazione è stato violato.
Nulla è stato nascosto o taciuto o solo oggetto di travisamento. Ogni notizia rilevante è stata detta a chiare lettere e certo non sottaciuta. Infine, la
10 difesa ha contestato la legittimazione ad agire di in quanto non Pt_1
aveva depositato i titoli azionari relativi alla sua partecipazione, difesa poi abbandonata all'esito della causa.
Ha poi depositato atto di intervento “ad adiuvandum” , COtroparte_4
svolgendo considerazioni analoghe a quelle della convenuta sulla legittimazione ad agire di parte attrice e allegando una ricostruzione Pa fattuale in linea con quella di sottolineando l'assenza di un proprio CO obbligo in ordine allo sconto praticato a del quale si sarebbe spontaneamente gravata, il carattere assolutamente intelligibile della nota integrativa, nella quale l'operazione era esposta senza lasciar adito a dubbi
La causa è stata istruita tramite CTU. All'ausiliare TT. stato Persona_6
conferito l'incarico del seguente tenore: “Esaminati gli atti e i documenti prodotti, verifichi il CTU se il bilancio di al 31.12.2020 CO
abbia violato il precetto di veridicità e il precetto di chiarezza e correttezza, sotto i profili evidenziati in atto di citazione.”.
La causa e stata successivamente inviata al collegio per la decisione.
La decisione
Deve preliminarmente darsi atto dell'abbandono della difesa relativa all'allegata carenza di legittimazione di parte attrice per mancato deposito dei titoli azionari.
Quanto al profilo di tardività dell'impugnativa per essere stata l'azione introdotta oltre il termine di sessanta giorni, l'attrice ha chiesto l'accertamento di motivi di nullità della delibera, sì che se si accertasse l'infondatezza la domanda dovrebbe essere respinta.
Nel merito, secondo la tesi di parte attrice, nel caso in esame si sarebbe verificata una violazione dell'art. 2423 c.c.. Il bilancio approvato il 12 luglio
2021 sarebbe stato redatto in violazione dei precetti di chiarezza e veridicità in quanto non avrebbe fornito né un'informazione chiara né rappresenterebbe la reale situazione della Società. I redattori del Bilancio avevano comunicato ai soci che un importo consistente, pressoché pari alla perdita di esercizio, sarebbe stato recuperato grazie a , il COtroparte_4
ché poi pacificamente non si è affatto realizzato (cfr. §§ 13-14 e 19-21 e
11 relativi docc. citati); la violazione del precetto di veridicità discenderebbe CO dalla medesima circostanza: l'aver dato per recuperato lo “sconto” a – che aveva un impatto negativo sul risultato d'esercizio – in assenza di ogni circostanza, presupposto e/o documento di tale evidenza. Questa situazione emergerebbe dal tenore della sezione della nota integrativa al bilancio denominata «Elementi di entità o incidenza eccezionali» dove non era stato correttamente segnalato quanto sarebbe stato necessario, impedendo così al socio di comprendere la natura meramente apparente dell'impegno assunto da verso . In secondo COtroparte_4 CO
luogo, anche la sezione della not integrativa «Parti correlate e accordi non risultanti dallo stato patrimoniale», volta a descrivere l'impatto dell'Indemnity Agreement, non avrebbe precisato né tantomeno chiarito che l'asserito (e mai sostenuto) sforzo economico di Euro 1.200.000 da parte di altro non era se non una parte di quanto in ogni COtroparte_4
caso spettante a in applicazione dell'accordo stesso (cfr. doc. CO
6, p. 32 della nota integrativa al Bilancio). Tale sezione riporterebbe in maniera non corretta l'applicazione dell'«Apposito accordo per la suddivisione dei rischi commerciali derivanti dalla fornitura di materiale ad alcuni clienti», in quanto l''importo di euro 464.062, relativo al
«decremento dei costi del materiale», in realtà non era che il residuo
“sconto” a favore di in applicazione dell'Indemnity CO
Agreement del 2013 (cfr. doc. 19). La sezione «Parti correlate e accordi non risultanti dallo stato patrimoniale» era stata pertanto solo parzialmente compilata, comprendendo al suo interno dati già al netto dell'“anticipo” di
Euro 1.200.000. Rispetto a queste due specifiche contestazioni, le difese di Pa
BE evidenziano come non vi siano state applicazioni scorrette di norme rispetto alle appostazioni di bilancio, non avendo le contestazioni mosse portato ad alcuna diretta incidenza sui risultati di esercizio ed avendo parte attrice fornito una rappresentazione distorta rispetto ad elementi a lei ben noti e che avevano il loro fondamento in una scelta non solo corretta ma anzi pienamente rispondente agli interessi della società, la quale in
12 CO sostanza aveva quale unica cliente , sconto per altro poi recuperato tramite una diminuzione dei costi di vendita da parte di BE.
