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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 06/05/2025, n. 1281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1281 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 442/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Adriana Cassano Cicuto Consigliere relatore
Dott. Maria Carla Rossi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato il 10.2.2024 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 195/2024, pubblicata il 09/01/2024,
TRA
(c.f. ), quale titolare dell'omonima impresa Parte_1 C.F._1 agricola (p.i. rappresentato e difeso dall'Avv. Ines D'Angelo P.IVA_1
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
Enrico De Crescenzo
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 195/2024, pubblicata il
09/01/2024, in materia di “Leasing”.
CONCLUSIONI:
Per in qualità di titolare dell'omonima Impresa Agricola Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi suesposti, previa autorizzazione alla chiamata in causa del Terzo fornitore Cesaro pagina 1 di 7 Macchine agricole srl, in persona del sig. domiciliato in sede alla loc. Parte_2
Bardascine di Eboli (SA), così provvedere e statuire: ACCOGLIERE TUTTI I MOTIVI DI APPELLO PROPOSTI E PER L'EFFETTO RIFORMARE
INTEGRALMENTE ED ANNULLARE la sentenza impugnata n. 195/2024 resa dal Tribunale di Milano, VI sezione civile, in persona del GU Dott. Tranquillo, il 9/1/2024 in udienza ex art.
281 sexies cpc, nel procedimento n. 19815/2023, RG, notificata a mezzo pec in data 11/01/2024
(qui allegata sub doc. 002-App_sentenza195, unitamente a relata e messaggio pec di notifica), e per l'effetto così statuire:in via preliminare:
in accoglimento della sollevata eccezione di incompetenza territoriale, dichiarare la nullità e revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 6259/2023 telematico di riconsegna, immediatamente esecutivo, n. 6259/2023, reso dal Tribunale di Milano, Giudice Laura Massari, il 7/4/2023, n. 4813/2023 RG, dichiarando l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore della competenza territoriale del Tribunale di Salerno, con assegnazione di termine per ivi riassumere il giudizio;
nel merito:
revocare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, sussistendo all'uopo tutti i requisiti di periculum in mora e fumus boni juris;
revocare ed annullare il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo, per insussistenza del credito azionato e per difetto di prova dello stesso;
in accoglimento delle spiegate domande riconvenzionali:
annullare e/o dichiarare nullo il contratto di vendita e locazione finanziaria A1B10126 per difetto di accordo conseguente alla mancanza di sottoscrizione del contratto, delle sue condizioni generali e particolari ex artt. 1341-1342 cc.;
annullare e/o dichiarare nullo il contratto di leasing A1B10126 per viziato nel consenso da errore e dolo determinante ex art. 1439, 1° e 2° co., cc;
annullare e/o dichiarare nulle le pattuizioni economiche perché illegittime e contrarie a norme inderogabili;
per l'effetto ordinare a la restituzione all'opponente dei canoni versati, oltre CP_1 interessi, dalla data del loro pagamento fino all'epoca dell'effettivo rimborso;
condannare in solido tra loro la Società opposta ed il Terzo chiamato in causa a risarcire il danno patrimoniale e morale, ex artt. 1175, 1337, 1366, 1375, 2043 cc., subito dall'opponente, da definirsi secondo equità in corso si causa;
ordinare all'opposta l'immediata cancellazione della segnalazione CRIF. CP_2
Il tutto con ampia vittoria di spese ed onorari del primo e del secondo grado di giudizio.
In via istruttoria si chiede di essere ammessi alla prova per testi sui seguenti capitoli:
1. vero che nel marzo 2019 il sig. visionava presso Parte_1 Parte_3 un AT DI mod.
6-140 che appariva nuovo, cellofanato, senza targa e con circa 20 ore registrate sul contatore;
2. vero che il sig. dichiarò che intendeva acquistare un trattore nuovo per Parte_1 fruire del credito d'imposta;
3. vero che il sig. dichiarò che intendeva finanziare l'acquisto con un prestito Parte_1 agrario;
4. vero che il sig. disse che con il prestito agrario poteva essere finanziata solo Parte_2 la quota del 60%dell'imponibile;
5. vero che il sig. suggerì di optare per un leasing che avrebbe consentito di Parte_2 finanziare l'intero prezzo comprensivo di iva;
6. vero che il sig. trasmise documentazione inerente un trattore nuovo al Parte_2 commercialista dott. per verificare che il bene fosse ammissibile al credito Testimone_1
d'imposta.
