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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 20/03/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 593/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Maria Ida Ercoli Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 593 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da
(P.IVA ) in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marco
Proietto per procura in calce all'atto di citazione in riassunzione
- Appellante -
CONTRO
(C.F. quale successore a titolo Controparte_1 C.F._1 universale di , rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Sangermani Controparte_2
Ritella per procura in calce alla comparsa di costituzione nel presente grado
- Appellata –
pagina 1 di 7 OGGETTO: giudizio di rinvio riassunto a seguito dell'ordinanza n.8997 pronunciata dalla Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 13.02.2023
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in riforma della sentenza n. 2029/2018 della Corte di Appello di Ancona (e della sentenza n. 151/2013 del Tribunale di Ascoli Piceno sezione distaccata di San Benedetto del Tronto), in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 8997/2023 resa in data 13/02/2023 e pubblicata mediante deposito in data 30.03.2023; in accoglimento dell'eccezione di prescrizione formulata dalla appellante, Pt_1 previa CTU contabile, dichiarare prescritto il diritto di ripetiz egli indebiti relativi al periodo precedente al decennio anteriore alla notifica dell'atto di citazione del primo grado e, per l'effetto, rigettare tutte le avverse domande ed eccezioni perché infondate in fatto ed in diritto;
condannare la sig.ra (c.f. nella sua qualità Controparte_1 C.F._1 di erede del fu sig. (c.f. a rifondere, pagare Controparte_2 C.F._2
o restituire alla in persona del legale Parte_1 rappresentante p mpore corrisposta dalla Banca in esecuzione della sentenza n. 151/2012 del Tribunale di Ascoli Piceno sezione distaccata di San Benedetto del Tronto e della sentenza n. 2029/2018 della Corte di Appello di Ancona, o la diversa somma ritenuta di giustizia all'esito di CTU contabile, oltre interessi legali, dal pagamento al saldo;
con vittoria di spese e competenze di tutti i gradi di giudizio”; “
Per l'appellata:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita 1) respingere l'istanza ex adverso proposta per come conformata la domanda;
2) rideterminare la contabilità tra le parti secondo il principio espresso dall'Ordinanza di Cassazione 8997/23, confermando per il resto le pronunzie dei gradi di merito anche in ordine alla regolamentazione delle spese di lite. Spese del giudizio di Cassazione integralmente compensate, vinte quelle dell'odierno giudizio di rinvio. “
pagina 2 di 7 FATTI DI CAUSA
si è rivolto al Tribunale di Ascoli Piceno, presso l'allora sezione Controparte_2 distaccata di San Benedetto del Tronto, al fine di sentir accertare che la
[...]
nell'ambito dei rapporti intercorsi tra le parti Controparte_3 sin dal 1966, gli avrebbe addebitato interessi superiori al tasso legale e commissioni di massimo scoperto in difetto di valido accordo, capitalizzando a cadenza trimestrale gli interessi passivi e praticando condizioni tali da superare la soglia dell'usura; l'attore ha pertanto chiesto che la controparte venga condannata a restituire tutte le somme addebitate a tali titoli nel corso degli anni.
Costituendosi in giudizio, la convenuta ha contestato la fondatezza della Pt_1 domanda attorea ed ha comunque eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto alla restituzione delle somme eventualmente spettanti.
All'esito della C.T.U., con sentenza depositata in data 14.06.2013 il Tribunale ha accolto la domanda, condannando la banca alla restituzione della somma complessivamente pari ad euro 29.912,50 ed alla refusione delle spese di lite;
il primo giudice ha in particolare disatteso l'eccezione di prescrizione, ritenendo che il relativo termine decorra dalla chiusura del conto corrente nel 2005.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la Parte_1
succeduta in forza di fusione per incorporazione dell'originaria convenuta,
[...] la quale ha censurato la decisione del primo giudice nel capo in cui ha disatteso l'eccezione di prescrizione e negli ulteriori capi in cui ha accolto la domanda attorea.
Costituendosi in tale grado, lo ha contestato la fondatezza del gravame CP_2 ed ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado.
Con sentenza pubblicata in data 02.10.2018 questa Corte ha rigettato il gravame, confermando in ogni sua parte la sentenza appellata e condannando la banca appellante alla refusione delle spese del grado;
i giudici d'appello hanno ritenuto pagina 3 di 7 in particolare che la banca appellante avrebbe dovuto specificare la propria eccezione di prescrizione, individuando le singole rimesse aventi natura solutoria.
