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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/06/2025, n. 3048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3048 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al n. 9471 del 2024 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv. INGLIMA VINCENZO ricorrente
CONTRO
Controparte_1
Con l'avv. TRIGONA GIOVANNI resistente
Avente ad oggetto: Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione all'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art 127ter cpc in data 23/06/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento del proposto ricorso, annulla il licenziamento intimato al ricorrente in data 14.02.2024 e per l'effetto condanna la società resistente alla sua reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque nel limite delle dodici mensilità, oltre versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione;
condanna la società resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in €
3.300,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovute, con distrazione in favore dell'avv. Vincenzo Inglima.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 21/06/2024 il ricorrente in epigrafe deduceva che con missiva del 6 maggio 2021 la resistente gli aveva CP_2 comminato la sanzione dell'ammonizione per “comportamenti inidonei alla funzione ricoperta”; che il successivo 5 ottobre 2021 parte datoriale gli aveva irrogato la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per gg. 7, per un episodio avvenuto a bordo treno in data 19 agosto 2021 (presunti “comportamenti lesivi” della dignità di un passeggero che nelle aveva sporto reclamo); di essere quindi stato trasferito, a far data dal 20/10/2021, presso la struttura organizzativa
Produzione Sicilia- sala Operativa Regionale;
che, trascorsi due anni dall'irrogazione delle richiamate sanzioni, con missiva del 24 ottobre 2023 aveva richiesto di essere riassegnato “a bordo treno – quale capo treno” e che tale richiesta non era stata accolta.
Deduceva poi che il successivo 26 gennaio 2024 la società resistente gli aveva trasmesso nuova contestazione disciplinare, relativa ad un fatto che si assumeva avvenuto in data 5 settembre 2021, cui era seguito – in data 14.02.2024, il licenziamento per giusta causa.
Il ricorrente affermava la nullità del provvedimento espulsivo, in mancanza delle necessarie tre violazioni, attesa la insussistenza ed irrilevanza della condotta da ultimo contestata, e concludeva quindi nei termini seguenti: “Dichiarare
l'illegittimità del licenziamento intimato in data 14 febbraio 2024 per insussistenza del giustificato motivo oggettivo;
Ordinare alla società … di Controparte_1
Reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e condannarla a corrispondere al ricorrente
l'indennità prevista dall'art. 3 comma 2 d.lgs. n. 23/2015 dal licenziamento fino all'effettiva reintegrazione, nella misura massima consentita, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal recesso fino alla reintegrazione. In subordine, Condannare la società
a corrispondere al ricorrente l'indennità prevista dall'art. 3 Controparte_3 comma 1 d.lgs. n. 23/2015 nella misura massima consentita, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria.”;
- premesso che, instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte resistente che contestava la fondatezza del ricorso del quale chiedeva il rigetto;
- premesso che, in assenza di attività istruttoria, all'udienza di trattazione scritta del 23/06/2025, esaminate le conclusioni, la causa veniva decisa;
- rilevato che emerge dagli atti e dalle difese delle parti che il licenziamento è stato intimato per giusta causa (il riferimento al giustificato motivo oggettivo nelle
2 conclusioni del ricorrente deve ritenersi mero refuso), per violazione del rapporto fiduciario.
In particolare, afferma parte datoriale che sarebbe venuto meno il necessario rapporto di fiducia con il lavoratore, per essersi questo reso responsabile, in tre occasioni, di condotte contrarie al codice etico, invasive e lesive della sfera personale e sessuale di alcuni viaggiatori.
Le prime due condotte risultano essere già state sanzionate così che, ai fini del presente giudizio, può tenersi conto dei fatti storici ivi descritti e nei limiti in cui lo sono stati, nella loro materialità, soltanto al fine di eventualmente operare la valutazione complessiva della condotta del ricorrente, in uno con la nuova contestazione, come affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità (cfr., per es., Cassazione civile, sez. lav., 11/03/2025, n. 6418, secondo cui “La valutazione della legittimità di un licenziamento per giusta causa o giustificato motivo richiede un'analisi complessiva dei comportamenti contestati al dipendente, non limitandosi a una valutazione meramente separata di ciascun episodio. La molteplicità degli episodi deve essere considerata nella sua interezza, al fine di stabilire se la fiducia che il datore di lavoro deve poter riporre nel dipendente sia stata irrimediabilmente compromessa. La reiterazione di comportamenti inadeguati non solo manifesta una maggiore intensità rispetto alla somma dei singoli atti, ma rivela anche una persistenza di atteggiamenti contrari agli obblighi lavorativi, con una pregiudiziale proiezione negativa sul futuro adempimento degli stessi.”).