Si indicano a testi i signori: pagina 2 di 7
1. Dott. , commercialista dell'esponente, con studio in Salerno alla via Serafina Testimone_1
Apicella, c.f. ; C.F._2
2. , nato ad [...] il [...] ed ivi residente in [...], c.f. CP_3
; C.F._3
3. , nato ad [...] [...], ivi residente in [...] Olivella;
c.f. ”. C.F._4
Per : Controparte_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte adita contrariis reiectis:
1) Nel merito: rigettare il proposto appello in quanto in ogni caso interamente infondato in fatto e diritto.
Con vittoria delle spese del presente grado di giudizio.
In via istruttoria: rigettare le reiterate istanze avversarie in quanto inammissibili ed ultronee
e stralciare gli eventuali documenti nuovi ex-adverso allegati con l'atto di appello”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. , in qualità di titolare Parte_1 dell'omonima Impresa Agricola, si opponeva al decreto ingiuntivo n. 6259/23 reso dal
Tribunale di Milano per la riconsegna immediata di un AT MA DI (così il ricorso monitorio e il precetto) mod.6c-140 e di un Rimorchio agricolo Zaccaria mod. ZAM70
DPN e per il pagamento delle spese del procedimento monitorio assumendo che il Rimorchio non fosse oggetto del contratto di locazione finanziaria inter partes. Con l'atto di opposizione il eccepiva inoltre l'incompetenza territoriale del Giudice del monitorio, Pt_1
l'improcedibilità della domanda per omessa mediazione, l'insussistenza dell'inadempimento per inesistenza del credito e per mancata prova dello stesso. Instava per la sospensione dell'esecutività del decreto e avanzava in via riconvenzionale plurime domande di: nullità ed annullamento del contratto per difetto di accordo stante l'assenza di firma, di annullamento ex art. 1439 commi 1 e 2 c.c., di annullamento del contratto per nullità delle condizioni economiche e di risarcimento dei danni per violazione del canone di buona fede e correttezza da parte della concedente. Spiegava infine domanda di chiamata del terzo fornitore.
Contr Si costituiva contestando le pretese dell'opponente ed instando per la conferma del decreto ingiuntivo.
Negata l'autorizzazione alla chiamata del terzo ed assegnati i termini per memorie ex art. 171 ter c.p.c., il Giudice emetteva sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. n. 195/2024 con la quale rigettava l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo di riconsegna, e condannava il al pagamento delle spese di lite. Pt_1
pagina 3 di 7 Avverso la predetta sentenza interponeva appello il fondando il gravame su otto motivi Pt_1
di censura:
1) riproposizione dell'eccezione di incompetenza territoriale, avendo errato il Tribunale nel ritenere valida e vincolante la clausola elettiva del Foro di Milano;
2) invalidità del contratto per difetto di sottoscrizione: il Tribunale avrebbe errato nel ritenere valido e vincolante il contratto di leasing sprovvisto di separata e specifica sottoscrizione ex artt. 1341 e 1342 c.c. e nemmeno firmato in calce alle pagine 2 e 3, da qui ne sarebbe discesa la nullità e l'assenza di vincolatività del contratto donde l'inesistenza di inadempimento e credito posti a base del ricorso monitorio;
3) oggetto del contratto: il Tribunale avrebbe errato nell'includere il rimorchio nel leasing travisando l'oggetto del contratto e ignorando la documentazione prodotta, così generando confusione sulla qualità dell'oggetto trattore (usato anziché nuovo) e sulla differenza tra rimorchio-veicolo e rimorchio-accessorio, mancata identificazione del rimorchio che avrebbe generato indeterminatezza dell'oggetto del contratto ed errata valutazione del materiale probatorio;
4) errata applicazione dell'apparenza juris che avrebbe identificato l'opponente quale locatario sulla base della denuncia di danni;
5) errata valutazione di validità del contratto nonostante la sussistenza di errore determinante sulla qualità del bene come usato e non nuovo e di dolo da parte della concedente appellata nella redazione del contratto;
6) erronea valutazione del Tribunale circa l'infondatezza della doglianza in ordine alla segnalazione alla centrale rischi;
7) valutazione superficiale dei documenti contrattuali con conseguente ritenuta genericità delle doglianze in punto di validità delle condizioni economiche;
8) omessa ed insufficiente motivazione circa la mancata concessione delle prove testimoniali dedotte e delle ulteriori istanze probatorie.
