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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 30/06/2025, n. 1004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1004 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conIGlio in persona dei
Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
ha pronunciato la seguente
S EN TEN ZA
nella causa iscritta al n. 2036 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 ,
promossa da
, nata ain GIAPPONE il 31/12/1973 (C.F. ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato PELLEGRINI ORAZIO
contro
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
) rappresentata e difesa dall'avvocato PARROZZANI FEDERICA C.F._2
1 e con l'intervento del
MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di CP_2
Vicenza.
In punto: separazione giudiziale.
Conclusioni della ricorrente:
autorizzare i coniugi a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto dandosi atto che il resistente si è già allontanato dalla casa coniugale;
- con richiesta di addebito della separazione a fronte degli atteggiamenti violenti, compiuti verso la moglie, descritti nel decreto penale di condanna n. 10 del 18.01.2022, Tribunale di Vicenza, di cui l'imputato ha rinunciato all'opposizione –
affidare le figlie minori ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità
genitoriale in ordine alle decisioni di maggiore interesse per i figli e disgiunto limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, con collocazione presso il domicilio materno;
- con assegnazione alla madre della casa coniugale sita in Villaga (VI), via Quargente nr. 1 affinché
continui a viverci unitamente alle figlie minori;
-
disporre che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie minori a fine settimana alterni dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola al sabato sera dopo cena;
anno in anno Pasqua e Lunedì
in Albis, due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, mentre, per periodi superiori, dovranno essere concordati tra i genitori , in particolare, come già accaduto, con il consenso rilasciato dal padre alla madre per recarsi in visita presso la famiglia di origine, in
Giappone, per una durata di 5 settimane, durante il periodo estivo –
2 disporsi che il contributo dovuto dal resistente alla ricorrente per il mantenimento delle figlie con la stessa conviventi nella misura di complessivi euro 700 mensili (euro 350 per ciascuna figlia), da corrispondersi al domicilio del creditore, entro il giorno 5 di ogni mese, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Vicenza;
-
disporsi che il contributo dovuto dal marito alla moglie per il mantenimento della stessa, sia di €
300,00, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT; - con vittoria di spese, diritti ed onorari, con riserva di far presente se esistano, o meno, le condizioni per la richiesta concessione del patrocinio a spese dello Stato.
Conclusioni del resistente:
si chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni, rigettata ogni diversa deduzione ed eccezione avversaria, -
Per_ figlie modalità di affido e visita: Le figlie e rimangono affidate congiuntamente ai Per_1
genitori con collocazione prevalente presso la madre, con obbligo di un percorso di sostegno alla genitorialità di entrambi;
Conseguente assegnazione della casa coniugale, di proprietà del IG.
alla IG.ra ; Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie come da piano CP_1 Pt_1
genitoriale allegato alla comparsa di risposta ed in ogni caso una settimana il venerdì
pomeriggio/sera mezza giornata e la settimana successiva il sabato intera giornata, così da poter stare insieme almeno una volta alla settimana;
15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive che si aggiungono ai periodi di visita già stabiliti, concordati tra i genitori entro il
3 31 maggio di ogni anno;
una settimana durante le vacanze invernali, alternando il giorno di
Natale e di Capodanno con ciascun genitore;
3 giorni durante il periodo pasquale alternando il giorno di Pasqua e di Pasquetta con ciascun genitore, sempre ad anni alterni;
figlie:
mantenimento: A titolo di contributo al mantenimento delle figlie prevedere che il IG.
versi sul conto corrente della IG.ra entro il giorno 15 di ogni mese l'importo di CP_1 Pt_1
Euro 700,00 mensili (settecento//00), pari ad Euro 350,00 (trecentocinquanta) a figlia, da rivalutarsi annualmente ex ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo la ripartizione adottata dal Tribunale di Vicenza ed in possesso di entrambi;
figlie: ulteriori disposizioni economiche - Il buono celiachia sarà incassato dalla madre, l'assegno unico andrà al 50%. Nulla
a titolo di reciproco mantenimento, per i motivi descritti in narrativa e in considerazione delle dichiarazioni lavorative della stessa innanzi agli assistenti sociali che si chiede vengano acquisite dal Giudice. - Spese integralmente rifuse.
