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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/02/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2125/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati dott. Domenico Bonaretti Presidente dott.ssa Rossella Milone Consigliere dott.ssa Emanuela Rizzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2125/2023 promossa in grado d'appello
DA
(P.IVA in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), rappresentati e difesi, come da delega Parte_2 C.F._2 in atti, dall'avv. Alessandra Terenzi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Milano, Via G.
Ferrero n. 20
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), in proprio e quale esercente la responsabilità Controparte_1 C.F._3 genitoriale del minore , rappresentata e difesa, come da delega in atti, Persona_1 dall'avv. Sabrina Venturato, dall'avv. Anna Dessi e dall'avv. Alessandro Emanuele Tavazzani ed elettivamente domiciliata in Milano, P.zza Velasca n. 6 n. 4 presso lo studio dell'avv. Anna Dassi
APPELLATA/APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 5471/2023 del Tribunale di Milano pubblicata il 3 luglio
2023 pagina 1 di 18 CONCLUSIONI DELLE PARTI per , e : Parte_1 Parte_1 Parte_2
“Voglia la Corte di Appello di Milano adita, contrariis reiectis e previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame,
In via principale e nel merito accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n. 5471/2023, emessa e pubblicata dal Tribunale di Milano, Dott.ssa Ambra Carla
Tombesi, in data 03/07/2023, notificata agli appellanti in data 04/07/2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel primo grado di giudizio che, qui si riportano:
“IN VIA PRELIMINARE/PROCESSUALE
Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva processuale e sostanziale in capo alla
[...] con riferimento alle argomentazioni esposte in narrativa e, per l'effetto, disporne Parte_1
l'estromissione dal presente giudizio.
NEL MERITO
Accertare l'infondatezza in fatto ed in diritto di tutte le domande proposte dalla signora CP_1
per le argomentazioni esposte in narrativa nei confronti delle parti convenute e per l'effetto
[...] disporne l'integrale rigetto.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali di causa
In via istruttoria Ci si riserva di formulare istanze istruttorie, citare testi, articolare capitoli di prova, chiedere CTU, produrre nuovi documenti e più ampiamente dedurre, nei termini previsti per legge per la presentazione delle istanze istruttorie.”
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze, domande formulate in via principale e/o incidentale dall'appellata dinanzi al Tribunale di Milano per tutti i motivi in atto.
Condannare l'appellata alla restituzione delle somme che gli appellanti saranno obbligati eventualmente a corrisponderle in esecuzione della sentenza impugnata, maggiorate degli interessi legali dalla domanda al saldo.
Condannare la signora alla rifusione delle spese legali del doppio grado di giudizio.” Controparte_1
per , in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale di Controparte_1 [...]
: “Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, disattesa ogni diversa e contraria istanza, Per_1
deduzione ed eccezione, così ritenere e giudicare:
In via principale, nel merito:
pagina 2 di 18 Rigettare l'appello proposto dagli appellanti e Parte_1 Parte_1 Parte_2
e confermare la Sentenza n. 5471/2023, Rep. 6165/2023, pubblicata il 03.07.2023 dal
[...]
Tribunale di Milano
In via incidentale:
Accertare l'arricchimento senza giusta causa della società ai danni della sig.ra Parte_1
e di suo figlio e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. Controparte_1 Persona_1
5471/2023, Rep. 6165/2023, pubblicata il 3.7.2023 dal Tribunale di Milano, in persona del Giudice unico, dott.ssa Carla Ambra Tombesi, condannare la società medesima, in solido con i soci amministratori illimitatamente responsabili, al pagamento di complessivi € 80.775,00 oltre interessi moratori, o alla minor somma che verrà ritenuta di giustizia
Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, in proprio e quale esercente la potestà genitoriale di , conveniva in Controparte_1 Persona_1 giudizio dinanzi al Tribunale di Milano la , Controparte_2 Parte_1
e formulando plurime domande restitutorie a titolo di mutuo
[...] Parte_2
ovvero, in subordine, a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. o a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.
La difesa attorea esponeva quanto segue:
− era stata coniuge, in separazione di beni, di (deceduto Controparte_1 Persona_2 il 16/4/2019), con il quale aveva avuto un figlio, ; Persona_1
− sia che il figlio avevano rinunciato all'eredità di Controparte_1 Per_1 [...]
, così come la madre del defunto – la convenuta di Per_2 Parte_2 Pt_2
Pertanto, unico erede del de cuius era il di lui fratello , che aveva Parte_1 accettato l'eredità con beneficio di inventario il 4/12/2019;
− ed il fratello erano amministratori della società Persona_2 Controparte_2
[...
di cui era socia altresì la madre Parte_1 Parte_2
− in data 21/4/2011, la aveva ricevuto € 130.000,00 a titolo di corrispettivo per la CP_1
vendita di un immobile di sua proprietà, somma che veniva versata su uno dei c/c cointestati di cui i coniugi disponevano. Successivamente, in data 4/1/2016, l'attrice, su richiesta del marito, aveva consegnato alla società l'importo complessivo di € 100.000,00
(importo identificato come una parte della somma ricevuta a seguito della vendita pagina 3 di 18 dell'immobile di cui sopra), con l'intesa di restituirlo in tempi brevi. La somma veniva trasferita tramite la consegna di due assegni, l'uno di € 60.000 e l'altro di € 40.000.
La restituzione non veniva eseguita nei tempi concordati, circostanza quest'ultima di cui l'attrice avrebbe avuto contezza solo dopo la morte del marito, che si occupava della gestione dei rapporti bancari e finanziari della famiglia;
− in data 29/3/2018, aveva consegnato al fratello l'importo di € Persona_2 Pt_1
6.500,00, a mezzo di bonifico eseguito dal c/c cointestato: di tale importo, la aveva, CP_1
in tesi, il diritto alla restituzione nella misura del 50%, a fronte della solidarietà delle obbligazioni nascenti da conto corrente cointestato ex artt. 1854 e 1298 c.c.;
− la aveva mutuato, inoltre, alla società l'ulteriore somma di € 31.000,00 di cui: € CP_1
20.000,00, consegnati il 5/1/2018 a mezzo di assegno bancario, la cui provvista era stata alimentata da due donazioni eseguite dal fratello e della cognata dell'attrice in favore di
; € 11.000,00, quale 50% dell'importo trasferito dal c/c cointestato col Persona_1
marito alla s.n.c. mediante un assegno e due bonifici, nel corso del gennaio 2019;
− aveva inoltre disposto indebitamente, senza alcuna autorizzazione, della Persona_2
provvista del c/c cointestato, eseguendo plurime operazioni nel corso del 2018, per complessivi € 93.000,00. Pertanto, il fratello in quanto suo erede, era tenuto alla Pt_1
restituzione della metà di tali importi a titolo di mutuo ovvero di indebito arricchimento ovvero, infine, a titolo di risarcimento dei danni cagionati alla moglie violando gli obblighi di assistenza familiare;
− da ultimo, avrebbe confessato stragiudizialmente in due occasioni e Parte_1 alla presenza di diversi soggetti (tra cui l'attrice) di essere tenuto alla restituzione di tutti gli importi ricevuti.
Pertanto, la difesa attorea formulava, in via principale le seguenti domande restitutorie a titolo di mutuo:
− la condanna di alla restituzione, in solido con i soci illimitatamente Controparte_2 responsabili e di € 100.000,00, oltre interessi ex Parte_1 Parte_2
art. 1224 c.c.;
− la condanna di in proprio alla restituzione di € 3.250,00, oltre interessi ex Parte_1
art. 1224 c.c.;
pagina 4 di 18 − la condanna della alla restituzione, in solido con i soci illimitatamente responsabili, di € Pt_1
31.000,00, oltre interessi ex art. 1224 c.c.;
− la condanna di , quale erede di , alla restituzione di € Parte_1 Persona_2
46.500,00, oltre interessi ex art. 1224 c.c.
In subordine, la difesa attorea chiedeva la condanna solidale delle controparti al pagamento dell'importo di € 180.750,00 (dato dalla somma delle cifre richieste a titolo di mutuo), oltre interessi ex art. 1224 c.c., a titolo di indebito arricchimento e, in ogni caso, previo accoglimento della domanda restitutoria, la destinazione di € 20.000,00 ad incremento della polizza di Ramo I “BPMVITA
Aumenta” intestata al minore (domanda quest'ultima formulata per la prima volta Persona_1
con la prima memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c.).
Si costituivano a mezzo di unico difensore la e Pt_1 Parte_1 Parte_2
eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva della di cui chiedevano Pt_1
l'estromissione, e contestando la fondatezza nel merito delle domande avversarie di cui chiedevano il rigetto.
Istruita la causa mediante escussione dei testimoni, all'esito del giudizio, il Tribunale di Milano, in parziale accoglimento delle domande attoree, ha condannato la e Pt_1 Parte_1 [...] al pagamento in favore di di € 100.000,00 oltre interessi dal Parte_2 Controparte_1
4/2/2016 al saldo, nonché alla rifusione delle spese processuali del grado.
Disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata da parte convenuta, sull'assunto per cui la s.n.c. è “certamente legittimata passiva rispetto alle domande proposte dagli odierni attori, quale soggetto indicato come tenuto alla restituzione dell'importo mutuato, ciò a prescindere dalla fondatezza della domanda proposta che, qualora non venga dimostrata la stipulazione di mutuo con la
dovrà essere, nel merito rigettata” (sentenza di primo grado, p. 16), il Parte_1
giudice di prime cure ha rilevato quanto segue:
- la domanda di restituzione di € 3.250,00 formulata nei confronti di in Parte_1 proprio doveva essere rigettata per non avere l'attrice “specificamente allegato che Parte_1
si fosse impegnato restituire, a lei o al marito l'importo ricevuto, fatto
[...] Per_2
che impedisce di ritenere specificamente allegata e, quindi, provata la stipulazione di contratto di mutuo avente ad oggetto l'importo consegnato al convenuto”. Parimenti infondata, per carenza di prova degli elementi costitutivi, doveva ritenersi la domanda di restituzione di tale importo a titolo di risarcimento del danno e di indebito arricchimento: invero, a fronte pagina 5 di 18 dell'esiguità dell'importo complessivamente bonificato (€ 6.500,00), dell'assenza di una causale del bonifico da cui poter desumere l'intervenuto accordo restitutorio tra le parti e del rapporto di parentela intercorrente tra i soggetti coinvolti, doveva ritenersi “verosimile, ed inferenzialmente provato, che l'importo venne consegnato da a Per_2 Parte_1
a titolo di liberalità” e, in particolare, di donazione di modico valore (ibidem, p. 17);
- anche la domanda di restituzione di € 46.500,00 formulata nei confronti di Parte_1 quale erede di doveva ritenersi infondata, a fronte dell'incompatibilità della Persona_2
prospettazione di parte attrice con le allegazioni svolte dalla stessa difesa, tali per cui CP_1
non fosse a conoscenza dell'avvenuta disposizione di tali somme da parte del marito.
