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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 14/07/2025, n. 1283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1283 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1069 del 2017 - Pag. 1 di 21
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Alessandro Caronia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1069 del 2017 del Ruolo Generale Affari Contenziosi avente ad oggetto “Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali” e vertente TRA
, C.F. , parte nata a Corigliano Calabro (CS), in [...] Parte_1 C.F._1 09.05.1954, rappresentata e difesa dagli avv.ti PIERPAOLO CASSIANO e DAMIANO CARAVETTA, giusta procura in calce all'atto di citazione, elettivamente domiciliati come in atti
- ATTORE - E
, C.F. , parte nata a [...], Controparte_1 C.F._2 in data 24.07.1964, rappresentata e difesa dall'avv. GIUSEPPE TURANO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- CONVENUTO -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa e le posizioni delle parti e le loro conclusioni.
Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in cancelleria in data 05.04.2017,
ha convenuto in giudizio La difesa della parte Parte_1 Controparte_1 attrice ha dedotto che:
- con atto di querela del 27.05.2011, depositata e ratificata presso la Procura della Repubblica di Rossano, , dirigente medico allora in servizio presso il Controparte_1 Presidio Ospedaliero di Corigliano Calabro, ha denunciato l'attore, , Parte_1 direttore della del medesimo presidio, per i reati di cui agli artt. 323, Parte_2 368, 374 bis e 479 c.p.
- con ulteriore atto di querela (valente anche quale atto integrativo di quella depositata il 27.05.2011), depositata e ratificata presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Rossano, l'8.10.2012, il convenuto ha denunciato nuovamente l'attore per i CP_1 reati di cui agli artt. 368, 374 bis, 479, 331, 340, 323, 610, 314, 640, 582 e 595 del c.p.
- a seguito delle suddette denunce, è stato iscritto nel registro degli indagati Parte_1
- procedimento penale n. 2925/2011 R.G.N.R. - presso il Tribunale di Castrovillari ex Tribunale di Rossano;
- nella prima querela del 27.05.2011, il convenuto ha sostenuto che il dott. CP_1
, nell'esercizio delle proprie funzioni di direttore della , Parte_1 Parte_2 avrebbe posto in essere condotte aventi quale unico scopo e fine quello di danneggiarlo, quello di ridimensionarlo, di demansionarlo e colpirlo anche economicamente;
- in tale atto, composto da 27 pagine e al quale sono stati allegati 53 documenti, il convenuto-querelante così concludeva: “...Alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, non vi è dubbio alcuno che le condotte poste in essere dal dr. , tutte dirette verso Pt_1 un unico scopo e fine, ovverosia quello del danneggiare, ridimensionare, demansionare, R.G. n. 1069 del 2017 - Pag. 2 di 21
colpire, anche economicamente, il sottoscritto, integrano i REATI DI PLURIMO ABUSO IN ATTI DI UFFICIO, DI VIOLENZA PRIVATA, DI FALSITÀ IDEOLOGICA, DI PECULATO, DI APPROPRIAZIONE INDEBITA, DI TRUFFA, AGGRAVATA E CONTINUATA AI DANNI DELLO STATO, DI INTERRUZIONE DI SERVIZIO PUBBLICO, DI ABBANDONO DI SERVIZIO PUBBLICO O DI PUBBLICA NECESSITA', DI LESIONI PERSONALI, DI ATTI PERSECUTORI, e quant'altro la V.S. riterrà di ravvisare, e mi riservo la costituzione di parte civile nell'instaurando procedimento penale. Voglio, infine, segnalare che il presente lamento è rivolto non solo alla difesa del sottoscritto dell'aggressione quasi quotidiana subita negli ultimi mesi, quanto diretto ad evidenziare come quelle stesse ed altre condotte del abbiano Pt_1 determinato, in aggiunta del danno a mio carico, un sostanziale nocumento anche alla sanità pubblica e al diritto dei cittadini a vedere evase le loro legittime esigenze di assistenza e di prestazioni sanitarie. Si è segnalato quanto sopra anche per gli eventuali interventi di competenza istituzionale volti a migliorare/sanare le storture dell'organizzazione e dell'assistenza sanitaria che recano come sicuro danno consequenziale la dequalificazione dei servizi sanitari che, talora, raggiunge limiti tali da arrecare sicuri e gravi danni alla stessa salute dei cittadini-utenti ...”
- nella seconda querela, depositata presso la Procura della Repubblica di Rossano 1'8.10.2012, il convenuto ha sostenuto che l'attore, nell'esercizio delle proprie CP_1 funzioni di direttore della , avrebbe posto in essere condotte in cui Parte_2 sarebbero state ravvisabili le ulteriori ipotesi di reato di cui all'art. 368 e/o art. 374 bis c.p., di cui all'art. 479 c.p., di cui all'art. 331 o 340 c.p., rispetto alle già iscritte ipotesi di reato di cui agli artt. 323, 610, 314, 640, 582 e 595 c.p., alcuni dei quali con l'aggravante della reiterazione e con le aggravanti di cui all'art. 61c.p. n. 9, n. 10 e n. 11;
- in questa seconda querela, composta da 30 pagine e di 27 documenti allegati, il querelante così concludeva “... Alla luce di quanto sopra, si Chiede alla S.V.I. di voler accertare se nelle condotte di siano ravvisabili le ulteriori ipotesi di reato Parte_1 di cui all'art. 368 e/o art. 374-bis c.p., di cui all'art. 479 c.p., di cui all'art. 331 o 340 c.p., rispetto alle già iscritte ipotesi di reato di cui agli artt. 323, 610, 314, 640, 582 e 595 c.p., alcuni dei quali con l'aggravante della reiterazione e con le circostanze aggravanti di cui all'art. 61 c.p. n. 9, n. 10 e n. 11. Il presente atto di integrazione di denuncia querela è da valere, quindi, anche quale atto di querela con richiesta di punizione del e riserva di costituzione di parte civile nei confronti del Parte_1 medesimo nell'instaurando procedimento penale...”;
- in seguito ai fatti di cui alle due citate querele, il P.M., svolte le indagini, ha presentato al GIP richiesta di archiviazione;
- il convenuto querelante , nonostante la ben motivata richiesta di archiviazione CP_1 avanzata dal Sostituto Procuratore della Repubblica di Rossano, il 26.07.2013, ha proposto ex art. 410 c.p.p. opposizione alla richiesta di archiviazione, formulando al GIP le seguenti richieste: “...Voglia rigettare la richiesta di archiviazione e ordinare la imputazione coatta in danno di per i capi di cui alla contestazione;
in via Parte_1 residuale, ordinare la prosecuzione delle indagini indicando al Pubblico Ministero le indagini da seguire ed il termine per il compimento di esse. In particolare, si chiede che al Pubblico Ministero venga indicato di svolgere una investigazione suppletiva anche attraverso: ...”; “...alla luce di queste ulteriori indagini emergerà un quadro probatorio inequivocabile dell'accaduto, che già al momento, comunque, è sufficientemente indicativo della penale responsabilità dell'indagato. Ad avviso di questa difesa, infatti, già dagli atti emerge con certezza dei fatti addebitabili al , in quanto tutti Pt_1 documentali, precisi, univoci, e concordanti, che depongono per le ipotesi di reato già avanzate dall'odierno denunciante nella sua denuncia del 10.10.2011 e, soprattutto, nella integrazione alla medesima denuncia depositata in data 13.08.2012 cui il presente R.G. n. 1069 del 2017 - Pag. 3 di 21
atto di opposizione si riporta. Si conclude, quindi, perché la S.V. voglia disporre l'imputazione coatta in danno di per i reati di cui alla contestazione;
in via Parte_1 subordinata, voglia la S.V. disporre integrazione probatoria nel senso e nei limiti di cui alla parte narrativa. Riserve in merito a produzione documentale anche nel corso dell'instauranda udienza camerale...”;
- il GIP, letto il suindicato atto di opposizione alla richiesta di archiviazione del convenuto
, con decreto del 7.11.2013 ha fissato l'udienza del 23.01.2015, per deliberare CP_1 in camera di consiglio, a seguito della quale ha emesso decreto di archiviazione nei confronti dell'attore per le seguenti ragioni: “...Quanto alla posizione di Parte_1
, con riferimento al delitto di cui all'art. 368 c.p., devono richiamarsi le Parte_1 medesime svolte in precedenza, circa la necessità, ai fini della sua oggettiva configurabilità, della consapevolezza dell'innocenza dell'accusato. Al riguardo non può rilevarsi come il , rispondendo ad una precisa richiesta di un suo superiore, di Pt_1 relazionare in merito all'episodio denunciato dal , si sia limitato a riportare Parte_3 quanto risultante dagli atti in suo possesso (ossia la cartella - clinica ed il diario infermieristico), non potendo infierirsi che egli abbia inteso esporre circostanze non corrispondenti alla realtà, intendendo consapevolmente incolpare il , pur CP_1 sapendolo innocente. Più in generale, nel caso in esame, dalla lettura della copiosa documentazione in atti, emerge un'aspra contrapposizione fra il quale CP_1 dirigente medico e il quale suo diretto superiore, in quanto direttore dell'U.O. di Pt_1 appartenenza del primo. Come puntualmente argomentato dal P.M. nella richiesta di archiviazione, alla quale nella presente sede ci si riporta integralmente, le plurime lamentele dell'odierna p.o. hanno formato oggetto di altrettante segnalazioni all'Asp di appartenenza e di ricorso ex art. 700 c.p.c. tuttavia, alcun rilievo disciplinare è stato attribuito alla condotta del direttore sanitario, né le richieste di emissione di provvedimenti di urgenza hanno ottenuto risposta positiva. Nella sede penale, infine, non sono emersi comportamenti, fra l'altro relativi all'organizzazione del reparto e dei servizi, connotati da violazioni di norme di legge o regolamento e caratterizzati della c.d. doppia ingiustizia, oltre che sostenuti dal dolo intenzionale, al fine della configurabilità del reato di cui all'art. 323 c.p. Così come appaiono destituite di fondamento le accuse concernenti il calcolo delle ore di reperibilità, in relazioni alle quali il avrebbe comunicato, a distanza di alcuni mesi, all'ufficio competente le Pt_1 variazioni effettivamente intervenute nei turni e, quindi, la richiesta di rivedere le corrispondenti attribuzioni economiche già intervenute anche in suo favore. Risulta difficile, al riguardo, quantomeno configurare l'elemento soggettivo necessario per ritenere integrate fattispecie penalmente rilevanti (quali quelle di cui agli artt. 640 e 314 c.p.), anche con riferimento alla problematica, segnalata dal , attinente alla CP_1 chiusura temporanea dell'ambulatorio di elettromiografia, nelle conclusioni depositate dalla commissione interna istituita (in seguito alle lamentele espresse dal CP_1 anche in sede civilistica) proprio per accertare le cause di conflittualità presso l'U.O. di Neurologia, non emerge, nell'organizzazione del servizio in questione, alcuna interruzione di prestazioni essenziali ed indifferibili, ma, piuttosto scelte discrezionali di carattere organizzativo, derivanti anche da assenze dello stesso . Le CP_1 considerazioni che precedono, supportate dal contenuto della notevole mole di documentazione in atti, rappresentata anche dalle relazioni predisposte dal su Pt_1 richiesta del direttore sanitario e riferibili alle problematiche di carattere organizzativo e gestionale sollevate dal , inducono a ritenere prive di valenza penale le CP_1 segnalazioni di quest'ultimo...”; “... Le considerazioni svolte consentono di ritenere che le ulteriori investigazioni richieste nell'atto di opposizione all'archiviazione non siano funzionali all'accertamento dei reati ipotizzati;
P.Q.M.
dispone l'archiviazione del procedimento...”; R.G. n. 1069 del 2017 - Pag. 4 di 21
- il convenuto querelante ha proposto ricorso straordinario per Cassazione ai sensi dell'art 625-bis c.p.p. richiedendo l'annullamento dello stesso decreto di archiviazione per come segue: “l'Ecc.ma Corte di Cassazione, valutata l'ammissibilità del ricorso, Voglia annullare con rinvio il decreto di archiviazione ex art. 409 c.p.p. emesso in data 22.01.2015, all'esito della camera di Consiglio tenutasi in pari data, e depositata in cancelleria in data 23.01.2015, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari, dott.ssa M.R. Ciarcia, in relazione al proc. N. 1520/2011 R.g.n.r. - Mod. 21 n. 1313/2013 Reg. Gip in quanto abnorme per tutti i rassegnati motivi...”;
- la Corte di Cassazione il 25.11.2015, con sentenza n. 8067, non ha accolto i lamenti contenuti nel ricorso straordinario presentato dal convenuto;
CP_1
- i fatti oggetto di denuncia sono stati sviscerati prima dal P.M. in fase di indagini, poi dal GIP del Tribunale e successivamente dalla Corte di Cassazione, tutte le figure menzionate hanno escluso qualsiasi ipotesi di reato in capo all'odierno attore Pt_1 ;
[...]
- per effetto della presentazione delle due querele, della conseguente iscrizione nel registro degli indagati, l'attore ha subito un grave danno derivante dall'offesa alla propria reputazione e ciò soprattutto in considerazione del fatto che la notizia della intera vicenda in questione si era diffusa nello stesso stabilimento ospedaliero, tra i medici del reparto di neurologia dell'Ospedale di Corigliano Calabro, con cui l'istante, in forza della sua specifica qualifica professionale, intrattiene rapporti lavorativi;
- le qualità personali del convenuto querelante e la sua pluriennale esperienza lavorativa di medico neurologo, gli consentivano di comprendere appieno sia la falsità degli addebiti mossi nelle sue denunce-querele all'attore , sia la gravità delle conseguenze per la Pt_1 sfera personale e professionale dello stesso e, pertanto, rendono pienamente configurabile con la sua condotta i reati di calunnia e diffamazione;
- le stesse espressioni utilizzate nelle due querele sono esorbitanti rispetto allo scopo delle medesime, dimostrano un chiaro intento calunnioso e diffamatorio nei confronti dell'attore e questo costituisce fonte di responsabilità risarcitoria;
Pt_1
- tanto premesso, la fondatezza della domanda in esame deve essere valutata in relazione alla possibilità di rintracciare nelle denunce-querele, proposte dal convenuto CP_1
alla Procura della Repubblica di Rossano, gli estremi dei reati di calunnia e
[...] diffamazione;
- nel caso di denuncia di un fatto reato perseguibile di ufficio, anche nel caso di proscioglimento o assoluzione del denunciato, non è ipotizzabile la responsabilità del denunciante per i danni che le denunce abbiano provocato al denunciato, salvo che nella condotta del primo non siano ravvisabili gli estremi della calunnia o della diffamazione;
- dalla semplice lettura dei testi delle due denunce presentate dall'odierno convenuto, appare evidente la cosciente e volontaria attribuzione di condotte criminose all'attore, oltre che una particolare interpretazione degli atti compiuti dall'attore nell'esercizio delle sue funzioni di direttore del reparto di neurologia, la cui veridicità o meno era direttamente percepibile da qualsiasi lettore;
- il convenuto ha ritenuto di rintracciare un particolare significato criminoso CP_1 nelle attività del direttore del reparto di neurologia dell' di Corigliano Calabro;
Pt_4
- nelle dette denunce si fa riferimento all'assenza dal servizio delle persone da sentire come motivo di mancato servizio, così come si dice che l'odierno attore era Pt_1 animato da astio nei confronti del convenuto e che egli agiva solo per “...danneggiare, ridimensionare, demansionare, colpire, anche economicamente, il Ritrovato...”;
- il dolo nella condotta del convenuto è palese, non solo perché effettua una CP_1 narrazione travisata dei fatti, narrando situazioni mai avvenute, ma anche perché ha querelato l'attore nella piena consapevolezza che il proprio dichiarato nelle due Pt_1 querele non poteva avere valenza diretta verso un unico scopo e fine, ovverosia quello di R.G. n. 1069 del 2017 - Pag. 5 di 21
“...danneggiare, ridimensionare, demansionare, colpire, anche economicamente, il
e che integravano i reati di plurimo abuso in atti di ufficio, di violenza privata, CP_1 di falsità ideologica, di peculato, di appropriazione indebita, di truffa, aggravata e continuata ai danni dello stato, di interruzione di servizio pubblico, di abbandono di servizio pubblico o di pubblica necessità, di lesioni personali, di atti persecutori e delle ulteriori ipotesi di reato di cui all'art. 368 e/o art. 374-bis c.p., di cui all'art. 479 c.p., di cui all'art. 331 o 340 c.p., rispetto alle già iscritte ipotesi di reato di cui agli artt. 323, 610, 314, 640, 582 e 595 c.p., alcuni dei quali con l'aggravante della reiterazione e con le circostanze aggravanti di cui all'art. 61 c.p. n. 9, n. 10 e n. 11”;
- l'attore ha subito cinque anni circa di ingiustizie e persecuzioni perpetrate Pt_1 dolosamente dal convenuto con un dispendio di energie, turbamenti CP_1 psicologici, attacchi alla carriera, dispendio di danaro e di tutto ciò dovrà essere risarcito dal convenuto;
CP_1
- a tal fine preme rilevare che l'attore in seguito alle querele sporte dal convenuto Pt_1
ha dovuto affrontare le fasi preliminari delle indagini, ove è stato archiviato da CP_1 tutti i suindicati ed ipotizzati reati, il giudizio di opposizione all'archiviazione in sede camerale e il Giudizio innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, per difendersi da accuse volontariamente ed arbitrariamente montate;
- con le denunce in commento, il convenuto ha voluto scientemente attribuire all'attore la commissione di condotte criminose di cui lo sapeva innocente;
- tanto la deteriore e strumentale interpretazione del contenuto della prima denuncia- querela, tanto la riproposizione della stessa, ma soprattutto i toni e le espressioni usati in quegli scritti hanno un carattere schiettamente diffamatorio apparendo assolutamente esorbitanti rispetto ai fini istituzionali della denuncia e chiaramente finalizzati ad offendere la reputazione dell'attore, descritto essenzialmente come persona adusa ad abusare dei propri poteri e del proprio ruolo di direttore per perseguire fini di vendetta privata o per favorire persone a sé gradite;
- la portata lesiva dello scritto in parola e il suo carattere concretamente offensivo dell'onore e della reputazione dell'attore appaiono confermati e aggravati alla luce della specifica qualifica professionale del destinatario delle offese, direttore medico del reparto di neurologia dell'Ospedale di Corigliano Calabro, e dalla circostanza che lo stesso ha ricevuto la maggiore divulgazione proprio nella città, nell'ambiente ospedaliero e nello stesso reparto di neurologia;
- la ritenuta sussistenza del reato di diffamazione, ravvisabile sotto il profilo soggettivo nel chiaro intento denigratorio e in quello oggettivo nella concreta lesività delle affermazioni, giustificano ex art. 2059 c.c. il risarcimento del danno morale, in termini di lesione della reputazione, a sua volta ricavabile dalla obiettiva portata denigratoria dell'affermazione e della sua divulgazione nel luogo in cui il danneggiato ha il centro dei propri interessi, che comporta in re ipsa la sussistenza di un danno risarcibile, identificandosi questo proprio in quella lesione attesa l'assoluta coincidenza tra bene giuridico tutelato dalla norma penale e bene della vita del danneggiato dalla condotta illecita;
- la liquidazione di tale danno, proprio per la sua natura, non può che essere statuito in via equitativa e che nel caso in esame si ritiene conforme e di giustizia fissare nella somma di € 200.000,00 la misura del risarcimento spettante all'attore o in subordine, nella somma ritenuta di giustizia dal Tribunale;
- trattandosi di obbligazione risarcitoria spettano gli interessi compensativi;
- l'attore ha proposto istanza di mediazione all' Controparte_2 di Rossano, presso il quale è stato aperto il procedimento n. 233/2016 e che,
[...] nominato mediatore l'avv. Manuela Marincolo, si è infruttuosamente tenuta una unica R.G. n. 1069 del 2017 - Pag. 6 di 21
riunione il giorno 6.09.2016, ove il convenuto non si è presentato, né ha giustificato l'assenza
Tanto premesso, l'attore ha chiesto a questo Tribunale di: Parte_1 a. accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale del convenuto ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c. per i reati di diffamazione e/o calunnia nei confronti dell'attore; b. per l'effetto, condannare il convenuto, , al risarcimento di tutti i danni Controparte_1 patiti e patendi, tutti nascenti dalle due denunce querele sporte dallo stesso, nella misura di € 200.000,00 o nella somma che sarà accertata e ritenuta di giustizia, anche eventualmente in via equitativa per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, il tutto con rivalutazione e interessi dal dovuto sulla base dei seguenti fatti principali costituenti la causa patendi;
c. condannare il convenuto, , al pagamento di spese e compensi di giudizio. Controparte_1
Con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale depositata in data 24.01.2018, si è costituito in giudizio deducendo che: Controparte_1
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 2697 c.c., chi intende far valere in giudizio un proprio diritto ha l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, con la conseguenza che l'attore, che invochi la sussistenza di un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, deve fornire la prova degli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità descritta dall'art. 2043 c.c.;