SI ribadiscono le ulteriori istanze formulate in via istruttoria: Vero che le liti in famiglia dipendono dall'educazione impartita alle figlie dalla IG.ra ; Vero che il padre è in Pt_1
Per_ Per_ disaccordo sul metodo educativo nei confronti della figlia;
Vero che negli anni ha cambiato carattere;
Vero che la IG.ra continua a rimproverare le figlie soprattutto a Pt_1
tavola; Vero che la IG.ra spesso è aggressiva con le figlie;
Vero che la IG.ra sgrida Pt_1 Pt_1
le figlie in pubblico;
Vero che la IG.ra urla alle bambine;
Vero che la IG.ra Pt_1 Pt_1
impone alle figlie di parlare solo in Giapponese;
Vero che la IG.ra è disinteressata alla Pt_1
casa ; Vero che la IG.ra prepara solo cibi molto semplici per cena;
Vero che la IG.ra Pt_1
ha evitato la costruzione di legami di amicizia in Italia;
Vero che il IG. lavora Pt_1 CP_1
anche al rientro a casa nei campi antistanti l'abitazione; Vero che il IG. discute con la CP_1
4 moglie solo per l'educazione delle figlie;
Vero che la IG.ra dopo ogni discussione si Pt_1
chiude in camera con le bambine impedendo un confronto tra adulti;
Vero che le figlie sentono sempre e solo la versione della madre;
Vero che la IG.ra impone il silenzio a tavola;
Vero Pt_1
che le figlie si rifiutano di farsi accompagnare dal padre in auto;
Vero che il IG. si CP_1
occupa integralmente della famiglia;
Vero che il IG. ha chiesto molte volte alla CP_1
moglie di lavorare;
Vero che la IG.ra ha rifiutato alcuni colloqui di lavoro organizzati dal Pt_1
IG. Vero che la IG.ra è rimasta casalinga nonostante i diversi accordi;
Vero CP_1 Pt_1
che il IG. procura frutta fresca che coltiva lui stesso per la famiglia;
Vero che CP_1
l'immobile in cui le parti risiedono è tranquillamente divisibile;
Vero che l'azienda ha comunicato che gli straordinari saranno consentiti solo in caso di accordo con la proprietà;
Conclusioni del Pubblico Ministero:
FATTO E DIRITTO
Premesso che:
Con ricorso depositato in data 04/04/2023 , posto di aver contratto Parte_1
matrimonio con in data 27/10/2007 e che dall'unione erano nate due Controparte_1
Per_ figlie, in data 20.11.2009 e , nata l'[...] , ha dedotto che il rapporto coniugale era Per_1
entrato in irreversibile crisi a causa del comportamento del coniuge, violento e offensivo, anche alla presenza delle figlie, di parenti e amici;
l'attrice ha precisato che la convivenza era divenuta intollerabile, poiché il marito non solo le si rivolgeva con epiteti offensivi, batteva i pugni sul tavolo, rovesciava sedie, ma ne controllava i movimenti con telecamere e le centellinava il denaro, sostenendo che la moglie fosse una parassita, non ostante la stessa si occupasse in via esclusiva della casa e delle figlie e avesse iniziato ad offrire una piattaforma on line per
5 l'apprendimento della lingua giapponese;
da ultimo, l'attrice ha allegato di essersi rivolta ad un centro antiviolenza per far cessare le violenze del marito, ma senza esito;
ha chiesto la pronuncia della separazione con addebito al marito, l'affido condiviso delle figlie,
con abitazione presso la madre, l'assegnazione a sé della casa coniugale, di proprietà del marito;
ha inoltre chiesto la disciplina del diritto di visita paterno, l'imposizione al resistente di un contributo mensile per sè di euro 500,00 e di euro 500,00 per ciascuna figlia, oltre al 100% delle spese straordinarie e dell'80% delle spese sostenute per recarsi ogni anno per 45 giorni in
Giappone con le minori;
si è costituito chiedendo anch'egli la separazione, e tuttavia con Controparte_1
addebito alla moglie, alla stregua di una diversa ricostruzione del menage familiare;
ha chiesto l'affido condiviso delle figlie, con abitazione presso la madre e l'assegnazione di parte della casa familiare e con regolamentazione del proprio diritto di visita;
ha proposto di versare un contributo al mantenimento delle figlie di 350 euro ciascuna, oltre al 50% delle spese straordinarie, ivi comprese quelle occorrenti per i viaggi in Giappone;
ha contrastato la domanda di contributo al mantenimento per la moglie;
All'udienza dell'11.7.2023 le parti sono comparse personalmente avanti il giudice delegato, il quale ha preliminarmente disposto l'audizione delle minori;
all'esito, ha pronunciato i provvedimenti provvisori ed urgenti e precisamente ha autorizzato i coniugi a vivere separati (il resistente già si era allontanato), ha affidato le figlie ad entrambi i genitori, con abitazione presso la madre alla quale ha assegnato la casa coniugale;
ha disciplinato i tempi di permanenza delle minori con il padre e ha posto a carico di quest'ultimo un contributo mensile per la moglie di euro 300,00 e un contributo mensile per le figlie di euro
6 350,00 ciascuna, oltre al 50% delle spese straordinarie, incaricando i servizi sociali di monitorare il nucleo familiare, al fine di valutare il regime di affido più consono all'interesse delle minori;
Nel prosieguo, con sentenza parziale n. 2275/2023 il Tribunale di Vicenza ha dichiarato la separazione personale dei coniugi
La causa è proseguita per la definizione delle altre domande ed è stata istruita a mezzo di prove documentali e dell'audizione delle figlie della coppia.
Le parti hanno precisato le conclusioni nei termini di cui in epigrafe e il giudice delegato ha rimesso al Collegio la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero
intervenuto nel giudizio, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Osserva:
La separazione personale dei coniugi è già stata pronunciata con sentenza parziale n.2275/2023.
Va ora esaminata la domanda di addebito formulata dall'attrice.
Reputa il Collegio che la stessa sia fondata e meriti accoglimento.
