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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/03/2025, n. 1414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1414 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. 7226/2017 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 7226/17 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: opposizione a precetto
TRA
e , rappresentati e difesi dall'avv. Beniamino Parte_1 Parte_2
Mariano, presso il cui studio sono elett.te dom.ti in Salerno, alla piazza XXIV Maggio n. 21, giusta procura allegata all'atto di opposizione
OPPONENTI
E in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa, in virtù di procure in atti, dagli avv.ti Federica Oronzo, Alberto Oronzo e
Angelo Petraglia, presso lo studio di quest'ultimo elett.te dom.ta in Salerno, alla via L. Guercio n.
58
OPPOSTA
E tramite la mandataria Controparte_2 Controparte_3
quest'ultima a sua volta tramite la mandataria in persona del legale
[...] Controparte_4
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Oronzo e Federica Oronzo, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, alla via Lucullo n. 3, come da procura allegata alla comparsa di intervento
TERZA INTERVENTRICE VOLONTARIA
pagina 1 di 9 MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 19/07/17, e proponevano Parte_1 Parte_2
opposizione, ex art. 615, co. 1, c.p.c., avverso il precetto con cui la Controparte_1 aveva intimato loro il pagamento della somma di € 128.483,32, a titolo di saldo del mutuo
[...]
fondiario stipulato il 07/03/05 con atto per notaio di Salerno (rep. 31488, racc. 3851). Per_1
Gli opponenti eccepivano: 1) la nullità/inefficacia dell'atto di precetto per l'omessa notifica del titolo esecutivo, rappresentato dal mutuo fondiario;
2) la nullità/inefficacia dell'atto di precetto per l'omessa trascrizione integrale in esso del titolo esecutivo;
3) la nullità/inefficacia dell'atto di precetto per l'assoluta genericità del credito vantato, non essendo stati specificati i calcoli per la determinazione della residua debitoria di € 128.483,32; 4) l'usurarietà del tasso d'interesse pattuito;
5) la nullità del titolo esecutivo per l'illegittimità dell'ammortamento “alla francese”, in quanto violativo dell'art. 1283 c.c. in tema di anatocismo, nonché degli artt. 1284 c.c. e 117, co. 4, T.U.B. in relazione all'indeterminatezza ed indeterminabilità del tasso d'interesse applicato;
6) la violazione dei principi di buona fede e correttezza da parte della banca mutuante per negligente valutazione del “merito creditizio”.
Concludevano, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, per la declaratoria di inefficacia del precetto, attesa la gratuità del mutuo per le ragioni indicate e l'insussistenza del credito vantato dalla controparte, con vittoria di spese giudiziali da attribuire al difensore antistatario.
Con comparsa di risposta, depositata il 30/11/17, si costituiva la Controparte_1 la quale, deducendo l'infondatezza delle avverse doglianze, concludeva per il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese giudiziali.
Con ordinanza del 14/02/18 il G.I. rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Con comparsa di risposta, depositata il 26/11/21, interveniva in giudizio la quale Controparte_2
cessionaria del credito oggetto di causa, tramite la mandataria Controparte_3
quest'ultima a sua volta tramite la mandataria la quale si riportava alle
[...] Controparte_4
domande ed eccezioni della propria dante causa.
Ammessa ed espletata CTU, acquisita documentazione varia, all'odierna udienza le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa, che veniva decisa ex art. 281sexies
c.p.c. mediante lettura della motivazione e del dispositivo.
pagina 2 di 9 Preliminarmente va dichiarata inammissibile, in quanto del tutto tardiva, l'ulteriore documentazione prodotta dalla unitamente alla nota conclusionale depositata il Controparte_2
05/03/25, essendo ampiamente decorsi i termini istruttori di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.