- nel caso di specie, non solo mancano i presupposti per la configurabilità di un illecito aquiliano, ma anche la riconducibilità dei danni (conseguenza) asseritamente subiti (sebbene neppure allegati) al comportamento del convenuto;
- il semplice fatto di essere sottoposto ad un procedimento penale non può, di per sé, costituire un fatto dannoso per l'imputato/indagato, specie allorché il procedimento si concluda, come nel caso in esame, con un decreto di archiviazione e non può ritenersi, come sembrerebbe fare l'attore, che il solo fatto di subire un procedimento penale comporti l'esistenza di un danno (evento) in re ipsa, anche perché non è legittimamente predicabile, in seno al sottosistema civilistico della responsabilità, alcuna fattispecie di danno in re ipsa, essendo onere del danneggiato fornire al giudice del merito i necessari elementi di prova funzionali a dimostrare, sul piano processuale, l'esistenza e l'entità del danno;
- l'obbligazione del risarcimento sorge solo nel caso in cui il danno sia stato cagionato, dovendosi escludere che, nel caso in esame, i fatti in questione abbiano comportato nocumento all'immagine e all'estimazione pubblica del Dirigente medico dott. Pt_1
, nel mentre gli stessi fatti hanno provocato ripercussioni sulla salute e sulla
[...] capacità di relazione del convenuto, rispetto ai quali si formula richiesta di ristoro in via riconvenzionale;
- la proposizione di una denuncia di un reato perseguibile d'ufficio o di un reato perseguibile a querela non è fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante, ai sensi dell'art. 2043 c.c., anche in caso di proscioglimento o di assoluzione del denunciato, a meno che essa non sia stata deliberatamente presentata a fini strumentali e integri gli estremi del reato di calunnia, cioè della consapevole attribuzione all'accusato di fatti e comportamenti illeciti che il denunciante sa con certezza non essere veri;
- al di fuori di tale ipotesi di calunnia, l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante, interrompendo così ogni nesso causale tra tale iniziativa e il danno eventualmente subito dal denunciato, con la conseguenza che spetta all'attore, che in sede civile chiede il risarcimento dei danni assumendo che la denuncia era calunniosa, dimostrare che la controparte aveva consapevolezza dell'innocenza del denunciato;
- tale principio è valido anche per un reato perseguibile a querela di parte, in quanto non sarebbe corretto ai fini della responsabilità per i danni nei confronti del denunciato o del R.G. n. 1069 del 2017 - Pag. 7 di 21
querelato pretendere, nel primo caso, il dolo del denunciante e appagarsi, invece, nel secondo caso, della mera colpa del querelante;
- nessun intento diffamatorio e nessuna ipotesi di calunnia può rinvenirsi nelle iniziative assunte dal dott. ; CP_1
- le denunce all'Autorità Giudiziaria sono state presentate nella perfetta coscienza e consapevolezza che le condotte ascrivibili al dott. costituissero ipotesi di reato e, Pt_1 come tali, meritassero punizione;
- a riprova della presunzione di colpevolezza del denunciato maturata nel denunciante, quest'ultimo ha offerto agli inquirenti un copiosissimo corredo di riscontri fattuali, documentali, di obiettiva e condivisibile portata che, l'odierno attore non ha allegato al presente giudizio, essendosi limitato nel libello introduttivo a una allegazione, solo parziale, degli atti e dei fatti, finalizzata ad indurre in errore il giudicante, omettendo di produrre la versione integrale delle due denunce-querele complete dei relativi allegati;
- parte attrice, nel mentre attribuisce la sua richiesta di risarcimento di danni alla proposizione delle due denunce-querele presentate presso la ex Procura della Repubblica di Rossano in data 27.5.2011 e in data 8.10.2012 (quale atto di integrazione alla prima), che hanno dato luogo al procedimento Penale n. 1520/11 R.G.N.R., allega la richiesta di archiviazione che il Pubblico Ministero aveva presentato nell'ambito di altro e diverso Procedimento Penale contraddistinto con il n. 2925/11 R.G.N.R., a sua volta scaturito dal deposito, presso la medesima Procura della Repubblica, di un'altra e diversa denuncia-querela e di un successivo atto integrativo, che il dott. aveva CP_1 presentato, sempre nei confronti del dott. , in data 10.10.2011 e in data 13.8.2012, Pt_1 per le quali lo stesso attore non ha avanzato alcuna richiesta di risarcimento danni;
- l'attore, volutamente, opera uno scambio tra la richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico Ministero nell'ambito del procedimento penale n. 1520/11 R.G.N.R., scaturito dalle due denunce-querele oggetto della presente richiesta di risarcimento danni con la richiesta di archiviazione che lo stesso P.M. aveva avanzato nell'ambito dell'altro e diverso procedimento penale contraddistinto con il n. 2925/11 R.G.N.R.;
- similmente, l'attore omette completamente di riferire che il dott. , oltre ad avere CP_1 depositato presso la ex Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rossano la denuncia-querela del 27.05.2011, ha correttamente inoltrato, (pp.7 allegati comparsa) con nota prot. ASP/CS n. 87710 del 26.05.2011, una copia anche all' CP_3 datrice di lavoro di entrambi i Dirigenti, in quanto gli atti e i fatti esposti nella stessa, avevano riguardo al servizio prestato presso l'Ospedale di Corigliano e, dunque, erano inerenti al rapporto di lavoro e alla funzione svolta di Pubblico Ufficiale;
- infatti, l'art. 331 c.p.p. impone l'obbligo di denuncia per il Pubblico Ufficiale che, nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o del suo servizio, venga a conoscenza di atti e di fatti che ritenga siano stati compiuti in violazione di legge e, per tale motivo, potrebbero rappresentare notizia di un reato perseguibile d'ufficio;
- ancora, l'attore ha volutamente omesso di riferire che l' ebbe ad CP_3 esaminare la denuncia-querela, ad essa trasmessa dal dott. , nell'ambito dei CP_1 lavori della Commissione Interna alla Direzione Sanitaria aziendale appositamente istituita per accertare le cause di conflittualità sorte presso il Reparto di Neurologia dell'Ospedale di Corigliano, a conclusione dei quali è stata approvata la Relazione Finale nota prot. ASP/CS n. 0104571 del 20.06.2011 (pp. 10 allegati comparsa), con cui la medesima senza mai attribuire al dott. la proposizione di CP_4 CP_1 alcuna falsa accusa nei confronti del dott. , proprio sulla scorta della narrazione dei Pt_1 fatti che erano stati oggetto della predetta denuncia-querela, ebbe a concludere con la esposizione di una serie di “rimproveri” nei confronti dello stesso dott. , del quale Pt_1 ne stigmatizzava l'azione, per le discutibili modalità di gestione della organizzazione del lavoro della U.O. di Neurologia dell'Ospedale di Corigliano;
R.G. n. 1069 del 2017 - Pag. 8 di 21
- il dott. ha esposto che la condotta dell'attore, a suo giudizio, integrava gli CP_1 estremi dei reati denunciati non solo in danno della propria persona, della medesima ed anche in danno della collettività dei pazienti, deprivati di servizi CP_3 essenziali;
- infatti, sebbene il GIP non ha ravvisato, nelle denunce-querele del dott. , fatti di CP_1 rilevanza penale, quanto dallo stesso esposto e portato all'attenzione del vertice aziendale dell' serviva alla stessa per evidenziare alcune CP_3 Pt_5 importanti disfunzioni organizzative nella gestione del Reparto di Neurologia dell' di Corigliano, operate dal dott. , che erano state l'oggetto delle Pt_4 Pt_1 denunce del dott. , delle quali vi è riscontro nella relazione finale redatta in data CP_1 20.06.2011 dalla Commissione Interna alla Direzione Sanitaria aziendale appositamente istituita per accertare le cause di conflittualità sorte presso il Reparto di Neurologia dell' di Corigliano, che aveva scrutinato il contenuto della prima denuncia- Pt_4 querela del 27.05.2011 inoltrata all' dal dott. e nella quale la CP_3 CP_1 medesima Commissione non ha riscontrato alcuna falsa accusa mossa dal denunciante nei confronti del dott. , anche perché, se così fosse stato, la medesima Pt_1 Commissione avrebbe dovuto denunciarlo obbligatoriamente per l'avvio di un idoneo procedimento sia disciplinare che penale;
- del resto, sia l'organo inquirente interno alla medesima Azienda sia il GIP nel Decreto di Archiviazione, non hanno escluso la veridicità dei fatti denunciati dal querelante, bensì la sola rilevanza penale, sottolineando che tutte le esternazioni della persona offesa ben potevano trovare fondato riconoscimento in sede civile, dinanzi al Giudice del Lavoro, sotto il profilo del mobbing tenuto dal datore di lavoro nei confronti di un proprio dipendente sottoposto;
valutazione condivisa anche dal Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dott. (pp. 18 allegati comparsa), che, nel Persona_1 motivare la richiesta di rigetto per inammissibilità del ricorso R.G. 29327/2015, di impugnazione del Decreto di Archiviazione del GIP, così concludeva: “Con riferimento alla posizione del ed alla lamentata omissione di riferimenti alle ipotesi di reato Pt_1 di cui agli artt. 582 e 610 c.p. ipotizzate a suo carico, il GIP … ritiene “tutte le segnalazioni del Ritrovato” eventualmente suscettibili di “essere portate alla cognizione del giudice del lavoro, anche sotto l'eventuale aspetto del c.d. mobbing” ma “prive di valenza penale”;
- per altro verso, poiché per la calunnia si procede d'ufficio, se il Pubblico Ministero non ha proceduto in questo senso dopo la emissione del decreto di archiviazione, ciò è indice del fatto che entrambe le denunce-querele sporte dal dott. , oggetto della CP_1 presente richiesta, ancorché non aventi rilevanza penale a carico del denunciato, non contenessero elementi calunniosi;
- la mera circostanza che il lamento penale sia sfociato in un decreto di archiviazione, non prova né la falsità delle accuse, mai presa in considerazione dal GIP, né tantomeno la consapevolezza nell'agente dell'asserita, ma inesistente, falsità delle accuse medesime che erano state mosse a carico dell'incolpato, sicché la mera produzione documentale del decreto di archiviazione del GIP e del provvedimento di rigetto per inammissibilità del ricorso per Cassazione non può né deve avere alcuna efficacia probatoria, a meno che non si voglia accedere alla conclusione per cui ogni denuncia che viene archiviata comporti ipso facto la sussistenza della ipotesi di calunnia;
- avuto riguardo al fatto che l'oggetto della presente richiesta riguarda due denunce- querele depositate presso la ex Procura della Repubblica di Rossano, non si intravede come tale procedura abbia comportato anche un'asserita diffamazione dell'attore, atteso che il dott. ha correttamente eseguito quanto previsto dall'art. 331 c.p.p. che CP_1 impone l'obbligo di denuncia per il Pubblico Ufficiale che, nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o del suo servizio, venga a conoscenza di atti e di fatti che ritenga che siano R.G. n. 1069 del 2017 - Pag. 9 di 21
stati compiuti in violazione di legge e, per tale motivo, potrebbero rappresentare notizia di un reato perseguibile d'ufficio;
- alcuna espressione o tono diffamatorio sono stati adoperati nella esposizione dei fatti che sono stati narrati nel loro accadimento fenomenico e con le relative ipotesi di reato;
- d'altronde, non potrebbe ravvisarsi diffamazione in un caso, quale quello di specie, in cui il denunciante si è solo limitato a portare a conoscenza atti e fatti veri, fondati, dimostrati e dimostrabili, non a più persone, bensì alla competente Autorità Giudiziaria, né tantomeno può ritenersi la sussistenza del requisito della comunicazione a più persone, la trasmissione della denuncia-querela del 27.05.2011 al Commissario Cont Straordinario pro tempore ovvero alla Commissione interna alla Direzione Sanitaria Aziendale;
- difetta il fatto illecito causativo di danno, così come pure il dolo che astrattamente lo avrebbe caratterizzato;
- difetta ogni ipotesi di danno ingiusto, ad esso causalmente collegato, come tale presupposto per il risarcimento avanzato dalla parte attrice;
- la domanda attorea appare ai limiti della nullità, non comprendendosi in cosa sia realmente consistito il danno patito dal dott. , dal momento che la relativa domanda Pt_1 è avanzata in termini assolutamente generici, privi di riscontro fattuale e/o probatorio, per lo più mediante l'utilizzo di formule di stile, senza che neppure sia stato operato cenno alcuno circa la tipologia di danno che in concreto si è verificato nella vita dell'attore;
- non è dato sapere quale sia il danno realmente patito dal dott. in un contesto in cui Pt_1 lo stesso ha svolto senza soluzione di continuità la funzione di Direttore della U.O. di Neurologia dell'Ospedale di Corigliano, senza decurtazioni di stipendio, non ha mai subìto alcuna decisione disciplinare da parte dei vertici aziendali dell' CP_3 continua a lavorare proficuamente nello stesso ambiente lavorativo di Corigliano godendo della stima dei colleghi e dei suoi sottoposti;
- il contenuto delle due denunce-querele deve divenire oggetto di accertamento nel presente giudizio civile, in quanto il decreto di archiviazione del GIP relativo al procedimento penale n. 1520/11 R.G.N.R. non ha l'efficacia formale della sentenza penale irrevocabile di cui all'art. 2947, comma 3, c.c., pertanto, non preclude che lo stesso fatto venga diversamente definito, valutato e qualificato dal giudice civile, stante il principio dell'indipendenza delle azioni penale e civile, introdotto con la riforma del rito penale;
- è, pertanto, escluso che dal decreto di archiviazione pronunciato dal GIP discenda un vincolo di valutazione nel giudizio civile, non potendo essere equiparato ad una sentenza irrevocabile, perché a differenza di quest'ultima presuppone la mancanza di un processo, non determina preclusioni di nessun genere, né ha gli effetti caratteristici della cosa giudicata;
- sulla base della reale ricostruzione dei fatti sopra operata e delle considerazioni in diritto sviluppate, appare evidente che, in realtà, è il convenuto ad avere subìto, nella vicenda in questione, ingenti danni irreparabili, che devono essere senz'altro risarciti, previo accertamento della veridicità dei fatti contenuti nelle querele da cui ha preso le mosse il presente giudizio, diversamente da quanto asserito dall'attore a fondamento della sua pretestuosa e infondata domanda;
- gli atti e i fatti esposti nelle medesime due denunce-querele hanno, infatti, arrecato al dott. una serie di danni patrimoniali e non patrimoniali, per i quali lo Controparte_1 stesso chiede ristoro da quantificarsi, per quanto riguarda quelli alla salute, anche mediante la disposizione di apposita Consulenza Tecnica d'Ufficio;
- a causa di tale inutile e dannoso procedimento civile avviato dall'attore, il convenuto ha dovuto sostenere costi, ha subìto un danno all'immagine, ha subito e sta subendo un R.G. n. 1069 del 2017 - Pag. 10 di 21
danno, inteso anche come necessità di difendersi nella presente azione giudiziaria promossa dall'attore, ha subito la riacutizzazione di ferite psicologiche, che il Ministero dell'Economia e Finanze ha già riconosciuto come cagionate e dipendenti dal servizio prestato dal dott. all'interno della U.O. di Neurologia dell'Ospedale di CP_1 Corigliano diretta dall'attore, dott. , per fatti totalmente inerenti al Parte_1 contenuto delle due denunce-querele oggetto del presente giudizio (pp. 21 allegati comparsa);
- il riconoscimento della patologia “disturbo dell'adattamento cronico con ansia e umore depresso misti”, accertata con verbale di visita medico-collegiale n. 1778 del 8.9.2014 della Commissione Medica di Verifica del Ministero dell'Economia e Finanze e con Delibera Posizione n. 22601/2013 (pp. 25 allegati comparsa), adottata dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio del Ministero dell'Economia e Finanze di Roma nell'adunanza n. 262/2015 del 09.10.2015, in quanto cagionata e dipendente dal servizio prestato dal dott. all'interno della U.O. di Neurologia dell'Ospedale di CP_1
Corigliano diretta dall'attore, dott. , rende penalmente configurabile la Parte_1 condotta dell'attore come reato di lesioni personali, che costituisce fonte di responsabilità risarcitoria;
- il riconoscimento della predetta patologia, quale fatto nuovo sopraggiunto in data successiva al decreto di archiviazione del GIP, rende necessaria la disposizione di idonea Consulenza Tecnica d'Ufficio che possa confermare quanto già riconosciuto dal predetto Ministero, anche al fine di stabilire il nesso causale tra la patologia medesima e le condotte tenute dall'attore;
- pertanto, si chiede, in via riconvenzionale, il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subìto dal dott. pari ad una somma non inferiore ad € Controparte_1
260.000,00 ovvero a quella maggiore o minore somma ritenuta congrua e di giustizia;
- l'attore, inoltre, va condannato anche per lite temeraria, ravvisandosi, quanto all'an, se non il dolo, quanto meno la colpa grave nel fatto di avere agito prospettando circostanze non vere, quale quella che il convenuto abbia calunniato e diffamato l'attore, senza che a ciò avesse allegato alcuna prova, eccettuata l'allegazione del decreto di archiviazione, nel quale il GIP, però, ha evidenziato che, sebbene nei fatti esposti dal dott. CP_1 non avesse riscontrato elementi di rilevanza penale, giammai sono emerse accuse calunniose, nel mentre, invece, ha evidenziato che quegli stessi atti e fatti, portati all'attenzione dell'Autorità Giudiziaria dal dott. , non solo erano tutti veri e CP_1 reali, ma risultavano, addirittura, così rilevanti dal punto di vista giuslavoristico da condurre lo stesso GIP, nel Decreto di Archiviazione, a prospettare e consigliare, al qui convenuto, la strada del Giudice del Lavoro per gli estremi del mobbing; e a ciò si aggiunga un atto di citazione al limite della nullità dove è indicata una richiesta di risarcimento assolutamente pletorica di € 200.000,00, del tutto fantasiosa anche se fosse stato vero l'addebito della calunnia.
Tanto premesso, il convenuto ha chiesto a questo Tribunale Controparte_1 di: a. in via preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di citazione per totale assenza o indeterminatezza del petitum e della causa petendi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 164 c.p.c.; b. in via principale e nel merito, rigettare la domanda dell'attore perché infondata in fatto e in diritto, atteso che nella fattispecie non ricorrono i presupposti ex lege per il valido esercizio della domanda formulata, giuste le notazioni espresse sul punto nel presente atto e alla luce della documentazione offerta a suo corredo;
c. in via riconvenzionale e nel merito, accertare e dichiarare la sussistenza di danni patrimoniali e non patrimoniali subìti e subendi dal convenuto dott. , in Controparte_1 conseguenza della vicenda in atti e, per l'effetto, condannare l'attore dott. al Parte_1 R.G. n. 1069 del 2017 - Pag. 11 di 21
pagamento in favore del convenuto, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, subìti e subendi, della somma complessiva quantificata sin d'ora in € 260.000,00 ovvero quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa e che sarà ritenuta congrua e di giustizia;
d. ancora in via riconvenzionale, condannare ex art. 96, comma 2, c.p.c. l'attore al risarcimento dei danni provocati al resistente avendo agito senza la normale prudenza o, comunque, in assenza di valido diritto per cui procedere;
e. condannare, sempre e comunque, l'attore al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., depositate le relative memorie, rigettate le richieste istruttorie formulate dalle parti, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Dopo vari rinvii, all'udienza del 28.01.2025, le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle formulate nei rispettivi atti di parte e nei verbali di causa, chiedendone l'accoglimento con vittoria di compensi e di spese. La causa è stata, quindi, assunta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Vale subito rilevare che, in quella sede, le istanze istruttorie formulate e rigettate dal giudice istruttore non sono state reiterate in modo specifico, dal momento che (dal lato del convenuto) non vengono esposte le ragioni per le quali l'ordinanza non sarebbe corretta ed i capitoli di prova articolati avrebbero giustificato l'ammissione; per l'effetto, devono ritenersi abbandonate (cfr. Cass. Civ. 19352 del 2017, Cass. Civ. 10748 del 2012, Cass. Civ. n. 5741 del 2019, secondo cui “La parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione”). L'onere di reiterazione delle richieste istruttorie in sede di precisazione delle conclusioni non può ritenersi assolto attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il thema sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle richieste – istruttorie e di merito – definitivamente proposte (v. Cass. Civ. n.19352 del 2017).