La domanda, dunque, si fonda sulla disposizione contenuta nel comma 2 dell'art. 2423 cc il quale recita, nei primi due commi: “1. Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa. 2.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio…”. Secondo la lettura più accreditata della norma, la legge attribuisce al bilancio di esercizio principalmente la funzione di obiettiva ed imparziale informazione sulla composizione ed il valore del patrimonio sociale, nonché sul reddito conseguito nell'esercizio.
L'ordine di redazione del bilancio e di pubblicità dello stesso mediante deposito presso l'ufficio del registro delle imprese (art. 2435), sottolinea la funzione di accertamento della situazione patrimoniale ed economica della società e della necessità che sia portato a conoscenza anche dei terzi, individuando così un interesse che trascende quello dei singoli soci. Dalla norma, quindi, emerge la preminente funzione informativa del bilancio a favore sia dei soci che dei terzi. La circostanza che il bilancio d'esercizio di una società di capitali abbia come destinatari non solo i soci, ma una pluralità di terzi che, potendo venire in contatto con la società, abbiano interesse a valutarne la situazione patrimoniale ed economica, rende irrilevante che il metodo di redazione del bilancio contrario ai principi di chiarezza e precisione sia stato adottato in passato con il consenso o, addirittura, su iniziativa del socio che poi ha impugnato il bilancio. In senso contrario non opera il principio di continuità formale dei bilanci, il quale comporta solo che non si adottino metodi di rilevazione del bilancio diversi da quelli adottati in passato, senza darne adeguato conto nella relazione degli amministratori, ma non giustifica certo il protrarsi nel tempo dell'adozione di metodi di redazione poco chiari o imprecisi, così ex plurimis Cass. n. 4874/2006 e n. 23976/2004. Il comma due della norma in esame dispone che il bilancio sia redatto con chiarezza e rappresenti in
13 modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio. Le tre clausole generali sono rappresentate da chiarezza, verità e correttezza. CO riguardo alla chiarezza, in passato si era sostenuto che i criteri di chiarezza e precisione dovevano essere posti in correlazione con il principio di verità in quanto strumentali all'esigenza che il bilancio assolvesse alla funzione di informare compiutamente sulla reale situazione economica e patrimoniale della società e che, dunque, non fosse autonomamente valutabile quale vizio di nullità del bilancio, così C. Cass. n. 5097/1994. COtrariamente a questa impostazione, oggi la uniforme giurisprudenza di legittimità riconosce che il principio di chiarezza assume un rilievo autonomo rispetto alle altre due clausole generali e quindi anche la sola violazione di questo principio rende illecito il bilancio. È stato, infatti, affermato che il bilancio d'esercizio di una società di capitali, che violi i precetti di chiarezza e precisione dettati dall'art. 2423 comma 2, è illecito, ed è quindi nulla la deliberazione assembleare con cui esso sia stato approvato, non soltanto quando la violazione della normativa in materia determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio e quello del quale il bilancio dà invece contezza, ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte, così
SS.UU., n. 27/2000. Il principio è ribadito e ben definito nei suoi confini nella successiva Corte Cassazione,
Sez. 1, sentenza n. 4874 del 07/03/2006, che in massima recita: “ Nella disciplina legale del bilancio d'esercizio delle società, il principio di chiarezza non è affatto subordinato a quello di correttezza e veridicità del bilancio medesimo, ma è dotato di autonoma valenza, essendo obiettivo fondamentale del legislatore quello di garantire non solo la veridicità e correttezza dei risultati contabili, ma anche la più ampia trasparenza dei dati di bilancio che a quei risultati conducono. COseguentemente, il bilancio d'esercizio di una società di capitali che violi i precetti di chiarezza
e precisione dettati dall'art. 2423, comma secondo, cod. civ. (anche nel
14 testo anteriore alle modificazioni apportate dal d.lgs. 9 aprile 1991, n. 127),
è illecito, ed è quindi nulla la deliberazione assembleare con cui esso è stato approvato, non soltanto quando la violazione determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio, o la rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società, e quello del quale il bilancio dà invece contezza, ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio stesso non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte.”, principio ripetuto in C.Cass. n.
