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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/11/2025, n. 12124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12124 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Lavoro IV
n. 34169/2024 R.a.c.c.
Il giudice designato, dott.ssa Paola Crisanti nella causa
T R A
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , ,
[...] Parte_7 Parte_8 Pt_9
, rappresentati e difesi dall'Avv. Valerio
[...] Parte_10
Femia, elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto legale in Roma, Via
RL MI n. 19, che li rappresenta e difende, in virtù di delega in calce al ricorso;
ricorrenti
E
, in Roma in via dei Controparte_1
Portoghesi 12, presso l'avvocatura generale dello stato;
convenuto contumace
Nonché in Controparte_2
persona del suo legale rapp.te pro-tempore con sede in Roma, Via Ciro il Grande
n. 21, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Maria Francesca
Granata con la quale è elettivamente dom.to presso l'Avvocatura Metropolitana
INPS sita in Roma alla Via Cesare Beccaria n. 29 giusta procura generale;
Resistente
oggetto: ricostruzione carriera e differenze retributive conclusioni delle parti: come in atti;
all'udienza del 25 novembre 2025 ha pronunciato
SENTENZA
con motivazione contestuale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.9.2024, gli istanti in epigrafe indicati, premesso di essere dipendenti del convenuto a tempo indeterminato con qualifica CP_1
professionale di docente, esposto che tutti loro, prima dell'immissione in ruolo avevano svolto servizio pre-ruolo in scuole statali, in virtù di plurimi e reiterati contratti di lavoro a tempo determinato, reso noto che, superato il periodo di prova, erano stati confermati in ruolo/servizio, precisato di aver, conseguentemente, presentato al istanza per ottenere la valutazione dei servizi Controparte_1
pregressi per mezzo della ricostruzione di carriera, lamentato che effettuata la ricostruzione della carriera, era stato loro attribuita, a decorrere dalla conferma in ruolo, anzianità di servizio calcolata ai sensi degli artt.485/589 e 489 D.Lgs. 297/94 inferiore a quella effettivamente maturata sulla base del servizio effettivamente svolto, argomentato in merito all'illegittimità del decreto di ricostruzione della carriera per violazione del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva
1999/70/CE, rivendicato il diritto all'integrale riconoscimento del servizio svolto, concludevano chiedendo: “1)accertare e dichiarare, previa disapplicazione delle ricostruzioni di carriera di ciascuna ricorrente (all.1A Ricostruzione di AR -
; all.2° Ricostruzione di AR – ; all.3A Parte_1 Parte_2
Ricostruzione di AR;
all.5 A Ricostruzione di - Persona_1 Per_2
; all.7A Ricostruzione di AR – ; all.8A Parte_5 Parte_7 Ricostruzione di – ; all.9A Ricostruzione di AR – Per_2 Parte_8
; all.10A Ricostruzione di AR – ) il diritto al Parte_9 Parte_10
riconoscimento giuridico economico e previdenziale per intero del servizio di preruolo svolto dalle ricorrenti presso le scuole statali per tutte le motivazioni meglio spiegate in premessa e da intendersi qui trascritte e per i periodi meglio specificati e indicati in premessa: periodo di precariato svolto Parte_1
dall'a.s.1994/1995 all'a.s.2004/2005, – riconoscimento dell'intero servizio;
periodo di precariato svolto dall'a.s.1994/1995 Parte_2
all'a.s.2003/2004 – riconoscimento dell'intero servizio;
Parte_3
periodo di precariato svolto dall'a.s.2000/2001 all'a.s.2013/2014 – riconoscimento dell'intero servizio;
periodo di precariato svolto Parte_5
nell'a.s.1987/1988, dall'a.s.1989/1990 all'a.s.2006/2007, – riconoscimento Part dell'intero servizio;
periodo di precariato svolto Parte_7
dall' all'a.s.2000/2001 – riconoscimento dell'intero servizio;
C.F._1 [...]
