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Decreto 5 giugno 2025
Decreto 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, decreto 05/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
La Corte d'Appello di Catania, Sezione della Famiglia, della Persona e dei Minori, composta dai magistrati: dott. Massimo Escher Presidente dott. Concetta Pappalardo Consigliere dott. Simona Lo Iacono Consigliere est.
ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento civile iscritto al n. 280/2024 V.G. promosso da:
, nato a [...] il [...] (CF ) ed ivi _1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato in Siracusa, Viale Tunisi
29, presso lo studio dell'Avv. Mariagrazia Gerratana del foro di Catania (CF
che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti. C.F._2
reclamante
Contro
:
, nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
) ed ivi residente, elettivamente domiciliata in Siracusa, Viale C.F._3
Santa Panagia n. che la rappresenta e difende come da mandato in atti.
reclamata pagina 1 di 16 FATTO e DIRITTO
Premesso il ricorso depositato in data 22.3.2024 con cui proponeva _1
reclamo ex art 739 c.p.c. avverso il decreto n. cronologico 1464/2024 del 9.3.2024 emesso dal Tribunale Ordinario di Siracusa in composizione collegiale nell'ambito del procedimento n. 186/2020 RGVG, notificato in data 12.3.2024 con il quale, nel regolamentare la responsabilità genitoriale dei figli , nato il Persona_1
25.3.2018 e , nata il [...], era stato disposto l'affidamento Persona_2
condiviso ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre nella casa dalla stessa abitata ed era stata disposta la regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario, ordinando altresì che il versasse alla _1 CP_1
l'assegno di E. 500,00 in favore dei due minori, oltre al 75% delle spese straordinarie;
osservato che contestualmente al reclamo il formulava istanza ex art 709 _1
ter c.p.c. affinchè la Corte ammonisse la in quanto genitore inadempiente e la CP_1
condannasse al risarcimento del danno sia nei propri confronti che, soprattutto, nei confronti dei figli e nella misura di €5.000,00 o in quell'altra Per_1 Per_2
somma maggiore o minore ritenuta di giustizia (lamentava infatti che la in CP_1
spregio del regime di affidamento condiviso richiesto sia prima che a seguito del disposto provvedimento provvisorio del 31.5.2021, non faceva altro che frapporre ostacoli allo svolgimento del diritto di visita e del conseguente rapporto padre – figli, oltre che al civile rapporto genitoriale); riscontrato che il chiedeva che la Corte volesse: disporre il collocamento _1
prevalente dei figli minori di anni 6 e di anni 5 presso il padre Per_1 Per_2
nella casa di sua proprietà sita in Siracusa Via per Floridia n. 25 regolamentando il diritto di visita della madre;
in subordine disporre l'affidamento condiviso paritario con collocamento alternato;
in caso di collocamento presso la madre, rideterminare i tempi di permanenza del padre, genitore non collocatario, regolamentando il diritto di visita, e prevedendo esplicitamente i recuperi dei giorni non usufruiti;
ammonire la signora ex art 709 ter cpc II comma n. 1, 2, 4 per aver posto in essere plurime CP_1
pagina 2 di 16 condotte volte ad ostacolare il diritto di visita del padre e per aver posto in essere comportamenti monogenitoriali lesivi del diritto alla prole ad avere due genitori condannandola al risarcimento del danno in €5000.00 a favore dei Figli minori e e del marito, e /o alla Cassa delle ammende;
Per_1 Per_2
vista la costituzione di che chiedeva il rigetto dei motivi di gravame Controparte_1
formulando altresì reclamo incidentale onde porre a carico della controparte un assegno di mantenimento di E. 1000,00 e chiedendo altresì di disporre adeguate indagini sulle condizioni economiche e patrimoniali del;