[...]
La domanda sarebbe risultata parimenti infondata anche ove la si fosse riqualificata ai sensi dell'art. 1298, comma 2 c.c.: “Manca, infatti, nelle allegazioni dell'attrice compiute con l'atto di citazione la precisa individuazione degli atti dispositivi posti a fondamento di questa domanda di condanna, tra i molti elencati nella parte in fatto ed in diritto dell'atto di citazione, circostanza che ha impedito alla convenuta di difendersi puntualmente sulla domanda stessa”.
La difesa attorea aveva altresì omesso di allegare e provare gli elementi costitutivi delle domande restitutorie dei medesimi importi formulate in subordine ai sensi degli artt. 2041 e
2043 c.c., domande che pertanto dovevano essere anch'esse respinte;
- altrettanto infondata era la domanda di restituzione di € 31.000,00 formulata nei confronti della s.n.c. nonché di e della quali soci illimitatamente responsabili. In Parte_1 Parte_2
particolare (ibidem, pp. 19-21):
a. con riguardo all'importo di € 20.000,00, ricondotto dalla difesa alle donazioni eseguite in favore del minore , il giudice di prime cure ha osservato come la difesa Persona_1
attorea non avesse né allegato né provato gli elementi costitutivi della domanda formulata, precisando che, in ogni caso, “la consegna dell'importo di € 20.000,00 da
[...]
alla [non] appare un trasferimento di ricchezza di Per_2 Parte_1 per sé ingiustificato, tenuto conto di come fosse tenuto a rispondere Persona_2 direttamente ed illimitatamente delle obbligazioni sociali ai sensi dell'art. 2291 c.c., quale socio della La sussistenza di una causa legale di giustificazione di Parte_1
tale spostamento patrimoniale giustifica, pertanto, il pagamento eseguito in favore della
e comporta il rigetto anche delle domande di condanna proposte Parte_1 dagli attori ai sensi degli artt. 2041 e 2043 c.c.”;
pagina 6 di 18 b. per quanto concerne l'ulteriore importo di € 11.000,00, la difesa attorea, pur avendo dimostrato l'esecuzione dei pagamenti, non aveva tuttavia provato l'obbligo restitutorio della società convenuta. Né la domanda poteva essere riqualificata ex art. 1298, comma 2
c.c., posto che la restituzione dell'importo era stata sì chiesta a ma Parte_1
nella sua qualità di socio illimitatamente responsabile e non di erede del fratello. Doveva altresì rigettarsi la domanda formulata ex artt. 2041 e 2043 c.c., a fronte della sussistenza di una causa legale sottostante la sua consegna individuata, anche in questo caso, nel dovere di di “rispondere direttamente ed illimitatamente delle obbligazioni sociali Persona_2 ai sensi dell'art. 2291 c.c.”.
- D'altro canto, doveva essere accolta la domanda di condanna della e di Pt_1 Parte_1
e quali soci illimitatamente responsabili alla restituzione di
[...] Parte_2
€ 100.000,00, avendo l'attrice debitamente dimostrato sia la consegna del denaro, sia l'assunzione da parte della società dell'obbligo restitutorio: a tale ultimo riguardo, il primo
Giudice ha rilevato come la avesse provato per testimoni il contenuto della confessione CP_1 stragiudiziale resa da in ordine all'impegno di restituire il denaro. Tale Parte_1 dichiarazione confessoria, peraltro, consentiva di confermare anche la riferibilità dell'importo mutuato di € 100.000,00 alla sola , “sia in quanto la stessa è stata riconosciuta Controparte_1 da , socio ed amministratore della come la Parte_1 Parte_1
mutuante, sia in quanto il valore del prestito ricevuto è stato comparato dal convenuto al valore della proprietà dell'appartamento da lei abitato”.
La s.n.c., e hanno proposto appello concludendo, in Parte_1 Parte_2 parziale riforma della sentenza impugnata, per l'accertamento con declaratoria della carenza di legittimazione passiva della società e per la sua estromissione dal giudizio e, nel merito, per l'integrale rigetto delle domande restitutorie formulate dalla . CP_1
Sono stati articolati due motivi di impugnazione, con cui parte appellante ha censurato la sentenza di primo grado rispettivamente nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto provati gli elementi costitutivi del contratto di mutuo per l'importo di € 100.000,00 e ha disposto la sua condanna alla rifusione delle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio , in proprio e quale esercente la Controparte_1 potestà genitoriale del minore , concludendo per l'inammissibilità dell'appello ex Persona_1
art. 342 c.p.c. e, nel merito, per il suo rigetto in quanto infondato in fatto ed in diritto.
pagina 7 di 18 La ha altresì proposto appello incidentale avverso quelle parti della sentenza in cui il giudice di CP_1
prime cure ha rigettato le residue domande restitutorie dalla stessa articolate in subordine a titolo di ingiustificato arricchimento.
Sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, all'udienza di prima comparizione delle parti, celebrata il 20/12/2023, la causa è stata rinviata ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 18/12/2024, con concessione dei termini perentori previsti dalla disposizione del codice di rito;
in quella sede, è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale ex art. 342 c.p.c. svolta da
è infondata. Controparte_1
I motivi di appello, infatti, risultano formulati in modo conforme ai canoni di specificità e analiticità previsti dalla disposizione del codice di rito, nella sua formulazione innovata dalla riforma introdotta dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. “Riforma Cartabia”), ossia in modo tale da consentire una precisa individuazione delle parti della sentenza nonché della sottesa ratio decidendi che parte appellante ha inteso devolvere al vaglio critico della Corte.
Ancora in via preliminare, si rileva come, pur avendo parte appellante reiterato nelle conclusioni la domanda di accertamento della carenza di legittimazione passiva della con conseguente Pt_1 estromissione della stessa dal giudizio, tuttavia, nella parte motiva dell'atto di appello non ha svolto alcuna espressa e puntuale censura a quella parte della sentenza in cui il giudice di primo grado ne ha disposto il rigetto.
Considerata la ratio devolutiva dell'appello, tale per cui una questione (oggetto di domanda o eccezione) decisa dal giudice di prima istanza può essere devoluta al vaglio del giudice dell'impugnazione solo se il relativo capo della sentenza venga reso oggetto di specifica censura, non essendo sufficiente a tal fine la sua mera riproposizione tra le conclusioni finali, l'accertamento della carenza di legittimazione passiva della società non può essere ammesso entro l'odierno thema decidendum: tanto è sufficiente per esimere la Corte da ogni ulteriore valutazione al riguardo.
Tanto premesso, col primo motivo di doglianza, gli appellanti in via principale censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto che la abbia provato gli CP_1 elementi costitutivi del contratto di mutuo per l'importo di € 100.000,00; in particolare, ad avviso della difesa:
pagina 8 di 18 − il Tribunale di Milano avrebbe errato nel desumere la prova dei fatti costitutivi del diritto azionato dall'appellata dalla non contestazione di circostanze fattuali (e, nella specie, l'esigenza di liquidità della s.n.c., nonché la sottoscrizione di un contratto di mutuo con per CP_3 farvi fronte), in quanto, trattandosi di fatti secondari, sarebbero privi dell'efficacia probatoria loro riconosciuta;
− il primo giudice avrebbe ammesso la prova per testi oltre i limiti consentiti dall'art. 2721 c.c. ed in violazione di quanto stabilito dall'art. 2735, comma 2 c.c., non avendo fornito un'idonea motivazione a supporto della deroga del limite di valore ivi previsto;
− i due assegni bancari di cui è stata prodotta la copia sarebbero inidonei a provare la datio rei, essendo entrambi firmati dal marito . Inoltre, la controparte ha omesso di Persona_2 documentare le movimentazioni del c/c cointestato dall'aprile 2011 (quando è stato incassato il corrispettivo della vendita dell'immobile) al gennaio 2016 (quando cioè risale il trasferimento del denaro), limitandosi ad una produzione frammentaria e lacunosa degli estratti del conto corrente cointestato;
− le deposizioni dei testi e (rispettivamente fratello e cugino della Testimone_1 Testimone_2
) si riferiscono entrambe in modo generico ad un prestito da restituire, non fornendo CP_1 tuttavia indicazioni sull'entità del relativo importo.
L'appello è fondato nei termini che seguono.
Occorre premettere che, come più volte sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, “l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare, ai sensi del primo comma dell'art.
2697 cod. civ., gli elementi costitutivi della domanda e quindi non solo la consegna, ma anche il titolo della stessa, dal quale derivi l'obbligo della reclamata restituzione, senza che la contestazione del convenuto – il quale, riconoscendo di aver ricevuto la somma, deduca una diversa ragione della dazione di essa – si tramuti in eccezione in senso sostanziale, sì da invertire l'onere della prova (Cass.,
Sez. II, 29 novembre 2018, n. 30944; Cass., Sez. III, 13 marzo 2013, n. 6295; Cass., Sez. III, 19 agosto
2003, n. 12119)” (Cass. civ. n. 16332/2024).
La valutazione del Tribunale, pur essendo coerente rispetto ai suindicati principi, non risulta tuttavia integralmente condivisibile nei suoi esiti.
Sin dal primo grado di giudizio, la ha allegato che, nel dicembre 2015, cioè più di cinque anni CP_1
dopo la vendita di un immobile di sua proprietà (perfezionatasi il 21/4/2016 dietro pagamento di un corrispettivo di € 130.000,00 – cfr. docc. nn.
4-5 fascicolo ), il marito, stante la disagevole CP_1
pagina 9 di 18 condizione economica della s.n.c. da lui amministrata, le aveva chiesto di trasferire alla stessa l'importo di € 100.000,00, quale prestito “ponte” necessario all'acquisizione di liquidità in attesa della consegna dell'importo mutuato da , in forza di un contratto di mutuo che nel frattempo era stato CP_3 sottoscritto;
a questa richiesta, secondo la prospettazione della difesa, era seguita l'assunzione, da parte della società nella persona di , dell'impegno di restituire la somma in tempi brevi. Persona_2
Tali circostanze, come correttamente osservato dal giudice di prime cure, devono ritenersi pacifiche tra le parti, in quanto non contestate.
La motivazione della sentenza impugnata, infatti, è chiara nel riferire il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. ai fatti di cui si è appena dato conto e, in particolare, all'accredito del corrispettivo della vendita dell'immobile di proprietà dell'appellata ed alle esigenze di liquidità della s.n.c. durante il 2015 che l'avevano indotta a sottoscrivere un contratto di mutuo con Banca Intesa1, e non anche agli elementi costitutivi (datio rei e titolo di mutuo) del diritto azionato dalla , i CP_1
quali, al contrario, sono stati dalla medesima debitamente provati.