Va in ogni caso rigettata, in quanto infondata, l'eccezione, sollevata dagli opponenti, di carenza di legittimazione (rectius: titolarità) attiva della Controparte_2
In proposito, la predetta società, interventrice volontaria ex art. 111 c.p.c., ha dichiarato di essersi resa cessionaria ex art. 58 T.U.B., con contratto del 02/08/21, di un portafoglio di crediti classificati a “sofferenza” e per la maggior parte garantiti da ipoteca, di titolarità della
[...]
tra i quali sarebbe ricompreso quello vantato da quest'ultima nei Controparte_1 confronti degli opponenti, e, a tal fine, ha prodotto in giudizio l'avviso di cessione di crediti “pro soluto”, pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana, Parte II, Foglio delle Inserzioni n. 93 del
07/08/21.
Dalla documentazione in atti risulta, altresì, che la con procura autenticata del Controparte_2
23/09/16, conferiva, con facoltà di subdelega, alla (società sottoposta Controparte_5
a direzione e coordinamento da parte della la gestione del Controparte_3
recupero crediti e la relativa attività stragiudiziale e giudiziale collegata (cfr. doc. all.to n. 3 produzione terza interventrice); la con procura autenticata del Controparte_5
23/09/16, conferiva a sua volta alla la gestione del recupero crediti e la relativa Controparte_4
attività stragiudiziale e giudiziale collegata (cfr. doc. all.to n. 4 produzione terza interventrice).
Ebbene, premesso che la predetta eccezione di carenza di legittimazione risulta di contenuto estremamente generico, deve rilevarsi che, nei procedimenti in cui si ponga questione della legittimazione ad agire del cessionario, si tratta di valutare se risulti prova della dedotta cessione, mentre la notifica al debitore ceduto può avvenire utilmente e successivamente anche con l'atto di intimazione al pagamento del credito e anche nel corso del giudizio, e dunque non necessariamente con la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile (Cass. n. 20495/20), mentre non costituisce requisito di validità della cessione l'iscrizione della stessa nel registro delle imprese ex art. 4 l. n. 130/99, rilevando tale ultimo adempimento ai soli fini dell'opponibilità ai terzi, opponibilità che, nel caso in esame, discende già dalla pubblicazione dell'avviso sulla G.U. e dalla richiesta di pagamento effettuata nel presente giudizio (in tal senso, Trib. Parma, Sez. II, 17 marzo 2025, n. 312, in
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In particolare, può sostenersi che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di pagina 3 di 9 prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, nel caso di specie, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Non può, quindi, escludersi che anche l'avviso di pubblicazione della cessione sulla G.U., unitamente ad altri elementi (e, quindi, non singolarmente), possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad es., nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'esistenza della dedotta cessione (in tal senso, Cass. n.
17944/23), ad es. se accompagnato dalla dichiarazione della cedente confermativa della cessione stessa (Cass. n. 10200/21).
Ebbene, tanto premesso, per quanto attiene all'effettiva inclusione, nella cessione “de qua”, della posizione debitoria facente capo agli opponenti, deve rilevarsi, in primo luogo, che l'ambito applicativo della predetta cessione, come si evince dal suo contenuto desumibile dall'avviso pubblicato sulla G.U., riguarda i crediti “deteriorati” “originati da rapporti di finanziamento sorti nel periodo intercorrente tra il 1975 ed il 2019”.
Il credito posto a fondamento del precetto rientra nella predetta categoria, trattandosi di mutuo fondiario stipulato nel 2005. In proposito, la recente giurisprudenza di legittimità ha statuito che
“In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze” (Cass. n. 21821/23, n. 4277/23, n. 31188/17).
Assume poi rilevanza, sul piano presuntivo, la circostanza per cui la banca cedente ha abbandonato il presente giudizio non appena si è perfezionata la dedotta cessione del credito, da ciò potendosi evincere la sopravvenuta carenza di interesse della stessa in conseguenza del venir meno della titolarità del credito azionato in sede esecutiva.
pagina 4 di 9 Ne consegue che, valutando unitariamente il contenuto dell'avviso di cessione pubblicato sulla
G.U. – che richiama categorie di crediti ceduti comprensivi di quello “de quo” - e la condotta processuale della cedente, nonché il carattere assolutamente generico della contestazione sollevata dagli opponenti, può ritenersi dimostrata la titolarità del credito in esame in capo alla CP_2
[...]