_1
visto il parere espresso dal P.G. che ha chiesto il rigetto del reclamo;
osservato che questa Corte con provvedimento depositato in data 10/10/2024 ha rigettato l'istanza ex art 709 ter c.p.c avanzata da in seno al proprio _1
atto di reclamo nonché l'istanza di ammonimento svolta altresì da Controparte_1
in seno alle memorie del 9.09.2024 e ha ordinato a entrambe le parti di produrre le proprie dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
osservato che con ulteriore istanza avanzata in data 8/10/2024 ha _1
chiesto alla Corte di autorizzare la modifica della sezione scolastica del minore presso l'istituto comprensivo “S. Lucia”, dal tempo prolungato Persona_1
ovvero, in subordine, di disporre che egli possa esercitare il suo diritto di visita nei confronti di entrambi i figli nei giorni di martedì e giovedì dall'uscita da scuola ore
16.00 fino alle ore 8.00 del giorno successivo onerandolo di riaccompagnare i figli a scuola;
oppure, sempre, in subordine almeno un giorno a settimana o il martedì o il giovedì ed in caso di impossibilità del minore che il giorno venga recuperato in altro della settimana;
vista altresì l'istanza depositata in data 29/10/2024 con cui il ha altresì _1
chiesto alla Corte di autorizzare, con provvedimento reso inaudita altera parte, la partecipazione dei minori alla cena organizzata per il compleanno del nonno paterno nella medesima data;
pagina 3 di 16 vista la memoria difensiva depositata in data 30/10/2024 da con la Controparte_1
quale la stessa ha chiesto il rigetto delle suddette istanze del reclamante;
osservato che la Corte con provvedimento depositato il 14/11/2024 ha rigettato le domande svolte da nelle istanze del 8/10/2024 e 29/10/24; _1
verificato che nelle more entrambe le parti hanno prodotto le chieste dichiarazioni dei redditi;
riscontrato che in data 20/3/2025 il ha presentato un'altra istanza ex art 709 _1
ter c.p.c. con la quale ha reiterato la doglianza relativa a comportamenti ostruzionistici della volti ad impedire ed ostacolare esso reclamante nell'esercizio della CP_1
responsabilità genitoriale e volti ad escluderlo dalla vita dei figli, chiedendo che la sia ammonita ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c. e insistendo affinché i figli siano CP_1
collocati presso di sé; rilevato che il ha altresì chiesto che la Corte proceda all'ascolto dei minori _1
tramite la nomina di un ausiliario e/o esperto al fine di verificare le condizioni in cui viene esercitato il diritto di visita presso il padre e come viene vissuto;
osservato che all'udienza del 20/3/25 la Corte ha disposto un rinvio all'udienza del
24/4/2024 affinché la potesse interloquire in ordine a tale ultima istanza CP_1
concedendo termine per note;
osservato che all'udienza del 24/4/2025 il depositava un file audio e la _1
Corte, al fine di stimolare il contraddittorio con la rinviava il procedimento al CP_1
22 maggio per discussione e decisione;
rilevato che all'udienza del 22 maggio la Corte ha posto la causa in decisione (avendo le parti depositato ulteriori memorie in data 12 maggio 2025 e il anche un _1
altro file audio)
OSSERVA
Le varie questioni sollevate dalle parti con il reclamo principale, con il reclamo incidentale e – da ultimo – con l'ulteriore istanza di ammonimento depositata dal in data 20/3/2025 vanno esaminate singolarmente. _1
pagina 4 di 16 1.Domanda svolta dal di collocamento prevalente dei figli minori nella casa _1
di sua proprietà sita in Siracusa Via per Floridia n. 25 (o in subordine di affidamento condiviso paritario con collocamento alternato, oppure - in caso di collocamento presso la madre – di rideterminazione dei suoi tempi di permanenza) e istanza di ammonimento depositata dal in data 20/3/2025. _1
***
Il sin dalla proposizione del reclamo ha lamentato l'atteggiamento di _1 [...]