Avverso tale sentenza la ha proposto Parte_1 ricorso per Cassazione, ribadendo che il termine di prescrizione decorrerebbe da ogni singolo addebito e contestando comunque che sia onere della banca individuare le rimesse aventi natura solutoria.
Costituendosi anche in tale sede, lo ha chiesto il rigetto del ricorso e la CP_2 conferma della sentenza impugnata.
La Corte di Cassazione ha disatteso il primo mezzo d'impugnazione ed ha invece accolto il secondo, richiamando il principio secondo cui “in tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte” (cfr. Cass. S.U., sentenza n.15895 del 13.06.2019).
La ha pertanto riassunto il giudizio nei Parte_1 confronti di quale unica erede di (purtroppo Controparte_1 Controparte_2 deceduto in data 10.02.2020), chiedendo che la domanda venga rigettata stante l'intervenuta prescrizione o che venga disposta C.T.U. al fine di individuare le rimesse aventi natura solutoria.
Costituendosi nel presente grado, la RI ha ribadito la fondatezza della propria domanda, tenuto conto che il conto corrente era assistito da un'apertura di credito.
La causa è stata infine trattenuta in decisione in data 10.10.2024, con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c..
pagina 4 di 7 RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Il presente giudizio di rinvio è volto a riesaminare l'eccezione d'intervenuta prescrizione sollevata dalla alla luce Parte_1 di quanto evidenziato nell'ordinanza di rinvio, ovvero del principio secondo cui l'eccezione non dev'essere accompagnata da una specifica individuazione di tutte le rimesse aventi natura solutoria: l'odierna appellante ha pertanto chiesto che tali rimesse vengano accertate attraverso una nuova C.T.U. fondata sul c.d. saldo banca.
E' stato peraltro chiarito che, “nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il dies a quo della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo” (leggasi ad esempio Cass. Sez. I, ordinanza n.7721 del
16.03.2023).
Come già evidenziato nella nota sentenza delle Sezioni Unite n.24418 del
02.12.2010, in ogni caso, potranno qualificarsi come pagamenti soltanto i
“versamenti eseguiti su un conto in passivo (o, come in simili situazioni si preferisce dire "scoperto") cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento”.
Nel caso di specie, la C.T.U. disposta dal primo giudice ha già rielaborato il c.d. saldo rettificato del conto, proponendo otto diverse ipotesi di calcolo: secondo quanto ritenuto dal primo giudice, confermato nella precedente sentenza di appello ed ormai non più contestabile, dev'essere fatto pagina 5 di 7 riferimento in particolare all'ipotesi individuata come “n.2 senza CSM” (cfr. pag. 6 della sentenza di primo grado).
Analizzando i dati riportati nel prospetto C) allegato alla C.T.U. ed in particolar modo quelli trascritti alla colonna n.7 (riferibile all'ipotesi sopra descritta), emerge che per tutto il periodo con riferimento al quale è stata eccepita la prescrizione (ovvero dal 1984 al 31.12.1995) il saldo del conto è stato costantemente positivo.
Risulta quindi evidente che il correntista non ha mai superato i limiti dell'affidamento concessogli in forma scritta in data 25.11.1992 ed in precedenza concordato per facta concludentia (secondo quanto ritenuto dagli stessi giudici di legittimità a pag. 3 dell'ordinanza di rinvio) e che anzi non ne ha neppure fruito, in considerazione del valore positivo del c.d. saldo rettificato.
L'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca dev'essere quindi rigettata nel merito, con la conseguente conferma della sentenza di primo grado che ha accolto la domanda proposta dal correntista.
2) L'esito complessivo del presente giudizio, caratterizzato dall'integrale soccombenza dell'odierna appellante, ne impone la condanna al pagamento delle spese anche per quanto riguarda il presente grado e la precedente fase di legittimità, secondo gli importi liquidati in dispositivo in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando,
RIGETTA l'appello dalla e per l'effetto Parte_1
CONFERMA in ogni sua parte la sentenza depositata in data 14.06.2013 dal
Tribunale di Ascoli Piceno, sezione distaccata di San Benedetto del Tronto.