Per quanto concerne la datio rei, l'appellata ha fornito idoneo riscontro documentale del trasferimento alla società del denaro dal conto corrente cointestato con il marito;
infatti:
- dall'estratto conto prodotto sub doc. n. 16 si evince l'emissione, in data 4/1/2016, di due assegni, rispettivamente di € 40.000,00 ed € 60.000,00;
- la copia dei titoli, prodotta sub doc. n. 17, denota sia la loro emissione in favore di
[...]
sia il loro incasso da parte di per conto della società Parte_1 Persona_2 beneficiaria. Ciò può desumersi dalla firma per l'incasso – apposta sul timbro della società – che peraltro risulta ictu oculi speculare a quella presente sul titolo: circostanza, quest'ultima, in ogni caso compatibile con la contitolarità del conto corrente di provenienza dell'assegno in capo alla ed a , che legittimava entrambi a disporre della provvista CP_1 Persona_2
ivi presente. Avuto successivo riguardo all'obbligo restitutorio, il primo giudice ne ha accertato la sussistenza alla luce della dichiarazione confessoria resa ante causam da comprovata dalle Parte_1 risultanze dell'istruttoria orale, seguendo un percorso argomentativo che risulta a questa Corte immune dalle generiche censure spese dall'appellante.
Anzitutto, non può revocarsi in dubbio la correttezza dell'ammissibilità della prova per testi, ai sensi dell'art. 2721 c.c. (secondo cui “la prova per testimoni dei contratti non è ammessa quando il valore dell'oggetto eccede euro 2,58 [233 disp. att.; 244 c.p.c. ss.]. Tuttavia l'autorità giudiziaria può consentire la prova oltre il limite anzidetto, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza”), circostanza che gli appellanti, peraltro, hanno posto in dubbio per la prima volta con l'atto introduttivo del presente gravame.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “i limiti di valore, sanciti dall'art. 2721 c.c., non attengono all'ordine pubblico, ma sono dettati nell'esclusivo interesse delle parti private, con la conseguenza che la prova deve ritenersi ritualmente acquisita, ove la parte interessata non ne abbia tempestivamente eccepito l'inammissibilità in sede di assunzione o nella prima difesa successiva”; in ogni caso, “il giudice può ammettere la prova testimoniale in deroga al limite fissato dall'art. 2721, comma 1 c.c. per il valore eccedente quello di euro 2,58, atteso che l'art. 2721, comma 2 c.c., gli attribuisce un potere discrezionale il cui esercizio è ricollegato alla qualità delle parti, alla natura del contratto ed ad ogni altra circostanza, purché venga fornita adeguata motivazione della scelta operata” (cfr. rispettivamente Cass. civ. n. 19871/2022 d n. 21411/2022).
Pertanto, in disparte la tardività della contestazione, la stessa non coglie nel segno, avendo il giudice di prime cure congruamente motivato la deroga al limite posto dalla disposizione codicistica: alla luce dei principi appena descritti, infatti, la validità dell'ammissione della prova per testi in deroga al limite di valore, in quanto oggetto di un potere discrezionale del giudicante, presuppone soltanto l'esaustiva descrizione del convincimento posto alla base di tale scelta, che il Tribunale ha correttamente compiuto2.
Tanto premesso, dalle deposizioni testimoniali può evincersi che:
- in un incontro tenutosi nell'ottobre 2019 presso l'abitazione di alla Pt_2 Parte_2 presenza, oltre che di quest'ultima, anche di , di e di Parte_1 Controparte_1 [...]
(fratello della ), “ riferiva di essere a conoscenza della Tes_1 CP_1 Parte_1
grave situazione patrimoniale delle due società [il riferimento è anche a Debut s.r.l., società 2 Cfr. sentenza, p. 23. pagina 11 di 18 costituita col fratello, di cui faceva parte anche la ], e che aveva già tentato con il CP_1 fratello di ottenere un finanziamento con ipoteca sulla casa della famiglia d'origine, Per_2 dove si svolgeva l'incontro”, nonché “di dover restituire un prestito a mia sorella [id est:
], c'era un discorso sulla casa, voleva restituirle la casa dove viveva con il Controparte_1 marito” (cfr. dichiarazione di , verbale dell'udienza del 21 settembre 2022); Testimone_1
- in un incontro tenutosi il 2 febbraio 2020 presso il parcheggio dell'abitazione di Testimone_1 alla presenza, oltre che di quest'ultimo, di , e Parte_1 Controparte_1 [...]
(cugino della ), “ aveva detto di dover restituire un prestito a mia Tes_2 CP_1 Pt_1 sorella [id est: ], prestito fatto a e che proponeva di dare l'immobile Controparte_1 Per_2 dove mia sorella vive con suo figlio [id est: ] in luogo del denaro, non si è Persona_1
parlato di cifre, ho sentito parlare di titoli ma senza capire bene di quanto si parlasse, i titoli erano mi sembra della società ma non ricordo con precisione”; circostanza confermata anche da che ha dichiarato che “ aveva riconosciuto di dover Testimone_2 Parte_1 restituire un prestito erogato da in favore di;
si parlava di Controparte_1 Persona_2
appartamento e di titoli ma non ricordo per che cifre, la restituzione doveva essere compiuta a scadenza”.
Tali dichiarazioni confortano il contenuto della dichiarazione confessoria di in Parte_1 ordine all'assunzione, da parte della società, di un obbligo restitutorio nei confronti della . CP_1
Tanto si evince dalla dichiarata volontà del medesimo di provvedere alla restituzione di un prestito mediante la dazione della casa ove la risiedeva con il figlio: posto che, per quanto noto in CP_1 questa sede, non era stato personalmente coinvolto nelle operazioni di Parte_1
trasferimento ed incasso della somma mutuata, non può revocarsi in dubbio che il suddetto impegno si riferisca ad un obbligo assunto non da lui in proprio ma dalla società dal medesimo amministrata, pur se nella persona di;
a tale ultimo riguardo, rileva la Corte come i testi abbiano più Persona_2
volte specificato che il trasferimento del denaro sia avvenuto in favore di con ciò Per_2
confermando la prospettazione della secondo cui era stato il marito a chiederle, per conto della CP_1 società, di eseguire l'esborso. Che la richiesta sia avvenuta per conto della società, peraltro, trova ulteriore riscontro documentale nella firma presente sul titolo per l'incasso apposta sul timbro della s.n.c., firma che, come si è detto, è riconducibile ictu oculi a (circostanza, peraltro, Persona_2
non contestata).
pagina 12 di 18 Tale convincimento non può essere scalfito dalle censure spese dall'appellante, che risultano oltremodo generiche e inidonee a condurre ad una valutazione di segno opposto, specie a fronte delle risultanze istruttorie appena descritte.
In definitiva, il compendio probatorio acquisito consente di ritenere provato il trasferimento a titolo di mutuo di € 100.000,00 dal c/c cointestato a ed a in favore della Controparte_1 Per_2 Parte_1
Parte_1 Parte_1
D'altro canto, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, non può ritenersi provata l'esclusiva riferibilità di tale esborso a . Controparte_1
Secondo la ricostruzione offerta da quest'ultima sin dal primo grado di giudizio, l'importo di €
100.000,00 (trasferito alla società nel 2016) sarebbe una parte della somma incassata a titolo di corrispettivo della vendita di un immobile della proprietà della medesima (€ 130.000,00), perfezionata nell'aprile 2011. Invero, una simile prospettazione non trova il conforto dell'istruttoria.
La cointestazione del conto corrente in capo all'appellata ed al defunto coniuge (entrambi pacificamente muniti del potere di compiere operazioni anche separatamente) implica, ex art. 1854 c.c., la solidarietà dei rapporti di credito e di debito aventi ad oggetto le somme ivi presenti, la cui ripartizione, come previsto dall'art. 1298 c.c., si presume in parti eguali “se non risulta diversamente”.
Ed invero, a fronte del rilevante scarto temporale esistente tra l'incasso del corrispettivo della vendita dell'immobile e la consegna degli assegni – risalenti rispettivamente all'aprile 2011 ed al gennaio 2016
–, deve ritenersi inverosimile che le somme portate dai due titoli consegnati alla società corrispondano a quelle incassate in ragione della vendita, specie se si considera che si è pacificamente in presenza di un conto regolarmente movimentato.
Ciò vale a maggior ragione se si considera che la non ha prodotto in giudizio la serie completa CP_1
degli estratti conto;
al contrario, ha versato in atti documentazione contabile frammentaria3 che, non consentendo la ricostruzione integrale delle movimentazioni del c/c nel quinquennio 2011-2016, impedisce di accertare che la provvista da cui i titoli sono stati alimentati fosse riferibile per intero alla
, circostanza che era onere della medesima provare al fine di ottenere la restituzione dell'intero CP_1
importo richiesto.
Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, deve ritenersi che la somma che ha alimentato la provvista dei due assegni consegnati alla società sia riconducibile nella misura del 50% a ciascuno dei cointestatari del conto e, pertanto, a fronte della consegna alla s.n.c. dell'importo di € 100.000,00, la ha diritto alla restituzione solo della minor somma di € 50.000,00, maggiorata degli interessi CP_1
legali.
A tal proposito, rileva la Corte come il giudice di primo grado abbia fissato il termine iniziale di decorrenza degli interessi sulla somma da restituire nel 4/2/2016, individuato quale dies ad quem per la restituzione del denaro mutuato: considerata l'assenza di contestazione sul punto, la Corte ritiene di confermare tale valutazione, così disponendo, in parziale riforma della sentenza impugnata, la condanna di , in solido con e Controparte_2 Parte_1 [...]
quali soci illimitatamente responsabili, al pagamento in favore di di Parte_2 Controparte_1
€ 50.000,00 oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284 c.c., comma 1 dal 4/2/2016 al saldo.
