TRIB
Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 20/03/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.Aff.Cont. n. 1002/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di Locri, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati:
- dott. Andrea Amadei Presidente
- dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice
- dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1002 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022, riservata in decisione con provvedimento del 26.11.2024, sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_1
in Soverato (CZ), via Panoramica n. 7, presso lo studio legale dell'Avv. Massimo
Mosca, che la rappresenta e difende, in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], rappresentato da Controparte_1 Pt_2
nata a [...] il [...], nella qualità di amministratore di sostegno,
[...]
elettivamente domiciliata in Siderno, alla via Cimato n. 28, presso lo studio legale dell'Avv. Antonio Fragomeni, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
Pag. 1 a 6 NONCHÉ
, nata a [...] il [...], nella qualità di tutrice legale Parte_2
della minore elettivamente domiciliata in Siderno alla Via ON
Cimato n° 28, presso lo studio legale dell'Avv. Antonio Fragomeni, che la rappresenta e difende, in virtù di procura in atti;
INTERVENTORE
E
Il P.M. presso il Tribunale di Locri
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il giorno 10.08.2022, ha introdotto Parte_1
ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
24.08.2002 con , sulla premessa dall'intervenuta separazione Controparte_1
giudiziale tra i coniugi, chiedendo al Tribunale, unitamente alla pronuncia sullo status, di regolamentare il diritto di visita della madre nei confronti della figlia
[...]
e di prevedere un assegno di mantenimento nella misura non inferiore a € Per_1
200,00, oltre al pagamento totale delle spese straordinarie, a favore della figlia minore e a carico del resistente.
Il resistente, costituendosi in giudizio, non si è opposto alla domanda di divorzio, chiedendo, quanto alle statuizioni accessorie, che fosse ridotto l'assegno di mantenimento previsto a suo carico in favore della figlia minore a euro 100,00, con contestuale aumento a euro 200,00 dell'assegno posto a carico della madre e opponendosi alla previsione del diritto di visita madre-figlia.
All'udienza presidenziale del giorno 17.01.2023 è comparsa la sola ricorrente, che ha confermato la volontà di non riconciliarsi, concludendo per l'accoglimento delle
Pag. 2 a 6 richieste contenute nel ricorso introduttivo. Con provvedimento del 17.01.2023, a scioglimento della riserva assunta nella medesima data, il Presidente del Tribunale, preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, con riferimento all'affidamento della prole e al diritto di visita della stessa, si è rimesso alle determinazioni, intervenute prima della pronuncia di separazione, del Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, ai sensi dell'art. 333 c.c., in forza delle quali la minore
è stata affidata alla zia mentre in relazione alle determinazioni Parte_2
patrimoniali ha confermato quanto deciso in sede separazione, in mancanza di sopravvenuti elementi idonei a giustificarne una modifica. Nominato il giudice istruttore, quindi, la causa è stata rimessa davanti a quest'ultimo per il prosieguo.
Alla prima udienza davanti al giudice istruttore le parti hanno chiesto l'assegnazione dei termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., e la pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, per cui la causa è stata rimessa in decisione al Collegio. Con sentenza non definitiva n. 339 del 04.06.2023 il Tribunale di Locri ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 24.08.2002 da e e con separata Parte_1 Controparte_1
ordinanza ha rimesso la causa sul ruolo per il prosieguo, assegnando i termini per le memorie istruttorie.
Con comparsa di costituzione e risposta del 28.11.2023 si è costituita in giudizio nella qualità di amministratore di sostegno di (giusto Parte_2 Controparte_1
decreto di nomina del 24.11.2023) e di tutrice legale della nipote ON
[...]
Disattese le richieste istruttorie, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Il Giudice istruttore, con provvedimento del 26.11.2024, ha rimesso la causa in decisione al Collegio con assegnazione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
Il P.M. nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
§ 2. Sull'affidamento della figlia, sulla sua collocazione abitativa e sul diritto di visita del genitore.
Pag. 3 a 6 Il Tribunale non è chiamato a pronunciarsi sulla posizione della figlia
[...]
atteso che nelle more del giudizio la stessa ha raggiunto la maggiore ON
età.
§ 3. Sul mantenimento della figlia maggiorenne economicamente non autosufficiente e sul dovere di contribuzione alle spese straordinarie.
