Articolo 1 della Legge 28 luglio 1967, n. 654
Articolo 2
Versione
24 agosto 1967
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di 50 milioni di lire per la concessione di un contributo straordinario a favore dell'Unione nazionale dei Comuni ed enti montani.
Entrata in vigore il 24 agosto 1967