10139/2007 e n. 4120/2016. Il principio di chiarezza ha quindi valenza autonoma, essendo obiettivo fondamentale del legislatore quello di garantire non solo la veridicità e correttezza dei risultati contabili, ma anche la più ampia trasparenza dei dati che a quei risultati conducono.
Se è vero che l'art. 2423 comma 2 impone di tener conto, nella redazione del bilancio, sia del principio di chiarezza che dei principi di veridicità e di correttezza, deve darsi atto che si tratta di principi distinti, ancorché spesso nella realtà intrecciati, in quanto i principi di veridicità e correttezza si riflettono di regola sul risultato del bilancio, laddove quello di chiarezza impone di fornire le spiegazioni necessarie alla comprensione della realtà patrimoniale, economica e finanziaria della società, anche indipendentemente dall'espressione numerica delle singole poste e dal risultato finale che ne deriva.
Quanto al principio di verità, occorre evidenziare che il bilancio è vero quando sono rispettati i principi di redazione e i criteri di valutazione prescritti dalla legge per la sua predisposizione. In virtù del postulato della correttezza, il bilancio deve fornire la true and fair view della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa che lo redige, nella prospettiva del perseguimento dello scopo che gli è proprio. Veridicità non significa verità oggettiva del bilancio, ma richiesta di corrispondenza tra enunciati, da un lato, e giudizi accurati e sorretti da adeguate conoscenze tecniche dall'altro: la rappresentazione veritiera non esclude la relatività del risultato del giudizio del redattore del bilancio, ma impone il dovere di
15 ricercare il risultato il più possibile oggettivo, neutrale e coerente con i criteri tecnici imposti dalla legge.
Chiarito dunque che l'accertamento di mancanza di chiarezza con riferimento ad una posta di bilancio è sufficiente a rendere nulla la delibera di approvazione dello stesso, deve evidenziarsi l'irrilevanza di tutti gli argomenti svolti dai convenuti riguardanti la sostanza dell'operazione, la sua convenienza per la società, l'irrilevanza dello “sconto”, o del contributo CO come si trova qualificato, al cliente per la posizione di questi e quindi ogni valutazione nel merito dell'operazione, non trattandosi qui di esaminare il comportamento degli amministratori con riguardo CO all'interesse economico complessivo dell'operazione “sconto ” per la società, ma la legittimità del bilancio chiuso al 31.12.2000 con riguardo alle poste legate appunto alla concessione, da parte di , di uno CO
CO sconto di euro 1.200.000 a , a bilancio risultante quale riduzione delle vendite, e il suo trattamento rispetto all'allegato significato neutro dell'operazione per la società atteso l'intervento di BE. Ancora, occorre sottolineare che non è contestata l'insussistenza di alcun obbligo giuridico, men che meno morale, di BE di intervenire per rendere neutra la scelta di riduzione dell'ammontare delle vendite del 2020 di 1.200.000 euro: si tratta qui di valutare gli accordi intervenuti tra le parti e quanto scritto dagli amministratori nella relazione illustrativa al bilancio 31.12.2020 a chiarimento dell'operazione.
Appare necessario al fine della decisione riportare il contenuto delle sezioni contestate presenti nella Relazione al bilancio e quanto dichiarato, con riguardo all'operazione oggetto di esame, dal TT. , Persona_4
Presidente del collegio sindacale il quale, deve ricordarsi, non ha firmato il parere sulla bozza di bilancio, esponendo in assemblea i motivi di tale scelta. Al fine di meglio comprendere il quadro dei rapporti esistenti tra i due soci, BE di maggioranza e Castel di minoranza, pare interessante osservare che dalla lettura del verbale di assemblea del 12 luglio 2020 emerge un notevole contrasto anche in relazione alla richiesta del TT.
di poter leggere le sue osservazioni – poi inviate via mail alle parti Per_4
16 in modo che tutte le potessero leggere ed allegate al verbale, doc. nn. 3, 4
e 4bis parte attrice-.
