TRIB
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/04/2025, n. 1445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1445 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di PALERMO
SEZIONE VI CIVILE
ESECUZIONI MOBILIARI
in persona del Giudice dott.ssa Rachele Monfredi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 4547 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024 vertente
TRA
in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatura dello
Stato
ATTORE IN RIASSUNZIONE – DEBITORE ESECUTATO - OPPONENTE
E in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Livia Scaccianoce
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE – CREDITRICE ESECUTANTE
E NEI CONFRONTI DI
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_2
LITISCONSORTE CONTUMACE Controparte_3
CONCLUSIONI delle PARTI: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 22.1.25 e atti ivi richiamati.
1 MOTIVI della DECISIONE
L – debitore esecutato nel Parte_1 procedimento di espropriazione ex art. 543 cpc RGE 1912/23 promosso dall' Controparte_1
– ha tempestivamente introdotto la fase di merito dell'opposizione ex art. 615 co. 2^
[...]
cpc, definita in fase cautelare con la sospensione disposta dal collegio, adito in sede di reclamo, dopo che il GE aveva negato la cautela escludendo il fumus del ricorso.
In particolare, l'Assessorato contesta di essere ancora debitore del creditore procedente, assumendo di avere integramente pagato il debito fondato sul titolo azionato, versando all'Associazione
l'importo complessivo di € 40.047,54 comprensivo di capitale, interessi calcolati al tasso legale previsto dall'art. 1284 co. 1^ c.c. e spese, dopo che il titolo (decreto ingiuntivo n. 2285/15 reso dal
Tribunale di Palermo) – revocato con la sentenza resa dal Tribunale in accoglimento dell'opposizione proposta dalla PA – era stato confermato dalla Corte d'Appello che aveva annullato la sentenza di primo grado, rigettando l'opposizione con pronuncia n. 1335/21.
L'associazione convenuta – creditrice procedente – sostiene invece che l'adempimento dell'Assessorato sarebbe parziale e che sarebbe ancora dovuto un importo di € 16.195,67, pari alla differenza tra gli interessi versati e quelli dovuti, da calcolare al tasso legale previsto dal co. 4^ dell'art. 1284 c.c., come chiarito dalle sezioni unite della S.C. con l'ordinanza n. 61 del 2023.
, terza pignorata, ritualmente citata, non si è costituita ed è stata dichiarata contumace. CP_2
******
Così sinteticamente delineato l'oggetto del giudizio, il Tribunale osserva quanto segue.
Le sezioni unite civili della S.C., con la sentenza n. 117/24, hanno rimesso in discussione la generalizzata applicabilità del co. 4^ dell'art. 1284 c.c. a decorrere dalla proposizione della domanda giudiziale, affermando che spetta al giudice della cognizione individuare i presupposti per l'applicazione della previsione e che, pertanto, ove il “ove il giudice [della cognizione] disponga il pagamento degli «interessi legali» senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
La giurisprudenza citata dal creditore procedente risulta dunque superata. Comunque – ove anche ci si soffermasse (arrivando a diversa conclusione) sul percorso motivazionale seguito dalla S.C. che,
a dire il vero, ha assunto l'affermazione sui poteri del giudice della cognizione, come premessa del
2 ragionamento seguito per risolvere il contrasto che le era stato devoluto su quelli del Giudice dell'esecuzione – la soluzione relativa al caso in esame non cambierebbe, essendo una soluzione obbligata alla luce di quanto espressamente affermato nel titolo.
Invero, con il decreto, il Giudice della cognizione ha ingiunto di pagare:
“
1. la somma di € 26.061,64 (euro ventiseimila sessantuno/64);
2. gli interessi sul capitale iniziale da calcolare al saggio legale a decorrere dal 16 aprile 2015 e sino all'effettivo pagamento;
3. le spese…”.
Con il ricorso monitorio, richiamato e recepito nel decreto, il creditore dopo aver indicato in €
25.000,00 l'importo dovuto a titolo di capitale, aveva precisato che sulla predetta somma erano maturati €1.061,64 a titolo di interessi legali calcolati dalla data di riconoscimento del debito
(4/10/2012) alla data del 15 aprile 2015. Aveva quindi chiesto il pagamento di € 26.061,64 oltre interessi legali fino al soddisfacimento e spese.
Se è vero che interessi legali, in seguito all'introduzione con la l. 162/14 dell'art. 1284 co. 4^ c.c., sono anche quelli previsti da tale norma con riferimento al periodo successivo alla domanda, è altresì vero che il tenore del ricorso – considerata la quantificazione della prima tranche di interessi al tasso previsto dall'art. 1284 co. 1^ c.c. e la mancata indicazione del diverso tasso per il periodo successivo – induce a ritenere che il giudice della cognizione non abbia differenziato i tassi.
La mancata applicazione dell'art. 1284 co. 4^ con riferimento agli interessi successivi alla proposizione della domanda, dunque, doveva essere fatta valere dal ricorrente con un'istanza di correzione al giudice del monitorio o comunque con una nuova domanda nell'ambito del giudizio di opposizione, proposto dalla controparte.
L'opposizione va dunque accolta, risultando condivisibili le valutazioni svolte dal collegio in sede di reclamo. In ragione dei mutamenti giurisprudenziali susseguitisi sulla questione, reputa tuttavia il
Tribunale che sussistono i presupposti di cui all'art. 92 cpc per la compensazione integrale delle spese tra le altre parti del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'opposizione proposta dall' Parte_2
all'esecuzione avente r.g.e. 1912/23 e dichiara che nulla più è dovuto in relazione al
[...]
titolo azionato.
