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Sentenza 2 maggio 2024
Sentenza 2 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 02/05/2024, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A TRIBUNALE DI PATTI Sezione Civile Verbale di udienza All'udienza del 2 maggio 2024, innanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, in funzione di giudice civile in composizione monocratica, nella causa civile iscritta al n. 1350/2023 R.G.A.C., promossa da (Cod. Fisc. e P. IVA: ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Brolo, Via L. Da Vinci n. 5, presso lo studio dell'avv. Francesco Pizzuto, che la rappresenta e difende, ricorrente, contro
, sito in Sant'Agata di Militello (C.F.: Controparte_1
), in persona dell'amministratore pro tempore P.IVA_2 Controparte_2
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Sant'Agata di
[...] C.F._1
Militello, via Enrico Cosenz n. 61, presso lo studio dell'avv. Maria Paola Liotta, che lo rappresenta e difende, convenuto, avente ad oggetto: mancata comunicazione elenco condomini morosi ex art. 63 disp. att. c.c.; sono comparsi l'avv. Antonella Spinnato in sostituzione dell'avv. Francesco Pizzuto e l'avv. Maria Paola Liotta i quali precisano le conclusioni e discutono la causa riportandosi in atti. L'avv. Spinnato insiste nella richiesta di cessazione della materia del contendere con condanna della controparte al pagamento delle spese di mediazione e del presente giudizio in virtù della soccombenza virtuale. L'avv. Liotta si associa alla richiesta di cessata materia del contendere e chiede la compensazione delle spese. È altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa . Persona_1
Il Giudice, all'esito, pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies e terdecies c.p.c. In nome del popolo italiano SENTENZA In fatto ed in diritto Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 9 novembre 2023, ha premesso che, con decreto ingiuntivo n. 324/2021 Parte_1 del 31 agosto 2021, il Tribunale di Patti aveva ingiunto al Controparte_1
, in persona dell'Amministratore pro tempore, sito in Sant'Agata
[...] di Militello, di pagare, in favore della ricorrente, la somma di euro 19.044,99 (a titolo di saldo finale dei lavori di rifacimento della pavimentazione dei terrazzi appaltati con contratto del 6 maggio 2019), oltre interessi di cui al d.lgs. n. 231/02, nonché spese e compensi della fase monitoria.
Ha dedotto, altresì che, notificato il decreto ingiuntivo, lo stesso, in mancanza di opposizione, era stato dichiarato esecutivo e che, successivamente, in forza di tale titolo, era stato notificato al debitore atto di precetto, nonché intrapresa procedura esecutiva presso terzi, rimasta senza esito. Stante il protrarsi dell'inadempimento, la ricorrente, in data 30 novembre 2022, aveva inviato comunicazione a mezzo p.e.c. con cui aveva richiesto all'amministratore del condominio di inoltrare, ai sensi dell'art. 63 comma 1 disp. att. c.c., l'elenco dei condòmini morosi al fine di procedere al recupero del credito nei confronti degli stessi. Rimasta senza esito tale richiesta, è stato promosso procedimento di mediazione n. 223/2023 del 26 aprile 2023, concluso negativamente per fatto imputabile al condominio. Su tali premesse, la ricorrente ha chiesto accertarsi, in questa sede, il proprio diritto ad ottenere i dati dei condòmini morosi, in virtù del disposto di cui all'art. 63 disp. att. c.c., con conseguente ordine da impartire al Condominio convenuto di fornire quanto richiesto nonché, di porre a carico dell'obbligato, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., una somma per ogni eventuale giorno di ritardo nell'ipotesi di mancata comunicazione dei dati richiesti. Il tutto con vittoria delle spese di mediazione nonché delle spese e compensi del presente giudizio.