La “Relazione sulla gestione” – doc. 6 parte attrice-si apre con la seguente frase introduttiva “il progetto del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre
2020 che sottoponiamo alla Vostra approvazione chiude con una perdita
d'esercizio di € 1.272.202. Le componenti attive e passive che hanno generato tale risultato sono dettagliatamente illustrate nello Stato
Patrimoniale, nel COto Economico, nel Rendiconto Finanziario e dettagliatamente commentate nella Nota Integrativa;
nella presente relazione ci limiteremo a fornirVi le informazioni relative alla situazione della Società, all'andamento e al risultato della gestione, in conformità al disposto dell'art. 2428 c.c.”. A pagina 31-32 si legge, nella sezione intitolata
“Elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali”, la necessità ai sensi del punto 13 comma 1 art. 2427 cc, di indicare in dettaglio gli elementi di entità o incidenza eccezionale rilevanti nel conto economico dell'esercizio
2020. Dopo aver esplicitato contabilmente l'operazione, indicando la voce di conto economico – rispettivamente A1 e B6, B11- e la natura degli elementi – ricavi vendita “– 1.200.000”, costi per merci “– 1.200.000”, variazioni rimanenze “+ 1.200.000”- rilevanti, nella spiegazione si legge CO
“Nel corso dell'esercizio, , principale cliente di ha richiesto, a CP_4
tutti i fornitori, al fine di contenere gli effetti negativi della riduzione della produzione del 2020 conseguente alla nota situazione emergenziale dovuta al uno sconto incondizionato sugli acquisti di materiale CP_14
siderurgico conclusi nel 2020. Aderendo alla richiesta, a concesso CP_4
un contributo pari a €/mil. 1,2 da imputarsi quale sconto sulle vendite CO effettuate a nel corso del 2020. L'effetto a conto economico di tale contributo ammonta ad €/mil. 1,2. Analogamente, ha CO
richiesto ed ottenuto da , un contributo di pari importo da COtroparte_4
imputarsi a sconto incondizionato sugli acquisti effettuati da CO
nel corso del 2020, partire dalla produzione Settembre 2020, che sarà consegnata a partire dal mese di Gennaio 2021. Il suddetto contributo è stato imputato a riduzione dei costi di acquisto delle merci mentre l'effetto
17 sul conto economico dell'esercizio è nullo, in considerazione del fatto che tali merci erano alla fine dell'esercizio ancora a magazzino». Leggendo dunque questa parte risulterebbe che lo sconto, dunque la riduzione della voce ricavi vendite, è stato recuperato dalla società attraverso un contributo, rectius uno sconto, della società controllante, riconosciuto attraverso un minor costo sugli acquisti, voce attiva che non avrebbe inciso sul bilancio, che sarebbe rimasto negativo nei ricavi, perché le merci sulle quali lo sconto era stato praticato non erano ancora state cedute ai clienti finali e, dunque, in realtà l'operazione trovava evidenza attraverso un aumento delle variazioni rimanenze pari ad un minor costo per merci.
Quindi la neutralità farebbe riferimento al solo dato contabile – se le merci al 30.12.2020 non fossero più state in magazzino lo sconto avrebbe avuto un impatto direttamente positivo sul risultato economico e quindi vi sarebbe stata evidenza-. Ma dal complesso della vicenda e dai documenti sottoscritti tra le parti emerge che in realtà non si è mai COtroparte_4
davvero fatta carico di questo sconto, come per altro la stessa parte ammette quando afferma di non esservi stata obbligata e dunque il carico fosse solo apparente. In realtà, come si vedrà successivamente, la minor misura dei ricavi è stata recuperata in parte dai ricavi dell'anno successivo, CO con un aumento del prezzo a tonnellata nelle vendite a , e in parte coperta, nel corso del procedimento ai sensi dell'art. 2409 cc, da BE, nel febbraio 2022. Ma tutto questo non risulta dalla relazione qui in esame.