volto a sottrarre la figura paterna alla prole e ad ostacolare il suo diritto di CP_1
visita. Ha fatto altresì rilevare che la decidendo di occuparsi della propria CP_1
attività (un B&B), ha affidato i figli alla cura dei nonni materni, così delegando a questi l'esercizio della responsabilità genitoriale. Ha precisato inoltre che i figli non subirebbero alcun disagio nell'essere affidati ad esso reclamante (residente in [...]), atteso che la casa assegnata alla reclamata dal primo giudice sita in Siracusa, Fontane Bianche, è una abitazione destinata solo alle vacanze estive mentre la casa familiare, contrariamente a quanto statuito dal primo decidente, si trova a
Siracusa nella Via per Floridia n. 25.
A tali motivi di reclamo ha aggiunto le ulteriori doglianze esplicitate con l'istanza di ammonimento del 20/3/2025 con cui ha lamentato alcuni specifici episodi, a dimostrazione del proprio assunto, e cioè:
a) Che nei primi giorni del mese di Novembre 2024 - dopo un giorno e mezzo di messaggi e telefonate effettuate per sentire i suoi figli, rimaste prive di riscontro - solo in data 12.11.2024 egli apprendeva dal figlio che, nella giornata precedente Per_1
egli e la sorella venivano condotti in ospedale dalla madre, all'insaputa del Per_2
padre;
b) Che la violando il provvedimento reso dal Tribunale di Siracusa, lo CP_1
ostacolava nel poter recuperare il diritto di visita nei giorni in cui i minori erano impediti per ragioni di salute. In particolare narrava che la dopo aver chiesto a mezzo CP_1
pagina 5 di 16 del suo legale a esso reclamante di tenere con sé i figli , in quanto avrebbe dovuto effettuare una visita ed una pre visita medica in data 25-26.2.2025, aveva poi utilizzato tale giorno da lui fruito per impedire al padre di poter recuperare i giorni del 4.3.2025
e del 6.3.2025 in cui non aveva potuto incontrare i figli per problemi di salute degli stessi (si doleva altresì del fatto che – durante la malattia dei figli – non aveva potuto chiamarli né effettuare videochiamate).
c) che egli, data la richiesta della di tenere con sé i figli nel giorno del suo CP_1
compleanno, ovvero in data 15.3.2025, proponeva alla stessa di scambiarsi il week end, così che i figli avrebbero trascorso il week end del compleanno con la madre e quello successivo con il padre, ma che a tale richiesta, però, la sig.ra aveva risposto a CP_1
mezzo pec del suo legale rigettando la proposta e imponendo al sig. di _1
prendere i figli soltanto nella giornata di domenica 16.3.2025, senza quindi pernottamento e perdendo di fatto il suo week end (di talché egli comunicava che avrebbe preso i figli nel suo week end di spettanza ma, sabato 15.3.2025, recatosi presso l'abitazione ove i figli erano collocati, non rinveniva nessuno e pertanto si recava presso il B&B della la quale gli comunicava che i bambini non sarebbero CP_1
stati con il padre).
A tali doglianze il con memoria del 14 aprile 2025 ha aggiunto altre _1
doglianze:
1) lamentando che la gli consegni i figli con abbigliamento usurato e scarpe CP_1
rotte allegando un messaggio del 1.4.2025;
2) deducendo che la asserisca l'esistenza di presunte malattie dei figli CP_1
accusando esso reclamante di averli fatti ammalare per averli condotti in piscina pur essendo consapevole della falsità delle sue affermazioni.
3) dolendosi del fatto che la impedisce al padre di sentire telefonicamente i figli CP_1
quando, a suo dire, sono ammalati.
pagina 6 di 16 Indi, con memoria del 12 maggio '25 il ha ancora lamentato che la _1 CP_1
lo esclude dalla vita dei figli inserendo il nuovo compagno nella loro vita, invitando i bambini a chiamarlo “papà”.