Avanzava infine domanda di ripetizione dei canoni versati per un importo pari ad €
23.295,17 stante l'invalidità del contratto e di risarcimento dei danni conseguenti, da liquidarsi in via equitativa anche nei confronti del venditore del bene che chiedeva di chiamare in causa. L'appellante, infine, instava per la sospensione dell'esecutività della sentenza.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, si costituiva la società appellata contestando il gravame, opponendosi alla sospensiva e chiedendone il rigetto con conferma della sentenza impugnata.
pagina 4 di 7 Rigettata l'istanza di sospensiva, il Consigliere istruttore fissava per la rimessione della causa avanti il Collegio l'udienza dell'11 marzo 2025, in modalità cartolare, concedendo termini intermedi per il deposito delle memorie ex art. 352 c.p.c..
La causa veniva decisa nella camera di consiglio del 20 marzo 2025.
*****
L'appello è infondato e va pertanto respinto.
Il primo e il secondo motivo di gravame possono essere trattati congiuntamente, stante la stretta connessione tra gli stessi.
L'appellante deduce l'applicazione di “un principio qualunquistico” da parte del Tribunale confliggente con il principio per il quale le clausole vessatorie, quali quelle in punto di deroga alla competenza territoriale, necessiterebbero di duplice firma del testo generale e della clausola vessatoria. Osserva la Corte che di tale asserito principio non vi è traccia alcuna nell'interpretazione giurisprudenziale sulla validità delle clausole vessatorie, rilevando piuttosto che il contraente abbia conosciuto le condizioni generali e particolari del contratto nel momento in cui ha apposto la propria sottoscrizione.
Senza dubbio l'evidenza documentale, che dà conto della presenza di sottoscrizioni da parte del sia delle condizioni particolari che di quelle generali, conduce a ritenere che l'appellante Pt_1 abbia ricevuto e conosciuto le condizioni apponendo la propria firma nella casella “F” laddove dichiara di aver ricevuto copia completa del contratto e delle condizioni generali, nonché del documento di sintesi. L'espressione di tale dichiarazione di avvenuta consegna non può avere altra spiegazione se non quella di dimostrare di aver conosciuto i contenuti del contratto stesso.
La doglianza relativa all'assenza di sottoscrizione del contratto resta pertanto assolutamente irragionevole a fronte della presenza di tutte le firme sul documento contrattuale che lo rendono valido ed efficace.
Parimenti infondati appaiono il terzo ed il quarto motivo afferenti l'oggetto del contratto di leasing.
Sostiene l'appellante che con il contratto di locazione egli avrebbe inteso locare un trattore nuovo e non già usato e che l'accordo avrebbe riguardato solo il trattore e non il rimorchio
ZAM che invece sarebbe stato oggetto di compravendita da parte del direttamente da Pt_1
venditore.
A fronte di tali contestazioni il giudice di prime cure ha correttamente ritenuto che la tesi è sconfessata dalla documentazione prodotta e, segnatamente, da una pec del del 10.10.19 Pt_1
in cui indica espressamente il rimorchio come oggetto del contratto, dichiarandosene utilizzatore, nonché dal documento di trasporto del rimorchio del 25.7.19 in cui è fatto pagina 5 di 7 riferimento sia al rimorchio stesso che alla merce di cui alla fattura 375 del 16.4.19 (trattore MA e rimorchio).
La tesi dell'appellante appare pertanto incongruente rispetto alle evidenze documentali e non appare ragionevole che il medesimo abbia riconosciuto di aver ricevuto i beni oggetto di leasing
e si sia peraltro determinato a denunciarne i vizi se non sapendo che anche il rimorchio era oggetto della locazione.
Quanto poi all'errore sulla qualità del bene (usato anziché nuovo), oggetto del quinto motivo di gravame, si rileva come ancora una volta a destituire di fondamento le allegazioni dell'appellante soccorrono le evidenze documentali, in particolare il verbale di consegna e la carta di circolazione del trattore in cui risulta barrata la casella “usato”. Dette risultanze non risultano inficiate nella loro genuinità a meno di non ritenere che i documenti siano stati abusivamente compilati, circostanza che non viene neppure dedotta. Ne consegue pertanto che, in sede di sottoscrizione del contratto, l'appellante quale utilizzatore ben avrebbe dovuto verificare la natura usata del trattore apparendo irrilevante, al fine di inficiare la validità del contratto, l'errore sui motivi dello stesso.