periodo di precariato svolto dall all'a.s.2005/2006 – Parte_8 C.F._2
riconoscimento dell'intero servizio;
periodo di precariato svolto Parte_9
nell'a.s.1982/1983 e dall all'a.s.2006/2007 – riconoscimento C.F._3
dell'intero servizio;
periodo di precariato svolto dall'a.s.1990/1991 Parte_10
all'a.s.2000/2001, – riconoscimento dell'intero servizio;
2)Accertare e dichiarare, previa disapplicazione della ricostruzione di carriera della ricorrente
(allegato 4A Ricostruzione di Parte_4 Controparte_3
carriera) il diritto al riconoscimento giuridico, economico e previdenziale per intero del servizio di preruolo svolto dalla ricorrente presso le scuole parificate e presso le scuole statali per tutte le motivazioni meglio spiegate in premessa e da intendersi quivi trascritte e per i periodi meglio specificati e indicati in premessa: Servizio prestato presso le scuole parificate: a.s.1999-2000: dal 04/10/1999 al 31/08/2000;
a.s.2000-2001: dal 01/09/2000 al 31/08/2001; a.s.2001-2002: dal 01/09/2001 al
31/08/2002; a.s.2002-2003: dal 01/09/2002 al 31/08/2003; a.s.2003-2004: dal
01/09/2003 al 31/08/2004; a.s.2004-2005: dal 01/09/2004 al 31/08/2005; a.s.2005- 2006: dal 01/09/2005 al 06/11/2005; Servizio prestato presso le scuole statali:
a.s.2005-2006: dal 14/09/2005 al 30/06/2006; a.s.2006-2007: dal 01/09/2006 al
30/06/2007; a.s.2007-2008: dal 20/09/2007 al 31/08/2008; a.s.2008-2009: dal
01/09/2008 al 30/06/2009; a.s.2009-2010: dal 02/09/2009 al 30/06/2010; a.s.2010-
2011: dal 02/09/2010 al 30/06/2011; a.s.2011-2012: dal 08/09/2011 al 30/06/2012
3)Accertare e dichiarare, previa disapplicazione della ricostruzione di carriera delle ricorrente (allegato 6A Parte_6 Controparte_3
Ricostruzione di carriera) il diritto al riconoscimento giuridico, economico e previdenziale per intero del servizio di preruolo svolto dalla ricorrente presso le scuole parificate e presso le scuole statali per tutte le motivazioni meglio spiegate in premessa e da intendersi quivi trascritte e per i periodi meglio specificati e indicati in premessa: SERVIZIO PRESTO PRESSO LE SCUOLE PARIFICATE: a.s.1998-
1999: dal 29/01/1999 al 16/06/1999; a.s.2000-2001: dal 11/09/2000 al 09/06/2001;
a.s.2001-2002: dal 01/09/2001 al 31/08/2002; a.s.2002-2003: dal 01/09/2002 al
31/08/2003; a.s.2003-2004: dal 01/09/2003 al 31/08/2004; a.s.2004-2005: dal
01/09/2004 al 31/08/2005; a.s.2005-2006: dal 01/09/2005 al 31/08/2006; a.s.2006-
2007: dal 01/09/2006 al 31/08/2007; a.s.2007-2008: dal 01/09/2007 al 27/08/2008.
SERVIZIO PRESTATO PRESSO LE SCUOLE STATALI a.s.2008-2009: dal
01/09/2008 al 30/06/2009; a.s.2009-2010: dal 01/09/2009 al 30/06/2010; a.s.2010-
2011: dal 03/09/2010 al 30/06/2011; a.s.2011-2012: dal 08/09/2011 al 30/06/2012
4)Accertare e dichiarare, in disapplicazione dell' 485 D. Lgs 297/1994 e in ossequio al principio di non discriminazione di cui Direttiva Comunitaria n. 1999/70/Ce per tutte le motivazione meglio spiegate in premessa da intendersi qui trascritte, il diritto dell'intera anzianità giuridica economica e previdenziale pregressa maturata e non attribuita in considerazione dell'intero servizio preruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato per ciascuna ricorrente;
5)E per l'effetto condannare l'amministrazione resistente ad effettuare nuovamente la ricostruzione della carriera con il riconoscimento di tutto quanto sopra con conseguente adeguamento del riconoscimento dell'anzianità pregressa e non attribuita, con conseguente adeguamento dell'inquadramento giuridico ed economico dell'attuale trattamento stipendiale nonché con la conseguente progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutesi nel tempo come di seguito specificato per ciascuna ricorrente:
1.LE RI Anzianità giuridica ed economica per intero preruolo: 8 Anni 5 Mesi 8 Giorni SC DI
PRERUOLO Fascia 0-2 dal gennaio 1995 al febbraio 2000 Fascia 3-8 dal marzo
2000 all'agosto 2005 SC DI POST RUOLO Fascia 3-8 da set-05 al feb-06 Fascia 9-14 da mar-06 ad ago-08 Fascia 9-14 da set-08 a feb-10 Fascia 9-14 da mar-10 a gen-12 Fascia 15-20 da feb-12 a set-14 Fascia 15-20 da ott-14 a dic-17 ascia 21-27 da gen-18 ad ago-20 Fascia 21-27 da set-20 a giu-24 2. Pt_2
Anzianità giuridica ed economica per intero preruolo: 7 Anni 8 Mesi 26
[...]
