TRIB
Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/05/2025, n. 2636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2636 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8125/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
in persona del Giudice Monica Mastrandrea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 8125/2024 promossa da:
nato il [...] a [...]ón, Dipartimento General San Martín, Parte_1 provincia di OB (Argentina); nato il [...] a [...], Persona_1
Dipartimento Unión, provincia di OB, (Argentina), in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori: , nata il Persona_2
10/09/2012 a Villa Maria, Dipartimento Gral San Martin, Provincia di DO (Argentina) e
[...]
nato il [...] a Villa Maria, Dipartimento Gral San Martin, Provincia di Persona_3
DO (Argentina), unitamente alla SI.ra Argentina, nata il [...], Parte_2 quest'ultima solo nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori;
nata il [...] a [...], Dipartimento Unión, provincia di Parte_3
OB, (Argentina), in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore nata il [...] a [...], Persona_4
Dipartimento Gral San Martin, Provincia di DO (Argentina), unitamente al SI. Parte_4
Argentina, nato il [...] nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale
[...] sulla figlia minore, elettivamente domiciliati in Rende (CS) presso lo studio del difensore avv.
Giuseppe Campesi del Foro di Cosenza, C.F. pec C.F._1
Rende (CS) Via Mosca n. 9 come da procura in atti Email_1
ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il suo status di cittadini italiani iure Controparte_1 sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano nato il Persona_5
23/03/1869 a Murello (CN) – Italia (cfr. doc. in atti n. 1) poi emigrato in Argentina ed ivi deceduto senza essersi mai naturalizzato argentino, come riportato nel “Certificato Negativo di Naturalizzazione” rilasciato dalla Camera Statale Elettorale prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati. Il non si costituiva in giudizio e il Giudice, verificata la regolarità delle Controparte_1 notificazioni, ne dichiara la contumacia. L'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. entro il 9.4.2025; allo spirare del termine predetto la causa è stata rimessa in decisione. Il Pubblico Ministero interveniva in giudizio nulla opponendo per il riconoscimento della cittadinanza italiana ai ricorrenti.
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 e la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c. essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione.
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. Va osservato che, la ricorrente deduceva che:
- l'avo contraeva matrimonio il 27/10/1905 a Capilla San Antonio, Persona_5 Dipertaimento Unión “Pedanía” Litin, provincia di OB (Argentina) con (cfr. Controparte_2 doc. in atti n. 2) e dalla loro unione nasceva il 05/05/1922 a Villa del Rosario, Dipartimento Rio
Segundo, provincia di OB (Argentina) (cfr. doc. in atti n. 5); Persona_6
- decedeva in data 10/09/1924 a Villa del Rosario, Dipartimento Rio Persona_5
Segundo, provincia di OB (Argentina) (cfr. doc. in atti n. 3);
- contraeva matrimonio il 16/09/1948 a Villa María, Dipartimento Persona_6
General San Martín, provincia di OB (Argentina) con (cfr. doc. in atti n. Persona_7
6) e dalla loro unione nasceva il 09/03/1951 a Arroyo Algodón, Dipartimento General San Martín, provincia di OB (Argentina) odierno ricorrente (cfr. doc. in atti n. 8); Persona_8
- contraeva matrimonio il 27/09/1973 a Silvio Péllico, Dipartimento Persona_8
General San Martín, provincia di OB (Argentina) con (cfr. doc. in atti n. Persona_9
9) e della loro unione nascevano i ricorrenti il 19/12/1978 ad Alto Alegre, Persona_1
Dipertaimento Unión, provincia di OB (Argentina) (cfr. doc. in atti n. 10) e Parte_3
nata il [...] ad [...], Dipartimento Unión, provincia di OB, (Argentina)
[...]
