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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 17/09/2025, n. 1314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1314 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N.5018/2022 R.Gen.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 17.9.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 5018 del R.G. dell'anno 2022, riservato in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertente tra (3.7.1967 - c.f.: - Parte_1 C.F._1
domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso anche disgiuntamente per procura in calce al ricorso dall'avv. Ivo Lemoli e dall'avv. Maria Tropea del Foro di Locri), l
[...]
in persona del l.r.p.t. (domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa per Controparte_1 procura in calce alla memoria difensiva dall'avv. Alberta Scaglione del Foro di Locri) unitamente all' in persona del l.r.p.t., in Controparte_2
proprio e quale mandatario della (domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso CP_3
per mandato generale alle liti parimenti in atti dai procuratori meglio specificati nella memoria difensiva).
1. Il ricorso proposto da - da ritenersi correttamente incardinato ex art.615 Parte_1
c.p.c. e non quale opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c. non contestandosi la mera
1 regolarità formale degli atti di cui si discute - è infondato e va pertanto rigettato per i motivi di seguito esposti.
A mezzo dello stesso, il predetto ricorrente ha chiesto dichiararsi non più dovuto per le ragioni ivi meglio specificate il pagamento del carico contributivo portato dall'intimazione di pagamento contrassegnata dal n. 09420229000401247000, notificatagli in data 1.3.2022 con specifico riferimento agli avvisi di addebito nn. 39420112000029930000 (notificato in data
14.8.2011 e relativo a omesso versamento Modello DM/10, sanzioni e interessi;
anno 2010; importo € 1.934,84); 39420112000176710000 (notificato in data 21.9.2011 e relativo a
Modello DM/10, sanzioni e interessi;
anno 2010; importo € 3.483,96);
39420112000646558000 (notificato in data 4.11.2011 e relativo a Modello DM/10, sanzioni e interessi;
anno 2011; importo € 2.910,25); 39420120000071074000 (notificato in data
22.3.2012 e relativo a Modello DM/10, sanzioni e interessi;
anno 2011; importo € 4.174,03);
39420120000816690000 (notificato in data 19.6.2012 e relativo a omesso versamento Modello
DM/10, sanzioni e interessi;
anno 2011; importo €3.911,53); 39420120000992380000
(notificato in data 17.6.2012 e relativo a contributi I.V.S., sanzioni e interessi;
anno 2010,
2011; importo € 9.271,01); 39420120004475537000 (notificato in data 4.3.2013 e relativo a contributi I.V.S., sanzioni e interessi;
anni 2011, 2012; importo € 4.797,57);
39420130001336160000 (notificato in data 18.4.2013 e relativo a contributi I.V.S., sanzioni e interessi;
anno 2012; importo € 2.465,07); 39420130002834369000 (notificato in data
15.1.2014 e relativo a contributi I.V.S., sanzioni e interessi;
anno 2013; importo € 5.075,16);
39420140002473470000 (notificato in data 8.11.2014 e relativo a contributi I.V.S., sanzioni e interessi;
anno 2013; importo €4.9722,89); 39420140004386644000 (notificato in data
23.1.2015 e relativo a contributi I.V.S., sanzioni e interessi;
anno 2014; importo € 3.355,52);
39420150001573979000 (notificato in data 26.10.2015 e relativo a contributi I.V.S., sanzioni e interessi;
anno 2014; importo €2.462,90); 39420150002894882000 (notificato in data
17.11.2015 e relativo a comm. accertamento unificato contrib. I.V.S. sul reddito ecced. il minimale, sanzioni e interessi;
anno 2011; importo € 1.508,70); 39420160001097541000
(notificato in data 13.5.2016 e relativo a contributi I.V.S., sanzioni e interessi;
anno 2015; importo € 2.418,20); 39420160003612480000 (notificato in data 16.11.2016 e relativo a contributi I.V.S., sanzioni e interessi;
anno 2015; importo € 2.366,85).
Costituendosi in giudizio l' ha contestato l'avversa pretesa, chiedendo la reiezione del CP_2
ricorso in quanto infondato nel merito.
L' , nel costituirsi a sua volta, ha rassegnato analoghe Controparte_1
conclusioni.