Giorni SC DI PRERUOLO Fascia 0-2 da gen-95 a mar-99 Fascia 3-
8 da apr-99 ad ago-04 SC DI Fascia 3-8 da set-04 a Parte_11
ott-05 Fascia 9-14 da nov-05 a mar-06 Fascia 9-14 da apr-06 a mar-07 Fascia 9-14 da apr-07 a set-11 Fascia 15-20 da ott-11 a ago-14 Fascia 15-20 da set-14 a ago-17
Fascia 21-27 da set-17 a ago-18 3. Anzianità giuridica ed Parte_3
economica per intero preruolo: 10 Anni 5 Mesi 16 Giorni SC PRERUOLO
Fascia 0-2 da dic-00 a giu-06 Fascia 3-8 da ott-06 a ago-10 Fascia 3-8 da set-10 a feb-13 Fascia 9-14 da mar-13 a ago-14 SC POST RUOLO Fascia 9-14 da set-14
a gen-19 Fascia 15-20 da feb-19 a feb-20 Fascia 15-20 da mar-20 a set-20 Fascia
15-20 da ott-20 a giu-24 4. Anzianità giuridica ed Parte_4
economica per intero preruolo: 11 Anni 11 Mesi 26 Giorni SC PRERUOLO
Fascia 0-2 da ott-99 a ago-02 Fascia 3-8 da set-02 a dic-08 fascia 9-14 da gen-09 a ago-10 Fascia 9-14 da set-10 a giu-12 SC POST RUOLO Fascia 9-14 da set-12
a ago-14 Fascia 9-14 Part Time da set-14 a lug-15 Fascia 15-20 Part Time da ago-
15 a ott-18 Fascia 15-20 Part Time da nov-18 a giu-21 Fascia 21-27 Part Time da lug-21 a apr-22 Fascia 21-27 Part Time da mag-22 a ago-22 Fascia 21-27 da set-22
a giu-24 5. Anzianità giuridica ed economica per intero Parte_5
preruolo: 11 Anni 8 Mesi 3 Giorni SC DI PRERUOLO Fascia 0-2 da gen-88 a giu-95 Fascia 3-8 da nov-95 a apr-04 Fascia 9-14 da mag-04 a giu-07
SC DI POST RUOLO Fascia 9-14 da set-07 a ago-10 Fascia 9-14 da set-10 a nov-10 Fascia 15-20 da dic-10 a mar-11 Fascia 15-20 da apr-11 a gen-
14 Fascia 15-20 da feb-14 a ott-16 Fascia 21-27 da nov-16 a gen-17 Fascia 21-27 da feb-17 a set-23 Fascia 28-34 da ott-23 a gen-24 Fascia 28-34 da feb-24 a giu-24
6. Anzianità giuridica ed economica per intero preruolo: Parte_6
11 Anni 7 Mesi 1 Giorni SC DI PRERUOLO Fascia 0-2 da gen-99 a mag-03 Fascia 3-8 da giu-03 a apr-09 Fascia 9-14 da mag-09 a ago-10 Fascia 9-14 da set-10 a giu-12 SC DI POST RUOLO Fascia 9-14 da set-12 a dic-
15 Fascia 15-20 da gen-16 e giu-16 Fascia 15-20 da lug-16 a ago-18 Fascia 15-20 da set-18 a nov-21 Fascia 21-27 da dic-21 a giu-24 7 Parte_7
Anzianità giuridica ed economica per intero preruolo: 7 Anni 10 Mesi 28 Giorni
SC DI PRERUOLO Fascia 0-2 da feb-90 a nov-95 Fascia 3-8 da dic-95 a ago-01 SC DI POST Fascia 3-8 da set-01 a ago-02 Pt_11
Fascia 9-14 da set-02 a ott-03 Fascia 9-14 da nov-03 a Fascia 9-14 da set-05 Per_3
a lug-08 Fascia 15-20 da ago-08 a mar-12 Fascia 15-20 da apr-12 a giu-14 Fascia
21-27 da lug-14 a Fascia 21-27 da apr-17 a mag-21 Fascia 28-34 da giu-21 Per_4
a apr-23 Fascia 28-34 da mag-23 a giu-24 8 Anzianità Parte_8
giuridica ed economica per intero preruolo: 7 Anni 4 Mesi 12 Giorni SC
DI Fascia 0-2 da feb-97 a set-01 Fascia 3-8 da ott-01 a Pt_12
ago-06 SC DI Fascia 3-8 da set-06 a mar-08 Fascia Parte_11
9-14 da apr-08 a set-09 Fascia 9-14 da ott-09 a feb-14 Fascia 15-20 da mar-14 a feb-16 Fascia 15-20 da mar-16 a gen-20 Fascia 21-27 da feb-20 a feb-21 Fascia 21-
27 da mar-21 a giu-24, 9.LAURIA Anzianità giuridica ed economica per Pt_9
intero preruolo: 7 Anni 10 Mesi 29 Giorni SC DI PRERUOLO
Fascia 0-2 da apr-83 a feb-01 Fascia 3-8 da mar-01 a giu-07 SC DI