E' in atti la querela sporta dall'attrice, che, in data 12.3.2021 si è rivolta ai Carabinieri per denunciare che il marito le rinfacciava di non guadagnare e la apostrofava con espressioni quali:
“puttana, non fai nulla, spendi solo i miei soldi”, facendole pesare la sua completa dipendenza economica. La medesima ha riferito di tre episodi, il primo, accaduto in data 8.1.2018, quando il marito le avrebbe dato un pugno, colpendola per tre volte alla spalla sinistra, un secondo episodio, risalente al 2.1.2021, quando il coniuge l'avrebbe afferrata per una spalla e poi per il braccio sinistro, trascinandola fino a farla sbattere contro la porta finestra della cucina e, da
7 ultimo, di un terzo episodio, accaduto il 28.2.2021, nel corso del quale il marito l'aveva afferrata per il collo, buttandola a terra, episodio in esito al quale la moglie aveva deciso di rivolgersi ad un centro antiviolenza. Tale ultimo episodio trova documentale riscontro nel certificato medico di pronto soccorso in data 1.3.2021, ove risulta refertato un trauma cranico commotivo e una contusione al gomito e all'anca destra, per riferita violenza, lesioni giudicate guaribili in 10
giorni; anche il fratello del convenuto assunto a s.i.t. nell'ambito delle indagini penali espletate a seguito della querela, ha confermato l'episodio, per averlo appreso, separatamente, da entrambi i coniugi. Per il medesimo, il G.I.P. presso i Tribunale di Vicenza ha emesso un decreto penale di condanna alla pena di 4 mesi di reclusione, convertiti in euro 9.000,00 di multa;
pena sospesa,
divenuto definitivo per rinunzia all'opposizione da parte dell'imputato. Sul punto, il convenuto ha dedotto l'inconferenza del decreto penale di condanna, che, tuttavia, è coperto da giudicato,
ma per l'episodio del 28.2.2021, da ultimo illustrato, ha ammesso di avere dato una forte spinta alla spalla della moglie, sia pure sbagliando, spinta in seguito alla quale la IGnora si sarebbe buttata sul fianco, sottolineando che comunque quello sarebbe stato l'unico episodio di violenza.
Per_ Va però anche considerato il tenore delle dichiarazioni rese dalle figlie: , nata in [...]
8.2.2012, ha riferito di non voler più vedere il padre dopo l'episodio in questione, di averne paura e di sentirsi più allegra ora che il padre è andato via di casa;
la figlia nata il Per_1
20.11.2009, ha anch'essa riferito che non vorrebbe più vedere il padre, “perché il papà quando ha fatto violenze sulla mamma mi ha fatto paura, anche a me diceva cose brutte, anche ora continua a parlare male della mamma e mi infastidisce questa cosa. Ho visto il papà che ha spintonato la mamma e l'ha fatta cadere, è successo dopo mangiato quindi c'eravamo tutti”.
La IGnora poi è stata presa in carico dai servizi sociali (si veda la relazione 19.4.2021)., presso i
8 quali ha ripercorso la propria vicenda matrimoniale e manifestato la volontà di separarsi.
Il convenuto, dal canto proprio, ha lamentato una insanabile divergenza sui metodi educativi dei genitori, sostenendo che la moglie era molto severa e rigida, incline al continuo rimprovero e che in casa con le figlie parlava in giapponese, con ciò escludendolo. Anche l'attrice, pure in sede di querela, ha evidenziato tali divergenze, sostenendo che il padre con le figlie sarebbe lassista e non in grado di dare loro delle regole;
reputa il Collegio, tuttavia, che l'incompatibilità
rispetto alle questioni educative, se può costituire una ragione di crisi irreversibile della coppia,
non può per altro verso configurare un motivo di addebito, come sembra prospettare il convenuto, come neppure può costituire ragione di addebito il fatto che le pulizie di casa sarebbero svolte in modo sommario o che la moglie cucini cibi semplici;
tali argomenti, lungi dal condurre ad addebitare la separazione alla moglie, sembrano piuttosto ascriversi nell'ambito di una concezione dei rapporti familiari che, da un lato attribuisce IGnificativo rilievo a mansioni tipiche del lavoro domestico, nella prospettiva peraltro di una rigida divisione dei ruoli, d'altro canto, stigmatizza la mancata percezione di reddito e quasi ravvisa un proprio ingiusto depauperamento nel fatto che la moglie pretenda di attingere al reddito del marito, il quale ha dedotto come esorbitante la pretesa della moglie di spendere euro 1.200,00 la mese per far fronte alle spese di una famiglia di 4 persone, allegazioni, tutte, che rafforzano il convincimento che il marito abbia tenuto sempre una condotta di prevaricazione, controllo e dominanza nei confronti della moglie , in contrasto con i doveri di solidarietà e assistenza morale materiale connessi a matrimonio, il cui presupposto logico è inevitabilmente la parità dei coniugi.
Resta comunque dirimente l'insegnamento della Suprema Corte, la quale, a proposito della
9 violenza, ha enunciato il principio secondo il quale “Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse , non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” (cf. Cass. Sez. 6-1, Ord. 3925 del
19.2.2018 e, negli stessi termini, Cass. Sez. 6-1, Ord. 7388 del 22.3.2017). In tale prospettiva,
resta irrilevante ogni doglianza svolta dal marito in merito ai metodi educativi e al dialogo all'interno della coppia, profili destinati a restare superati dagli agiti di violenza (Cass. Sez. I
Ord. n. 22294 del 7.8.2024, Cass. Sez. I n. 31351 del 20.10.2022).
Quanto al regime di affido, occorre prendere le mosse dalla relazione dei servizi sociali depositata il 15.3.2024, che hanno monitorato il nucleo familiare nel suo attuale assetto.
Entrambi i genitori presentano competenze genitoriali definite quali moderate, la rigidità dei rispettivi pensieri impedisce loro di accettare le differenze reciproche;
appaiono per entrambi moderate le competenze sia nell'area del supporto sociale e organizzativo, sia sul piano del calore e dell'empatia. Le differenze culturali, caratteriali e valoriali impediscono ai genitori di riconoscere i bisogni delle figlie e, soprattutto, di dare accesso all'altro genitore. Le figlie sono oppositive nei riguardi del padre e quest'ultimo reagisce con un atteggiamento rinunciatario di sconforto;
vi è invece un'alleanza tra le minori e la madre, la quale, tuttavia, non intende né
favorire il rapporto con il padre, né promuovere una più completa integrazione delle figlie nel
10 contesto nel quale vivono, legata come appare alla cultura, ai modelli del proprio paese d'origine e addirittura alla lingua giapponese. In tale contesto, entrambe le minori presentano franchi indici di malessere sono state inviate al servizio di neuropsichiatria infantile di Vicenza, e per entrambe appare necessaria la presa in carico da parte del servizio tutela minori.