Venendo al merito della lite, dalla documentazione in atti emerge che e Parte_1 Parte_2
stipulavano con la il contratto di mutuo fondiario del
[...] Controparte_1
07/03/05 per l'importo di € 160.000,00, da restituire mediante 300 rate mensili costanti con TAN variabile pari all'1,70% + tasso Euribor ad un mese su 360 giorni, all'epoca del 2,106%, ISC del
3,96% ed interessi moratori pari al TEGM per la categoria “mutui” aumentato della metà.
Risultano depositati il contratto di mutuo, il relativo capitolato ed il documento di sintesi, tutti documenti sottoscritti dai mutuatari.
Le eccezioni sollevate dagli opponenti sono tutte infondate, atteso che:
1) trattandosi di mutuo fondiario, non era necessaria la notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 41 d.lgs. n. 385/93 (T.U.B.). Né la natura di mutuo fondiario può escludersi per il fatto che la somma mutuata non fosse destinata ad un acquisto: invero, il mutuo fondiario non è un mutuo di scopo, poichè di esso non è elemento essenziale la destinazione della somma mutuata a determinate finalità; non può, pertanto, essere negata tale qualificazione, sul rilievo della previsione contrattuale che nega la destinazione della somma mutuata all'acquisto, costruzione o ristrutturazione di immobili (Cass. n. 4792/12);
2) non sussiste la nullità/inefficacia dell'atto di precetto per l'omessa trascrizione integrale in esso del titolo esecutivo, posto che tale adempimento è prescritto dall'art. 480 c.p.c. solo quando è richiesto dalla legge: ipotesi non ricorrente nella specie;
3) anche l'asserita violazione dell'art. 38 T.U.B. non risulta configurabile, in quanto, come recentemente statuito dalle Sezioni Unite (sent. n. 33719/22), “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che
pagina 5 di 9 potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere” (conformi Cass. n. 6907/23, n. 7949/23). La tesi sostenuta dagli opponenti, secondo cui opererebbe la conversione del mutuo fondiario in mutuo ordinario, è giuridicamente infondata, perché tale conversione presupporrebbe la nullità del mutuo fondiario, che è stata invece esclusa dalle Sezioni Unite. Queste ultime hanno, peraltro, precisato che “In tema di finanziamenti bancari, qualora la volontà dei contraenti - incontestata o comunque accertata dal giudice a seguito di contestazione - sia stata diretta alla stipula di un finanziamento corrispondente al modello legale del mutuo fondiario, non
è consentito al giudice riqualificare d'ufficio il contratto per neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo negoziale prescelto, riconducendolo a quello generale del mutuo ordinario
o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità del negozio sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità che, implicitamente, postula proprio la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario”. Non giova, infine, a parte opponente richiamare la recente pronuncia emessa da Cass. n. 19 del
02/01/2025, la quale non può reputarsi pertinente, essendo riferita ad una fattispecie in cui, per il formarsi del giudicato interno, non era possibile applicare i principi esposti dalle
Sezioni Unite nella citata sentenza n. 33719/22;
4) il precetto contiene la dettagliata indicazione delle voci che compongono la complessiva debitoria, ossia € 27.294,49 per rate insolute, € 95.331,70 per residuo mutuo, € 3.845,43 per interessi contrattuali ed € 2.011,0 per interessi moratori, per un totale di € 128.483,32. E ciò fermo restando che l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo - contenuto nel precetto a norma dell'art. 480, co. 1, c.p.c. - non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla (Cass. n. 8906/22, n. 4008/13, n. 11281/93);
5) del tutto generica risulta l'eccezione di usurarietà dei tassi pattuiti nel mutuo. In proposito, è opportuno rammentare che la tesi secondo cui gli interessi corrispettivi e quelli moratori andrebbero sommati al fine di valutare il superamento della soglia usuraria è giuridicamente infondata, in quanto, come condivisibilmente sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità,
“Nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale in quanto
pagina 6 di 9 costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento.
