Art. 1.
E' autorizzata la spesa di 50 milioni di lire per la concessione di un contributo straordinario a favore dell'Unione nazionale dei Comuni ed enti montani.
E' autorizzata la spesa di 50 milioni di lire per la concessione di un contributo straordinario a favore dell'Unione nazionale dei Comuni ed enti montani.