Parimenti infondato il profilo relativo al preteso annullamento del contratto per dolo del venditore del bene che, oltre a non essere provato, in ogni caso avrebbe dovuto risultare conosciuto dalla concedente, ma a tale proposito l'appellante nulla ha articolato né ha dedotto a livello istruttorio.
Quanto al sesto motivo relativo alla pretesa illegittima “segnalazione a sofferenza” del Guerra da parte della concedente, la Corte non può che confermare quanto già rilevato dal Tribunale ovvero l'assunzione del rischio da parte dello stesso, a fronte di un contratto validamente concluso, della corretta segnalazione di un effettivo inadempimento alle obbligazioni validamente assunte. La doglianza è pertanto infondata e va respinta.
La banca infatti legittimamente esercita tali facoltà a fronte di una conclamata esposizione debitoria del debitore;
pertanto, conformemente al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi che la segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi operata dalla banca appellata sia pienamente legittima a fronte della situazione patrimoniale, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica (ex plurimis, Cass. civ. n.
15609/2014; Cass. civ. n. 7958/2009) in cui versava l'appellante.
Gli ulteriori motivi di gravame appaiono assorbiti dall'infondatezza dell'appello che va pertanto respinto con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri indicati in DM n. 147/22, per lo scaglione azionato (da € 52.001,00 a € 260.000,00),
pagina 6 di 7 nei valori medi per le fasi di studio introduzione e decisione, minimi per la fase di trattazione
(in assenza di attività istruttoria).
Sussistono infine i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_4
del Tribunale di Milano n. 195/2024, pubblicata il 09/01/2024, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante a corrispondere all'appellata le spese del presente grado di giudizio liquidate in complessivi € 12.154,00 (di cui € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione, € 5.103,00 per la fase decisionale) oltre accessori di legge, Iva e Cpa.
- Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater.
Così deciso, in Milano il 20/03/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Adriana Cassano Cicuto Dott. Laura Sara Tragni
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Adriana Cassano Cicuto Consigliere relatore
Dott. Maria Carla Rossi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato il 10.2.2024 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 195/2024, pubblicata il 09/01/2024,
TRA
(c.f. ), quale titolare dell'omonima impresa Parte_1 C.F._1 agricola (p.i. rappresentato e difeso dall'Avv. Ines D'Angelo P.IVA_1
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
Enrico De Crescenzo
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 195/2024, pubblicata il
09/01/2024, in materia di “Leasing”.
CONCLUSIONI:
Per in qualità di titolare dell'omonima Impresa Agricola Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi suesposti, previa autorizzazione alla chiamata in causa del Terzo fornitore Cesaro pagina 1 di 7 Macchine agricole srl, in persona del sig. domiciliato in sede alla loc. Parte_2
Bardascine di Eboli (SA), così provvedere e statuire: ACCOGLIERE TUTTI I MOTIVI DI APPELLO PROPOSTI E PER L'EFFETTO RIFORMARE
INTEGRALMENTE ED ANNULLARE la sentenza impugnata n. 195/2024 resa dal Tribunale di Milano, VI sezione civile, in persona del GU Dott. Tranquillo, il 9/1/2024 in udienza ex art.
