Art. 15.
Il pagamento dei sussidi previsti dalla presente legge per i profughi non ricoverati nei centri di raccolta sara' effettuato dagli enti comunali di assistenza.
I fondi necessari saranno forniti agli E.C.A. dalle competenti prefetture.
Il pagamento dei sussidi previsti dalla presente legge per i profughi non ricoverati nei centri di raccolta sara' effettuato dagli enti comunali di assistenza.
I fondi necessari saranno forniti agli E.C.A. dalle competenti prefetture.