2 La causa è stata decisa sulla base della sola documentazione in atti, senza necessità di attività istruttoria.
2. Tanto sinteticamente premesso, e richiamato sempre per sinteticità il contenuto degli atti processuali di parte, osserva preliminarmente il Tribunale che deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' pur dopo la pronuncia delle Controparte_1
Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un., 7514/2022) quanto all'insussistenza, in fattispecie come quella in esame, di un litisconsorzio necessario tra ente titolare del carico contributivo e soggetto deputato ex lege alla relativa riscossione.
Evidenzia infatti il giudicante che, per come è formulata la domanda, il ricorrente richiede anche l'annullamento di atti di competenza proprio dell' (e Controparte_1 segnatamente dell'intimazione di pagamento n. 09420229000401247000), in tal modo rendendo quest'ultima legittimata passiva sul punto.
3. Passando all'esame nel merito della domanda, ritiene il Tribunale che il carico contributivo oggetto di causa debba considerarsi ancora dovuto dal ricorrente stante il mancato maturarsi dell'eccepita prescrizione ex L.335/1995.
Gli avvisi di addebito risultano dedotti come rispettivamente notificati in data 14.8.11, 21.9.11,
4.11.11, 22.3.12, 19.6.12, 17.6.12, 4.3.13, 18.4.13, 15.1.14, 8.11.14, 23.1.15, 26.10.15,
17.11.15, 13.5.16, 16.11.16.
Il ricorrente ha contestato la validità delle predette notifiche, con argomentazioni tuttavia non ritenute solo parzialmente condivisibili dal Tribunale, e comunque non idonee a giustificare l'accoglimento del ricorso per le ragioni di seguito enunciate.
3.1. Devono in prima battuta ritenersi valide le notifiche degli avvisi di addebito
39420112000646558000, 39420112000176710000, 39420120000071074000,
39420130001336160000, 39420130002834369000, 39420140004386644000,
39420150001573979000, 39420160001097541000, tutte perfezionatesi a mani di Per_1
moglie del ricorrente, presso la residenza di quest'ultimo.
[...]
Al riguardo va premesso che l'art. 30 D.L. 78/2010 convertito in L.122/2010 stabilisce che l'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e , dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. CP_2
La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'artt. 26 D.P.R. 602/1973, che per la notificazione della cartella di pagamento statuisce che "la cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale
3 convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda
(…)."
La giurisprudenza della Suprema Corte è consolidata nel ritenere che in tema di notificazione a mezzo del servizio postale della cartella esattoriale la notificazione eseguita in tali forme si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica (tra le tante,
Cass.,16949/2014).
Ad attestare la coincidenza del destinatario con il soggetto al quale viene materialmente consegnata la cartella esattoriale o l'avviso di addebito ovvero la legittimazione di quest'ultimo a ricevere l'atto è quindi l'ufficiale postale mediante la redazione dell'avviso di ricevimento della raccomandata, che avendo natura di atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c.
Non vi è quindi necessità di una diretta attestazione formale del tipo di relazione tra il soggetto ricevente e il destinatario formale, così come dell'invio di una raccomandata informativa stante la peculiare natura dell'atto in questione e della disciplina ad esso applicabile (sul punto cfr.
Cass., 11708/2011:"la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R.
29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e
39 del D.M. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto
è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata”).
4 Nella fattispecie in esame, che la predetta sia la consorte del emerge Per_1 Parte_1
comunque dalla relata di notifica dell'avviso di addebito n. 39420120000071074000 (non rilevando sul punto, come detto, l'omessa espressa annotazione di tale relazione familiare in occasione delle altre notifiche).
Che poi l'indirizzo di consegna rientri nella sfera di giuridica conoscenza (o conoscibilità secondo l'ordinaria diligenza) dello stesso è a sua volta dimostrato dall'avvenuto Parte_1 perfezionamento a mani di quest'ultimo e presso il medesimo indirizzo dell'avviso di addebito n. 39420150002894882000.
Da ciò discende che le notifiche in questione devono considerarsi valide.
3.2. Considerazioni diverse valgono per la notifica degli avvisi di addebito per compiuta giacenza, contrassegnati dai nn. 39420112000029930000, 39420120000816690000,
39420120000992380000, 39420120004475537000, 39420140002473470000.
Il mancato rispetto delle formalità previste per il perfezionamento della cd. compiuta giacenza in occasione di irreperibilità relativa del destinatario impongono la declaratoria di nullità delle stesse.
