Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 04/04/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 59/2020 CRON.
SENT. N. REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - Collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta da:
1) Dott.ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
2) Dott. Gianfranco Placentino Consigliere
3) Avv. Antonio Aprea Giudice Ausiliario - rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 59/2020 R.G.A.C. avverso la sentenza n. 256/2019 del
Tribunale di Larino, resa in data 15/09/2019, mai notificata, nella causa n. 669/2012 R.G.A.C., avente per oggetto: “Divisione ereditaria”;
T R A
nata a [...] il [...] (C.F.: , Parte_1 C.F._1
ivi residente a[...] ed elettivamente domiciliata in Larino (CB) alla Via
Marra n. 10 presso lo studio dell'Avv. Michele Liguori, che la rappresenta e difende in virtù di procura stesa in calce all'atto di appello del 15/02/2020;
- APPELLANTE –
C O N T R O
- nato a [...] il [...] (C.F.: e ivi CP_1 C.F._2
residente al Largo Chiesa Vecchia n. 10;
- , nato ad [...] il [...] (C.F.: e CP_2 C.F._3
residente in [...], nella qualità di erede di Persona_1
[...]
causa n. 59/2020 R.G. 1
- APPELLATI -
Conclusioni: all'udienza del dì 03/07/2024, la causa è passata in decisione sulle conclusioni di cui alle note scritte di trattazione, che qui si abbiano per brevità trascritte, in cui le parti costituite si sono riportate alle rispettive precedenti difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (art. 132 comma secondo n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.), la Corte espone qui di seguito i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
Per mera chiarezza espositiva, in punto di fatto, e per quel che qui oggi ancora interessi, la Corte evidenzia “breviter” che questa causa concerne la controversia promossa, dinanzi al Tribunale di
Larino, da erede della signora , nei confronti dei coeredi CP_1 Persona_2
germani , e affinché: Parte_1 Persona_3 CP_3 Pt_1 Per_1 Pt_1
si procedesse alla divisione giudiziale dell'immobile sito in Rotello (CB), alla Via Cappella
San Pietro n. 5;
e, in subordine, in caso di indivisibilità del bene, fosse disposta la vendita dell'immobile e quindi la ripartizione della somma ricavata;
per ultimo, fosse condannata al pagamento in suo favore della quota dei Parte_1 canoni di locazione a far data dalla morte della madre e sino al rilascio dell'immobile, nonché alla restituzione dei beni contenuti all'interno dello stesso.
La convenuta convivente della madre e, perciò, rimasta nel possesso Parte_1 dell'immobile dopo il suo decesso, si costituiva in giudizio e impugnava la spiegata domanda attrice, deducendo che l'immobile oggetto della disputa era indivisibile, si opponeva al pagamento dei canoni e alla restituzione della quota dei beni in esso contenuti e instava per l'attribuzione a sé dell'immobile, previa corresponsione ai germani delle somme loro spettanti “pro quota”.
Espletata l'istruttoria, anche con consulenza officiosa a mezzo dell'ing. la causa Parte_2
veniva così decisa con la gravata sentenza, a spese di lite integralmente compensate, disponendo:
► lo scioglimento della comunione tra i condividendi e CP_1 Parte_1
in relazione al bene immobile, sito in Rotello alla Via Cappella San Pietro n. 5, Persona_1
meglio descritto e identificato in atti e in particolare nella consulenza officiosa redatta dall'ing.
da ritenersi interamente richiamata “per relationem”; Parte_2
causa n. 59/2020 R.G. 2 ► l'assegnazione del predetto immobile in piena ed esclusiva proprietà a Parte_1
con obbligo di costei di pagare in favore di ciascuno dei germani e Persona_1 CP_1
la somma di €. 10.700/96, a titolo di conguaglio;
[...]
► infine la condanna di al pagamento della somma di €. 4.561/10, in favore Parte_1
di ciascuno dei germani e a titolo di ristoro per il mancato Persona_1 CP_1 godimento dell'immobile per cui è causa.
Con il libello introduttivo di questa fase, insorgendo avverso la predetta sentenza, Parte_1
ha proposto gravame intermedio, così testualmente domandando, in parziale riforma dell'impugnata sentenza e con il favore delle spese di lite del doppio grado:
1) confermare l'assegnazione dell'immobile per cui è processo alla signora Parte_1
con obbligo della stessa di corrispondere ai germani e la somma CP_1 Persona_1 di €. 8.144/09;
2) rigettare la domanda inerente i frutti per il mancato godimento;
3) in subordine, ridurre la quantificazione delle somme per il mancato godimento dell'immobile in €. 2.736/62 per i germani e CP_1 Persona_1
affidandosi a due mezzi con insegna.
