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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 18/04/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-Sezione Lavoro-
Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice del lavoro dott.ssa
Francesca La Russa ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa iscritta al n. 819/2024 R.G.L., promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. Natale Parte_1
Alessandro Missineo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, per procura in atti ricorrente
Contro
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro
[...]
tempore
resistente contumace
OGGETTO: Altre ipotesi. Pubblico Impiego, riconoscimento “carta docente” al personale docente non di ruolo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
Fatto e diritto
Con ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c. depositato telematicamente il
9.5.2024, il ricorrente - docente in servizio presso l'Istituto “Andrea Ponti” di Gallarate, a seguito della stipulazione di un contratto a tempo determinato fino al 31.8.2025, come documentato con deposito del 5.3.2025 - ha dedotto di aver prestato servizio alle dipendenze del e presso il medesimo istituto, a Controparte_1
seguito della stipula di un contratto annuale nell'anno scolastico 2023/24, per il periodo dal 4.9.2023 al 31.8.2024, per 18 ore settimanali.
Il ricorrente ha dedotto di non avere fruito dell'importo di euro 500,00 per la formazione professionale (Carta elettronica docenti) riconosciuto esclusivamente al personale di ruolo ex artt. 121, comma 1, e 122 della legge n. 107/2015 e successivi dpcm attuativi (dpcm 32313 del
23.09.2015, dpcm 28.11.2016).
Rilevando un'ingiustificata disparità di trattamento, il ricorrente ha chiesto l'accertamento del proprio diritto ad ottenere la carta docente per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla legge n.
107/2015, per l'annualità 2023/24 e per tutti gli anni scolastici successivi al deposito del ricorso e, conseguentemente, la condanna dell'amministrazione resistente all'assegnazione della carta elettronica, per un valore corrispondente ad € 500,00 annui, oltre al pagamento delle spese di giudizio, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
E' stata disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con scadenza del termine per note sino al 24.10.2024, e nuovamente disposta con scadenza al 6.3.2025, stante il mancato deposito di note scritte delle parti, all'esito del deposito delle suddette da parte ricorrente, dato atto della mancata costituzione in giudizio del convenuto CP_1
regolarmente citato in giudizio, ne è stata dichiarata la contumacia con decreto del 31.3.2025 ed è stato concesso nuovo termine ex art. 127 ter c.p.c. sino al 15.4.2025 con invito al ricorrente al deposito di dichiarazione relativa all'avvenuto riconoscimento o meno della carta docente per gli anni scolastici 2023/24 e 2024/25, state gli interventi legislativi di cui all'art. 15 del d.l. n. 69/2023, convertito dalla legge n.
186/2023 e alla legge di bilancio n. 207/2024, con relative richieste ai sensi della normativa indicata, o ad esprimersi su un eventuale abbandono della causa.
Parte ricorrente ha depositato, in data 9.4.2025, note scritte con rinuncia al bonus per l'anno scolastico 2023/24 e ha insistito per l'accoglimento della domanda limitatamente all'anno scolastico 2024/25, dando atto che ai docenti precari non è tuttora possibile instare per il riconoscimento del beneficio oggetto del ricorso.
Il ricorso è fondato con riferimento all'anno scolastico 2024/25.
Il ricorrente ha dato atto di avere stipulato un contratto di supplenza annuale dall'1.9.2024 al 31.8.2025, con orario completo di 18 ore settimanali di lezione e ha dichiarato di non avere ricevuto la carta docente, non potendo inoltrare alcuna domanda per l'ottenimento della stessa in quanto, essendo docente precario, il portale del MIM non consente l'inoltro di istanza, come da documento depositato con le note del 9.4.2025.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 29961/2023 ha riconosciuto che la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della L. n. 124/1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124/1999, e che ai suddetti docenti ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto.
Sulla questione è intervenuto, da ultimo, l'art. 85 della legge di bilancio per l'anno 2025 che dispone l'estensione, non più solo per il 2023, bensì in via strutturale, della Carta del docente ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, e ne ridetermina l'importo, stabilendo che, in luogo dei precedenti € 500 in somma fissa, lo stesso sarà determinato annualmente, con decreto ministeriale, fino a un tetto massimo di € 500.
Spetta, pertanto, al ricorrente, la carta docente per l'anno scolastico
2024/25.
Di conseguenza, l'Amministrazione resistente che, stante la contumacia, non ha provato di avere messo a disposizione del ricorrente la carta docente per quest'anno scolastico, deve essere condannata a mettere a disposizione del ricorrente la suddetta carta docente con accredito dell'importo di € 500,00, così che il ricorrente ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
Deve essere, invece, dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento alla richiesta di riconoscimento della carta docente per l'anno scolastico 2023/24, avendo dato atto il ricorrente, in corso di causa, di avere ricevuto la carta docente per quest'anno scolastico, rinunciando alla relativa domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano in favore di parte ricorrente in complessivi € 258,00 (applicati i minimi nello scaglione fino a € 1.100,00, omessa la fase istruttoria), oltre spese generali 15%, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando tra le parti, nella contumacia del CP_1
resistente, così provvede:
- dichiara il diritto del ricorrente all'ottenimento della carta docente per l'anno scolastico 2024/25 per l'importo di € 500,00 e, per l'effetto, - condanna il resistente a mettere a disposizione del ricorrente CP_1
la carta docente, con accredito della somma di € 500,00 euro, quale contributo da destinare alla formazione professionale;
- dichiara cessata la materia del contendere relativamente all'anno scolastico 2023/24;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi euro 258,00 per compensi, oltre spese generali 15%, iva e cpa, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Busto Arsizio, 18 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Francesca La Russa