Da ciò però non discende la chiesta caducazione del relativo carico contributivo, ma solo la possibilità per il ricorrente di far valere in via cd. recuperatoria la prescrizione contributiva originaria (quinquennale) ex L.335/1995.
Trattandosi di contribuzione relativa agli anni 2010/2013, però, detta prescrizione viene impedita dalla valida notifica degli atti interruttivi di cui al successivo punto 4. del presente provvedimento.
3.3. Considerazioni identiche valgono a maggior ragione per l'avviso di addebito n.
39420160003612480000, della cui notifica a ben vedere l' non ha dato prova alcuna. CP_2
Trattandosi tuttavia di contribuzione per l'anno 2015, la facoltà conseguente a tale declaratoria di omessa notifica non potrà che produrre i soli medesimi effetti recuperatori di cui al precedente punto della motivazione ma – per le ragioni qui di seguito subito esposte – non l'accoglimento del ricorso in parte qua.
4. Così delineato il generale regime della validità delle notifiche degli avvisi di addebito oggetto di causa, rileva infatti il Tribunale che l ha fornito la Controparte_1
prova della notifica di validi atti interruttivi della prescrizione cd. successiva (sempre quinquennale, e non decennale: Cass., Sez. Un., 23397/2021).
Il primo è costituito dalla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
09476201500001686000 perfezionatasi in data 28.5.2015 (cfr. fascicolo di parte
[...]
). Controparte_1
5 Il secondo, dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420199006737838000, perfezionatasi a mezzo pec in data 26.6.2019.
Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente quanto a quest'ultima, infatti, non integra causa di nullità della notifica in questione il fatto che detta pec provenga da indirizzo t) all'epoca dei fatti non presente nei Email_1 pubblici elenchi quale domicilio digitale dell' . Controparte_1
Questo giudicante ritiene al riguardo, in conformità anche agli orientamenti giurisprudenziali di legittimità e di merito maggiormente condivisibili invalsi in materia (tra cui anche sentenze nn.368/2022 - 493/2022 di questo stesso Tribunale), che tale circostanza non possa infatti determinare alcun vizio della notifica.
Una diversa conclusione “sarebbe infatti contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa. In effetti, secondo questa Corte, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione”(Cass., 982/2023).
Da ciò discende che al momento della notifica dell'intimazione di pagamento n.
09420229000401247000 (1.3.2022) oggetto di causa, quindi, la prescrizione ex L.335/1995 della contribuzione di cui si discute non era venuta a maturarsi.
Il ricorso va pertanto respinto, con declaratoria di sopravvenuta tenutezza del ricorrente al pagamento delle somme portate dall'intimazione di pagamento n. Parte_1
09420229000401247000 con specifico riferimento agli avvisi di addebito nn:
39420112000029930000; 39420112000176710000; 39420112000646558000;
39420120000071074000; 39420120000816690000; 39420120000992380000;
39420120004475537000; 39420130001336160000; 39420130002834369000;
39420140002473470000; 39420140004386644000; 39420150001573979000;
39420150002894882000; 39420160001097541000; 39420160003612480000.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura di seguito meglio specificata in dispositivo, previa liquidazione ex D.M. 55/2014 (ivi inclusa decurtazione ex art.4 co.1 per singola voce dei parametri ivi indicati, stante la natura documentale e di facile spedizione della causa;
attività: studio, introduzione, trattazione (Cass., 8561/2023), decisione;
assenza di fase istruttoria;
scaglione di valore della causa: fino ad € 260.000).
6
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' in persona del l.r.p.t., in proprio e Controparte_2 quale mandatario della e dell' in persona del CP_3 Controparte_1
l.r.p.t. ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuto al pagamento del carico Parte_1
contributivo portato dall'intimazione di pagamento n. 09420229000401247000, con specifico riferimento agli avvisi di addebito nn: 39420112000029930000; 39420112000176710000;
39420112000646558000; 39420120000071074000; 39420120000816690000;
39420120000992380000; 39420120004475537000; 39420130001336160000;
39420130002834369000; 39420140002473470000; 39420140004386644000;
39420150001573979000; 39420150002894882000; 39420160001097541000;
; PartitaIVA_1
- pone a carico della parte ricorrente l'onere di rifusione delle spese di lite nei confronti dell' e dell' , che liquida ex D.M. 55/2014 in CP_2 Controparte_1
complessivi € 6.115,00 cadauno oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso spese generali forfettarie come per legge.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 17.9.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonio Salvati
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TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 17.9.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 5018 del R.G. dell'anno 2022, riservato in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertente tra (3.7.1967 - c.f.: - Parte_1 C.F._1
domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso anche disgiuntamente per procura in calce al ricorso dall'avv. Ivo Lemoli e dall'avv. Maria Tropea del Foro di Locri), l
[...]
