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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/01/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile composto dai signori Magistrati:
1. dott. Cannata Baratta Presidente rel. est.
2. dott. Lidia Greco Giudice
3. dott. Venera Condorelli Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10679/2023 R.G. promossa da
, nata in [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliata presso lo studio dell'avv. Elena Cassella che rapp. e dif. per procura in atti.
RICORRENTE
Contro
nato in [...] il [...]. CP_1
RESISTENTE-
CONTUMACE
Precisate le conclusioni, la causa veniva rimessa al Collegio
in deliberazione, ed indi decisa in esito al decorso dei
1
processuale in data 8/10/2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato ex art. 143 cpc con formalità di rito espletate in data 4/4/2024 - unitamente al provvedimento di fissazione della udienza di comparizione - Parte_1
chiedeva al Tribunale di Catania la pronuncia della sua
[...]
separazione personale dal coniuge Esponeva che il CP_1
matrimonio celebrato il 2/2/2009 e dal quale non erano nati figli - si era rivelato infelice a causa della avvenuta cessazione della affectio coniugalis determinata dalle “diversità culturali”, che aveva causato in via esclusiva il fallimento della peraltro sostanzialmente mai in effetti instaurata comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Non svolgeva alcuna ulteriore domanda.
All'udienza in data 11/6/2024, in esito alla scansione processuale dal codice di rito prescritta, sulle precisate conclusioni, la causa veniva rimessa al Collegio in deliberazione,
ed indi decisa in esito al decorso in data 30/9/2024 dei termini
di LEGGE.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale giudiziale è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura stessa delle doglianze esposte e il comportamento
2 di entrambe le parti nel corso del presente giudizio sono tutti elementi idonei a rivelare la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tanto premesso, in mancanza di prole e di ulteriori domande, avendo in sede di precisazione delle conclusioni il procuratore alle liti della ricorrente, altresì personalmente presente, chiesto “pronunziarsi la separazione personale giudiziale tra i coniugi rinunciando nella presente sede endoprocessuale alla pronuncia altresì di scioglimento del matrimonio”, null'altro va statuito.
Nulla va statuito per spese attesa la natura della presente statuizione che esclude la sussistenza di soccombenza alcuna.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella contumacia del resistente pronunzia la separazione CP_1
personale dei coniugi , nata in [...] il Parte_1
17/3/1967 e nato in [...] il [...]. CP_1
Nulla per spese.
Così deciso in Catania nella Camera di Consiglio della Prima
Sezione civile del Tribunale il 18/10/2024
Il Presidente Estensore
Cannata Baratta
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