Così riassunti gli ultimi episodi che hanno portato il ad avanzare una _1
ulteriore istanza di ammonimento deve dirsi che – come già osservato da questa Corte in seno al provvedimento depositato in data 10/10/2024 con cui è stata rigettata l'istanza ex art 709 ter c.p.c avanzata da - tutta la narrazione dei _1
fatti offerta dal reclamante si riduce a una serie di eventi tipici della vita quotidiana
(malattie di bambini ancora molto piccoli, gestione di festività e occasioni familiari, regolamentazione di telefonate e videochiamate, malesseri legati a fraintendimenti) che andrebbero gestiti senza quel clima di estrema conflittualità che caratterizza il rapporto tra le parti, e che – in carenza di ostilità - si ridurrebbero a mere occasioni di adeguamento ai fisiologici imprevisti dell'esistenza.
Peraltro, la stessa prospettazione del reclamante offre elementi per escludere che la voglia impedire il suo contatto con figli. Ad esempio, si veda il fatto che la stessa CP_1
– in occasione della visita medica del 25-26.2.2025 - si è rivolta all'ex compagno (e non ai propri genitori) per accudire i bambini, senza delegare tale occasione a propri parenti. Così come appare anche dallo scambio di PEC tra i due difensori delle parti che alcuni episodi sono caricati di eccessivo significato dal reclamante, potendo trovare facile spiegazione in fraintendimenti e/o gestioni emergenziali di situazioni tipiche dell'infanzia (si veda l'episodio della febbre e dell'otte dei minori che ha condotto la a rivolgersi a una guarda medica, salvo poi ad avvertire il padre il giorno CP_1
successivo).
Quanto poi ai file audio da ultimo allegati, si tratta di documenti che vanno ascoltati senza estrapolare le singole frasi, ma udendoli attentamente per cogliere le intonazioni delle voci, il timbro vocale dei colloquianti, le modalità di conversazione.
Ebbene in essi è dato evincere che a fronte di domande fortemente incalzanti di una voce femminile (attribuibile, per quel che si evince dalle difese delle parti, alla zia dei pagina 7 di 16 bambini, sorella del ) i piccoli rispondano con evidente sincerità e serenità, _1
senza turbamenti, con una linearità di pensiero che porta ad escludere che essi siano oggetto di strumentalizzazione.
Per esempio, nella conversazione del 19 marzo 2023 la piccola afferma che Per_2
tale “ (del quale non vi è prova che sia convivente di fatto della dice Pt_1 CP_1
“come scherzo” che lei e il fratello siano suoi figli, e ha ben chiaro che lui non è il suo papà, tanto che ribadisce con tranquillità alla zia tale dato.
E' quindi evidente che la bambina ha perfettamente interiorizzato i ruoli genitoriali, sa ben individuare i contesti di appartenenza, e con semplicità richiama anche espressioni affettuose di tale “ (“dice che io sono la sua fidanzata”), sapendo finanche Pt_1
prenderne le distanze, il che appare segno del fatto che alla piccola è lasciata ampia libertà di giudizio.
Non vi è alcuna prova poi che tali fatti possano essere letti nell'ottica di un allontanamento dei figli dal padre naturale. Quand'anche infatti tale “ sia il Pt_1
compagno della reclamata, il tono molto tranquillo della bambina porta ad escludere un tentativo di estromissione del ruolo paterno (l'epiteto affettuoso di “fidanzata”, o di
“papà” attribuito a tale ma per scherzo, appare il segnale della esistenza di un Pt_1
contesto affettivo evidente, che non si denota in modo deteriore in assenza di qualsivoglia robusta indagine psicologica e sociale – mai allegata in atti – che asseveri disagi di natura psicologica).
