Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 20/06/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
Sentenza n. Reg.Gen. n. 218/2022
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr. ssa Rita Carosella Consigliere rel.
Avv. Domenico Maria Spinelli Giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 218/2022 R.G. di appello avverso la sentenza n. 864/2021 del Tribunale di
Campobasso in composizione monocratica pubblicata il 21.12.2021 a conclusione del giudizio n.
553/18 R.G. avente ad oggetto: “opposizione a cartella di pagamento ex art. 615, primo comma,
c.p.c.”, vertente tra
, c.f. , rappresentato e difeso, per procura a margine Parte_1 CodiceFiscale_1
della citazione introduttiva del giudizio di primo grado, dall'avv. Vittorio De Bonis, elettivamente domiciliato con il difensore in Campobasso, v. Torino n. 17 presso lo studio dell'avv. Angelo Cocca.
CP_1
e
, c.f. - P. iva , in Controparte_2 P.IVA_1
persona del legale rappr. p.t., rappresentata e difesa, per procura in calce alla comparsa di
-APPELLATA -
e nuova denominazione di Controparte_3
, c.f. - P. iva , in Controparte_4 P.IVA_2 P.IVA_3
persona del legale rappr. p.t., rappresentata e difesa, per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Giuseppe Pedrizzi.
- APPELLATA-
CONCLUSIONI: come da note, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente, depositate in via telematica in sostituzione dell'udienza del 12.02.2025,
entro i termini assegnati per la trattazione scritta del procedimento.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate, la causa è stata trattenuta per la decisione,
assegnati i doppi termini ordinari per il deposito di memorie conclusionali e repliche di cui all'art. 190 c.p.c.
IN FATTO
Con citazione notificata in data 24.02.2018, conveniva in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Campobasso la per ivi sentire: Controparte_4
”1) In via principale nel merito: Accertare e dichiarare l'inesistenza di titolo esecutivo per la
riscossione coattiva delle somme richieste a titolo di surroga nelle somme dovute a titolo di
restituzione di finanziamento erogato dalla – Filiale di Pesaro – Controparte_5
garantito dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'art. 2, comma 100, lettera
a), della L. 23 dicembre 1996, n. 662 e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità della cartella
di pagamento n. 027 2017 00032363 42 001 per violazione dell'art. 21 D.Lgs. 46/1999; Accertare e
dichiarare l'inefficacia della garanzia relativa alle somme richieste a titolo di surroga nelle somme
dovute a titolo di restituzione di finanziamento erogato dalla – Filiale Controparte_5 di Pesaro – garantito dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese… e, per l'effetto,
accertare e dichiarare la nullità della cartella di pagamento n. 027 2017 00032363 42 001; 2) In via
subordinata nel merito: Accertare e dichiarare l'erroneità della riscossione coattiva delle somme
richieste a titolo di surroga nelle somme dovute a titolo di restituzione di finanziamento erogato dalla
– Filiale di Pesaro – garantito dal Fondo di garanzia per le piccole e Controparte_5
medie imprese … per il superamento del limite di somme erogate in garanzia e, per l'effetto,
accertare e dichiarare la nullità della cartella di pagamento n. 027 2017 00032363 42 001”.
L'opponente eccepiva: a) la violazione dell'art. 21 D.Lgs. 46/1999 per l'insussistenza di alcun titolo esecutivo in relazione alle somme oggetto di ripetizione, aventi natura privatistica e l'inutilizzabilità
della modalità di riscossione attraverso ruoli esattoriali;
b) la violazione dell'art. 12 del D.M.
23.09.2005 per l'omessa comunicazione da parte della Banca erogatrice dell'intimazione nei confronti del beneficiario;
c) la violazione e falsa applicazione dell'art. 1957 c.c. e conseguente decadenza dalla garanzia per l'omessa tempestiva proposizione delle azioni giudiziali nei confronti del debitore principale;
d) la violazione dell'art. 13 del D.M. 23.09.2005 e dell'art. 2, comma 4, del
D.M. 20.06.2005 conseguente all'iscrizione a ruolo di un importo superiore a quello per il quale era avvenuta la surroga legale.
Si costituiva la chiedendo l'integrale rigetto Controparte_4
dell'opposizione, previa integrazione del contraddittorio nei confronti dell' Controparte_2
, che il Tribunale disponeva;
si costituiva in giudizio l' eccependo esclusivamente
[...] CP_2
il proprio difetto di legittimazione passiva.
All'esito del giudizio, con sentenza n. 864/2001 il Tribunale di Campobasso “dichiarata la carenza
di legittimazione passiva dell' , almeno per quanto attiene le domande attoree Controparte_2
qualificabili come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. in relazione ai profili di illegittimità
del ruolo esattoriale perché non preceduto da un titolo esecutivo, mentre va affermato il suo interesse
a partecipare al giudizio quanto alla censura relativa all'applicazione dell'aggio e delle spese di
notifica da qualificare, invece, quale opposizione ex art. 617 c.p.c., attinente propriamente l'attività affidata al Concessionario della Riscossione”, rigettava l'opposizione proposta dal
[...]