Con comparsa depositata in data 9 aprile 2024 si è costituito il CP_1 convenuto, adempiendo al chiesto obbligo di comunicazione e depositando l'elenco dei condomini morosi nonché la documentazione di corrispondenza con questi ultimi, comprovante che lo stesso aveva anche provveduto ad invitarli ad assolvere al pagamento. Chiedeva, pertanto, dichiararsi assolto l'obbligo di cui alla domanda attrice. Con note ex art 127 ter c.p.c. depositate il 10 aprile 2024, la ricorrente, preso atto della documentazione depositata dal convenuto, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con condanna del convenuto al pagamento delle spese di mediazione, quantificate in complessivi euro 341,60 nonché al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio, in virtù del principio della soccombenza virtuale. All'udienza odierna, le parti hanno concluso chiedendo la dichiarazione di cessata materia del contendere. La controversia va definita con la declaratoria di cessazione della materia del contendere, atteso che il bene richiesto con la domanda giudiziale, ossia la comunicazione dei condomini morosi, è stato conseguito con la costituzione del , il quale ha provveduto a tale indicazione, depositando relativa CP_1 documentazione. Tale circostanza, pacifica tra le parti, è idonea a determinare la cessata materia del contendere, determinando la realizzazione piena dell'interesse sostanziale sotteso alla proposizione dell'azione giudiziaria. Tuttavia, la domanda va ugualmente delibata, dovendosi verificare la virtuale fondatezza ai fini delle spese processuali atteso che le parti, su tale punto, non hanno raggiunto alcun diverso accordo. Sotto tale profilo, va ritenuta la fondatezza della domanda, per le argomentazioni che seguono. È opportuno premettere che la legge n. 220/2012, nel novellare l'art. 63 disp. att. c.c., ha disposto espressamente che l'amministratore di condominio sia tenuto a comunicare ai creditori che lo interpellino i dati dei condomini morosi e che i creditori non possano agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini. Per effetto del suddetto intervento normativo, l'amministratore risulta, dunque, tenuto a comunicare al creditore, il quale intenda agire per soddisfare il proprio credito, le specifiche generalità dei condòmini morosi, potendo i condòmini in regola con i pagamenti essere aggrediti esclusivamente dopo che il creditore abbia tentato, infruttuosamente, di soddisfarsi nei confronti dei primi, stante l'opponibilità a costui del beneficium excussionis. Ciò comporta che, laddove la richiesta del creditore rimanga inevasa, questi abbia la facoltà di agire in giudizio per vedere soddisfatto il diritto sancito dalla norma in rilievo pena, in caso contrario, la paralisi delle proprie legittime aspettative di credito. Così chiarita la portata della norma, risulta opportuno, a questo punto, individuare quale sia il soggetto legittimato passivo dell'azione in rilievo, vale a dire il condominio ovvero l'amministratore personalmente. Sulla titolarità dell'obbligo in questione la giurisprudenza di merito è divisa e non risulta che vi sia stata alcuna pronuncia di legittimità. Secondo una prima tesi, che ha inizialmente avuto un certo riscontro nella giurisprudenza di merito, legittimato passivo risulterebbe essere l'amministratore e non già il , trattandosi di un obbligo che la legge CP_1 pone espressamente e personalmente a carico del primo. Con altre pronunce di merito, invece, la condanna a fornire i dati ai creditori è stata disposta nei confronti del e non CP_1 dell'amministratore, riconoscendosi, pertanto, la legittimazione passiva del primo.
