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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/05/2025, n. 5421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5421 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli II sezione Civile, dott.ssa Roberta Guardasole ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 6649 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno
2022 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n.308/2022 del 14.01.2022
TRA
, CF: elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Aniello Parte_1 C.F._1
Falcone, 376, presso lo Studio dell'Avv. Mauro Boccassini che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata all'atto di citazione ;
OPPONENTE
E
– già in persona della sua Procuratrice Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
e legale rappresentante pro tempore dott.ssa , giusta procura notaio di Controparte_2 Persona_1
RE (rep. 39722; racc. 14051) e per essa, quale mandataria, Controparte_3
) già , in persona della Dott.ssa , Responsabile P.IVA_2 CP_4 Controparte_2
Contr Contenzioso rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi presso il cui studio in Verona, v.lo S.
Bernardino 5A, elegge domicilio come da procura su foglio separato inserita nella busta telematica allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 7.02.2025,
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso l'intestato Tribunale, la e Controparte_1 per essa quale mandataria la riferiva di aver acquistato in forza di una operazione Controparte_3 di cartolarizzazione ( contratto di cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB del 20.05.2021) il credito vantato originariamente dalla in forza del contratto di credito al consumo di apertura di Parte_2
1 credito a tempo indeterminato da utilizzarsi mediante carta di credito ad uso rotativo nei confronti di che presentava un saldo passivo di euro 5.914,70 Controparte_5
Accolta l'istanza monitoria con decreto del 14.01.2022 maggiorato delle spese di lite, avverso il medesimo notificato in data 26.01.2022, proponeva opposizione notificata in data 7.03.2022, la contestando, Pt_1 in primis, la indeterminatezza del soggetto creditore e la nullità della procura alle liti, la inesistenza e\o nullità della polizza assicurativa, la violazione delle norme sulla trasparenza bancaria avendo avuto il rapporto un andamento che costantemente aveva visto uno sconfinamento dal fido concesso in violazione delle condizioni previste per lo ius variandi, la erroneità del Taeg indicato in contratto calcolato senza tenere conto del costo della polizza assicurativa e suo carattere usuraio, errata imputazione dei pagamenti e non applicazione dell'art 1194 c.c. , la carenza di prova del credito azionato, la violazione del codice del consumo non avendo in fase pre contrattuale reso edotta la stessa dei reali rischi e costi dell'operazione con violazione degli artt. 33-34-35 l
Chiedeva, pertanto, in accoglimento dell'opposizione la revoca del decreto opposto nonché : 1) accertare e dichiarare ,l'inesistenza e/o nullità del presunto contratto assicurativo, per i motivi di cui in narrativa;
2) accertare e dichiarare la responsabilità pre-contrattuale e contrattuale dell'opposta, per i motivi di cui in narrativa;
3) accertare e dichiarare il superamento del tasso soglia usura per tutta la durata del rapporto con conseguente applicazione dell'art. 1815 c.c., per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto, 4) condannare l'opposta alla restituzione in favore dell'opponente di ogni somma versata illegittimamente nell'esecuzione del rapporto de quo, per i motivi di cui in narrativa;
con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la e per essa quale mandataria la Controparte_1 Controparte_3 la quale in via preliminare deduceva la carenza di legittimazione passiva in ordine alle eccezioni formulate dalla opponente per essere ella titolare del solo credito e non del rapporto, e nel merito deduceva che alcuna delle contestazioni formulate, né formali né sostanziali, potevano dirsi fondate avendo recato in atti la prova della titolarità del credito e delle cessioni, della esistenza del credito , invero non contestata ex art 115 c.p.c., la legittimità delle condizioni contrattuali, la correttezza delle imputazione dei pagamenti, la facoltatività della polizza assicurativa.
Con ordinanza del 24.07.2022 il GU rigettava l'istanza ex art. 648 c.p.c. avanzata da parte opposta, concedeva i termini ex art 183 comma VI c.p.c.