281 sexies cpc, nel procedimento n. 19815/2023, RG, notificata a mezzo pec in data 11/01/2024
(qui allegata sub doc. 002-App_sentenza195, unitamente a relata e messaggio pec di notifica), e per l'effetto così statuire:in via preliminare:
in accoglimento della sollevata eccezione di incompetenza territoriale, dichiarare la nullità e revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 6259/2023 telematico di riconsegna, immediatamente esecutivo, n. 6259/2023, reso dal Tribunale di Milano, Giudice Laura Massari, il 7/4/2023, n. 4813/2023 RG, dichiarando l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore della competenza territoriale del Tribunale di Salerno, con assegnazione di termine per ivi riassumere il giudizio;
nel merito:
revocare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, sussistendo all'uopo tutti i requisiti di periculum in mora e fumus boni juris;
revocare ed annullare il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo, per insussistenza del credito azionato e per difetto di prova dello stesso;
in accoglimento delle spiegate domande riconvenzionali:
annullare e/o dichiarare nullo il contratto di vendita e locazione finanziaria A1B10126 per difetto di accordo conseguente alla mancanza di sottoscrizione del contratto, delle sue condizioni generali e particolari ex artt. 1341-1342 cc.;
annullare e/o dichiarare nullo il contratto di leasing A1B10126 per viziato nel consenso da errore e dolo determinante ex art. 1439, 1° e 2° co., cc;
annullare e/o dichiarare nulle le pattuizioni economiche perché illegittime e contrarie a norme inderogabili;
per l'effetto ordinare a la restituzione all'opponente dei canoni versati, oltre CP_1 interessi, dalla data del loro pagamento fino all'epoca dell'effettivo rimborso;
condannare in solido tra loro la Società opposta ed il Terzo chiamato in causa a risarcire il danno patrimoniale e morale, ex artt. 1175, 1337, 1366, 1375, 2043 cc., subito dall'opponente, da definirsi secondo equità in corso si causa;
ordinare all'opposta l'immediata cancellazione della segnalazione CRIF. CP_2
Il tutto con ampia vittoria di spese ed onorari del primo e del secondo grado di giudizio.
In via istruttoria si chiede di essere ammessi alla prova per testi sui seguenti capitoli:
1. vero che nel marzo 2019 il sig. visionava presso Parte_1 Parte_3 un AT DI mod.
6-140 che appariva nuovo, cellofanato, senza targa e con circa 20 ore registrate sul contatore;
2. vero che il sig. dichiarò che intendeva acquistare un trattore nuovo per Parte_1 fruire del credito d'imposta;
3. vero che il sig. dichiarò che intendeva finanziare l'acquisto con un prestito Parte_1 agrario;
4. vero che il sig. disse che con il prestito agrario poteva essere finanziata solo Parte_2 la quota del 60%dell'imponibile;
5. vero che il sig. suggerì di optare per un leasing che avrebbe consentito di Parte_2 finanziare l'intero prezzo comprensivo di iva;
6. vero che il sig. trasmise documentazione inerente un trattore nuovo al Parte_2 commercialista dott. per verificare che il bene fosse ammissibile al credito Testimone_1
d'imposta.
Si indicano a testi i signori: pagina 2 di 7
1. Dott. , commercialista dell'esponente, con studio in Salerno alla via Serafina Testimone_1
Apicella, c.f. ; C.F._2
2. , nato ad [...] il [...] ed ivi residente in [...], c.f. CP_3
; C.F._3
3. , nato ad [...] [...], ivi residente in [...] Olivella;
c.f. ”. C.F._4
Per : Controparte_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte adita contrariis reiectis:
1) Nel merito: rigettare il proposto appello in quanto in ogni caso interamente infondato in fatto e diritto.
Con vittoria delle spese del presente grado di giudizio.
In via istruttoria: rigettare le reiterate istanze avversarie in quanto inammissibili ed ultronee
e stralciare gli eventuali documenti nuovi ex-adverso allegati con l'atto di appello”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. , in qualità di titolare Parte_1 dell'omonima Impresa Agricola, si opponeva al decreto ingiuntivo n. 6259/23 reso dal
Tribunale di Milano per la riconsegna immediata di un AT MA DI (così il ricorso monitorio e il precetto) mod.6c-140 e di un Rimorchio agricolo Zaccaria mod. ZAM70
DPN e per il pagamento delle spese del procedimento monitorio assumendo che il Rimorchio non fosse oggetto del contratto di locazione finanziaria inter partes. Con l'atto di opposizione il eccepiva inoltre l'incompetenza territoriale del Giudice del monitorio, Pt_1
l'improcedibilità della domanda per omessa mediazione, l'insussistenza dell'inadempimento per inesistenza del credito e per mancata prova dello stesso. Instava per la sospensione dell'esecutività del decreto e avanzava in via riconvenzionale plurime domande di: nullità ed annullamento del contratto per difetto di accordo stante l'assenza di firma, di annullamento ex art. 1439 commi 1 e 2 c.c., di annullamento del contratto per nullità delle condizioni economiche e di risarcimento dei danni per violazione del canone di buona fede e correttezza da parte della concedente. Spiegava infine domanda di chiamata del terzo fornitore.
