Ordinanza collegiale 18 agosto 2025
Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 13/04/2026, n. 1072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1072 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01072/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02328/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2328 del 2024, proposto da ET EM e Fabrizio Mobilia, rappresentati e difesi dall’avvocato Fabrizio Mobilia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Airò e Alessandro Gangemi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’ottemperanza
alla sentenza del TAR Sicilia – Catania del 26 giugno 2019, n. 1585, resa in sede di udienza di smaltimento dell’arretrato, come corretta con ordinanza 11 novembre 2019, n. 2691, con cui è stata accolta «...l’istanza di correzione di errore materiale presentata e, per l’effetto, corregge il dispositivo della sentenza n.1585/2019 nella parte in cui “Condanna il Comune di Messina al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge”, dovendosi leggere ed intendere come di seguito indicato: “Condanna il Comune di Messina al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge, da distrarre al procuratore antistatario”...» .
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Messina;
Visti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 il dott. GO AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- con ricorso notificato il 18 dicembre 2024, e depositato lo stesso giorno, parte ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza in epigrafe, resa in sede di udienza di smaltimento dell’arretrato, con cui è stato accolto il ricorso teso al riconoscimento del diritto alla corresponsione dell’indennità di buonuscita per il periodo di servizio non di ruolo svolto presso l’Amministrazione comunale, dal 13 marzo 1961 al 30 novembre 1962;
- tale sentenza risulta essere stata corretta con ordinanza di questa Sezione IV, con Collegio in composizione ordinaria, del giorno 11 novembre 2019, n. 2691, a seguito di domanda con cui il procuratore del ricorrente ha chiesto la correzione dell’errore materiale inficiante la liquidazione delle spese processuali del giudizio nella parte in cui non erano state distratte in suo favore, quale procuratore antistatario;
- con memoria depositata il 12 aprile 2025 parte ricorrente ha dedotto essere parzialmente cessata la materia del contendere, avendo il Comune resistente corrisposto quanto portato in sentenza a titolo di spese di lite;
- con memoria depositata il 5 maggio 2025, il Comune resistente ha anch’esso dedotto essere parzialmente cessata la materia del contendere per le somme già corrisposte al difensore di parte ricorrente, mentre, per quanto riguarda il pagamento di quanto dovuto al ricorrente, ha dedotto di essere in attesa di ricevere le coordinate bancarie per poter effettuare il pagamento, con la conseguenza che in parte qua l’odierno ricorso dovrebbe ritenersi improcedibile per difetto di interesse, dipendendo tale adempimento dallo stesso ricorrente; ha quindi chiesto la compensazione delle spese di lite;
- con memoria depositata il 10 maggio 2025, parte ricorrente ha sul punto replicato affermando: «…il mancato pagamento delle spettanze di pertinenza del ricorrente EM ET non è per nulla da imputare ad una carenza collaborativa da parte del creditore (che peraltro neanche sarebbe stata rilevante, essendo ben nota l’esistenza nell’ordinamento di plurimi rimedi per il debitore che intenda comunque liberarsi dell’obbligazione esistente a suo carico), ma alle diverse ragioni esplicitamente indicate nella memoria conclusiva già depositata da questa difesa, in particolare là dove si è precisato (e debitamente documentato) che “…Nulla è stato invece ancora corrisposto al sig. EM ET, avendo l’ente locale debitore a tutt’oggi omesso di trasmettere la documentazione necessaria al ben legittimo fine di poter verificare la congruità dell’ammontare (di lordi € 2.055,46) impegnato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 del 18/2/2025 (anche in questo caso ampiamente posteriore alla proposizione del ricorso in ottemperanza), e ciò benché la documentazione stessa sia stata reiteratamente richiesta da questa difesa dapprima con messaggio pec del 5/3/2025, e quindi ancora con messaggio pec dell’8/3/2025…” (cfr. memoria conclusiva del 12/4/2025), inadempimento che a tutt’oggi permane del tutto ingiustificatamente…» , insistendo per le spese di lite.
