Sentenza 18 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 18/01/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 6434/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati:
dott. Carmen Arcellaschi Presidente
dott. Claudia Bonomi Giudice
dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6434 /2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 residente in [...], con il patrocinio dell'Avv. Ester TURATO e dell'Avv. Grethel TURATO, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori, giusta procura in atti;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...], con il patrocinio dell'Avv. Ester TURATO e dell'Avv. Grethel TURATO, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, giusta procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Monza
OGGETTO: separazione consensuale
Voglia il Tribunale adito pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa coniugale sita in Desio via Garibaldi n. 248 viene assegnata alla signora Pt_2 che vi abiterà con la figlia maggiorenne ma non economicamente
[...] Per_1 autosufficiente;
3) il signor lascerà la casa coniugale entro la fine del mese di ottobre Parte_1
2024, provvedendo ad asportare i propri effetti personali, oltre ad alcuni arredi di sua proprietà, in particolare il televisore LG Oled posto in soggiorno e n. 2 Playstation;
4) la figlia viene collocata prevalentemente presso la madre;
Per_1
5) posta la maggiore età di la medesima avrà facoltà di stare con il padre secondo Per_1 la propria volontà;
6) il signor si impegna a versare in favore della signora Parte_1 Pt_2 tramite bonifico bancario IBAN [...] la somma
[...] mensile di € 200,00 (duecento) a far data dal 5.11.24 quale contributo al mantenimento della figlia entro il 5 di ogni mese, detta somma sarà aggiornata annualmente Per_1 secondo l'indice Istat a far data dal mese di novembre 2025;
7) le spese straordinarie per la figlia saranno ripartite tra i genitori nella misura Per_1 del 50% ciascuno secondo il Protocollo del Tribunale di Monza come segue:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo dei genitori: a) Tickets per esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche prescritte dal medico curante ed eseguite presso strutture pubbliche o convenzionate;
b) spese per l'acquisto di dispositivi di assistenza protesica e integrativa (occhiali, scarpe ortopediche, protesi…) se prescritte dal medico nei limiti di costo di mercato;
c) accertamenti e trattamenti sanitari prescritti dal medico anche non erogati dal SSN prescritti dal medico;
d) spese mediche urgenti;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo dei genitori: a) esami diagnostici, trattamenti sanitari, visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
b) cure dentistiche o ortodontiche, pure se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato c) interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, pure se eseguiti in strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
d) farmaci omeopatici medicina alternativa;
- spese scolastiche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo dei genitori : a) iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) per le materie tecniche e artistiche, materiali ed attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche durante l'anno; d) corsi di recupero o lezioni private in caso di valutazioni al di sotto della sufficienza;
e)gite scolastiche senza pernottamento;
d) centri estivi gestiti da ente pubblico o da istituti religiosi;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo dei genitori: a) tasse scolastiche imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione;
b) spese di custodia (babysitter); c) viaggi e vacanze senza genitori;
d) attività sportive ricreative e ludiche nonché le pertinenti attrezzature;
La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici -salvo urgenze - prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza
8) l'Assegno Unico Universale in favore della figlia , se avente diritto, sarà di Per_1 competenza del sig. al 100%; Parte_1
9) le parti concordano che a far data dal mese di novembre 2024, il signor Parte_1 contribuirà al pagamento della rata di mutuo cointestato, di cui alla premessa versando alla signora la somma mensile di € 200,00; Parte_2
10) qualora la casa coniugale dovesse essere posta in vendita il ricavato della vendita sarà suddivisa al 50% tra le parti;
11) il saldo del conto corrente cointestato ove è addebitato il mutuo della casa coniugale a far data dal 1.11.24 sarà di pertinenza della signora ed il signor Parte_2 Pt_1
riconosce che il denaro ivi versato è di provenienza della signora
[...] Pt_2 rinunciando a qualsiasi pretesa di ordine restitutorio;
12) il cane BB resta di proprietà del sig. , mentre i gatti ON, Parte_1 Per_2
e restano di proprietà della signora le spese di cura e mantenimento dei Per_3 Pt_2 predetti animali domestici rimangono in carico al rispettivo proprietario;
13) l'autovettura DR 5.0 targata GR 537VB ed il motociclo Kimko Agility 16+ targato ER54723, quest'ultimo in uso alla figlia , di proprietà della signora Per_1 Parte_2 restano di proprietà della medesima con conseguente onere di pagamento dei relativi costi di utilizzo e manutenzione;
14) la moto AK VERSYS 650 targata EA 84585 ed il furgone Peugeot Boxer targato EX 219 XY entrambi di proprietà del signor restano di proprietà Parte_1 del medesimo con conseguente onere di pagamento dei relativi costi di utilizzo e manutenzione;
15) le parti danno sin d'ora reciproco assenso alla firma dei documenti necessari per l'espatrio;
16) i coniugi dichiarano di aver regolamentato ogni questione patrimoniale e di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro ad eccezione di quanto oggetto del presente ricorso
17) le spese legali del presente giudizio sono a carico solidale tra le parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 15 gennaio 2025.
II. La domanda di separazione è fondata.
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. III. Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza in quanto sono tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
IV. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
e con ricorso depositato in data 4 ottobre 2024 così
[...] Parte_2 provvede:
I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
II. Omologa la separazione personale delle parti che hanno celebrato matrimonio concordatario in Desio il 19 maggio 2001 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Desio, anno 2001, n. 26, Parte II, Serie A) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Desio, affinchè sia annotata ai sensi di legge.
IV. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio, in data 16 gennaio 2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Camilla Filauro
Il Presidente
Dott.ssa Carmen Arcellaschi