Orbene, è senz'altro vero che il novero delle condotte idonee a ledere il vincolo fiduciario è ampio, include anche condotte extralavorative, e sicuramente include le condotte costituenti fatti di reato (cfr. per esempio Cassazione civile, sez. lav.,
04/04/2024 , n. 8902, secondo cui “A prescindere dall'esistenza di una apposita disposizione contrattuale sul punto, le condotte costituenti reato che siano state poste in essere prima dell'instaurazione del rapporto di lavoro possono integrare giusta causa di licenziamento. Ciò a condizione che siano state giudicate con una sentenza di condanna irrevocabile, intervenuta a rapporto di lavoro in atto, e che all'esito di una verifica giurisdizionale, da effettuarsi sia in concreto che in astratto, risultino incompatibili con il permanere del vincolo fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro”, oppure
Cassazione civile, sez. lav., 23/05/2023, n. 14114, secondo cui “La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso trova applicazione nel caso di condanna passata in giudicato per condotta commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, quando i fatti costituenti reato possano comunque assumere rilievo ai fini della lesione del rapporto fiduciario, e quindi è necessario valutare la gravità del fatto
3 costituente reato per come accertato e valutato in sede penale, e con efficacia di giudicato, senza che a tal fine rilevino altri elementi di contorno esterni, quale ad esempio il tempo trascorso e l'unicità dell'episodio contestato al lavoratore...”).
Ed è senz'altro vero che vi sono condotte che, secondo uno standard socialmente condiviso, sono idonee a ledere il vincolo fiduciario a prescindere dal contesto in cui sono state commesse e del tempo trascorso dal fatto, a maggior ragione ove l'attività lavorativa svolta ponga il lavoratore a diretto contatto col pubblico (cfr.
14114/2023 cit.).
Occorre tuttavia osservare che, nel caso di specie, parte datoriale, alla quale è rimesso pacificamente l'onere probatorio, non offre alcuna prova della sussistenza della ulteriore condotta contestata al ricorrente, quella cioè che avrebbe portato alla definitiva violazione del rapporto di fiducia.
La società, infatti, si è limitata a produrre il provvedimento del Pubblico Ministero che ha richiesto l'archiviazione del procedimento iscritto per art. 609bis cp
(violenza sessuale), ritenendo di dovere proseguire le indagini per il diverso reato di cui all'art. 660 cp.
In questa sede, in assenza del benché minimo accertamento in sede penale, non viene offerta alcuna prova della esistenza della condotta contestata, né di quella che ha dato avvio all'indagine, né di quelle che sembra emergere dalla richiesta di archiviazione, né può ritenersi che il lavoratore abbia in qualche modo riconosciuto la fondatezza delle contestazioni;
- rilevato, pertanto, che non può ritersi fondata la tesi della società resistente, che assume la violazione del vincolo fiduciario, nel 2024, per fatti che si affermano occorsi nel 2021, di cui certamente non aveva avuto alcuna contezza e per i quali non offre oggi alcuna prova.
Occorre poi aggiungere che è pacifico che il ricorrente non svolge più le mansioni di capo treno o comunque come “personale viaggiante”, a contatto con l'utenza, né viene dedotta l'esistenza di condotte analoghe nelle diverse mansioni;
- rilevato, dunque, che il ricorso deve trovare accoglimento, dovendosi affermare – per le ragioni indicate – l'insussistenza del fatto contestato - con le conseguenziali statuizioni di cui al dispositivo, tenuto conto delle dimensioni della società e che il ricorrente è stato assunto nel 1999;
- rilevato che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore che ha reso le dichiarazioni di rito.