Avuto successivo riguardo all'appello incidentale, la ha proposto tre motivi di doglianza, con i CP_1
quali ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il primo giudice ha respinto le ulteriori domande restitutorie formulate in via subordinata. In particolare:
- col primo motivo, l'appellante si duole del rigetto della domanda di restituzione ex art. 2041
c.c. dell'importo di € 3.250,00 formulata nei confronti di in proprio, Parte_1 disposto sull'assunto per cui l'importo complessivo di € 6.500,00 (la cui metà viene chiesta in restituzione) sia stato trasferito a mezzo di bonifico da a titolo di liberalità. Persona_2
In tesi, tale operazione si inserisce in una serie di trasferimenti di denaro compiuti dal defunto marito in favore della s.n.c. tra il marzo 2018 ed il gennaio 2019, attingendo dai conti cointestati ad entrambi i coniugi, il cui importo complessivo (pari a € 141.550,00) consentirebbe di escludere che il suo trasferimento sia stato l'oggetto di una donazione di modico valore, specie a fronte delle disponibilità economiche della;
CP_1
- col secondo motivo, l'appellata si duole del rigetto della domanda di restituzione ex art. 2041
c.c. di € 31.000,00 formulata nei confronti della e dei soci illimitatamente responsabili, Pt_1 disposto sull'assunto per cui il trasferimento di denaro dovesse comunque ritenersi giustificato dal dovere del defunto di far fronte alle obbligazioni sociali. In tesi, le argomentazioni svolte dal primo giudice giustificherebbero il rigetto di una domanda di restituzione ex art. 2033 e
2036 c.c. ma non ex art. 2041 c.c., il cui scopo è quello di tenere indenne il depauperato da una disposizione di pagamento voluta ma non legittimata da giusta causa. Ciò rileverebbe anche sul profilo della responsabilità ex art. 2043 c.c., posto che le difficoltà economiche della società
pagina 14 di 18 avrebbero al più potuto giustificare la decisione di di ricorrere ai propri Per_2 Parte_1
risparmi per farvi fronte, ma non a quelli della moglie o del figlio senza il loro consenso;
- infine, col terzo motivo di appello incidentale, l'appellante censura il rigetto, disposto per carenza di prova, della domanda di restituzione ex art. 2041 c.c. dell'importo di € 46.525,00
(pari alla metà della somma complessiva tratta dalla provvista dei c/c cointestati e di cui avrebbe disposto senza l'autorizzazione della moglie), formulata nei Persona_2 confronti di quale erede di . In tesi, la difesa ha Parte_1 Persona_2 correttamente assolto al proprio onere probatorio, “circostanziando i fatti da cui è derivato
l'arricchimento della società convenuta in primo grado, il pregiudizio che ne è derivato a danno della sig.ra ed il nesso causale, mentre controparte non ha dimostrato che CP_1 ricorresse una giustificazione tra quelle previste dal codice”. In particolare, l'appellante incidentale avrebbe individuato in atti le singole operazioni, producendo anche taluni estratti conto: ad avviso della difesa non era necessaria l'integrale produzione sì come osservato da controparte, non essendo stata chiesta sotto forma di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. né da quest'ultima né dal giudice.
Come osservato dalla controparte, i motivi di appello incidentale sono infondati e devono essere rigettati. Trova dunque conferma la valutazione del giudice di primo grado, di cui la Corte intende condividere gli esiti, ma non le premesse.
Le domande formulate ex art. 2041 c.c., infatti, non possono trovare accoglimento non per carenza di prova degli elementi costitutivi, bensì perché tutte inammissibili.
La giurisprudenza di legittimità, pronunciatasi a Sezioni Unite, ha chiarito che “ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento, avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale, è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale – si riveli carente ab origine del titolo giustificativo”, restandone invece preclusa la proposizione quando la domanda principale, fondata su un titolo contrattuale, sia stata formulata senza offrire prove idonee al suo accoglimento (cfr. Cass. ss. uu. n. 33954/2023 e, da ultimo,
Cass. ordinanza n. 6735/2024 e Cass. n. 27008/2024).
La ratio della sussidiarietà dell'azione prevista dall'art. 2041 c.c. risiede infatti nella necessità di fornire a chi subisca un danno in seguito ad un altrui arricchimento – che sia stato determinato da uno spostamento patrimoniale privo di alcuna causa giustificatrice – uno strumento generale di tutela, da pagina 15 di 18 azionare in assenza di altri strumenti tipici da poter esperire al fine di rimuovere il pregiudizio. In altri termini, l'azione ex art. 2041 c.c. è proponibile solo ove il danneggiato non possa, o non avrebbe potuto, esperirne una diversa per porre rimedio al danno subito.
Nel caso di specie, tutte le domande restitutorie formulate dalla in via principale a titolo di CP_1
mutuo sono state rigettate (peraltro con decisione non oggetto di impugnazione nella presente sede e, quindi, coperta dal giudicato interno) per non avere la proponente offerto idonea prova dei fatti costitutivi postine a fondamento;
in particolare:
- rispetto alla domanda di restituzione di € 3.250,00 formulata nei confronti di Parte_1
in proprio, non è stata provata l'assunzione dell'impegno restitutorio in capo al
[...]
preteso mutuatario;
- la domanda di restituzione di € 46.500,00 formulata nei confronti di quale Parte_1 erede di è stata respinta per non aver la assolto il proprio onere di Persona_2 CP_1
allegazione specifica, essendo risultata la sua prospettazione contraddittoria rispetto alle stesse argomentazioni difensive spese a suo fondamento;
- la domanda di restituzione di € 31.000,00 formulata nei confronti della nonché di Pt_1
e della quali soci illimitatamente responsabili, è stata disattesa per Parte_1 Parte_2
mancanza di prova degli elementi costitutivi (in particolare, datio rei e obbligo restitutorio riguardo all'importo di € 20.000,00 ricondotto alla donazione ricevuta dal figlio minore
, e del solo obbligo restitutorio per quanto concerne i residui € 11.000,00). Persona_1
Di conseguenza, come condivisibilmente sostenuto dalla difesa dell'appellata incidentale, a fronte del rigetto della domanda azionata in via principale per carenza di prova degli elementi costitutivi, la domanda formulata in subordine ex art. 2041 c.c. per i medesimi importi non può essere ammessa al vaglio del giudicante: trattandosi di un'azione avente natura sussidiaria, la relativa domanda, come detto, non è ammissibile allorché la parte che si assume danneggiata abbia già a disposizione uno strumento di tutela azionabile (in questo caso di fonte contrattuale) ed il suo esperimento si è rivelato infruttuoso a fronte della mancata finalizzazione, da parte della medesima, degli adempimenti processuali (di allegazione e prova) di cui era onerata.
Avuto successivo riguardo alle pretese risarcitorie articolate ex art. 2043 c.c., si osserva come l'appellante incidentale, sin dal primo grado di giudizio, abbia prospettato la responsabilità extracontrattuale della società – e dei soci illimitatamente responsabili – con esclusivo riguardo al trasferimento di € 31.000,00 (oggetto del secondo motivo di impugnazione incidentale). Tuttavia, tra le pagina 16 di 18 conclusioni precisate in appello, manca la relativa domanda (figurandovi solo le domande restitutorie ex art. 2041 c.c.): tale circostanza, in uno con l'estrema genericità delle doglianze spese al riguardo nella trattazione del secondo motivo di appello incidentale, non consentono a questa Corte di compiere qualsiasi ulteriore valutazione al riguardo.
In ogni caso, come già evidenziato dal Tribunale di Milano, la non ha assolto al proprio onere CP_1 di allegare e provare gli elementi costitutivi dell'invocata responsabilità extracontrattuale della società, non avendo speso alcuna deduzione circostanziata in ordine all'azione dannosa, al danno ed al nesso causale, né introdotto in giudizio elementi probatori idonei a fornirne riscontro.
Conclusivamente, l'appello incidentale deve essere respinto e l'appello principale parzialmente accolto.
Per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, la Parte_1
deve essere condannata, in solido con e al
[...] Parte_1 Parte_2 pagamento in favore di della minor somma di € 50.000,00, oltre interessi al saggio ex Controparte_1
art. 1284, comma 1 c.c. dal 4/2/2016 al saldo.
All'esito della lite segue una nuova regolamentazione delle spese anche del primo grado di giudizio, in cui resta assorbito il secondo motivo di appello principale, limitatosi a prospettare la riforma del capo di condanna alla rifusione delle spese processuali del giudizio dinanzi al Tribunale quale conseguenza dell'accoglimento dell'appello proposto.
Le spese di entrambi i gradi vengono quindi regolamentate ex art. 91 c.p.c. e poste a carico di
[...]
e parti Controparte_2 Parte_1 Parte_2
soccombenti, e liquidate nella misura di cui in dispositivo, determinata applicando i parametri medi dello scaglione di riferimento (da € 26.001 a € 52.000), avuto riguardo al valore del decisum, alle questioni affrontate e all'attività di difesa prestata.
Segue, inoltre, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/02
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da , Controparte_2
e e sull'appello incidentale proposto da Parte_1 Parte_2 Controparte_1
pagina 17 di 18 in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale di , avverso la sentenza n. Persona_1
5471/2023 del Tribunale di Milano pubblicata il 3 luglio 2023:
- accoglie parzialmente l'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna e di al Parte_1 Parte_1 Parte_2 Pt_2 pagamento in favore di di € 50.000,00, oltre interessi legali ex art. 1284, Controparte_1
comma 1 c.c. dal 4/2/2016 al saldo;
- rigetta l'appello incidentale;
- condanna , e Controparte_2 Parte_1 [...]
alla rifusione in favore di delle spese di entrambi i gradi di Parte_2 Controparte_1 giudizio, che liquida in complessivi € 14.562,00 (di cui € 7.616,00 per il primo grado ed €
6.946,00 per il grado d'appello) per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre accessori di legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater DPR 115/2002 per il pagamento a carico di dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari Controparte_1
a quello, ove dovuto, previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, il 18/12/2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
Emanuela Rizzi Domenico Bonaretti
pagina 18 di 18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sentenza di primo grado, p. 21: “ ha dimostrato di aver versato sul conto corrente cointestato con il Controparte_1 marito presso Banca Intesa s.p.a. € 130.000,00 (cfr. doc.ti 4 e 5), allegando che tale importo è stato ricevuto il Per_2 21.4.2011 da come presso per la compravendita di immobile di sua esclusiva proprietà, fatto successivamente CP_1 non specificamente contestato dai convenuti per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c. 18. L'attrice ha quindi allegato che quattro anni e mezzo dopo, nel dicembre 2015, il marito le ha Persona_2 chiesto di eseguire un “prestito ponte” ossia di prestare parte del corrispettivo ottenuto per la vendita dell'immobile alla
da lui amministrata con il fratello che aveva esigenze di liquidità per le quali era stato Parte_1 Pt_1 sottoscritto un mutuo con Banca Intesa s.p.a., la quale avrebbe tuttavia consegnato l'importo mutuato solo il mese successivo. Né l'effettiva sussistenza di tali esigenze di liquidità, né la sottoscrizione del mutuo con sono fatti CP_3 contestati dalle convenute, per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c.”. pagina 10 di 18 3 In particolare, la ha prodotto sub docc. nn.