, che condannava al pagamento delle spese processuali. Parte_1
Il primo giudice riteneva che in virtù del disposto di cui all'art. 9, comma 5, del D.Lgs.12398 il credito derivante dal finanziamento erogato e rimasto inadempiuto fosse titolo per l'iscrizione a ruolo ai fini dell'instaurazione della procedura esattoriale, costituendo deroga alla disciplina tipizzata di cui all'art. 21 del D.Lgs. 46/99, oltre la completa infondatezza delle ulteriori censure, e confermava l'atto impugnato.
Con citazione notificata in data 20.06.2022, ha proposto appello avverso la Parte_1
suddetta sentenza, chiedendone l'integrale riforma;
a sostegno dell'impugnazione l'appellante ha riproposto le medesime eccezioni sollevate innanzi al primo giudice, con particolare riferimento alla violazione dell'art. 21 D.Lgs. 46/1999.
Con comparsa del 30.11.2022 si è costituita l' chiedendo, per Controparte_2
quanto di suo interesse, di accertare l'infondatezza dell'appello, con conseguente suo rigetto e conferma della sentenza appellata, vinte le spese di giudizio, con distrazione;
l' ha altresì CP_2
avanzato, ai sensi degli artt. 287 ss c.p.c., istanza di correzione dell'errore materiale riscontrato nel dispositivo della sentenza impugnata in ordine alla liquidazione delle spese in favore della resistente in luogo del proprio procuratore antistatario (cfr. pag. 9 sentenza). Controparte_2
Con comparsa del 5.06.2023 si è altresì costituita Controparte_3
domandando anch'essa il rigetto dell'impugnazione avversaria, con il
[...]
favore delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, in relazione alle censure formulate in primo grado dal e respinte dal Pt_1
Tribunale, ovverossia: violazione dell'art. 12 del D.M. 23.09.05; violazione e falsa applicazione dell'art. 1957 c.c.; violazione dell'art. 13 del D.M. 23.09.05 nonché dell'art. 2, comma 4, del D.M.
20.06.05, non essendovi specifica contestazione dei relativi capi della sentenza in cui il primo giudice ne ha disposto motivatamente il rigetto, non può che rilevarsi (come non hanno mancato di eccepire anche le parti appellate) la definitività delle statuizioni ex art. 329, II comma, c.p.c., con conseguente inammissibilità delle conclusioni, così come rassegnate nell'atto di gravame, cfr. conclusioni pag. 25
atto di appello: “accertare e dichiarare l'inefficacia della garanzia relativa alle somme richieste a
titolo di surroga nelle somme dovute a titolo di restituzione di finanziamento erogato dalla
[...]
– Filiale di Pesaro – garantito dal Fondo di garanzia per le piccole e medie Controparte_5
imprese, di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della L. 23 dicembre 1996, n. 662 e, per l'effetto,
accertare e dichiarare la nullità della cartella di pagamento n. 027 2017 00032363 42 001; In via
subordinata nel merito: accertare e dichiarare l'erroneità della riscossione coattiva delle somme
richieste a titolo di surroga nelle somme dovute a titolo di restituzione di finanziamento erogato dalla
– Filiale di Pesaro – garantito dal Fondo di garanzia per le piccole e Controparte_5
medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della L. 23 dicembre 1996, n. 662 per il
superamento del limite di somme erogate in garanzia e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità
della cartella di pagamento n. 027 2017 00032363 42 001”.
Tanto premesso, nell'unico, articolato motivo di appello: “Illegittimità e/o erroneità della pronuncia
impugnata per: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 21 D.Lgs. 46/99 per insussistenza di
alcun titolo esecutivo in relazione alle somme oggetto di ripetizione aventi natura privatistica ed
inutilizzabilità delle modalità di riscossione attraverso ruoli esattoriale;
2) qualificazione della
surroga legale del per le somme attinenti il Fondo di garanzia per PMI Controparte_4
come attivazione di crediti aventi causa in rapporti di diritto privato;
3) necessità della previa
acquisizione di titolo esecutivo, ex art. 21 d.lgs. 46/1999, per l'attuazione della surroga legale del
per le somme attinenti il Fondo di Garanzia per le PMI come attivazione di Controparte_4
entrate aventi causa in rapporti di diritto privato;
4) insussistenza di deroga dell'art. 21 del D.Lgs.
