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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/04/2025, n. 1131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1131 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di previdenza ed assistenza sociale tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato Sandro Potenza, ricorrente;
Parte_1
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall' CP_1 avvocato Fabio Fanigliuolo, resistente;
oggetto: “art. 3 co. 3 l. 104/1992.”
Fatto e diritto Con atto depositato in data 08.04.2024 la parte ricorrente - a seguito dell'esito negativo della verifica del requisito sanitario svolta in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445-bis c.p.c. - ha chiesto al Giudice del Lavoro di Lecce di voler dichiarare la sussistenza dei requisiti per l'attribuzione in suo favore della situazione di handicap grave di cui in epigrafe. L' costituitosi, ha dedotto l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda. CP_1
Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Deve preliminarmente rilevarsi che l'azione giudiziaria è proponibile (in quanto risulta presentata la domanda amministrativa), nonché procedibile (in quanto risulta preceduta dall'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo), e che, altresì, non sussiste la decadenza dalla domanda giudiziale ai sensi dell'art. 42, comma 3 del D. L. n. 269/03, conv. in L. n. 326/03, ove si consideri che il ricorso ex art. 445-bis c.p.c. è stato depositato entro i sei mesi dalla data della visita, ovvero di comunicazione del provvedimento amministrativo. Inoltre, la parte ricorrente ha depositato la preventiva dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della comunicazione delle operazioni di consulenza tecnica in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, come vuole l'art. 445 bis c.p.c. Tanto premesso, deve rilevarsi che, nel merito, la domanda attrice (da ritenersi altresì ammissibile, in quanto sono stati sufficientemente specificati i motivi della contestazione, giusta quanto prescritto dal penultimo comma dell'art. 445-bis c.p.c.) è, comunque, infondata e, conseguentemente, deve essere rigettata. Alla stregua dell'indagine tecnica espletata in sede di atpo, il dott. , Persona_1
CTU nominato nella suddetta fase, dopo aver del tutto significativamente rilevato che:
1 “1) In merito alla patologia artrosica ho riscontrato, moderata spondilo-artrosi deformante cervico-dorso-lombare, limitazione funzionale dei movimenti ai gradi medi delle escursioni articolari. Deambulazione con ausilio di bastone, ma anche autonomamente.
2) Diabete mellito è una malattia a patogenesi molto complessa. Nell'ambito delle manifestazioni patologiche abbiamo due tipi di diabete di tipo 1 e di tipo 2. Per quanto riguarda il particolare il diabete di tipo 2, patologia cui è affetta la perizianda, si sono accumulate nel tempo maggiori evidenze che lo collocano all'interno di un cluster di condizioni morbose quali ad esempi l'ipertensione arteriosa, le iperlipoproteinemie, l'obesità condizioni che affiancano l'alterazione del metabolismo glucidico con effetti peggiorativi sulla qualita' e la durata della vita dei pazienti. Oltre l'innalzamento della glicemia i fattori piu' temibili per la salute del soggetto sono certamente le complicanze tardive che compaiono cioe' diversi anni dopo l'insorgenza della iperglicemia. La maggior parte delle complicanze sono cardiovascolari o meglio microvascolari non ancora presenti, pero', nella sig.ra Pt_2
3)Cardiopatia ischemico-ipertensiva; la diagnosi di ipertensione arteriosa è stata formulata sulla base del riscontro di valori pressori elevati ed è stata diagnosticata dai rilievi strumentali riscontrati negli accertamenti effettuati dalla sig.ra Pt_2
4)OSAS con CPAP (sindrome di dispnea notturna di tipo ostruttivo di grave entità) con insufficienza respiratoria cronica che, l'utilizzo di apparecchiatura per la ventilazione notturna, ha apportato significativi benefici nella respirazione con il riscontro di una buona saturimetria quantunque siano temporanei e reversibili dopo la sospensione della terapia stessa.
5)Sindrome ansioso-depressiva reattiva. Depressione del tono dell'umore associata a note ansiose. Al colloquio è visibilmente depressa, da quanto emerge al dialogo non esce più di buon grado di casa. È facilmente irritabile. Riferisce attacchi di panico.
6)Tiroidite cronica eutiroidea non in terapia sostitutiva talora lamenta disfagia e dolore. Ha in termini convincenti concluso nel senso di ritenere “la sig.ra con Pt_2 difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età è portatrice di handicap NON in situazione di gravità (artic. 3 comma 1 Legge 104/92)”. Le conclusioni cui il predetto consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono, inoltre, pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo, peraltro, stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio possa integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222). Tanto, evidentemente, vieppiù nell'ambito della presente vicenda litigiosa ove i motivi di contestazione introdotti con il ricorso in opposizione, non involgendo aspetti della controversia di ordine medico legale che non siano stati già adeguatamente esaminati in sede di accertamento tecnico preventivo, possono essere scrutinati senza dover procedere alla rinnovazione della ctu, essendo - sotto i circoscritti profili oggetto di contestazione - del tutto esaustiva l'indagine espletata nella precedente fase. Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, dunque, rigettato. Le spese di lite sono da dichiarare irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., mentre i costi della CTU espletata, liquidati con separato decreto, sono da porre in maniera definitiva a carico dell' CP_1
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso presentato, con atto depositato in data 08.04.2024, da nei confronti dell' così provvede: rigetta il Parte_1 CP_1 ricorso;
dichiara le spese di lite irripetibili;
pone definitivamente a carico dell' il CP_1 costo delle spese di consulenza tecnica già liquidate con separato decreto. Lecce, 09 aprile 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
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Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di previdenza ed assistenza sociale tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato Sandro Potenza, ricorrente;
Parte_1
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall' CP_1 avvocato Fabio Fanigliuolo, resistente;
oggetto: “art. 3 co. 3 l. 104/1992.”
