Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 04/06/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VERBANIA in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Vittoria Mingione, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nel giudizio N.R.G. 207/2025
TRA
- C.F. - rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Ruocco ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
- Ricorrente -
E
CF e P.IVA - rappresentata e difesa dall'avv. Laura Cangemi - Controparte_1 P.IVA_1
C.F. – ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata: C.F._2
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- Convenuta -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Il ricorrente , con ricorso ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., ha convenuto in giudizio Parte_1 per sentirla condannare alla consegna di copia del contratto di finanziamento contro Controparte_1 cessione del quinto n. 0000032662 e della quietanza di pagamento relativa all'estinzione anticipata.
Fissata udienza per la discussione in contraddittorio, su istanza del ricorrente ne è stata disposta la sostituzione con il deposito di note scritte.
Con comparsa di costituzione depositata in data 29.5.2025 si è costituita la convenuta che ha esposto di aver inviato la comunicazione richiesta dalla parte ricorrente con comunicazione in data 29.5.2025, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere e condannarsi il ricorrente alla refusione delle spese di lite, avendo questi azionato la pretesa in giudizio senza neppure inviare un previo sollecito,
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Il ricorrente nelle note in sostituzione di udienza ha confermato la ricezione della documentazione richiesta e ha concluso per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la condanna della resistente alla refusione delle spese di lite.
La resistente ha insistito per le conclusioni svolte nella comparsa di costituzione.
Tanto premesso, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo la parte ricorrente ottenuto la documentazione oggetto di domanda.
In punto di spese di lite, si ritiene che sussistano gravi ed eccezionali ragioni per disporne la compensazione tenuto conto del limitato lasso di tempo di tempo trascorso tra la scadenza del termine previsto dall'art. 119 TUB (nel mese di gennaio del 2025) e la trasmissione effettiva della documentazione al ricorrente (in data 29.5.2025), del tempestivo adempimento da parte della convenuta a seguito della notifica del ricorso e della conseguente involontarietà della violazione da parte della resistente del termine previsto dalla norma citata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania definitivamente pronunciando:
1. Dichiara cessata la materia del contendere.
2. Compensa integralmente le spese di lite.
Verbania, 3.6.2025
Il Giudice Dr. Vittoria Mingione
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