9-16 gli estratti conto del 30.6.2013, 31.12.2013, 31.12.2014, 31.3.2015 CP_1
e al 31.3.2016. pagina 13 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati dott. Domenico Bonaretti Presidente dott.ssa Rossella Milone Consigliere dott.ssa Emanuela Rizzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2125/2023 promossa in grado d'appello
DA
(P.IVA in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), rappresentati e difesi, come da delega Parte_2 C.F._2 in atti, dall'avv. Alessandra Terenzi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Milano, Via G.
Ferrero n. 20
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), in proprio e quale esercente la responsabilità Controparte_1 C.F._3 genitoriale del minore , rappresentata e difesa, come da delega in atti, Persona_1 dall'avv. Sabrina Venturato, dall'avv. Anna Dessi e dall'avv. Alessandro Emanuele Tavazzani ed elettivamente domiciliata in Milano, P.zza Velasca n. 6 n. 4 presso lo studio dell'avv. Anna Dassi
APPELLATA/APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 5471/2023 del Tribunale di Milano pubblicata il 3 luglio
2023 pagina 1 di 18 CONCLUSIONI DELLE PARTI per , e : Parte_1 Parte_1 Parte_2
“Voglia la Corte di Appello di Milano adita, contrariis reiectis e previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame,
In via principale e nel merito accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n. 5471/2023, emessa e pubblicata dal Tribunale di Milano, Dott.ssa Ambra Carla
Tombesi, in data 03/07/2023, notificata agli appellanti in data 04/07/2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel primo grado di giudizio che, qui si riportano:
“IN VIA PRELIMINARE/PROCESSUALE
Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva processuale e sostanziale in capo alla
[...] con riferimento alle argomentazioni esposte in narrativa e, per l'effetto, disporne Parte_1
l'estromissione dal presente giudizio.
NEL MERITO
Accertare l'infondatezza in fatto ed in diritto di tutte le domande proposte dalla signora CP_1
per le argomentazioni esposte in narrativa nei confronti delle parti convenute e per l'effetto
[...] disporne l'integrale rigetto.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali di causa
In via istruttoria Ci si riserva di formulare istanze istruttorie, citare testi, articolare capitoli di prova, chiedere CTU, produrre nuovi documenti e più ampiamente dedurre, nei termini previsti per legge per la presentazione delle istanze istruttorie.”
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze, domande formulate in via principale e/o incidentale dall'appellata dinanzi al Tribunale di Milano per tutti i motivi in atto.
Condannare l'appellata alla restituzione delle somme che gli appellanti saranno obbligati eventualmente a corrisponderle in esecuzione della sentenza impugnata, maggiorate degli interessi legali dalla domanda al saldo.
Condannare la signora alla rifusione delle spese legali del doppio grado di giudizio.” Controparte_1
per , in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale di Controparte_1 [...]
: “Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, disattesa ogni diversa e contraria istanza, Per_1
deduzione ed eccezione, così ritenere e giudicare:
In via principale, nel merito:
pagina 2 di 18 Rigettare l'appello proposto dagli appellanti e Parte_1 Parte_1 Parte_2
e confermare la Sentenza n. 5471/2023, Rep. 6165/2023, pubblicata il 03.07.2023 dal
[...]
Tribunale di Milano
In via incidentale:
Accertare l'arricchimento senza giusta causa della società ai danni della sig.ra Parte_1
e di suo figlio e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. Controparte_1 Persona_1
5471/2023, Rep. 6165/2023, pubblicata il 3.7.2023 dal Tribunale di Milano, in persona del Giudice unico, dott.ssa Carla Ambra Tombesi, condannare la società medesima, in solido con i soci amministratori illimitatamente responsabili, al pagamento di complessivi € 80.775,00 oltre interessi moratori, o alla minor somma che verrà ritenuta di giustizia
Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, in proprio e quale esercente la potestà genitoriale di , conveniva in Controparte_1 Persona_1 giudizio dinanzi al Tribunale di Milano la , Controparte_2 Parte_1
e formulando plurime domande restitutorie a titolo di mutuo
[...] Parte_2
ovvero, in subordine, a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. o a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.
La difesa attorea esponeva quanto segue:
− era stata coniuge, in separazione di beni, di (deceduto Controparte_1 Persona_2 il 16/4/2019), con il quale aveva avuto un figlio, ; Persona_1
− sia che il figlio avevano rinunciato all'eredità di Controparte_1 Per_1 [...]
, così come la madre del defunto – la convenuta di Per_2 Parte_2 Pt_2
Pertanto, unico erede del de cuius era il di lui fratello , che aveva Parte_1 accettato l'eredità con beneficio di inventario il 4/12/2019;
− ed il fratello erano amministratori della società Persona_2 Controparte_2
[...
di cui era socia altresì la madre Parte_1 Parte_2
− in data 21/4/2011, la aveva ricevuto € 130.000,00 a titolo di corrispettivo per la CP_1
vendita di un immobile di sua proprietà, somma che veniva versata su uno dei c/c cointestati di cui i coniugi disponevano. Successivamente, in data 4/1/2016, l'attrice, su richiesta del marito, aveva consegnato alla società l'importo complessivo di € 100.000,00
(importo identificato come una parte della somma ricevuta a seguito della vendita pagina 3 di 18 dell'immobile di cui sopra), con l'intesa di restituirlo in tempi brevi. La somma veniva trasferita tramite la consegna di due assegni, l'uno di € 60.000 e l'altro di € 40.000.
La restituzione non veniva eseguita nei tempi concordati, circostanza quest'ultima di cui l'attrice avrebbe avuto contezza solo dopo la morte del marito, che si occupava della gestione dei rapporti bancari e finanziari della famiglia;
− in data 29/3/2018, aveva consegnato al fratello l'importo di € Persona_2 Pt_1
6.500,00, a mezzo di bonifico eseguito dal c/c cointestato: di tale importo, la aveva, CP_1
in tesi, il diritto alla restituzione nella misura del 50%, a fronte della solidarietà delle obbligazioni nascenti da conto corrente cointestato ex artt. 1854 e 1298 c.c.;
− la aveva mutuato, inoltre, alla società l'ulteriore somma di € 31.000,00 di cui: € CP_1
20.000,00, consegnati il 5/1/2018 a mezzo di assegno bancario, la cui provvista era stata alimentata da due donazioni eseguite dal fratello e della cognata dell'attrice in favore di
; € 11.000,00, quale 50% dell'importo trasferito dal c/c cointestato col Persona_1
marito alla s.n.c. mediante un assegno e due bonifici, nel corso del gennaio 2019;
− aveva inoltre disposto indebitamente, senza alcuna autorizzazione, della Persona_2
provvista del c/c cointestato, eseguendo plurime operazioni nel corso del 2018, per complessivi € 93.000,00. Pertanto, il fratello in quanto suo erede, era tenuto alla Pt_1
restituzione della metà di tali importi a titolo di mutuo ovvero di indebito arricchimento ovvero, infine, a titolo di risarcimento dei danni cagionati alla moglie violando gli obblighi di assistenza familiare;
− da ultimo, avrebbe confessato stragiudizialmente in due occasioni e Parte_1 alla presenza di diversi soggetti (tra cui l'attrice) di essere tenuto alla restituzione di tutti gli importi ricevuti.
Pertanto, la difesa attorea formulava, in via principale le seguenti domande restitutorie a titolo di mutuo:
− la condanna di alla restituzione, in solido con i soci illimitatamente Controparte_2 responsabili e di € 100.000,00, oltre interessi ex Parte_1 Parte_2
art. 1224 c.c.;
− la condanna di in proprio alla restituzione di € 3.250,00, oltre interessi ex Parte_1
art. 1224 c.c.;
pagina 4 di 18 − la condanna della alla restituzione, in solido con i soci illimitatamente responsabili, di € Pt_1
31.000,00, oltre interessi ex art. 1224 c.c.;
− la condanna di , quale erede di , alla restituzione di € Parte_1 Persona_2
46.500,00, oltre interessi ex art. 1224 c.c.
In subordine, la difesa attorea chiedeva la condanna solidale delle controparti al pagamento dell'importo di € 180.750,00 (dato dalla somma delle cifre richieste a titolo di mutuo), oltre interessi ex art. 1224 c.c., a titolo di indebito arricchimento e, in ogni caso, previo accoglimento della domanda restitutoria, la destinazione di € 20.000,00 ad incremento della polizza di Ramo I “BPMVITA
Aumenta” intestata al minore (domanda quest'ultima formulata per la prima volta Persona_1
con la prima memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c.).
Si costituivano a mezzo di unico difensore la e Pt_1 Parte_1 Parte_2
eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva della di cui chiedevano Pt_1
l'estromissione, e contestando la fondatezza nel merito delle domande avversarie di cui chiedevano il rigetto.
Istruita la causa mediante escussione dei testimoni, all'esito del giudizio, il Tribunale di Milano, in parziale accoglimento delle domande attoree, ha condannato la e Pt_1 Parte_1 [...] al pagamento in favore di di € 100.000,00 oltre interessi dal Parte_2 Controparte_1
4/2/2016 al saldo, nonché alla rifusione delle spese processuali del grado.
Disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata da parte convenuta, sull'assunto per cui la s.n.c. è “certamente legittimata passiva rispetto alle domande proposte dagli odierni attori, quale soggetto indicato come tenuto alla restituzione dell'importo mutuato, ciò a prescindere dalla fondatezza della domanda proposta che, qualora non venga dimostrata la stipulazione di mutuo con la
dovrà essere, nel merito rigettata” (sentenza di primo grado, p. 16), il Parte_1
giudice di prime cure ha rilevato quanto segue:
- la domanda di restituzione di € 3.250,00 formulata nei confronti di in Parte_1 proprio doveva essere rigettata per non avere l'attrice “specificamente allegato che Parte_1
si fosse impegnato restituire, a lei o al marito l'importo ricevuto, fatto
[...] Per_2
che impedisce di ritenere specificamente allegata e, quindi, provata la stipulazione di contratto di mutuo avente ad oggetto l'importo consegnato al convenuto”. Parimenti infondata, per carenza di prova degli elementi costitutivi, doveva ritenersi la domanda di restituzione di tale importo a titolo di risarcimento del danno e di indebito arricchimento: invero, a fronte pagina 5 di 18 dell'esiguità dell'importo complessivamente bonificato (€ 6.500,00), dell'assenza di una causale del bonifico da cui poter desumere l'intervenuto accordo restitutorio tra le parti e del rapporto di parentela intercorrente tra i soggetti coinvolti, doveva ritenersi “verosimile, ed inferenzialmente provato, che l'importo venne consegnato da a Per_2 Parte_1
a titolo di liberalità” e, in particolare, di donazione di modico valore (ibidem, p. 17);
- anche la domanda di restituzione di € 46.500,00 formulata nei confronti di Parte_1 quale erede di doveva ritenersi infondata, a fronte dell'incompatibilità della Persona_2
prospettazione di parte attrice con le allegazioni svolte dalla stessa difesa, tali per cui CP_1
non fosse a conoscenza dell'avvenuta disposizione di tali somme da parte del marito.