Va, senz'altro, riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento della figlia atteso che risulta pacifico tra le parti che ON
la stessa non sia economicamente autosufficiente, nonché che la stessa non conviva con nessuno dei genitori, essendo stata affidata e collocata presso la zia paterna a seguito del provvedimento di affidamento del Tribunale per i Parte_2
Minorenni di Reggio Calabria del 30.01.2020. Va infatti rilevato che le parti, sia all'atto della precisazione delle conclusioni, sia con gli scritti conclusionali, hanno dedotto in ordine alla misura dell'assegno di mantenimento da prevedere nell'interesse della ragazza, atteso che la ricorrente ha chiesto che fosse riconosciuto un assegno a carico del solo resistente e quest'ultimo che fosse rimodulato l'importo previsto in sede di separazione e presidenziale (cfr. le note di trattazione scritta con termine per note fino al 04.11.2024 e le comparse di replica depositate dalle parti).
Va poi osservato che poiché la figlia è portatrice di handicap ON
grave, come risultante dagli atti di causa relativi al procedimento svoltosi innanzi al
Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, trovano applicazione le disposizioni in favore dei figli minori (cfr. art. 473bis.9 c.p.c. che ha recepito il precedente orientamento giurisprudenziale per cui «In materia di regolamentazione della crisi familiare, qualora vi siano figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi della l. n. 104 del 1992, trovano applicazione, in forza dell'art. 337 septies c.c. (già art. 155 quinquies c.c.), le disposizioni in tema di visita, cura e mantenimento da parte dei genitori non conviventi e di assegnazione della casa familiare, previste in favore dei figli minori, ma non anche quelle sull'affidamento, condiviso od esclusivo» cfr. Cass Sez. 1 - , Ordinanza n. 2670 del
30/01/2023), con la conseguenza che il Tribunale è chiamato ad adottare i provvedimenti di carattere economico in suo favore.
Ciò posto, in ordine all'ammontare dell'assegno di mantenimento da porre a carico di entrambi i genitori e da versare alla figlia, tenuto conto che non è emersa
Pag. 4 a 6 una sproporzione tra le condizioni reddituali delle parti e che entrambi i genitori hanno dichiarato di godere di misure di sostegno al reddito previdenziali/assistenziali, ritiene il Tribunale congruo fissare in € 150,00
(centocinquanta/00) mensili, il contributo di mantenimento da porre a carico di ciascun genitore nell'interesse della figlia. Tale assegno sarà rivalutato annualmente come per legge in base agli indici ISTAT. Tale somma andrà versata alla madre della ragazza entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese.
Va, altresì, posto a carico di ciascun genitore l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche e straordinarie per la figlia, purché debitamente documentate.
§ 4. Sull'ulteriore domanda avanzata da parte resistente
Quanto all'ulteriore domanda proposta da parte resistente (restituzione dei quadri di proprietà del sig. ) ne va dichiarata l'inammissibilità, Controparte_1
trattandosi di istanza soggetta al rito ordinario diversamente da quella concernente il divorzio giudiziale dei coniugi, soggetta al rito speciale, e non legata da vincoli di connessione qualificata a quella principale (cfr. tra le altre Cass. Sez. 1, Sentenza n.
26158 del 06/12/2006; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6424 del 13/03/2017).
§ 5. Sulle spese di lite.
Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono eccezionali ragioni per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
a. dispone che versi mensilmente a a Parte_1 ON
titolo di contributo per il mantenimento, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno mensile di € 150,00 (centocinquanta/00). Tale somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici
ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo;
Pag. 5 a 6 b. dispone che versi mensilmente a Controparte_1 ON
a titolo di contributo per il mantenimento, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno mensile di € 150,00 (centocinquanta/00). Tale somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici
ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo;
c. dispone che dispone che e contribuiscano Parte_1 Controparte_1
per la quota del 50 % ciascuno alle spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, a quelle scolastiche, ricreative e a quelle straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia, purché debitamente documentate;
d. dichiara inammissibile l'ulteriore domanda avanzata da parte resistente;
e. compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio del giorno 19.03.2025 tenutasi in modalità video collegamento tramite applicativo Microsoft Teams.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Andrizzi Dott. Andrea Amadei
Pag. 6 a 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di Locri, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati:
- dott. Andrea Amadei Presidente
- dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice
- dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1002 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022, riservata in decisione con provvedimento del 26.11.2024, sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_1
in Soverato (CZ), via Panoramica n. 7, presso lo studio legale dell'Avv. Massimo
Mosca, che la rappresenta e difende, in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], rappresentato da Controparte_1 Pt_2
nata a [...] il [...], nella qualità di amministratore di sostegno,
[...]