pagina 6 di 7 CONDANNA la a rifondere le spese Parte_1 anticipate da quale erede di , liquidate in euro Controparte_1 Controparte_2
3.000,00 per quanto riguarda la fase di legittimità ed in euro 4.500,00 per quanto riguarda il presente grado, in entrambi i casi oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Maria Ida Ercoli Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 593 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da
(P.IVA ) in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marco
Proietto per procura in calce all'atto di citazione in riassunzione
- Appellante -
CONTRO
(C.F. quale successore a titolo Controparte_1 C.F._1 universale di , rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Sangermani Controparte_2
Ritella per procura in calce alla comparsa di costituzione nel presente grado
- Appellata –
pagina 1 di 7 OGGETTO: giudizio di rinvio riassunto a seguito dell'ordinanza n.8997 pronunciata dalla Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 13.02.2023
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in riforma della sentenza n. 2029/2018 della Corte di Appello di Ancona (e della sentenza n. 151/2013 del Tribunale di Ascoli Piceno sezione distaccata di San Benedetto del Tronto), in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 8997/2023 resa in data 13/02/2023 e pubblicata mediante deposito in data 30.03.2023; in accoglimento dell'eccezione di prescrizione formulata dalla appellante, Pt_1 previa CTU contabile, dichiarare prescritto il diritto di ripetiz egli indebiti relativi al periodo precedente al decennio anteriore alla notifica dell'atto di citazione del primo grado e, per l'effetto, rigettare tutte le avverse domande ed eccezioni perché infondate in fatto ed in diritto;
condannare la sig.ra (c.f. nella sua qualità Controparte_1 C.F._1 di erede del fu sig. (c.f. a rifondere, pagare Controparte_2 C.F._2
o restituire alla in persona del legale Parte_1 rappresentante p mpore corrisposta dalla Banca in esecuzione della sentenza n. 151/2012 del Tribunale di Ascoli Piceno sezione distaccata di San Benedetto del Tronto e della sentenza n. 2029/2018 della Corte di Appello di Ancona, o la diversa somma ritenuta di giustizia all'esito di CTU contabile, oltre interessi legali, dal pagamento al saldo;
con vittoria di spese e competenze di tutti i gradi di giudizio”; “
Per l'appellata:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita 1) respingere l'istanza ex adverso proposta per come conformata la domanda;
2) rideterminare la contabilità tra le parti secondo il principio espresso dall'Ordinanza di Cassazione 8997/23, confermando per il resto le pronunzie dei gradi di merito anche in ordine alla regolamentazione delle spese di lite. Spese del giudizio di Cassazione integralmente compensate, vinte quelle dell'odierno giudizio di rinvio. “
pagina 2 di 7 FATTI DI CAUSA
si è rivolto al Tribunale di Ascoli Piceno, presso l'allora sezione Controparte_2 distaccata di San Benedetto del Tronto, al fine di sentir accertare che la
[...]
nell'ambito dei rapporti intercorsi tra le parti Controparte_3 sin dal 1966, gli avrebbe addebitato interessi superiori al tasso legale e commissioni di massimo scoperto in difetto di valido accordo, capitalizzando a cadenza trimestrale gli interessi passivi e praticando condizioni tali da superare la soglia dell'usura; l'attore ha pertanto chiesto che la controparte venga condannata a restituire tutte le somme addebitate a tali titoli nel corso degli anni.
Costituendosi in giudizio, la convenuta ha contestato la fondatezza della Pt_1 domanda attorea ed ha comunque eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto alla restituzione delle somme eventualmente spettanti.
All'esito della C.T.U., con sentenza depositata in data 14.06.2013 il Tribunale ha accolto la domanda, condannando la banca alla restituzione della somma complessivamente pari ad euro 29.912,50 ed alla refusione delle spese di lite;
il primo giudice ha in particolare disatteso l'eccezione di prescrizione, ritenendo che il relativo termine decorra dalla chiusura del conto corrente nel 2005.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la Parte_1
succeduta in forza di fusione per incorporazione dell'originaria convenuta,
[...] la quale ha censurato la decisione del primo giudice nel capo in cui ha disatteso l'eccezione di prescrizione e negli ulteriori capi in cui ha accolto la domanda attorea.
Costituendosi in tale grado, lo ha contestato la fondatezza del gravame CP_2 ed ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado.
Con sentenza pubblicata in data 02.10.2018 questa Corte ha rigettato il gravame, confermando in ogni sua parte la sentenza appellata e condannando la banca appellante alla refusione delle spese del grado;
i giudici d'appello hanno ritenuto pagina 3 di 7 in particolare che la banca appellante avrebbe dovuto specificare la propria eccezione di prescrizione, individuando le singole rimesse aventi natura solutoria.