Quanto poi al fatto – sempre evincibile dagli audio – che i bambini di tanto in tanto, e in base ad esigenze lavorative materne, possano dormire dalla nonna, tale circostanza di per sé è neutra (o al massimo arricchente della vita affettiva della prole) rientrando nella normale gestione di una donna che lavora fare affidamento sulla famiglia di origine, specie se ciò avviene nell'ambito dei tempi a lei concessi dai provvedimenti giudiziari, soprattutto in carenza di prova rigorosa su un atteggiamento fortemente delegante della (allo stato certamente da escludere per l'attaccamento affettivo CP_1
che la prole le dimostra e che emerge dalle relazioni in atti).
pagina 8 di 16 Diversamente opinando si perverrebbe alla conseguenza che una madre lavoratrice non possa far affidamento su persone di famiglia per poter essere sostenuta nei propri doveri.
Né si può rimproverare alla che la stessa esplichi un impegno lavorativo anche CP_1
intenso in certe stagioni dell'anno, atteso che la stessa ha obblighi di mantenimento economico verso i figli e la scelta di investire le proprie energie in un'attività come un
B&B (che esige una presenza attiva anche se stagionale) non trascende i doveri educativi, ma è strumentale ai guadagni utili alla crescita della prole. Peraltro, vi è anche da aggiungere che la modesta dimensione del suddetto B&B emergente dagli atti (tre camere) non appare tale da impedirle di conciliare le necessità lavorative della reclamata con l'impegno di accudimento dei figli.
Del resto, non ci sono elementi per ritenere che i minori vivano con più intensità il contesto materno a scapito di quello paterno. E, invero, la bimba nel rispondere alle domande (in verità incalzanti e perentorie della sua interlocutrice) è molto equilibrata.
Ammette con entusiasmo che a casa del papà “si dorme benissimo”, e così pure “a
Fontane Bianche” (ossia la casa coniugale, assegnata alla madre) che la piccola considera la sua casa.
Quindi la minore sa trarre elementi di benessere tanto dal contesto materno quanto da quello paterno, precisa di non dormire con tale “ (“Non ci dormo a casa di Pt_1
), e nel colloquio – nonostante la forte intensità di domande e quesiti – mantiene Pt_1
una tonalità pacata, allegra.
Sul punto, osserva la Corte che simili registrazioni, non occasionali, ma create appositamente con l'evidente finalità di essere utilizzate nel processo, facciano uso di modalità colloquiali certamente errate con soggetti di età infantile.
Il fatto di esporre i minori a riferire situazioni potenzialmente foriere di “un conflitto di lealtà”; il tono evidentemente “suggestivo” delle domande, come quando la zia chiede alla piccola cosa sarebbe accaduto se la stessa avesse fatto il bagno a mare con papà, rispondendo al posto della bambina: “Un manicomio”; il fatto di formulare richieste pagina 9 di 16 incalzanti e poco giustificabili in un'ottica infantile (“quante volte avete dormito dalla nonna?Con chi mangi? Tu dormi a Fontane Bianche solo quando ti porta papà?) da parte non del genitore, ma di un terzo estraneo alla coppia genitoriale (la zia) che non possiede alcun ruolo legittimo di controllo e di tutela sulla vita dei piccoli;
sono tutti elementi da stigmatizzare e da considerare non rispettosi della serenità della prole.
Inoltre la stretta collaborazione della zia a una tale indagine sulla vita dei minori fa emergere con chiarezza il coinvolgimento della famiglia del agli esiti del _1
presente processo, altro elemento che espone i piccoli a tensioni inevitabili, atteso che la posizione del appare in tutta evidenza legata a quella dei propri parenti _1
(che hanno avanzato azioni giudiziarie contro la in riferimento alla casa CP_1
coniugale).
Si tratta di elementi che lungi dal consigliare il collocamento dei piccoli presso il padre
(ove verrebbero innegabilmente esposti a un eccessivo coinvolgimento familiare) fanno propendere la Corte per il mantenimento dell'attuale assetto di equilibri, per come meglio sotto si dirà.