(cfr. doc. in atti n. 12);
- aveva una relazione con dalla quale Persona_1 Parte_2 nascevano i ricorrenti il 10/09/2012 a Villa Maria, Dipartimento General Persona_2
San Martin, Provincia di DO (Argentina) (cfr. doc. in atti n. 15) e il Persona_3
14/03/2023 a Villa Maria, Dipartimento Gral San Martin, Provincia di DO (Argentina) (cfr. doc. in atti n. 11);
- contraeva matrimonio il 28/01/2011 a Alto Alegre, Dipartimento Parte_3
Unión, provincia di OB (Argentina) con (cfr. doc. in atti n. 13) e dalla Parte_4 loor unione nasceva la ricorrente il 09/05/2012 a Villa Maria, Persona_4
Dipartimento Gral San Martin, Provincia di DO (Argentina) (cfr. doc. in atti n. 14). Ciò premesso in fatto si rileva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussiste, come nel caso di specie, che i ricorrenti siano discendenti di un avo italiano, ma che nella linea genealogica non figuri un ascendente di sesso femminile nata prima del 1948 spetta in primo luogo al e la relativa domanda può essere presentata in via Controparte_1 amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3
DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Nel merito, i ricorrenti, diretti discendenti da avo italiano, tentavano di adire preliminarmente l'amministrazione convenuta, presentando, presso il Consolato Generale d'Italia in Argentina, formale richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana, come dichiarato nel rogito notarile dalla SI.ra : “La IG.ra dichiara in Parte_3 Parte_3 dichiarazione giurata che tramite htps: gli è impossibile ottenere un Email_2 appuntamento per presentare la documentazione al consolato italiano della giurisdizione per processare la richiesta di cittadinanza italiana” (cfr. doc. in atti n. 16). Tuttavia, l'interesse ad agire va riconosciuto alla ricorrente essendo pacifico e di dominio comune che presso il Consolato Italiano in Argentina, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni concretizzandosi di fatto, tale notevole lasso di tempo, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti e giustificando, così, il loro accesso alla via giurisdizionale.
La cittadinanza italiana di è dimostrata, altresì, dal certificato di Persona_5 nascita (cfr. doc. in atti n. 1), nonché dal relativo certificato di nascita del figlio nel quale l'avo viene indicato come cittadino italiano (cfr. doc. in atti n. 5), sebbene identificato con il nominativo di
[...]
. In quanto italiano, dunque, trasmetteva “iure sanguinis” la Per_10 Persona_5 cittadinanza al figlio nato il [...] (cfr. doc. in atti n. 5), il quale contraeva Persona_6 matrimonio il 16/09/1948 a Villa María, Dipartimento General San Martín, provincia di OB (Argentina) con (cfr. doc. in atti n. 6) e dalla loro unione ivi nasceva il Persona_7
09/03/1951 (cfr. doc. in atti n. 8). Persona_8 Quindi se non vi sono dubbi che l'avo nato il [...] a [...] Persona_5
(CN) – Italia (cfr. doc. in atti n. 1) fosse cittadino italiano, in quanto nato in [...] cittadini italiani dopo l'unità d'Italia del 1861 e che i suoi discendenti siano diventati cittadini brasiliano in forza della disciplina dello ius soli vigente in Argentina.
Il figlio nasceva, infatti, in Argentina in data 05/05/1922 (cfr. doc. in atti Persona_6
n. 5) e si univa in matrimonio il 16.09.1948 con . (cfr. doc. in atti n. 6). Persona_7
Nel merito, giova rilevare che, nonostante la presenza di una divergenza nel nome dell'avo italiano, differenza che si può riscontrare tra il nome/cognome originario dell'antenato dei ricorrenti ( con quello che ha assunto in Argentina ( ) l'identità della Persona_5 Persona_10 persona in questione, in ogni caso, è verificabile mediante la semplice comparazione tra nomi e cognomi dei suoi genitori, riportati sia nell'atto di battesimo che in quello di matrimonio e di morte, nonché da tutte le indicazioni e corrispondenze riscontrabili anche nell'atto di nascita della sua immediata discendente. A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile. Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la Controparte_3 circolare n. 56-6/420 del 5 gennaio 1952 sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo nella nota del 28 Controparte_3 settembre 1998 (prot. 1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità. Da qui l'eSIenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della
Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale. Peraltro, i ricorrenti hanno prodotto sentenza del Tribunale di DO attestante le esatte generalità dell'avo, secondo cui "
[...]
