Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 17/06/2025, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 914/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei magistrati:
Dott. Marcello Castiglione - Presidente -
Dott.ssa Giovanna Cannata - Consigliere -
Dott.ssa Laura Casale - Consigliere relatore -
riuniti in camera di consiglio,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa d'appello avente ad oggetto: Fideiussione – polizza fideiussoria.
Proposta da:
(C.F. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Madrid (Spagna) P.IVA_1
e rappresentanza generale per l'Italia in Roma, Via Crescenzio, n. 12, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dall'Avv. Luigi Molinaro (C.F.
con studio in Roma, Via Bettolo, n. 3 presso il quale è elettivamente C.F._1
domiciliata;
-Appellante
-contro-
Il (P.IVA , in persona del Sindaco pro tempore, agli effetti Controparte_1 P.IVA_2
del presente atto rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e
domiciliato presso il suo studio, sito in Sanremo, via Roma, n. 176;
-Appellato
-per la riforma-
della sentenza n. 224/23 del Tribunale di Imperia, pubblicata in data 25.03.23.
Conclusioni delle parti:
Per l'Appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, in accoglimento dei motivi esposti
a supporto della presente impugnazione ed in riforma della sentenza impugnata, accertato e dichiarato: - che, successivamente al deposito della sentenza ed in esecuzione del comando giudiziale ivi statuito, ha corrisposto al l'importo complessivo di € 640.459,10 T_ Controparte_1
con bonifico del 5/4/2023; - che il creditore di un contratto autonomo di garanzia è obbligato all'osservanza del canone generale di buona fede e dei doveri (di avviso, informativi, cooperazione
e protezione) in cui, tipicamente, si esplica tale regola oggettiva di condotta;
- che, di conseguenza, al contratto autonomo di garanzia trovano applicazione gli istituti regolati dagli art. 1956 cc e 1227 cc nella misura in cui siano ravvisabili, nella condotta concreta osservata dal creditore, dei comportamenti contrari a buona fede e correttezza ed idonei ad integrare le fattispecie astratte contemplate in tali norme;
- che la condotta, silente verso il garante ed omissiva/permissiva verso il debitore, concretamente tenuta dal ha precluso ad la possibilità di Controparte_1 T_
esperire una fruttuosa azione di rilievo e regresso mediante lo svolgimento di tempestive domande cautelari sul patrimonio della contraente di polizza (all'epoca dell'inadempimento libero da gravami
e trascrizioni pregiudizievoli) ed ha consentito che sul patrimonio del debitore venissero iscritte ipoteche da parte di terzi creditori (i quali hanno assorbito l'intero ricavato della liquidazione fallimentare di;
- che la stessa condotta ha determinato un aggravamento dei danni Pt_2 procurato dall'incremento dei prezzi delle materie prime e della manodopoera quale esistente al momento dell'insorgenza dell'inadempimento rispetto a quello quantificato dal CTU con riferimento al prezziario regionale dell'anno 2014 - che l'obbligazione del garante, non potendosi confondere con quella gravante in capo al debitore ed essendo rivolta al pagamento di una somma predeterminata che le parti hanno prefigurato come idonea a sostituire la mancata od inesatta prestazione del debitore, configura un debito di valuta e non un debito di valore nell'ordine a) accertare e dichiarare l'inesistenza del credito così come azionato in monitorio e/o comunque
l'illegittimità e/o l'infondatezza e/o l'abusività della stessa pretesa di pagamento per la sopravvenuta liberazione del garante per fatto e colpa del ai sensi dell'art. 1956 cc nonché per violazione CP_1 all'obbligo di buona fede in executivis ex art. 1375 cc, con conseguente condanna del alla CP_1 restituzione delle somme corrisposte con gli interessi ex art. 1284 cc comma II e comma IV rispettivamente dal pagamento e dalla domanda fino al saldo b) in via subordinata, limitare la responsabilità di al pagamento delle sole somme ritenute come effettivamente necessarie T_