Nel corso del giudizio espletata consulenza contabile al fine di ricalcolare il saldo del rapporto per cui è causa in una ipotesi escludendo i premi assicurativi dal saldo, e in un'altra ipotesi considerando i premi assicurativi nel TEG, e quindi confrontando tale TEG col tasso sogli vigente quando venne stipulato il contratto, e in caso di TEG usurario ricalcolando il saldo escludendo tutte le voci che abbiano concorso a formare il TEG;
in un'altra ipotesi, da combinare con ciascuna delle prime due, applichi il criterio di imputazione indicato dalla parte opponente, la causa, dopo alcuni rinvii in prosieguo conclusioni alla udienza del 7.02.2025 veniva riservata in decisione con i termini di legge ex art 190 c.p.c.
2 In via del tutto preliminare va dato atto dell'ammissibilità dell'opposizione per essere stata la notifica della citazione (7.03.2022) rispettosa del termine di 40 giorni dalla notifica di ricorso e decreto ingiuntivo
( 26.01.2022), nonché la sua procedibilità per essere di seguito la causa stata iscritta a ruolo nel successivo termine di giorni 10.
Passando all'altra eccezione preliminare va disattesa quella formulata dalla opponente in ordine alla nullità della procura rilasciata nel ricorso monitorio.
Nello specifico la ha dedotto “che la procura alle liti è nulla ed inesistente in quanto risulta priva di firma Pt_1 per autentica dell'avv. Aiello”
Ed invero risulta per tabulas che la procura alle liti rilasciata per il monitorio sia stata sottoscritta CP_ digitalmente tanto dal procuratore generale alle liti di avv. Antonello Senes e, per autentica, dal difensore avv. Rosa Aiello mediante firma digitale.
Parimenti va disattesa l'eccezione di indeterminatezza del soggetto creditore.
Dalla documentazione, ma anche dalla lettura del ricorso monitorio, emerge chiaramente che titolare sostanziale del credito sia a cui la cedeva il credito azionato in virtù Controparte_1 Pt_2 del contratto di cessione in blocco del 20.05.2021, laddove la agisce quale Controparte_3 mandataria della prima in virtù di procura notaio di RE rep. 42351; racc. Persona_1
15678 ( cfr. doc 3 comparsa di costituzione e risposta), né l'opponente ha in alcun modo contestato la l'intercorsa cessione del credito e la ricezione della raccomandata di comunicazione della stessa.
Sempre in via preliminare va parzialmente disattesa l'eccezione formulata dall'opposta di essere carente di legittimazione passiva per essere la stessa cessionaria del solo credito e non del contratto.
Ed invero “il debitore ceduto diviene obbligato verso il cessionario allo stesso modo in cui era tale nei confronti del suo creditore originario, per cui può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente sia quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, sia quelle relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione od anche posteriori al trasferimento, ma anteriori all'accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua conoscenza di fatto”
(così Trib. Roma, 15/09/2015, n.18158; Cass. 17/1/2001, n. 575; Cass. 6/8/1999, n. 8485; Trib. SC
NO , 18/04/2023 , n. 223; Trib., NA , sez. III , 18/06/2021 , n. 993; Corte di appello , Venezia , sez. III , 28/02/2022 , n. 430)
Diversamente è fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva in relazione alla diversa domanda di accertamento della responsabilità precontrattuale per violazione degli obblighi informativi in quanto l'eventuale risarcimento del danno conseguente alle lamentate violazione attiene alla natura ed essenza del negozio e non alla tutela del credito ed in quanto tale va diretta verso il cedente quale parte del rapporto contrattuale. La responsabilità precontrattuale riguarda il comportamento delle parti durante le trattative per un contratto ed il cessionario non è parte delle trattative tra il cedente e l'altra parte, né ha assunto obblighi contrattuali con questa.
3 Passando al merito occorre premettere che l'opponente non ha contestato ed in parte anche riconosciuto nel corpo dell'atto di citazione le seguenti circostanze: 1) di aver stipulato e sottoscritto l'azionato contratto (“il contratto di concessione di carta di credito smart del 29.09.2014 e il questionario di valutazione di adeguatezza ed contratto creditor protection insurance, sottoscritto in pari data” 2) di aver utilizzato la linea di credito “revolving”; 4) gli acquisti e/o utilizzi effettuati con la carta di credito revolving, così come documentati nel rendiconto prodotto sub doc. 7 monitorio;
5) di essere stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine (doc. 7); 6) il debito residuo come risultante dal rendiconto depositato (doc. 7 monitorio).