46/99; 5) irrilevanza della previsione di privilegio introdotto dall'art. 8 – bis del d.l. 24.01.15 n. 3
conv. in l. 33/15 rispetto alla natura privatistica del credito” l'impugnante, nel ribadire
(esclusivamente) il motivo di opposizione formulato in primo grado in ordine all'illegittimità della cartella di pagamento per assenza di un titolo esecutivo legittimante la richiesta degli importi a mezzo ruolo, in violazione delle disposizioni di cui all'art. 21 D.Lgs. 46/99, censura la sentenza di primo grado per avere il Tribunale erroneamente statuito la legittimità della cartella in virtù del disposto di cui all'art. 9, comma 5, D.Lgs. 123/98 e dell'art.
8- bis d.l. 3/15 conv. in l. 33/15, attribuendo agli importi, portati a riscossione, natura pubblicistica, con conseguente possibilità di riscossione a mezzo ruolo ex art. 17 D.Lgs. 46/99, ritenendo che la motivazione posta a base del rigetto dell' opposizione fosse erronea e, comunque, contraddittoria.
In particolare: a) l'erroneità della motivazione deriverebbe dall'errata applicazione delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 5, D.Lgs. 123/98 in considerazione della natura degli importi richiesti
(importi relativi a garanzia a tutela di un finanziamento derivante da un rapporto privato) per i quali non può trovare applicazione l'art. 17 del D.Lgs. 46/99 in deroga all'art. 21 del medesimo decreto;
b) la contraddittorietà della motivazione, invece, deriverebbe dal richiamo all'art. 8 – bis del d.l.
24.01.15 n. 3 conv. in l. 33/15 in virtù delle quali il Tribunale avrebbe fatto, altresì, derivare la natura pubblicistica del credito dalla natura privilegiata attribuita dalla legge in sede di riscossione, al credito oggetto di giudizio, con conseguente violazione del disposto di cui agli artt. 1203 e 2745 c.c. oltre che dell'art. 21 – ter della l. 241/1990.
I motivi di gravame non possono essere condivisi, in quanto, contrariamente da quanto dall'appellante eccepito e dedotto, il giudice di primo grado ha statuito la legittimità della cartella impugnata in virtù
del richiamo del disposto dell'art. 9, comma 5, D.Lgs. n. 123/1998 contenuto nell'art. 2, comma 4,
D.M. 20.06.2005 n. 18456, precisando (cfr. sentenza pag. 4 -5 “[…] Come correttamente dedotto
dall'opposta, in virtù dell'art. 8 bis del D.L. n. 3/2015 il Legislatore ha precisato che:
alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzia, delle somme
liquidate a titolo di perdite del Fondo di garanzia di cui alla L. 662/1996, art. 2, comma 100, lett. a),
costituisce credito privilegiato che prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa
derivante, ad eccezione dei privilegi per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751 bis
c.c….Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 17 del
D.Lgs. n. 46/19999 e successive modificazioni>. Si è evidenziato, inoltre, che la suddetta norma affermativa della natura privilegiata del credito e del suo recupero a mezzo ruolo esattoriale, non
costituisce norma di interpretazione autentica, ma è
(cfr. Cass. n. 30621/2019) di quanto già precedentemente disciplinato dall'art. 9, comma quinto, del
D.Lgs. n. 123/98 il quale, oltre a stabilire la natura privilegiata dei crediti vantati dal Fondo a titolo
di ripetizione dei finanziamenti erogati, prevede che: <al recupero dei crediti si provvede con>
l'iscrizione con l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 67, comma2, D.P.R. 43/1988 delle somme
oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative
sanzioni>.Quindi, scontata la natura pubblicistica del credito restiturio in favore del Fondo per
quanto ripetutamente affermato dalla Giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 8882/2020, n.
6508/2020), l'art. 21 del D,Lgs, n. 46/99, laddove sancisce che
previdenziali, le entrate previste dall'art. 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte
a ruolo quando risultano da titolo esecutivo avente efficacia esecutiva>, non va interpretato in senso
assoluto circa la preliminare condizione dell'esistenza di un titolo di formazione giudiziale per il
recupero del credito e ciò in quanto la riserva <salvo che sia diversamente disposto da particolari>
disposizioni di legge>, richiamata nello stesso articolo, consente di ritenere legittimo il ricorso alla
riscossione coattiva del credito restitutorio mediante ruolo esattoriale, in ragione della previsione di
tale rimedio da una serie di particolari disposizioni di legge (art. 9, comma 5 D. Lgs. n. 123/1998,
con richiamo dell'art. 67, comma 2, D.P.R. n. 43/1988 e, da ultimo, il citato art. 8 – bis del d.l. n.
3/2015 che fa rinvio alla disciplina generale di cui all'art. 17 del D. Lgs. n. 46/1999)”.
Pertanto, il tentativo dell'appellante di censurare la pronuncia per violazione dell'art. 21 D. Lgs.