per il completamento delle opere di urbanizzazione e determinate con riferimento al prezzario regionale esistente al momento dell'insorgenza dell'inadempimento e della scadenza delle obbligazioni garantite nella causale, tenendo conto dei lavori già eseguiti dalla contrante di polizza
e/o dai soggetti attuatori ed escludendo dall'indennizzo ex art. 1227 cc i maggiori danni che il avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza corrispondenti, quanto meno, CP_1 all'incremento dei costi di esecuzione delle opere di urbanizzazione quali individuati dal CTU all'esito del procedimento di accertamento tecnico preventivo (facendo riferimento al prezziario regionale del 2014) rispetto a quelli dovuti sulla base del prezziario regionale esistente alla scadenza dell'obbligazione garantita (2010); incremento da individuarsi previo svolgimento di una apposita
CTU salva la liquidazione equitativa che si propone di attuare attraverso la riduzione delle spese di urbanizzazione all'importo individuato dall'Arch. con la perizia del gennaio 2013, escluse Per_1 somme a titolo di sanzioni, e con riduzione delle spese tecniche in misura pari al 30% dell'importo indicato nella stessa perizia, trattandosi di progetto esecutivi in gran parte già predisposto, con conseguente condanna del alla restituzione della differenza rispetto all'importo Controparte_1 di € 640.459,10 (oltre interessi) complessivamente versato c) in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o abusività della pretesa come quantificata con il monitorio in quanto manifestamente eccessiva rispetto all'inadempimento del soggetto garantito ed alla misura dei costi che sarebbero stati necessari in caso di comportamento corretto e di buona fede dell'Ente creditore, disponendo la condanna del alla restituzione della differenza tra l'importo pagato CP_1
e l'importo dei costi occorrenti al completamento delle opere di urbanizzazione sulla base del prezziario regionale vigente alla data (dicembre 2010) in cui è insorto l'inadempimento del debitore, da determinare previo svolgimento di CTU (salva la liquidazione equitativa così come espressa nel capo precedente), previa proporzionale riduzione del costo delle spese tecniche in considerazione del fatto che, pacificamente, questo risultava esser stato già in gran parte predisposto;
d) in ogni caso, accertato e dichiarato che ha aderito alla domanda di accertamento tecnico T_
preventivo e non ha assunto alcuna posizione di contrasto ed accertato e dichiarato altresì che nel corso del procedimento di ATP ed all'esito dello stesso ha sottoposto al Comune di una CP_1 proposta conciliativa praticamente corrispondente alla domanda che l'Ente ha ritenuto di svolgere rifiutando la proposta di compensare integralmente e comunque escludere T_ T_ dall'obbligo di partecipazione alle spese di CTU del procedimento di accertamento tecnico preventivo ponendo le stesse a carico esclusivo della parte debitrice (il soggetto attuatore) che, con il proprio comportamento e le contestazioni mosse avverso la quantificazione operata dal perito del ha reso inevitabile l'accertamento tecnico Con vittoria delle spese di entrambi i gradi di CP_1
giudizio In via istruttoria: a) si allegano, insieme alla sentenza appellata (in copia che si attesta essere conforme all'originale), la distinta bancaria comprovante il pagamento dell'importo di €
640.459,10 eseguito con riserva di ripetizione in data 5/4/2023 e gli atti ed i documenti del fascicolo di primo grado;
b) si chiede all'Ecc.ma Corte di accogliere la richiesta di integrazione della CTU inutilmente rivolta al primo giudice con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 cpc (sulla evidenza che, nel procedimento di ATP, il perito si era limitato ad individuare sic et simpliciter il costo dei lavori non eseguiti sulla base del prezziario delle opere pubbliche del 2014, senza però esprimere alcuna valutazione o stima del costo che si sarebbe dovuto affrontare per completare le opere di urbanizzazione ove l'Ente avesse immediatamente attivato gli strumenti a sua disposizione, sulla base del prezziario vigente al momento in cui si era determinato l'inadempimento del soggetto attuatore, vale a dire nel mese di dicembre 2010), chiedendo al nominando Ausiliario di voler - quantificare con precisione l'ammontare delle opere eseguite in adempimento degli obblighi garantiti