Ciò posto l'opposizione deve essere parzialmente accolta in relazione al profilo della lamentata usura del
Taeg applicato per effetto della inclusione del costo della assicurazione da ritenersi obbligatoria, restando così assorbite per il c.d. principio della ragione più liquida (Cass. S.U. n. 9936/2014: “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale”) le ulteriori eccezioni afferenti da un lato la nullità del contratto di assicurazione e dall'altro la difformità del Taeg applicato in concreto con la sanzione di cui all'art 125 bis Tub ed il corretto criterio di imputazione degli interessi.
Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c. in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (da ultimo anche Cass. sez. V civ. 11.5.2018 n. 11458).
L'opponente, ha stipulato in data 29.09.2014 un contratto di credito al consumo n. 52160615040 per apertura di credito a tempo indeterminato ad uso rotativo (credito revolving).
La linea di credito ammonta inizialmente ad Euro 3.500,00, ed è concessa a tempo indeterminato;
il tasso annuo nominale viene pattuito nella misura del 18,84% fisso, mentre il TAEG indicato contrattualmente risulta pari al 24,32%; la rata di rimborso risulterà pari al 3% del saldo della linea di credito con un'esposizione minima di euro 100,00.
In pari data sottoscriveva una polizza assicurativa con la Met LI avente una convenzione con la società finanziatrice, il premio veniva convenuto nella misura dello 0,40% del saldo mensile del Pt_2 conto.
Come indicato nel contratto, il TAEG risulta calcolato sull'intero fido, applicando il TAN contrattuale del 18,84%, oltre le spese per estratto conto mensile pari ad Euro 0,77 al mese, l'imposta di bollo pari ad
Euro 2,00 per ogni estratto conto e la quota annuale pari ad Euro 25,00.
4 Le istruzioni della Banca d'Italia emanate nel mese di Agosto 2009 ed in vigore fino al 31 Marzo 2016 applicabili ratione temporis stabiliscono che debbano essere incluse nel Taeg "le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore (ad es. polizze per furto e incendio sui beni concessi in leasing o in ipoteca), se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente".
Dunque, il costo collegato alla polizza assicurativa deve essere ricompreso nel calcolo del Taeg sia nella ipotesi in cui l'assicurazione sia obbligatoria per ottenere il finanziamento sia nella ipotesi in cui il finanziamento non sarebbe erogato a determinate condizioni senza l'assicurazione.
Non basta l'inserimento formale (come nel caso di specie) nel testo del contratto di finanziamento, della dicitura "non obbligatorietà del contratto assicurativo", per escludere i costi assicurativi dal TAEG, attesa sia la posizione di contraente debole del consumatore che sottoscrive il contratto, sia l'indiscutibile notoria natura di condizione essenziale che le banche attribuiscono alla stipula di una polizza assicurativa, pena la mancata concessione del finanziamento
È anche la legge 108/1996 che induce a considerare anche i costi assicurativi tra quelli collegati all'erogazione del credito ai fini del calcolo del TAEG, indipendentemente dalla natura formalmente facoltativa o obbligatoria che viene data dalle parti alla stipula della polizza.
La più attenta giurisprudenza già si è espressa sul tema, chiarendo che la questione relativa alla qualificazione del carattere obbligatorio o facoltativo delle polizze assicurative sottoscritte contestualmente ai contratti di finanziamento, sia quelle a copertura del credito sia quelle relative ad altri rischi (ad es. infortuni, perdita di impiego, morte, invalidità, ecc.) non si risolve attraverso il solo dato testuale della dicitura del carattere facoltativo della polizza presente su molti contratti, bensì involge valutazioni più complesse e molto meno riduttive.
Al riguardo la Corte di cassazione, nella sentenza n. 8806/2017, ha fatto particolare riferimento al collegamento insito delle spese di assicurazione al contratto di finanziamento, così pronunciandosi: "In relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che detta spesa risulti collegata all'operazione di credito. La sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa ed erogazioni" (nello stesso senso anche Cass. 5160/2018).