e e/o e/o " sono Persona_5 CP_4 Persona_10 CP_5 nomi e cognomi appartenenti alla stessa ed identica persona” (cfr. doc. in atti n. 17). Pertanto, nel richiamare tutti i documenti prodotti in copia autentica nonché dotati di Apostille si ritiene che la domanda deve essere accolta dichiarando la ricorrente cittadina italiana e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1 Le spese possono compensarsi in ragione dell'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo a nato il [...] a Parte_1
Arroyo Algodón, Dipartimento General San Martín, provincia di OB (Argentina);
[...]
nato il [...] a [...], Dipartimento Unión, provincia di OB, Persona_1
(Argentina), in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori: , nata il [...] a [...], Dipartimento Gral San Persona_2
Martin, Provincia di DO (Argentina) e nato il [...] a Villa Persona_3
Maria, Dipartimento Gral San Martin, Provincia di DO (Argentina), unitamente alla SI.ra
[...]
Argentina, nata il [...], quest'ultima solo nella qualità di genitore esercente Parte_2 la responsabilità genitoriale sui figli minori;
nata il [...] a [...] Parte_3
Alegre, Dipartimento Unión, provincia di OB, (Argentina), in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Persona_4 nata il [...] a [...], Dipartimento Gral San Martin, Provincia di DO (Argentina), unitamente al SI. Argentina, nato il [...] nella qualità di genitore Parte_4 esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore, il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_6 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Si comunichi.
Torino, 25.5.2025
Il giudice
Monica Mastrandrea
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
in persona del Giudice Monica Mastrandrea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 8125/2024 promossa da:
nato il [...] a [...]ón, Dipartimento General San Martín, Parte_1 provincia di OB (Argentina); nato il [...] a [...], Persona_1
Dipartimento Unión, provincia di OB, (Argentina), in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori: , nata il Persona_2
10/09/2012 a Villa Maria, Dipartimento Gral San Martin, Provincia di DO (Argentina) e
[...]
nato il [...] a Villa Maria, Dipartimento Gral San Martin, Provincia di Persona_3
DO (Argentina), unitamente alla SI.ra Argentina, nata il [...], Parte_2 quest'ultima solo nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori;
nata il [...] a [...], Dipartimento Unión, provincia di Parte_3
OB, (Argentina), in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore nata il [...] a [...], Persona_4
Dipartimento Gral San Martin, Provincia di DO (Argentina), unitamente al SI. Parte_4
Argentina, nato il [...] nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale
[...] sulla figlia minore, elettivamente domiciliati in Rende (CS) presso lo studio del difensore avv.
Giuseppe Campesi del Foro di Cosenza, C.F. pec C.F._1
Rende (CS) Via Mosca n. 9 come da procura in atti Email_1
ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il suo status di cittadini italiani iure Controparte_1 sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano nato il Persona_5
23/03/1869 a Murello (CN) – Italia (cfr. doc. in atti n. 1) poi emigrato in Argentina ed ivi deceduto senza essersi mai naturalizzato argentino, come riportato nel “Certificato Negativo di Naturalizzazione” rilasciato dalla Camera Statale Elettorale prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati. Il non si costituiva in giudizio e il Giudice, verificata la regolarità delle Controparte_1 notificazioni, ne dichiara la contumacia. L'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. entro il 9.4.2025; allo spirare del termine predetto la causa è stata rimessa in decisione. Il Pubblico Ministero interveniva in giudizio nulla opponendo per il riconoscimento della cittadinanza italiana ai ricorrenti.