Essi, pertanto, non si possono tra di loro cumulare. Tuttavia, qualora il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando al saggio degli interessi corrispettivi previsti dal rapporto, un certo numero di punti percentuale, è al valore complessivo risultante da tale somma, non solo ai punti percentuali aggiuntivi, che occorre avere riguardo al fine di individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati” (Cass. n. 26286/19). Analogamente, anche secondo Cass. n. 31615/21 (conf.
Cass. n. 14214/22), “In tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per
l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n.
108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento”. Lo stesso principio va applicato anche in relazione alla commissione di estinzione anticipata del finanziamento, essendosi sostenuto che “In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non
è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi” (Cass. n. 7352/22, secondo cui, quindi, la natura di penale per il recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratti di voce non computabile ai fini della verifica della non usurarietà). Nella specie, come risulta dalla CTU espletata dalla dott.ssa , non è configurabile la dedotta usurarietà, in quanto Persona_2
il TEG per gli interessi corrispettivi è pari a 3,95% ed è inferiore al tasso soglia vigente, all'epoca di stipula del mutuo, per la categoria “mutui a garanzia reale a tasso variabile”, pari al 5,79% (TEGM 3,86%); il tasso moratorio è fissato in misura pari al tasso soglia e, quindi, non supera tale limite;
6) infondata è anche la contestazione inerente alla nullità parziale del mutuo con ammortamento “alla francese”, in quanto, secondo la recente Cass. n. 27823/23, “Il metodo
pagina 7 di 9 "alla francese'' comporta…che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata
e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. In tale prospettiva, l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata (in tal senso, in tema di interessi convenzionali applicati ai contratti di mutuo e di leasing, v. Cass. n.
16221/2022; Cass. n. 9237/2020; Cass. n. 34677/2022). La capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato”. La tesi è stata pienamente confermata da Cass. S.U. n. 15130/24, secondo cui “In tema di mutuo bancario,
a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”. Tale ultima statuizione (confermata, ex multis, da Cass. n. 1844/2025, n. 1587/25, n. 1403/25, n.
1168/25, n. 1167/25, n. 1156/25, n. 391/25, n. 33845/24) è stata resa, come si evince chiaramente dalla relativa motivazione, in relazione ad una fattispecie di mutuo a tasso fisso con piano di ammortamento allegato al contratto, avendo le Sezioni Unite, nella predetta pronuncia, precisato di non doversi pronunciare, in relazione all'oggetto del rinvio pregiudiziale, “con riferimento ai piani di ammortamento relativi ai contratti di mutuo a tasso variabile” (paragrafi 7 e 8 della citata sentenza n. 15130/24). Tuttavia, l'applicabilità ai mutui a tasso variabile dei principi espressi dalle Sezioni Unite trova, allo stato, riscontro sia nella giurisprudenza di merito (Trib. Torino, sez. I, 13 dicembre 2024, n. 6351, in pagina 8 di 9 App. Ancona, sent. n. 1703 del 2 dicembre 2024, in Iusletter.com; Email_1
App. Perugia, 18 settembre 2024, in Trib. Padova, 11 giugno 2024, Email_2
in Iusletter.com), sia nella stessa giurisprudenza di legittimità proprio in relazione a fattispecie di mutuo e leasing con TAN parametrato all'Euribor (cfr. Cass. n. 35079/24, n.
33845/24, n. 33842/24, n. 33696/24);
7) infine, del tutto generica e scissa da specifici riferimenti al rapporto oggetto di causa è anche la contestazione inerente alla violazione dei principi di buona fede e correttezza per omessa valutazione del merito creditizio degli opponenti.