Alla stregua di tali risultanze, si concorda con le conclusioni che ravvisano nell'affido ai servizi sociali la soluzione più consona all'interesse delle minori, che potranno essere supportate, sia nell'auspicabile ripresa del rapporto con il padre, sia in tutti gli aspetti del loro sviluppo evolutivo e dell'inserimento nel contesto scolastico e di relazione, rispetto ai quali sono emerse plurime criticità.
Il collocamento abitativo va mantenuto presso la madre, come chiesto peraltro da entrambi i genitori, con conseguente assegnazione alla madre della casa familiare, secondo il criterio preferenziale stabilito dall'art. 337 sexies c.c.
Le minori non gradiscono gli incontri con il padre, che allo stato vive con la di lui madre in abitazione contigua a quella dove vivono le stesse;
va comunque disposto un calendario di visite,
come proposta dai servizi, nell'auspicio che l'affido ai servizi possa favorire il superamento di tale rifiuto e la ripresa dei rapporti.
Quanto alle statuizioni di carattere patrimoniale va detto che il padre è alle dipendenze della società Viemme s.r.l. con mansioni di impiegato tecnico ed ha dedotto di svolgere anche attività
di coltivatore dei terreni ereditati dal padre, per la quale, però, dichiara solo il reddito dominicale;
per l'anno d'imposta 2021, ha dichiarato un reddito imponibile di euro 39.860,00
con un'imposta netta di euro 8.0252,00 e dunque ha percepito un reddito mensile netto, su 12
mensilità, di euro 2.650,66, non è gravato da oneri abitativi, poiché vive in casa di proprietà,
11 assiema alla madre;
egli ha poi prodotto due buste paga, rispettivamente dei mesi di aprile e maggio del 2024, ove sono indicate le retribuzioni di euro 2.256,00 e 2.341, ma questo non dimostra una flessione del reddito, da un lato perché la capacità reddituale va valutata nell'arco di un anno, d'altro canto perché il lavoratore percepisce 13 mensilità e il calcolo del reddito netta hanno va operato dividendo l'importo annuo per 12 mensilità; la comunicazione della società 9.9.2024, nella quale si preannuncia un periodo di cassa integrazione fino a dicembre
2014 è inconferente, da un lato perché non è indirizzata al convenuto, d'altro canto perché non
è dato conoscere quali importi in concreto il medesimo abbia percepito.
L'attrice è priva di occupazione e ha dedotto di avere avviato un'attività di insegnamento della lingua giapponese on line, dalla quale ha dichiarato, all'udienza di comparizione, di ricavare la somma mensile di euro 100,00, Non vi è prova, neppure presuntiva, che la stessa svolga una diversa e più redditizia attività, sicché non può disconoscersi che sussistano i presupposti per accordare un contributo al mantenimento. Sul punto il marito ha argomentato nel senso che la moglie mai avrebbe cercato un'occupazione, non ostante gli inviti ricevuti in tal senso, ma l'assunto è inconferente ai fini della decisione, in considerazione del fatto che, nel giudizio di separazione, il contributo per la moglie ha la finalità di assicurare il tenore di vita fruito in precedenza e, rispetto a detta finalità, è necessario valutare solo la sperequazione reddituale dei coniugi che, nel caso di specie, giustifica il riconoscimento del contributo nella misura di euro
300,00, come stabilito in via provvisoria e come chiesto anche dall'attrice in sede di precisazione delle conclusioni;
tale quantificazione si giustifica sul presupposto che l'attrice possa mantenere la disponibilità dell'automobile, intestata al marito, ma pacificamente utilizzata da lei anche per accompagnare le figlie, quale mezzo di locomozione necessario, in considerazione del luogo in
12 cui è ubicata l'abitazione.
Il contributo di euro 350,00 per ciascuna delle figlie va anch'esso confermato, siccome congruo e proporzionato ai redditi del padre.
Le spese straordinarie, comprese quelle per il viaggio annuale in Giappone, vanno poste a carico delle parti per metà.
All'accoglimento della domanda di addebito consegue la condanna del convenuto al pagamento delle spese processuali, liquidate in dispositivo secondo i parametri medi dello scaglione di valore indeterminato di bassa complessità, con distrazione in favore del procuratore attoreo, che si è dichiarato antistatario in comparsa conclusionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando tra le parti, ogni contraria domanda,
istanze ed eccezione disattesa, così provvede:
1)-addebita la separazione a;
Controparte_1
2)-affida le minori ai servizi sociali, con abitazione presso la madre;
Per_1 Persona_3
3)-il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie vorrà, subordinatamente al consenso Pt_2
delle minori, e comunque dalle ore 18 del venerdì al sabato sera dopo cena, escluso il pernotto;
il padre potrà trascorrere con la figlie la vacanze natalizie, alternando la settimana di Natale a quella di Capodanno, tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando il giorno di Pasqua al
Lunedì dell'Angelo e due settimane durante le vacanze estive, anche non consecutive, in periodo da concordare con la madre entro il mese di maggio;
13 4)- pone a carico del convenuto l'obbligo di versare, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della moglie, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat e la somma di euro 350,00, a titolo di contributo al mantenimento di ciascuna delle figlie, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo adottato dal Tribunale di Venezia, ivi comprese le spese per i viaggi in Giappone;
5) condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 7.616,00 per Controparte_1
compensi, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA., con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Vicenza, nella camera di conIGlio del 27.5.2025
Il Presidente
Giovanna Sanfratello
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conIGlio in persona dei
Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
ha pronunciato la seguente
S EN TEN ZA
nella causa iscritta al n. 2036 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 ,
promossa da
, nata ain GIAPPONE il 31/12/1973 (C.F. ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato PELLEGRINI ORAZIO
contro
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
) rappresentata e difesa dall'avvocato PARROZZANI FEDERICA C.F._2
1 e con l'intervento del
MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di CP_2
Vicenza.