2. In rito. 2.1. Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte convenuta, l'atto di citazione non è affetto da nullità ai sensi dell'art. 164, comma 4 c.p.c., perché dalla lettura globale dello stesso e dalla correlazione tra la parte motiva e le conclusioni di esso si comprendono in maniera sufficientemente chiara tanto la cosa oggetto della domanda quanto l'esposizione dei fatti a fondamento della stessa e risultano individuati in maniera specifica petitum e causa petendi. Del resto, la declaratoria di nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare assolutamente incerto;
in particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese, prima ancora che di offrire al Giudice l'immediata contezza del thema decidendum (Cass. Civ. n. 1681 del 2015). 2.2. Il convenuto , costituitosi in giudizio con comparsa di costituzione Controparte_1 depositata in data 24.01.2018, ha spiegato domanda riconvenzionale, chiedendo l'accertamento della sussistenza dei danni patrimoniali e non patrimoniali subìti e subendi in conseguenza della vicenda in atti, con condanna dell'attore al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, della R.G. n. 1069 del 2017 - Pag. 12 di 21
somma complessiva di € 260.000,00 ovvero di quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa e che sarà ritenuta congrua e di giustizia.
Considerato che
la costituzione della parte convenuta è avvenuta nel termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata con decreto ex art. 168 bis comma 5 c.p.c. (16.02.2018), la stessa deve ritenersi tempestiva e la domanda riconvenzionale correttamente spiegata. 2.3. Il Tribunale, poi, preliminarmente dà atto dell'inammissibilità e dell'inutilizzabilità ai fini della presente decisione del “foglio di precisazione conclusioni” depositato in data 18.10.2019 e in data 27.01.2025 dal difensore della parte convenuta e in data 27.01.2025 dal difensore della parte attrice. Infatti, tale atto si traduce in una memoria che non solo non è prevista dal codice di rito, ma non è stata neppure autorizzata da questo Giudice. Ammettere una memoria di questo tipo significherebbe violare il principio del contraddittorio, della parità delle armi tra le diverse parti processuali, nonché dell'oralità della discussione in un processo in cui, peraltro, le parti hanno già avuto ampio modo di articolare le proprie difese. Le medesime considerazioni si estendono, ovviamente, anche ai documenti ad esso allegati.
3. Nel merito. 3.1. Alla luce del petitum e della causa petendi articolati nei termini decadenziali delle preclusioni assertive, l'attore ha esperito domanda volta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali - questi ultimi anche in termini di sofferenza morale e psicologica - asseritamente sofferti in conseguenza delle querele sporte nei suoi confronti dal convenuto, a seguito delle quali era stato aperto un procedimento penale a suo carico conclusosi con l'archiviazione. La domanda attorea, in particolare, si fonda sul presupposto che le denunce-querele presentate dal convenuto, avendo determinato l'ingiusto coinvolgimento di in un Parte_1 procedimento penale e, quindi, l'offesa alla sua reputazione, integrano gli estremi dei reati di calunnia e diffamazione. 3.2. Va premesso che, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio o la proposizione della querela in relazione ad un fatto perseguibile ad iniziativa di parte non sono di per se stesse fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante o del querelante, ai sensi dell'art. 2043 c.c., anche in caso di proscioglimento o di assoluzione del denunciato o querelato, se non quando la denuncia o la querela possano considerarsi calunniose poiché, al di fuori di tale ipotesi, l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante, togliendole ogni effetto causale, così interrompendo il nesso causale tra tale iniziativa e il danno eventualmente subito dal denunciato (cfr. Cass. Civ. n. 13093 del 2024; Cass. civ. n. 30988 del 2018; Cass. Civ. n. 15646 del 2003). Al di fuori dell'ipotesi della calunnia, infatti, la denuncia di un reato, quand'anche si riveli infondata all'esito del processo penale al cui inizio ha dato impulso, non costituisce ex se attività antigiuridica idonea a determinare la nascita di una fattispecie di responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. a carico del denunciante, mentre per contro essa costituisce l'occasione (necessaria o meno, a seconda che il reato denunciato sia perseguibile a querela o d'ufficio) per l'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero (Cass. Civ. n. 12875 del 2025). Pertanto, colui che invochi il risarcimento del danno per avere subìto una denuncia calunniosa ha l'onere di provare la sussistenza di una condotta integrante il reato di calunnia dal punto di vista sia oggettivo sia soggettivo, poiché la presentazione della denuncia di un reato costituisce adempimento del dovere, rispondente a un interesse pubblico, di segnalare fatti illeciti, che rischierebbe di essere frustrato dalla possibilità di andare incontro a responsabilità in caso di denunce semplicemente inesatte o rivelatesi infondate (Cass. Civ. n. 11271 del 2020; Cass. Civ. n. 7873 del 2025). Spetta, dunque, all'attore, che in sede civile chieda il risarcimento dei danni assumendo che la denuncia era calunniosa, dimostrare che la controparte aveva consapevolezza della sua R.G. n. 1069 del 2017 - Pag. 13 di 21
innocenza, essendo irrilevante l'eventuale abuso del diritto o del processo integrato da una denuncia o querela infondata, o dall'opposizione alla richiesta di archiviazione. L'attore, dunque, deve dimostrare il dolo della controparte. Infatti, pur essendo l'illecito civile perseguibile anche se meramente colposo, l'irrilevanza della colpa per la calunnia ai relativi effetti si spiega dal momento che l'iniziativa assunta dal querelante assolve alla funzione, socialmente utile, di attivare la risposta della giustizia dinanzi all'infrazione di una norma penale. La minaccia di una responsabilità fondata sulla colpa scoraggerebbe le denunce, privando l'istituto stesso di significato sul piano pratico, essendo normalmente prevedibile una disparità di valutazioni giuridiche tra il denunciante, anche il più esperto, e gli organi istituzionalmente deputati al vaglio della fondatezza o meno della notitia criminis. Invero, la denuncia presentata da un privato rappresenta un atto di esercizio privato di funzione pubblica (ammesso nell'interesse pubblico), ovvero l'esercizio di un diritto soggettivo pubblico competente ad ogni persona, anche diversa dall'offeso dal reato, che sarebbe, pertanto, contraddittorio voler ostacolare con la minaccia di una responsabilità per sola colpa che, per quanto grave questa possa essere, sarebbe impedita dalla collaborazione del cittadino con lo Stato. Comparando i vari interessi, dunque, deve ritenersi che il risarcimento del danno (in presenza di tutti i presupposti) può essere riconosciuto solo in presenza di interventi di privati deliberatamente dannosi, ossia quando il privato faccia ricorso ai pubblici poteri in maniera strumentale e distorta, incolpando di un reato taluno che egli sa innocente, così incorrendo nel delitto di calunnia. Infatti, anche in presenza di una querela infondata, solo il dolo del suo autore è in grado di ristabilire il legame, altrimenti interrotto dall'azione del pubblico ministero, tra la querela e il danno risentito da chi, in seguito ad essa, sia stato sottoposto a un procedimento penale conclusosi con archiviazione o definito con l'assoluzione. Ciò in quanto, la querela non è esplicazione di un diritto di accusa privata, idonea ad investire direttamente il giudice dell'azione penale, restando l'iniziativa e lo svolgimento di quest'ultima di esclusiva competenza del pubblico ministero. L'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale, quale attività che si sovrappone all'iniziativa del denunciante (o querelante), infatti, ha valenza interruttiva del nesso di causalità tra tale iniziativa e il danno eventualmente subito dal denunciato (o querelato), solo al di fuori dell'ipotesi in cui la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio o la proposizione di una querela per un reato perseguibile solo su iniziativa di parte contengano sia l'elemento oggettivo che l'elemento soggettivo del reato di calunnia, poiché in tale ipotesi la detta denuncia (o querela) può comunque costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante (o querelante) in caso di successivo proscioglimento o assoluzione del denunciato o querelato (cfr. da ultimo Cass. Civ. n. 15296 del 2024). 3.3. Per consolidata giurisprudenza, poi, la denuncia di un reato, fatto salvo il caso in cui risulti calunniosa, non integra neppure la fattispecie di diffamazione e, quindi, pur quando il denunciato sia assolto con la formula più ampia, non è configurabile in capo al denunciante una responsabilità per danni, atteso che ogni denuncia di notitia criminis si risolve nell'attribuzione a taluno di un reato, sicché non sarebbe giuridicamente e logicamente possibile esercitare tale facoltà senza incolpare taluno di una condotta oggettivamente disonorevole e offensiva della reputazione dell'incolpato [cfr. Cass. Pen. n. 29237 del 2010 e Cass. Pen. 31601 del 2017, in cui si precisa che
“Nell'ambito di uno Stato di diritto liberaldemocratico, in cui si attribuisce valore civico e sociale all'iniziativa del privato nell'attivare la riposta giudiziaria dinanzi alla violazione della legge penale, è ragionevole che nessuna responsabilità consegua ad una denuncia penale fuori dall'ipotesi di calunnia, autocalunnia e simulazione di reato. Va, perciò, condivisa la giurisprudenza di questa Corte secondo cui deve escludersi la configurabilità del delitto di diffamazione quando un cittadino, in un esposto all'autorità, attribuisca ad altra persona fatti illeciti, al solo fine di giustificare la richiesta d'intervento dell'autorità stessa nei casi in cui tale intervento è ammesso dalla legge, ancorché i successivi accertamenti non ne confermino la R.G. n. 1069 del 2017 - Pag. 14 di 21
fondatezza (v Cass sez. 5, 21.11.1980, Speranza, rv 147505; Id., 7.3.2006, Zanardi. Rv 234551; 20.2.2008, Pavone, 239825)”]. Ne consegue che, fallita la dimostrazione della natura calunniosa della denuncia-querela, non è possibile qualificarla come diffamatoria. Le conclusioni rese, peraltro, sono perfettamente conformi alla giurisprudenza anche civile della Suprema Corte [v. Cass. Civ. n.11271 del 2020, secondo cui "ogni denuncia di "notitia criminis" si risolve nell'attribuzione a taluno di un reato, sicchè non sarebbe giuridicamente e logicamente possibile esercitare tale facoltà senza incolpare" il soggetto denunciato "di una condotta oggettivamente disonorevole ed offensiva della reputazione", essendo, pertanto, "ragionevole che nessuna responsabilità consegua ad una denuncia penale fuori dall'ipotesi di calunnia, autocalunnia e simulazione di reato", in particolare, dovendo "escludersi la configurabilità del delitto di diffamazione", e ciò allorchè il denunciante, persino quando si tratti di un semplice cittadino, "in un esposto all'autorità, attribuisca ad altra persona fatti illeciti, al solo fine di giustificare la richiesta d'intervento dell'autorità stessa nei casi in cui tale intervento è ammesso dalla legge, ancorchè i successivi accertamenti non ne confermino la fondatezza"]. Le medesime conclusioni, peraltro, possono essere estese alla trasmissione della notizia all'Ente per gli opportuni approfondimenti anche di natura disciplinare (v. sul punto proprio Cass. Civ. n. 11271 del 2020 suindicata). Né, ovviamente, residua spazio per l'ingiuria, trattandosi di atti diretti al Pubblico Ministero. 3.4. Alla luce di quanto suesposto, quindi, è onere dell'attore-danneggiato, che agisce in sede civile per il risarcimento del danno, allegare e dimostrare, ex art. 2697 comma 1 c.c., la sussistenza dell'illecito addebitato alla controparte e, cioè, che questi abbiano sporto denuncia- querela con dolo nei suoi confronti, pur essendo consapevole della sua innocenza, così determinando anche l'offesa alla reputazione dell'incolpato. Ebbene, nel caso di specie, la parte attrice non ha offerto elementi dai quali desumere il dolo del convenuto, non essendo a tal fine sufficiente che, a seguito delle denunce-querele del , CP_1 il pubblico ministero abbia chiesto l'archiviazione, e che il GIP, confermando le argomentazioni esposte dal p.m. – che non aveva ravvisato, nelle condotte addebitate a , fatti Parte_1 penalmente, rilevanti, non sussistendo elementi idonei e sufficienti a sostenere l'accusa in giudizio nei suoi confronti (cfr. richiesta di archiviazione del 4.07.2013, n. 2925/2011 RGNR) - e rigettando l'opposizione alla richiesta di archiviazione proposta dal , abbia pronunciato il decreto di CP_1 archiviazione, dando atto dell'insussistenza di profili di responsabilità penale nelle condotte denunciate. In assenza di ulteriori elementi, infatti, le predette circostanze processuali non sono idonee a dimostrare la consapevolezza del denunciante di aver attribuito all'incolpato la commissione di reati di cui lo sapeva innocente, né può sostenersi che solo perché le querele e l'opposizione alla richiesta di archiviazione sono state ritenute infondate siano per ciò stesso calunniose. Non vi è, invero, alcun automatismo tra l'archiviazione del procedimento penale instaurato a carico dell'attore e l'accertamento della responsabilità per calunnia in capo al convenuto, che lo ha denunciato, essendo necessaria la dimostrazione specifica della condotta dolosa del denunciante- querelante, volta alla consapevole attribuzione della commissione di un reato in capo a un soggetto della cui innocenza sia conscio. Nel caso de quo, invece, pur essendo provata l'attività materiale posta in essere dal convenuto – le denunce-querele sporte nei confronti dell'attore, l'opposizione alla richiesta di archiviazione, il ricorso straordinario per Cassazione ex art. 625-bis c.p.p. avverso il decreto di archiviazione – non ha fornito una concreta e specifica dimostrazione della volontà Parte_1 dolosa di , cioè la consapevolezza della falsità e dell'infondatezza delle denunce Controparte_1 sporte a suo carico ovvero la prova della coscienza e volontà di accusarlo di un reato, avendo la certezza della sua innocenza. In primo luogo, nessun serio elemento, sotto il profilo soggettivo, è desumibile dalla documentazione prodotta. In particolare, dal narrato motivazionale del provvedimento di R.G. n. 1069 del 2017 - Pag. 15 di 21
archiviazione non può attingersi la prova della sussistenza dell'elemento, sia oggettivo sia soggettivo, del reato di calunnia, difettando, all'evidenza, uno specifico ed effettivo accertamento circa l'insussistenza dei fatti oggetto di denuncia. Nel motivare il provvedimento di archiviazione, infatti, il GIP non ha operato alcun accertamento in ordine all'effettività delle condotte denunciate, né circa la falsità delle denunce- querele ovvero la consapevolezza in capo al querelante dell'innocenza del , avendo il Parte_1 GIP rilevato soltanto che, in sede penale, “non sono emersi comportamenti, fra l'altro relativi all'organizzazione del reparto e dei servizi, connotati da violazione di norme di legge o regolamento e caratterizzati dalla c.d. doppia ingiustizia, oltre che sostenuti dal dolo intenzionale, al fine della configurabilità del reato di cui all'art. 323 c.p. Così come appaiono destituite di fondamento le accuse concernenti il calcolo delle ore di reperibilità, in relazione al quale il Pt_1 avrebbe comunicato, a distanza di alcuni mesi, all'ufficio competente le variazioni effettivamente intervenute nei turni e, quindi, la richiesta di rivedere le corrispondenti attribuzioni economiche già intervenute anche in suo favore. Risulta difficile, al riguardo, quantomeno configurare l'elemento soggettivo necessario per ritenere integrate fattispecie penalmente rilevanti (quali quelle di cui agli artt. 640 o 314 c.p.)”. Il GIP ha, quindi, concluso affermando che le segnalazioni del Ritrovato sono prive di rilevanza penale, non potendo, peraltro, le condotte addebitate al integrare gli estremi Pt_1 dell'abuso d'ufficio, non involgendo egli la funzione propria di pubblico ufficiale. In secondo luogo, quanto alle istanze istruttorie orali formulate dalla difesa attorea, le stesse, oltre che inammissibili, in quanto generiche e valutative - per come affermato nell'ordinanza resa all'udienza del 18.10.2019, con giudizio che in questa sede si conferma integralmente - sono anche irrilevanti ai fini del decidere, essendo volte a provare circostanze ininfluenti ai fini della qualificazione delle denunce in termini di calunnia, anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo. Difetta, quindi, la prova del dolo della parte convenuta, quale elemento psicologico necessario per la configurazione del reato di calunnia e la conseguente insorgenza del diritto risarcitorio. Il dolo di calunnia – inteso come coscienza e volontà di accusare di un reato altra persona, avendo la certezza della sua innocenza - non è, infatti, configurabile se il denunciante ritenga per errore colposo che l'incolpato si sia reso responsabile di un reato, in caso contrario rischiandosi di sanzionare una condotta colposa. La trasmissione (mediante denuncia o querela) della notizia di reato al pubblico ministero, poi, importa la semplice segnalazione di un fatto di possibile rilievo penale e astrattamente sussumibile in una fattispecie delittuosa che, solo successivamente comporta l'esercizio della azione penale dell'organo titolare, con recisione di ogni nesso eziologico tra condotta del querelante- denunciante e danno eventualmente subito dall'incolpato. Pertanto, mancando la prova del dolo del convenuto, quale elemento psicologico per la configurazione del reato di calunnia - presupposto indispensabile ai fini della configurabilità della responsabilità risarcitoria ex art. 2043 c.c. a carico del querelante - la domanda attorea di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alle denunce-querele presentate all'Autorità Giudiziaria, sia pure risultate infondate, non può trovare accoglimento. 3.5. In ogni caso, si osserva che, pur avendo l'attore chiesto il risarcimento dei danni patiti in conseguenza delle querele sporte dal convenuto, ritenendo che tale condotta sia idonea a integrare gli estremi anche del reato di diffamazione, attesa la diffusione, nel presidio ospedaliero ove prestava la propria attività lavorativa della notizia delle accuse rivolte nei suoi confronti dal
, non risultano dimostrati gli elementi costitutivi del predetto reato, soprattutto in relazione CP_1 al carattere diffusivo dell'offesa, oltre che all'intento denigratorio delle espressioni utilizzate nelle querele. 3.6. A meri fini di completezza, si rileva poi che, nella responsabilità extracontrattuale è necessario che l'attore provi, sia il danno ingiusto subito (patrimoniale e/o non patrimoniale) e la sua causale riconducibilità ad un fatto colposo o doloso altrui, sia le conseguenze pregiudizievoli effettivamente sofferte derivanti dalla altrui condotta dolosa o colposa. R.G. n. 1069 del 2017 - Pag. 16 di 21
È noto, infatti, che per ottenere il risarcimento di un pregiudizio conseguente all'altrui comportamento illegittimo occorre allegare e provare sia il danno-evento sia il danno-conseguenza, in quanto “la tesi del danno in re ipsa snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo, per cui al risarcimento verrebbe assegnata una funzione esclusivamente sanzionatoria, mentre esso possiede, (...), una principale funzione compensativa, quantunque eventualmente concorrente con altre plurime funzioni" (cfr. tra le altre Cass. civ. n. 1931 del 2017; sotto il profilo del danno patrimoniale, Cass. civ., n. 207 del 2019; sotto il profilo del danno non patrimoniale, Cass. civ. n. 20885 del 2019). Tuttavia, nel caso di specie, l'attore non ha fornito alcuna prova né dell'esistenza dei pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali lamentati, né della loro riconducibilità alle azioni poste in essere dal convenuto (denunce-querele, opposizione alla richiesta di archiviazione, ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p.). La domanda attorea, pertanto, è infondata e deve essere rigettata.