L'opposizione a precetto va, pertanto, integralmente rigettata.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza, in solido, degli opponenti e sono liquidate come in dispositivo, secondo i valori medi del D.M. n. 147/22 (scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00), in favore della terza interventrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 7226/17 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione a precetto;
2) condanna e in solido, al pagamento, in favore della Parte_1 Parte_2 [...]
tramite la mandataria delle spese processuali, che si liquidano CP_2 Controparte_4 in € 20,00 per spese vive, oltre spese di CTU, ed € 14.103,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Salerno, 28 marzo 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 7226/17 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: opposizione a precetto
TRA
e , rappresentati e difesi dall'avv. Beniamino Parte_1 Parte_2
Mariano, presso il cui studio sono elett.te dom.ti in Salerno, alla piazza XXIV Maggio n. 21, giusta procura allegata all'atto di opposizione
OPPONENTI
E in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa, in virtù di procure in atti, dagli avv.ti Federica Oronzo, Alberto Oronzo e
Angelo Petraglia, presso lo studio di quest'ultimo elett.te dom.ta in Salerno, alla via L. Guercio n.
58
OPPOSTA
E tramite la mandataria Controparte_2 Controparte_3
quest'ultima a sua volta tramite la mandataria in persona del legale
[...] Controparte_4
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Oronzo e Federica Oronzo, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, alla via Lucullo n. 3, come da procura allegata alla comparsa di intervento
TERZA INTERVENTRICE VOLONTARIA
pagina 1 di 9 MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 19/07/17, e proponevano Parte_1 Parte_2
opposizione, ex art. 615, co. 1, c.p.c., avverso il precetto con cui la Controparte_1 aveva intimato loro il pagamento della somma di € 128.483,32, a titolo di saldo del mutuo
[...]
fondiario stipulato il 07/03/05 con atto per notaio di Salerno (rep. 31488, racc. 3851). Per_1
Gli opponenti eccepivano: 1) la nullità/inefficacia dell'atto di precetto per l'omessa notifica del titolo esecutivo, rappresentato dal mutuo fondiario;
2) la nullità/inefficacia dell'atto di precetto per l'omessa trascrizione integrale in esso del titolo esecutivo;
3) la nullità/inefficacia dell'atto di precetto per l'assoluta genericità del credito vantato, non essendo stati specificati i calcoli per la determinazione della residua debitoria di € 128.483,32; 4) l'usurarietà del tasso d'interesse pattuito;
5) la nullità del titolo esecutivo per l'illegittimità dell'ammortamento “alla francese”, in quanto violativo dell'art. 1283 c.c. in tema di anatocismo, nonché degli artt. 1284 c.c. e 117, co. 4, T.U.B. in relazione all'indeterminatezza ed indeterminabilità del tasso d'interesse applicato;
6) la violazione dei principi di buona fede e correttezza da parte della banca mutuante per negligente valutazione del “merito creditizio”.
Concludevano, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, per la declaratoria di inefficacia del precetto, attesa la gratuità del mutuo per le ragioni indicate e l'insussistenza del credito vantato dalla controparte, con vittoria di spese giudiziali da attribuire al difensore antistatario.
Con comparsa di risposta, depositata il 30/11/17, si costituiva la Controparte_1 la quale, deducendo l'infondatezza delle avverse doglianze, concludeva per il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese giudiziali.
Con ordinanza del 14/02/18 il G.I. rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Con comparsa di risposta, depositata il 26/11/21, interveniva in giudizio la quale Controparte_2
cessionaria del credito oggetto di causa, tramite la mandataria Controparte_3
quest'ultima a sua volta tramite la mandataria la quale si riportava alle
[...] Controparte_4
domande ed eccezioni della propria dante causa.
Ammessa ed espletata CTU, acquisita documentazione varia, all'odierna udienza le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa, che veniva decisa ex art. 281sexies
c.p.c. mediante lettura della motivazione e del dispositivo.
pagina 2 di 9 Preliminarmente va dichiarata inammissibile, in quanto del tutto tardiva, l'ulteriore documentazione prodotta dalla unitamente alla nota conclusionale depositata il Controparte_2
05/03/25, essendo ampiamente decorsi i termini istruttori di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.