POST Fascia 3-8 da set-07 a ago-08 Fascia 9-14 da set-08 a ago-10 Fascia Pt_11
9-14 da set-10 a set-11 Fascia 9-14 da ott-11 a lug-14 Fascia 15-20 da ago-14 a gen-17 Fascia 15-20 da feb-17 a giu-20 Fascia 21-27 da lug-20 a mar-23 Fascia 21- 27 da apr-23 a giu-24, 10. Anzianità giuridica ed economica per Parte_10
intero preruolo: 6 Anni 11 Mesi 15 Giorni SC DI PRERUOLO
Fascia 0-2 da nov-90 a set-96, Fascia 3-8 da ott-96 a ago-01 SC DI
Fascia 3-8 da set-01 a ago-03 Fascia 9-14 da set-03 a set-03 Fascia Parte_11
9-14 da ott-03 a lug-09 Fascia 15-20 da ago-09 a set-09 Fascia 15-20 da ott-09 a set-14 Fascia 15-20 da ott-14 a giu-15 Fascia 21-27 da lug-15 a set-19 Fascia 21-27 da ott-19 a apr-22 Fascia 28-34 da mag-22 a ago-23 Fascia 28-34 da set-23 a giu-24
6)e per l'effetto condannare l'amministrazione al pagamento delle eventuali differenze retributive maturate – progressione economica - per effetto del riconoscimento di quanto sopra per ciascuna ricorrente: 1. : Parte_1
differenze retributive preruolo pari ad euro 4.342,96; differenze retributive post ruolo pari ad euro 18.508,09, per un totale di euro 22.851,05, 2 : Email_1
differenze retributive preruolo pari ad euro 3.733,61; differenze retributive post ruolo pari ad euro 15.398,26, per un totale di euro 19.131,87, 3
[...]
: Differenze retributive preruolo pari ad euro 17.579,59; differenze Email_2
retributive post ruolo pari ad euro 28.843,34 per un totale di euro 46.422,93,
4. : Differenze retributive preruolo pari ad euro Parte_4
14.522,88; differenze retributive post ruolo pari ad euro 12.418,15 per un totale di euro 26.941,03 5. : Differenze retributive preruolo pari ad Parte_5
euro 41.252,46; differenze retributive post ruolo pari ad euro 18.141,21 per un totale di euro 59.393,67 6. : Differenze retributive preruolo pari Parte_6
ad euro 13.515,38; differenze retributive post ruolo pari ad euro 16.809,94 per un totale di euro 30.325,32, 7.D : Differenze retributive Pt_7 Parte_7
preruolo pari ad euro 3.987,72; differenze retributive post ruolo pari ad euro
26.447,09 per un totale di euro 30.434,81, 8 : Differenze Pt_8 Parte_8
retributive preruolo pari ad euro 3.551,63; differenze retributive post ruolo pari ad euro 29.361,35 per un totale di euro 30.434,81, 9. : Differenze Email_3
retributive preruolo pari ad euro 4.392,39; differenze retributive post ruolo pari ad euro 24.188,67 per un totale di euro 28.581,06 10. ZZ AN OR: Differenze retributive preruolo pari ad euro 3.327,40; differenze retributive post ruolo pari ad euro 44.742,91 per un totale di euro 48.070,3 Le somme di cui sopra oltre interessi dalla domanda al soddisfo”, con vittoria di spese
Non si costituiva in giudizio il convenuto, seppur regolarmente citato. CP_1
Veniva inoltre integrato il contraddittorio nei confronti dell' che costituendosi, in CP_2
via preliminare, eccepiva la prescrizione dei contributi relativi a periodi antecedenti al quinquennio e nell'ipotesi di riconoscimento della fondatezza della domanda,
l' si dichiarava disponibile a dare seguito alla decisione del Giudice, CP_2
ottemperando agli obblighi di sua spettanza.