in persona del l.r.p.t. (domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa per Controparte_1 procura in calce alla memoria difensiva dall'avv. Alberta Scaglione del Foro di Locri) unitamente all' in persona del l.r.p.t., in Controparte_2
proprio e quale mandatario della (domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso CP_3
per mandato generale alle liti parimenti in atti dai procuratori meglio specificati nella memoria difensiva).
1. Il ricorso proposto da - da ritenersi correttamente incardinato ex art.615 Parte_1
c.p.c. e non quale opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c. non contestandosi la mera
1 regolarità formale degli atti di cui si discute - è infondato e va pertanto rigettato per i motivi di seguito esposti.
A mezzo dello stesso, il predetto ricorrente ha chiesto dichiararsi non più dovuto per le ragioni ivi meglio specificate il pagamento del carico contributivo portato dall'intimazione di pagamento contrassegnata dal n. 09420229000401247000, notificatagli in data 1.3.2022 con specifico riferimento agli avvisi di addebito nn. 39420112000029930000 (notificato in data
14.8.2011 e relativo a omesso versamento Modello DM/10, sanzioni e interessi;
anno 2010; importo € 1.934,84); 39420112000176710000 (notificato in data 21.9.2011 e relativo a
Modello DM/10, sanzioni e interessi;
anno 2010; importo € 3.483,96);
39420112000646558000 (notificato in data 4.11.2011 e relativo a Modello DM/10, sanzioni e interessi;
anno 2011; importo € 2.910,25); 39420120000071074000 (notificato in data
22.3.2012 e relativo a Modello DM/10, sanzioni e interessi;
anno 2011; importo € 4.174,03);
39420120000816690000 (notificato in data 19.6.2012 e relativo a omesso versamento Modello
DM/10, sanzioni e interessi;
anno 2011; importo €3.911,53); 39420120000992380000
(notificato in data 17.6.2012 e relativo a contributi I.V.S., sanzioni e interessi;
anno 2010,
2011; importo € 9.271,01); 39420120004475537000 (notificato in data 4.3.2013 e relativo a contributi I.V.S., sanzioni e interessi;
anni 2011, 2012; importo € 4.797,57);
39420130001336160000 (notificato in data 18.4.2013 e relativo a contributi I.V.S., sanzioni e interessi;
anno 2012; importo € 2.465,07); 39420130002834369000 (notificato in data
15.1.2014 e relativo a contributi I.V.S., sanzioni e interessi;
anno 2013; importo € 5.075,16);
39420140002473470000 (notificato in data 8.11.2014 e relativo a contributi I.V.S., sanzioni e interessi;
anno 2013; importo €4.9722,89); 39420140004386644000 (notificato in data
23.1.2015 e relativo a contributi I.V.S., sanzioni e interessi;
anno 2014; importo € 3.355,52);
39420150001573979000 (notificato in data 26.10.2015 e relativo a contributi I.V.S., sanzioni e interessi;
anno 2014; importo €2.462,90); 39420150002894882000 (notificato in data
17.11.2015 e relativo a comm. accertamento unificato contrib. I.V.S. sul reddito ecced. il minimale, sanzioni e interessi;
anno 2011; importo € 1.508,70); 39420160001097541000
(notificato in data 13.5.2016 e relativo a contributi I.V.S., sanzioni e interessi;
anno 2015; importo € 2.418,20); 39420160003612480000 (notificato in data 16.11.2016 e relativo a contributi I.V.S., sanzioni e interessi;
anno 2015; importo € 2.366,85).
Costituendosi in giudizio l' ha contestato l'avversa pretesa, chiedendo la reiezione del CP_2
ricorso in quanto infondato nel merito.
L' , nel costituirsi a sua volta, ha rassegnato analoghe Controparte_1
conclusioni.