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 e la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c. essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione.
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. Va osservato che, la ricorrente deduceva che:
- l'avo contraeva matrimonio il 27/10/1905 a Capilla San Antonio, Persona_5 Dipertaimento Unión “Pedanía” Litin, provincia di OB (Argentina) con (cfr. Controparte_2 doc. in atti n. 2) e dalla loro unione nasceva il 05/05/1922 a Villa del Rosario, Dipartimento Rio
Segundo, provincia di OB (Argentina) (cfr. doc. in atti n. 5); Persona_6
- decedeva in data 10/09/1924 a Villa del Rosario, Dipartimento Rio Persona_5
Segundo, provincia di OB (Argentina) (cfr. doc. in atti n. 3);
- contraeva matrimonio il 16/09/1948 a Villa María, Dipartimento Persona_6
General San Martín, provincia di OB (Argentina) con (cfr. doc. in atti n. Persona_7
6) e dalla loro unione nasceva il 09/03/1951 a Arroyo Algodón, Dipartimento General San Martín, provincia di OB (Argentina) odierno ricorrente (cfr. doc. in atti n. 8); Persona_8
- contraeva matrimonio il 27/09/1973 a Silvio Péllico, Dipartimento Persona_8
General San Martín, provincia di OB (Argentina) con (cfr. doc. in atti n. Persona_9
9) e della loro unione nascevano i ricorrenti il 19/12/1978 ad Alto Alegre, Persona_1
Dipertaimento Unión, provincia di OB (Argentina) (cfr. doc. in atti n. 10) e Parte_3
nata il [...] ad [...], Dipartimento Unión, provincia di OB, (Argentina)
[...]
(cfr. doc. in atti n. 12);
- aveva una relazione con dalla quale Persona_1 Parte_2 nascevano i ricorrenti il 10/09/2012 a Villa Maria, Dipartimento General Persona_2
San Martin, Provincia di DO (Argentina) (cfr. doc. in atti n. 15) e il Persona_3
14/03/2023 a Villa Maria, Dipartimento Gral San Martin, Provincia di DO (Argentina) (cfr. doc. in atti n. 11);
- contraeva matrimonio il 28/01/2011 a Alto Alegre, Dipartimento Parte_3
Unión, provincia di OB (Argentina) con (cfr. doc. in atti n. 13) e dalla Parte_4 loor unione nasceva la ricorrente il 09/05/2012 a Villa Maria, Persona_4
Dipartimento Gral San Martin, Provincia di DO (Argentina) (cfr. doc. in atti n. 14). Ciò premesso in fatto si rileva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussiste, come nel caso di specie, che i ricorrenti siano discendenti di un avo italiano, ma che nella linea genealogica non figuri un ascendente di sesso femminile nata prima del 1948 spetta in primo luogo al e la relativa domanda può essere presentata in via Controparte_1 amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3
DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Nel merito, i ricorrenti, diretti discendenti da avo italiano, tentavano di adire preliminarmente l'amministrazione convenuta, presentando, presso il Consolato Generale d'Italia in Argentina, formale richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana, come dichiarato nel rogito notarile dalla SI.ra : “La IG.ra dichiara in Parte_3 Parte_3 dichiarazione giurata che tramite htps: gli è impossibile ottenere un Email_2 appuntamento per presentare la documentazione al consolato italiano della giurisdizione per processare la richiesta di cittadinanza italiana” (cfr. doc. in atti n. 16). Tuttavia, l'interesse ad agire va riconosciuto alla ricorrente essendo pacifico e di dominio comune che presso il Consolato Italiano in Argentina, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni concretizzandosi di fatto, tale notevole lasso di tempo, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti e giustificando, così, il loro accesso alla via giurisdizionale.