(informazione essenziale in una situazione di conclamata parziale esecuzione delle opere per comprendere la misura dell'indennizzo da corrispondere che, però, non è stata resa dal CTU il quale, nel procedimento di ATP, ha riportato un dato assoluto) in modo da stabilire di quanto, proporzionalmente, si sarebbe comunque ridotta la garanzia fideiussoria alla scadenza del termine per l'esecuzione dei lavori secondo la normativa vigente in materia di appalti pubblici;
- stabilire il costo delle opere non eseguite e da completare applicando il computo metrico estimativo richiamato nella convenzione urbanistica (e, quindi, il prezziario di riferimento all'anno 2003) e quello vigente al momento in cui si è determinato l'inadempimento (dicembre 2010) - quantificare il costo delle opere che si sarebbe dovuto sostenere ed il valore dei danni si sarebbero potuti evitare nel caso in cui il stesso od un soggetto terzo (da chiunque fosse stato incaricato) fosse tempestivamente CP_1
intervenuto ed avesse immediatamente agito, in sostituzione del soggetto attuatore, per realizzare le opere di urbanizzazione che, al termine del periodo stabilito nella convenzione, risultavano non eseguite e/o da completare - quantificare il valore delle aree possedute ed in proprietà della
Immobiliare UBERTAS e della Immobiliare Le VELE interessate dalle opere di urbanizzazione alla data della scadenza del termine del 10.12.2010 previsto per la consegna dei lavori di cui all'elenco espresso dal CTU nella perizia tecnica (alle pagg. 23 e ss)”.
Per l'Appellato: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Genova, contrariis reiectis, preliminarmente
e pregiudizialmente dichiarare che è venuto meno l'interesse ad agire nei confronti del della CP_1 società avendo definito, in via di transazione, l'azione di regresso nei confronti del T_ [...]
, e di conseguenza, respingere l'appello, con statuizione di rito. Piaccia, inoltre, alla Corte CP_1
d'Appello dichiarare inammissibili le nuove domande ed eccezioni svolte dall'appellante e inammissibile e nulla la domanda per genericità, e, respinto ogni avverso motivo di gravame, confermare la sentenza del Tribunale di Imperia pubblicata il 25 marzo 2023 n. 224, in ogni sua parte. Vinte le spese e gli onorari, oltre alle spese generali nella misura del 15% delle competenze oltre al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa nella sentenza ex art. 96 c.p.c. per avere agito in giudizio con mala fede o colpa grave, consistente nell'avere trascurato di comunicare alla
Corte l'avvenuta transazione con la Chiede, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., Parte_3 ove ritenuto necessario, che l'Ill.ma Corte ordini alla e, eventualmente, al terzo Immobiliare T_
Le Vele la produzione del contratto di transazione intervenuto tra di loro.”.
***
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 25.9.2020, la Parte_1
conveniva in giudizio dinnanzi al Tribunale di Imperia il esponendo: Controparte_1
- che, con convenzione Urbanistica in data 12/11/2007, il Comune di affidava alle società CP_1 immobiliari e l'esecuzione di un importante intervento edificatorio, CP_2 Parte_3 consistente nella edificazione di n. 3 edifici e di un'autorimessa, completo delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie (viabilità, parcheggi ed impianti) cui avrebbe dovuto far seguito la cessione, da parte delle appaltatrici, di parte delle aree interessate dagli oneri di urbanizzazione e di proprietà esclusiva delle stesse società sottoscrittrici della concessione;
- che la convenzione aveva fatto seguito ad un piano particolareggiato di iniziativa privata presentato dagli stessi soggetti attuatori, approvato dal Comune di in data 8/6/2007 ove era prevista, tra CP_1
l'altro, l'assunzione da parte di tali società dell'obbligo di eseguire - nel rispetto di precise cadenze temporali (entro 3 anni dall'inizio dell'attività edificatoria) espressamente qualificate come tassative e fissate a pena di decadenza dalla convenzione stessa – determinate opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ivi descritte, a scomputo degli oneri concessori.