2 La causa è stata decisa sulla base della sola documentazione in atti, senza necessità di attività istruttoria.
2. Tanto sinteticamente premesso, e richiamato sempre per sinteticità il contenuto degli atti processuali di parte, osserva preliminarmente il Tribunale che deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' pur dopo la pronuncia delle Controparte_1
Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un., 7514/2022) quanto all'insussistenza, in fattispecie come quella in esame, di un litisconsorzio necessario tra ente titolare del carico contributivo e soggetto deputato ex lege alla relativa riscossione.
Evidenzia infatti il giudicante che, per come è formulata la domanda, il ricorrente richiede anche l'annullamento di atti di competenza proprio dell' (e Controparte_1 segnatamente dell'intimazione di pagamento n. 09420229000401247000), in tal modo rendendo quest'ultima legittimata passiva sul punto.
3. Passando all'esame nel merito della domanda, ritiene il Tribunale che il carico contributivo oggetto di causa debba considerarsi ancora dovuto dal ricorrente stante il mancato maturarsi dell'eccepita prescrizione ex L.335/1995.
Gli avvisi di addebito risultano dedotti come rispettivamente notificati in data 14.8.11, 21.9.11,
4.11.11, 22.3.12, 19.6.12, 17.6.12, 4.3.13, 18.4.13, 15.1.14, 8.11.14, 23.1.15, 26.10.15,
17.11.15, 13.5.16, 16.11.16.
Il ricorrente ha contestato la validità delle predette notifiche, con argomentazioni tuttavia non ritenute solo parzialmente condivisibili dal Tribunale, e comunque non idonee a giustificare l'accoglimento del ricorso per le ragioni di seguito enunciate.
3.1. Devono in prima battuta ritenersi valide le notifiche degli avvisi di addebito
39420112000646558000, 39420112000176710000, 39420120000071074000,
39420130001336160000, 39420130002834369000, 39420140004386644000,
39420150001573979000, 39420160001097541000, tutte perfezionatesi a mani di Per_1
moglie del ricorrente, presso la residenza di quest'ultimo.
[...]
Al riguardo va premesso che l'art. 30 D.L. 78/2010 convertito in L.122/2010 stabilisce che l'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e , dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. CP_2
La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'artt. 26 D.P.R. 602/1973, che per la notificazione della cartella di pagamento statuisce che "la cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale
3 convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda
(…)."
La giurisprudenza della Suprema Corte è consolidata nel ritenere che in tema di notificazione a mezzo del servizio postale della cartella esattoriale la notificazione eseguita in tali forme si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica (tra le tante,
Cass.,16949/2014).
Ad attestare la coincidenza del destinatario con il soggetto al quale viene materialmente consegnata la cartella esattoriale o l'avviso di addebito ovvero la legittimazione di quest'ultimo a ricevere l'atto è quindi l'ufficiale postale mediante la redazione dell'avviso di ricevimento della raccomandata, che avendo natura di atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c.
Non vi è quindi necessità di una diretta attestazione formale del tipo di relazione tra il soggetto ricevente e il destinatario formale, così come dell'invio di una raccomandata informativa stante la peculiare natura dell'atto in questione e della disciplina ad esso applicabile (sul punto cfr.
Cass., 11708/2011:"la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R.
29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e
39 del D.M. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto
è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata”).
4 Nella fattispecie in esame, che la predetta sia la consorte del emerge Per_1 Parte_1
comunque dalla relata di notifica dell'avviso di addebito n. 39420120000071074000 (non rilevando sul punto, come detto, l'omessa espressa annotazione di tale relazione familiare in occasione delle altre notifiche).
Che poi l'indirizzo di consegna rientri nella sfera di giuridica conoscenza (o conoscibilità secondo l'ordinaria diligenza) dello stesso è a sua volta dimostrato dall'avvenuto Parte_1 perfezionamento a mani di quest'ultimo e presso il medesimo indirizzo dell'avviso di addebito n. 39420150002894882000.
Da ciò discende che le notifiche in questione devono considerarsi valide.
3.2. Considerazioni diverse valgono per la notifica degli avvisi di addebito per compiuta giacenza, contrassegnati dai nn. 39420112000029930000, 39420120000816690000,
39420120000992380000, 39420120004475537000, 39420140002473470000.
Il mancato rispetto delle formalità previste per il perfezionamento della cd. compiuta giacenza in occasione di irreperibilità relativa del destinatario impongono la declaratoria di nullità delle stesse.
Da ciò però non discende la chiesta caducazione del relativo carico contributivo, ma solo la possibilità per il ricorrente di far valere in via cd. recuperatoria la prescrizione contributiva originaria (quinquennale) ex L.335/1995.