Tale ultimo orientamento è stato, più di recente, confermato anche da diverse Corti di Appello, che hanno riformato le sentenze di primo grado che, in conformità con il primo orientamento, avevano ritenuto il difetto di legittimazione passiva in capo al (in tal senso: Corte d'appello di CP_1
Palermo, sez. II, del 23/12/2021, n. 2047; Corte d'appello di Napoli del 28/06/2022 n. 3015). Deve, pertanto, ritenersi ormai superato -alla luce della più recente giurisprudenza- quell'orientamento che considerava legittimato passivo l'amministratore personalmente, trattandosi di obbligo posto dalla legge a suo carico. Al riguardo, è stato, infatti, correttamente osservato che “L'art. 63 disp. att. c.c. attribuisce all'amministratore compiti, poteri e doveri quale rappresentante dei partecipanti al condominio, alla tutela dei cui interessi di gruppo egli deve indirizzare la sua attività. La violazione di siffatti doveri, funzionali alla cura degli interessi della compagine condominiale, si esaurisce dunque nel rapporto con il , al di fuori del quale è il condominio, CP_1 munito di autonoma soggettività, a rispondere per il fatto dell'amministratore nei confronti dei terzi rimasti danneggiati, compreso tra questi il singolo partecipante distinto dal gruppo. Né può ricavarsi dalla regola di cui all'art. 63 disp. att. c.c. una diretta responsabilità dell'amministratore, nei confronti del terzo creditore, per il mancato adempimento dell'obbligo di comunicazione dei dati personali dei condomini. Per quanto la indicata norma individui espressamente nell'amministratore il soggetto tenuto alla comunicazione dai dati condominiali nei confronti dei creditori insoddisfatti, deve infatti escludersi che ciò esponga l'amministratore, verso il terzo creditore del condominio, a responsabilità personale per il debito condominiale. L'obbligazione imposta dall'art. 63 cit. a carico dell'amministratore si colloca, pur sempre, nell'ambito del rapporto contrattuale di mandato che lega l'amministratore stesso al Condominio, in forza del quale soltanto egli è in possesso dei dati dei condomini morosi.” (Corte appello di Palermo cit.) Orbene, ritiene questo giudice di aderire al secondo degli orientamenti citati, posto che, se è vero che quella di cui all'art. 63 cit. costituisce un'obbligazione che la legge pone direttamente a carico dell'amministratore, deve comunque rilevarsi che la stessa si inserisce nell'ambito di un rapporto contrattuale tra amministratore e condominio che può qualificarsi alla stregua del mandato (Cfr. Cass. civ., n. 19826/2019) e che, d'altra parte, l'orientamento giurisprudenziale che individua il legittimato passivo nell'amministratore del condominio in proprio non risolve la questione della potenziale cessazione dall'incarico intervenuta medio tempore. Del resto, la tesi che individua il legittimato passivo nel condominio non osta a che il condominio mandante, convenuto in giudizio, possa rivalersi eventualmente sul mandatario. In definitiva, deve ritenersi che legittimato passivo nel procedimento instaurato ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c. sia il condominio, in persona dell'amministratore pro tempore. Ciò ritenuto, si rileva, nel merito della domanda, che, dalla documentazione versata in atti, risulta provata la richiesta da parte della ricorrente ed indirizzata all'amministratore del convenuto, avente ad oggetto la consegna CP_1 dell'elenco dei condòmini morosi, la quale risulta, tuttavia, essere rimasta inevasa. Si osserva, infatti, al riguardo, che, secondo le regole generali in tema di riparto dell'onere della prova, il creditore deve limitarsi a fornire la prova del fatto costitutivo del proprio diritto (nel caso di specie: di aver richiesto la consegna dell'elenco dei condòmini morosi), mentre sarebbe stato onere del convenuto dimostrare di avere puntualmente ottemperato a quanto richiesto;
così tuttavia non è stato, se non a seguito della proposizione del presente giudizio.