[...]
La domanda sarebbe risultata parimenti infondata anche ove la si fosse riqualificata ai sensi dell'art. 1298, comma 2 c.c.: “Manca, infatti, nelle allegazioni dell'attrice compiute con l'atto di citazione la precisa individuazione degli atti dispositivi posti a fondamento di questa domanda di condanna, tra i molti elencati nella parte in fatto ed in diritto dell'atto di citazione, circostanza che ha impedito alla convenuta di difendersi puntualmente sulla domanda stessa”.
La difesa attorea aveva altresì omesso di allegare e provare gli elementi costitutivi delle domande restitutorie dei medesimi importi formulate in subordine ai sensi degli artt. 2041 e
2043 c.c., domande che pertanto dovevano essere anch'esse respinte;
- altrettanto infondata era la domanda di restituzione di € 31.000,00 formulata nei confronti della s.n.c. nonché di e della quali soci illimitatamente responsabili. In Parte_1 Parte_2
particolare (ibidem, pp. 19-21):
a. con riguardo all'importo di € 20.000,00, ricondotto dalla difesa alle donazioni eseguite in favore del minore , il giudice di prime cure ha osservato come la difesa Persona_1
attorea non avesse né allegato né provato gli elementi costitutivi della domanda formulata, precisando che, in ogni caso, “la consegna dell'importo di € 20.000,00 da
[...]
alla [non] appare un trasferimento di ricchezza di Per_2 Parte_1 per sé ingiustificato, tenuto conto di come fosse tenuto a rispondere Persona_2 direttamente ed illimitatamente delle obbligazioni sociali ai sensi dell'art. 2291 c.c., quale socio della La sussistenza di una causa legale di giustificazione di Parte_1
tale spostamento patrimoniale giustifica, pertanto, il pagamento eseguito in favore della
e comporta il rigetto anche delle domande di condanna proposte Parte_1 dagli attori ai sensi degli artt. 2041 e 2043 c.c.”;
pagina 6 di 18 b. per quanto concerne l'ulteriore importo di € 11.000,00, la difesa attorea, pur avendo dimostrato l'esecuzione dei pagamenti, non aveva tuttavia provato l'obbligo restitutorio della società convenuta. Né la domanda poteva essere riqualificata ex art. 1298, comma 2
c.c., posto che la restituzione dell'importo era stata sì chiesta a ma Parte_1
nella sua qualità di socio illimitatamente responsabile e non di erede del fratello. Doveva altresì rigettarsi la domanda formulata ex artt. 2041 e 2043 c.c., a fronte della sussistenza di una causa legale sottostante la sua consegna individuata, anche in questo caso, nel dovere di di “rispondere direttamente ed illimitatamente delle obbligazioni sociali Persona_2 ai sensi dell'art. 2291 c.c.”.
- D'altro canto, doveva essere accolta la domanda di condanna della e di Pt_1 Parte_1
e quali soci illimitatamente responsabili alla restituzione di
[...] Parte_2
€ 100.000,00, avendo l'attrice debitamente dimostrato sia la consegna del denaro, sia l'assunzione da parte della società dell'obbligo restitutorio: a tale ultimo riguardo, il primo
Giudice ha rilevato come la avesse provato per testimoni il contenuto della confessione CP_1 stragiudiziale resa da in ordine all'impegno di restituire il denaro. Tale Parte_1 dichiarazione confessoria, peraltro, consentiva di confermare anche la riferibilità dell'importo mutuato di € 100.000,00 alla sola , “sia in quanto la stessa è stata riconosciuta Controparte_1 da , socio ed amministratore della come la Parte_1 Parte_1
mutuante, sia in quanto il valore del prestito ricevuto è stato comparato dal convenuto al valore della proprietà dell'appartamento da lei abitato”.
La s.n.c., e hanno proposto appello concludendo, in Parte_1 Parte_2 parziale riforma della sentenza impugnata, per l'accertamento con declaratoria della carenza di legittimazione passiva della società e per la sua estromissione dal giudizio e, nel merito, per l'integrale rigetto delle domande restitutorie formulate dalla . CP_1
Sono stati articolati due motivi di impugnazione, con cui parte appellante ha censurato la sentenza di primo grado rispettivamente nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto provati gli elementi costitutivi del contratto di mutuo per l'importo di € 100.000,00 e ha disposto la sua condanna alla rifusione delle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio , in proprio e quale esercente la Controparte_1 potestà genitoriale del minore , concludendo per l'inammissibilità dell'appello ex Persona_1
art. 342 c.p.c. e, nel merito, per il suo rigetto in quanto infondato in fatto ed in diritto.
pagina 7 di 18 La ha altresì proposto appello incidentale avverso quelle parti della sentenza in cui il giudice di CP_1
prime cure ha rigettato le residue domande restitutorie dalla stessa articolate in subordine a titolo di ingiustificato arricchimento.
Sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, all'udienza di prima comparizione delle parti, celebrata il 20/12/2023, la causa è stata rinviata ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 18/12/2024, con concessione dei termini perentori previsti dalla disposizione del codice di rito;
in quella sede, è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale ex art. 342 c.p.c. svolta da
è infondata. Controparte_1
I motivi di appello, infatti, risultano formulati in modo conforme ai canoni di specificità e analiticità previsti dalla disposizione del codice di rito, nella sua formulazione innovata dalla riforma introdotta dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. “Riforma Cartabia”), ossia in modo tale da consentire una precisa individuazione delle parti della sentenza nonché della sottesa ratio decidendi che parte appellante ha inteso devolvere al vaglio critico della Corte.
Ancora in via preliminare, si rileva come, pur avendo parte appellante reiterato nelle conclusioni la domanda di accertamento della carenza di legittimazione passiva della con conseguente Pt_1 estromissione della stessa dal giudizio, tuttavia, nella parte motiva dell'atto di appello non ha svolto alcuna espressa e puntuale censura a quella parte della sentenza in cui il giudice di primo grado ne ha disposto il rigetto.
Considerata la ratio devolutiva dell'appello, tale per cui una questione (oggetto di domanda o eccezione) decisa dal giudice di prima istanza può essere devoluta al vaglio del giudice dell'impugnazione solo se il relativo capo della sentenza venga reso oggetto di specifica censura, non essendo sufficiente a tal fine la sua mera riproposizione tra le conclusioni finali, l'accertamento della carenza di legittimazione passiva della società non può essere ammesso entro l'odierno thema decidendum: tanto è sufficiente per esimere la Corte da ogni ulteriore valutazione al riguardo.
Tanto premesso, col primo motivo di doglianza, gli appellanti in via principale censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto che la abbia provato gli CP_1 elementi costitutivi del contratto di mutuo per l'importo di € 100.000,00; in particolare, ad avviso della difesa:
pagina 8 di 18 − il Tribunale di Milano avrebbe errato nel desumere la prova dei fatti costitutivi del diritto azionato dall'appellata dalla non contestazione di circostanze fattuali (e, nella specie, l'esigenza di liquidità della s.n.c., nonché la sottoscrizione di un contratto di mutuo con per CP_3 farvi fronte), in quanto, trattandosi di fatti secondari, sarebbero privi dell'efficacia probatoria loro riconosciuta;
− il primo giudice avrebbe ammesso la prova per testi oltre i limiti consentiti dall'art. 2721 c.c. ed in violazione di quanto stabilito dall'art. 2735, comma 2 c.c., non avendo fornito un'idonea motivazione a supporto della deroga del limite di valore ivi previsto;
− i due assegni bancari di cui è stata prodotta la copia sarebbero inidonei a provare la datio rei, essendo entrambi firmati dal marito . Inoltre, la controparte ha omesso di Persona_2 documentare le movimentazioni del c/c cointestato dall'aprile 2011 (quando è stato incassato il corrispettivo della vendita dell'immobile) al gennaio 2016 (quando cioè risale il trasferimento del denaro), limitandosi ad una produzione frammentaria e lacunosa degli estratti del conto corrente cointestato;
− le deposizioni dei testi e (rispettivamente fratello e cugino della Testimone_1 Testimone_2
) si riferiscono entrambe in modo generico ad un prestito da restituire, non fornendo CP_1 tuttavia indicazioni sull'entità del relativo importo.
L'appello è fondato nei termini che seguono.
Occorre premettere che, come più volte sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, “l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare, ai sensi del primo comma dell'art.
2697 cod. civ., gli elementi costitutivi della domanda e quindi non solo la consegna, ma anche il titolo della stessa, dal quale derivi l'obbligo della reclamata restituzione, senza che la contestazione del convenuto – il quale, riconoscendo di aver ricevuto la somma, deduca una diversa ragione della dazione di essa – si tramuti in eccezione in senso sostanziale, sì da invertire l'onere della prova (Cass.,
Sez. II, 29 novembre 2018, n. 30944; Cass., Sez. III, 13 marzo 2013, n. 6295; Cass., Sez. III, 19 agosto
2003, n. 12119)” (Cass. civ. n. 16332/2024).
La valutazione del Tribunale, pur essendo coerente rispetto ai suindicati principi, non risulta tuttavia integralmente condivisibile nei suoi esiti.
Sin dal primo grado di giudizio, la ha allegato che, nel dicembre 2015, cioè più di cinque anni CP_1
dopo la vendita di un immobile di sua proprietà (perfezionatasi il 21/4/2016 dietro pagamento di un corrispettivo di € 130.000,00 – cfr. docc. nn.
4-5 fascicolo ), il marito, stante la disagevole CP_1
pagina 9 di 18 condizione economica della s.n.c. da lui amministrata, le aveva chiesto di trasferire alla stessa l'importo di € 100.000,00, quale prestito “ponte” necessario all'acquisizione di liquidità in attesa della consegna dell'importo mutuato da , in forza di un contratto di mutuo che nel frattempo era stato CP_3 sottoscritto;
a questa richiesta, secondo la prospettazione della difesa, era seguita l'assunzione, da parte della società nella persona di , dell'impegno di restituire la somma in tempi brevi. Persona_2
Tali circostanze, come correttamente osservato dal giudice di prime cure, devono ritenersi pacifiche tra le parti, in quanto non contestate.
La motivazione della sentenza impugnata, infatti, è chiara nel riferire il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. ai fatti di cui si è appena dato conto e, in particolare, all'accredito del corrispettivo della vendita dell'immobile di proprietà dell'appellata ed alle esigenze di liquidità della s.n.c. durante il 2015 che l'avevano indotta a sottoscrivere un contratto di mutuo con Banca Intesa1, e non anche agli elementi costitutivi (datio rei e titolo di mutuo) del diritto azionato dalla , i CP_1
quali, al contrario, sono stati dalla medesima debitamente provati.