- con ordinanza 18 agosto 2025, n. 2534, è stato disposto che il Comune resistente depositasse copia della delibera di Consiglio comunale n. 11 del 18 febbraio 2025 che, benché indicata fra gli allegati alla nota n. 74452 del 7 marzo 2025 (depositata da parte ricorrente in data 12 aprile 2025), non risultava compresa in tale deposito, e specificasse da dove fosse stato tratto l’importo lordo di euro 1.321,70, posto a base del computo indicato nella scheda contabile allegata alla nota prot. n. 25135 del 28 gennaio 2020 (depositata da parte ricorrente in data 12 aprile 2025), rinviando per il prosieguo della trattazione del giudizio all’udienza camerale del 12 febbraio 2026;
- il Comune resistente ha depositato documentazione in data 20 gennaio 2026, fra cui la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 18 febbraio 2025, la deliberazione del Consiglio comunale n. 149 del 21 maggio 2025, la determinazione dirigenziale n. 111210 del giorno 8 aprile 2025, con cui è stata trasmessa, dal Dipartimento servizi finanziari al Dipartimento per le imprese e coordinamento del piano di riequilibrio, la scheda del debito per le differenze dovute al ricorrente, e la determinazione dirigenziale n. 4901 del 4 giugno 2025, con cui viene impegnata un’integrazione della somma dovuta al ricorrente, secondo quanto disposto con la citata deliberazione 149/2025;
- con memoria depositata lo stesso 27 gennaio 2026, il Comune resistente ha dedotto che «...La scheda contabile del Dipartimento Servizi Finanziari prot.n. 111210 dell’8/04/2025, relativa alla sentenza n. 1585/2019, prevede un importo complessivo lordo in favore di EM ET di € 2.583,19 mentre l’importo impegnato a seguito deliberazione di C.C. n. 11 del 18/02/2025, è di €2.055,46 risulta, quindi, una differenza negativa di € 527,73. Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 149 del 21/05/2025 si è proceduto al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio [...] Con DETERMINAZIONE n° 4901 del 04/06/2025, il Comune di Messina ha pertanto integrato il pagamento dovuto al sig. EM ET...» ; su tali presupposti ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere o di improcedibilità del ricorso, con compensazione delle spese di lite;
- con memoria depositata il 27 gennaio 2026, parte ricorrente ha dedotto che il deposito documentale da parte del Comune ha dimostrato che la somma inizialmente impegnata era errata per difetto, ciò che sarebbe dimostrato dal fatto che l’importo iniziale risulterebbe, con delibera del Consiglio comunale n. 149 del 21 maggio 2025, correttamente determinato in euro 2.583,19, insistendo per l’accoglimento del ricorso quanto alla posizione del ricorrente e per la declaratoria di cessazione della materia del contendere alla posizione del difensore (deducente essere stato già soddisfatto in data 6 marzo 2025);
- con memoria di replica depositata il 31 gennaio 2026, parte ricorrente ha dedotto non essere intervenuta alcuna materiale corresponsione del dovuto, insistendo per la decisione nei termini indicati nella propria memoria del 27 gennaio 2026;
- con nota n. 35037 del 2 febbraio 2026, depositata il 10 febbraio 2026, indirizzata alla difesa comunale e – per conoscenza – anche alla difesa di parte ricorrente, il Dipartimento per le imprese e coordinamento del piano di riequilibrio del Comune resistente ha comunicato: «...Con riferimento alla pratica in oggetto, si comunica che è attualmente in corso la liquidazione delle somme scaturenti dai provvedimenti giudiziari in argomento, già riconosciute con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 11 del 18/02/2025 e n. 149 del 21/05/2025 e successivamente impegnate con determinazioni dirigenziali n. 1845 del 04/03/2025 e n. 4901 del 04/06/2025, a pieno soddisfacimento delle ragioni del creditore. La presente, indirizzata ai procuratori costituiti dell’Ente ed al legale di controparte, che legge per conoscenza, in considerazione della pendenza del giudizio di ottemperanza iscritto al n. 2328/2024 R.G., costituisce, pertanto, comunicazione del fattivo intendimento dell’Ente a dare esecuzione ai provvedimenti giudiziari in questione mediante pagamento eseguito a mezzo assegni circolari non trasferibili da recapitarsi presso lo studio del suddetto procuratore (siccome richiesto da quest’ultimo con nota prot. n. 25234 del 26/01/2026)...» ;
- all’udienza camerale del 12 febbraio 2026, parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento, mentre il Comune resistente ha insistito per la compensazione delle spese per avere tale Comune in corso una difficile procedura di riequilibrio;
Ritenuto che:
- da quanto depositato dal Comune in data 20 gennaio 2026, nonché dalla sua memoria depositata in data 27 gennaio 2026 si evince che la pretesa del ricorrente era legittima e quindi il ricorso avrebbe dovuto essere accolto;
- essendo già stato corrisposto quanto portato dalla sentenza in epigrafe a titolo di spese legali in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente, per tale parte deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere;
- avendo il Comune riconosciuto di essere debitore del ricorrente, secondo quanto portato dalla sentenza in epigrafe, di una somma ulteriore rispetto a quella inizialmente determinata, ma che il relativo importo non risulta ancora pervenuto al ricorrente – a tenore di quanto dedotto da parte ricorrente con memoria di replica depositata il 31 gennaio 2026, non contestata sul punto dalla difesa comunale, ciò peraltro essendo coerente con la citata nota 35037 del 2 febbraio 2026, depositata il 10 febbraio 2026 – per tale parte il ricorso deve essere accolto;
- debbano tuttavia – alla luce dei depositi del Comune resistente intervenuti a decorrere dal 20 gennaio 2026, ed in particolare della citata nota 35037/2026 – essere rigettate le domande, articolate in seno al ricorso da parte ricorrente, di condannare il Comune resistente al pagamento di astreintes , e di nominare un Commissario ad acta ;
- le spese di lite possano essere compensate, tenuto conto da un lato della peculiare situazione del Comune di Messina, interessato da una procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243- bis TUEL protrattasi per un considerevole lasso di tempo, ossia dal 11 febbraio 2012 al 31 luglio 2023 (TAR Sicilia – Catania, Sez. IV, 8 ottobre 2025, n. 2881, che richiama sul punto sia CGARS, Sez. giurisdizionale, 19 maggio 2025, n. 377, sia TAR Sicilia – Catania, Sez. V, 20 giugno 2025, n. 1963), e, dall’altro, della circostanza che – alla luce della citata nota 35037/2026 – parte ricorrente avrebbe potuto, in sede di udienza camerale del 12 febbraio 2026, aderire alla domanda del Comune resistente di cessazione della materia del contendere);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione IV), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: a) in parte dichiara cessata la materia del contendere, in parte lo accoglie, ed in parte lo rigetta, secondo quanto in motivazione; b) compensa fra le parti le spese di lite del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
PA EG, Presidente
GO AT, Consigliere, Estensore
Manuela Bucca, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GO AT | PA EG |
IL SEGRETARIO