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce di cui veniva data lettura.
1. Nel merito.
Il giudicante è chiamato pronunciarsi sulla conformità al diritto dell'Unione della disciplina interna relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente della scuola, nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine.
1.1. Occorre in primis ricordare che il giudice di legittimità ha da tempo chiarito come l'applicazione dei principi di cui alla direttiva 1999/70/CE e dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato invocata dai ricorrenti prescinda dal fatto che alcuni di loro abbiano intrattenuto rapporti di lavoro a termine o siano entrati in ruolo in epoca direttiva stessa poiché nel caso di specie si lamenta l'illegittimità di decreti di ricostruzione della carriera adottata dall nella vigenza della Controparte_4
direttiva (Cass. sent. n.31149/2019).
1.2. Né l'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 dell'Accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE può essere esclusa per il fatto che i rapporti dedotti in giudizio abbiano ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo di ciascun ricorrente, perché la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poiché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio ( cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 SA Per_5
punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11,
Valenza ed altri, punto 36).
1.3. Riguardo ai ricorrenti, assunti in ruolo nell'area del personale docente, come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. L - , sent. n. 3474 del 12/02/2020 conforme a Sez. L., sent. n. 31149 del 28/11/2019) “a) l'art. 485 del
D.Lgs. n. 297/1994, che anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive disciplina il riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e deve essere disapplicato, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art.489 dello stesso decreto, come integrato dall'art.11, comma 14, della legge n.124/1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato;
b) il giudice del merito per accertare la sussistenza della denunciata discriminazione dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato e ciò implica che non potranno essere valorizzate le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né potrà essere applicata la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489; c) l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, in caso di disapplicazione dell'art. 485 del
D.Lgs. n.297/1994 dev'essere computata sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato.”
Rimandando alla chiara ed esaustiva motivazione della nominata sentenza n.31149/2019 con riferimento alle ragioni che hanno indotto la Corte a ritenere illegittima la normativa nazionale di cui dell'art.485 del D.Lgs. n.297/1994 qualora interpretata nel senso che consenta violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, ritiene l'Ufficio di doversi viceversa soffermare sulla verifica in concreto demandata al giudice di merito nella fattispecie al suo esame: ed infatti, nel rispetto delle indicate fasi, perché il docente si possa dire discriminato dall'applicazione dell'art.485 D.Lgs. n. 297/1994, che è stato precisato essere disciplina comportante “elementi di sfavore e di favore” per il lavoratore a tempo determinato, deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato un insegnante assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente. Ciò implica che il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato non possa essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento, occorrendo invece verificare anche l'incidenza dello strumento di compensazione favorevole, che pertanto, in sede di giudizio di comparazione, va eliminato dal computo complessivo dell'anzianità, da effettuarsi sull'intero periodo, atteso che, altrimenti, si verificherebbe la paventata discriminazione alla rovescia rispetto al docente comparabile. In altri termini, un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ex art. 489 D.Lgs. n.297/1994, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile ex art.485 D.Lgs. n. 297/1994, perché solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato. Come infatti chiarito dalla
Suprema Corte, nel calcolo dell'anzianità occorre tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali la Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n. 21435/2011, Cass. n. 3062/2012, Cass. n.117892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio.
Ed allora, osserva l'Ufficio come nel caso di specie la difesa istante non abbia operato il computo di una diversa anzianità di servizio partendo da elementi diversi da quelli in fatto posti a base del decreto di ricostruzione della carriera di ciascun istante e come, anzi, proprio gli anni di servizio attestati dal decreto di ricostruzione carriera, senza operare alcun tipo di aggiunta, siano stati considerati per la base di computo del maggior periodo di anzianità maturato. In altre parole, i periodi coincidono, ciò che cambia è la loro valutazione, secondo parametro a scalare a partire dall'anno successivo al 4° anno per il , senza alcuna riduzione a partire CP_5
da tale anno per la difesa ricorrente.
Ed allora, occorre rilevare come certamente l'applicazione dell'art.485 D.lgs. n.