Del pari, è l'età ancora troppo giovane dei piccoli a consigliare che la richiesta della loro audizione venga rigettata, sia perché l'istruttoria è ampia e compiuta, sia perché un loro interrogatorio in un contesto estraneo come le aule di giustizia li esporrebbe a tensione, ansia e paura anche se l'audizione avvenisse con il coinvolgimento di un esperto.
Del tutto pretestuose poi le doglianze relative al fatto che in una singola occasione
(evincibile da un messaggio del 1.4.2025) uno dei bimbi avesse indumenti usurati.
Ciò che appare del tutto evidente dalle modalità della difesa, dall'eccesso delle istanze del reclamante e dal tenore generale delle richieste è che le parti non sappiano interagire con serenità tra loro, tanto da dover continuamente ricorrere allo scambio di PEC tra i rispettivi difensori come se ciò fosse una normale metodologia di colloquio, mentre la assoluta normalità degli eventi descritti (nessuno dei quali appare allarmante ovvero sintomatico di una volontà di pervicace affermazione della monogenitorialità)
pagina 10 di 16 esigerebbe un semplice e condiviso scambio di telefonate personali per il bene superiore della prole, invece di essere affidato all'ausilio della difesa (comportamento che inevitabilmente sposta il piano del colloqui su formalità che preludono ad una lite giudiziaria).
Ciò che va quindi fortemente evidenziato è che il clima instauratosi – lungi dal poter essere risolto una volta per tutte con provvedimenti giudiziari di tipo organizzativo, che possono alleviare ma non risolvere i gravi difetti di collaborazione e comunicazione genitoriale – va necessariamente ridimensionato facendo appello al buon senso delle parti e alla superiore esigenza di creare un clima rispettoso della delicatezza e della sensibilità dei minori, purtroppo costretti a essere oggetto di recriminazioni e di un contesto di alta ostilità.
Ciò posto, e ribadito che gli episodi narrati sono da ascrivere al clima di grande tensione creatosi tra le parti (e spesso sollecitato dal reclamante con un numero eccessivo di istanze giudiziarie nonché con atteggiamenti a volte poco proporzionati alla ordinarietà dei fatti descritti), elemento che deve portare all'ampio rigetto della richiesta di ammonimento da ultimo reiterata dal reclamante ex art 709 ter cpc in data 20 marzo
2025 , ritiene la Corte che non sussistano motivi per la modifica del collocamento già disposto dal primo giudice.
Innanzi tutto, va infatti rilevato che – come già detto in seno al provvedimento di questa
Corte del 3/10 ottobre 2024 - non si ravvedono comportamenti pregiudizievoli della serenità dei figli in capo alla reclamata.
E, invero, come evidenziato correttamente anche dal primo giudice la (in base CP_1
alla relazione trasmessa il 29.11.2022 dal Consultorio familiare di Siracusa) “ha manifestato sensibilità verso le necessità basilari dei minori e ha mostrato una capacità empatica che le consente di comprendere pienamente le esperienze emotive dei figli e di rispondervi, nella maggior parte dei casi, in modo adeguato;
inoltre, nonostante le difficoltà legate al rapporto con l'ex compagno, la signora ha concordato con il servizio circa la necessità di preservare per i figli una immagine positiva del padre e si è mostrata pagina 11 di 16 disponibile a recepire quanto le veniva consigliato per la tutela del benessere psicologico della prole”.
Inoltre va certamente messo in luce che la separazione della coppia è avvenuta allorché
i due minori erano piccolissimi, di talché gli stessi hanno sempre vissuto con la madre in un contesto (la casa di Fontane Bianche) che riconoscono come abituale e familiare
(si vedano in tal senso i file allegati dal medesimo reclamante ove la bimba parla della sua casa individuandola come quella sita in Fontane Bianche).