Va in ogni caso rigettata, in quanto infondata, l'eccezione, sollevata dagli opponenti, di carenza di legittimazione (rectius: titolarità) attiva della Controparte_2
In proposito, la predetta società, interventrice volontaria ex art. 111 c.p.c., ha dichiarato di essersi resa cessionaria ex art. 58 T.U.B., con contratto del 02/08/21, di un portafoglio di crediti classificati a “sofferenza” e per la maggior parte garantiti da ipoteca, di titolarità della
[...]
tra i quali sarebbe ricompreso quello vantato da quest'ultima nei Controparte_1 confronti degli opponenti, e, a tal fine, ha prodotto in giudizio l'avviso di cessione di crediti “pro soluto”, pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana, Parte II, Foglio delle Inserzioni n. 93 del
07/08/21.
Dalla documentazione in atti risulta, altresì, che la con procura autenticata del Controparte_2
23/09/16, conferiva, con facoltà di subdelega, alla (società sottoposta Controparte_5
a direzione e coordinamento da parte della la gestione del Controparte_3
recupero crediti e la relativa attività stragiudiziale e giudiziale collegata (cfr. doc. all.to n. 3 produzione terza interventrice); la con procura autenticata del Controparte_5
23/09/16, conferiva a sua volta alla la gestione del recupero crediti e la relativa Controparte_4
attività stragiudiziale e giudiziale collegata (cfr. doc. all.to n. 4 produzione terza interventrice).
Ebbene, premesso che la predetta eccezione di carenza di legittimazione risulta di contenuto estremamente generico, deve rilevarsi che, nei procedimenti in cui si ponga questione della legittimazione ad agire del cessionario, si tratta di valutare se risulti prova della dedotta cessione, mentre la notifica al debitore ceduto può avvenire utilmente e successivamente anche con l'atto di intimazione al pagamento del credito e anche nel corso del giudizio, e dunque non necessariamente con la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile (Cass. n. 20495/20), mentre non costituisce requisito di validità della cessione l'iscrizione della stessa nel registro delle imprese ex art. 4 l. n. 130/99, rilevando tale ultimo adempimento ai soli fini dell'opponibilità ai terzi, opponibilità che, nel caso in esame, discende già dalla pubblicazione dell'avviso sulla G.U. e dalla richiesta di pagamento effettuata nel presente giudizio (in tal senso, Trib. Parma, Sez. II, 17 marzo 2025, n. 312, in
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In particolare, può sostenersi che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di pagina 3 di 9 prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, nel caso di specie, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Non può, quindi, escludersi che anche l'avviso di pubblicazione della cessione sulla G.U., unitamente ad altri elementi (e, quindi, non singolarmente), possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad es., nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'esistenza della dedotta cessione (in tal senso, Cass. n.
17944/23), ad es. se accompagnato dalla dichiarazione della cedente confermativa della cessione stessa (Cass. n. 10200/21).
Ebbene, tanto premesso, per quanto attiene all'effettiva inclusione, nella cessione “de qua”, della posizione debitoria facente capo agli opponenti, deve rilevarsi, in primo luogo, che l'ambito applicativo della predetta cessione, come si evince dal suo contenuto desumibile dall'avviso pubblicato sulla G.U., riguarda i crediti “deteriorati” “originati da rapporti di finanziamento sorti nel periodo intercorrente tra il 1975 ed il 2019”.
Il credito posto a fondamento del precetto rientra nella predetta categoria, trattandosi di mutuo fondiario stipulato nel 2005. In proposito, la recente giurisprudenza di legittimità ha statuito che
“In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze” (Cass. n. 21821/23, n. 4277/23, n. 31188/17).
Assume poi rilevanza, sul piano presuntivo, la circostanza per cui la banca cedente ha abbandonato il presente giudizio non appena si è perfezionata la dedotta cessione del credito, da ciò potendosi evincere la sopravvenuta carenza di interesse della stessa in conseguenza del venir meno della titolarità del credito azionato in sede esecutiva.
pagina 4 di 9 Ne consegue che, valutando unitariamente il contenuto dell'avviso di cessione pubblicato sulla
G.U. – che richiama categorie di crediti ceduti comprensivi di quello “de quo” - e la condotta processuale della cedente, nonché il carattere assolutamente generico della contestazione sollevata dagli opponenti, può ritenersi dimostrata la titolarità del credito in esame in capo alla CP_2
[...]
