Versione
31 ottobre 2017
31 ottobre 2017
>
Versione
16 giugno 2023
16 giugno 2023
>
Versione
9 agosto 2025
9 agosto 2025
Art. 746-bis. (( (Disposizioni generali).)) (( 1. Salve le disposizioni speciali in materia di conflitti di giurisdizione con le autorita' giudiziarie degli Stati membri dell'Unione europea, possono essere disposti, quando previsto dalle convenzioni internazionali, sia il trasferimento del procedimento penale in favore dell'autorita' giudiziaria di altro Stato perche' essa proceda che l'assunzione, nello Stato, del procedimento penale pendente davanti all'autorita' giudiziaria di Stato estero.
2. Il trasferimento del procedimento penale o la sua assunzione sono disposti fino a quando non sia esercitata l'azione penale.
3. Il trasferimento e' disposto in favore dell'autorita' giudiziaria di altro Stato che presenti piu' stretti legami territoriali con il fatto per il quale si procede o con le fonti di prova. Ai fini della decisione si tiene conto dei seguenti criteri:
a) luogo in cui e' avvenuta la maggior parte dell'azione, dell'omissione o dell'evento;
b) luogo in cui si e' verificata la maggior parte delle conseguenze dannose;
c) luogo in cui si trovano il maggior numero di persone offese, di testimoni o delle fonti di prova;
d) impossibilita' di procedere ad estradizione dell'indagato che ha trovato rifugio nello Stato richiesto;
e) luogo in cui risiede, dimora, e' domiciliato ovvero si trova l'indagato))
2. Il trasferimento del procedimento penale o la sua assunzione sono disposti fino a quando non sia esercitata l'azione penale.
3. Il trasferimento e' disposto in favore dell'autorita' giudiziaria di altro Stato che presenti piu' stretti legami territoriali con il fatto per il quale si procede o con le fonti di prova. Ai fini della decisione si tiene conto dei seguenti criteri:
a) luogo in cui e' avvenuta la maggior parte dell'azione, dell'omissione o dell'evento;
b) luogo in cui si e' verificata la maggior parte delle conseguenze dannose;
c) luogo in cui si trovano il maggior numero di persone offese, di testimoni o delle fonti di prova;
d) impossibilita' di procedere ad estradizione dell'indagato che ha trovato rifugio nello Stato richiesto;
e) luogo in cui risiede, dimora, e' domiciliato ovvero si trova l'indagato))
Commentari • 4
- 1. Codice di Procedura PenaleAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 20 marzo 2023 · 52.839947
Giurisprudenza • 3
- 1. Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/05/2026, n. 17870Provvedimento: […]Leggi di più...
- art.335 cod. proc. pen.·
- retrodatazione custodia cautelare·
- art.13 Cost.·
- art.746-bis cod. proc. pen.·
- custodia cautelare·
- cooperazione giudiziaria internazionale·
- art.619 cod. proc. pen.·
- computo custodia cautelare estera·
- art.746-ter cod. proc. pen.·
- art.297 cod. proc. pen.·
- art.27 cod. proc. pen.·
- principio di legalità·
- art.12 cod. proc. pen.·
- assunzione procedimento penale estero·
- art.303 cod. proc. pen.