elettivamente domiciliata in Siderno, alla via Cimato n. 28, presso lo studio legale dell'Avv. Antonio Fragomeni, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
Pag. 1 a 6 NONCHÉ
, nata a [...] il [...], nella qualità di tutrice legale Parte_2
della minore elettivamente domiciliata in Siderno alla Via ON
Cimato n° 28, presso lo studio legale dell'Avv. Antonio Fragomeni, che la rappresenta e difende, in virtù di procura in atti;
INTERVENTORE
E
Il P.M. presso il Tribunale di Locri
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il giorno 10.08.2022, ha introdotto Parte_1
ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
24.08.2002 con , sulla premessa dall'intervenuta separazione Controparte_1
giudiziale tra i coniugi, chiedendo al Tribunale, unitamente alla pronuncia sullo status, di regolamentare il diritto di visita della madre nei confronti della figlia
[...]
e di prevedere un assegno di mantenimento nella misura non inferiore a € Per_1
200,00, oltre al pagamento totale delle spese straordinarie, a favore della figlia minore e a carico del resistente.
Il resistente, costituendosi in giudizio, non si è opposto alla domanda di divorzio, chiedendo, quanto alle statuizioni accessorie, che fosse ridotto l'assegno di mantenimento previsto a suo carico in favore della figlia minore a euro 100,00, con contestuale aumento a euro 200,00 dell'assegno posto a carico della madre e opponendosi alla previsione del diritto di visita madre-figlia.
All'udienza presidenziale del giorno 17.01.2023 è comparsa la sola ricorrente, che ha confermato la volontà di non riconciliarsi, concludendo per l'accoglimento delle
Pag. 2 a 6 richieste contenute nel ricorso introduttivo. Con provvedimento del 17.01.2023, a scioglimento della riserva assunta nella medesima data, il Presidente del Tribunale, preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, con riferimento all'affidamento della prole e al diritto di visita della stessa, si è rimesso alle determinazioni, intervenute prima della pronuncia di separazione, del Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, ai sensi dell'art. 333 c.c., in forza delle quali la minore
è stata affidata alla zia mentre in relazione alle determinazioni Parte_2
patrimoniali ha confermato quanto deciso in sede separazione, in mancanza di sopravvenuti elementi idonei a giustificarne una modifica. Nominato il giudice istruttore, quindi, la causa è stata rimessa davanti a quest'ultimo per il prosieguo.
Alla prima udienza davanti al giudice istruttore le parti hanno chiesto l'assegnazione dei termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., e la pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, per cui la causa è stata rimessa in decisione al Collegio. Con sentenza non definitiva n. 339 del 04.06.2023 il Tribunale di Locri ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 24.08.2002 da e e con separata Parte_1 Controparte_1
ordinanza ha rimesso la causa sul ruolo per il prosieguo, assegnando i termini per le memorie istruttorie.
Con comparsa di costituzione e risposta del 28.11.2023 si è costituita in giudizio nella qualità di amministratore di sostegno di (giusto Parte_2 Controparte_1
decreto di nomina del 24.11.2023) e di tutrice legale della nipote ON
[...]
Disattese le richieste istruttorie, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Il Giudice istruttore, con provvedimento del 26.11.2024, ha rimesso la causa in decisione al Collegio con assegnazione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
Il P.M. nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
§ 2. Sull'affidamento della figlia, sulla sua collocazione abitativa e sul diritto di visita del genitore.
Pag. 3 a 6 Il Tribunale non è chiamato a pronunciarsi sulla posizione della figlia
[...]
atteso che nelle more del giudizio la stessa ha raggiunto la maggiore ON
età.
§ 3. Sul mantenimento della figlia maggiorenne economicamente non autosufficiente e sul dovere di contribuzione alle spese straordinarie.