In punto: separazione giudiziale.
Conclusioni della ricorrente:
autorizzare i coniugi a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto dandosi atto che il resistente si è già allontanato dalla casa coniugale;
- con richiesta di addebito della separazione a fronte degli atteggiamenti violenti, compiuti verso la moglie, descritti nel decreto penale di condanna n. 10 del 18.01.2022, Tribunale di Vicenza, di cui l'imputato ha rinunciato all'opposizione –
affidare le figlie minori ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità
genitoriale in ordine alle decisioni di maggiore interesse per i figli e disgiunto limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, con collocazione presso il domicilio materno;
- con assegnazione alla madre della casa coniugale sita in Villaga (VI), via Quargente nr. 1 affinché
continui a viverci unitamente alle figlie minori;
-
disporre che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie minori a fine settimana alterni dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola al sabato sera dopo cena;
anno in anno Pasqua e Lunedì
in Albis, due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, mentre, per periodi superiori, dovranno essere concordati tra i genitori , in particolare, come già accaduto, con il consenso rilasciato dal padre alla madre per recarsi in visita presso la famiglia di origine, in
Giappone, per una durata di 5 settimane, durante il periodo estivo –
2 disporsi che il contributo dovuto dal resistente alla ricorrente per il mantenimento delle figlie con la stessa conviventi nella misura di complessivi euro 700 mensili (euro 350 per ciascuna figlia), da corrispondersi al domicilio del creditore, entro il giorno 5 di ogni mese, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Vicenza;
-
disporsi che il contributo dovuto dal marito alla moglie per il mantenimento della stessa, sia di €
300,00, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT; - con vittoria di spese, diritti ed onorari, con riserva di far presente se esistano, o meno, le condizioni per la richiesta concessione del patrocinio a spese dello Stato.
Conclusioni del resistente:
si chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni, rigettata ogni diversa deduzione ed eccezione avversaria, -
Per_ figlie modalità di affido e visita: Le figlie e rimangono affidate congiuntamente ai Per_1
genitori con collocazione prevalente presso la madre, con obbligo di un percorso di sostegno alla genitorialità di entrambi;
Conseguente assegnazione della casa coniugale, di proprietà del IG.
alla IG.ra ; Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie come da piano CP_1 Pt_1
genitoriale allegato alla comparsa di risposta ed in ogni caso una settimana il venerdì
pomeriggio/sera mezza giornata e la settimana successiva il sabato intera giornata, così da poter stare insieme almeno una volta alla settimana;
15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive che si aggiungono ai periodi di visita già stabiliti, concordati tra i genitori entro il
3 31 maggio di ogni anno;
una settimana durante le vacanze invernali, alternando il giorno di
Natale e di Capodanno con ciascun genitore;
3 giorni durante il periodo pasquale alternando il giorno di Pasqua e di Pasquetta con ciascun genitore, sempre ad anni alterni;
figlie:
mantenimento: A titolo di contributo al mantenimento delle figlie prevedere che il IG.
versi sul conto corrente della IG.ra entro il giorno 15 di ogni mese l'importo di CP_1 Pt_1
Euro 700,00 mensili (settecento//00), pari ad Euro 350,00 (trecentocinquanta) a figlia, da rivalutarsi annualmente ex ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo la ripartizione adottata dal Tribunale di Vicenza ed in possesso di entrambi;
figlie: ulteriori disposizioni economiche - Il buono celiachia sarà incassato dalla madre, l'assegno unico andrà al 50%. Nulla
a titolo di reciproco mantenimento, per i motivi descritti in narrativa e in considerazione delle dichiarazioni lavorative della stessa innanzi agli assistenti sociali che si chiede vengano acquisite dal Giudice. - Spese integralmente rifuse.