4. Domanda riconvenzionale. 4.1. Il convenuto ha esperito domanda riconvenzionale volta al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, asseritamente sofferti, in conseguenza delle condotte illecite poste in essere dall'attore, per come rappresentate nelle denunce-querele allegate in atti e di cui chiede l'accertamento in questa sede. Alla luce del petitum e della causa petendi evocati nella comparsa di costituzione e risposta
– non avendo il convenuto depositato la memoria ex art. 183 c. 6 I termine c.p.c. - la spiegata domanda riconvenzionale deve essere qualificata come azione di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. 4.2. La responsabilità civile ex art. 2043 c.c., nella rimodulazione operata dei suoi elementi costitutivi e della sua funzione, – è utile rammentare – non sanziona comportamenti illeciti, ma, più precisamente, si pone nella prospettiva di compensare danni ingiusti. Infatti, superato l'alveo della concezione pan-penalistica dell'atto antigiuridico (contra ius, nel senso di comportamento contrario al diritto), il punto di vista della moderna responsabilità civile, improntata al principio di solidarietà (art. 2 Cost.), è quello dell'allocazione del danno non iure ("ingiusto", secondo la qualifica dell'art. 2043 c.c.). Il danno ingiusto – nell'ottica di un illecito aperto e non tipizzato da mere condotte contra ius – è il cuore pulsante della responsabilità aquiliana e si traduce in un evento che ha leso un interesse meritevole di tutela;
quest'ultimo si identifica non necessariamente in un diritto soggettivo, ma nella pluralità di interessi tutelati dall'ordinamento, la cui individuazione è affidata alla selezione della giurisprudenza. Dolo e colpa, quindi, da elementi costitutivi di una condotta colpevole, integrativa dell'illecito, “degradano” a strumenti utili per allocare correttamente un danno che l'ordinamento non vuole che resti nella sfera giuridica del soggetto che lo ha subito. Disegnati in maniera sintetica i riferimenti strutturali e funzionali della responsabilità extracontrattuale, necessario corollario – con particolare riferimento alla ripartizione dell'onere della prova – è che l'attore provi, in primo luogo, il danno ingiusto subito, patrimoniale o non patrimoniale, e la causale riconducibilità dello stesso ad un fatto colposo o doloso altrui. In secondo luogo, è necessario documentare le conseguenze pregiudizievoli effettivamente sofferte derivanti dalla altrui condotta dolosa o colposa, dal momento che la struttura dell'illecito civile non si esaurisce con l'"eventus-damni", e cioè con la violazione del diritto o dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma richiede, altresì, per la insorgenza della responsabilità (con la relativa corrispondente venuta ad esistenza, da un lato, del credito del danneggiato, avente ad oggetto la pretesa risarcitoria della perdita subita e, dall'altro, della obbligazione del responsabile, avente ad oggetto la prestazione reintegratoria - in forma specifica o per equivalente - della "deminutio" cagionata al danneggiato) della prova della esistenza di una “determinata conseguenza R.G. n. 1069 del 2017 - Pag. 17 di 21
pregiudizievole” di natura patrimoniale o non patrimoniale, ricollegabile - secondo un nesso di diretta immediatezza ex art. 1223 c.c. – all'"eventum-damni" (cfr. Cass. Civ. n. 11203 del 2019, entrambe relative al danno da lesione di diritto assoluto;
Cass. Civ. Ord. n. 7594 del 2018, in tema di danno da lesione di diritto della personalità). Anche quando il fatto illecito integra gli estremi del reato, la sussistenza del danno – ivi compreso quello non patrimoniale - non può mai essere ritenuta in re ipsa, ma va sempre debitamente allegata e provata da chi lo invoca, anche solo attraverso presunzioni semplici (Cass. Civ. n. 1046 del 2019); infatti, il danno, che pure leda valori della persona, non può considerarsi in re ipsa, in quanto ne risulterebbe snaturata la funzione del risarcimento che verrebbe ad essere concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno bensì quale pena privata per un comportamento lesivo (v. Cass. Civ. Sez. Un. n. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008). Sotto il profilo eziologico, pertanto, l'accoglimento d'una domanda di risarcimento del danno richiede l'accertamento di due nessi di causalità: a) il nesso tra la condotta e l'evento di danno - inteso come lesione di un interesse giuridicamente tutelato -, o nesso di causalità materiale;
b) il nesso tra l'evento di danno e le conseguenze dannose risarcibili, o nesso di causalità giuridica. L'accertamento del primo dei due nessi suddetti è necessario per stabilire se vi sia responsabilità e a chi vada imputata;
l'accertamento del secondo nesso serve a stabilire la misura del risarcimento. Il nesso di causalità materiale è, dunque, un criterio oggettivo di imputazione della responsabilità; il nesso di causalità giuridica consente di individuare e selezionare le conseguenze dannose risarcibili dell'evento. L'accertamento del nesso di causalità materiale, in definitiva, va compiuto in base all'art. 41 c.p. L'accertamento del nesso di causalità giuridica ha una funzione ben diversa: delimitare l'area del danno risarcibile. Sotto tale ultimo aspetto spetterà al giudice, dopo avere accertato la causalità materiale e la colpa dell'offensore, stabilire quali, tra le teoricamente infinite conseguenze dannose provocate dall'evento di danno (la lesione del diritto) costituiscano ex art. 1223 c.c. conseguenza “immediata e diretta” di quello e quali no, comparando le condizioni del danneggiato precedenti l'illecito, quelle successive all'evento imputabile, e quelle che si sarebbero determinate a prescindere da questo. A fini di precisione dogmatica, poi, ferma la distinzione, espressione della teoria causale del danno, tra causalità materiale e causalità giuridica, il danno di cui fa menzione la seconda parte dell'art. 2043 c.c. non è altra cosa dal “danno ingiusto” di cui si parla nella prima parte: in assenza di danno conseguenza, non esiste danno. Da un lato, il danno conseguenza assume rilievo giuridico solo in quanto cagionato da un evento lesivo di un interesse meritevole di tutela ad un determinato bene della vita (cfr. Cass. Civ. Sez. U. n. 500 del 1999); d'altro canto, l'evento di danno è giuridicamente rilevante solo se produttivo del danno conseguenza quale concreto pregiudizio al bene della vita. 4.3. Tracciate le coordinate ermeneutiche di riferimento, la domanda attorea è infondata e non può essere accolta, dal momento che, dalla documentazione prodotta in atti – nel rispetto dei termini decadenziali -, in primo luogo, non sono emersi profili di illiceità delle condotte ascritte all'attore; in secondo luogo, non è neppure emersa la sussistenza di un danno ingiusto tecnicamente inteso sofferto dal convenuto – in termini di conseguenze pregiudizievoli patrimoniali e non patrimoniali - che sia causalmente riconducibile ai comportamenti tenuti dall'attore per come rappresentati nelle denunce-querele allegate in atti. La parte convenuta non ha dato prova, innanzitutto, della condotta dolosa o colposa dell'attore, lesiva di un proprio interesse giuridicamente protetto. , infatti, si è Controparte_1 limitato soltanto a dedurre che i lamentati danni, patrimoniali e non patrimoniali – questi ultimi consistenti in danno all'immagine e lesioni personali di natura psicologica -, sarebbero diretta conseguenza, l'uno dell'instaurazione del presente giudizio e l'altro del comportamento perpetrato R.G. n. 1069 del 2017 - Pag. 18 di 21
da nella sua qualità di direttore dell'U.O. di Neurologia dell'Ospedale di Corigliano Parte_1 Calabro, per come denunciato nelle querele in atti, nelle quali il convenuto ha segnalato condotte persecutorie, minacce, atti di demansionamento e dequalificazione, posti in essere ai suoi danni in maniera continuativa, reiterata e seriale (cfr. querela del 27.10.2011). In particolare, il convenuto si è limitato a riferire che né l'Autorità Giudiziaria, né la Commissione Interna alla Direzione Sanitaria aziendale dell' cui pure aveva CP_3 segnalato i fatti oggetto delle denunce-querele, avevano escluso la veridicità di quanto dallo stesso rappresentato in ordine alle condotte tenute dal direttore nell'organizzazione e gestione del Pt_1 reparto di Neurologia, avendo il GIP nel decreto di archiviazione escluso, soltanto, la rilevanza penale delle condotte denunciate dal , ravvisando una possibile rilevanza delle stesse sotto CP_1 il profilo del mobbing, da sottoporre alla competenza del giudice del lavoro. Tuttavia, da tale circostanza non si desume (trattandosi di inversione logica) la prova dell'illiceità delle condotte poste in essere dal , difettando qualunque tipo di accertamento in Pt_1 ordine sia all'effettivo verificarsi dei fatti oggetto di denuncia, sia in merito all'antigiuridicità dei comportamenti denunciati. La parte convenuta, infatti, non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare l'illiceità delle condotte tenute dall'attore nell'ambito della gestione del Reparto di Neurologia dell'Ospedale di Corigliano Calabro, né, soprattutto, l'esistenza del nesso eziologico tra le condotte contestate e l'evento lesivo lamentato. Sul punto, peraltro, illuminanti le considerazioni già espresse dal g.i.p. relative alle funzioni, alle scelte organizzative e alla discrezionalità insita nell'attività espletata dal . Pt_1 Peraltro, quanto alle lesioni personali colpose ascritte dal al direttore , nella CP_1 Pt_1 richiesta di archiviazione in atti, è stato rilevato che l'accertamento del nesso di causalità tra i disturbi di natura psichica del e i comportamenti di natura persecutoria del è stato CP_1 Pt_1 escluso dal giudice del lavoro in sede di giudizio ex art. 700 c.p.c. (cfr. pag. 5 richiesta di archiviazione del 4.07.2013). In assenza di ulteriori elementi, pertanto, deve rilevarsi, in via assorbente, che dalla documentazione in atti, non è emersa l'illiceità del comportamento dell'attore nell'espletamento delle sue funzioni, non avendo il convenuto (attore in riconvenzionale) fornito alcuna prova di un comportamento, intenzionale o colposo, dell'attore causativo di un danno a suo carico - dimostrando che il abbia consapevolmente agito con intento lesivo della sua persona - né, Pt_1 soprattutto, può ritenersi provata l'esistenza di un nesso causale tecnicamente inteso tra l'evento lesivo lamentato e la condotta dell'attore. Peraltro, non può non sottolinearsi come il danno non patrimoniale (come si dirà in seguito solo genericamente evocato), quand'anche ritenuto sussistente, debba essere ricondotto non già alle condotte del , neppure specificate nei termini rigorosi delle preclusioni assertive, ma ad un Pt_1 ambiente lavorativo, nella costruzione del quale hanno inciso anche le condotte del (v. sul CP_1 punto la relazione della commissione interna per accertare la conflittualità del reparto, di estremo rilievo sotto tale profilo). 4.4. Peraltro, neppure l'espletamento della prova testimoniale richiesta dal convenuto e rigettata con ordinanza resa all'udienza del 18.10.2019, che in questa sede va integralmente confermata, avrebbe offerto elementi idonei a dimostrare l'antigiuridicità delle condotte ascritte all'attore e la causale riconducibilità dei danni alle stesse. Invero, non può sottacersi che, come già rilevato, la parte convenuta, attrice in riconvenzionale, in sede di precisazione delle conclusioni non ha reiterato in maniera specifica le istanze istruttorie formulate e rigettate dal giudice istruttore, dal momento che non ha esposto le ragioni per le quali l'ordinanza non sarebbe corretta ed i capitoli di prova articolati avrebbero giustificato l'ammissione. Pertanto, non possono che confermarsi le ragioni sottese, ampliamente esplicitate con la ordinanza del 18.10.19, con l'ulteriore precisazione che, accanto alle considerazioni già svolte, i capitoli di prova non aventi già riscontro documentale sono oggetto, a ben vedere, di fatti mai dedotti nei rigorosi termini delle preclusioni assertive. R.G. n. 1069 del 2017 - Pag. 19 di 21
4.5. Il convenuto, attore in riconvenzionale, dunque, non ha fornito alcuna prova di un comportamento contra ius della parte attrice, convenuta in riconvenzionale, né del nesso causale esistente tra la condotta di quest'ultima e l'evento lesivo asseritamente subito. La domanda riconvenzionale, pertanto, risulta infondata e deve essere rigettata, essendo carenti tutti gli elementi che strutturano la responsabilità ex art. 2043 c.c. 4.6. Infine, a meri fini di completezza della decisione, alla luce della produzione documentale in atti, non vi è prova dell'esistenza, in capo al convenuto, dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, asseritamente patiti, né della derivazione causale di questi dal comportamento tenuto dall'attore nelle vicende oggetto delle denunce-querele de quibus ovvero nell'organizzazione e gestione del reparto di Neurologia. Il danno patrimoniale, invero, non è stato neppure specificamente allegato dal convenuto, il quale nella propria comparsa ha fatto riferimento, soltanto, ai costi da sostenere per la propria difesa nel presente giudizio (cfr. pag. 13 comparsa “A causa di tale inutile e dannoso procedimento civile avviato dall'attore, il convenuto ha dovuto sostenere costi...”), i quali, peraltro, non costituiscono danni, ma eventualmente spese ripetibili. Quanto al profilo del danno non patrimoniale, il convenuto lamenta, da un lato, di aver subito, in conseguenza della condotta tenuta dall'attore nelle vicende oggetto delle denunce-querele de quibus, lesioni personali di natura psicologica, che la Medica di Verifica del CP_4 Ministero dell'Economia e Finanze ha accertato come cagionate e dipendenti dal servizio prestato all'interno della e, dall'altro, di aver subito un danno Parte_6 Parte_1 all'immagine e la riacutizzazione delle predette ferite psicologiche a causa del presente procedimento civile avviato dall'attore (cfr. pag. 13 comparsa di costituzione). 4.7. Con riguardo ad entrambi gli aspetti del danno non patrimoniale lamentato (danno all'immagine e danno psichico) non è stato fornito, alcun elemento – neppure presuntivo – in grado di provare il pregiudizio sofferto. Del resto, la domanda risarcitoria è generica già sotto il profilo assertivo (cfr. Cass. Civ., n. 13328 del 2015, ove si precisa che la regola generale in tema di domanda risarcitoria dispone che chi chiede il risarcimento del danno ha l'onere di descrivere in modo concreto i pregiudizi dei quali chiede il ristoro, non potendo limitarsi a formule vuote e stereotipe, ma indicando con precisione in cosa è consistito il pregiudizio non patrimoniale, in cosa è consistito il pregiudizio patrimoniale, con quali criteri di calcolo dovrà essere quantificato. In assenza di specifica descrizione del pregiudizio, le domande risarcitorie generiche non determinano alcun obbligo di pronuncia giudiziale in merito ai danni descritti concretamente solo in corso di causa, trattandosi di domande che non consentono al convenuto di difendersi e non impongono al giudice di pronunciarsi). Nella fattispecie in esame, il ha allegato in maniera del tutto generica di aver CP_1 subito un danno non patrimoniale, in conseguenza dell'instaurazione del presente giudizio, in termini di danno all'immagine – profilo, peraltro, soltanto adombrato dal convenuto -, nonché delle condotte tenute dall'attore nell'organizzazione e gestione del reparto di Neurologia per come rappresentate nelle denunce-querele, in termini di danno biologico di natura psichica, senza, tuttavia, specificare e, soprattutto, provare quali siano state realmente le conseguenze pregiudizievoli patite nel caso concreto. Il convenuto, invero, non ha provato e neppure allegato, in maniera sufficientemente specifica, in cosa siano consistiti i lamentati pregiudizi. In particolare, quanto al danno biologico, il convenuto non solo non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare la derivazione causale delle lamentate lesioni dalle condotte ascritte all'attore nelle querele oggetto di causa – atteso che dalla documentazione in atti non emerge in alcun modo che il “disturbo dell'adattamento cronico con ansia e umore depresso misti (ansia ed umore depresso)” sia causalmente riconducibile agli specifici fatti dallo stesso denunciati nelle querele per cui è causa, non avendo la Commissione Medica di Verifica del Ministero dell'Economia e Finanze indicato in maniera precisa quali sarebbero gli “invocati eventi del servizio prestato”, ritenuti “fattori concausali efficienti e determinanti, sull'insorgenza o quantomeno R.G. n. 1069 del 2017 - Pag. 20 di 21
sull'aggravamento dell'affezione di cui trattasi” – ma, soprattutto, ciò che difetta nella fattispecie è l'allegazione, oltre che la prova, dell'effettiva sussistenza, in capo al convenuto di una compromissione patologica della sua integrità psichica, anche in termini invalidità temporanea o permanente, nonché dell'entità delle lesioni lamentate e della loro concreta incidenza sull'integrità psichica e sull'equilibrio della personalità del danneggiato. In considerazione della genericità delle allegazioni della parte convenuta-attrice in via riconvenzionale, pertanto, non è possibile neppure fare ricorso al criterio delle presunzioni semplici. Sotto il profilo probatorio, poi, per ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, anche quando il fatto illecito integra gli estremi del reato, la sussistenza del danno non patrimoniale non può mai essere ritenuta in re ipsa, ma va sempre debitamente allegata e provata da chi lo invoca, anche solo attraverso presunzioni semplici. Dal punto di vista dogmatico, poi, il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile - sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. - anche quando non sussiste un fatto- reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 c.c., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità (v. Cass. civ. Sez. Un. n. 26972 del 2008). Si rammenta, infine, che colui che agisce per il risarcimento del danno ha il dovere di indicare analiticamente e con rigore i fatti materiali che assume essere stati fonte di danno. E, dunque, in cosa è consistito il pregiudizio non patrimoniale e in cosa è consistito il pregiudizio patrimoniale. Si tratta dell'onere imposto dalla legge all'attore che domanda il risarcimento del danno;
quando la domanda non sia accompagnata dalla concreta descrizione del pregiudizio di cui si chiede il ristoro, va qualificata generica ed inutile. Generica, perché non mette né il giudice, né il convenuto, in condizione di sapere di quale concreto pregiudizio si chieda il ristoro;
inutile, perché tale genericità non fa sorgere in capo al giudice il potere-dovere di provvedere (cfr. Cass. Civ. n. 13328 del 2015; Cass. Civ. n. 691 del 2012, secondo cui “le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione della condotta colpevole della controparte, produttiva di danni nella sfera giuridica di chi agisce in giudizio, ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e/o non patrimoniali, prodotte da tale condotta, dovendo l'attore mettere il convenuto in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento, a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall'assolvimento di ogni onere probatorio al riguardo”). Nel caso di specie, invece, non risulta alcuna specifica indicazione del pregiudizio patito in termini di concreta riduzione di una o più funzioni psichiche ovvero di lesione all'identità e alla reputazione personale dell'individuo che il danneggiato sarebbe stato costretto a subire in conseguenza del fatto illecito altrui. Per l'effetto, le lesioni personali di natura psichica e il danno all'immagine si risolvono in mere deduzioni della parte, prive di qualunque riscontro probatorio e rispetto alle quali non sussiste alcun danno conseguenza documentato. 4.8. In ogni caso, priva di rilievo ai fini della decisione si sarebbe rivelata la richiesta consulenza tecnica d'ufficio, avanzata dal convenuto allo scopo di quantificare il danno alla salute psichica e stabilire il nesso causale tra la patologia sofferta e le condotte tenute dall'attore. In assenza di qualsiasi supporto probatorio al riguardo, la stessa si sarebbe tradotta in una consulenza meramente esplorativa. R.G. n. 1069 del 2017 - Pag. 21 di 21
“La consulenza tecnica d'ufficio presuppone che siano stati addotti dalla parte interessata concreti e specifici elementi a fondamento della propria domanda per cui non può essere utilizzata per compiere indagini esplorative dirette all'accertamento di circostanze e fatti la cui dimostrazione rientri, invece, nell'onere probatorio della parte stessa e per supplire alla carenza delle proprie allegazioni” (cfr., ex plurimis, Cass. Civ. n. 3343 del 2001; Cass. Civ. n. 17555 del 2002; Cass. Civ. n. 21412 del 2006; Cass. Civ. n. 10182 del 2007). Il principio è confermato, peraltro, dalla recente sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 3086 del 2022) che ribadisce il divieto della c.d. “consulenza meramente esplorativa”, non potendo disporsi, infatti, la consulenza tecnica al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume o, più esattamente, quando la parte tenda per suo tramite a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o a compiere un'indagine alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non debitamente provati. Né potendo, infatti, il Consulente estendere il raggio delle proprie investigazioni ai c.d. “fatti avventizi” ovvero ai fatti costitutivi della domanda e, di contro, ai fatti modificativi o estintivi di essa che non abbiano formato oggetto dell'attività deduttiva delle parti. Il limite della domanda, in ossequio al principio dispositivo che è alla base dell'ordinamento processuale vigente, costituisce, infatti, un vincolo insormontabile anche per il giudice che non può infrangere il principio ne procedat iudex ex officio e deve attenersi al comando secondo cui iudex iudicare debet iuxta alligata partium; e di, riflesso, anche per il consulente dal medesimo nominato. Nel caso di specie, trattandosi di fatti a sostegno della domanda riconvenzionale, gli stessi avrebbero dovuto essere dedotti in maniera specifica, sotto il profilo assertivo, ed allegati, sotto il profilo probatorio, dalla parte;
in assenza di ciò, la consulenza sotto tale profilo si sarebbe rivelata meramente esplorativa. 4.9. È evidente, pertanto, che il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale lamentato dal convenuto risulta del tutto sfornito di prova, sia in relazione alla sua esistenza oggettiva, sia in relazione al nesso di causalità giuridica con le condotte ascritte all'attore. La domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto, pertanto, è infondata e deve essere rigettata.