Venendo al merito della lite, dalla documentazione in atti emerge che e Parte_1 Parte_2
stipulavano con la il contratto di mutuo fondiario del
[...] Controparte_1
07/03/05 per l'importo di € 160.000,00, da restituire mediante 300 rate mensili costanti con TAN variabile pari all'1,70% + tasso Euribor ad un mese su 360 giorni, all'epoca del 2,106%, ISC del
3,96% ed interessi moratori pari al TEGM per la categoria “mutui” aumentato della metà.
Risultano depositati il contratto di mutuo, il relativo capitolato ed il documento di sintesi, tutti documenti sottoscritti dai mutuatari.
Le eccezioni sollevate dagli opponenti sono tutte infondate, atteso che:
1) trattandosi di mutuo fondiario, non era necessaria la notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 41 d.lgs. n. 385/93 (T.U.B.). Né la natura di mutuo fondiario può escludersi per il fatto che la somma mutuata non fosse destinata ad un acquisto: invero, il mutuo fondiario non è un mutuo di scopo, poichè di esso non è elemento essenziale la destinazione della somma mutuata a determinate finalità; non può, pertanto, essere negata tale qualificazione, sul rilievo della previsione contrattuale che nega la destinazione della somma mutuata all'acquisto, costruzione o ristrutturazione di immobili (Cass. n. 4792/12);
2) non sussiste la nullità/inefficacia dell'atto di precetto per l'omessa trascrizione integrale in esso del titolo esecutivo, posto che tale adempimento è prescritto dall'art. 480 c.p.c. solo quando è richiesto dalla legge: ipotesi non ricorrente nella specie;
3) anche l'asserita violazione dell'art. 38 T.U.B. non risulta configurabile, in quanto, come recentemente statuito dalle Sezioni Unite (sent. n. 33719/22), “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che
pagina 5 di 9 potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere” (conformi Cass. n. 6907/23, n. 7949/23). La tesi sostenuta dagli opponenti, secondo cui opererebbe la conversione del mutuo fondiario in mutuo ordinario, è giuridicamente infondata, perché tale conversione presupporrebbe la nullità del mutuo fondiario, che è stata invece esclusa dalle Sezioni Unite. Queste ultime hanno, peraltro, precisato che “In tema di finanziamenti bancari, qualora la volontà dei contraenti - incontestata o comunque accertata dal giudice a seguito di contestazione - sia stata diretta alla stipula di un finanziamento corrispondente al modello legale del mutuo fondiario, non
è consentito al giudice riqualificare d'ufficio il contratto per neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo negoziale prescelto, riconducendolo a quello generale del mutuo ordinario
o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità del negozio sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità che, implicitamente, postula proprio la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario”. Non giova, infine, a parte opponente richiamare la recente pronuncia emessa da Cass. n. 19 del
02/01/2025, la quale non può reputarsi pertinente, essendo riferita ad una fattispecie in cui, per il formarsi del giudicato interno, non era possibile applicare i principi esposti dalle
Sezioni Unite nella citata sentenza n. 33719/22;
4) il precetto contiene la dettagliata indicazione delle voci che compongono la complessiva debitoria, ossia € 27.294,49 per rate insolute, € 95.331,70 per residuo mutuo, € 3.845,43 per interessi contrattuali ed € 2.011,0 per interessi moratori, per un totale di € 128.483,32. E ciò fermo restando che l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo - contenuto nel precetto a norma dell'art. 480, co. 1, c.p.c. - non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla (Cass. n. 8906/22, n. 4008/13, n. 11281/93);
5) del tutto generica risulta l'eccezione di usurarietà dei tassi pattuiti nel mutuo. In proposito, è opportuno rammentare che la tesi secondo cui gli interessi corrispettivi e quelli moratori andrebbero sommati al fine di valutare il superamento della soglia usuraria è giuridicamente infondata, in quanto, come condivisibilmente sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità,
“Nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale in quanto
pagina 6 di 9 costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento.