297/1994, da cui il calcolo delle anzianità pre-ruolo indicate in ricorso come riconosciute, ha comportato uno svantaggio ai docenti rispetto a quello che sarebbe stato il computo degli anni scolastici lavorati da un docente assunto a tempo indeterminato poiché, a parità di servizio reso, quest'ultimo avrebbe visto riconosciuto un'anzianità maggiore.
1.4 Tuttavia quanto alle ricorrenti e Parte_4 Parte_6
va accolta l'eccezione del di infondatezza della pretesa relativa
[...] CP_5
alla anzianità di servizio preruolo nelle scuole paritarie ed in quelle legalmente riconosciute.
L'Amministrazione resistente ) ha dedotto Controparte_1
infatti che la normativa vigente non consente il riconoscimento del servizio prestato nelle scuole paritarie, trattandosi di rapporto di lavoro privato estraneo all'ordinamento del pubblico impiego scolastico.
La Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, Ordinanza n. 25226 del 10 novembre 2020, ha affermato che: “Il servizio pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie, ancorché riconosciute ai sensi della legge n. 62/2000, non è utile ai fini della ricostruzione della carriera del personale docente assunto a tempo indeterminato dallo Stato, trattandosi di attività lavorativa svolta nell'ambito di un rapporto di natura privatistica, privo di omogeneità giuridica e funzionale con il rapporto di pubblico impiego.”
Analogo orientamento è stato ribadito da Cass. n. 29444/2022 e da Cons. Stato, Sez.
VI, n. 2717/2020. Nel caso in esame, risulta documentalmente provato che la ricorrente ha prestato servizio presso istituti paritari non pareggiati né parificati, con contratti di diritto privato.
Pertanto, in assenza di una norma che consenta espressamente di computare tale servizio ai fini della ricostruzione della carriera, non è giuridicamente configurabile l'estensione analogica delle disposizioni previste per le scuole statali o comunali. La legge n. 62/2000, pur avendo incluso le scuole paritarie nel sistema nazionale di istruzione, non ha inciso sullo stato giuridico dei docenti, che restano alle dipendenze di enti privati. Il riconoscimento economico e giuridico dell'anzianità maturata in un rapporto di lavoro privato non può essere imposto in via giudiziale in assenza di una previsione legislativa o contrattuale in tal senso.
Inoltre, la Corte Costituzionale n. 180/2021 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 485 del D.Lgs. 297/94 nella parte in cui non prevede il riconoscimento del servizio prestato nelle scuole paritarie, ritenendo conforme ai principi costituzionali la differente disciplina.
Ne deriva il rigetto della relativa domanda.
1.5 In relazione alla quantificazione della pretesa creditoria, ne consegue da quanto sopra, l'accertamento del diritto a fini giuridici ed economici ad un'anzianità dei docenti , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
la conseguente condanna del al Parte_9 Parte_10 CP_1
versamento di quanto dovuto per differenze retributive. Deve, quindi, dichiararsi il diritto dei ricorrenti all'integrale riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio pre-ruolo ai fini della ricostruzione della carriera e dell'attribuzione delle fasce stipendiali.
Quanto alla richiesta di condanna al pagamento delle conseguenti differenze retributive, non può che disporsi una condanna generica dell'Amministrazione resistente, tenuto conto della assoluta genericità dei conteggi in atti.
Sono altresì dovuti per legge i contributi omessi, nei limiti della prescrizione quinquennale.
2. I compensi di lite vengono compensati per metà nei confronti del CP_1
convenuto in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma, definitamente pronunciando ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e dichiara, previa disapplicazione delle ricostruzioni di carriera di ciascun ricorrente, il diritto al riconoscimento giuridico, economico per intero del servizio di pre ruolo e nel servizio di ruolo ai fini della ricostruzione della carriera e dell'attribuzione delle fasce stipendiali e, per l'effetto, condanna l'amministrazione convenuta alla ricostruzione della carriera con applicazione del corretto inquadramento giuridico ed economico previsto per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutesi nel tempo, con conseguente adeguamento dei trattamenti stipendiali in godimento e versamento delle differenze retributive già maturate, nonché al pagamento dei relativi contributi non prescritti in favore dell' CP_2
- condanna il , in persona del Ministro pro tempore, alla Controparte_1
refusione all dei compensi di lite liquidati in complessivi €1.000,00, oltre CP_2
accessori di legge se dovuti.
- condanna il , in persona del Ministro pro tempore, alla Controparte_1
refusione, previa compensazione per metà, a controparte dei compensi di lite liquidati in complessivi € 1.000,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Roma, 25/11/2025 Il Giudice
Dott.ssa Paola Crisanti