Ne deriva, al fine della regolamentazione delle spese processuali, la fondatezza della domanda proposta dalla ricorrente. Tali spese, secondo il principio di soccombenza virtuale, vanno poste a carico del convenuto, liquidate come da dispositivo. Le stesse sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, atteso l'esito della lite per cessata materia del contendere, come modificato dal D.M. 147/2022, per scaglione di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 senza istruttoria. Parimenti, parte convenuta va condannata a rimborsare all'attrice le spese che la stessa ha sostenuto per esperire la procedura di mediazione, come documentate dalle fatture in atti e liquidate anch'esse come da dispositivo.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1350/2023 R.G.A.C., così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna , sito in Sant'Agata di Controparte_1
Militello, in persona dell'amministratore pro tempore, al rimborso delle spese di mediazione in favore di che si liquidano Parte_1 in complessivi euro 341,60, già comprensivi di i.v.a.;
- condanna , sito in Sant'Agata di Controparte_1
Militello, in persona dell'amministratore pro tempore al pagamento delle spese processuali in favore di che si liquidano in Parte_1 complessivi euro 1.964,00, di cui euro 264,00 per esborsi ed euro 1.700,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge, se dovute. Patti, 2 maggio 2024
Il Giudice (dott.ssa Serena Andaloro)
, sito in Sant'Agata di Militello (C.F.: Controparte_1
), in persona dell'amministratore pro tempore P.IVA_2 Controparte_2
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Sant'Agata di
[...] C.F._1
Militello, via Enrico Cosenz n. 61, presso lo studio dell'avv. Maria Paola Liotta, che lo rappresenta e difende, convenuto, avente ad oggetto: mancata comunicazione elenco condomini morosi ex art. 63 disp. att. c.c.; sono comparsi l'avv. Antonella Spinnato in sostituzione dell'avv. Francesco Pizzuto e l'avv. Maria Paola Liotta i quali precisano le conclusioni e discutono la causa riportandosi in atti. L'avv. Spinnato insiste nella richiesta di cessazione della materia del contendere con condanna della controparte al pagamento delle spese di mediazione e del presente giudizio in virtù della soccombenza virtuale. L'avv. Liotta si associa alla richiesta di cessata materia del contendere e chiede la compensazione delle spese. È altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa . Persona_1
Il Giudice, all'esito, pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies e terdecies c.p.c. In nome del popolo italiano SENTENZA In fatto ed in diritto Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 9 novembre 2023, ha premesso che, con decreto ingiuntivo n. 324/2021 Parte_1 del 31 agosto 2021, il Tribunale di Patti aveva ingiunto al Controparte_1
, in persona dell'Amministratore pro tempore, sito in Sant'Agata
[...] di Militello, di pagare, in favore della ricorrente, la somma di euro 19.044,99 (a titolo di saldo finale dei lavori di rifacimento della pavimentazione dei terrazzi appaltati con contratto del 6 maggio 2019), oltre interessi di cui al d.lgs. n. 231/02, nonché spese e compensi della fase monitoria.
Ha dedotto, altresì che, notificato il decreto ingiuntivo, lo stesso, in mancanza di opposizione, era stato dichiarato esecutivo e che, successivamente, in forza di tale titolo, era stato notificato al debitore atto di precetto, nonché intrapresa procedura esecutiva presso terzi, rimasta senza esito. Stante il protrarsi dell'inadempimento, la ricorrente, in data 30 novembre 2022, aveva inviato comunicazione a mezzo p.e.c. con cui aveva richiesto all'amministratore del condominio di inoltrare, ai sensi dell'art. 63 comma 1 disp. att. c.c., l'elenco dei condòmini morosi al fine di procedere al recupero del credito nei confronti degli stessi. Rimasta senza esito tale richiesta, è stato promosso procedimento di mediazione n. 223/2023 del 26 aprile 2023, concluso negativamente per fatto imputabile al condominio. Su tali premesse, la ricorrente ha chiesto accertarsi, in questa sede, il proprio diritto ad ottenere i dati dei condòmini morosi, in virtù del disposto di cui all'art. 63 disp. att. c.c., con conseguente ordine da impartire al Condominio convenuto di fornire quanto richiesto nonché, di porre a carico dell'obbligato, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., una somma per ogni eventuale giorno di ritardo nell'ipotesi di mancata comunicazione dei dati richiesti. Il tutto con vittoria delle spese di mediazione nonché delle spese e compensi del presente giudizio.