Va, senz'altro, riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento della figlia atteso che risulta pacifico tra le parti che ON
la stessa non sia economicamente autosufficiente, nonché che la stessa non conviva con nessuno dei genitori, essendo stata affidata e collocata presso la zia paterna a seguito del provvedimento di affidamento del Tribunale per i Parte_2
Minorenni di Reggio Calabria del 30.01.2020. Va infatti rilevato che le parti, sia all'atto della precisazione delle conclusioni, sia con gli scritti conclusionali, hanno dedotto in ordine alla misura dell'assegno di mantenimento da prevedere nell'interesse della ragazza, atteso che la ricorrente ha chiesto che fosse riconosciuto un assegno a carico del solo resistente e quest'ultimo che fosse rimodulato l'importo previsto in sede di separazione e presidenziale (cfr. le note di trattazione scritta con termine per note fino al 04.11.2024 e le comparse di replica depositate dalle parti).
Va poi osservato che poiché la figlia è portatrice di handicap ON
grave, come risultante dagli atti di causa relativi al procedimento svoltosi innanzi al
Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, trovano applicazione le disposizioni in favore dei figli minori (cfr. art. 473bis.9 c.p.c. che ha recepito il precedente orientamento giurisprudenziale per cui «In materia di regolamentazione della crisi familiare, qualora vi siano figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi della l. n. 104 del 1992, trovano applicazione, in forza dell'art. 337 septies c.c. (già art. 155 quinquies c.c.), le disposizioni in tema di visita, cura e mantenimento da parte dei genitori non conviventi e di assegnazione della casa familiare, previste in favore dei figli minori, ma non anche quelle sull'affidamento, condiviso od esclusivo» cfr. Cass Sez. 1 - , Ordinanza n. 2670 del
30/01/2023), con la conseguenza che il Tribunale è chiamato ad adottare i provvedimenti di carattere economico in suo favore.
Ciò posto, in ordine all'ammontare dell'assegno di mantenimento da porre a carico di entrambi i genitori e da versare alla figlia, tenuto conto che non è emersa
Pag. 4 a 6 una sproporzione tra le condizioni reddituali delle parti e che entrambi i genitori hanno dichiarato di godere di misure di sostegno al reddito previdenziali/assistenziali, ritiene il Tribunale congruo fissare in € 150,00
(centocinquanta/00) mensili, il contributo di mantenimento da porre a carico di ciascun genitore nell'interesse della figlia. Tale assegno sarà rivalutato annualmente come per legge in base agli indici ISTAT. Tale somma andrà versata alla madre della ragazza entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese.
Va, altresì, posto a carico di ciascun genitore l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche e straordinarie per la figlia, purché debitamente documentate.
§ 4. Sull'ulteriore domanda avanzata da parte resistente
Quanto all'ulteriore domanda proposta da parte resistente (restituzione dei quadri di proprietà del sig. ) ne va dichiarata l'inammissibilità, Controparte_1
trattandosi di istanza soggetta al rito ordinario diversamente da quella concernente il divorzio giudiziale dei coniugi, soggetta al rito speciale, e non legata da vincoli di connessione qualificata a quella principale (cfr. tra le altre Cass. Sez. 1, Sentenza n.
26158 del 06/12/2006; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6424 del 13/03/2017).
§ 5. Sulle spese di lite.
Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono eccezionali ragioni per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
a. dispone che versi mensilmente a a Parte_1 ON
titolo di contributo per il mantenimento, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno mensile di € 150,00 (centocinquanta/00). Tale somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici
ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo;
Pag. 5 a 6 b. dispone che versi mensilmente a Controparte_1 ON
a titolo di contributo per il mantenimento, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno mensile di € 150,00 (centocinquanta/00). Tale somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici
ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo;
c. dispone che dispone che e contribuiscano Parte_1 Controparte_1
per la quota del 50 % ciascuno alle spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, a quelle scolastiche, ricreative e a quelle straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia, purché debitamente documentate;
d. dichiara inammissibile l'ulteriore domanda avanzata da parte resistente;
e. compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio del giorno 19.03.2025 tenutasi in modalità video collegamento tramite applicativo Microsoft Teams.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Andrizzi Dott. Andrea Amadei
Pag. 6 a 6