5. Il regime delle spese La reciproca soccombenza consente di rinvenire un giustificato motivo per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile - in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. RIGETTA la domanda proposta dalla parte attrice;
B. RIGETTA la domanda riconvenzionale spiegata dalla parte convenuta;
C. COMPENSA integralmente le spese di lite;
D. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in data 14 luglio 2025 Il Giudice dott. Alessandro Caronia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Alessandro Caronia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1069 del 2017 del Ruolo Generale Affari Contenziosi avente ad oggetto “Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali” e vertente TRA
, C.F. , parte nata a Corigliano Calabro (CS), in [...] Parte_1 C.F._1 09.05.1954, rappresentata e difesa dagli avv.ti PIERPAOLO CASSIANO e DAMIANO CARAVETTA, giusta procura in calce all'atto di citazione, elettivamente domiciliati come in atti
- ATTORE - E
, C.F. , parte nata a [...], Controparte_1 C.F._2 in data 24.07.1964, rappresentata e difesa dall'avv. GIUSEPPE TURANO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- CONVENUTO -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa e le posizioni delle parti e le loro conclusioni.
Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in cancelleria in data 05.04.2017,
ha convenuto in giudizio La difesa della parte Parte_1 Controparte_1 attrice ha dedotto che:
- con atto di querela del 27.05.2011, depositata e ratificata presso la Procura della Repubblica di Rossano, , dirigente medico allora in servizio presso il Controparte_1 Presidio Ospedaliero di Corigliano Calabro, ha denunciato l'attore, , Parte_1 direttore della del medesimo presidio, per i reati di cui agli artt. 323, Parte_2 368, 374 bis e 479 c.p.
- con ulteriore atto di querela (valente anche quale atto integrativo di quella depositata il 27.05.2011), depositata e ratificata presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Rossano, l'8.10.2012, il convenuto ha denunciato nuovamente l'attore per i CP_1 reati di cui agli artt. 368, 374 bis, 479, 331, 340, 323, 610, 314, 640, 582 e 595 del c.p.
- a seguito delle suddette denunce, è stato iscritto nel registro degli indagati Parte_1
- procedimento penale n. 2925/2011 R.G.N.R. - presso il Tribunale di Castrovillari ex Tribunale di Rossano;
- nella prima querela del 27.05.2011, il convenuto ha sostenuto che il dott. CP_1
, nell'esercizio delle proprie funzioni di direttore della , Parte_1 Parte_2 avrebbe posto in essere condotte aventi quale unico scopo e fine quello di danneggiarlo, quello di ridimensionarlo, di demansionarlo e colpirlo anche economicamente;
- in tale atto, composto da 27 pagine e al quale sono stati allegati 53 documenti, il convenuto-querelante così concludeva: “...Alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, non vi è dubbio alcuno che le condotte poste in essere dal dr. , tutte dirette verso Pt_1 un unico scopo e fine, ovverosia quello del danneggiare, ridimensionare, demansionare, R.G. n. 1069 del 2017 - Pag. 2 di 21
colpire, anche economicamente, il sottoscritto, integrano i REATI DI PLURIMO ABUSO IN ATTI DI UFFICIO, DI VIOLENZA PRIVATA, DI FALSITÀ IDEOLOGICA, DI PECULATO, DI APPROPRIAZIONE INDEBITA, DI TRUFFA, AGGRAVATA E CONTINUATA AI DANNI DELLO STATO, DI INTERRUZIONE DI SERVIZIO PUBBLICO, DI ABBANDONO DI SERVIZIO PUBBLICO O DI PUBBLICA NECESSITA', DI LESIONI PERSONALI, DI ATTI PERSECUTORI, e quant'altro la V.S. riterrà di ravvisare, e mi riservo la costituzione di parte civile nell'instaurando procedimento penale. Voglio, infine, segnalare che il presente lamento è rivolto non solo alla difesa del sottoscritto dell'aggressione quasi quotidiana subita negli ultimi mesi, quanto diretto ad evidenziare come quelle stesse ed altre condotte del abbiano Pt_1 determinato, in aggiunta del danno a mio carico, un sostanziale nocumento anche alla sanità pubblica e al diritto dei cittadini a vedere evase le loro legittime esigenze di assistenza e di prestazioni sanitarie. Si è segnalato quanto sopra anche per gli eventuali interventi di competenza istituzionale volti a migliorare/sanare le storture dell'organizzazione e dell'assistenza sanitaria che recano come sicuro danno consequenziale la dequalificazione dei servizi sanitari che, talora, raggiunge limiti tali da arrecare sicuri e gravi danni alla stessa salute dei cittadini-utenti ...”
- nella seconda querela, depositata presso la Procura della Repubblica di Rossano 1'8.10.2012, il convenuto ha sostenuto che l'attore, nell'esercizio delle proprie CP_1 funzioni di direttore della , avrebbe posto in essere condotte in cui Parte_2 sarebbero state ravvisabili le ulteriori ipotesi di reato di cui all'art. 368 e/o art. 374 bis c.p., di cui all'art. 479 c.p., di cui all'art. 331 o 340 c.p., rispetto alle già iscritte ipotesi di reato di cui agli artt. 323, 610, 314, 640, 582 e 595 c.p., alcuni dei quali con l'aggravante della reiterazione e con le aggravanti di cui all'art. 61c.p. n. 9, n. 10 e n. 11;
- in questa seconda querela, composta da 30 pagine e di 27 documenti allegati, il querelante così concludeva “... Alla luce di quanto sopra, si Chiede alla S.V.I. di voler accertare se nelle condotte di siano ravvisabili le ulteriori ipotesi di reato Parte_1 di cui all'art. 368 e/o art. 374-bis c.p., di cui all'art. 479 c.p., di cui all'art. 331 o 340 c.p., rispetto alle già iscritte ipotesi di reato di cui agli artt. 323, 610, 314, 640, 582 e 595 c.p., alcuni dei quali con l'aggravante della reiterazione e con le circostanze aggravanti di cui all'art. 61 c.p. n. 9, n. 10 e n. 11. Il presente atto di integrazione di denuncia querela è da valere, quindi, anche quale atto di querela con richiesta di punizione del e riserva di costituzione di parte civile nei confronti del Parte_1 medesimo nell'instaurando procedimento penale...”;
- in seguito ai fatti di cui alle due citate querele, il P.M., svolte le indagini, ha presentato al GIP richiesta di archiviazione;
- il convenuto querelante , nonostante la ben motivata richiesta di archiviazione CP_1 avanzata dal Sostituto Procuratore della Repubblica di Rossano, il 26.07.2013, ha proposto ex art. 410 c.p.p. opposizione alla richiesta di archiviazione, formulando al GIP le seguenti richieste: “...Voglia rigettare la richiesta di archiviazione e ordinare la imputazione coatta in danno di per i capi di cui alla contestazione;
in via Parte_1 residuale, ordinare la prosecuzione delle indagini indicando al Pubblico Ministero le indagini da seguire ed il termine per il compimento di esse. In particolare, si chiede che al Pubblico Ministero venga indicato di svolgere una investigazione suppletiva anche attraverso: ...”; “...alla luce di queste ulteriori indagini emergerà un quadro probatorio inequivocabile dell'accaduto, che già al momento, comunque, è sufficientemente indicativo della penale responsabilità dell'indagato. Ad avviso di questa difesa, infatti, già dagli atti emerge con certezza dei fatti addebitabili al , in quanto tutti Pt_1 documentali, precisi, univoci, e concordanti, che depongono per le ipotesi di reato già avanzate dall'odierno denunciante nella sua denuncia del 10.10.2011 e, soprattutto, nella integrazione alla medesima denuncia depositata in data 13.08.2012 cui il presente R.G. n. 1069 del 2017 - Pag. 3 di 21
atto di opposizione si riporta. Si conclude, quindi, perché la S.V. voglia disporre l'imputazione coatta in danno di per i reati di cui alla contestazione;
in via Parte_1 subordinata, voglia la S.V. disporre integrazione probatoria nel senso e nei limiti di cui alla parte narrativa. Riserve in merito a produzione documentale anche nel corso dell'instauranda udienza camerale...”;
- il GIP, letto il suindicato atto di opposizione alla richiesta di archiviazione del convenuto
, con decreto del 7.11.2013 ha fissato l'udienza del 23.01.2015, per deliberare CP_1 in camera di consiglio, a seguito della quale ha emesso decreto di archiviazione nei confronti dell'attore per le seguenti ragioni: “...Quanto alla posizione di Parte_1
, con riferimento al delitto di cui all'art. 368 c.p., devono richiamarsi le Parte_1 medesime svolte in precedenza, circa la necessità, ai fini della sua oggettiva configurabilità, della consapevolezza dell'innocenza dell'accusato. Al riguardo non può rilevarsi come il , rispondendo ad una precisa richiesta di un suo superiore, di Pt_1 relazionare in merito all'episodio denunciato dal , si sia limitato a riportare Parte_3 quanto risultante dagli atti in suo possesso (ossia la cartella - clinica ed il diario infermieristico), non potendo infierirsi che egli abbia inteso esporre circostanze non corrispondenti alla realtà, intendendo consapevolmente incolpare il , pur CP_1 sapendolo innocente. Più in generale, nel caso in esame, dalla lettura della copiosa documentazione in atti, emerge un'aspra contrapposizione fra il quale CP_1 dirigente medico e il quale suo diretto superiore, in quanto direttore dell'U.O. di Pt_1 appartenenza del primo. Come puntualmente argomentato dal P.M. nella richiesta di archiviazione, alla quale nella presente sede ci si riporta integralmente, le plurime lamentele dell'odierna p.o. hanno formato oggetto di altrettante segnalazioni all'Asp di appartenenza e di ricorso ex art. 700 c.p.c. tuttavia, alcun rilievo disciplinare è stato attribuito alla condotta del direttore sanitario, né le richieste di emissione di provvedimenti di urgenza hanno ottenuto risposta positiva. Nella sede penale, infine, non sono emersi comportamenti, fra l'altro relativi all'organizzazione del reparto e dei servizi, connotati da violazioni di norme di legge o regolamento e caratterizzati della c.d. doppia ingiustizia, oltre che sostenuti dal dolo intenzionale, al fine della configurabilità del reato di cui all'art. 323 c.p. Così come appaiono destituite di fondamento le accuse concernenti il calcolo delle ore di reperibilità, in relazioni alle quali il avrebbe comunicato, a distanza di alcuni mesi, all'ufficio competente le Pt_1 variazioni effettivamente intervenute nei turni e, quindi, la richiesta di rivedere le corrispondenti attribuzioni economiche già intervenute anche in suo favore. Risulta difficile, al riguardo, quantomeno configurare l'elemento soggettivo necessario per ritenere integrate fattispecie penalmente rilevanti (quali quelle di cui agli artt. 640 e 314 c.p.), anche con riferimento alla problematica, segnalata dal , attinente alla CP_1 chiusura temporanea dell'ambulatorio di elettromiografia, nelle conclusioni depositate dalla commissione interna istituita (in seguito alle lamentele espresse dal CP_1 anche in sede civilistica) proprio per accertare le cause di conflittualità presso l'U.O. di Neurologia, non emerge, nell'organizzazione del servizio in questione, alcuna interruzione di prestazioni essenziali ed indifferibili, ma, piuttosto scelte discrezionali di carattere organizzativo, derivanti anche da assenze dello stesso . Le CP_1 considerazioni che precedono, supportate dal contenuto della notevole mole di documentazione in atti, rappresentata anche dalle relazioni predisposte dal su Pt_1 richiesta del direttore sanitario e riferibili alle problematiche di carattere organizzativo e gestionale sollevate dal , inducono a ritenere prive di valenza penale le CP_1 segnalazioni di quest'ultimo...”; “... Le considerazioni svolte consentono di ritenere che le ulteriori investigazioni richieste nell'atto di opposizione all'archiviazione non siano funzionali all'accertamento dei reati ipotizzati;
P.Q.M.
dispone l'archiviazione del procedimento...”; R.G. n. 1069 del 2017 - Pag. 4 di 21
- il convenuto querelante ha proposto ricorso straordinario per Cassazione ai sensi dell'art 625-bis c.p.p. richiedendo l'annullamento dello stesso decreto di archiviazione per come segue: “l'Ecc.ma Corte di Cassazione, valutata l'ammissibilità del ricorso, Voglia annullare con rinvio il decreto di archiviazione ex art. 409 c.p.p. emesso in data 22.01.2015, all'esito della camera di Consiglio tenutasi in pari data, e depositata in cancelleria in data 23.01.2015, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari, dott.ssa M.R. Ciarcia, in relazione al proc. N. 1520/2011 R.g.n.r. - Mod. 21 n. 1313/2013 Reg. Gip in quanto abnorme per tutti i rassegnati motivi...”;
- la Corte di Cassazione il 25.11.2015, con sentenza n. 8067, non ha accolto i lamenti contenuti nel ricorso straordinario presentato dal convenuto;
CP_1
- i fatti oggetto di denuncia sono stati sviscerati prima dal P.M. in fase di indagini, poi dal GIP del Tribunale e successivamente dalla Corte di Cassazione, tutte le figure menzionate hanno escluso qualsiasi ipotesi di reato in capo all'odierno attore Pt_1 ;
[...]
- per effetto della presentazione delle due querele, della conseguente iscrizione nel registro degli indagati, l'attore ha subito un grave danno derivante dall'offesa alla propria reputazione e ciò soprattutto in considerazione del fatto che la notizia della intera vicenda in questione si era diffusa nello stesso stabilimento ospedaliero, tra i medici del reparto di neurologia dell'Ospedale di Corigliano Calabro, con cui l'istante, in forza della sua specifica qualifica professionale, intrattiene rapporti lavorativi;
- le qualità personali del convenuto querelante e la sua pluriennale esperienza lavorativa di medico neurologo, gli consentivano di comprendere appieno sia la falsità degli addebiti mossi nelle sue denunce-querele all'attore , sia la gravità delle conseguenze per la Pt_1 sfera personale e professionale dello stesso e, pertanto, rendono pienamente configurabile con la sua condotta i reati di calunnia e diffamazione;
- le stesse espressioni utilizzate nelle due querele sono esorbitanti rispetto allo scopo delle medesime, dimostrano un chiaro intento calunnioso e diffamatorio nei confronti dell'attore e questo costituisce fonte di responsabilità risarcitoria;
Pt_1
- tanto premesso, la fondatezza della domanda in esame deve essere valutata in relazione alla possibilità di rintracciare nelle denunce-querele, proposte dal convenuto CP_1
alla Procura della Repubblica di Rossano, gli estremi dei reati di calunnia e
[...] diffamazione;
- nel caso di denuncia di un fatto reato perseguibile di ufficio, anche nel caso di proscioglimento o assoluzione del denunciato, non è ipotizzabile la responsabilità del denunciante per i danni che le denunce abbiano provocato al denunciato, salvo che nella condotta del primo non siano ravvisabili gli estremi della calunnia o della diffamazione;
- dalla semplice lettura dei testi delle due denunce presentate dall'odierno convenuto, appare evidente la cosciente e volontaria attribuzione di condotte criminose all'attore, oltre che una particolare interpretazione degli atti compiuti dall'attore nell'esercizio delle sue funzioni di direttore del reparto di neurologia, la cui veridicità o meno era direttamente percepibile da qualsiasi lettore;
- il convenuto ha ritenuto di rintracciare un particolare significato criminoso CP_1 nelle attività del direttore del reparto di neurologia dell' di Corigliano Calabro;
Pt_4
- nelle dette denunce si fa riferimento all'assenza dal servizio delle persone da sentire come motivo di mancato servizio, così come si dice che l'odierno attore era Pt_1 animato da astio nei confronti del convenuto e che egli agiva solo per “...danneggiare, ridimensionare, demansionare, colpire, anche economicamente, il Ritrovato...”;
- il dolo nella condotta del convenuto è palese, non solo perché effettua una CP_1 narrazione travisata dei fatti, narrando situazioni mai avvenute, ma anche perché ha querelato l'attore nella piena consapevolezza che il proprio dichiarato nelle due Pt_1 querele non poteva avere valenza diretta verso un unico scopo e fine, ovverosia quello di R.G. n. 1069 del 2017 - Pag. 5 di 21
“...danneggiare, ridimensionare, demansionare, colpire, anche economicamente, il
e che integravano i reati di plurimo abuso in atti di ufficio, di violenza privata, CP_1 di falsità ideologica, di peculato, di appropriazione indebita, di truffa, aggravata e continuata ai danni dello stato, di interruzione di servizio pubblico, di abbandono di servizio pubblico o di pubblica necessità, di lesioni personali, di atti persecutori e delle ulteriori ipotesi di reato di cui all'art. 368 e/o art. 374-bis c.p., di cui all'art. 479 c.p., di cui all'art. 331 o 340 c.p., rispetto alle già iscritte ipotesi di reato di cui agli artt. 323, 610, 314, 640, 582 e 595 c.p., alcuni dei quali con l'aggravante della reiterazione e con le circostanze aggravanti di cui all'art. 61 c.p. n. 9, n. 10 e n. 11”;
- l'attore ha subito cinque anni circa di ingiustizie e persecuzioni perpetrate Pt_1 dolosamente dal convenuto con un dispendio di energie, turbamenti CP_1 psicologici, attacchi alla carriera, dispendio di danaro e di tutto ciò dovrà essere risarcito dal convenuto;
CP_1
- a tal fine preme rilevare che l'attore in seguito alle querele sporte dal convenuto Pt_1
ha dovuto affrontare le fasi preliminari delle indagini, ove è stato archiviato da CP_1 tutti i suindicati ed ipotizzati reati, il giudizio di opposizione all'archiviazione in sede camerale e il Giudizio innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, per difendersi da accuse volontariamente ed arbitrariamente montate;
- con le denunce in commento, il convenuto ha voluto scientemente attribuire all'attore la commissione di condotte criminose di cui lo sapeva innocente;
- tanto la deteriore e strumentale interpretazione del contenuto della prima denuncia- querela, tanto la riproposizione della stessa, ma soprattutto i toni e le espressioni usati in quegli scritti hanno un carattere schiettamente diffamatorio apparendo assolutamente esorbitanti rispetto ai fini istituzionali della denuncia e chiaramente finalizzati ad offendere la reputazione dell'attore, descritto essenzialmente come persona adusa ad abusare dei propri poteri e del proprio ruolo di direttore per perseguire fini di vendetta privata o per favorire persone a sé gradite;
- la portata lesiva dello scritto in parola e il suo carattere concretamente offensivo dell'onore e della reputazione dell'attore appaiono confermati e aggravati alla luce della specifica qualifica professionale del destinatario delle offese, direttore medico del reparto di neurologia dell'Ospedale di Corigliano Calabro, e dalla circostanza che lo stesso ha ricevuto la maggiore divulgazione proprio nella città, nell'ambiente ospedaliero e nello stesso reparto di neurologia;
- la ritenuta sussistenza del reato di diffamazione, ravvisabile sotto il profilo soggettivo nel chiaro intento denigratorio e in quello oggettivo nella concreta lesività delle affermazioni, giustificano ex art. 2059 c.c. il risarcimento del danno morale, in termini di lesione della reputazione, a sua volta ricavabile dalla obiettiva portata denigratoria dell'affermazione e della sua divulgazione nel luogo in cui il danneggiato ha il centro dei propri interessi, che comporta in re ipsa la sussistenza di un danno risarcibile, identificandosi questo proprio in quella lesione attesa l'assoluta coincidenza tra bene giuridico tutelato dalla norma penale e bene della vita del danneggiato dalla condotta illecita;
- la liquidazione di tale danno, proprio per la sua natura, non può che essere statuito in via equitativa e che nel caso in esame si ritiene conforme e di giustizia fissare nella somma di € 200.000,00 la misura del risarcimento spettante all'attore o in subordine, nella somma ritenuta di giustizia dal Tribunale;
- trattandosi di obbligazione risarcitoria spettano gli interessi compensativi;
- l'attore ha proposto istanza di mediazione all' Controparte_2 di Rossano, presso il quale è stato aperto il procedimento n. 233/2016 e che,
[...] nominato mediatore l'avv. Manuela Marincolo, si è infruttuosamente tenuta una unica R.G. n. 1069 del 2017 - Pag. 6 di 21
riunione il giorno 6.09.2016, ove il convenuto non si è presentato, né ha giustificato l'assenza
Tanto premesso, l'attore ha chiesto a questo Tribunale di: Parte_1 a. accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale del convenuto ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c. per i reati di diffamazione e/o calunnia nei confronti dell'attore; b. per l'effetto, condannare il convenuto, , al risarcimento di tutti i danni Controparte_1 patiti e patendi, tutti nascenti dalle due denunce querele sporte dallo stesso, nella misura di € 200.000,00 o nella somma che sarà accertata e ritenuta di giustizia, anche eventualmente in via equitativa per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, il tutto con rivalutazione e interessi dal dovuto sulla base dei seguenti fatti principali costituenti la causa patendi;
c. condannare il convenuto, , al pagamento di spese e compensi di giudizio. Controparte_1
Con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale depositata in data 24.01.2018, si è costituito in giudizio deducendo che: Controparte_1