Con comparsa depositata in data 9 aprile 2024 si è costituito il CP_1 convenuto, adempiendo al chiesto obbligo di comunicazione e depositando l'elenco dei condomini morosi nonché la documentazione di corrispondenza con questi ultimi, comprovante che lo stesso aveva anche provveduto ad invitarli ad assolvere al pagamento. Chiedeva, pertanto, dichiararsi assolto l'obbligo di cui alla domanda attrice. Con note ex art 127 ter c.p.c. depositate il 10 aprile 2024, la ricorrente, preso atto della documentazione depositata dal convenuto, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con condanna del convenuto al pagamento delle spese di mediazione, quantificate in complessivi euro 341,60 nonché al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio, in virtù del principio della soccombenza virtuale. All'udienza odierna, le parti hanno concluso chiedendo la dichiarazione di cessata materia del contendere. La controversia va definita con la declaratoria di cessazione della materia del contendere, atteso che il bene richiesto con la domanda giudiziale, ossia la comunicazione dei condomini morosi, è stato conseguito con la costituzione del , il quale ha provveduto a tale indicazione, depositando relativa CP_1 documentazione. Tale circostanza, pacifica tra le parti, è idonea a determinare la cessata materia del contendere, determinando la realizzazione piena dell'interesse sostanziale sotteso alla proposizione dell'azione giudiziaria. Tuttavia, la domanda va ugualmente delibata, dovendosi verificare la virtuale fondatezza ai fini delle spese processuali atteso che le parti, su tale punto, non hanno raggiunto alcun diverso accordo. Sotto tale profilo, va ritenuta la fondatezza della domanda, per le argomentazioni che seguono. È opportuno premettere che la legge n. 220/2012, nel novellare l'art. 63 disp. att. c.c., ha disposto espressamente che l'amministratore di condominio sia tenuto a comunicare ai creditori che lo interpellino i dati dei condomini morosi e che i creditori non possano agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini. Per effetto del suddetto intervento normativo, l'amministratore risulta, dunque, tenuto a comunicare al creditore, il quale intenda agire per soddisfare il proprio credito, le specifiche generalità dei condòmini morosi, potendo i condòmini in regola con i pagamenti essere aggrediti esclusivamente dopo che il creditore abbia tentato, infruttuosamente, di soddisfarsi nei confronti dei primi, stante l'opponibilità a costui del beneficium excussionis. Ciò comporta che, laddove la richiesta del creditore rimanga inevasa, questi abbia la facoltà di agire in giudizio per vedere soddisfatto il diritto sancito dalla norma in rilievo pena, in caso contrario, la paralisi delle proprie legittime aspettative di credito. Così chiarita la portata della norma, risulta opportuno, a questo punto, individuare quale sia il soggetto legittimato passivo dell'azione in rilievo, vale a dire il condominio ovvero l'amministratore personalmente. Sulla titolarità dell'obbligo in questione la giurisprudenza di merito è divisa e non risulta che vi sia stata alcuna pronuncia di legittimità. Secondo una prima tesi, che ha inizialmente avuto un certo riscontro nella giurisprudenza di merito, legittimato passivo risulterebbe essere l'amministratore e non già il , trattandosi di un obbligo che la legge CP_1 pone espressamente e personalmente a carico del primo. Con altre pronunce di merito, invece, la condanna a fornire i dati ai creditori è stata disposta nei confronti del e non CP_1 dell'amministratore, riconoscendosi, pertanto, la legittimazione passiva del primo.