4
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 23/06/2025
La Giudice
Cinzia Soffientini
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al n. 9471 del 2024 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv. INGLIMA VINCENZO ricorrente
CONTRO
Controparte_1
Con l'avv. TRIGONA GIOVANNI resistente
Avente ad oggetto: Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione all'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art 127ter cpc in data 23/06/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento del proposto ricorso, annulla il licenziamento intimato al ricorrente in data 14.02.2024 e per l'effetto condanna la società resistente alla sua reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque nel limite delle dodici mensilità, oltre versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione;
condanna la società resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in €
3.300,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovute, con distrazione in favore dell'avv. Vincenzo Inglima.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 21/06/2024 il ricorrente in epigrafe deduceva che con missiva del 6 maggio 2021 la resistente gli aveva CP_2 comminato la sanzione dell'ammonizione per “comportamenti inidonei alla funzione ricoperta”; che il successivo 5 ottobre 2021 parte datoriale gli aveva irrogato la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per gg. 7, per un episodio avvenuto a bordo treno in data 19 agosto 2021 (presunti “comportamenti lesivi” della dignità di un passeggero che nelle aveva sporto reclamo); di essere quindi stato trasferito, a far data dal 20/10/2021, presso la struttura organizzativa
Produzione Sicilia- sala Operativa Regionale;
che, trascorsi due anni dall'irrogazione delle richiamate sanzioni, con missiva del 24 ottobre 2023 aveva richiesto di essere riassegnato “a bordo treno – quale capo treno” e che tale richiesta non era stata accolta.
Deduceva poi che il successivo 26 gennaio 2024 la società resistente gli aveva trasmesso nuova contestazione disciplinare, relativa ad un fatto che si assumeva avvenuto in data 5 settembre 2021, cui era seguito – in data 14.02.2024, il licenziamento per giusta causa.
Il ricorrente affermava la nullità del provvedimento espulsivo, in mancanza delle necessarie tre violazioni, attesa la insussistenza ed irrilevanza della condotta da ultimo contestata, e concludeva quindi nei termini seguenti: “Dichiarare
l'illegittimità del licenziamento intimato in data 14 febbraio 2024 per insussistenza del giustificato motivo oggettivo;
Ordinare alla società … di Controparte_1
Reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e condannarla a corrispondere al ricorrente
l'indennità prevista dall'art. 3 comma 2 d.lgs. n. 23/2015 dal licenziamento fino all'effettiva reintegrazione, nella misura massima consentita, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal recesso fino alla reintegrazione. In subordine, Condannare la società
a corrispondere al ricorrente l'indennità prevista dall'art. 3 Controparte_3 comma 1 d.lgs. n. 23/2015 nella misura massima consentita, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria.”;
- premesso che, instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte resistente che contestava la fondatezza del ricorso del quale chiedeva il rigetto;
- premesso che, in assenza di attività istruttoria, all'udienza di trattazione scritta del 23/06/2025, esaminate le conclusioni, la causa veniva decisa;
- rilevato che emerge dagli atti e dalle difese delle parti che il licenziamento è stato intimato per giusta causa (il riferimento al giustificato motivo oggettivo nelle
2 conclusioni del ricorrente deve ritenersi mero refuso), per violazione del rapporto fiduciario.
In particolare, afferma parte datoriale che sarebbe venuto meno il necessario rapporto di fiducia con il lavoratore, per essersi questo reso responsabile, in tre occasioni, di condotte contrarie al codice etico, invasive e lesive della sfera personale e sessuale di alcuni viaggiatori.
Le prime due condotte risultano essere già state sanzionate così che, ai fini del presente giudizio, può tenersi conto dei fatti storici ivi descritti e nei limiti in cui lo sono stati, nella loro materialità, soltanto al fine di eventualmente operare la valutazione complessiva della condotta del ricorrente, in uno con la nuova contestazione, come affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità (cfr., per es., Cassazione civile, sez. lav., 11/03/2025, n. 6418, secondo cui “La valutazione della legittimità di un licenziamento per giusta causa o giustificato motivo richiede un'analisi complessiva dei comportamenti contestati al dipendente, non limitandosi a una valutazione meramente separata di ciascun episodio. La molteplicità degli episodi deve essere considerata nella sua interezza, al fine di stabilire se la fiducia che il datore di lavoro deve poter riporre nel dipendente sia stata irrimediabilmente compromessa. La reiterazione di comportamenti inadeguati non solo manifesta una maggiore intensità rispetto alla somma dei singoli atti, ma rivela anche una persistenza di atteggiamenti contrari agli obblighi lavorativi, con una pregiudiziale proiezione negativa sul futuro adempimento degli stessi.”).