Gli appellati e quest'ultimo quale erede di CP_1 CP_2 Persona_1
costituitisi in giudizio in data 05/06/2024, hanno testualmente domandato, con il favore delle spese del doppio grado, di:
dichiarare e confermare la divisione giudiziale dell'immobile descritto nell'atto di citazione, pervenuto ai comunisti con sentenza del Tribunale di Larino n° 172/10, pubblicata il 14.04.2010, nella sua determinazione attuale, attribuendo ad ognuno dei compartecipi la parte corrispondente alla propria quota ideale ossia ad un 1/5, oltre la quota accresciuta di e quindi in Persona_3
definitiva la quota di 1/3 ( 1/5 + 2/5 = 5/15 = 1/3 );
dichiarare e confermare lo scioglimento della comunione tra i condividenti CP_1
e del bene immobile sito in Rotello alla via Cappella S. Pietro, Parte_1 Persona_3
di cui in catasto al foglio 37, particella n. 186, sub. 4, meglio descritto ed identificato in atti e in particolare nella CTU ing. da ritenersi qui interamente richiamata per relationem;
Pt_2
dichiarare e confermare l'assegnazione del predetto bene immobiliare in piena ed esclusiva proprietà a condannando la stessa a pagare in favore di ciascuno degli appellati Parte_1
e , erede di la somma di €. 8.604,51 a titolo di CP_1 CP_2 Persona_1
conguaglio;
causa n. 59/2020 R.G. 3 condannare al pagamento della somma di €. 4.064/78 in favore di Parte_1
ciascuno degli appellati e erede di a titolo di CP_1 CP_2 Persona_1 ristoro per il mancato godimento dell'immobile per cui è causa.
= PRIMO MEZZO =
Con questo mezzo, che è fondato, l'appellante si duole dell'erronea Parte_3
quantificazione dei conguagli, disposti in prime cure, a seguito della rinuncia all'eredità del fratello da parte di . Persona_3 Controparte_4
Difatti, il primo giudice ha effettuato il calcolo delle quote spettanti a ciascun germano superstite, sul presupposto che avesse rinunciato alla “propria quota dell'eredità di Controparte_4
” (pag. 2 gravata sentenza). Persona_2
Di contro, come si evince dalla dichiarazione in atti (Tribunale di Larino, procedimento di volontaria giurisdizione n. 100/2018 R.G.), che è datata 13/03/2018, avanzata da CP_4
costei ha rinunciato esclusivamente alla eredità del fratello che era
[...] Persona_3 deceduto il 30/03/2017, e non anche all'eredità relitta della madre , Persona_2
precedentemente deceduta.
Ne deriva che, all'originaria quota di 1/5 spettante ad ogni fratello in virtù della successione della madre, deve aggiungersi l'ulteriore quota (1/5 : 4) derivante dalla successione del germano Per_3
[...]
Tuttavia, avendo rinunciato a tale quota, alla quota dei germani Controparte_4 Pt_1 CP_1
e deve essere aggiunta la quota del defunto divisa per tre. Per_1 Per_3
In definitiva, essendo stato valutato l'unico immobile caduto in successione complessivamente €.
39.218/00, il valore della quota di ciascuno dei cinque fratelli ammonta a € 7.843/60.
A tale quota, per i soli , e va aggiunta la quota Parte_1 CP_1 Persona_1
di competenza del deceduto divisa però per tre, stante appunto la rinuncia da Persona_3
parte di all'eredità del germano, di tal che, a ciascuno dei tre eredi, spetta una Controparte_4 quota di valore pari a €. 10.461/13 (€ 7.843/60 + 2.614/53 = 10.461/13).
La somma dovuta da a ciascuno dei germani, a titolo di conguaglio in favore Parte_1
degli altri condividendi, pertanto non è pari a € 13.072/00, come ritenuto dal primo giudice a monte dei regolamenti, bensì ascende al minore importo di €. 10.461/13.
Orbene, tale somma va decurtata di quella da addebitare a e a a CP_1 Persona_1
titolo di rimborso in favore della ricorrente della quota relativa ai lavori da questa effettuati così come stabilita dal primo giudice in €. 2.317/04 (€. 6.951/13 : 3).
causa n. 59/2020 R.G. 4 Per effetto di tale sottrazione, la somma finale dovuta da a ciascuno dei germani Parte_1
e (e attualmente per lui a è pari a €. 8.144/09 e CP_1 Persona_1 CP_2
non a €. 10.700/96, così come invece è stato disposto dalla gravata sentenza n. 256/2019.
= SECONDO MEZZO =
Con questo mezzo, del pari fondato, l'appellante si duole, in relazione al tema processuale del mancato godimento dell'immobile, che è sempre rimasto nella disponibilità di Parte_1
dopo il decesso della madre convivente : Persona_2
sia dell'erroneo riconoscimento del diritto al ristoro;
sia comunque dell'erronea quantificazione delle somme, così come disposta in primo grado.