La cittadinanza italiana di è dimostrata, altresì, dal certificato di Persona_5 nascita (cfr. doc. in atti n. 1), nonché dal relativo certificato di nascita del figlio nel quale l'avo viene indicato come cittadino italiano (cfr. doc. in atti n. 5), sebbene identificato con il nominativo di
[...]
. In quanto italiano, dunque, trasmetteva “iure sanguinis” la Per_10 Persona_5 cittadinanza al figlio nato il [...] (cfr. doc. in atti n. 5), il quale contraeva Persona_6 matrimonio il 16/09/1948 a Villa María, Dipartimento General San Martín, provincia di OB (Argentina) con (cfr. doc. in atti n. 6) e dalla loro unione ivi nasceva il Persona_7
09/03/1951 (cfr. doc. in atti n. 8). Persona_8 Quindi se non vi sono dubbi che l'avo nato il [...] a [...] Persona_5
(CN) – Italia (cfr. doc. in atti n. 1) fosse cittadino italiano, in quanto nato in [...] cittadini italiani dopo l'unità d'Italia del 1861 e che i suoi discendenti siano diventati cittadini brasiliano in forza della disciplina dello ius soli vigente in Argentina.
Il figlio nasceva, infatti, in Argentina in data 05/05/1922 (cfr. doc. in atti Persona_6
n. 5) e si univa in matrimonio il 16.09.1948 con . (cfr. doc. in atti n. 6). Persona_7
Nel merito, giova rilevare che, nonostante la presenza di una divergenza nel nome dell'avo italiano, differenza che si può riscontrare tra il nome/cognome originario dell'antenato dei ricorrenti ( con quello che ha assunto in Argentina ( ) l'identità della Persona_5 Persona_10 persona in questione, in ogni caso, è verificabile mediante la semplice comparazione tra nomi e cognomi dei suoi genitori, riportati sia nell'atto di battesimo che in quello di matrimonio e di morte, nonché da tutte le indicazioni e corrispondenze riscontrabili anche nell'atto di nascita della sua immediata discendente. A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile. Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la Controparte_3 circolare n. 56-6/420 del 5 gennaio 1952 sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo nella nota del 28 Controparte_3 settembre 1998 (prot. 1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità. Da qui l'eSIenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della
Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale. Peraltro, i ricorrenti hanno prodotto sentenza del Tribunale di DO attestante le esatte generalità dell'avo, secondo cui "
[...]
e e/o e/o " sono Persona_5 CP_4 Persona_10 CP_5 nomi e cognomi appartenenti alla stessa ed identica persona” (cfr. doc. in atti n. 17). Pertanto, nel richiamare tutti i documenti prodotti in copia autentica nonché dotati di Apostille si ritiene che la domanda deve essere accolta dichiarando la ricorrente cittadina italiana e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1 Le spese possono compensarsi in ragione dell'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo a nato il [...] a Parte_1
Arroyo Algodón, Dipartimento General San Martín, provincia di OB (Argentina);
[...]
nato il [...] a [...], Dipartimento Unión, provincia di OB, Persona_1
(Argentina), in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori: , nata il [...] a [...], Dipartimento Gral San Persona_2
Martin, Provincia di DO (Argentina) e nato il [...] a Villa Persona_3
Maria, Dipartimento Gral San Martin, Provincia di DO (Argentina), unitamente alla SI.ra
[...]
Argentina, nata il [...], quest'ultima solo nella qualità di genitore esercente Parte_2 la responsabilità genitoriale sui figli minori;
nata il [...] a [...] Parte_3
Alegre, Dipartimento Unión, provincia di OB, (Argentina), in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Persona_4 nata il [...] a [...], Dipartimento Gral San Martin, Provincia di DO (Argentina), unitamente al SI. Argentina, nato il [...] nella qualità di genitore Parte_4 esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore, il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_6 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Si comunichi.
Torino, 25.5.2025
Il giudice
Monica Mastrandrea