Sul punto il CTU TT. scrive, a pagina 15 e ss., in risposta al Persona_6
quesito e con specifico riferimento al contenuto dell'ordinanza 14 marzo
2023 (“ ai fini della valutazione della legittimità del bilancio al 31.12.2020
(oggetto della presente causa) occorre accertare se lo sconto sia stato coperto da un contributo di pari importo da parte di a COtroparte_4
, come indicato in bilancio, con effetto nullo sul conto CO
economico dell'esercizio, e non se abbia, nell'esercizio CO
successivo, recuperato lo sconto attraverso una maggiorazione di prezzo CO praticato ad sulle vendite del 2021 (o aumento di marginalità sulle stesse)”: “La formulazione letterale della frase – di cui all'ordinanza-
18 sembra dare per scontato che nel bilancio d'esercizio oggetto dell'indagine sia rappresentato “l'effetto nullo dello sconto e del contributo”; ma tale interpretazione dell'informativa riportata in bilancio è errata. Infatti, la nota integrativa del bilancio a pag. 31 riporta le seguenti indicazioni:( già sopra letteralmente ricordate) …… Il primo paragrafo parla dello sconto CO praticato a (chiamato impropriamente contributo), con “effetto a conto economico di 1,2 milioni”, effetto negativo trattandosi di sconto su vendite. Il secondo paragrafo parla del contributo concesso da CP_4
a , di pari importo a quello dello sconto, e viene
[...] CO
indicato che “il suddetto contributo è stato imputato a riduzione dei costi di acquisto delle merci mentre l'effetto sul conto economico dell'esercizio è nullo, in considerazione del fatto che tali merci erano alla fine dell'esercizio ancora a magazzino”. È corretto, come sottolineano i CT delle parti convenute, che, se per i due contributi si dice esplicitamente che quello passivo incide per 1,2 milioni, quello attivo ha effetto nullo, ne deriva che
l'impatto complessivo dei due contributi sul risultato di esercizio 2020 è di -
1,2 milioni di euro. Tuttavia, è anche vero che l'aver utilizzato, sia per lo CO sconto a , sia per il riaddebito a il termine “contributo”, COtroparte_4
può creare poi confusione nel lettore del bilancio quando viene poi indicato che “il suddetto contributo è stato imputato a riduzione dei costi di acquisto delle merci mentre l'effetto sul conto economico dell'esercizio è nullo”. Ciò
è peraltro confermato anche dal fatto che anche il G.I., nella formulazione del quesito sembra aver inteso che lo sconto e il contributo abbiano avuto un effetto complessivo nullo sul risultato di esercizio 2020, elidendosi a vicenda;
cosa che invece non è vera. ….”. Ancora più chiaramente emerge la mancanza di chiarezza dell'operazione dalle osservazioni del presidente del collegio dei Sindaci, TT. , comunicate all'Assemblea, quale Per_4
spiegazione della sua mancata firma del parere alla bozza di bilancio – doc.
5 parte attrice-, da pagina 10: “….La carenza informativa più rilevante riguarda tuttavia l'accordo per il tramite del quale l'azionista di controllo
con il consenso degli Amministratori Delegati della COtroparte_4
Società, da un lato ha ridotto di Euro 1,2 milioni, l'importo di circa Euro 1,6
19 milioni che avrebbe dovuto versare alla Società in esecuzione degli accordi vigenti contenuti nell'Indemnity Agreement datato 20/23 dicembre 2013; dall'altro, ha eluso gli obblighi assunti verso la Società con accordo del 21 settembre 2020 di integrale accollo dell'onere economico derivante dalla CO concessione a di uno sconto di fornitura denominato "Una Tantum
Covid 19 Annual Rebate", determinando un effetto negativo sul conto economico della Società. di Euro 1,2 milioni. Ricordo in particolare che tra la Vostra Società e esiste un accordo datato 20/23 COtroparte_4
dicembre 2013 stipulato al fine di regolare l'impatto economico derivante CO dalle variazioni tra il prezzo base di vendita applicato al cliente in ciascun esercizio e quello applicato nell'esercizio successivo. ………………
Orbene, sulla base degli importi ricostruiti dalla società incaricata della revisione contabile, l'applicazione dell'accordo del 2013 avrebbe generato
a favore della Vostra Società un credito nei confronti di di COtroparte_4