Compensa le spese
Palermo, lì 1.4.25 Il Giudice dott.ssa Rachele Monfredi
3 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di PALERMO
SEZIONE VI CIVILE
ESECUZIONI MOBILIARI
in persona del Giudice dott.ssa Rachele Monfredi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 4547 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024 vertente
TRA
in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatura dello
Stato
ATTORE IN RIASSUNZIONE – DEBITORE ESECUTATO - OPPONENTE
E in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Livia Scaccianoce
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE – CREDITRICE ESECUTANTE
E NEI CONFRONTI DI
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_2
LITISCONSORTE CONTUMACE Controparte_3
CONCLUSIONI delle PARTI: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 22.1.25 e atti ivi richiamati.
1 MOTIVI della DECISIONE
L – debitore esecutato nel Parte_1 procedimento di espropriazione ex art. 543 cpc RGE 1912/23 promosso dall' Controparte_1
– ha tempestivamente introdotto la fase di merito dell'opposizione ex art. 615 co. 2^
[...]
cpc, definita in fase cautelare con la sospensione disposta dal collegio, adito in sede di reclamo, dopo che il GE aveva negato la cautela escludendo il fumus del ricorso.
In particolare, l'Assessorato contesta di essere ancora debitore del creditore procedente, assumendo di avere integramente pagato il debito fondato sul titolo azionato, versando all'Associazione
l'importo complessivo di € 40.047,54 comprensivo di capitale, interessi calcolati al tasso legale previsto dall'art. 1284 co. 1^ c.c. e spese, dopo che il titolo (decreto ingiuntivo n. 2285/15 reso dal
Tribunale di Palermo) – revocato con la sentenza resa dal Tribunale in accoglimento dell'opposizione proposta dalla PA – era stato confermato dalla Corte d'Appello che aveva annullato la sentenza di primo grado, rigettando l'opposizione con pronuncia n. 1335/21.
L'associazione convenuta – creditrice procedente – sostiene invece che l'adempimento dell'Assessorato sarebbe parziale e che sarebbe ancora dovuto un importo di € 16.195,67, pari alla differenza tra gli interessi versati e quelli dovuti, da calcolare al tasso legale previsto dal co. 4^ dell'art. 1284 c.c., come chiarito dalle sezioni unite della S.C. con l'ordinanza n. 61 del 2023.
, terza pignorata, ritualmente citata, non si è costituita ed è stata dichiarata contumace. CP_2
******
Così sinteticamente delineato l'oggetto del giudizio, il Tribunale osserva quanto segue.
Le sezioni unite civili della S.C., con la sentenza n. 117/24, hanno rimesso in discussione la generalizzata applicabilità del co. 4^ dell'art. 1284 c.c. a decorrere dalla proposizione della domanda giudiziale, affermando che spetta al giudice della cognizione individuare i presupposti per l'applicazione della previsione e che, pertanto, ove il “ove il giudice [della cognizione] disponga il pagamento degli «interessi legali» senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
La giurisprudenza citata dal creditore procedente risulta dunque superata. Comunque – ove anche ci si soffermasse (arrivando a diversa conclusione) sul percorso motivazionale seguito dalla S.C. che,
a dire il vero, ha assunto l'affermazione sui poteri del giudice della cognizione, come premessa del
2 ragionamento seguito per risolvere il contrasto che le era stato devoluto su quelli del Giudice dell'esecuzione – la soluzione relativa al caso in esame non cambierebbe, essendo una soluzione obbligata alla luce di quanto espressamente affermato nel titolo.
Invero, con il decreto, il Giudice della cognizione ha ingiunto di pagare:
“
1. la somma di € 26.061,64 (euro ventiseimila sessantuno/64);
2. gli interessi sul capitale iniziale da calcolare al saggio legale a decorrere dal 16 aprile 2015 e sino all'effettivo pagamento;
3. le spese…”.
Con il ricorso monitorio, richiamato e recepito nel decreto, il creditore dopo aver indicato in €
25.000,00 l'importo dovuto a titolo di capitale, aveva precisato che sulla predetta somma erano maturati €1.061,64 a titolo di interessi legali calcolati dalla data di riconoscimento del debito
(4/10/2012) alla data del 15 aprile 2015. Aveva quindi chiesto il pagamento di € 26.061,64 oltre interessi legali fino al soddisfacimento e spese.
Se è vero che interessi legali, in seguito all'introduzione con la l. 162/14 dell'art. 1284 co. 4^ c.c., sono anche quelli previsti da tale norma con riferimento al periodo successivo alla domanda, è altresì vero che il tenore del ricorso – considerata la quantificazione della prima tranche di interessi al tasso previsto dall'art. 1284 co. 1^ c.c. e la mancata indicazione del diverso tasso per il periodo successivo – induce a ritenere che il giudice della cognizione non abbia differenziato i tassi.
La mancata applicazione dell'art. 1284 co. 4^ con riferimento agli interessi successivi alla proposizione della domanda, dunque, doveva essere fatta valere dal ricorrente con un'istanza di correzione al giudice del monitorio o comunque con una nuova domanda nell'ambito del giudizio di opposizione, proposto dalla controparte.
L'opposizione va dunque accolta, risultando condivisibili le valutazioni svolte dal collegio in sede di reclamo. In ragione dei mutamenti giurisprudenziali susseguitisi sulla questione, reputa tuttavia il
Tribunale che sussistono i presupposti di cui all'art. 92 cpc per la compensazione integrale delle spese tra le altre parti del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'opposizione proposta dall' Parte_2
all'esecuzione avente r.g.e. 1912/23 e dichiara che nulla più è dovuto in relazione al
[...]
titolo azionato.
Compensa le spese
Palermo, lì 1.4.25 Il Giudice dott.ssa Rachele Monfredi
3 4