Per quanto concerne la datio rei, l'appellata ha fornito idoneo riscontro documentale del trasferimento alla società del denaro dal conto corrente cointestato con il marito;
infatti:
- dall'estratto conto prodotto sub doc. n. 16 si evince l'emissione, in data 4/1/2016, di due assegni, rispettivamente di € 40.000,00 ed € 60.000,00;
- la copia dei titoli, prodotta sub doc. n. 17, denota sia la loro emissione in favore di
[...]
sia il loro incasso da parte di per conto della società Parte_1 Persona_2 beneficiaria. Ciò può desumersi dalla firma per l'incasso – apposta sul timbro della società – che peraltro risulta ictu oculi speculare a quella presente sul titolo: circostanza, quest'ultima, in ogni caso compatibile con la contitolarità del conto corrente di provenienza dell'assegno in capo alla ed a , che legittimava entrambi a disporre della provvista CP_1 Persona_2
ivi presente. Avuto successivo riguardo all'obbligo restitutorio, il primo giudice ne ha accertato la sussistenza alla luce della dichiarazione confessoria resa ante causam da comprovata dalle Parte_1 risultanze dell'istruttoria orale, seguendo un percorso argomentativo che risulta a questa Corte immune dalle generiche censure spese dall'appellante.
Anzitutto, non può revocarsi in dubbio la correttezza dell'ammissibilità della prova per testi, ai sensi dell'art. 2721 c.c. (secondo cui “la prova per testimoni dei contratti non è ammessa quando il valore dell'oggetto eccede euro 2,58 [233 disp. att.; 244 c.p.c. ss.]. Tuttavia l'autorità giudiziaria può consentire la prova oltre il limite anzidetto, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza”), circostanza che gli appellanti, peraltro, hanno posto in dubbio per la prima volta con l'atto introduttivo del presente gravame.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “i limiti di valore, sanciti dall'art. 2721 c.c., non attengono all'ordine pubblico, ma sono dettati nell'esclusivo interesse delle parti private, con la conseguenza che la prova deve ritenersi ritualmente acquisita, ove la parte interessata non ne abbia tempestivamente eccepito l'inammissibilità in sede di assunzione o nella prima difesa successiva”; in ogni caso, “il giudice può ammettere la prova testimoniale in deroga al limite fissato dall'art. 2721, comma 1 c.c. per il valore eccedente quello di euro 2,58, atteso che l'art. 2721, comma 2 c.c., gli attribuisce un potere discrezionale il cui esercizio è ricollegato alla qualità delle parti, alla natura del contratto ed ad ogni altra circostanza, purché venga fornita adeguata motivazione della scelta operata” (cfr. rispettivamente Cass. civ. n. 19871/2022 d n. 21411/2022).
Pertanto, in disparte la tardività della contestazione, la stessa non coglie nel segno, avendo il giudice di prime cure congruamente motivato la deroga al limite posto dalla disposizione codicistica: alla luce dei principi appena descritti, infatti, la validità dell'ammissione della prova per testi in deroga al limite di valore, in quanto oggetto di un potere discrezionale del giudicante, presuppone soltanto l'esaustiva descrizione del convincimento posto alla base di tale scelta, che il Tribunale ha correttamente compiuto2.
Tanto premesso, dalle deposizioni testimoniali può evincersi che:
- in un incontro tenutosi nell'ottobre 2019 presso l'abitazione di alla Pt_2 Parte_2 presenza, oltre che di quest'ultima, anche di , di e di Parte_1 Controparte_1 [...]
(fratello della ), “ riferiva di essere a conoscenza della Tes_1 CP_1 Parte_1
grave situazione patrimoniale delle due società [il riferimento è anche a Debut s.r.l., società 2 Cfr. sentenza, p. 23. pagina 11 di 18 costituita col fratello, di cui faceva parte anche la ], e che aveva già tentato con il CP_1 fratello di ottenere un finanziamento con ipoteca sulla casa della famiglia d'origine, Per_2 dove si svolgeva l'incontro”, nonché “di dover restituire un prestito a mia sorella [id est:
], c'era un discorso sulla casa, voleva restituirle la casa dove viveva con il Controparte_1 marito” (cfr. dichiarazione di , verbale dell'udienza del 21 settembre 2022); Testimone_1
- in un incontro tenutosi il 2 febbraio 2020 presso il parcheggio dell'abitazione di Testimone_1 alla presenza, oltre che di quest'ultimo, di , e Parte_1 Controparte_1 [...]
(cugino della ), “ aveva detto di dover restituire un prestito a mia Tes_2 CP_1 Pt_1 sorella [id est: ], prestito fatto a e che proponeva di dare l'immobile Controparte_1 Per_2 dove mia sorella vive con suo figlio [id est: ] in luogo del denaro, non si è Persona_1
parlato di cifre, ho sentito parlare di titoli ma senza capire bene di quanto si parlasse, i titoli erano mi sembra della società ma non ricordo con precisione”; circostanza confermata anche da che ha dichiarato che “ aveva riconosciuto di dover Testimone_2 Parte_1 restituire un prestito erogato da in favore di;
si parlava di Controparte_1 Persona_2
appartamento e di titoli ma non ricordo per che cifre, la restituzione doveva essere compiuta a scadenza”.
Tali dichiarazioni confortano il contenuto della dichiarazione confessoria di in Parte_1 ordine all'assunzione, da parte della società, di un obbligo restitutorio nei confronti della . CP_1
Tanto si evince dalla dichiarata volontà del medesimo di provvedere alla restituzione di un prestito mediante la dazione della casa ove la risiedeva con il figlio: posto che, per quanto noto in CP_1 questa sede, non era stato personalmente coinvolto nelle operazioni di Parte_1
trasferimento ed incasso della somma mutuata, non può revocarsi in dubbio che il suddetto impegno si riferisca ad un obbligo assunto non da lui in proprio ma dalla società dal medesimo amministrata, pur se nella persona di;
a tale ultimo riguardo, rileva la Corte come i testi abbiano più Persona_2
volte specificato che il trasferimento del denaro sia avvenuto in favore di con ciò Per_2
confermando la prospettazione della secondo cui era stato il marito a chiederle, per conto della CP_1 società, di eseguire l'esborso. Che la richiesta sia avvenuta per conto della società, peraltro, trova ulteriore riscontro documentale nella firma presente sul titolo per l'incasso apposta sul timbro della s.n.c., firma che, come si è detto, è riconducibile ictu oculi a (circostanza, peraltro, Persona_2
non contestata).
pagina 12 di 18 Tale convincimento non può essere scalfito dalle censure spese dall'appellante, che risultano oltremodo generiche e inidonee a condurre ad una valutazione di segno opposto, specie a fronte delle risultanze istruttorie appena descritte.
In definitiva, il compendio probatorio acquisito consente di ritenere provato il trasferimento a titolo di mutuo di € 100.000,00 dal c/c cointestato a ed a in favore della Controparte_1 Per_2 Parte_1
Parte_1 Parte_1
D'altro canto, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, non può ritenersi provata l'esclusiva riferibilità di tale esborso a . Controparte_1
Secondo la ricostruzione offerta da quest'ultima sin dal primo grado di giudizio, l'importo di €
100.000,00 (trasferito alla società nel 2016) sarebbe una parte della somma incassata a titolo di corrispettivo della vendita di un immobile della proprietà della medesima (€ 130.000,00), perfezionata nell'aprile 2011. Invero, una simile prospettazione non trova il conforto dell'istruttoria.
La cointestazione del conto corrente in capo all'appellata ed al defunto coniuge (entrambi pacificamente muniti del potere di compiere operazioni anche separatamente) implica, ex art. 1854 c.c., la solidarietà dei rapporti di credito e di debito aventi ad oggetto le somme ivi presenti, la cui ripartizione, come previsto dall'art. 1298 c.c., si presume in parti eguali “se non risulta diversamente”.
Ed invero, a fronte del rilevante scarto temporale esistente tra l'incasso del corrispettivo della vendita dell'immobile e la consegna degli assegni – risalenti rispettivamente all'aprile 2011 ed al gennaio 2016
–, deve ritenersi inverosimile che le somme portate dai due titoli consegnati alla società corrispondano a quelle incassate in ragione della vendita, specie se si considera che si è pacificamente in presenza di un conto regolarmente movimentato.
Ciò vale a maggior ragione se si considera che la non ha prodotto in giudizio la serie completa CP_1
degli estratti conto;
al contrario, ha versato in atti documentazione contabile frammentaria3 che, non consentendo la ricostruzione integrale delle movimentazioni del c/c nel quinquennio 2011-2016, impedisce di accertare che la provvista da cui i titoli sono stati alimentati fosse riferibile per intero alla
, circostanza che era onere della medesima provare al fine di ottenere la restituzione dell'intero CP_1
importo richiesto.
Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, deve ritenersi che la somma che ha alimentato la provvista dei due assegni consegnati alla società sia riconducibile nella misura del 50% a ciascuno dei cointestatari del conto e, pertanto, a fronte della consegna alla s.n.c. dell'importo di € 100.000,00, la ha diritto alla restituzione solo della minor somma di € 50.000,00, maggiorata degli interessi CP_1
legali.
A tal proposito, rileva la Corte come il giudice di primo grado abbia fissato il termine iniziale di decorrenza degli interessi sulla somma da restituire nel 4/2/2016, individuato quale dies ad quem per la restituzione del denaro mutuato: considerata l'assenza di contestazione sul punto, la Corte ritiene di confermare tale valutazione, così disponendo, in parziale riforma della sentenza impugnata, la condanna di , in solido con e Controparte_2 Parte_1 [...]
quali soci illimitatamente responsabili, al pagamento in favore di di Parte_2 Controparte_1
€ 50.000,00 oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284 c.c., comma 1 dal 4/2/2016 al saldo.