oltre Euro 1,6 milioni da regolarsi mediante emissione di apposita nota di credito. Peraltro, sulla base delle ricostruzioni effettuate, risulta anche che
a) con lettera accordo del 21 settembre 2020 denominata Agreement n°
"2020 - CA -BAO - 001" trasmessa dalla Società a quest'ultima CP_15
viene autorizzata ad addebitare alla Società l'importo di Euro 1,2 milioni a titolo di “Covid 19 una tantum annual rebate” con riferimento alle forniture effettuate nel periodo tra 1 gennaio 2020 e 30 settembre 2020; a fronte ed in esecuzione di tale accordo, ha emesso alla Società la nota di CP_15
debito n° 4515014570 del 30 settembre 2020 per Euro 1,2 milioni. b) con lettera accordo del 21 settembre 2020 denominata Agreement n° "2020 -
BAOIT - BAOEU - 001" trasmessa da alla Società, COtroparte_4
quest'ultima viene autorizzata ad addebitare a l'importo COtroparte_4
di Euro 1,2 milioni a titolo di “refund” del “Covid 19 Rebate” per le forniture CO eseguite a dal 1 gennaio 2020 al 30 settembre 2020; a fronte ed in esecuzione di tale accordo la Società ha emesso a la debit COtroparte_4
note n° 112 del 12 novembre 2020 per Euro 1,2 milioni. Da un lato quindi, sulla base di questi due accordi del 21 settembre 2020, lo sconto sulle CO forniture del 2020 concesso a dalla Vostra Società non avrebbe dovuto
20 produrre effetti sul conto economico della stessa. Dall'altro lato,
l'applicazione dell'Indemnity Agreement del 2013 avrebbe dovuto generare un credito della Vostra Società verso il suo azionista di controllo CP_4
di Euro 1,6 milioni circa. ……………………………….I documenti contabili
[...]
relativi ai due accordi sono … stati trasmessi dall'Amministratore Delegato al Collegio Sindacale mediante messaggio di posta elettronica del 18 dicembre 2020 e tali documenti apparivano coerenti con il testo degli accordi sottoscritti dalla Società. In data 28 maggio 2021, …………….., unitamente ai documenti prima menzionati, è stato trasmesso per la prima volta sia ai componenti del consiglio di amministrazione sia ai membri del
Collegio Sindacale un documento denominato “Side Letter”, datato 21 settembre 2020 (quindi stessa data dei due accordi riguardanti lo sconto CO
) e sottoscritto dagli Amministratori Delegati della Società e da CP_4
con il quale la Società e fanno riferimento ad un
[...] COtroparte_4
accordo (mai portato all'attenzione di amministratori e sindaci) denominato “Indemnity Agreement dated 8 September 2020” e pattuiscono invece che l'importo di Euro 1,2 milioni sarebbe stato portato in riduzione dell'importo dovuto da alla Società per effetto COtroparte_4
dell'aggiustamento prezzo in esecuzione dell'accordo denominato
Indemnity Agreement per il periodo 2020/2021. L'effetto delle intese contenute in questa “Side Letter” (che porta la stessa data dei due accordi CO riguardanti lo sconto e che mai era stato prima menzionato) è quello di porre definitivamente ed esclusivamente a carico della Società l'importo dello sconto di Euro 1,2 milioni riconosciuto dalla Vostra Società a CO
.......................…..Non posso esimermi dal rimarcare che le omissioni informative testè menzionate sono ancor più gravi se si considera da un lato i reiterati inviti rivolti agli Amministratori Delegati a decorrere dall'ottobre del 2020 a riferire sull'andamento della gestione sociale e sugli eventi di maggior rilievo, dall'altro i reiterati rifiuti di riferire ai sensi dell'art.
2381, comma 5. …“. Il Presidente TT. espone chiaramente una Per_4
assoluta mancanza di trasparenza riguardo al “recupero” dello sconto Pa praticato che emerge evidente dai documenti che l'AD di TT.
21 ha fatto conoscere ai Sindaci ed agli altri componenti del CdA in Per_3
epoca prossima all'Assemblea. Dai documenti, consegnati quanto alla “side Pa letter” solo nel maggio 2021, risultava quindi che: in data 21.9.2020 CO conclude l'accordo con relativo ad uno sconto – qualificato “Covid 19 una tantum rebate”- sulle vendite di acciaio nel periodo gennaio- Pa settembre 2020 per 1,2mil/euro – doc. 8 attrice-; nella stessa data BE concludono un accordo con il quale la seconda autorizza la controllata ad emettere nota di debito nei suoi confronti per la somma pari al “rebate”, CO facendo espresso riferimento a quanto riconosciuto alla cliente – doc.