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 2697 c.c., chi intende far valere in giudizio un proprio diritto ha l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, con la conseguenza che l'attore, che invochi la sussistenza di un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, deve fornire la prova degli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità descritta dall'art. 2043 c.c.;
- nel caso di specie, non solo mancano i presupposti per la configurabilità di un illecito aquiliano, ma anche la riconducibilità dei danni (conseguenza) asseritamente subiti (sebbene neppure allegati) al comportamento del convenuto;
- il semplice fatto di essere sottoposto ad un procedimento penale non può, di per sé, costituire un fatto dannoso per l'imputato/indagato, specie allorché il procedimento si concluda, come nel caso in esame, con un decreto di archiviazione e non può ritenersi, come sembrerebbe fare l'attore, che il solo fatto di subire un procedimento penale comporti l'esistenza di un danno (evento) in re ipsa, anche perché non è legittimamente predicabile, in seno al sottosistema civilistico della responsabilità, alcuna fattispecie di danno in re ipsa, essendo onere del danneggiato fornire al giudice del merito i necessari elementi di prova funzionali a dimostrare, sul piano processuale, l'esistenza e l'entità del danno;
- l'obbligazione del risarcimento sorge solo nel caso in cui il danno sia stato cagionato, dovendosi escludere che, nel caso in esame, i fatti in questione abbiano comportato nocumento all'immagine e all'estimazione pubblica del Dirigente medico dott. Pt_1
, nel mentre gli stessi fatti hanno provocato ripercussioni sulla salute e sulla
[...] capacità di relazione del convenuto, rispetto ai quali si formula richiesta di ristoro in via riconvenzionale;
- la proposizione di una denuncia di un reato perseguibile d'ufficio o di un reato perseguibile a querela non è fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante, ai sensi dell'art. 2043 c.c., anche in caso di proscioglimento o di assoluzione del denunciato, a meno che essa non sia stata deliberatamente presentata a fini strumentali e integri gli estremi del reato di calunnia, cioè della consapevole attribuzione all'accusato di fatti e comportamenti illeciti che il denunciante sa con certezza non essere veri;
- al di fuori di tale ipotesi di calunnia, l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante, interrompendo così ogni nesso causale tra tale iniziativa e il danno eventualmente subito dal denunciato, con la conseguenza che spetta all'attore, che in sede civile chiede il risarcimento dei danni assumendo che la denuncia era calunniosa, dimostrare che la controparte aveva consapevolezza dell'innocenza del denunciato;
- tale principio è valido anche per un reato perseguibile a querela di parte, in quanto non sarebbe corretto ai fini della responsabilità per i danni nei confronti del denunciato o del R.G. n. 1069 del 2017 - Pag. 7 di 21
querelato pretendere, nel primo caso, il dolo del denunciante e appagarsi, invece, nel secondo caso, della mera colpa del querelante;
- nessun intento diffamatorio e nessuna ipotesi di calunnia può rinvenirsi nelle iniziative assunte dal dott. ; CP_1
- le denunce all'Autorità Giudiziaria sono state presentate nella perfetta coscienza e consapevolezza che le condotte ascrivibili al dott. costituissero ipotesi di reato e, Pt_1 come tali, meritassero punizione;
- a riprova della presunzione di colpevolezza del denunciato maturata nel denunciante, quest'ultimo ha offerto agli inquirenti un copiosissimo corredo di riscontri fattuali, documentali, di obiettiva e condivisibile portata che, l'odierno attore non ha allegato al presente giudizio, essendosi limitato nel libello introduttivo a una allegazione, solo parziale, degli atti e dei fatti, finalizzata ad indurre in errore il giudicante, omettendo di produrre la versione integrale delle due denunce-querele complete dei relativi allegati;
- parte attrice, nel mentre attribuisce la sua richiesta di risarcimento di danni alla proposizione delle due denunce-querele presentate presso la ex Procura della Repubblica di Rossano in data 27.5.2011 e in data 8.10.2012 (quale atto di integrazione alla prima), che hanno dato luogo al procedimento Penale n. 1520/11 R.G.N.R., allega la richiesta di archiviazione che il Pubblico Ministero aveva presentato nell'ambito di altro e diverso Procedimento Penale contraddistinto con il n. 2925/11 R.G.N.R., a sua volta scaturito dal deposito, presso la medesima Procura della Repubblica, di un'altra e diversa denuncia-querela e di un successivo atto integrativo, che il dott. aveva CP_1 presentato, sempre nei confronti del dott. , in data 10.10.2011 e in data 13.8.2012, Pt_1 per le quali lo stesso attore non ha avanzato alcuna richiesta di risarcimento danni;
- l'attore, volutamente, opera uno scambio tra la richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico Ministero nell'ambito del procedimento penale n. 1520/11 R.G.N.R., scaturito dalle due denunce-querele oggetto della presente richiesta di risarcimento danni con la richiesta di archiviazione che lo stesso P.M. aveva avanzato nell'ambito dell'altro e diverso procedimento penale contraddistinto con il n. 2925/11 R.G.N.R.;
- similmente, l'attore omette completamente di riferire che il dott. , oltre ad avere CP_1 depositato presso la ex Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rossano la denuncia-querela del 27.05.2011, ha correttamente inoltrato, (pp.7 allegati comparsa) con nota prot. ASP/CS n. 87710 del 26.05.2011, una copia anche all' CP_3 datrice di lavoro di entrambi i Dirigenti, in quanto gli atti e i fatti esposti nella stessa, avevano riguardo al servizio prestato presso l'Ospedale di Corigliano e, dunque, erano inerenti al rapporto di lavoro e alla funzione svolta di Pubblico Ufficiale;
- infatti, l'art. 331 c.p.p. impone l'obbligo di denuncia per il Pubblico Ufficiale che, nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o del suo servizio, venga a conoscenza di atti e di fatti che ritenga siano stati compiuti in violazione di legge e, per tale motivo, potrebbero rappresentare notizia di un reato perseguibile d'ufficio;
- ancora, l'attore ha volutamente omesso di riferire che l' ebbe ad CP_3 esaminare la denuncia-querela, ad essa trasmessa dal dott. , nell'ambito dei CP_1 lavori della Commissione Interna alla Direzione Sanitaria aziendale appositamente istituita per accertare le cause di conflittualità sorte presso il Reparto di Neurologia dell'Ospedale di Corigliano, a conclusione dei quali è stata approvata la Relazione Finale nota prot. ASP/CS n. 0104571 del 20.06.2011 (pp. 10 allegati comparsa), con cui la medesima senza mai attribuire al dott. la proposizione di CP_4 CP_1 alcuna falsa accusa nei confronti del dott. , proprio sulla scorta della narrazione dei Pt_1 fatti che erano stati oggetto della predetta denuncia-querela, ebbe a concludere con la esposizione di una serie di “rimproveri” nei confronti dello stesso dott. , del quale Pt_1 ne stigmatizzava l'azione, per le discutibili modalità di gestione della organizzazione del lavoro della U.O. di Neurologia dell'Ospedale di Corigliano;
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- il dott. ha esposto che la condotta dell'attore, a suo giudizio, integrava gli CP_1 estremi dei reati denunciati non solo in danno della propria persona, della medesima ed anche in danno della collettività dei pazienti, deprivati di servizi CP_3 essenziali;
- infatti, sebbene il GIP non ha ravvisato, nelle denunce-querele del dott. , fatti di CP_1 rilevanza penale, quanto dallo stesso esposto e portato all'attenzione del vertice aziendale dell' serviva alla stessa per evidenziare alcune CP_3 Pt_5 importanti disfunzioni organizzative nella gestione del Reparto di Neurologia dell' di Corigliano, operate dal dott. , che erano state l'oggetto delle Pt_4 Pt_1 denunce del dott. , delle quali vi è riscontro nella relazione finale redatta in data CP_1 20.06.2011 dalla Commissione Interna alla Direzione Sanitaria aziendale appositamente istituita per accertare le cause di conflittualità sorte presso il Reparto di Neurologia dell' di Corigliano, che aveva scrutinato il contenuto della prima denuncia- Pt_4 querela del 27.05.2011 inoltrata all' dal dott. e nella quale la CP_3 CP_1 medesima Commissione non ha riscontrato alcuna falsa accusa mossa dal denunciante nei confronti del dott. , anche perché, se così fosse stato, la medesima Pt_1 Commissione avrebbe dovuto denunciarlo obbligatoriamente per l'avvio di un idoneo procedimento sia disciplinare che penale;
- del resto, sia l'organo inquirente interno alla medesima Azienda sia il GIP nel Decreto di Archiviazione, non hanno escluso la veridicità dei fatti denunciati dal querelante, bensì la sola rilevanza penale, sottolineando che tutte le esternazioni della persona offesa ben potevano trovare fondato riconoscimento in sede civile, dinanzi al Giudice del Lavoro, sotto il profilo del mobbing tenuto dal datore di lavoro nei confronti di un proprio dipendente sottoposto;
valutazione condivisa anche dal Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dott. (pp. 18 allegati comparsa), che, nel Persona_1 motivare la richiesta di rigetto per inammissibilità del ricorso R.G. 29327/2015, di impugnazione del Decreto di Archiviazione del GIP, così concludeva: “Con riferimento alla posizione del ed alla lamentata omissione di riferimenti alle ipotesi di reato Pt_1 di cui agli artt. 582 e 610 c.p. ipotizzate a suo carico, il GIP … ritiene “tutte le segnalazioni del Ritrovato” eventualmente suscettibili di “essere portate alla cognizione del giudice del lavoro, anche sotto l'eventuale aspetto del c.d. mobbing” ma “prive di valenza penale”;
- per altro verso, poiché per la calunnia si procede d'ufficio, se il Pubblico Ministero non ha proceduto in questo senso dopo la emissione del decreto di archiviazione, ciò è indice del fatto che entrambe le denunce-querele sporte dal dott. , oggetto della CP_1 presente richiesta, ancorché non aventi rilevanza penale a carico del denunciato, non contenessero elementi calunniosi;
- la mera circostanza che il lamento penale sia sfociato in un decreto di archiviazione, non prova né la falsità delle accuse, mai presa in considerazione dal GIP, né tantomeno la consapevolezza nell'agente dell'asserita, ma inesistente, falsità delle accuse medesime che erano state mosse a carico dell'incolpato, sicché la mera produzione documentale del decreto di archiviazione del GIP e del provvedimento di rigetto per inammissibilità del ricorso per Cassazione non può né deve avere alcuna efficacia probatoria, a meno che non si voglia accedere alla conclusione per cui ogni denuncia che viene archiviata comporti ipso facto la sussistenza della ipotesi di calunnia;
- avuto riguardo al fatto che l'oggetto della presente richiesta riguarda due denunce- querele depositate presso la ex Procura della Repubblica di Rossano, non si intravede come tale procedura abbia comportato anche un'asserita diffamazione dell'attore, atteso che il dott. ha correttamente eseguito quanto previsto dall'art. 331 c.p.p. che CP_1 impone l'obbligo di denuncia per il Pubblico Ufficiale che, nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o del suo servizio, venga a conoscenza di atti e di fatti che ritenga che siano R.G. n. 1069 del 2017 - Pag. 9 di 21
stati compiuti in violazione di legge e, per tale motivo, potrebbero rappresentare notizia di un reato perseguibile d'ufficio;
- alcuna espressione o tono diffamatorio sono stati adoperati nella esposizione dei fatti che sono stati narrati nel loro accadimento fenomenico e con le relative ipotesi di reato;
- d'altronde, non potrebbe ravvisarsi diffamazione in un caso, quale quello di specie, in cui il denunciante si è solo limitato a portare a conoscenza atti e fatti veri, fondati, dimostrati e dimostrabili, non a più persone, bensì alla competente Autorità Giudiziaria, né tantomeno può ritenersi la sussistenza del requisito della comunicazione a più persone, la trasmissione della denuncia-querela del 27.05.2011 al Commissario Cont Straordinario pro tempore ovvero alla Commissione interna alla Direzione Sanitaria Aziendale;
- difetta il fatto illecito causativo di danno, così come pure il dolo che astrattamente lo avrebbe caratterizzato;
- difetta ogni ipotesi di danno ingiusto, ad esso causalmente collegato, come tale presupposto per il risarcimento avanzato dalla parte attrice;
- la domanda attorea appare ai limiti della nullità, non comprendendosi in cosa sia realmente consistito il danno patito dal dott. , dal momento che la relativa domanda Pt_1 è avanzata in termini assolutamente generici, privi di riscontro fattuale e/o probatorio, per lo più mediante l'utilizzo di formule di stile, senza che neppure sia stato operato cenno alcuno circa la tipologia di danno che in concreto si è verificato nella vita dell'attore;
- non è dato sapere quale sia il danno realmente patito dal dott. in un contesto in cui Pt_1 lo stesso ha svolto senza soluzione di continuità la funzione di Direttore della U.O. di Neurologia dell'Ospedale di Corigliano, senza decurtazioni di stipendio, non ha mai subìto alcuna decisione disciplinare da parte dei vertici aziendali dell' CP_3 continua a lavorare proficuamente nello stesso ambiente lavorativo di Corigliano godendo della stima dei colleghi e dei suoi sottoposti;
- il contenuto delle due denunce-querele deve divenire oggetto di accertamento nel presente giudizio civile, in quanto il decreto di archiviazione del GIP relativo al procedimento penale n. 1520/11 R.G.N.R. non ha l'efficacia formale della sentenza penale irrevocabile di cui all'art. 2947, comma 3, c.c., pertanto, non preclude che lo stesso fatto venga diversamente definito, valutato e qualificato dal giudice civile, stante il principio dell'indipendenza delle azioni penale e civile, introdotto con la riforma del rito penale;
- è, pertanto, escluso che dal decreto di archiviazione pronunciato dal GIP discenda un vincolo di valutazione nel giudizio civile, non potendo essere equiparato ad una sentenza irrevocabile, perché a differenza di quest'ultima presuppone la mancanza di un processo, non determina preclusioni di nessun genere, né ha gli effetti caratteristici della cosa giudicata;
- sulla base della reale ricostruzione dei fatti sopra operata e delle considerazioni in diritto sviluppate, appare evidente che, in realtà, è il convenuto ad avere subìto, nella vicenda in questione, ingenti danni irreparabili, che devono essere senz'altro risarciti, previo accertamento della veridicità dei fatti contenuti nelle querele da cui ha preso le mosse il presente giudizio, diversamente da quanto asserito dall'attore a fondamento della sua pretestuosa e infondata domanda;
- gli atti e i fatti esposti nelle medesime due denunce-querele hanno, infatti, arrecato al dott. una serie di danni patrimoniali e non patrimoniali, per i quali lo Controparte_1 stesso chiede ristoro da quantificarsi, per quanto riguarda quelli alla salute, anche mediante la disposizione di apposita Consulenza Tecnica d'Ufficio;
- a causa di tale inutile e dannoso procedimento civile avviato dall'attore, il convenuto ha dovuto sostenere costi, ha subìto un danno all'immagine, ha subito e sta subendo un R.G. n. 1069 del 2017 - Pag. 10 di 21
danno, inteso anche come necessità di difendersi nella presente azione giudiziaria promossa dall'attore, ha subito la riacutizzazione di ferite psicologiche, che il Ministero dell'Economia e Finanze ha già riconosciuto come cagionate e dipendenti dal servizio prestato dal dott. all'interno della U.O. di Neurologia dell'Ospedale di CP_1 Corigliano diretta dall'attore, dott. , per fatti totalmente inerenti al Parte_1 contenuto delle due denunce-querele oggetto del presente giudizio (pp. 21 allegati comparsa);
- il riconoscimento della patologia “disturbo dell'adattamento cronico con ansia e umore depresso misti”, accertata con verbale di visita medico-collegiale n. 1778 del 8.9.2014 della Commissione Medica di Verifica del Ministero dell'Economia e Finanze e con Delibera Posizione n. 22601/2013 (pp. 25 allegati comparsa), adottata dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio del Ministero dell'Economia e Finanze di Roma nell'adunanza n. 262/2015 del 09.10.2015, in quanto cagionata e dipendente dal servizio prestato dal dott. all'interno della U.O. di Neurologia dell'Ospedale di CP_1
Corigliano diretta dall'attore, dott. , rende penalmente configurabile la Parte_1 condotta dell'attore come reato di lesioni personali, che costituisce fonte di responsabilità risarcitoria;
- il riconoscimento della predetta patologia, quale fatto nuovo sopraggiunto in data successiva al decreto di archiviazione del GIP, rende necessaria la disposizione di idonea Consulenza Tecnica d'Ufficio che possa confermare quanto già riconosciuto dal predetto Ministero, anche al fine di stabilire il nesso causale tra la patologia medesima e le condotte tenute dall'attore;
- pertanto, si chiede, in via riconvenzionale, il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subìto dal dott. pari ad una somma non inferiore ad € Controparte_1
260.000,00 ovvero a quella maggiore o minore somma ritenuta congrua e di giustizia;
- l'attore, inoltre, va condannato anche per lite temeraria, ravvisandosi, quanto all'an, se non il dolo, quanto meno la colpa grave nel fatto di avere agito prospettando circostanze non vere, quale quella che il convenuto abbia calunniato e diffamato l'attore, senza che a ciò avesse allegato alcuna prova, eccettuata l'allegazione del decreto di archiviazione, nel quale il GIP, però, ha evidenziato che, sebbene nei fatti esposti dal dott. CP_1 non avesse riscontrato elementi di rilevanza penale, giammai sono emerse accuse calunniose, nel mentre, invece, ha evidenziato che quegli stessi atti e fatti, portati all'attenzione dell'Autorità Giudiziaria dal dott. , non solo erano tutti veri e CP_1 reali, ma risultavano, addirittura, così rilevanti dal punto di vista giuslavoristico da condurre lo stesso GIP, nel Decreto di Archiviazione, a prospettare e consigliare, al qui convenuto, la strada del Giudice del Lavoro per gli estremi del mobbing; e a ciò si aggiunga un atto di citazione al limite della nullità dove è indicata una richiesta di risarcimento assolutamente pletorica di € 200.000,00, del tutto fantasiosa anche se fosse stato vero l'addebito della calunnia.
Tanto premesso, il convenuto ha chiesto a questo Tribunale Controparte_1 di: a. in via preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di citazione per totale assenza o indeterminatezza del petitum e della causa petendi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 164 c.p.c.; b. in via principale e nel merito, rigettare la domanda dell'attore perché infondata in fatto e in diritto, atteso che nella fattispecie non ricorrono i presupposti ex lege per il valido esercizio della domanda formulata, giuste le notazioni espresse sul punto nel presente atto e alla luce della documentazione offerta a suo corredo;
c. in via riconvenzionale e nel merito, accertare e dichiarare la sussistenza di danni patrimoniali e non patrimoniali subìti e subendi dal convenuto dott. , in Controparte_1 conseguenza della vicenda in atti e, per l'effetto, condannare l'attore dott. al Parte_1 R.G. n. 1069 del 2017 - Pag. 11 di 21
pagamento in favore del convenuto, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, subìti e subendi, della somma complessiva quantificata sin d'ora in € 260.000,00 ovvero quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa e che sarà ritenuta congrua e di giustizia;
d. ancora in via riconvenzionale, condannare ex art. 96, comma 2, c.p.c. l'attore al risarcimento dei danni provocati al resistente avendo agito senza la normale prudenza o, comunque, in assenza di valido diritto per cui procedere;
e. condannare, sempre e comunque, l'attore al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., depositate le relative memorie, rigettate le richieste istruttorie formulate dalle parti, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Dopo vari rinvii, all'udienza del 28.01.2025, le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle formulate nei rispettivi atti di parte e nei verbali di causa, chiedendone l'accoglimento con vittoria di compensi e di spese. La causa è stata, quindi, assunta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Vale subito rilevare che, in quella sede, le istanze istruttorie formulate e rigettate dal giudice istruttore non sono state reiterate in modo specifico, dal momento che (dal lato del convenuto) non vengono esposte le ragioni per le quali l'ordinanza non sarebbe corretta ed i capitoli di prova articolati avrebbero giustificato l'ammissione; per l'effetto, devono ritenersi abbandonate (cfr. Cass. Civ. 19352 del 2017, Cass. Civ. 10748 del 2012, Cass. Civ. n. 5741 del 2019, secondo cui “La parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione”). L'onere di reiterazione delle richieste istruttorie in sede di precisazione delle conclusioni non può ritenersi assolto attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il thema sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle richieste – istruttorie e di merito – definitivamente proposte (v. Cass. Civ. n.19352 del 2017).