Orbene, è senz'altro vero che il novero delle condotte idonee a ledere il vincolo fiduciario è ampio, include anche condotte extralavorative, e sicuramente include le condotte costituenti fatti di reato (cfr. per esempio Cassazione civile, sez. lav.,
04/04/2024 , n. 8902, secondo cui “A prescindere dall'esistenza di una apposita disposizione contrattuale sul punto, le condotte costituenti reato che siano state poste in essere prima dell'instaurazione del rapporto di lavoro possono integrare giusta causa di licenziamento. Ciò a condizione che siano state giudicate con una sentenza di condanna irrevocabile, intervenuta a rapporto di lavoro in atto, e che all'esito di una verifica giurisdizionale, da effettuarsi sia in concreto che in astratto, risultino incompatibili con il permanere del vincolo fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro”, oppure
Cassazione civile, sez. lav., 23/05/2023, n. 14114, secondo cui “La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso trova applicazione nel caso di condanna passata in giudicato per condotta commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, quando i fatti costituenti reato possano comunque assumere rilievo ai fini della lesione del rapporto fiduciario, e quindi è necessario valutare la gravità del fatto
3 costituente reato per come accertato e valutato in sede penale, e con efficacia di giudicato, senza che a tal fine rilevino altri elementi di contorno esterni, quale ad esempio il tempo trascorso e l'unicità dell'episodio contestato al lavoratore...”).
Ed è senz'altro vero che vi sono condotte che, secondo uno standard socialmente condiviso, sono idonee a ledere il vincolo fiduciario a prescindere dal contesto in cui sono state commesse e del tempo trascorso dal fatto, a maggior ragione ove l'attività lavorativa svolta ponga il lavoratore a diretto contatto col pubblico (cfr.
14114/2023 cit.).
Occorre tuttavia osservare che, nel caso di specie, parte datoriale, alla quale è rimesso pacificamente l'onere probatorio, non offre alcuna prova della sussistenza della ulteriore condotta contestata al ricorrente, quella cioè che avrebbe portato alla definitiva violazione del rapporto di fiducia.
La società, infatti, si è limitata a produrre il provvedimento del Pubblico Ministero che ha richiesto l'archiviazione del procedimento iscritto per art. 609bis cp
(violenza sessuale), ritenendo di dovere proseguire le indagini per il diverso reato di cui all'art. 660 cp.
In questa sede, in assenza del benché minimo accertamento in sede penale, non viene offerta alcuna prova della esistenza della condotta contestata, né di quella che ha dato avvio all'indagine, né di quelle che sembra emergere dalla richiesta di archiviazione, né può ritenersi che il lavoratore abbia in qualche modo riconosciuto la fondatezza delle contestazioni;
- rilevato, pertanto, che non può ritersi fondata la tesi della società resistente, che assume la violazione del vincolo fiduciario, nel 2024, per fatti che si affermano occorsi nel 2021, di cui certamente non aveva avuto alcuna contezza e per i quali non offre oggi alcuna prova.
Occorre poi aggiungere che è pacifico che il ricorrente non svolge più le mansioni di capo treno o comunque come “personale viaggiante”, a contatto con l'utenza, né viene dedotta l'esistenza di condotte analoghe nelle diverse mansioni;
- rilevato, dunque, che il ricorso deve trovare accoglimento, dovendosi affermare – per le ragioni indicate – l'insussistenza del fatto contestato - con le conseguenziali statuizioni di cui al dispositivo, tenuto conto delle dimensioni della società e che il ricorrente è stato assunto nel 1999;
- rilevato che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore che ha reso le dichiarazioni di rito.
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P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 23/06/2025
La Giudice
Cinzia Soffientini
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