Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/04/2025, n. 1084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1084 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott. Gianluca FIORELLA - Presidente e rel.
2) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
3) Dott. Michele GRANDE - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6159 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Mario Liviello, Parte_1 C.F._1 come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Controparte_1 C.F._2
Schino, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale
All'udienza del 07/03/2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Al P.M. gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento in data 10/10/2024.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25/09/2024, ha esposto: di aver contratto matrimonio Parte_1 con l'1/06/2002, in Paludi (CS); che dalla loro unione sono nati i figli , Controparte_1 Per_1 il 27/04/2004, , il 26/07/2007, e , il 26/07/2007; che l'unione matrimoniale è Per_2 Per_3 entrata in crisi per incompatibilità caratteriali ed incomprensioni insanabili che hanno fatto venir meno l'affectio coniugalis. Ha chiesto, pertanto, che fosse dichiarata la separazione personale alle condizioni indicate in ricorso.
1
All'udienza del 07/03/2025 le parti hanno dichiarato di aver depositato l'accordo medio tempore raggiunto per definire consensualmente il procedimento alle seguenti condizioni di separazione:
1. i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco Parte_1 Controparte_1 rispetto e della reciproca collaborazione nell'interesse esclusivo dei figli, favorendo ognuno il rapporto di questi ultimi con l'altro genitore;
2. i figli minorenni e sono affidati ad entrambi i genitori, con collocamento Per_2 Per_3 prevalente degli stessi presso la mamma;
3. alla Sig. viene assegnata la casa familiare – di proprietà esclusiva del Controparte_1 marito – sita a Racale (Le) alla via Toscana n. 4, distinta nel catasto urbano del Comune di Racale al foglio 17, particella 219, sub 6, piano T 1-2, categoria A/3, classe 4, consistenza
10 vani, rendita euro 464,81, composta da piano terra e primo piano: e tanto sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di tutti e tre i figli;
4. il Sig. a già lasciato da tempo la casa familiare e, avendo egli conservato Parte_1 la residenza nella casa familiare, si impegna a trasferirla altrove entro sessanta giorni dalla pronuncia che recepirà la presente convenzione di consensualizzazione della separazione;
5. i coniugi si obbligano reciprocamente a comunicarsi, in Parte_1 Controparte_1 maniera tempestiva, eventuali cambi di residenza e/o domicilio e/o recapiti telefonici e/o indirizzi di posta elettronica;
6. il padre potrà incontrare e tenere con sé i figli minorenni e in maniera Per_2 Per_3 libera, nel rispetto comunque degli impegni sia del primo che dei secondi: tanto più che a luglio 2025 questi ultimi diventeranno maggiorenni;
7. a titolo di contributo per il mantenimento dei tre figli, il padre corrisponderà, entro la fine di ciascun mese, la somma di euro 300,00 per ciascun figlio, soggetta ad adeguamento annuale ISTAT automatico;
8. le spese straordinarie di ciascuno dei tre figli, regolamentate come da protocollo in uso presso Codesto On. Ufficio, saranno sostenute da ognuno dei due coniugi nella misura del
50%;
9. l'Assegno Unico Universale per ognuno dei tre figli sarà percepito interamente dalla madre;
10. nessun assegno di mantenimento sarà dovuto da un coniuge in favore dell'altro;
2 11. al Sig. viene attribuito il diritto di utilizzare, in via esclusiva e a titolo Parte_1 gratuito e personale, senza cioè possibilità di cessione a terzi in alcuna forma, l'immobile di proprietà comune ai coniugi nella misura del 50% in capo a ciascuno, sito in Racale
(Le) alla via Umbria (angolo via Toscana), distinto in catasto fabbricati del Comune di
Racale al foglio 17, particella 218, sub 6, e tanto per tutto il periodo in cui la Sig.
[...]
resterà nella casa familiare sita in via Toscana, in quanto assegnataria della stessa CP_1
o per diversa volontà dei coniugi: con la conseguenza che il Sig. dovrà Parte_1 rilasciare il predetto immobile di via Umbria contestualmente al rilascio da parte della
Sig.ra dell'immobile in via Toscana;
Controparte_1
12. dal momento in cui avrà rilasciato l'immobile in via Toscana di cui al precedente punto
3), la Sig.ra prenderà possesso in via esclusiva dell'immobile di via Controparte_1
Umbria di cui al precedente punto 11), che potrà utilizzare per tutto il tempo che vorrà a titolo gratuito e personale, senza cioè possibilità di cessione a terzi in alcuna forma;
13. nel periodo in cui ognuno dei coniugi utilizzerà in via esclusiva l'immobile di proprietà comune sito in Racale, alla via Umbria, di cui al precedente punto 11), ciascuno di loro sosterrà in via esclusiva le spese conseguenti all'utilizzo dello stesso;
14. i Sigg. si impegnano a non costituire sugli immobili di Parte_1 Controparte_1 via Toscana e di via Umbria, rispettivamente indicati ai precedenti punti 3) e 11), diritti reali o personali di godimento a favore di terzi ovvero a non consentire a terzi l'utilizzo di tali immobili in qualunque forma, gratuita o onerosa, concordando essi sul fatto che tali immobili saranno destinati unicamente ai figli;
15. la Sig.ra si impegna a cedere al Sig. su richiesta di Controparte_1 Parte_1 quest'ultimo e a titolo gratuito, la quota del terreno agricolo ubicato a Racale, in località
Uccello, distinto nel catasto terreni del Comune di Racale al foglio 5, particella 125, coltivato ad uliveto, di cui la stessa è proprietaria in conseguenza del relativo acquisto effettuato dal Sig. in regime di comunione legale: gli oneri di cessione Parte_1 saranno a carico di quest'ultimo;
16. per tutto il tempo in cui la Sig.ra resterà comproprietaria della quota di Controparte_1 quel terreno agricolo, gli oneri di ogni tipo derivanti da tale comproprietà saranno sostenuti in via esclusiva dal Sig. Parte_1
Nella medesima udienza le parti hanno espressamente rinunciato al termine per il deposito di conclusionali;
pertanto, la causa è stata immediatamente rimessa al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, la richiesta formulata congiuntamente delle parti merita accoglimento.
3 Le comuni deduzioni dei coniugi, infatti, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Va dichiarata, pertanto, la separazione personale tra i coniugi.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni concordate sono conformi ai criteri di legge e appaiono adeguate agli interessi delle parti e della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione indicata può dunque essere posta a base della presente decisione.
L'esito concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 25/09/2024 da nei confronti di , con l'intervento del Pubblico Ministero, Parte_1 Controparte_1 così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e , che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio in Paludi (CS), l'1/06/2002 (trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 1, parte II, serie A, anno 2002), alle condizioni tra loro concordate e riportate in motivazione;
2) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
3) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R.
396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 28/03/2025.
Il Presidente e relatore dott. Gianluca Fiorella
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