Fatto e diritto Con atto depositato in data 08.04.2024 la parte ricorrente - a seguito dell'esito negativo della verifica del requisito sanitario svolta in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445-bis c.p.c. - ha chiesto al Giudice del Lavoro di Lecce di voler dichiarare la sussistenza dei requisiti per l'attribuzione in suo favore della situazione di handicap grave di cui in epigrafe. L' costituitosi, ha dedotto l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda. CP_1
Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Deve preliminarmente rilevarsi che l'azione giudiziaria è proponibile (in quanto risulta presentata la domanda amministrativa), nonché procedibile (in quanto risulta preceduta dall'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo), e che, altresì, non sussiste la decadenza dalla domanda giudiziale ai sensi dell'art. 42, comma 3 del D. L. n. 269/03, conv. in L. n. 326/03, ove si consideri che il ricorso ex art. 445-bis c.p.c. è stato depositato entro i sei mesi dalla data della visita, ovvero di comunicazione del provvedimento amministrativo. Inoltre, la parte ricorrente ha depositato la preventiva dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della comunicazione delle operazioni di consulenza tecnica in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, come vuole l'art. 445 bis c.p.c. Tanto premesso, deve rilevarsi che, nel merito, la domanda attrice (da ritenersi altresì ammissibile, in quanto sono stati sufficientemente specificati i motivi della contestazione, giusta quanto prescritto dal penultimo comma dell'art. 445-bis c.p.c.) è, comunque, infondata e, conseguentemente, deve essere rigettata. Alla stregua dell'indagine tecnica espletata in sede di atpo, il dott. , Persona_1
CTU nominato nella suddetta fase, dopo aver del tutto significativamente rilevato che:
1 “1) In merito alla patologia artrosica ho riscontrato, moderata spondilo-artrosi deformante cervico-dorso-lombare, limitazione funzionale dei movimenti ai gradi medi delle escursioni articolari. Deambulazione con ausilio di bastone, ma anche autonomamente.
2) Diabete mellito è una malattia a patogenesi molto complessa. Nell'ambito delle manifestazioni patologiche abbiamo due tipi di diabete di tipo 1 e di tipo 2. Per quanto riguarda il particolare il diabete di tipo 2, patologia cui è affetta la perizianda, si sono accumulate nel tempo maggiori evidenze che lo collocano all'interno di un cluster di condizioni morbose quali ad esempi l'ipertensione arteriosa, le iperlipoproteinemie, l'obesità condizioni che affiancano l'alterazione del metabolismo glucidico con effetti peggiorativi sulla qualita' e la durata della vita dei pazienti. Oltre l'innalzamento della glicemia i fattori piu' temibili per la salute del soggetto sono certamente le complicanze tardive che compaiono cioe' diversi anni dopo l'insorgenza della iperglicemia. La maggior parte delle complicanze sono cardiovascolari o meglio microvascolari non ancora presenti, pero', nella sig.ra Pt_2
3)Cardiopatia ischemico-ipertensiva; la diagnosi di ipertensione arteriosa è stata formulata sulla base del riscontro di valori pressori elevati ed è stata diagnosticata dai rilievi strumentali riscontrati negli accertamenti effettuati dalla sig.ra Pt_2
4)OSAS con CPAP (sindrome di dispnea notturna di tipo ostruttivo di grave entità) con insufficienza respiratoria cronica che, l'utilizzo di apparecchiatura per la ventilazione notturna, ha apportato significativi benefici nella respirazione con il riscontro di una buona saturimetria quantunque siano temporanei e reversibili dopo la sospensione della terapia stessa.
5)Sindrome ansioso-depressiva reattiva. Depressione del tono dell'umore associata a note ansiose. Al colloquio è visibilmente depressa, da quanto emerge al dialogo non esce più di buon grado di casa. È facilmente irritabile. Riferisce attacchi di panico.
6)Tiroidite cronica eutiroidea non in terapia sostitutiva talora lamenta disfagia e dolore. Ha in termini convincenti concluso nel senso di ritenere “la sig.ra con Pt_2 difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età è portatrice di handicap NON in situazione di gravità (artic. 3 comma 1 Legge 104/92)”. Le conclusioni cui il predetto consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono, inoltre, pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo, peraltro, stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio possa integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222). Tanto, evidentemente, vieppiù nell'ambito della presente vicenda litigiosa ove i motivi di contestazione introdotti con il ricorso in opposizione, non involgendo aspetti della controversia di ordine medico legale che non siano stati già adeguatamente esaminati in sede di accertamento tecnico preventivo, possono essere scrutinati senza dover procedere alla rinnovazione della ctu, essendo - sotto i circoscritti profili oggetto di contestazione - del tutto esaustiva l'indagine espletata nella precedente fase. Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, dunque, rigettato. Le spese di lite sono da dichiarare irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., mentre i costi della CTU espletata, liquidati con separato decreto, sono da porre in maniera definitiva a carico dell' CP_1
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso presentato, con atto depositato in data 08.04.2024, da nei confronti dell' così provvede: rigetta il Parte_1 CP_1 ricorso;
dichiara le spese di lite irripetibili;
pone definitivamente a carico dell' il CP_1 costo delle spese di consulenza tecnica già liquidate con separato decreto. Lecce, 09 aprile 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
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