9 attrice-, ma ancora nello stesso 21 settembre la controllata e la controllante sottoscrivono una “side letter”, nella quale si fa per altro riferimento ad un “Indemnity agreement” in data diversa da quello noto ed applicato del 2013, nella quale – doc. 12 attrice- danno atto che la nota di debito troverà compensazione con quanto BE dovrà corrispondere in regolazione dell”Indemnity agreement”, l'accordo in vigore tra le parti diretto a regolare tra loro le oscillazioni del mercato dell'acciaio – vedi doc.
19 parte attrice-. Per precisione si ricorda poi un successivo documento, datato 30/09/2020 e denominato “Amendment to the Side Letter dated
21st September 2020” - doc. 18 parte attrice- in cui si precisa che l'Accordo di indennizzo riportava una data errata, 8 settembre 2020, mentre la data corretta era 20 dicembre 2013. Da quanto sopra esposto discende che la somma di 1,2 mil./euro, con impatto negativo sul conto economico al
31.12.2020, non è stata coperta tramite un “contributo” di BE, ma la nota di debito è stata pagata con una corrispondente diminuzione del dovuto Pa per l'anno 2020 da BE a di ammontare complessivo pari a circa 1,6 mil./euro. L'operazione trova riscontro nella sezione “parti correlate e accordi non risultanti dallo stato patrimoniale”, nella quale si legge, in merito agli accordi presenti con la controllata accordo per la Per_7
suddivisione dei rischi commerciali derivanti dalla fornitura di materiale ad alcuni clienti. L'effetto sul risultato economico dell'esercizio di tale accordo
è stato di € 40.240, determinato da un decremento dei costi del materiale per € 464.062 e da un minor valore delle rimanenze finali per € 423.822.”.
22 Il decremento corrisponde alla differenza tra quanto dovuto in base ai calcoli dell'Indemnity agreement 2020 e la somma di 1,2 mil./euro, come risulta dal doc. 19 di parte attrice:” credit note 2020 1.664.062,00, credit note already received - 1.200.000,00; credit note to receive 464.062,00.”-.
E' evidente la mancanza di chiarezza della relazione al bilancio: nella CO sezione dedicata all'operazione sullo sconto , sopra anche letteralmente riportata, si legge “ ha richiesto ed ottenuto da CO
, un contributo di pari importo da imputarsi a sconto COtroparte_4
incondizionato sugli acquisti effettuati da nel corso del CO
2020” dunque si indica un contributo della controllante di valore pari alla sconto e, al di là della neutralità contabile dell'operazione, pare si sia verificato un recupero della somma;
in realtà, come emerge dalla stessa Pa relazione in altra sezione, la nota di debito emessa da a carico di BE è stata “pagata” attraverso una riduzione con quanto dovuto dalla controllante in esito ai conteggi dell'Indemnity agreement. Quindi non un contributo ma una riduzione sul costo delle merci risultante da accordi in Pa essere tra le parti dal 2013, dovuto a a parte della controllante in esito agli accordi esistenti. Si rammenta che questa osservazione è stata svolta dal CTU nelle sue conclusioni sopra ricordate. Il bilancio si presenta in conclusione privo di chiarezza ma, ritiene l'Ufficio, la carenza non solo di informazione ma anche di trasparenza, riverbera sulla veridicità del bilancio, come emerge proprio dalle osservazioni del Presidente del collegio sindacale. Nella relazione al bilancio si qualifica “contributo” quello che in realtà è un credito, realizzato attraverso una riduzione di costi della Pa materia prima, spettante a n forza del già più volte ricordato Indemnity agreement. Il CTU ha concluso per l'assenza della mancanza di veridicità in quanto ha fatto riferimento al solo rispetto dei principi contabili, ritenuti corretti, già ricordati da questo Tribunale nell'esame della sezione “Analisi di dettaglio degli elementi di entità o incidenza eccezionali rilevanti nel conto economico”, con riguardo alle poste di bilancio ove i dati risultano essere stati inseriti.