Tale ultimo orientamento è stato, più di recente, confermato anche da diverse Corti di Appello, che hanno riformato le sentenze di primo grado che, in conformità con il primo orientamento, avevano ritenuto il difetto di legittimazione passiva in capo al (in tal senso: Corte d'appello di CP_1
Palermo, sez. II, del 23/12/2021, n. 2047; Corte d'appello di Napoli del 28/06/2022 n. 3015). Deve, pertanto, ritenersi ormai superato -alla luce della più recente giurisprudenza- quell'orientamento che considerava legittimato passivo l'amministratore personalmente, trattandosi di obbligo posto dalla legge a suo carico. Al riguardo, è stato, infatti, correttamente osservato che “L'art. 63 disp. att. c.c. attribuisce all'amministratore compiti, poteri e doveri quale rappresentante dei partecipanti al condominio, alla tutela dei cui interessi di gruppo egli deve indirizzare la sua attività. La violazione di siffatti doveri, funzionali alla cura degli interessi della compagine condominiale, si esaurisce dunque nel rapporto con il , al di fuori del quale è il condominio, CP_1 munito di autonoma soggettività, a rispondere per il fatto dell'amministratore nei confronti dei terzi rimasti danneggiati, compreso tra questi il singolo partecipante distinto dal gruppo. Né può ricavarsi dalla regola di cui all'art. 63 disp. att. c.c. una diretta responsabilità dell'amministratore, nei confronti del terzo creditore, per il mancato adempimento dell'obbligo di comunicazione dei dati personali dei condomini. Per quanto la indicata norma individui espressamente nell'amministratore il soggetto tenuto alla comunicazione dai dati condominiali nei confronti dei creditori insoddisfatti, deve infatti escludersi che ciò esponga l'amministratore, verso il terzo creditore del condominio, a responsabilità personale per il debito condominiale. L'obbligazione imposta dall'art. 63 cit. a carico dell'amministratore si colloca, pur sempre, nell'ambito del rapporto contrattuale di mandato che lega l'amministratore stesso al Condominio, in forza del quale soltanto egli è in possesso dei dati dei condomini morosi.” (Corte appello di Palermo cit.) Orbene, ritiene questo giudice di aderire al secondo degli orientamenti citati, posto che, se è vero che quella di cui all'art. 63 cit. costituisce un'obbligazione che la legge pone direttamente a carico dell'amministratore, deve comunque rilevarsi che la stessa si inserisce nell'ambito di un rapporto contrattuale tra amministratore e condominio che può qualificarsi alla stregua del mandato (Cfr. Cass. civ., n. 19826/2019) e che, d'altra parte, l'orientamento giurisprudenziale che individua il legittimato passivo nell'amministratore del condominio in proprio non risolve la questione della potenziale cessazione dall'incarico intervenuta medio tempore. Del resto, la tesi che individua il legittimato passivo nel condominio non osta a che il condominio mandante, convenuto in giudizio, possa rivalersi eventualmente sul mandatario. In definitiva, deve ritenersi che legittimato passivo nel procedimento instaurato ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c. sia il condominio, in persona dell'amministratore pro tempore. Ciò ritenuto, si rileva, nel merito della domanda, che, dalla documentazione versata in atti, risulta provata la richiesta da parte della ricorrente ed indirizzata all'amministratore del convenuto, avente ad oggetto la consegna CP_1 dell'elenco dei condòmini morosi, la quale risulta, tuttavia, essere rimasta inevasa. Si osserva, infatti, al riguardo, che, secondo le regole generali in tema di riparto dell'onere della prova, il creditore deve limitarsi a fornire la prova del fatto costitutivo del proprio diritto (nel caso di specie: di aver richiesto la consegna dell'elenco dei condòmini morosi), mentre sarebbe stato onere del convenuto dimostrare di avere puntualmente ottemperato a quanto richiesto;
così tuttavia non è stato, se non a seguito della proposizione del presente giudizio.
Ne deriva, al fine della regolamentazione delle spese processuali, la fondatezza della domanda proposta dalla ricorrente. Tali spese, secondo il principio di soccombenza virtuale, vanno poste a carico del convenuto, liquidate come da dispositivo. Le stesse sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, atteso l'esito della lite per cessata materia del contendere, come modificato dal D.M. 147/2022, per scaglione di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 senza istruttoria. Parimenti, parte convenuta va condannata a rimborsare all'attrice le spese che la stessa ha sostenuto per esperire la procedura di mediazione, come documentate dalle fatture in atti e liquidate anch'esse come da dispositivo.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1350/2023 R.G.A.C., così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna , sito in Sant'Agata di Controparte_1
Militello, in persona dell'amministratore pro tempore, al rimborso delle spese di mediazione in favore di che si liquidano Parte_1 in complessivi euro 341,60, già comprensivi di i.v.a.;
- condanna , sito in Sant'Agata di Controparte_1
Militello, in persona dell'amministratore pro tempore al pagamento delle spese processuali in favore di che si liquidano in Parte_1 complessivi euro 1.964,00, di cui euro 264,00 per esborsi ed euro 1.700,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge, se dovute. Patti, 2 maggio 2024
Il Giudice (dott.ssa Serena Andaloro)