2. In rito. 2.1. Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte convenuta, l'atto di citazione non è affetto da nullità ai sensi dell'art. 164, comma 4 c.p.c., perché dalla lettura globale dello stesso e dalla correlazione tra la parte motiva e le conclusioni di esso si comprendono in maniera sufficientemente chiara tanto la cosa oggetto della domanda quanto l'esposizione dei fatti a fondamento della stessa e risultano individuati in maniera specifica petitum e causa petendi. Del resto, la declaratoria di nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare assolutamente incerto;
in particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese, prima ancora che di offrire al Giudice l'immediata contezza del thema decidendum (Cass. Civ. n. 1681 del 2015). 2.2. Il convenuto , costituitosi in giudizio con comparsa di costituzione Controparte_1 depositata in data 24.01.2018, ha spiegato domanda riconvenzionale, chiedendo l'accertamento della sussistenza dei danni patrimoniali e non patrimoniali subìti e subendi in conseguenza della vicenda in atti, con condanna dell'attore al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, della R.G. n. 1069 del 2017 - Pag. 12 di 21
somma complessiva di € 260.000,00 ovvero di quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa e che sarà ritenuta congrua e di giustizia.
Considerato che
la costituzione della parte convenuta è avvenuta nel termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata con decreto ex art. 168 bis comma 5 c.p.c. (16.02.2018), la stessa deve ritenersi tempestiva e la domanda riconvenzionale correttamente spiegata. 2.3. Il Tribunale, poi, preliminarmente dà atto dell'inammissibilità e dell'inutilizzabilità ai fini della presente decisione del “foglio di precisazione conclusioni” depositato in data 18.10.2019 e in data 27.01.2025 dal difensore della parte convenuta e in data 27.01.2025 dal difensore della parte attrice. Infatti, tale atto si traduce in una memoria che non solo non è prevista dal codice di rito, ma non è stata neppure autorizzata da questo Giudice. Ammettere una memoria di questo tipo significherebbe violare il principio del contraddittorio, della parità delle armi tra le diverse parti processuali, nonché dell'oralità della discussione in un processo in cui, peraltro, le parti hanno già avuto ampio modo di articolare le proprie difese. Le medesime considerazioni si estendono, ovviamente, anche ai documenti ad esso allegati.
3. Nel merito. 3.1. Alla luce del petitum e della causa petendi articolati nei termini decadenziali delle preclusioni assertive, l'attore ha esperito domanda volta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali - questi ultimi anche in termini di sofferenza morale e psicologica - asseritamente sofferti in conseguenza delle querele sporte nei suoi confronti dal convenuto, a seguito delle quali era stato aperto un procedimento penale a suo carico conclusosi con l'archiviazione. La domanda attorea, in particolare, si fonda sul presupposto che le denunce-querele presentate dal convenuto, avendo determinato l'ingiusto coinvolgimento di in un Parte_1 procedimento penale e, quindi, l'offesa alla sua reputazione, integrano gli estremi dei reati di calunnia e diffamazione. 3.2. Va premesso che, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio o la proposizione della querela in relazione ad un fatto perseguibile ad iniziativa di parte non sono di per se stesse fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante o del querelante, ai sensi dell'art. 2043 c.c., anche in caso di proscioglimento o di assoluzione del denunciato o querelato, se non quando la denuncia o la querela possano considerarsi calunniose poiché, al di fuori di tale ipotesi, l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante, togliendole ogni effetto causale, così interrompendo il nesso causale tra tale iniziativa e il danno eventualmente subito dal denunciato (cfr. Cass. Civ. n. 13093 del 2024; Cass. civ. n. 30988 del 2018; Cass. Civ. n. 15646 del 2003). Al di fuori dell'ipotesi della calunnia, infatti, la denuncia di un reato, quand'anche si riveli infondata all'esito del processo penale al cui inizio ha dato impulso, non costituisce ex se attività antigiuridica idonea a determinare la nascita di una fattispecie di responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. a carico del denunciante, mentre per contro essa costituisce l'occasione (necessaria o meno, a seconda che il reato denunciato sia perseguibile a querela o d'ufficio) per l'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero (Cass. Civ. n. 12875 del 2025). Pertanto, colui che invochi il risarcimento del danno per avere subìto una denuncia calunniosa ha l'onere di provare la sussistenza di una condotta integrante il reato di calunnia dal punto di vista sia oggettivo sia soggettivo, poiché la presentazione della denuncia di un reato costituisce adempimento del dovere, rispondente a un interesse pubblico, di segnalare fatti illeciti, che rischierebbe di essere frustrato dalla possibilità di andare incontro a responsabilità in caso di denunce semplicemente inesatte o rivelatesi infondate (Cass. Civ. n. 11271 del 2020; Cass. Civ. n. 7873 del 2025). Spetta, dunque, all'attore, che in sede civile chieda il risarcimento dei danni assumendo che la denuncia era calunniosa, dimostrare che la controparte aveva consapevolezza della sua R.G. n. 1069 del 2017 - Pag. 13 di 21
innocenza, essendo irrilevante l'eventuale abuso del diritto o del processo integrato da una denuncia o querela infondata, o dall'opposizione alla richiesta di archiviazione. L'attore, dunque, deve dimostrare il dolo della controparte. Infatti, pur essendo l'illecito civile perseguibile anche se meramente colposo, l'irrilevanza della colpa per la calunnia ai relativi effetti si spiega dal momento che l'iniziativa assunta dal querelante assolve alla funzione, socialmente utile, di attivare la risposta della giustizia dinanzi all'infrazione di una norma penale. La minaccia di una responsabilità fondata sulla colpa scoraggerebbe le denunce, privando l'istituto stesso di significato sul piano pratico, essendo normalmente prevedibile una disparità di valutazioni giuridiche tra il denunciante, anche il più esperto, e gli organi istituzionalmente deputati al vaglio della fondatezza o meno della notitia criminis. Invero, la denuncia presentata da un privato rappresenta un atto di esercizio privato di funzione pubblica (ammesso nell'interesse pubblico), ovvero l'esercizio di un diritto soggettivo pubblico competente ad ogni persona, anche diversa dall'offeso dal reato, che sarebbe, pertanto, contraddittorio voler ostacolare con la minaccia di una responsabilità per sola colpa che, per quanto grave questa possa essere, sarebbe impedita dalla collaborazione del cittadino con lo Stato. Comparando i vari interessi, dunque, deve ritenersi che il risarcimento del danno (in presenza di tutti i presupposti) può essere riconosciuto solo in presenza di interventi di privati deliberatamente dannosi, ossia quando il privato faccia ricorso ai pubblici poteri in maniera strumentale e distorta, incolpando di un reato taluno che egli sa innocente, così incorrendo nel delitto di calunnia. Infatti, anche in presenza di una querela infondata, solo il dolo del suo autore è in grado di ristabilire il legame, altrimenti interrotto dall'azione del pubblico ministero, tra la querela e il danno risentito da chi, in seguito ad essa, sia stato sottoposto a un procedimento penale conclusosi con archiviazione o definito con l'assoluzione. Ciò in quanto, la querela non è esplicazione di un diritto di accusa privata, idonea ad investire direttamente il giudice dell'azione penale, restando l'iniziativa e lo svolgimento di quest'ultima di esclusiva competenza del pubblico ministero. L'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale, quale attività che si sovrappone all'iniziativa del denunciante (o querelante), infatti, ha valenza interruttiva del nesso di causalità tra tale iniziativa e il danno eventualmente subito dal denunciato (o querelato), solo al di fuori dell'ipotesi in cui la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio o la proposizione di una querela per un reato perseguibile solo su iniziativa di parte contengano sia l'elemento oggettivo che l'elemento soggettivo del reato di calunnia, poiché in tale ipotesi la detta denuncia (o querela) può comunque costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante (o querelante) in caso di successivo proscioglimento o assoluzione del denunciato o querelato (cfr. da ultimo Cass. Civ. n. 15296 del 2024). 3.3. Per consolidata giurisprudenza, poi, la denuncia di un reato, fatto salvo il caso in cui risulti calunniosa, non integra neppure la fattispecie di diffamazione e, quindi, pur quando il denunciato sia assolto con la formula più ampia, non è configurabile in capo al denunciante una responsabilità per danni, atteso che ogni denuncia di notitia criminis si risolve nell'attribuzione a taluno di un reato, sicché non sarebbe giuridicamente e logicamente possibile esercitare tale facoltà senza incolpare taluno di una condotta oggettivamente disonorevole e offensiva della reputazione dell'incolpato [cfr. Cass. Pen. n. 29237 del 2010 e Cass. Pen. 31601 del 2017, in cui si precisa che
“Nell'ambito di uno Stato di diritto liberaldemocratico, in cui si attribuisce valore civico e sociale all'iniziativa del privato nell'attivare la riposta giudiziaria dinanzi alla violazione della legge penale, è ragionevole che nessuna responsabilità consegua ad una denuncia penale fuori dall'ipotesi di calunnia, autocalunnia e simulazione di reato. Va, perciò, condivisa la giurisprudenza di questa Corte secondo cui deve escludersi la configurabilità del delitto di diffamazione quando un cittadino, in un esposto all'autorità, attribuisca ad altra persona fatti illeciti, al solo fine di giustificare la richiesta d'intervento dell'autorità stessa nei casi in cui tale intervento è ammesso dalla legge, ancorché i successivi accertamenti non ne confermino la R.G. n. 1069 del 2017 - Pag. 14 di 21
fondatezza (v Cass sez. 5, 21.11.1980, Speranza, rv 147505; Id., 7.3.2006, Zanardi. Rv 234551; 20.2.2008, Pavone, 239825)”]. Ne consegue che, fallita la dimostrazione della natura calunniosa della denuncia-querela, non è possibile qualificarla come diffamatoria. Le conclusioni rese, peraltro, sono perfettamente conformi alla giurisprudenza anche civile della Suprema Corte [v. Cass. Civ. n.11271 del 2020, secondo cui "ogni denuncia di "notitia criminis" si risolve nell'attribuzione a taluno di un reato, sicchè non sarebbe giuridicamente e logicamente possibile esercitare tale facoltà senza incolpare" il soggetto denunciato "di una condotta oggettivamente disonorevole ed offensiva della reputazione", essendo, pertanto, "ragionevole che nessuna responsabilità consegua ad una denuncia penale fuori dall'ipotesi di calunnia, autocalunnia e simulazione di reato", in particolare, dovendo "escludersi la configurabilità del delitto di diffamazione", e ciò allorchè il denunciante, persino quando si tratti di un semplice cittadino, "in un esposto all'autorità, attribuisca ad altra persona fatti illeciti, al solo fine di giustificare la richiesta d'intervento dell'autorità stessa nei casi in cui tale intervento è ammesso dalla legge, ancorchè i successivi accertamenti non ne confermino la fondatezza"]. Le medesime conclusioni, peraltro, possono essere estese alla trasmissione della notizia all'Ente per gli opportuni approfondimenti anche di natura disciplinare (v. sul punto proprio Cass. Civ. n. 11271 del 2020 suindicata). Né, ovviamente, residua spazio per l'ingiuria, trattandosi di atti diretti al Pubblico Ministero. 3.4. Alla luce di quanto suesposto, quindi, è onere dell'attore-danneggiato, che agisce in sede civile per il risarcimento del danno, allegare e dimostrare, ex art. 2697 comma 1 c.c., la sussistenza dell'illecito addebitato alla controparte e, cioè, che questi abbiano sporto denuncia- querela con dolo nei suoi confronti, pur essendo consapevole della sua innocenza, così determinando anche l'offesa alla reputazione dell'incolpato. Ebbene, nel caso di specie, la parte attrice non ha offerto elementi dai quali desumere il dolo del convenuto, non essendo a tal fine sufficiente che, a seguito delle denunce-querele del , CP_1 il pubblico ministero abbia chiesto l'archiviazione, e che il GIP, confermando le argomentazioni esposte dal p.m. – che non aveva ravvisato, nelle condotte addebitate a , fatti Parte_1 penalmente, rilevanti, non sussistendo elementi idonei e sufficienti a sostenere l'accusa in giudizio nei suoi confronti (cfr. richiesta di archiviazione del 4.07.2013, n. 2925/2011 RGNR) - e rigettando l'opposizione alla richiesta di archiviazione proposta dal , abbia pronunciato il decreto di CP_1 archiviazione, dando atto dell'insussistenza di profili di responsabilità penale nelle condotte denunciate. In assenza di ulteriori elementi, infatti, le predette circostanze processuali non sono idonee a dimostrare la consapevolezza del denunciante di aver attribuito all'incolpato la commissione di reati di cui lo sapeva innocente, né può sostenersi che solo perché le querele e l'opposizione alla richiesta di archiviazione sono state ritenute infondate siano per ciò stesso calunniose. Non vi è, invero, alcun automatismo tra l'archiviazione del procedimento penale instaurato a carico dell'attore e l'accertamento della responsabilità per calunnia in capo al convenuto, che lo ha denunciato, essendo necessaria la dimostrazione specifica della condotta dolosa del denunciante- querelante, volta alla consapevole attribuzione della commissione di un reato in capo a un soggetto della cui innocenza sia conscio. Nel caso de quo, invece, pur essendo provata l'attività materiale posta in essere dal convenuto – le denunce-querele sporte nei confronti dell'attore, l'opposizione alla richiesta di archiviazione, il ricorso straordinario per Cassazione ex art. 625-bis c.p.p. avverso il decreto di archiviazione – non ha fornito una concreta e specifica dimostrazione della volontà Parte_1 dolosa di , cioè la consapevolezza della falsità e dell'infondatezza delle denunce Controparte_1 sporte a suo carico ovvero la prova della coscienza e volontà di accusarlo di un reato, avendo la certezza della sua innocenza. In primo luogo, nessun serio elemento, sotto il profilo soggettivo, è desumibile dalla documentazione prodotta. In particolare, dal narrato motivazionale del provvedimento di R.G. n. 1069 del 2017 - Pag. 15 di 21
archiviazione non può attingersi la prova della sussistenza dell'elemento, sia oggettivo sia soggettivo, del reato di calunnia, difettando, all'evidenza, uno specifico ed effettivo accertamento circa l'insussistenza dei fatti oggetto di denuncia. Nel motivare il provvedimento di archiviazione, infatti, il GIP non ha operato alcun accertamento in ordine all'effettività delle condotte denunciate, né circa la falsità delle denunce- querele ovvero la consapevolezza in capo al querelante dell'innocenza del , avendo il Parte_1 GIP rilevato soltanto che, in sede penale, “non sono emersi comportamenti, fra l'altro relativi all'organizzazione del reparto e dei servizi, connotati da violazione di norme di legge o regolamento e caratterizzati dalla c.d. doppia ingiustizia, oltre che sostenuti dal dolo intenzionale, al fine della configurabilità del reato di cui all'art. 323 c.p. Così come appaiono destituite di fondamento le accuse concernenti il calcolo delle ore di reperibilità, in relazione al quale il Pt_1 avrebbe comunicato, a distanza di alcuni mesi, all'ufficio competente le variazioni effettivamente intervenute nei turni e, quindi, la richiesta di rivedere le corrispondenti attribuzioni economiche già intervenute anche in suo favore. Risulta difficile, al riguardo, quantomeno configurare l'elemento soggettivo necessario per ritenere integrate fattispecie penalmente rilevanti (quali quelle di cui agli artt. 640 o 314 c.p.)”. Il GIP ha, quindi, concluso affermando che le segnalazioni del Ritrovato sono prive di rilevanza penale, non potendo, peraltro, le condotte addebitate al integrare gli estremi Pt_1 dell'abuso d'ufficio, non involgendo egli la funzione propria di pubblico ufficiale. In secondo luogo, quanto alle istanze istruttorie orali formulate dalla difesa attorea, le stesse, oltre che inammissibili, in quanto generiche e valutative - per come affermato nell'ordinanza resa all'udienza del 18.10.2019, con giudizio che in questa sede si conferma integralmente - sono anche irrilevanti ai fini del decidere, essendo volte a provare circostanze ininfluenti ai fini della qualificazione delle denunce in termini di calunnia, anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo. Difetta, quindi, la prova del dolo della parte convenuta, quale elemento psicologico necessario per la configurazione del reato di calunnia e la conseguente insorgenza del diritto risarcitorio. Il dolo di calunnia – inteso come coscienza e volontà di accusare di un reato altra persona, avendo la certezza della sua innocenza - non è, infatti, configurabile se il denunciante ritenga per errore colposo che l'incolpato si sia reso responsabile di un reato, in caso contrario rischiandosi di sanzionare una condotta colposa. La trasmissione (mediante denuncia o querela) della notizia di reato al pubblico ministero, poi, importa la semplice segnalazione di un fatto di possibile rilievo penale e astrattamente sussumibile in una fattispecie delittuosa che, solo successivamente comporta l'esercizio della azione penale dell'organo titolare, con recisione di ogni nesso eziologico tra condotta del querelante- denunciante e danno eventualmente subito dall'incolpato. Pertanto, mancando la prova del dolo del convenuto, quale elemento psicologico per la configurazione del reato di calunnia - presupposto indispensabile ai fini della configurabilità della responsabilità risarcitoria ex art. 2043 c.c. a carico del querelante - la domanda attorea di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alle denunce-querele presentate all'Autorità Giudiziaria, sia pure risultate infondate, non può trovare accoglimento. 3.5. In ogni caso, si osserva che, pur avendo l'attore chiesto il risarcimento dei danni patiti in conseguenza delle querele sporte dal convenuto, ritenendo che tale condotta sia idonea a integrare gli estremi anche del reato di diffamazione, attesa la diffusione, nel presidio ospedaliero ove prestava la propria attività lavorativa della notizia delle accuse rivolte nei suoi confronti dal
, non risultano dimostrati gli elementi costitutivi del predetto reato, soprattutto in relazione CP_1 al carattere diffusivo dell'offesa, oltre che all'intento denigratorio delle espressioni utilizzate nelle querele. 3.6. A meri fini di completezza, si rileva poi che, nella responsabilità extracontrattuale è necessario che l'attore provi, sia il danno ingiusto subito (patrimoniale e/o non patrimoniale) e la sua causale riconducibilità ad un fatto colposo o doloso altrui, sia le conseguenze pregiudizievoli effettivamente sofferte derivanti dalla altrui condotta dolosa o colposa. R.G. n. 1069 del 2017 - Pag. 16 di 21
È noto, infatti, che per ottenere il risarcimento di un pregiudizio conseguente all'altrui comportamento illegittimo occorre allegare e provare sia il danno-evento sia il danno-conseguenza, in quanto “la tesi del danno in re ipsa snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo, per cui al risarcimento verrebbe assegnata una funzione esclusivamente sanzionatoria, mentre esso possiede, (...), una principale funzione compensativa, quantunque eventualmente concorrente con altre plurime funzioni" (cfr. tra le altre Cass. civ. n. 1931 del 2017; sotto il profilo del danno patrimoniale, Cass. civ., n. 207 del 2019; sotto il profilo del danno non patrimoniale, Cass. civ. n. 20885 del 2019). Tuttavia, nel caso di specie, l'attore non ha fornito alcuna prova né dell'esistenza dei pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali lamentati, né della loro riconducibilità alle azioni poste in essere dal convenuto (denunce-querele, opposizione alla richiesta di archiviazione, ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p.). La domanda attorea, pertanto, è infondata e deve essere rigettata.