E' onere del consumatore provare che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni offerte ma tale prova può essere offerta attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti condizioni: che la polizza abbia funzione di copertura del credito;
che vi sia connessione genetica e funzionale tra i due contratti, ovvero gli stessi siano sottoscritti contestualmente e abbiano pari durata e che l'indennizzo sia
5 parametrato al debito residuo. Il mutuante è tenuto a fornire elementi di prova di segno contrario attinenti alla formazione del contratto, documentando ad esempio di aver proposto al cliente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l'offerta delle medesime condizioni di finanziamento a prescindere dalla stipula della polizza assicurativa, di aver offerto condizioni simili ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio, in assenza della polizza assicurativa (ex multis ABF Torino, 27 Febbraio 2018; ma vedi anche Trib. Benevento 01/02/2021 n. 165; Trib. Salerno n. 505/2020).
Ebbene a dispetto della dicitura formale relativa alla non obbligatorietà della polizza, altri indici favoriscono invece un'interpretazione volta al collegamento negoziale tra i due contratti, prodromico all'inclusione dei relativi costi in quello complessivo del contratto, ovvero: 1) la inclusione del questionario sulla adeguatezza della polizza assicurativa creditor protection insurance nella documentazione afferente il finanziamento, sottoscritta in uno al finanziamento e predisposta sempre dal finaziatore2) la dichiarazione sottoscritta dall' opponente che il prodotto assicurativo a lei proposto dal finanziatore è finalizzato alla copertura del rischio della impossibilità di far fronte alle rate di rimborso mensili della carte di credito in ipotesi di eventi che influiscano sulla capacità di produrre reddito come perdita del lavoro infortunio o malattia 3) la previsione del costo della assicurazione tra quelli indicati in contratto come costi connessi cfr pagina 4) la circostanza che l'indennizzo è parametrato alle rate mensili del finanziamento 5) la circostanza che l'assicurazione è parametrata alla durata del finanziamento.
Infine, non può omettersi di rilevare che la contestualità della sottoscrizione tra il contratto di finanziamento e la polizza oltre alla mancata prospettazione al sottoscrittore della comparazione tra inclusione ed esclusione delle polizze nel TAEG (con conseguente facoltà di scelta), consentono di ritenere provata l'obbligatorietà della polizza al di là della previsione formale.
A questo punto devono essere richiamate le conclusioni del CTU dott. il quale ha Persona_2 affermato che “dagli estratti conto si rileva l'addebito mensile di una quota assicurativa, la quale ammonta, così come indicato nel contratto depositato dall'opposta, ad un importo pari allo 0,40% del saldo mensile della linea di credito. Per quanto riguarda invece il calcolo del TEG, lo scrivente ha provveduto a calcolare quest'ultimo secondo la formula di Banca
d'Italia poc'anzi espressa. ossequio al quesito, lo scrivente ha provveduto ad includere nel calcolo, oltre agli oneri già previsti, anche l'assicurazione: orbene, essendo la formula del TEG strutturata in maniera tale da considerare in via ipotetica
l'utilizzo di tutta la linea di credito, lo scrivente calcolerà quest'ultimo onere considerando per i 12 mesi tutta l'esposizione di Euro 3.500,00. Considerando che tale onere risulta calcolato allo 0,40% dell'esposizione, quest'ultimo risulterà pari ad
Euro 14,00 mensili;
dunque riportato su base annua sarà pari ad Euro 168,00. Oltre al suddetto onere andranno incluse:
• La spesa mensile per estratto conto pari ad Euro 0,77 (Euro 9,24 annui); • L'imposta di bollo pari ad Euro 2,00 mensile (Euro 24,00 annui); • La quota annuale pari ad Euro 25,00. Considerando che la prima parte della formula
(quella che risolve il tasso nominale) è un termine già noto e risulta pari al 18,84%, bisognerà risolvere solo la parte destra della formula, che risolve l'incidenza percentuale degli oneri. Orbene, risolvendo la suddetta formula avremo quindi:
(ONERI SU BASE ANNUA X 100) [(168,00+9,24+24,00+25,00)*100]/3.500,00; Parte_3
6 [226,24*100]/3.500,00; 22.624,00/3.500,00; 6,464%
Tale tasso degli oneri, sommato al tasso nominale del 18,84%, avrà come risultato un TEG del 25,304%. Il tasso medio per la medesima categoria di utilizzo (“credito revolving fino a 5.000,00 Euro”) e per il medesimo periodo di sottoscrizione contrattuale (III trimestre 2014), risulta pari al 25,15%. Si evince pertanto il superamento della soglia da parte del TEG comprensivo degli oneri assicurativi.”