Avuto successivo riguardo all'appello incidentale, la ha proposto tre motivi di doglianza, con i CP_1
quali ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il primo giudice ha respinto le ulteriori domande restitutorie formulate in via subordinata. In particolare:
- col primo motivo, l'appellante si duole del rigetto della domanda di restituzione ex art. 2041
c.c. dell'importo di € 3.250,00 formulata nei confronti di in proprio, Parte_1 disposto sull'assunto per cui l'importo complessivo di € 6.500,00 (la cui metà viene chiesta in restituzione) sia stato trasferito a mezzo di bonifico da a titolo di liberalità. Persona_2
In tesi, tale operazione si inserisce in una serie di trasferimenti di denaro compiuti dal defunto marito in favore della s.n.c. tra il marzo 2018 ed il gennaio 2019, attingendo dai conti cointestati ad entrambi i coniugi, il cui importo complessivo (pari a € 141.550,00) consentirebbe di escludere che il suo trasferimento sia stato l'oggetto di una donazione di modico valore, specie a fronte delle disponibilità economiche della;
CP_1
- col secondo motivo, l'appellata si duole del rigetto della domanda di restituzione ex art. 2041
c.c. di € 31.000,00 formulata nei confronti della e dei soci illimitatamente responsabili, Pt_1 disposto sull'assunto per cui il trasferimento di denaro dovesse comunque ritenersi giustificato dal dovere del defunto di far fronte alle obbligazioni sociali. In tesi, le argomentazioni svolte dal primo giudice giustificherebbero il rigetto di una domanda di restituzione ex art. 2033 e
2036 c.c. ma non ex art. 2041 c.c., il cui scopo è quello di tenere indenne il depauperato da una disposizione di pagamento voluta ma non legittimata da giusta causa. Ciò rileverebbe anche sul profilo della responsabilità ex art. 2043 c.c., posto che le difficoltà economiche della società
pagina 14 di 18 avrebbero al più potuto giustificare la decisione di di ricorrere ai propri Per_2 Parte_1
risparmi per farvi fronte, ma non a quelli della moglie o del figlio senza il loro consenso;
- infine, col terzo motivo di appello incidentale, l'appellante censura il rigetto, disposto per carenza di prova, della domanda di restituzione ex art. 2041 c.c. dell'importo di € 46.525,00
(pari alla metà della somma complessiva tratta dalla provvista dei c/c cointestati e di cui avrebbe disposto senza l'autorizzazione della moglie), formulata nei Persona_2 confronti di quale erede di . In tesi, la difesa ha Parte_1 Persona_2 correttamente assolto al proprio onere probatorio, “circostanziando i fatti da cui è derivato
l'arricchimento della società convenuta in primo grado, il pregiudizio che ne è derivato a danno della sig.ra ed il nesso causale, mentre controparte non ha dimostrato che CP_1 ricorresse una giustificazione tra quelle previste dal codice”. In particolare, l'appellante incidentale avrebbe individuato in atti le singole operazioni, producendo anche taluni estratti conto: ad avviso della difesa non era necessaria l'integrale produzione sì come osservato da controparte, non essendo stata chiesta sotto forma di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. né da quest'ultima né dal giudice.
Come osservato dalla controparte, i motivi di appello incidentale sono infondati e devono essere rigettati. Trova dunque conferma la valutazione del giudice di primo grado, di cui la Corte intende condividere gli esiti, ma non le premesse.
Le domande formulate ex art. 2041 c.c., infatti, non possono trovare accoglimento non per carenza di prova degli elementi costitutivi, bensì perché tutte inammissibili.
La giurisprudenza di legittimità, pronunciatasi a Sezioni Unite, ha chiarito che “ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento, avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale, è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale – si riveli carente ab origine del titolo giustificativo”, restandone invece preclusa la proposizione quando la domanda principale, fondata su un titolo contrattuale, sia stata formulata senza offrire prove idonee al suo accoglimento (cfr. Cass. ss. uu. n. 33954/2023 e, da ultimo,
Cass. ordinanza n. 6735/2024 e Cass. n. 27008/2024).
La ratio della sussidiarietà dell'azione prevista dall'art. 2041 c.c. risiede infatti nella necessità di fornire a chi subisca un danno in seguito ad un altrui arricchimento – che sia stato determinato da uno spostamento patrimoniale privo di alcuna causa giustificatrice – uno strumento generale di tutela, da pagina 15 di 18 azionare in assenza di altri strumenti tipici da poter esperire al fine di rimuovere il pregiudizio. In altri termini, l'azione ex art. 2041 c.c. è proponibile solo ove il danneggiato non possa, o non avrebbe potuto, esperirne una diversa per porre rimedio al danno subito.
Nel caso di specie, tutte le domande restitutorie formulate dalla in via principale a titolo di CP_1
mutuo sono state rigettate (peraltro con decisione non oggetto di impugnazione nella presente sede e, quindi, coperta dal giudicato interno) per non avere la proponente offerto idonea prova dei fatti costitutivi postine a fondamento;
in particolare:
- rispetto alla domanda di restituzione di € 3.250,00 formulata nei confronti di Parte_1
in proprio, non è stata provata l'assunzione dell'impegno restitutorio in capo al
[...]
preteso mutuatario;
- la domanda di restituzione di € 46.500,00 formulata nei confronti di quale Parte_1 erede di è stata respinta per non aver la assolto il proprio onere di Persona_2 CP_1
allegazione specifica, essendo risultata la sua prospettazione contraddittoria rispetto alle stesse argomentazioni difensive spese a suo fondamento;
- la domanda di restituzione di € 31.000,00 formulata nei confronti della nonché di Pt_1
e della quali soci illimitatamente responsabili, è stata disattesa per Parte_1 Parte_2
mancanza di prova degli elementi costitutivi (in particolare, datio rei e obbligo restitutorio riguardo all'importo di € 20.000,00 ricondotto alla donazione ricevuta dal figlio minore
, e del solo obbligo restitutorio per quanto concerne i residui € 11.000,00). Persona_1
Di conseguenza, come condivisibilmente sostenuto dalla difesa dell'appellata incidentale, a fronte del rigetto della domanda azionata in via principale per carenza di prova degli elementi costitutivi, la domanda formulata in subordine ex art. 2041 c.c. per i medesimi importi non può essere ammessa al vaglio del giudicante: trattandosi di un'azione avente natura sussidiaria, la relativa domanda, come detto, non è ammissibile allorché la parte che si assume danneggiata abbia già a disposizione uno strumento di tutela azionabile (in questo caso di fonte contrattuale) ed il suo esperimento si è rivelato infruttuoso a fronte della mancata finalizzazione, da parte della medesima, degli adempimenti processuali (di allegazione e prova) di cui era onerata.
Avuto successivo riguardo alle pretese risarcitorie articolate ex art. 2043 c.c., si osserva come l'appellante incidentale, sin dal primo grado di giudizio, abbia prospettato la responsabilità extracontrattuale della società – e dei soci illimitatamente responsabili – con esclusivo riguardo al trasferimento di € 31.000,00 (oggetto del secondo motivo di impugnazione incidentale). Tuttavia, tra le pagina 16 di 18 conclusioni precisate in appello, manca la relativa domanda (figurandovi solo le domande restitutorie ex art. 2041 c.c.): tale circostanza, in uno con l'estrema genericità delle doglianze spese al riguardo nella trattazione del secondo motivo di appello incidentale, non consentono a questa Corte di compiere qualsiasi ulteriore valutazione al riguardo.
In ogni caso, come già evidenziato dal Tribunale di Milano, la non ha assolto al proprio onere CP_1 di allegare e provare gli elementi costitutivi dell'invocata responsabilità extracontrattuale della società, non avendo speso alcuna deduzione circostanziata in ordine all'azione dannosa, al danno ed al nesso causale, né introdotto in giudizio elementi probatori idonei a fornirne riscontro.
Conclusivamente, l'appello incidentale deve essere respinto e l'appello principale parzialmente accolto.
Per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, la Parte_1
deve essere condannata, in solido con e al
[...] Parte_1 Parte_2 pagamento in favore di della minor somma di € 50.000,00, oltre interessi al saggio ex Controparte_1
art. 1284, comma 1 c.c. dal 4/2/2016 al saldo.
All'esito della lite segue una nuova regolamentazione delle spese anche del primo grado di giudizio, in cui resta assorbito il secondo motivo di appello principale, limitatosi a prospettare la riforma del capo di condanna alla rifusione delle spese processuali del giudizio dinanzi al Tribunale quale conseguenza dell'accoglimento dell'appello proposto.
Le spese di entrambi i gradi vengono quindi regolamentate ex art. 91 c.p.c. e poste a carico di
[...]
e parti Controparte_2 Parte_1 Parte_2
soccombenti, e liquidate nella misura di cui in dispositivo, determinata applicando i parametri medi dello scaglione di riferimento (da € 26.001 a € 52.000), avuto riguardo al valore del decisum, alle questioni affrontate e all'attività di difesa prestata.
Segue, inoltre, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/02
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da , Controparte_2
e e sull'appello incidentale proposto da Parte_1 Parte_2 Controparte_1
pagina 17 di 18 in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale di , avverso la sentenza n. Persona_1
5471/2023 del Tribunale di Milano pubblicata il 3 luglio 2023:
- accoglie parzialmente l'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna e di al Parte_1 Parte_1 Parte_2 Pt_2 pagamento in favore di di € 50.000,00, oltre interessi legali ex art. 1284, Controparte_1
comma 1 c.c. dal 4/2/2016 al saldo;
- rigetta l'appello incidentale;
- condanna , e Controparte_2 Parte_1 [...]
alla rifusione in favore di delle spese di entrambi i gradi di Parte_2 Controparte_1 giudizio, che liquida in complessivi € 14.562,00 (di cui € 7.616,00 per il primo grado ed €
6.946,00 per il grado d'appello) per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre accessori di legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater DPR 115/2002 per il pagamento a carico di dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari Controparte_1
a quello, ove dovuto, previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, il 18/12/2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
Emanuela Rizzi Domenico Bonaretti
pagina 18 di 18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sentenza di primo grado, p. 21: “ ha dimostrato di aver versato sul conto corrente cointestato con il Controparte_1 marito presso Banca Intesa s.p.a. € 130.000,00 (cfr. doc.ti 4 e 5), allegando che tale importo è stato ricevuto il Per_2 21.4.2011 da come presso per la compravendita di immobile di sua esclusiva proprietà, fatto successivamente CP_1 non specificamente contestato dai convenuti per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c. 18. L'attrice ha quindi allegato che quattro anni e mezzo dopo, nel dicembre 2015, il marito le ha Persona_2 chiesto di eseguire un “prestito ponte” ossia di prestare parte del corrispettivo ottenuto per la vendita dell'immobile alla
da lui amministrata con il fratello che aveva esigenze di liquidità per le quali era stato Parte_1 Pt_1 sottoscritto un mutuo con Banca Intesa s.p.a., la quale avrebbe tuttavia consegnato l'importo mutuato solo il mese successivo. Né l'effettiva sussistenza di tali esigenze di liquidità, né la sottoscrizione del mutuo con sono fatti CP_3 contestati dalle convenute, per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c.”. pagina 10 di 18 3 In particolare, la ha prodotto sub docc. nn.
9-16 gli estratti conto del 30.6.2013, 31.12.2013, 31.12.2014, 31.3.2015 CP_1
e al 31.3.2016. pagina 13 di 18