Contr Si costituiva contestando le pretese dell'opponente ed instando per la conferma del decreto ingiuntivo.
Negata l'autorizzazione alla chiamata del terzo ed assegnati i termini per memorie ex art. 171 ter c.p.c., il Giudice emetteva sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. n. 195/2024 con la quale rigettava l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo di riconsegna, e condannava il al pagamento delle spese di lite. Pt_1
pagina 3 di 7 Avverso la predetta sentenza interponeva appello il fondando il gravame su otto motivi Pt_1
di censura:
1) riproposizione dell'eccezione di incompetenza territoriale, avendo errato il Tribunale nel ritenere valida e vincolante la clausola elettiva del Foro di Milano;
2) invalidità del contratto per difetto di sottoscrizione: il Tribunale avrebbe errato nel ritenere valido e vincolante il contratto di leasing sprovvisto di separata e specifica sottoscrizione ex artt. 1341 e 1342 c.c. e nemmeno firmato in calce alle pagine 2 e 3, da qui ne sarebbe discesa la nullità e l'assenza di vincolatività del contratto donde l'inesistenza di inadempimento e credito posti a base del ricorso monitorio;
3) oggetto del contratto: il Tribunale avrebbe errato nell'includere il rimorchio nel leasing travisando l'oggetto del contratto e ignorando la documentazione prodotta, così generando confusione sulla qualità dell'oggetto trattore (usato anziché nuovo) e sulla differenza tra rimorchio-veicolo e rimorchio-accessorio, mancata identificazione del rimorchio che avrebbe generato indeterminatezza dell'oggetto del contratto ed errata valutazione del materiale probatorio;
4) errata applicazione dell'apparenza juris che avrebbe identificato l'opponente quale locatario sulla base della denuncia di danni;
5) errata valutazione di validità del contratto nonostante la sussistenza di errore determinante sulla qualità del bene come usato e non nuovo e di dolo da parte della concedente appellata nella redazione del contratto;
6) erronea valutazione del Tribunale circa l'infondatezza della doglianza in ordine alla segnalazione alla centrale rischi;
7) valutazione superficiale dei documenti contrattuali con conseguente ritenuta genericità delle doglianze in punto di validità delle condizioni economiche;
8) omessa ed insufficiente motivazione circa la mancata concessione delle prove testimoniali dedotte e delle ulteriori istanze probatorie.
Avanzava infine domanda di ripetizione dei canoni versati per un importo pari ad €
23.295,17 stante l'invalidità del contratto e di risarcimento dei danni conseguenti, da liquidarsi in via equitativa anche nei confronti del venditore del bene che chiedeva di chiamare in causa. L'appellante, infine, instava per la sospensione dell'esecutività della sentenza.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, si costituiva la società appellata contestando il gravame, opponendosi alla sospensiva e chiedendone il rigetto con conferma della sentenza impugnata.
pagina 4 di 7 Rigettata l'istanza di sospensiva, il Consigliere istruttore fissava per la rimessione della causa avanti il Collegio l'udienza dell'11 marzo 2025, in modalità cartolare, concedendo termini intermedi per il deposito delle memorie ex art. 352 c.p.c..
La causa veniva decisa nella camera di consiglio del 20 marzo 2025.
*****
L'appello è infondato e va pertanto respinto.
Il primo e il secondo motivo di gravame possono essere trattati congiuntamente, stante la stretta connessione tra gli stessi.
L'appellante deduce l'applicazione di “un principio qualunquistico” da parte del Tribunale confliggente con il principio per il quale le clausole vessatorie, quali quelle in punto di deroga alla competenza territoriale, necessiterebbero di duplice firma del testo generale e della clausola vessatoria. Osserva la Corte che di tale asserito principio non vi è traccia alcuna nell'interpretazione giurisprudenziale sulla validità delle clausole vessatorie, rilevando piuttosto che il contraente abbia conosciuto le condizioni generali e particolari del contratto nel momento in cui ha apposto la propria sottoscrizione.
Senza dubbio l'evidenza documentale, che dà conto della presenza di sottoscrizioni da parte del sia delle condizioni particolari che di quelle generali, conduce a ritenere che l'appellante Pt_1 abbia ricevuto e conosciuto le condizioni apponendo la propria firma nella casella “F” laddove dichiara di aver ricevuto copia completa del contratto e delle condizioni generali, nonché del documento di sintesi. L'espressione di tale dichiarazione di avvenuta consegna non può avere altra spiegazione se non quella di dimostrare di aver conosciuto i contenuti del contratto stesso.