46/1999 per inapplicabilità dell'art,9, comma 5, D. Lgs. n. 123/1998, per essere il credito portato a riscossione una garanzia a tutela di un finanziamento privato, va disatteso perché infondato, avendo il giudice a quo idoneamente motivato sul punto in virtù del richiamo della disposizione normativa speciale (art. 9, comma 5, D.Lgs. 123/98) che prevede per il recupero degli importi l'applicazione della riscossione tramite ruolo con richiamo alle sole disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 46/99,
come più volte precisato anche dalla giurisprudenza di legittimità. Priva di pregio è anche la censura di contraddittorietà della motivazione della pronuncia nel capo in cui il Tribunale parrebbe attribuire natura pubblicistica al credito portato a riscossione tramite ruolo,
richiamando la natura privilegiata prevista dall'art. 8 – bis d.l. 3/15 conv. in l. 33/15 in sede di riscossione, avendo il primo giudice espressamente evidenziato che in più occasioni la Corte di
Cassazione (v. sentenza n. 14915/2019 e sentenza n. 30621/19) ha precisato che la predetta disposizione normativa “… non va considerata né come una disposizione di interpretazione
autentica, e, dunque, retroattiva, né come una disposizione innovativa, bensì come disposizione
ripetitiva, e confermativa del regime già vigente…Infatti, già nel previgente regime doveva ritenersi
che gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia, godevano del
previlegio di cui all'art. 9, comma 5, D.Lgs. n. 123/1998, posto che le diverse forme di intervento
pubblico in favore delle attività produttive individuate da tale decreto legislativo sono espressione di
un disegno di impianto unitario e di una disciplina di segno unitario, senza che emergano delle
ragioni giustificatrici di trattamenti normativi differenziati a seconda delle diverse forme di
intervento ivi previste”.
Al fine di evidenziare ulteriormente la legittimità della statuizione impugnata si richiama, da ultimo,
la sentenza n. 32148 del 12.12.2024 della Corte di Cassazione, secondo cui: “In tema di interventi di
sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, al diritto di credito
restitutorio sorto in capo al gestore del Fondo che ha soddisfatto il finanziatore, ex l. n. 662 del 1996,
è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del D.Lgs.
146 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ancorchè il credito sia sorto prima
dell'entrata in vigore dell'art. 8 – bis, comma3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33
del 2015, atteso che il privilegio, volto a tutelare un interesse di carattere pubblicistico e sottratto ex
lege alla disponibilità delle parti, sorge, secondo la regola generale ex art. 2745 c.c., in ragione
della causa del credito, quale sua caratteristica genetica, non già al momento o in ragione
dell'inadempimento” - conf. Ordinanza Cass., Sez. 3, n. 9657 del 10.04.2024 -.
Per queste ragioni l'appello va disatteso. Attesa la soluzione adottata, le spese processuali del grado seguono la soccombenza dell'appellante,
e si liquidano, come in dispositivo, in base al D.M. n. 147/2022, parametri tra i minimi e i medi per fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale, in causa di valore pari all'importo del credito per cui si procede (€ 101.321,80), ai sensi dell'art. 17, comma primo, c.p.c.
Ricorrono per l' appellante i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1 – quater D.P.R.
n. 115/2002, ai fini del raddoppio del contributo per i casi di impugnazione rigettata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile - definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 218/2022 R.G. sull'appello proposto da con atto di citazione Parte_1
notificato in data 20.06.2022, nei confronti dell' e della Controparte_2
avverso la sentenza n. Controparte_3
864/2021 del Tribunale di Campobasso in composizione monocratica pubblicata il 21.12.2021 a conclusione del giudizio n. 553/2018 R.G., ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l' appellante al rimborso delle spese processuali del grado in favore delle parti appellate, liquidandole, per ognuna di dette parti, in € 10.737,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del 15% del compenso, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Gabriella
Gamberale, procuratore costituito dell' , dichiaratasi Controparte_2
antistataria;
letti ed applicati gli artt. 287 ss. c.p.c.
3) Dispone la correzione dell'errore materiale riscontrato nel dispositivo della sentenza impugnata n. 864/2021, stabilendo che le spese processuali ivi liquidate in favore dell' vengano distratte in favore dell'avv. Gabriella Controparte_2
Gamberale dichiaratasi antistataria anche nel giudizio di primo grado;
4) Dà atto che l'appello è integralmente rigettato ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13,
co. 1 – quater del D.P.R. n. 115/2002;
5) Manda alla Cancelleria per l'annotazione del capo 3) del dispositivo della presente sentenza sull'originale della sentenza corretta.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Campobasso del
6.06.2025
Il consigliere est.
Dr.ssa Rita Carosella IL PRESIDENTE
Dr.ssa Maria Grazia d'Errico