Osserva la Corte che, correttamente, a pag. 3 della gravata sentenza, il primo giudice ha richiamato
“in subiecta materia”, la decisione n. 30451/2018 della Corte di Cassazione, per cui:
“Il semplice godimento in via esclusiva non genera in capo agli altri comunisti alcun pregiudizio, se questi non abbiano rappresentato di volerlo utilizzare e ne siano stati impediti”.
Inoltre, sempre sul punto, ex plurimis:
“L'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 cod. civ., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso” (Cassazione civile sez. II, 09/02/2015,
n.2423);
“Se la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento;
peraltro fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere la idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale”
(Cassazione civile sez. II, 03/12/2010, n.24647).
Orbene, nella specie, nessuno dei germani ha mai chiesto di poter utilizzare l'immobile.
Al momento della costituzione in prime cure, il germano ha solamente richiesto che CP_1
gli venissero riconosciuti i canoni di locazione, per il vero non meglio precisati e quantificati.
Peraltro, a tal proposito:
nessuna parte processuale ha formulato istanze istruttorie, neppure in termini di rendiconto;
causa n. 59/2020 R.G. 5 comunque, e ciò è troncante, i germani e non hanno Persona_3 Controparte_4
mai avanzato richieste, neppure stragiudizialmente, di volere utilizzare il cespite immobiliare di cui si discute.
Ne consegue che la domanda inerente la condanna a corrispondere i frutti per il mancato godimento, così come proposta, deve essere rigettata.
Infine, questo giudice osserva che, in data 05/06/2024, gli appellati e CP_1 CP_2
quale erede di si sono costituiti in questo giudizio di gravame,
[...] Persona_1 depositando la memoria di costituzione con cui, “inter alia”, hanno richiesto il rigetto dell'appello e il pagamento della somma di €. 8.604/51 a titolo di conguaglio in favore di ciascuno di convenuti in appello, oltre alla somma di €. 4.064/78, a titolo di ristoro per il mancato godimento.
Orbene, la domanda di gravame inerente la nuova quantificazione dell'indennità di ristoro per il mancato godimento, effettuata dai convenuti in appello in difformità a quanto disposto dal primo giudice, costituisce appello incidentale che, nel caso che qui ci occupa, è però inammissibile, stante la costituzione in questo giudizio di gravame degli appellati solamente all'udienza di precisazione delle conclusioni e quindi in violazione dell'art. 343 c.p.c. nella previgente formulazione, qui applicabile “ratione temporis”, ai sensi dell'art. 35 comma 1 del D.Lgs. 10/10/2022 n. 149.
A questo punto, ogni altra questione, sollevata dalle parti, è superata per assorbita motivazione.
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., condividendo questo giudice le dettagliate ragioni esposte sul punto dal primo giudice e considerato l'esito finale della causa, le spese di lite del doppio grado devono essere parzialmente compensate tra le parti nella misura del 50%, di tal che gli appellati, con il vincolo della solidarietà, devono rimborsare in favore dell'appellante la metà delle spese Parte_1
di lite del doppio grado, come liquidate in dispositivo, alla stregua dell'attività effettivamente espletata e dell'impegno profuso, secondo i criteri imposti dall'art. 4, comma primo e nove, di cui al
D.M. n. 55/14, come mod. dal D.M. n. 37/18 (valore della domanda di gravame: €. 21.761/42).
P. Q. M.
la Corte di Appello di Campobasso - Collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello del
15/02/2020, spiegato da , avverso la sentenza del Tribunale di Larino n. 256/2019 Parte_1
del 15/09/2019, ogni altra ragione, conclusione, richiesta e domanda disattesa, per le esposte ragioni, in riforma della gravata sentenza, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, conferma l'assegnazione dell'immobile per cui è causa all'appellante con obbligo di costei di corrispondere, a titolo di conguaglio, al Parte_1 germano e a la somma per ciascuno di €. 8.144/09; CP_1 CP_2 Pt_1
causa n. 59/2020 R.G. 6 2) per l'ulteriore effetto, rigetta la domanda, proposta nei confronti di Parte_1
inerente la corresponsione dei frutti civili per il mancato godimento comune dell'immobile per cui
è causa;
3) condanna gli appellati in solido alla rifusione, in favore dell'appellante, della metà delle spese di lite del doppio grado, metà che si liquida, alla stregua dei criteri indicati in motivazione:
per il primo grado, in €. 2.920/00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, e accessori di legge ove dovuti;
per il gravame, nell'importo complessivo di €. 3.260/00, di cui €. 3.096/00 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, ove dovuti.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti, per e , appellanti CP_1 CP_2
incidentali soccombenti, di versare in solido un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma
1- quater, del DPR n.
115/2002.
Così deciso, in Campobasso, nella camera di consiglio 27/03/2025.
Il Giudice Ausiliario - est. Il Presidente
Avv. Antonio Aprea dott.ssa Maria Grazia d'Errico
causa n. 59/2020 R.G. 7