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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/09/2025, n. 4736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4736 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
VERBALE DI CAUSA
Numero di Ruolo RG 698 / 2024
All'udienza del 30/09/2025 le parti hanno discusso la causa e precisato le conclusioni, come da verbale telematico depositato in atti.
Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc, depositandola telematicamente, in allegato al presente verbale.
Catania 30/09/2025
Il G.I.
Dott.ssa Giada Maria Patanè
1
N. R.G. 698/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giada Maria Patane ha pronunciato la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES CPC
nella causa civile iscritta al n. r.g. 698/2024 promossa da:
, (c.f. ), in proprio e nella qualità di titolare Parte_1 C.F._1
della ditta individuale Maeltech di Lopis Vincenzo, cancellata in data 23.10.2019, con sede legale in Catania, alla via Pietro Novelli n. 6/8, cap 95125, (P.IVA ), P.IVA_1
rapp.to e difeso dal prof. avv. Angelo MAIETTA elettivamente dom.to in Atripalda
(AV), alla via Cesinali n. 112, presso lo studio legale giusta procura Email_1
in atti;
RICORRENTE contro dell Controparte_1
[..
[...] (C.F ), in persona del
[...] P.IVA_2
Dirigente dell'Ufficio dott.ssa Raffaella Petrangeli, ed elettivamente domiciliata presso la sede dell' in Catania, Via A. Di Sangiuliano n. 197, rappresentata e difesa, CP_1
giusta delega in atti, congiuntamente e/o disgiuntamente dalla dott.ssa , CP_2
la dott.ssa Teodoro Donatella e il dott. ; CP_3
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza del 30.09.2025 le parti hanno concluso e discusso come in verbale telematico. Il Giudice si è ritirato in camera di Consiglio, adottando, all'esito, il presente provvedimento depositato telematicamente.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.01.2024, il ricorrente ha impugnato l'ordinanza- ingiunzione prot. n. 74123, emessa l'1.12.2023, notificata in data 22.12.2023, con la quale si intimava allo stesso di pagare la somma di € 20.008,75 a titolo di sanzione amministrativa ex art. 1, coma 923 della L. n. 208/2015, poiché nell'esercizio commerciale del ricorrente venivano rinvenuti n. 2 videoterminali (p.c) che non rispondevano alle caratteristiche ed alle disposizione di legge amministrativa attuative, in quanto idonei a consentire attraverso la connessione telematica al web l'esercizio del gioco a distanza in modalità online, anche se ai fini promozionali, in violazione dell'art. 7 co. 3 quater, D.L. n. 158/2012, convertito in L. n. 189/2012”, nonostante il divieto posto dalla predetta disposizione legislativa.
In particolare parte ricorrente ha sollevato le seguenti eccezioni: Mancanza di adeguata motivazione del provvedimento impugnato;
Violazione degli articoli 49 e 56 del TFUE sulla scorta della giurisprudenza comunitaria statuita dalla Corte di giustizia
3 dell'unione europea con le sentenze , in violazione dei principi Per_1 Per_2 Per_3
di certezza del diritto, di trasparenza, di libera concorrenza, di ragionevolezza e di proporzionalità; Violazione e falsa applicazione degli artt. 49 e 56 TFUE e del principio dell'effetto utile.
Costituitasi in giudizio, l'amministrazione resistente ha chiesto il rigetto della spiegata opposizione.
Senza svolgere attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la decisione.
Al fine di dipanare le questioni giuridiche sottese alla presente vicenda, è necessario prendere le mosse dalla sentenza della Corte Costituzionale n° 104/2025 del
10.07.2025 ,con la quale la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3-quater, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 923, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilità 2016)», nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa di euro ventimila per la violazione dell'art. 7, comma 3-quater, del d.l. n. 158 del 2012, come convertito.
Tali norme sono quelle poste a base dell'ordinanza-ingiunzione impugnata.
Su quali siano gli effetti di una pronuncia di illegittimità costituzionale di una norma sui giudizi in corso, la S.C. ha avuto modo di precisarlo nel corso del tempo.
Tra le tante si citano due provvedimenti della S.C. che indicano in maniera chiara gli effetti di una siffatta pronuncia sui giudizi in corso:
4 “La dichiarazione di illegittimità costituzionale, pronunziata dalla Corte costituzionale, ha efficacia retroattiva perché elimina ex nunc la stessa norma, sulla quale si fonda il diritto soggettivo. Pertanto, una disposizione, di cui sia stata dichiarata l'illegittimità costituzionale, cessa di avere efficacia e deve essere disapplicata anche d'ufficio dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della decisione della Corte costituzionale rispetto a tutti i rapporti per i quali penda una controversia giudiziaria, inclusi quelli precostituiti, salvo che si siano determinate situazioni giuridiche ormai esaurite, consolidate ed intangibili, suscettibili come tali di essere diversamente regolate prescindendo dalla norma costituzionale, come si verifica nel caso di rapporti gia definiti anteriormente alla pronunzia di illegittimità costituzionale per effetto di giudicato o di Atti amministrativi
o di Atti negoziali, dei quali si siano interamente esauriti gli effetti o che siano efficaci sul piano sostanziale e processuale nonostante l'inefficacia della norma dichiarata incostituzionale. (Cass. 3111/1979)
“Le pronunce di accoglimento della Corte Costituzionale hanno effetto retroattivo, inficiando fin dall'origine la validità e la efficacia della norma dichiarata contraria alla Costituzione, salvo il limite delle situazioni giuridiche "consolidate" per effetto di eventi che l'ordinamento giuridico riconosce idonei a produrre tale effetto, quali le sentenze passate in giudicato, l'atto amministrativo non più impugnabile, la prescrizione e la decadenza. (Cass. Ex multis 7057/1997)
Pertanto, alla luce di quanto sopra, l'ordinanza-ingiunzione impugnata va annullata, perché fondata su una norma dichiarata incostituzionale.
Poiché l'accoglimento del ricorso si fonda su una sentenza della Corte Costituzionale sopravvenuta in corso di giudizio, che ha dichiarato illegittima la norma posta a base
5 del provvedimento impugnato, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'ordinanza-ingiunzione prot. n. 74123, emessa l'1.12.2023 dall' Controparte_1 [...]
, notificata in data Controparte_1
22.12.2023, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n° 104/2025 che ha dichiarato l'illegittimità delle norme poste a base del suddetto provvedimento.
Compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Catania, il 30/09/2025
Il GIUDICE
dott.ssa Giada Maria Patanè
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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