- che, a garanzia della esecuzione delle opere di urbanizzazione nonché della cessione delle aree al il Soggetto attuatore si obbligava a consegnare idonee garanzie fideiussorie per un CP_1 massimale, la prima, di importo corrispondente all'importo di € 573.659,49 indicato nel computo metrico quale costo delle opere di urbanizzazione (da ridurre in proporzione allo stato di avanzamento dei lavori) e, la seconda, di importo di € 105.660,00 pari al valore riconosciuto alle aree di sedime
(garanzie poi effettivamente prestata da con le polizze UR06050690 a garanzia degli T_ oneri di urbanizzazione a scomputo e UR0605691 “a garanzia cessione aree da dismettere al
[...]
”); CP_1 - che alla convenzione aveva fatto seguito il permesso di costruire n. 523 del 5 dicembre 2007 rilasciato ad istanza della sola CP_2
- che l'attuatore non rispettava i termini previsti dalla convenzione, portando a compimento solo la costruzione degli edifici residenziali (le tre palazzine e l'autorimessa, ultimati in data 24 luglio 2010), eseguendo solo una parte delle opere di urbanizzazione (rimaste quindi non completate) e senza procedere alla cessione delle aree di proprietà;
- che, di fronte a tale grave inadempimento (elevato dall'art. 15 del TU Edilizia a motivo di decadenza dal permesso per la parte non eseguita), il Comune rimaneva completamente inerte fino all'aprile del
2012 quando, decorsi circa 16 mesi rispetto alla scadenza del termine entro cui avrebbero dovuto esser ultimati i lavori, inviava una semplice lettera alla e a in cui si CP_2 Parte_3
rammentava che il termine di tre anni dalla data di rilascio del primo permesso a costruire era ampiamente spirato senza che le opere di urbanizzazione a scomputo e quelle oggetto di cessione fossero state completate e cedute al Comune e, in aggiunta, si invitavano le parti a produrre uno stato di avanzamento dei lavori corredato da apposita documentazione, facendo presente infine che sarebbero state predisposti dal Settore VI Urbanistica del Comune “le verifiche del caso in ordine alle opere a scomputo eventualmente già realizzate e/o da realizzarsi”;
- che tale nota veniva riscontrata dalla in data 18 luglio 2012 con una lettera in cui essa CP_2 dichiarava di trovarsi in stato di insolvenza, riconoscendo di aver interrotto i lavori “a causa della mancanza di liquidità;
- che il di anziché assumere iniziative anche cautelari a tutela delle ragioni di credito CP_1 CP_1
vantate rimaneva inerte fino a quando, preso atto che anche la promessa di ripresa e ultimazione dei lavori formulata a luglio non era stata mantenuta, in data 19.11.12 inviava una diffida ex art. 11 della
Convenzione “a completare le opere previste entro il termine inderogabile di 30 giorni dal ricevimento della presente” preannunciando che “decorsi i termini, verrà dichiarata la decadenza dalla Convenzione e, quindi, anche dal Permesso a costruire”;
- che, in data 19.04.13, il Comune informava per la prima volta la della situazione di grave T_
inadempimento in cui ormai da circa 3 anni era incorso il Soggetto attuatore e, allegando una relazione tecnica contenente l'analitica descrizione delle opere di urbanizzazione eseguite e quelle rimaste ineseguite o da completare redatta dall'Arch. , la invitava a pagare l'importo Persona_2 complessivo di € 465.547,46;
- che la richiesta di escussione era riscontrata dalla che, di fronte alle contestazioni T_
qualificate mosse dalla al fine di valutare meglio la legittimità della pretesa di CP_2 pagamento ed evitare il rischio di perdere l'azione di regresso, in data 17.05.2013 prima chiedeva al la trasmissione della documentazione tecnica e progettuale richiamata nella perizia CP_1 dell'Arch. e, poi, con distinta missiva del 29.5.2013, chiedeva al di prender Per_1 CP_1
posizione sulle deduzioni tecniche e sulle istanze svolte dalla nonché di esprimere le CP_2
proprie valutazioni con riguardo alla valorizzazione delle opere eseguite e da eseguire descritte nella relazione condivisa dalla menzionata Società in funzione di un eventuale componimento bonario;
- che, a seguito del fallimento dei tentativi di conciliare la controversia, il con Controparte_1
ricorso depositato il 3 settembre 2014, chiedeva al Tribunale di Imperia un accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis cpc al fine di sentir accertare, nel contraddittorio con (medio CP_2
tempo dichiarata fallita con sentenza del 5 dicembre 2013) e con il valore delle opere Parte_3
non eseguite e/o da completare;
- che, a seguito della conclusione del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., il Tribunale di Imperia emetteva, su richiesta del un decreto ingiuntivo relativo al pagamento non solo Controparte_1 dell'importo complessivamente quantificato dal CTU nella perizia definitiva, ma anche delle spese di CTU liquidate a favore del Perito dal Tribunale;
- che spiegava opposizione avverso il suddetto provvedimento monitorio, contestando sotto T_ svariati profili la legittimità della richiesta di pagamento ed eccependo: a) l'estinzione della garanzia fideiussoria perché il beneficiario di polizza, aveva omesso di proporre qualsivoglia istanza CP_1 giudiziale nei confronti del debitore principale (attuatore) dopo la scadenza dell'obbligazione principale (art. 1957 cc); b) la liberazione del fideiussore in quanto il pur conoscendo CP_1
l'insolvenza del soggetto attuatore, aveva consentito la “prosecuzione del rapporto edificatorio ben oltre il termine di scadenza dell'obbligazione garantita” (art. 1956 c.c.); c) la violazione, per gli stessi fatti, dell'obbligo di buona fede da parte del d) il concorso del fatto colposo del creditore ex CP_1
art. 1227 c.c.
2. Si costituiva in giudizio il contestando l'opposizione e chiedendone il rigetto Controparte_1
perché infondata in fatto ed in diritto.
In particolare, il Comune opposto ribadiva la sussistenza e l'esigibilità della pretesa creditoria così come azionata in sede monitoria: invero, contrariamente a quanto asserito dalla società originaria opponente, tutte le clausole della polizza ne avrebbero confermato la natura di garanzia autonoma (e non accessoria) in quanto, a differenza della fideiussione - che garantisce personalmente
“l'adempimento di un'obbligazione altrui” (art. 1936 c.c.) - il garante avrebbe assunto, nel caso in esame, una obbligazione di natura tipicamente indennitaria per il rischio dell'inadempimento di una obbligazione (infungibile) altrui.
3. La causa veniva istruita documentalmente e veniva decisa con la sentenza impugnata, con cui il
Tribunale di Imperia accoglieva parzialmente la spiegata opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto condannando la società opponente al pagamento, in favore del
[...]
, dell'importo di € 515.080,94, oltre interessi legali. CP_1
In particolare, secondo il Giudice di prime cure:
- la polizza stipulata da e con in favore del CP_2 Parte_3 T_ Controparte_1
sarebbe stata da qualificarsi come contratto autonomo di garanzia e non come contratto di fideiussione, perché la garanzia avrebbe riguardato una prestazione infungibile e perché essa avrebbe previsto, per il caso di inadempimento del garantito, non già l'adempimento della stessa obbligazione principale, ma il pagamento del risarcimento;
- il garante quindi, col contratto de quo, nonostante alcune isolate disposizioni contenenti il T_ termine “fideiussione”, si sarebbe obbligato ad eseguire non la stessa prestazione del debitore, ma una prestazione diversa, di natura indennitaria, mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore stesso;
- pertanto, le eccezioni spiegate dalla garante, fondate sulle previsioni di cui agli artt. 1956 e 1957
c.c., non sarebbero state fondate trattandosi di istituti non applicabili al contratto autonomo di garanzia per difetto di accessorietà;
- che le argomentazioni dell'originaria opponente relative alla presunta violazione, da parte del del canone generale di buona fede e quelle inerenti al presunto abuso del diritto Controparte_1
(art. 1375 c.c.) e al presunto fatto colposo del creditore (art. 1227 c.c.) sarebbero state parimenti prive di pregio, perché, in tema di contratto autonomo di garanzia, la completa autonomia dell'obbligazione del garante autonomo dalle vicende dell'obbligazione (principale) garantita, determinerebbe, per il garante autonomo, l'impossibilità di sollevare eccezioni comunque attinenti al rapporto fondamentale
(beneficiario/debitore garantito), con il solo limite dell'exceptio doli, nei casi di escussione della garanzia con dolo, mala fede o abuso manifesto – nella specie del tutto insussistenti – o nei casi di illiceità della causa del rapporto garantito o di contrarietà a norme di ordine pubblico – nella specie neppure allegati;
- che l'eccezione di manifesta abnormità della somma di € 390.821,56 liquidata a titolo di indennizzo sarebbe stata destituita di fondamento in quanto la prestazione risarcitoria-indennitaria a carico del garante costituirebbe un tipico debito di valore assolvendo ad una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio del beneficiario/assicurato, sicché l'importo avrebbe dovuto essere attualizzato al momento della liquidazione (in base ai prezzi vigenti al momento della pronuncia); - l'eccezione circa la non debenza dell'IVA sarebbe stata generica e quella riguardante le c.d. spese tecniche sarebbe stata da rigettare alla luca di quanto obiettato dal beneficiario, ossia che “…
Occorrerà poi nominare un Progettista ed un Direttore dei Lavori e redigere un progetto esecutivo, di tal chè l'onere (conteggiato secondo il D.M. n. 143/2013) ammonterà ad euro 38.278,68”;
- sarebbe stata da escludere dalla garanzia la somma di € 8.000,00 (per sanzioni) perché il CP_1
non avrebbe avuto titolo per pretendere, nei confronti del garante, il pagamento delle sanzioni irrogate a carico del privato per ritardato pagamento degli oneri stessi, essendo il garante del tutto estraneo al rapporto sanzionatorio;
- non sarebbe stata neppure dovuta, perché estranea al rapporto di garanzia, la somma di € 9.352,32 per spese di consulenza tecnica preventiva (ex art. 696 bis c.p.c.) il cui esborso sarebbe stato da regolarsi, se del caso, all'esito del giudizio di merito, secondo il principio della soccombenza (art. 91
c.p.c.).
4. Con atto di citazione in appello notificato in data 20.10.23, Parte_1
impugnava la predetta decisione, deducendo quattro motivi.
4.1. Col primo motivo (“SUL DIRITTO AD INVOCARE LO STRUMENTO DI TUTELA
PREVISTO DALL'ART. 1956 CC E SULLA INTERVENUTA LIBERAZIONE DEL
GARANTE”), l'appellante lamentava l'erroneità della pronuncia impugnata, nella parte in cui essa aveva escluso l'applicabilità al caso di specie dell'art. 1956 c.c.
In particolare, dopo aver sostenuto che tale norma possa estendersi anche al contratto T_
autonomo di garanzia, osservava che, nel caso di specie, il di fronte al conclamato Controparte_1
inadempimento delle società attuatrici della Convenzione urbanistica e nella consapevolezza dell'aggravamento delle condizioni economico-patrimoniali della contrante di polizza CP_2
avrebbe consentito la prosecuzione del rapporto edificatorio ben oltre il termine di scadenza dell'obbligazione garantita, concedendo di fatto alla Società proroghe dei termini per l'esecuzione dei lavori di completamento.