23 La mancanza di chiarezza del bilancio al 31.12.2020 in relazione alla posta
“ricavi vendite” emerge poi dall'ulteriore e diversa ricostruzione offerta nelle memorie depositate nel procedimento promosso ai sensi dell'art. 2409 cc, nelle quali si allega che lo sconto doveva trovare recupero nell'anno successivo attraverso un aumento dei costi a tonnellata praticati CO a;
poiché quest'ultima non avrebbe acquistato la quantità prevista Pa inizialmente, la differenza rimasta a carico di stata corrisposta da BE in data 2.2.2022 – doc. 19 parte attrice-: certamente questo pagamento, effettuato nel corso del procedimento ex art. 2409 cc e considerato rilevante dal Tribunale nell'esame della presenza di un danno economico subito dalla società, dimostra ancor più la confusione presente nel bilancio approvato dall'assemblea del 12 luglio 2020, nel quale non si fa alcun cenno di un tale accordo – per altro neppure molto chiaro dagli atti depositati, posto che solo nel doc. 26 parte attrice in uno scambio di mail del novembre 2021 vi si fa cenno e comunque analizzato in sede di relazione ispettiva doc. 7 attrice, p. 16 17 -, ma comunque irrilevante atteso l'oggetto della presente causa. Per completezza di argomentazione si rammenta che questo Tribunale, in sede di decisione sul ricorso depositato ex art. 2409 cc, nel decreto 22.4.2022 – doc. 3 parte convenuta- ha Pa censurato in più punti il comportamento degli organi amministrativi di a pagina 5 si legge “… in questa vicenda gli organi amministrativi di CP_1
non hanno adempiuto ai propri obblighi informativi con sufficiente
[...]
scrupolo e attenzione, onerando il CdA di questa iniziativa giudiziale per ottenere adeguata contezza dell'operato amministrativo;.”- e successivamente definendolo “censurabile”, non ha accolto il ricorso perché, correttamente, ha fatto riferimento alla necessaria presenza di un pericolo di danno alle ragioni sociali. Dunque, l'oggetto di esame in quella sede era diverso e ben si comprende la decisione, per altro assunta con una compensazione integrale delle spese di procedimento. In questa sede la vicenda deve essere esaminata unicamente sotto il profilo di analisi del
Bilancio al 31.12.2020 e delle voci ivi presenti e non può che concludersi con l'accertamento di mancanza di chiarezza e veridicità. Da quanto sopra
24 consegue l'accoglimento della domanda e la dichiarazione di nullità della delibera 12 luglio 2021 di approvazione del bilancio al 31.12.2020 in quanto questa, pur avendo un oggetto lecito, ha un contenuto illecito, avendo approvato un bilancio in violazione dei principi di chiarezza e veridicità.
Spese di lite
Le spese di lite devono essere poste a carico della convenuta e della parte intervenuta, tra loro in solido posto che le difese della seconda sono state svolte a supporto della prima ma hanno introdotto ulteriori temi di difesa dai quali l'attrice ha dovuto difendersi. Lo scaglione per il computo della misura deve essere quello “valore indeterminabile complessità alta” e la liquidazione effettuata nella misura mediana.
Parte attrice ha chiesto disporre la trasmissione della sentenza al Registro delle imprese, ma sono gli amministratori che devono provvedere al deposito, in assenza di una norma che indichi la necessità di un ordine o un invio da parte del Tribunale
PQM
Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, definitivamente pronunciando, così provvede: visti gli artt. 2379 e 2423 c.c., accoglie la domanda formulata da parte attrice e, per l'effetto, dichiara nulla la delibera assunta dall'Assemblea della società
[...]
in data 12 luglio 2021 in riferimento CO
all'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2020, previsto quale punto sub. 1 dell'o.d.g.; dichiara tenute e condanna parte convenuta e intervenuta, tra loro in solido, a corrispondere a parte attrice le spese di lite, che liquida in euro
14.103,00 oltre IVA se dovuta, spese generali ed oneri accessori di legge.
Così deciso in Genova in data 26 giugno 2025.
Il Presidente
TT. Enrico Silvestro Ravera
Il Giudice estensore
25 Lorenza Calcagno
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