La doglianza relativa all'assenza di sottoscrizione del contratto resta pertanto assolutamente irragionevole a fronte della presenza di tutte le firme sul documento contrattuale che lo rendono valido ed efficace.
Parimenti infondati appaiono il terzo ed il quarto motivo afferenti l'oggetto del contratto di leasing.
Sostiene l'appellante che con il contratto di locazione egli avrebbe inteso locare un trattore nuovo e non già usato e che l'accordo avrebbe riguardato solo il trattore e non il rimorchio
ZAM che invece sarebbe stato oggetto di compravendita da parte del direttamente da Pt_1
venditore.
A fronte di tali contestazioni il giudice di prime cure ha correttamente ritenuto che la tesi è sconfessata dalla documentazione prodotta e, segnatamente, da una pec del del 10.10.19 Pt_1
in cui indica espressamente il rimorchio come oggetto del contratto, dichiarandosene utilizzatore, nonché dal documento di trasporto del rimorchio del 25.7.19 in cui è fatto pagina 5 di 7 riferimento sia al rimorchio stesso che alla merce di cui alla fattura 375 del 16.4.19 (trattore MA e rimorchio).
La tesi dell'appellante appare pertanto incongruente rispetto alle evidenze documentali e non appare ragionevole che il medesimo abbia riconosciuto di aver ricevuto i beni oggetto di leasing
e si sia peraltro determinato a denunciarne i vizi se non sapendo che anche il rimorchio era oggetto della locazione.
Quanto poi all'errore sulla qualità del bene (usato anziché nuovo), oggetto del quinto motivo di gravame, si rileva come ancora una volta a destituire di fondamento le allegazioni dell'appellante soccorrono le evidenze documentali, in particolare il verbale di consegna e la carta di circolazione del trattore in cui risulta barrata la casella “usato”. Dette risultanze non risultano inficiate nella loro genuinità a meno di non ritenere che i documenti siano stati abusivamente compilati, circostanza che non viene neppure dedotta. Ne consegue pertanto che, in sede di sottoscrizione del contratto, l'appellante quale utilizzatore ben avrebbe dovuto verificare la natura usata del trattore apparendo irrilevante, al fine di inficiare la validità del contratto, l'errore sui motivi dello stesso.
Parimenti infondato il profilo relativo al preteso annullamento del contratto per dolo del venditore del bene che, oltre a non essere provato, in ogni caso avrebbe dovuto risultare conosciuto dalla concedente, ma a tale proposito l'appellante nulla ha articolato né ha dedotto a livello istruttorio.
Quanto al sesto motivo relativo alla pretesa illegittima “segnalazione a sofferenza” del Guerra da parte della concedente, la Corte non può che confermare quanto già rilevato dal Tribunale ovvero l'assunzione del rischio da parte dello stesso, a fronte di un contratto validamente concluso, della corretta segnalazione di un effettivo inadempimento alle obbligazioni validamente assunte. La doglianza è pertanto infondata e va respinta.
La banca infatti legittimamente esercita tali facoltà a fronte di una conclamata esposizione debitoria del debitore;
pertanto, conformemente al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi che la segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi operata dalla banca appellata sia pienamente legittima a fronte della situazione patrimoniale, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica (ex plurimis, Cass. civ. n.
15609/2014; Cass. civ. n. 7958/2009) in cui versava l'appellante.
Gli ulteriori motivi di gravame appaiono assorbiti dall'infondatezza dell'appello che va pertanto respinto con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri indicati in DM n. 147/22, per lo scaglione azionato (da € 52.001,00 a € 260.000,00),
pagina 6 di 7 nei valori medi per le fasi di studio introduzione e decisione, minimi per la fase di trattazione
(in assenza di attività istruttoria).
Sussistono infine i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_4
del Tribunale di Milano n. 195/2024, pubblicata il 09/01/2024, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante a corrispondere all'appellata le spese del presente grado di giudizio liquidate in complessivi € 12.154,00 (di cui € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione, € 5.103,00 per la fase decisionale) oltre accessori di legge, Iva e Cpa.
- Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater.
Così deciso, in Milano il 20/03/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Adriana Cassano Cicuto Dott. Laura Sara Tragni
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