Avendo il CTU riscontrato il superamento da parte del Teg del tasso soglia ha provveduto a ricalcolare il saldo del rapporto escludendo tutte le voci che hanno concorso a formare lo stesso dunque tutte le spese,
l'assicurazione e gli interessi ex art 185 comma 2 c.c. e ha concluso “ alla luce di quanto appena detto, alla data del 31.08.2019, data di decadenza del beneficio del termine del rapporto di finanziamento revolving n. 52160615040, in luogo del saldo debitore così come riportato in estratto conto (ovvero nel documento di decadenza dal beneficio del termine) e pari ad Euro 5.448,01 (cinquemilaquattrocentoquarantotto, 01), risulta un saldo debitore pari ad Euro 808,11
L'opposta lamenta l'errata inclusione da parte del consulente, ai fini della rilevazione del carattere usuraio del Teg , dei costi connessi alla imposta di bollo pari ad euro 2,00 per ogni invio estratto conto , le stesse invero , non essendo una imposta ovvero una tassa, ma un costo che contribuisce a determinate il costo finale del finanziamento devono essere inserite nel calcolo del Taeg come previsto dalle Istruzioni della
Banca di Italia nel provvedimento del 22 luglio 2009, applicabile ratione temporis, di recepimento delle direttiva UE del 2021\2167 in materia di trasparenza bancaria .
Il punto C4 del precitato provvedimento statuisce che nel calcolo del TEG si deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito e sostenute dal cliente, di cui il soggetto finanziatore è a conoscenza, anche tenuto conto della normativa in materia di trasparenza.
Che tale voce rappresentasse un costo del finanziamento e non un'imposta è vieppiù corroborato dalla previsione di tale voce tra i costi presi in considerazione nel contratto de quo ai fini del computo del TEG ivi indicato. In altri termini la stessa società finanziatrice lo ha ritenuto un costo del credito e Pt_2 dunque lo ha indicato nei costi che concorrevano a formare il Taeg indicato in contratto.
In definitiva, va dichiarata la nullità delle pattuizioni concernenti la indicazione del costo complessivo del contratto ed in considerazione del ricalcolo sopra operato, il decreto ingiuntivo opposto andrà revocato e il debito dell'opponente rideterminato con conseguente condanna di al pagamento nei Parte_1 confronti della opposta della minore somma di euro 808,11 oltre interessi legali dalla domanda.
L'accertamento di un saldo passivo a carico dell'opponete anche a seguito del ricalcolo effettuato dal
CTU al netto dei pagamenti eseguiti e degli addebiti illeciti stornati determina il rigetto della domanda di ripetizione dell'indebito dalla stessa formulata
Le spese di lite, stante l'esito complessivo della controversia, meritano di essere compensate per 1/3 e poste per la restante parte secondo la liquidazione operate in parte dispositiva secondo i parametri del
DM 147/22 e sulla base della durata e della complessità della lite, in capo alla parte opposta soccombente.
7 Per le medesime ragioni le spese di CTU come liquidate da separato decreto in atti sono poste definitivamente per 1/3 in capo alla parte opponente e per la restante parte in capo alla Controparte_1
[...]
PQM
Il Tribunale di Napoli, II sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il d.i. n. 308/2022 del 14.01.2022 e condanna al pagamento in favore di e per essa quale Parte_1 Controparte_1 mandataria al pagamento della minor somma di € 808,11, oltre interessi Controparte_3 legali dalla domanda monitoria al saldo;
2. Compensa per 1/3 le spese di lite tra le parti e pone la restante parte che si liquida in euro 79,00 per spese vive ed euro 1.126,00 per compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario al 15% in capo a e per essa quale mandataria Controparte_1 Controparte_3 ed in favore di;
Parte_1
3. Pone le spese di CTU come liquidate da separato decreto in atti in capo per 1/3 ad Parte_1
e per 2/3 ad e per essa Controparte_1 Controparte_3
Napoli,30.05.2025
Il GU
Dott.ssa Roberta Guardasole
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