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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/07/2025, n. 3585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3585 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3865/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere rel. ed est ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3865/2018 R.G. promossa da
(C.F.: , (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) E (C.F.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi dall'Avv. Biagio Riccio (C.F.: ) per procura allegata C.F._4
all'atto di appello
- APPELLANTI -
CONTRO
C.F. - P. IVA: , con sede in Milano alla Piazza Gae Aulenti n. Controparte_1 P.IVA_1
3, rappresentata e difesa dall'Avv. Antimo Sorbo (C.F.: ) per procura C.F._5
allegata alla comparsa di costituzione in appello
- APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 5473/2018 del Tribunale di Napoli RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 12.7.2018, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
proponevano appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 5473/2018, notificata il
12.6.2018, che aveva rigettato l'azione di ripetizione di indebito oggettivo, da essi proposta nei confronti di sul presupposto dell'applicazione di interessi usurari ed anatocistici, Controparte_1
commissioni di massimo scoperto, competenze e remunerazioni non pattuite, condannandoli al pagamento delle spese processuali, chiedendo che la suddetta pronunzia fosse riformata rideterminando il saldo a credito di essi appellanti nella somma di euro 26.817,30, con conseguente condanna della al relativo pagamento, oltre interessi dalla domanda giudiziale sino alla CP_2
pubblicazione della sentenza. Vinte le spese del doppio grado, da distrarsi.
costituendosi, chiedeva il rigetto dell'impugnazione, con vittoria delle spese del Controparte_1
grado.
Rigettata l'istanza ex art. 283 c.p.c. proposta dagli appellanti, dopo vari rinvii per la precisazione delle conclusioni, il fascicolo veniva trasmesso alla terza sezione civile per effetto del provvedimento della Presidente della Corte in data 30.12.2024, siccome rientrante nell'arretrato rilevante ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR.
All'udienza del 25.6.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, nessuno compariva, per cui la causa veniva rinviata al 2.7.2025 ex art. 309 c.p.c., con relativa comunicazione alle parti.
All'udienza di rinvio, persistendo la mancata comparizione, la causa era riservata in decisione.
A norma dell'art. 181 c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c., va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
Invero, trattandosi di giudizio introdotto con citazione notificata il 10.5.2013, si applica l'art. 181
comma 1 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50 D.L. 25.6.2008, n. 112, conv. con modif. dalla L.
6.8.2008, n. 133, applicabile ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto - e, quindi, a far data dal 25.6.2008 - che prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio.
Poiché il provvedimento di estinzione del giudizio non è suscettibile di reclamo e ha, quindi,
carattere decisorio e definitivo, determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338 c.p.c., esso va pronunciato dalla Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese atteso che, a norma dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
b) nulla per le spese di lite.
Napoli, 2 luglio 2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere rel. ed est ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3865/2018 R.G. promossa da
(C.F.: , (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) E (C.F.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi dall'Avv. Biagio Riccio (C.F.: ) per procura allegata C.F._4
all'atto di appello
- APPELLANTI -
CONTRO
C.F. - P. IVA: , con sede in Milano alla Piazza Gae Aulenti n. Controparte_1 P.IVA_1
3, rappresentata e difesa dall'Avv. Antimo Sorbo (C.F.: ) per procura C.F._5
allegata alla comparsa di costituzione in appello
- APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 5473/2018 del Tribunale di Napoli RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 12.7.2018, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
proponevano appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 5473/2018, notificata il
12.6.2018, che aveva rigettato l'azione di ripetizione di indebito oggettivo, da essi proposta nei confronti di sul presupposto dell'applicazione di interessi usurari ed anatocistici, Controparte_1
commissioni di massimo scoperto, competenze e remunerazioni non pattuite, condannandoli al pagamento delle spese processuali, chiedendo che la suddetta pronunzia fosse riformata rideterminando il saldo a credito di essi appellanti nella somma di euro 26.817,30, con conseguente condanna della al relativo pagamento, oltre interessi dalla domanda giudiziale sino alla CP_2
pubblicazione della sentenza. Vinte le spese del doppio grado, da distrarsi.
costituendosi, chiedeva il rigetto dell'impugnazione, con vittoria delle spese del Controparte_1
grado.
Rigettata l'istanza ex art. 283 c.p.c. proposta dagli appellanti, dopo vari rinvii per la precisazione delle conclusioni, il fascicolo veniva trasmesso alla terza sezione civile per effetto del provvedimento della Presidente della Corte in data 30.12.2024, siccome rientrante nell'arretrato rilevante ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR.
All'udienza del 25.6.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, nessuno compariva, per cui la causa veniva rinviata al 2.7.2025 ex art. 309 c.p.c., con relativa comunicazione alle parti.
All'udienza di rinvio, persistendo la mancata comparizione, la causa era riservata in decisione.
A norma dell'art. 181 c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c., va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
Invero, trattandosi di giudizio introdotto con citazione notificata il 10.5.2013, si applica l'art. 181
comma 1 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50 D.L. 25.6.2008, n. 112, conv. con modif. dalla L.
6.8.2008, n. 133, applicabile ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto - e, quindi, a far data dal 25.6.2008 - che prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio.
Poiché il provvedimento di estinzione del giudizio non è suscettibile di reclamo e ha, quindi,
carattere decisorio e definitivo, determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338 c.p.c., esso va pronunciato dalla Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese atteso che, a norma dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
b) nulla per le spese di lite.
Napoli, 2 luglio 2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi