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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 26/04/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Siena nella seguente composizione:
Dott. Paolo Bernardini Presidente
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice rel.
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli Giudice o.p.
nell'odierna camera di consiglio ha la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per Separazione consensuale iscritto al n. 877/2025 V.G. promosso da
), rappresentata e difesa giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti dagli Avv.ti Fatima Muoio ed Enrica Giordano ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in viale A. Gramsci n. 12, Napoli
PARTE RICORRENTE
e da
), rappresentato e difeso giusta Controparte_1 C.F._2 procura in atti dall'Avv. Giorgio Giudizioso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in via Ferrante Imparato n. 190, Napoli
PARTE RICORRENTE
1 CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Conclusioni: “1. i coniugi vivranno separatamente, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. l'immobile, che costituiva la casa coniugale prima del trasferimento a Siena
e che di fatto è stata abitata dalla sig.ra unitamente ai figli, sita in Pt_1
Napoli al Vico Santa Maria a Cappella Vecchia n.11, di proprietà del sig.
resterà nella disponibilità della sig.ra , stante quanto CP_1 Pt_1 convenuto al punto 3. che segue;
3. i sigg.ri e intendendo definire in questa sede bonariamente Pt_1 CP_1
e transattivamente anche ogni questione economico-patrimoniale tra loro in essere. Convengono l'obbligo a carico di di trasferire a Controparte_1 Parte_1
, nata a [...] il [...], la piena proprietà dell'immobile sito
[...] in Napoli al Vico Santa Maria a Cappella Vecchia n.11, scala B, piano undicesimo, censito al NCEU di Napoli alla sez. SFE, foglio 3, p.lla 38, sub 28,
ZC 12, cat. A2, vani 4, rendita € 371,85 a definizione dei loro rapporti di carattere patrimoniale e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare;
4. e convengono, altresì, l'obbligo a carico di Controparte_1 Parte_1 di trasferire, con funzione solutoria di adempimento degli Controparte_1 obblighi di mantenimento e latamente compensativa:
a. al figlio nato a [...] il [...], l'intera nuda proprietà CP_2 dei seguenti immobili:
- immobile sito in Napoli al Vico Santa Maria a Cappella Vecchia n.11, scala B, piano decimo, censito al NCEU di Napoli alla sez. SFE, foglio 3, p.lla 38, sub
15, ZC 12, cat. A2, vani 8,5, rendita € 1.075,52
- immobile sito in Napoli al Vico Santa Maria a Cappella Vecchia n.11, piano terra, censito al NCEU di Napoli alla sez. SFE, foglio 3, p.lla 442, sub 90, ZC
12, cat. C3, mq 140, rendita € 2.400,49
2 - immobile sito in Napoli al Vico Santa Maria a Cappella Vecchia n.11, piano terra, censito al NCEU di Napoli alla sez. SFE, foglio 3, p.lla 442, sub 85, ZC
12, cat. C6, mq 75, rendita € 999,34
b. nato a [...] il [...], l'intera nuda proprietà dei CP_3 seguenti immobili:
- immobile sito in Napoli al Vico Santa Maria a Cappella Vecchia n.11, scala B, piano decimo, censito al NCEU di Napoli alla sez. SFE, foglio 3, p.lla 38, sub
22, zc 12, cat. A4, vani 6,5, rendita € 469,98
- immobile sito in Napoli al Vico Santa Maria a Cappella Vecchia n.11, scala A, piano decimo, censito al NCEU di Napoli alla sez. SFE, foglio 3, p.lla 442, sub
47, zc 12, cat. A2, vani 4,5, rendita € 1.080,69
- immobile sito in Napoli al Vico Santa Maria a Cappella Vecchia n.11, scala A, piano decimo, censito al NCEU di Napoli alla sez. SFE, foglio 3, p.lla 442, sub
48, zc 12, cat. A2, vani 2, rendita € 480,30;
- immobile sito in Napoli al Vico Santa Maria a Cappella Vecchia n.11, scala B, piano decimo, censito al NCEU di Napoli alla sez. SFE, foglio 3, p.lla 442, sub
49, zc 12, cat. A2, vani 3,5, rendita € 840,53;
5. le costitute parti, in riferimento ai trasferimenti immobiliari sopra convenuti, dichiarano che, oltre a garantire la tutela dei figli, assolvendo all'obbligo di mantenimento, costituiscono un elemento funzionale ed indispensabile alla risoluzione della loro crisi coniugale, e che, pertanto, ricorrono i presupposti per le agevolazioni di cui all'art.19 della legge n. 74 del 6 marzo 1987, conformemente alle sentenze della Corte Costituzione n.154 del 10.05.1999 e n. 202 dell'11.6.2003, della Corte di Cassazione n. 3110 del 17.02.2016, alla
Circolare Ministeriale n.49/E del 16.03.2000 ed alle Circolari della Agenzia delle
Entrate n. 27 del 21.06.2012 e n.2/E del 21.02.2014;
6. gli istanti, inoltre, convengono che gli atti notarili che si renderanno necessari per darvi esecuzione dovranno essere posti in essere a mezzo del
Notar in Napoli entro e non oltre 60 giorni dalla data di Persona_1 omologazione della loro separazione.