SI ribadiscono le ulteriori istanze formulate in via istruttoria: Vero che le liti in famiglia dipendono dall'educazione impartita alle figlie dalla IG.ra ; Vero che il padre è in Pt_1
Per_ Per_ disaccordo sul metodo educativo nei confronti della figlia;
Vero che negli anni ha cambiato carattere;
Vero che la IG.ra continua a rimproverare le figlie soprattutto a Pt_1
tavola; Vero che la IG.ra spesso è aggressiva con le figlie;
Vero che la IG.ra sgrida Pt_1 Pt_1
le figlie in pubblico;
Vero che la IG.ra urla alle bambine;
Vero che la IG.ra Pt_1 Pt_1
impone alle figlie di parlare solo in Giapponese;
Vero che la IG.ra è disinteressata alla Pt_1
casa ; Vero che la IG.ra prepara solo cibi molto semplici per cena;
Vero che la IG.ra Pt_1
ha evitato la costruzione di legami di amicizia in Italia;
Vero che il IG. lavora Pt_1 CP_1
anche al rientro a casa nei campi antistanti l'abitazione; Vero che il IG. discute con la CP_1
4 moglie solo per l'educazione delle figlie;
Vero che la IG.ra dopo ogni discussione si Pt_1
chiude in camera con le bambine impedendo un confronto tra adulti;
Vero che le figlie sentono sempre e solo la versione della madre;
Vero che la IG.ra impone il silenzio a tavola;
Vero Pt_1
che le figlie si rifiutano di farsi accompagnare dal padre in auto;
Vero che il IG. si CP_1
occupa integralmente della famiglia;
Vero che il IG. ha chiesto molte volte alla CP_1
moglie di lavorare;
Vero che la IG.ra ha rifiutato alcuni colloqui di lavoro organizzati dal Pt_1
IG. Vero che la IG.ra è rimasta casalinga nonostante i diversi accordi;
Vero CP_1 Pt_1
che il IG. procura frutta fresca che coltiva lui stesso per la famiglia;
Vero che CP_1
l'immobile in cui le parti risiedono è tranquillamente divisibile;
Vero che l'azienda ha comunicato che gli straordinari saranno consentiti solo in caso di accordo con la proprietà;
Conclusioni del Pubblico Ministero:
FATTO E DIRITTO
Premesso che:
Con ricorso depositato in data 04/04/2023 , posto di aver contratto Parte_1
matrimonio con in data 27/10/2007 e che dall'unione erano nate due Controparte_1
Per_ figlie, in data 20.11.2009 e , nata l'[...] , ha dedotto che il rapporto coniugale era Per_1
entrato in irreversibile crisi a causa del comportamento del coniuge, violento e offensivo, anche alla presenza delle figlie, di parenti e amici;
l'attrice ha precisato che la convivenza era divenuta intollerabile, poiché il marito non solo le si rivolgeva con epiteti offensivi, batteva i pugni sul tavolo, rovesciava sedie, ma ne controllava i movimenti con telecamere e le centellinava il denaro, sostenendo che la moglie fosse una parassita, non ostante la stessa si occupasse in via esclusiva della casa e delle figlie e avesse iniziato ad offrire una piattaforma on line per
5 l'apprendimento della lingua giapponese;
da ultimo, l'attrice ha allegato di essersi rivolta ad un centro antiviolenza per far cessare le violenze del marito, ma senza esito;
ha chiesto la pronuncia della separazione con addebito al marito, l'affido condiviso delle figlie,
con abitazione presso la madre, l'assegnazione a sé della casa coniugale, di proprietà del marito;
ha inoltre chiesto la disciplina del diritto di visita paterno, l'imposizione al resistente di un contributo mensile per sè di euro 500,00 e di euro 500,00 per ciascuna figlia, oltre al 100% delle spese straordinarie e dell'80% delle spese sostenute per recarsi ogni anno per 45 giorni in
Giappone con le minori;
si è costituito chiedendo anch'egli la separazione, e tuttavia con Controparte_1
addebito alla moglie, alla stregua di una diversa ricostruzione del menage familiare;
ha chiesto l'affido condiviso delle figlie, con abitazione presso la madre e l'assegnazione di parte della casa familiare e con regolamentazione del proprio diritto di visita;
ha proposto di versare un contributo al mantenimento delle figlie di 350 euro ciascuna, oltre al 50% delle spese straordinarie, ivi comprese quelle occorrenti per i viaggi in Giappone;
ha contrastato la domanda di contributo al mantenimento per la moglie;
All'udienza dell'11.7.2023 le parti sono comparse personalmente avanti il giudice delegato, il quale ha preliminarmente disposto l'audizione delle minori;
all'esito, ha pronunciato i provvedimenti provvisori ed urgenti e precisamente ha autorizzato i coniugi a vivere separati (il resistente già si era allontanato), ha affidato le figlie ad entrambi i genitori, con abitazione presso la madre alla quale ha assegnato la casa coniugale;
ha disciplinato i tempi di permanenza delle minori con il padre e ha posto a carico di quest'ultimo un contributo mensile per la moglie di euro 300,00 e un contributo mensile per le figlie di euro
6 350,00 ciascuna, oltre al 50% delle spese straordinarie, incaricando i servizi sociali di monitorare il nucleo familiare, al fine di valutare il regime di affido più consono all'interesse delle minori;
Nel prosieguo, con sentenza parziale n. 2275/2023 il Tribunale di Vicenza ha dichiarato la separazione personale dei coniugi
La causa è proseguita per la definizione delle altre domande ed è stata istruita a mezzo di prove documentali e dell'audizione delle figlie della coppia.
Le parti hanno precisato le conclusioni nei termini di cui in epigrafe e il giudice delegato ha rimesso al Collegio la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero
intervenuto nel giudizio, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Osserva:
La separazione personale dei coniugi è già stata pronunciata con sentenza parziale n.2275/2023.
Va ora esaminata la domanda di addebito formulata dall'attrice.
Reputa il Collegio che la stessa sia fondata e meriti accoglimento.