Sarebbe quindi pregiudizievole per le loro consolidate abitudini di vita separarli da una collocazione ambientale percepita come propria, considerato che i bambini sono ancora infanti (avendo il maschietto appena iniziato il percorso scolastico e la femminuccia avendo quest'anno concluso la scuola materna).
Inoltre emerge proprio dai file audio allegati dal reclamante che i minori appaiono legati ai genitori con intensità eguale, e che l'eloquio è sereno e spassionato, il che porta ad escludere l'affermazione del reclamante secondo cui i bambini manifestino
“profondo disagio nel raccontare la loro quotidianità, i loro pensieri” e che il padre
“constata la paura che gli stessi hanno nell'esprimere le loro emozioni e/o di affermare delle cose che potrebbero essere in contrasto con quanto riferito dalla madre”.
E' poi da escludere la modalità del collocamento paritario, che va contro l'interesse dei piccoli, esponendoli a precarietà e a spostarsi continuamente da una ambientazione all'altra trasportando abiti, libri, masserizie dal contesto materno a quello paterno, con perdita di equilibrio e di stabilità, senza contare quanto sopra rappresentato da questa
Corte e messo peraltro in evidenza già dal primo giudice, e cioè che una collocazione presso l'abitazione del padre – contigua alla abitazione dei familiari del - “ _1
renderebbe invivibile la quotidianità dei piccoli e visto il clima di Per_2 Per_1
elevatissima conflittualità con la (basti pensare che sono in corso altri CP_1
procedimenti giudiziari tra i nonni paterni e la resistente)” (cfr: provvedimento reclamato).
pagina 12 di 16 Il regime previsto dal primo giudice si palesa quindi rispettoso degli equilibri in atto, delle esigenze di tutela della prole che è costretta a crescere in un clima altamente conflittuale e della esplicazione di una ampia bigenitorialità, sol che la stessa sia vissuta cercando di instaurare una collaborazione fattiva.
Va infatti ribadito che la bigenitorialità è concetto complesso, che non afferisce al solo tempo trascorso con la prole (qui ampiamente garantito) q quindi a un dato meramente quantitativo, ma riguarda il rispetto del mondo bambino, l'instaurazione di legami sereni con tutti i punti di riferimento dei minori, la fondazione di una relazionalità basata su contegni aperti e non conflittuali. Finalità al cui rispetto la Corte invita espressamente entrambe le parti, considerato che una attenuazione della conflittualità in atto ricade in modo benefico sulla generale conduzione della bigenitorialità, a prescindere dalle ore trascorse con i minori.
Quanto al diritto di visita del tutte le statuizioni del primo giudice vanno _1
pertanto confermate, atteso che il Tribunale ha altresì previsto anche le modalità di recupero di giorni eventualmente perduti o saltati per necessità contingenti, dovendosi solo integrare il provvedimento impugnato prevedendo che tutte le festività non prese in considerazione (8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto) andranno godute ad anni alterni da ciascun genitore anche se dovessero coincidere con un giorno fruibile a titolo o di collocamento o di visita dall'altro genitore (che poi recupererà secondo le modalità già stabilite dal primo giudice).
2) Reclamo incidentale avanzato da . Controparte_1
***
Passando adesso alla valutazione del gravame incidentale avanzato dalla nessun CP_1
pregio ha l'eccezione di tardività sollevata dalla parte reclamante, atteso che le statuizioni afferenti la prole sono comunque riservate ad un vaglio officioso della Corte, riguardando il superiore interesse dei figli delle parti e la protezione della loro minorità.
pagina 13 di 16 Ciò posto e passando a una valutazione delle entrate delle parti, appare evidente alla
Corte una sproporzione tra la situazione patrimoniale del reclamante e quella della reclamata, evincibile dal fatto che – in base alle produzioni documentali in atti - il
(cfr: PF2024) gode di notevoli crediti di imposta ex legge 208/2015 (Bonus _1
Sud), ossia €. 73.783,00 (rigo RU 1), di cui €. 13.568,00 utilizzati (Rigo RU 6) e crediti di imposta, cod. cred. 2L, ovvero investimenti in beni strumentali, di €. 29.666,00, per un ammontare complessivo di €. 103.449,00, elementi che portano a ritenere che lo stessa gestisca un considerevole volume di affari. Non è poi contestato che egli sia titolare di immobili, per l' attività da imprenditore agricolo svolta da lui e dalla famiglia,
e che lo stesso è socio e facente parte del Consiglio di amministrazione della Parte_2
[...]
Di contro appare alla Corte che l'attività della sia meno stabile, avendo natura CP_1
stagionale e discontinua e riguardando la gestione di un B&B di tre sole camere (cfr: relazione del geom. del 21.06.2024 che lo qualifica come attività di Controparte_2
affittacamere di seconda categoria – due stelle). Peraltro, l'immobile ove la ha CP_1
Parte_ allocato il non è di sua proprietà, ma è dalla stessa condotto in locazione (con esborso quindi di un canone). Al di là quindi del fatto che la locazione di detto immobile sia supportata da prova (la reclamata ha infatti allegato un contratto vetusto e non attualmente vigente), sta comunque il fatto (evincibile dalla relazione citata del geom.
che chiarisce che la reclamata è solo detentrice dell'immobile adibito Controparte_2
Parte_ a ma non proprietaria) che l'attività lavorativa svolta dalla non ha CP_1
caratteristiche tali da poter essere ritenuta particolarmente stabile (essendo comunque subordinata al rinnovo dei contratti locativi) né particolarmente redditizia, come peraltro si evince dalle dichiarazioni reddituali prodotte (dalle quali emerge un reddito di E. 7995,00 annui per il periodo di imposta 2021 (dich. 2022) ; di E. 9703,00 annui per il periodo di imposta 2022; di E. 9367,00 annui per il periodo di imposta 2023).
Ad avviso della Corte ha quindi errato il primo giudice a statuire un assegno mensile per la prole di E. 500,00 (ossia E. 250,00 per ciascun minore) cifra che è prossima al pagina 14 di 16 minimo vitale (a fronte del notorio aumento dei prezzi) e che sia più congruo e proporzionato alle entrate delle parti e alle esigenze di vita e di tutela dei minori statuire un assegno di E. 700,00 mensili a carico del a far data dalla domanda (E. _1
350,00 per ciascun figlio, somma certamente sopportabile dal sia per la sua _1
complessiva situazione patrimoniale sia perché lo stesso percepisce il 50% dell'assegno unico, pari ad €. 156,00).
In conclusione, e in considerazione dell'esito della lite le spese vanno compensate per un terzo (stante il parziale accoglimento del reclamo incidentale e la necessità di integrare l'ordinanza impugnata su alcuni giorni di visita), mentre i restanti due terzi vanno posti sul reclamante così come statuito in dispositivo.
PQM
Accoglie parzialmente il reclamo principale e a integrazione dell'ordinanza reclamata dispone che tutte le festività non prese in considerazione dal provvedimento impugnato
(8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto) andranno godute ad anni alterni da ciascun genitore anche se dovessero coincidere con un giorno fruibile a titolo o di collocamento o di visita dall'altro genitore.
Rigetta per il resto il reclamo principale nonché l'istanza di ammonimento depositata dal in data 20/3/2025. _1
Accoglie parzialmente il reclamo incidentale svolto da e dispone Controparte_1
che contribuisca al mantenimento della prole versando a _1 [...]
, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 700,00 a far data dalla CP_1
domanda da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta, oltre al pagamento del 75% delle spese straordinarie.
Compensa per un terzo le spese di lite e condanna il reclamante ai restanti due terzi che liquida in favore della controparte in E. 2726,00 oltre rimborso forfettario iva e cpa.
pagina 15 di 16 Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Famiglia della Corte del 29 maggio 2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Simona Lo Iacono Dott. Massimo Escher
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