3 Gli oneri fiscali, le spese notarili, così come qualsivoglia altra spesa dovesse rendersi necessaria per dare esecuzione a detti trasferimenti, cadranno a carico del sig. CP_1
7. i coniugi dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto precisato innanzi, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altra.
8. le spese e competenze della procedura e conseguenziali saranno interamente compensate tra le parti ed a tal fine sottoscrivono il presente atto anche i rispettivi procuratori per rinunzia alla solidarietà professionale;
9. per tutto quanto non previsto nel presente accordo verranno applicate le norme vigenti in materia;
10. gli istanti dichiarano sin da ora di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale delle parti con il deposito di note scritte e di confermare la volontà di non volersi riconciliare e di confermare espressamente tutte le condizioni di cui al presente ricorso, nonché le conclusioni ivi contenute”.
RAGIONI di FATTO di DIRITTO
Il Tribunale, visti gli atti del presente procedimento, ritenuta la competenza in ragione di quanto disposto dall'art. 473 bis.11 c.p.c.; rilevato che entrambi i coniugi, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, hanno presentato le conclusioni scritte sopra riportate nelle quali hanno dichiarato di rinunciare a comparire all'udienza, di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso;
ritenuto che
anche dalle allegazioni processuali svolte hinc et inde da entrambi i coniugi, si evince che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151 c.p.c., come da essi personalmente confermato con dichiarazione scritta;
4
considerato che
non emergono dagli atti elementi di riconciliazione, che importerebbero l'abbandono della domanda di separazione già proposta;
considerato che
difettano rilievi ostativi all'accoglimento della domanda di separazione personale da parte del Pubblico Ministero;
rilevato che le parti hanno formulato domande identiche e comuni inerenti ai loro rapporti economici e personali in costanza di separazione, ogni contraria o ulteriore istanza processuale e/o di merito rinunciata, né tale accordo contrasta con norme imperative;
rilevato, quanto al merito di tali condizioni, che dal matrimonio sono nati i figli CP_
(21.02.1992) e (04.05.1994), entrambi maggiorenni ma non CP_3 economicamente autosufficiente e che le condizioni inerenti agli stessi appaiono rispondenti al loro interesse;
rilevato ai fini delle consequenziali statuizioni officiose in tema di stato civile che la sentenza di separazione deve essere annotata nell'atto di matrimonio;
rilevato che i coniugi si unirono in matrimonio regolarmente trascritto nel registro del Comune di Napoli per l'anno 1989, al n. 101, parte I, s. sez. A;
il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda comune delle parti, visti gli artt. 474 bis.51 e ss. c.p.c., 151 e 155 e ss. c.c., 69 lett. d) d.P.R.
396/2000;
P.Q.M.
- omologa la separazione personale dei coniugi , nata il Parte_1
15/02/1962 a Napoli (NA) e nato il [...] a [...]_1
(NA), che si sono uniti in matrimonio in data 22/04/1989, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Napoli dell'anno 1989 al n. 101, parte I, s. sez. A alle condizioni di cui in epigrafe;
- dispone che il competente Ufficiale dello stato civile annoti la sentenza nell'atto di matrimonio;
dichiara integralmente compensate le spese di giudizio;
5 - manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile del
Comune di Napoli in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni di cui al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso oggi in Siena, 11/04/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giulia Capannoli) (Dott. Paolo Bernardini)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno
2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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