E' in atti la querela sporta dall'attrice, che, in data 12.3.2021 si è rivolta ai Carabinieri per denunciare che il marito le rinfacciava di non guadagnare e la apostrofava con espressioni quali:
“puttana, non fai nulla, spendi solo i miei soldi”, facendole pesare la sua completa dipendenza economica. La medesima ha riferito di tre episodi, il primo, accaduto in data 8.1.2018, quando il marito le avrebbe dato un pugno, colpendola per tre volte alla spalla sinistra, un secondo episodio, risalente al 2.1.2021, quando il coniuge l'avrebbe afferrata per una spalla e poi per il braccio sinistro, trascinandola fino a farla sbattere contro la porta finestra della cucina e, da
7 ultimo, di un terzo episodio, accaduto il 28.2.2021, nel corso del quale il marito l'aveva afferrata per il collo, buttandola a terra, episodio in esito al quale la moglie aveva deciso di rivolgersi ad un centro antiviolenza. Tale ultimo episodio trova documentale riscontro nel certificato medico di pronto soccorso in data 1.3.2021, ove risulta refertato un trauma cranico commotivo e una contusione al gomito e all'anca destra, per riferita violenza, lesioni giudicate guaribili in 10
giorni; anche il fratello del convenuto assunto a s.i.t. nell'ambito delle indagini penali espletate a seguito della querela, ha confermato l'episodio, per averlo appreso, separatamente, da entrambi i coniugi. Per il medesimo, il G.I.P. presso i Tribunale di Vicenza ha emesso un decreto penale di condanna alla pena di 4 mesi di reclusione, convertiti in euro 9.000,00 di multa;
pena sospesa,
divenuto definitivo per rinunzia all'opposizione da parte dell'imputato. Sul punto, il convenuto ha dedotto l'inconferenza del decreto penale di condanna, che, tuttavia, è coperto da giudicato,
ma per l'episodio del 28.2.2021, da ultimo illustrato, ha ammesso di avere dato una forte spinta alla spalla della moglie, sia pure sbagliando, spinta in seguito alla quale la IGnora si sarebbe buttata sul fianco, sottolineando che comunque quello sarebbe stato l'unico episodio di violenza.
Per_ Va però anche considerato il tenore delle dichiarazioni rese dalle figlie: , nata in [...]
8.2.2012, ha riferito di non voler più vedere il padre dopo l'episodio in questione, di averne paura e di sentirsi più allegra ora che il padre è andato via di casa;
la figlia nata il Per_1
20.11.2009, ha anch'essa riferito che non vorrebbe più vedere il padre, “perché il papà quando ha fatto violenze sulla mamma mi ha fatto paura, anche a me diceva cose brutte, anche ora continua a parlare male della mamma e mi infastidisce questa cosa. Ho visto il papà che ha spintonato la mamma e l'ha fatta cadere, è successo dopo mangiato quindi c'eravamo tutti”.
La IGnora poi è stata presa in carico dai servizi sociali (si veda la relazione 19.4.2021)., presso i
8 quali ha ripercorso la propria vicenda matrimoniale e manifestato la volontà di separarsi.
Il convenuto, dal canto proprio, ha lamentato una insanabile divergenza sui metodi educativi dei genitori, sostenendo che la moglie era molto severa e rigida, incline al continuo rimprovero e che in casa con le figlie parlava in giapponese, con ciò escludendolo. Anche l'attrice, pure in sede di querela, ha evidenziato tali divergenze, sostenendo che il padre con le figlie sarebbe lassista e non in grado di dare loro delle regole;
reputa il Collegio, tuttavia, che l'incompatibilità
rispetto alle questioni educative, se può costituire una ragione di crisi irreversibile della coppia,
non può per altro verso configurare un motivo di addebito, come sembra prospettare il convenuto, come neppure può costituire ragione di addebito il fatto che le pulizie di casa sarebbero svolte in modo sommario o che la moglie cucini cibi semplici;
tali argomenti, lungi dal condurre ad addebitare la separazione alla moglie, sembrano piuttosto ascriversi nell'ambito di una concezione dei rapporti familiari che, da un lato attribuisce IGnificativo rilievo a mansioni tipiche del lavoro domestico, nella prospettiva peraltro di una rigida divisione dei ruoli, d'altro canto, stigmatizza la mancata percezione di reddito e quasi ravvisa un proprio ingiusto depauperamento nel fatto che la moglie pretenda di attingere al reddito del marito, il quale ha dedotto come esorbitante la pretesa della moglie di spendere euro 1.200,00 la mese per far fronte alle spese di una famiglia di 4 persone, allegazioni, tutte, che rafforzano il convincimento che il marito abbia tenuto sempre una condotta di prevaricazione, controllo e dominanza nei confronti della moglie , in contrasto con i doveri di solidarietà e assistenza morale materiale connessi a matrimonio, il cui presupposto logico è inevitabilmente la parità dei coniugi.
Resta comunque dirimente l'insegnamento della Suprema Corte, la quale, a proposito della
9 violenza, ha enunciato il principio secondo il quale “Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse , non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” (cf. Cass. Sez. 6-1, Ord. 3925 del
19.2.2018 e, negli stessi termini, Cass. Sez. 6-1, Ord. 7388 del 22.3.2017). In tale prospettiva,
resta irrilevante ogni doglianza svolta dal marito in merito ai metodi educativi e al dialogo all'interno della coppia, profili destinati a restare superati dagli agiti di violenza (Cass. Sez. I
Ord. n. 22294 del 7.8.2024, Cass. Sez. I n. 31351 del 20.10.2022).
Quanto al regime di affido, occorre prendere le mosse dalla relazione dei servizi sociali depositata il 15.3.2024, che hanno monitorato il nucleo familiare nel suo attuale assetto.
Entrambi i genitori presentano competenze genitoriali definite quali moderate, la rigidità dei rispettivi pensieri impedisce loro di accettare le differenze reciproche;
appaiono per entrambi moderate le competenze sia nell'area del supporto sociale e organizzativo, sia sul piano del calore e dell'empatia. Le differenze culturali, caratteriali e valoriali impediscono ai genitori di riconoscere i bisogni delle figlie e, soprattutto, di dare accesso all'altro genitore. Le figlie sono oppositive nei riguardi del padre e quest'ultimo reagisce con un atteggiamento rinunciatario di sconforto;
vi è invece un'alleanza tra le minori e la madre, la quale, tuttavia, non intende né
favorire il rapporto con il padre, né promuovere una più completa integrazione delle figlie nel
10 contesto nel quale vivono, legata come appare alla cultura, ai modelli del proprio paese d'origine e addirittura alla lingua giapponese. In tale contesto, entrambe le minori presentano franchi indici di malessere sono state inviate al servizio di neuropsichiatria infantile di Vicenza, e per entrambe appare necessaria la presa in carico da parte del servizio tutela minori.