Trattandosi di contribuzione relativa agli anni 2010/2013, però, detta prescrizione viene impedita dalla valida notifica degli atti interruttivi di cui al successivo punto 4. del presente provvedimento.
3.3. Considerazioni identiche valgono a maggior ragione per l'avviso di addebito n.
39420160003612480000, della cui notifica a ben vedere l' non ha dato prova alcuna. CP_2
Trattandosi tuttavia di contribuzione per l'anno 2015, la facoltà conseguente a tale declaratoria di omessa notifica non potrà che produrre i soli medesimi effetti recuperatori di cui al precedente punto della motivazione ma – per le ragioni qui di seguito subito esposte – non l'accoglimento del ricorso in parte qua.
4. Così delineato il generale regime della validità delle notifiche degli avvisi di addebito oggetto di causa, rileva infatti il Tribunale che l ha fornito la Controparte_1
prova della notifica di validi atti interruttivi della prescrizione cd. successiva (sempre quinquennale, e non decennale: Cass., Sez. Un., 23397/2021).
Il primo è costituito dalla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
09476201500001686000 perfezionatasi in data 28.5.2015 (cfr. fascicolo di parte
[...]
). Controparte_1
5 Il secondo, dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420199006737838000, perfezionatasi a mezzo pec in data 26.6.2019.
Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente quanto a quest'ultima, infatti, non integra causa di nullità della notifica in questione il fatto che detta pec provenga da indirizzo t) all'epoca dei fatti non presente nei Email_1 pubblici elenchi quale domicilio digitale dell' . Controparte_1
Questo giudicante ritiene al riguardo, in conformità anche agli orientamenti giurisprudenziali di legittimità e di merito maggiormente condivisibili invalsi in materia (tra cui anche sentenze nn.368/2022 - 493/2022 di questo stesso Tribunale), che tale circostanza non possa infatti determinare alcun vizio della notifica.
Una diversa conclusione “sarebbe infatti contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa. In effetti, secondo questa Corte, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione”(Cass., 982/2023).
Da ciò discende che al momento della notifica dell'intimazione di pagamento n.
09420229000401247000 (1.3.2022) oggetto di causa, quindi, la prescrizione ex L.335/1995 della contribuzione di cui si discute non era venuta a maturarsi.
Il ricorso va pertanto respinto, con declaratoria di sopravvenuta tenutezza del ricorrente al pagamento delle somme portate dall'intimazione di pagamento n. Parte_1
09420229000401247000 con specifico riferimento agli avvisi di addebito nn:
39420112000029930000; 39420112000176710000; 39420112000646558000;
39420120000071074000; 39420120000816690000; 39420120000992380000;
39420120004475537000; 39420130001336160000; 39420130002834369000;
39420140002473470000; 39420140004386644000; 39420150001573979000;
39420150002894882000; 39420160001097541000; 39420160003612480000.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura di seguito meglio specificata in dispositivo, previa liquidazione ex D.M. 55/2014 (ivi inclusa decurtazione ex art.4 co.1 per singola voce dei parametri ivi indicati, stante la natura documentale e di facile spedizione della causa;
attività: studio, introduzione, trattazione (Cass., 8561/2023), decisione;
assenza di fase istruttoria;
scaglione di valore della causa: fino ad € 260.000).
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P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' in persona del l.r.p.t., in proprio e Controparte_2 quale mandatario della e dell' in persona del CP_3 Controparte_1
l.r.p.t. ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuto al pagamento del carico Parte_1
contributivo portato dall'intimazione di pagamento n. 09420229000401247000, con specifico riferimento agli avvisi di addebito nn: 39420112000029930000; 39420112000176710000;
39420112000646558000; 39420120000071074000; 39420120000816690000;
39420120000992380000; 39420120004475537000; 39420130001336160000;
39420130002834369000; 39420140002473470000; 39420140004386644000;
39420150001573979000; 39420150002894882000; 39420160001097541000;
; PartitaIVA_1
- pone a carico della parte ricorrente l'onere di rifusione delle spese di lite nei confronti dell' e dell' , che liquida ex D.M. 55/2014 in CP_2 Controparte_1
complessivi € 6.115,00 cadauno oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso spese generali forfettarie come per legge.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 17.9.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonio Salvati
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