4. Domanda riconvenzionale. 4.1. Il convenuto ha esperito domanda riconvenzionale volta al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, asseritamente sofferti, in conseguenza delle condotte illecite poste in essere dall'attore, per come rappresentate nelle denunce-querele allegate in atti e di cui chiede l'accertamento in questa sede. Alla luce del petitum e della causa petendi evocati nella comparsa di costituzione e risposta
– non avendo il convenuto depositato la memoria ex art. 183 c. 6 I termine c.p.c. - la spiegata domanda riconvenzionale deve essere qualificata come azione di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. 4.2. La responsabilità civile ex art. 2043 c.c., nella rimodulazione operata dei suoi elementi costitutivi e della sua funzione, – è utile rammentare – non sanziona comportamenti illeciti, ma, più precisamente, si pone nella prospettiva di compensare danni ingiusti. Infatti, superato l'alveo della concezione pan-penalistica dell'atto antigiuridico (contra ius, nel senso di comportamento contrario al diritto), il punto di vista della moderna responsabilità civile, improntata al principio di solidarietà (art. 2 Cost.), è quello dell'allocazione del danno non iure ("ingiusto", secondo la qualifica dell'art. 2043 c.c.). Il danno ingiusto – nell'ottica di un illecito aperto e non tipizzato da mere condotte contra ius – è il cuore pulsante della responsabilità aquiliana e si traduce in un evento che ha leso un interesse meritevole di tutela;
quest'ultimo si identifica non necessariamente in un diritto soggettivo, ma nella pluralità di interessi tutelati dall'ordinamento, la cui individuazione è affidata alla selezione della giurisprudenza. Dolo e colpa, quindi, da elementi costitutivi di una condotta colpevole, integrativa dell'illecito, “degradano” a strumenti utili per allocare correttamente un danno che l'ordinamento non vuole che resti nella sfera giuridica del soggetto che lo ha subito. Disegnati in maniera sintetica i riferimenti strutturali e funzionali della responsabilità extracontrattuale, necessario corollario – con particolare riferimento alla ripartizione dell'onere della prova – è che l'attore provi, in primo luogo, il danno ingiusto subito, patrimoniale o non patrimoniale, e la causale riconducibilità dello stesso ad un fatto colposo o doloso altrui. In secondo luogo, è necessario documentare le conseguenze pregiudizievoli effettivamente sofferte derivanti dalla altrui condotta dolosa o colposa, dal momento che la struttura dell'illecito civile non si esaurisce con l'"eventus-damni", e cioè con la violazione del diritto o dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma richiede, altresì, per la insorgenza della responsabilità (con la relativa corrispondente venuta ad esistenza, da un lato, del credito del danneggiato, avente ad oggetto la pretesa risarcitoria della perdita subita e, dall'altro, della obbligazione del responsabile, avente ad oggetto la prestazione reintegratoria - in forma specifica o per equivalente - della "deminutio" cagionata al danneggiato) della prova della esistenza di una “determinata conseguenza R.G. n. 1069 del 2017 - Pag. 17 di 21
pregiudizievole” di natura patrimoniale o non patrimoniale, ricollegabile - secondo un nesso di diretta immediatezza ex art. 1223 c.c. – all'"eventum-damni" (cfr. Cass. Civ. n. 11203 del 2019, entrambe relative al danno da lesione di diritto assoluto;
Cass. Civ. Ord. n. 7594 del 2018, in tema di danno da lesione di diritto della personalità). Anche quando il fatto illecito integra gli estremi del reato, la sussistenza del danno – ivi compreso quello non patrimoniale - non può mai essere ritenuta in re ipsa, ma va sempre debitamente allegata e provata da chi lo invoca, anche solo attraverso presunzioni semplici (Cass. Civ. n. 1046 del 2019); infatti, il danno, che pure leda valori della persona, non può considerarsi in re ipsa, in quanto ne risulterebbe snaturata la funzione del risarcimento che verrebbe ad essere concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno bensì quale pena privata per un comportamento lesivo (v. Cass. Civ. Sez. Un. n. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008). Sotto il profilo eziologico, pertanto, l'accoglimento d'una domanda di risarcimento del danno richiede l'accertamento di due nessi di causalità: a) il nesso tra la condotta e l'evento di danno - inteso come lesione di un interesse giuridicamente tutelato -, o nesso di causalità materiale;
b) il nesso tra l'evento di danno e le conseguenze dannose risarcibili, o nesso di causalità giuridica. L'accertamento del primo dei due nessi suddetti è necessario per stabilire se vi sia responsabilità e a chi vada imputata;
l'accertamento del secondo nesso serve a stabilire la misura del risarcimento. Il nesso di causalità materiale è, dunque, un criterio oggettivo di imputazione della responsabilità; il nesso di causalità giuridica consente di individuare e selezionare le conseguenze dannose risarcibili dell'evento. L'accertamento del nesso di causalità materiale, in definitiva, va compiuto in base all'art. 41 c.p. L'accertamento del nesso di causalità giuridica ha una funzione ben diversa: delimitare l'area del danno risarcibile. Sotto tale ultimo aspetto spetterà al giudice, dopo avere accertato la causalità materiale e la colpa dell'offensore, stabilire quali, tra le teoricamente infinite conseguenze dannose provocate dall'evento di danno (la lesione del diritto) costituiscano ex art. 1223 c.c. conseguenza “immediata e diretta” di quello e quali no, comparando le condizioni del danneggiato precedenti l'illecito, quelle successive all'evento imputabile, e quelle che si sarebbero determinate a prescindere da questo. A fini di precisione dogmatica, poi, ferma la distinzione, espressione della teoria causale del danno, tra causalità materiale e causalità giuridica, il danno di cui fa menzione la seconda parte dell'art. 2043 c.c. non è altra cosa dal “danno ingiusto” di cui si parla nella prima parte: in assenza di danno conseguenza, non esiste danno. Da un lato, il danno conseguenza assume rilievo giuridico solo in quanto cagionato da un evento lesivo di un interesse meritevole di tutela ad un determinato bene della vita (cfr. Cass. Civ. Sez. U. n. 500 del 1999); d'altro canto, l'evento di danno è giuridicamente rilevante solo se produttivo del danno conseguenza quale concreto pregiudizio al bene della vita. 4.3. Tracciate le coordinate ermeneutiche di riferimento, la domanda attorea è infondata e non può essere accolta, dal momento che, dalla documentazione prodotta in atti – nel rispetto dei termini decadenziali -, in primo luogo, non sono emersi profili di illiceità delle condotte ascritte all'attore; in secondo luogo, non è neppure emersa la sussistenza di un danno ingiusto tecnicamente inteso sofferto dal convenuto – in termini di conseguenze pregiudizievoli patrimoniali e non patrimoniali - che sia causalmente riconducibile ai comportamenti tenuti dall'attore per come rappresentati nelle denunce-querele allegate in atti. La parte convenuta non ha dato prova, innanzitutto, della condotta dolosa o colposa dell'attore, lesiva di un proprio interesse giuridicamente protetto. , infatti, si è Controparte_1 limitato soltanto a dedurre che i lamentati danni, patrimoniali e non patrimoniali – questi ultimi consistenti in danno all'immagine e lesioni personali di natura psicologica -, sarebbero diretta conseguenza, l'uno dell'instaurazione del presente giudizio e l'altro del comportamento perpetrato R.G. n. 1069 del 2017 - Pag. 18 di 21
da nella sua qualità di direttore dell'U.O. di Neurologia dell'Ospedale di Corigliano Parte_1 Calabro, per come denunciato nelle querele in atti, nelle quali il convenuto ha segnalato condotte persecutorie, minacce, atti di demansionamento e dequalificazione, posti in essere ai suoi danni in maniera continuativa, reiterata e seriale (cfr. querela del 27.10.2011). In particolare, il convenuto si è limitato a riferire che né l'Autorità Giudiziaria, né la Commissione Interna alla Direzione Sanitaria aziendale dell' cui pure aveva CP_3 segnalato i fatti oggetto delle denunce-querele, avevano escluso la veridicità di quanto dallo stesso rappresentato in ordine alle condotte tenute dal direttore nell'organizzazione e gestione del Pt_1 reparto di Neurologia, avendo il GIP nel decreto di archiviazione escluso, soltanto, la rilevanza penale delle condotte denunciate dal , ravvisando una possibile rilevanza delle stesse sotto CP_1 il profilo del mobbing, da sottoporre alla competenza del giudice del lavoro. Tuttavia, da tale circostanza non si desume (trattandosi di inversione logica) la prova dell'illiceità delle condotte poste in essere dal , difettando qualunque tipo di accertamento in Pt_1 ordine sia all'effettivo verificarsi dei fatti oggetto di denuncia, sia in merito all'antigiuridicità dei comportamenti denunciati. La parte convenuta, infatti, non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare l'illiceità delle condotte tenute dall'attore nell'ambito della gestione del Reparto di Neurologia dell'Ospedale di Corigliano Calabro, né, soprattutto, l'esistenza del nesso eziologico tra le condotte contestate e l'evento lesivo lamentato. Sul punto, peraltro, illuminanti le considerazioni già espresse dal g.i.p. relative alle funzioni, alle scelte organizzative e alla discrezionalità insita nell'attività espletata dal . Pt_1 Peraltro, quanto alle lesioni personali colpose ascritte dal al direttore , nella CP_1 Pt_1 richiesta di archiviazione in atti, è stato rilevato che l'accertamento del nesso di causalità tra i disturbi di natura psichica del e i comportamenti di natura persecutoria del è stato CP_1 Pt_1 escluso dal giudice del lavoro in sede di giudizio ex art. 700 c.p.c. (cfr. pag. 5 richiesta di archiviazione del 4.07.2013). In assenza di ulteriori elementi, pertanto, deve rilevarsi, in via assorbente, che dalla documentazione in atti, non è emersa l'illiceità del comportamento dell'attore nell'espletamento delle sue funzioni, non avendo il convenuto (attore in riconvenzionale) fornito alcuna prova di un comportamento, intenzionale o colposo, dell'attore causativo di un danno a suo carico - dimostrando che il abbia consapevolmente agito con intento lesivo della sua persona - né, Pt_1 soprattutto, può ritenersi provata l'esistenza di un nesso causale tecnicamente inteso tra l'evento lesivo lamentato e la condotta dell'attore. Peraltro, non può non sottolinearsi come il danno non patrimoniale (come si dirà in seguito solo genericamente evocato), quand'anche ritenuto sussistente, debba essere ricondotto non già alle condotte del , neppure specificate nei termini rigorosi delle preclusioni assertive, ma ad un Pt_1 ambiente lavorativo, nella costruzione del quale hanno inciso anche le condotte del (v. sul CP_1 punto la relazione della commissione interna per accertare la conflittualità del reparto, di estremo rilievo sotto tale profilo). 4.4. Peraltro, neppure l'espletamento della prova testimoniale richiesta dal convenuto e rigettata con ordinanza resa all'udienza del 18.10.2019, che in questa sede va integralmente confermata, avrebbe offerto elementi idonei a dimostrare l'antigiuridicità delle condotte ascritte all'attore e la causale riconducibilità dei danni alle stesse. Invero, non può sottacersi che, come già rilevato, la parte convenuta, attrice in riconvenzionale, in sede di precisazione delle conclusioni non ha reiterato in maniera specifica le istanze istruttorie formulate e rigettate dal giudice istruttore, dal momento che non ha esposto le ragioni per le quali l'ordinanza non sarebbe corretta ed i capitoli di prova articolati avrebbero giustificato l'ammissione. Pertanto, non possono che confermarsi le ragioni sottese, ampliamente esplicitate con la ordinanza del 18.10.19, con l'ulteriore precisazione che, accanto alle considerazioni già svolte, i capitoli di prova non aventi già riscontro documentale sono oggetto, a ben vedere, di fatti mai dedotti nei rigorosi termini delle preclusioni assertive. R.G. n. 1069 del 2017 - Pag. 19 di 21
4.5. Il convenuto, attore in riconvenzionale, dunque, non ha fornito alcuna prova di un comportamento contra ius della parte attrice, convenuta in riconvenzionale, né del nesso causale esistente tra la condotta di quest'ultima e l'evento lesivo asseritamente subito. La domanda riconvenzionale, pertanto, risulta infondata e deve essere rigettata, essendo carenti tutti gli elementi che strutturano la responsabilità ex art. 2043 c.c. 4.6. Infine, a meri fini di completezza della decisione, alla luce della produzione documentale in atti, non vi è prova dell'esistenza, in capo al convenuto, dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, asseritamente patiti, né della derivazione causale di questi dal comportamento tenuto dall'attore nelle vicende oggetto delle denunce-querele de quibus ovvero nell'organizzazione e gestione del reparto di Neurologia. Il danno patrimoniale, invero, non è stato neppure specificamente allegato dal convenuto, il quale nella propria comparsa ha fatto riferimento, soltanto, ai costi da sostenere per la propria difesa nel presente giudizio (cfr. pag. 13 comparsa “A causa di tale inutile e dannoso procedimento civile avviato dall'attore, il convenuto ha dovuto sostenere costi...”), i quali, peraltro, non costituiscono danni, ma eventualmente spese ripetibili. Quanto al profilo del danno non patrimoniale, il convenuto lamenta, da un lato, di aver subito, in conseguenza della condotta tenuta dall'attore nelle vicende oggetto delle denunce-querele de quibus, lesioni personali di natura psicologica, che la Medica di Verifica del CP_4 Ministero dell'Economia e Finanze ha accertato come cagionate e dipendenti dal servizio prestato all'interno della e, dall'altro, di aver subito un danno Parte_6 Parte_1 all'immagine e la riacutizzazione delle predette ferite psicologiche a causa del presente procedimento civile avviato dall'attore (cfr. pag. 13 comparsa di costituzione). 4.7. Con riguardo ad entrambi gli aspetti del danno non patrimoniale lamentato (danno all'immagine e danno psichico) non è stato fornito, alcun elemento – neppure presuntivo – in grado di provare il pregiudizio sofferto. Del resto, la domanda risarcitoria è generica già sotto il profilo assertivo (cfr. Cass. Civ., n. 13328 del 2015, ove si precisa che la regola generale in tema di domanda risarcitoria dispone che chi chiede il risarcimento del danno ha l'onere di descrivere in modo concreto i pregiudizi dei quali chiede il ristoro, non potendo limitarsi a formule vuote e stereotipe, ma indicando con precisione in cosa è consistito il pregiudizio non patrimoniale, in cosa è consistito il pregiudizio patrimoniale, con quali criteri di calcolo dovrà essere quantificato. In assenza di specifica descrizione del pregiudizio, le domande risarcitorie generiche non determinano alcun obbligo di pronuncia giudiziale in merito ai danni descritti concretamente solo in corso di causa, trattandosi di domande che non consentono al convenuto di difendersi e non impongono al giudice di pronunciarsi). Nella fattispecie in esame, il ha allegato in maniera del tutto generica di aver CP_1 subito un danno non patrimoniale, in conseguenza dell'instaurazione del presente giudizio, in termini di danno all'immagine – profilo, peraltro, soltanto adombrato dal convenuto -, nonché delle condotte tenute dall'attore nell'organizzazione e gestione del reparto di Neurologia per come rappresentate nelle denunce-querele, in termini di danno biologico di natura psichica, senza, tuttavia, specificare e, soprattutto, provare quali siano state realmente le conseguenze pregiudizievoli patite nel caso concreto. Il convenuto, invero, non ha provato e neppure allegato, in maniera sufficientemente specifica, in cosa siano consistiti i lamentati pregiudizi. In particolare, quanto al danno biologico, il convenuto non solo non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare la derivazione causale delle lamentate lesioni dalle condotte ascritte all'attore nelle querele oggetto di causa – atteso che dalla documentazione in atti non emerge in alcun modo che il “disturbo dell'adattamento cronico con ansia e umore depresso misti (ansia ed umore depresso)” sia causalmente riconducibile agli specifici fatti dallo stesso denunciati nelle querele per cui è causa, non avendo la Commissione Medica di Verifica del Ministero dell'Economia e Finanze indicato in maniera precisa quali sarebbero gli “invocati eventi del servizio prestato”, ritenuti “fattori concausali efficienti e determinanti, sull'insorgenza o quantomeno R.G. n. 1069 del 2017 - Pag. 20 di 21
sull'aggravamento dell'affezione di cui trattasi” – ma, soprattutto, ciò che difetta nella fattispecie è l'allegazione, oltre che la prova, dell'effettiva sussistenza, in capo al convenuto di una compromissione patologica della sua integrità psichica, anche in termini invalidità temporanea o permanente, nonché dell'entità delle lesioni lamentate e della loro concreta incidenza sull'integrità psichica e sull'equilibrio della personalità del danneggiato. In considerazione della genericità delle allegazioni della parte convenuta-attrice in via riconvenzionale, pertanto, non è possibile neppure fare ricorso al criterio delle presunzioni semplici. Sotto il profilo probatorio, poi, per ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, anche quando il fatto illecito integra gli estremi del reato, la sussistenza del danno non patrimoniale non può mai essere ritenuta in re ipsa, ma va sempre debitamente allegata e provata da chi lo invoca, anche solo attraverso presunzioni semplici. Dal punto di vista dogmatico, poi, il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile - sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. - anche quando non sussiste un fatto- reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 c.c., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità (v. Cass. civ. Sez. Un. n. 26972 del 2008). Si rammenta, infine, che colui che agisce per il risarcimento del danno ha il dovere di indicare analiticamente e con rigore i fatti materiali che assume essere stati fonte di danno. E, dunque, in cosa è consistito il pregiudizio non patrimoniale e in cosa è consistito il pregiudizio patrimoniale. Si tratta dell'onere imposto dalla legge all'attore che domanda il risarcimento del danno;
quando la domanda non sia accompagnata dalla concreta descrizione del pregiudizio di cui si chiede il ristoro, va qualificata generica ed inutile. Generica, perché non mette né il giudice, né il convenuto, in condizione di sapere di quale concreto pregiudizio si chieda il ristoro;
inutile, perché tale genericità non fa sorgere in capo al giudice il potere-dovere di provvedere (cfr. Cass. Civ. n. 13328 del 2015; Cass. Civ. n. 691 del 2012, secondo cui “le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione della condotta colpevole della controparte, produttiva di danni nella sfera giuridica di chi agisce in giudizio, ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e/o non patrimoniali, prodotte da tale condotta, dovendo l'attore mettere il convenuto in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento, a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall'assolvimento di ogni onere probatorio al riguardo”). Nel caso di specie, invece, non risulta alcuna specifica indicazione del pregiudizio patito in termini di concreta riduzione di una o più funzioni psichiche ovvero di lesione all'identità e alla reputazione personale dell'individuo che il danneggiato sarebbe stato costretto a subire in conseguenza del fatto illecito altrui. Per l'effetto, le lesioni personali di natura psichica e il danno all'immagine si risolvono in mere deduzioni della parte, prive di qualunque riscontro probatorio e rispetto alle quali non sussiste alcun danno conseguenza documentato. 4.8. In ogni caso, priva di rilievo ai fini della decisione si sarebbe rivelata la richiesta consulenza tecnica d'ufficio, avanzata dal convenuto allo scopo di quantificare il danno alla salute psichica e stabilire il nesso causale tra la patologia sofferta e le condotte tenute dall'attore. In assenza di qualsiasi supporto probatorio al riguardo, la stessa si sarebbe tradotta in una consulenza meramente esplorativa. R.G. n. 1069 del 2017 - Pag. 21 di 21
“La consulenza tecnica d'ufficio presuppone che siano stati addotti dalla parte interessata concreti e specifici elementi a fondamento della propria domanda per cui non può essere utilizzata per compiere indagini esplorative dirette all'accertamento di circostanze e fatti la cui dimostrazione rientri, invece, nell'onere probatorio della parte stessa e per supplire alla carenza delle proprie allegazioni” (cfr., ex plurimis, Cass. Civ. n. 3343 del 2001; Cass. Civ. n. 17555 del 2002; Cass. Civ. n. 21412 del 2006; Cass. Civ. n. 10182 del 2007). Il principio è confermato, peraltro, dalla recente sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 3086 del 2022) che ribadisce il divieto della c.d. “consulenza meramente esplorativa”, non potendo disporsi, infatti, la consulenza tecnica al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume o, più esattamente, quando la parte tenda per suo tramite a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o a compiere un'indagine alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non debitamente provati. Né potendo, infatti, il Consulente estendere il raggio delle proprie investigazioni ai c.d. “fatti avventizi” ovvero ai fatti costitutivi della domanda e, di contro, ai fatti modificativi o estintivi di essa che non abbiano formato oggetto dell'attività deduttiva delle parti. Il limite della domanda, in ossequio al principio dispositivo che è alla base dell'ordinamento processuale vigente, costituisce, infatti, un vincolo insormontabile anche per il giudice che non può infrangere il principio ne procedat iudex ex officio e deve attenersi al comando secondo cui iudex iudicare debet iuxta alligata partium; e di, riflesso, anche per il consulente dal medesimo nominato. Nel caso di specie, trattandosi di fatti a sostegno della domanda riconvenzionale, gli stessi avrebbero dovuto essere dedotti in maniera specifica, sotto il profilo assertivo, ed allegati, sotto il profilo probatorio, dalla parte;
in assenza di ciò, la consulenza sotto tale profilo si sarebbe rivelata meramente esplorativa. 4.9. È evidente, pertanto, che il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale lamentato dal convenuto risulta del tutto sfornito di prova, sia in relazione alla sua esistenza oggettiva, sia in relazione al nesso di causalità giuridica con le condotte ascritte all'attore. La domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto, pertanto, è infondata e deve essere rigettata.
5. Il regime delle spese La reciproca soccombenza consente di rinvenire un giustificato motivo per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile - in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. RIGETTA la domanda proposta dalla parte attrice;
B. RIGETTA la domanda riconvenzionale spiegata dalla parte convenuta;
C. COMPENSA integralmente le spese di lite;
D. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in data 14 luglio 2025 Il Giudice dott. Alessandro Caronia