Alla stregua di tali risultanze, si concorda con le conclusioni che ravvisano nell'affido ai servizi sociali la soluzione più consona all'interesse delle minori, che potranno essere supportate, sia nell'auspicabile ripresa del rapporto con il padre, sia in tutti gli aspetti del loro sviluppo evolutivo e dell'inserimento nel contesto scolastico e di relazione, rispetto ai quali sono emerse plurime criticità.
Il collocamento abitativo va mantenuto presso la madre, come chiesto peraltro da entrambi i genitori, con conseguente assegnazione alla madre della casa familiare, secondo il criterio preferenziale stabilito dall'art. 337 sexies c.c.
Le minori non gradiscono gli incontri con il padre, che allo stato vive con la di lui madre in abitazione contigua a quella dove vivono le stesse;
va comunque disposto un calendario di visite,
come proposta dai servizi, nell'auspicio che l'affido ai servizi possa favorire il superamento di tale rifiuto e la ripresa dei rapporti.
Quanto alle statuizioni di carattere patrimoniale va detto che il padre è alle dipendenze della società Viemme s.r.l. con mansioni di impiegato tecnico ed ha dedotto di svolgere anche attività
di coltivatore dei terreni ereditati dal padre, per la quale, però, dichiara solo il reddito dominicale;
per l'anno d'imposta 2021, ha dichiarato un reddito imponibile di euro 39.860,00
con un'imposta netta di euro 8.0252,00 e dunque ha percepito un reddito mensile netto, su 12
mensilità, di euro 2.650,66, non è gravato da oneri abitativi, poiché vive in casa di proprietà,
11 assiema alla madre;
egli ha poi prodotto due buste paga, rispettivamente dei mesi di aprile e maggio del 2024, ove sono indicate le retribuzioni di euro 2.256,00 e 2.341, ma questo non dimostra una flessione del reddito, da un lato perché la capacità reddituale va valutata nell'arco di un anno, d'altro canto perché il lavoratore percepisce 13 mensilità e il calcolo del reddito netta hanno va operato dividendo l'importo annuo per 12 mensilità; la comunicazione della società 9.9.2024, nella quale si preannuncia un periodo di cassa integrazione fino a dicembre
2014 è inconferente, da un lato perché non è indirizzata al convenuto, d'altro canto perché non
è dato conoscere quali importi in concreto il medesimo abbia percepito.
L'attrice è priva di occupazione e ha dedotto di avere avviato un'attività di insegnamento della lingua giapponese on line, dalla quale ha dichiarato, all'udienza di comparizione, di ricavare la somma mensile di euro 100,00, Non vi è prova, neppure presuntiva, che la stessa svolga una diversa e più redditizia attività, sicché non può disconoscersi che sussistano i presupposti per accordare un contributo al mantenimento. Sul punto il marito ha argomentato nel senso che la moglie mai avrebbe cercato un'occupazione, non ostante gli inviti ricevuti in tal senso, ma l'assunto è inconferente ai fini della decisione, in considerazione del fatto che, nel giudizio di separazione, il contributo per la moglie ha la finalità di assicurare il tenore di vita fruito in precedenza e, rispetto a detta finalità, è necessario valutare solo la sperequazione reddituale dei coniugi che, nel caso di specie, giustifica il riconoscimento del contributo nella misura di euro
300,00, come stabilito in via provvisoria e come chiesto anche dall'attrice in sede di precisazione delle conclusioni;
tale quantificazione si giustifica sul presupposto che l'attrice possa mantenere la disponibilità dell'automobile, intestata al marito, ma pacificamente utilizzata da lei anche per accompagnare le figlie, quale mezzo di locomozione necessario, in considerazione del luogo in
12 cui è ubicata l'abitazione.
Il contributo di euro 350,00 per ciascuna delle figlie va anch'esso confermato, siccome congruo e proporzionato ai redditi del padre.
Le spese straordinarie, comprese quelle per il viaggio annuale in Giappone, vanno poste a carico delle parti per metà.
All'accoglimento della domanda di addebito consegue la condanna del convenuto al pagamento delle spese processuali, liquidate in dispositivo secondo i parametri medi dello scaglione di valore indeterminato di bassa complessità, con distrazione in favore del procuratore attoreo, che si è dichiarato antistatario in comparsa conclusionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando tra le parti, ogni contraria domanda,
istanze ed eccezione disattesa, così provvede:
1)-addebita la separazione a;
Controparte_1
2)-affida le minori ai servizi sociali, con abitazione presso la madre;
Per_1 Persona_3
3)-il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie vorrà, subordinatamente al consenso Pt_2
delle minori, e comunque dalle ore 18 del venerdì al sabato sera dopo cena, escluso il pernotto;
il padre potrà trascorrere con la figlie la vacanze natalizie, alternando la settimana di Natale a quella di Capodanno, tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando il giorno di Pasqua al
Lunedì dell'Angelo e due settimane durante le vacanze estive, anche non consecutive, in periodo da concordare con la madre entro il mese di maggio;
13 4)- pone a carico del convenuto l'obbligo di versare, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della moglie, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat e la somma di euro 350,00, a titolo di contributo al mantenimento di ciascuna delle figlie, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo adottato dal Tribunale di Venezia, ivi comprese le spese per i viaggi in Giappone;
5) condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 7.616,00 per Controparte_1
compensi, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA., con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Vicenza, nella camera di conIGlio del 27.5.2025
Il Presidente
Giovanna Sanfratello
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