Essi, pertanto, non si possono tra di loro cumulare. Tuttavia, qualora il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando al saggio degli interessi corrispettivi previsti dal rapporto, un certo numero di punti percentuale, è al valore complessivo risultante da tale somma, non solo ai punti percentuali aggiuntivi, che occorre avere riguardo al fine di individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati” (Cass. n. 26286/19). Analogamente, anche secondo Cass. n. 31615/21 (conf.
Cass. n. 14214/22), “In tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per
l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n.
108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento”. Lo stesso principio va applicato anche in relazione alla commissione di estinzione anticipata del finanziamento, essendosi sostenuto che “In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non
è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi” (Cass. n. 7352/22, secondo cui, quindi, la natura di penale per il recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratti di voce non computabile ai fini della verifica della non usurarietà). Nella specie, come risulta dalla CTU espletata dalla dott.ssa , non è configurabile la dedotta usurarietà, in quanto Persona_2
il TEG per gli interessi corrispettivi è pari a 3,95% ed è inferiore al tasso soglia vigente, all'epoca di stipula del mutuo, per la categoria “mutui a garanzia reale a tasso variabile”, pari al 5,79% (TEGM 3,86%); il tasso moratorio è fissato in misura pari al tasso soglia e, quindi, non supera tale limite;
6) infondata è anche la contestazione inerente alla nullità parziale del mutuo con ammortamento “alla francese”, in quanto, secondo la recente Cass. n. 27823/23, “Il metodo
pagina 7 di 9 "alla francese'' comporta…che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata
e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. In tale prospettiva, l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata (in tal senso, in tema di interessi convenzionali applicati ai contratti di mutuo e di leasing, v. Cass. n.
16221/2022; Cass. n. 9237/2020; Cass. n. 34677/2022). La capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato”. La tesi è stata pienamente confermata da Cass. S.U. n. 15130/24, secondo cui “In tema di mutuo bancario,
a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”. Tale ultima statuizione (confermata, ex multis, da Cass. n. 1844/2025, n. 1587/25, n. 1403/25, n.
1168/25, n. 1167/25, n. 1156/25, n. 391/25, n. 33845/24) è stata resa, come si evince chiaramente dalla relativa motivazione, in relazione ad una fattispecie di mutuo a tasso fisso con piano di ammortamento allegato al contratto, avendo le Sezioni Unite, nella predetta pronuncia, precisato di non doversi pronunciare, in relazione all'oggetto del rinvio pregiudiziale, “con riferimento ai piani di ammortamento relativi ai contratti di mutuo a tasso variabile” (paragrafi 7 e 8 della citata sentenza n. 15130/24). Tuttavia, l'applicabilità ai mutui a tasso variabile dei principi espressi dalle Sezioni Unite trova, allo stato, riscontro sia nella giurisprudenza di merito (Trib. Torino, sez. I, 13 dicembre 2024, n. 6351, in pagina 8 di 9 App. Ancona, sent. n. 1703 del 2 dicembre 2024, in Iusletter.com; Email_1
App. Perugia, 18 settembre 2024, in Trib. Padova, 11 giugno 2024, Email_2
in Iusletter.com), sia nella stessa giurisprudenza di legittimità proprio in relazione a fattispecie di mutuo e leasing con TAN parametrato all'Euribor (cfr. Cass. n. 35079/24, n.
33845/24, n. 33842/24, n. 33696/24);
7) infine, del tutto generica e scissa da specifici riferimenti al rapporto oggetto di causa è anche la contestazione inerente alla violazione dei principi di buona fede e correttezza per omessa valutazione del merito creditizio degli opponenti.
L'opposizione a precetto va, pertanto, integralmente rigettata.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza, in solido, degli opponenti e sono liquidate come in dispositivo, secondo i valori medi del D.M. n. 147/22 (scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00), in favore della terza interventrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 7226/17 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione a precetto;
2) condanna e in solido, al pagamento, in favore della Parte_1 Parte_2 [...]
tramite la mandataria delle spese processuali, che si liquidano CP_2 Controparte_4 in € 20,00 per spese vive, oltre spese di CTU, ed € 14.103,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Salerno, 28 marzo 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
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