Sentenza 22 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/05/2025, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22745/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI Presidente est.
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunciato ex art. 473 bis.51 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 22745/2024 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. GHIZZONI PATRIZIA, elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso lo studio del difensore, in AT via Roma n. 44
e
(c.f. , con l'avv. GHIZZONI PATRIZIA, elettivamente Parte_2 C.F._2
domiciliata presso lo studio del difensore, in AT via Roma n. 44
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale.
CONCLUSIONI
In data 27.3.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte ex art. 127 ter c.p.c.:
«1. coniugi vivranno separati con l'obbligo di muto rispetto.
2. Affido condiviso della figlia minore la quale avrà la residenza presso la madre in San Persona_1
Zeno Naviglio Viale Europa 39
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore, quando lo desidera, previo avviso alla madre e come minimo, a settimane alterne dalle ore 13.30 del sabato, alle ore 18 della domenica quando riaccompagnerà la figlia a casa della madre;
le visite infrasettimanali verranno concordate dai coniugi pagina 1 di 4
4. Il sig. si obbliga a versare a mezzo bonifico bancario, a titolo di concorso nel mantenimento Pt_1 della figlia minore, la somma mensile di € 350,00 entro il 20 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, per quanto attiene tutte le spese straordinarie previste nel protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia che si rendessero necessarie per la minore il padre concorrerà nella misura massima di € 150 al mese.
5. La casa coniugale di proprietà di rimane allo stesso in via esclusiva Parte_1
6. Il sig. si obbliga a versare alla sig.ra la somma mensile di € 200,00 tramite bonifico Pt_1 Pt_2
bancario, a titolo di contributo per il suo mantenimento fino a che la sig.ra non avrà trovato una Pt_2
occupazione lavorativa e comunque nel limite massimo di un anno, di contro la sig.ra si obbliga Pt_2 ad avvisare il sig. del reperimento di un'attività lavorativa, venendo meno il contributo Pt_1 economico a favore della sig.ra all'inizio dell'attività lavorativa della stessa Pt_2
7. I coniugi i si autorizzano sin da ora al consenso il rilascio del passaporto o di altro documento equipollente per se stessi e per la figlia minore
Si precisa che sono da intendersi spese eccedenti l'ordinario mantenimento le seguenti:
Spese per la salute: spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal servizio Sanitario Nazionale ma prescritte dal medico curante e comunque oggetto di sperimentazione scientifica, IV) tickets sanitari;
spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari;
Spese per l'istruzione: spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
I)libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III)gite scolastiche senza pernottamento;
pagina 2 di 4 spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati, II) corsi di specializzazione III)gite scolastiche con pernottamento;
IV)corsi di recupero elezioni private;
V)alloggio presso la sede universitaria;
Spese per la custodia di prole minorenne:
Spese che non richiedono il preventivo accordo:
I)spese di custodia dei figli minorenni (Babysitter)se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Spese per il divertimento: spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze.
I coniugi dichiarano altresì: ai fini della dimostrazione della capacità reddituale dei coniugi, le parti dichiarano di aver preso piena visione della documentazione bancaria reciproca e si esonerano dal rispettivo deposito;
detta documentazione rimane a disposizione dell'Ill.mo Tribunale qualora ritenuto necessario;
ai sensi dell'art.473 bis n. 12 comma 2 c.p.c., i coniugi dichiarano che non vi sono altri procedimenti, pendenti anche presso altri organi giudiziari, che abbiano ad oggetto le medesime domande del presente ricorso o domande ad esse connesse.
-di aver definito con le condizioni qui riportate ogni rapporto di natura economica e/o patrimoniale tra le medesime parti intercorso e dichiarano di nulla avere reciprocamente a pretendere, anche a titolo di assegno di mantenimento salvo quanto concordato nelle conclusioni del presente ricorso
-i coniugi manifestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio o al rinnovo del passaporto ovvero altro documento di identità per sé e per i figli minori.
-di rinunciare, sin da ora, all'impugnazione della sentenza di separazione, se emessa alle condizioni sopra riportate.
Le spese legali saranno a carico del sig. » Pt_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto datato il 25.11.2024, , premesso di avere Parte_3 Parte_2
contratto matrimonio civile a AT (BS) in data 22.7.2017, dalla cui unione era nata la figlia Per_1
il 19.9.2017, esponevano che la convivenza tra i coniugi era ormai divenuta intollerabile e
[...]
chiedevano la pronuncia della separazione, alle condizioni indicate in ricorso.
pagina 3 di 4 All'udienza tenuta a trattazione scritta, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione va accolta tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi all'interno della famiglia e in difetto di concreti elementi sulla base dei quali ritenere prevedibile il ripristino dell'affectio coniugalis.
Le ulteriori questioni concordate si reputano conformi all'interesse della prole e, pertanto, il Tribunale dispone in conformità. Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite saranno a carico del sig. Pt_1
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.:
1) omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo in epigrafe;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TP (BS) di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio, all'anno 2017, parte I^, n.15;
3) Spese di lite a carico del sig. Pt_1
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del 15/05/2025
Il Presidente est.
Costanza Teti
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 4 di 4