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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 02/10/2025, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Paola Di Francesco Presidente dott.ssa Federica Abiuso Giudice dott. Nicola Del Vecchio Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 579/2025 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “separazione giudiziale” e vertente
TRA
, C.F. , nata a LO NE (VR) in [...] Parte_1 C.F._1
07/11/1950, rappresentata e difesa dall'avv. CIVALLERO ALBERTO e dall'avv. NAGGAR
MAGDA, elettivamente domiciliata come in atti
- RICORRENTE–
E
, C.F. , nato a [...] in Controparte_1 C.F._2 data 06/12/1955, rappresentata e difesa dall'avv. VISCIANO ROBERTO, elettivamente domiciliato come in atti
- RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Rovigo
CONCLUSIONI
Per la ricorrente ed il resistente: “
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. il sig. verserà alla sig.ra a decorrere da ottobre 2025 entro il giorno 5 CP_1 Pt_1 di ogni mese la somma di € 1.500 a titolo di assegno di mantenimento che sarà annualmente ed automaticamente rivalutabile secondo gli indici ISTAT con primo aggiornamento nel mese di ottobre 2026; il pagamento dovrà avvenire mediante accredito sul seguente IBAN [...] intestato alla sig.ra , salva diversa Pt_1
1 indicazione della stessa;
3. il sig. si impegna a estromettere mediante sostituzione CP_1 entro il 15.11.2025 la sig.ra da tutte le garanzie, fideiussorie o altro, prestate a favore del Pt_1 sig. personalmente e/o in favore di qualsiasi ente, società o quant'altro a lui riferibile, CP_1 anche qui non elencate e comprese quelle di cui all'elenco, controfirmato dal sig. , CP_1 allegato alla scrittura privata sottoscritta in data 22.9.2025, consegnando alla sig.ra Pt_1 apposita dichiarazione liberatoria rilasciata dagli istituti di credito da ogni obbligazione e responsabilità derivante dalle garanzie, prestate anche relative a rapporti non specificamente identificati e per le esposizioni sino a quella data: a tal proposito il sig. riconosce che CP_1 tutte le garanzie prestate dalla sig.ra sono relative a debiti suoi o alle società a lui riferibili Pt_1 per cui nemmeno in parte possono essere ritenute riferibili alla sig.ra .
4. Il sig. si Pt_1 CP_1 impegna a non aggravare la propria esposizione debitoria e a manlevare e tenere indenne la signora da qualsiasi richiesta, azione o pretesa che dovesse essere avanzata nei suoi Pt_1 confronti dalla banca o ente creditore, a titolo di escussione di qualsiasi garanzia e/o fideiussione prestata, anche se qui non espressamente indicata ed anche per obbligazioni sorte anteriormente alla estromissione/sostituzione, nonché a rimborsare immediatamente ogni somma che la stessa fosse tenuta a corrispondere in forza della garanzia, incluse eventuali spese legali e oneri accessori. La presente manleva opera a prima richiesta e resta valida fino alla completa liberazione della signora da ogni obbligazione derivante dalle garanzie prestate in favore del Pt_1 sig. o di società di cui lui nel momento in cui sono sorte ne faceva parte ed anche CP_1 qualora non ne faccia più al momento dell'escussione della garanzia.
5. i coniugi convengono che le spese legali e giudiziali sono integralmente compensate tra le parti con rinuncia dei difensori alla solidarietà professionale”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le posizioni delle parti
ha convenuto in giudizio allegando: Parte_1 Controparte_1
- di aver contratto matrimonio civile con il resistente in data 14.1.1989;
- che dalla loro unione è nata la figlia , il 14.9.1987, oggi maggiorenne ed Persona_1 economicamente autosufficiente;
- che, con il tempo, la convivenza è divenuta intollerabile e che il resistente ha cessato di fornire un supporto economico in suo favore.
Tanto premesso, ha chiesto a questo Tribunale l'adozione degli opportuni Parte_1 provvedimenti indicati in ricorso.
Si è costituita parte resistente ed ha dedotto: Controparte_1
2 - che la sua situazione economica e patrimoniale rappresentata dalla ricorrente non è conforme a quella effettiva;
- di avere sempre fornito sostegno e supporto alla figlia , a differenza della Persona_1 madre;
- che di fatto la ha abbandonato la casa familiare, pur risultando ancora anagraficamente Pt_1 lì residente.
Ciò posto, ha chiesto a questo Tribunale l'adozione dei provvedimenti Controparte_1 analiticamente indicati in comparsa.
2. Fatti più rilevanti dello svolgimento del processo
All'udienza del 30.9.2025, le parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo, alle condizioni riportate in epigrafe.
Dunque, il giudice designato ha invitato i difensori alla discussione ex art. 473-bis.22, comma 4,
c.p.c., i quali hanno precisato le conclusioni in conformità all'accordo, rinunciando all'assegnazione di ulteriori termini.
La causa è stata assegnata in decisione.
3. Nel merito
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
In particolare, la perdurante cessazione della convivenza è elemento che lascia agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di tollerabilità della convivenza.
3.1 Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, il Tribunale prende atto degli accordi raggiunti dalle parti, ritualmente espressi nel verbale della menzionata udienza, e poiché attengono a diritti disponibili nessuna valutazione della loro legittimità e congruità deve essere effettuata.
In considerazione dell'intervenuto accordo le spese di lite possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo –Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
PRONUNCIA ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. la separazione personale tra i coniugi e , come sopra generalizzati;
Parte_1 Controparte_1
3 DISPONE, quanto ai provvedimenti accessori, IN CONFORMITÀ degli ACCORDI raggiunti dalle parti, come indicati in epigrafe;
DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Rovigo nella camera di consiglio tenutasi in data 30.9.2025.
Il Presidente dott.ssa Paola Di Francesco
Il giudice estensore dott. Nicola Del Vecchio
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