Avverso tale sentenza la ha proposto Parte_1 ricorso per Cassazione, ribadendo che il termine di prescrizione decorrerebbe da ogni singolo addebito e contestando comunque che sia onere della banca individuare le rimesse aventi natura solutoria.
Costituendosi anche in tale sede, lo ha chiesto il rigetto del ricorso e la CP_2 conferma della sentenza impugnata.
La Corte di Cassazione ha disatteso il primo mezzo d'impugnazione ed ha invece accolto il secondo, richiamando il principio secondo cui “in tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte” (cfr. Cass. S.U., sentenza n.15895 del 13.06.2019).
La ha pertanto riassunto il giudizio nei Parte_1 confronti di quale unica erede di (purtroppo Controparte_1 Controparte_2 deceduto in data 10.02.2020), chiedendo che la domanda venga rigettata stante l'intervenuta prescrizione o che venga disposta C.T.U. al fine di individuare le rimesse aventi natura solutoria.
Costituendosi nel presente grado, la RI ha ribadito la fondatezza della propria domanda, tenuto conto che il conto corrente era assistito da un'apertura di credito.
La causa è stata infine trattenuta in decisione in data 10.10.2024, con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c..
pagina 4 di 7 RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Il presente giudizio di rinvio è volto a riesaminare l'eccezione d'intervenuta prescrizione sollevata dalla alla luce Parte_1 di quanto evidenziato nell'ordinanza di rinvio, ovvero del principio secondo cui l'eccezione non dev'essere accompagnata da una specifica individuazione di tutte le rimesse aventi natura solutoria: l'odierna appellante ha pertanto chiesto che tali rimesse vengano accertate attraverso una nuova C.T.U. fondata sul c.d. saldo banca.
E' stato peraltro chiarito che, “nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il dies a quo della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo” (leggasi ad esempio Cass. Sez. I, ordinanza n.7721 del
16.03.2023).
Come già evidenziato nella nota sentenza delle Sezioni Unite n.24418 del
02.12.2010, in ogni caso, potranno qualificarsi come pagamenti soltanto i
“versamenti eseguiti su un conto in passivo (o, come in simili situazioni si preferisce dire "scoperto") cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento”.
Nel caso di specie, la C.T.U. disposta dal primo giudice ha già rielaborato il c.d. saldo rettificato del conto, proponendo otto diverse ipotesi di calcolo: secondo quanto ritenuto dal primo giudice, confermato nella precedente sentenza di appello ed ormai non più contestabile, dev'essere fatto pagina 5 di 7 riferimento in particolare all'ipotesi individuata come “n.2 senza CSM” (cfr. pag. 6 della sentenza di primo grado).
Analizzando i dati riportati nel prospetto C) allegato alla C.T.U. ed in particolar modo quelli trascritti alla colonna n.7 (riferibile all'ipotesi sopra descritta), emerge che per tutto il periodo con riferimento al quale è stata eccepita la prescrizione (ovvero dal 1984 al 31.12.1995) il saldo del conto è stato costantemente positivo.
Risulta quindi evidente che il correntista non ha mai superato i limiti dell'affidamento concessogli in forma scritta in data 25.11.1992 ed in precedenza concordato per facta concludentia (secondo quanto ritenuto dagli stessi giudici di legittimità a pag. 3 dell'ordinanza di rinvio) e che anzi non ne ha neppure fruito, in considerazione del valore positivo del c.d. saldo rettificato.
L'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca dev'essere quindi rigettata nel merito, con la conseguente conferma della sentenza di primo grado che ha accolto la domanda proposta dal correntista.
2) L'esito complessivo del presente giudizio, caratterizzato dall'integrale soccombenza dell'odierna appellante, ne impone la condanna al pagamento delle spese anche per quanto riguarda il presente grado e la precedente fase di legittimità, secondo gli importi liquidati in dispositivo in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando,
RIGETTA l'appello dalla e per l'effetto Parte_1
CONFERMA in ogni sua parte la sentenza depositata in data 14.06.2013 dal
Tribunale di Ascoli Piceno, sezione distaccata di San Benedetto del Tronto.
pagina 6 di 7 CONDANNA la a rifondere le spese Parte_1 anticipate da quale erede di , liquidate in euro Controparte_1 Controparte_2
3.000,00 per quanto riguarda la fase di legittimità ed in euro 4.500,00 per quanto riguarda il presente grado, in entrambi i casi oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico
pagina 7 di 7