4.2. Col secondo motivo (“SULLA ILLEGITTIMITÀ DELL'ESCUSSIONE PER CONTRARIETÀ
A ABUSO DEL DIRITTO E CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CP_3
CREDITORE EX ART. 1227 CC. L ), l'appellante si doleva dell'erroneità della CP_4 sentenza di primo grado, nella parte in cui essa aveva stabilito che l'abuso del diritto (art. 1375 cc) ed il concorso del fatto colposo del creditore (art. 1227 cc) integrerebbero eccezioni attinenti al rapporto fondamentale (tra creditore e debitore), per cui le stesse non potrebbero esser invocate dal garante autonomo con il solo limite della exceptio doli, nei casi di escussione della garanzia con dolo, mala fede o abuso manifesto che, però, nella specie, sarebbero stati del tutti insussistenti, perché
l'obbligazione garantita sarebbe rimasta pacificamente inadempiuta, almeno in parte.
Sul punto, l'originaria opponente, premesso che il dovere di buona fede non potrebbe non informare il comportamento delle parti anche in un contratto autonomo di garanzia, nel caso di specie il
[...]
, di fronte all'inadempimento grave del proprio debitore ed all'espressa ammissione di CP_1
trovarsi in stato di insolvenza, in ossequio a detto dovere avrebbe dovuto dare pronto avviso ed informazione alla Compagnia per consentire alla stessa di assumere ogni iniziativa a cautela dell'eventuale diritto di regresso ed avrebbe dovuto tempestivamente risolvere il rapporto ed agire in modo da impedire l'aggravamento dei danni, ponendo in essere tutte le attività necessarie per il completamento delle opere di urbanizzazione rimaste inadempiute.
La sostanziale inerzia dell'Amministrazione civica avrebbe pregiudicato la posizione di che, T_
oltre ad esser stata impedita della facoltà di agire tempestivamente nei confronti dei soggetti attuatori quando gli stessi disponevano di un patrimonio immobiliare ancora libero da gravami pregiudizievoli, sarebbe stata costretta anche a subire un aggravamento dei danni legato al naturale incremento dei prezzi delle materie prime e della manodopera necessaria all'esecuzione dei lavori garantiti.
In definitiva, il patrimonio del garante dovrebbe essere liberato dal danno che il creditore avrebbe potuto evitare e/o ridurre ove, con un comportamento diligente e di buona fede, si fosse prontamente adoperato nei confronti del Soggetto attuatore per realizzare i crediti corrispondenti ai lavori ineseguiti, eventualmente affidando con tempestività l'esecuzione delle opere stesse ad un soggetto terzo, in esecuzione ad un comportamento che le parti avrebbero espressamente contemplato e previsto all'art. 10 della Convenzione urbanistica.
4.3. Col terzo motivo (“SULLA MISURA DELL'INDENNIZZO”), l'appellante censurava il capo della decisione di prime cure, con cui il Tribunale di Imperia aveva respinto l'eccezione di illegittimità
e/o abusività della pretesa monitoria che aveva sollevato sul rilievo che essa sarebbe stata T_
manifestamente abnorme rispetto costo delle opere dovuto in base al prezziario vigente al momento dell'insorgenza dell'inadempimento ed a quello stimato dallo stesso con la perizia Controparte_1
del gennaio 2013.
In argomento, sosteneva che, nel contratto autonomo di garanzia, non essendo T_
l'obbligazione del garante finalizzata a corrispondere al beneficiario l'importo della obbligazione garantita (in ragione della autonomia dei rapporti), essa configurerebbe un debito di valuta che non potrebbe trasformarsi in debito di valore avuto riguardo al danno derivante dall'inadempimento dell'obbligazione principale, poiché l'obbligazione del garante sarebbe da essa svincolata. Nella fattispecie in esame, la pretesa escussiva avrebbe meritato di esser censurata e si sarebbe esposta all'exceptio doli generalis, perché l'indennizzo richiesto (dopo 10 anni dall'insorgenza dell'inadempimento) sarebbe stato manifestamente eccessivo rispetto all'inadempimento del soggetto garantito e rispetto alla misura dei costi che sarebbero stati necessari in caso di comportamento corretto e di buona fede dell'Ente creditore.
Inoltre, non sarebbe stata condivisibile la decisione del Giudice di primo grado di ritenere come dovuto anche il 100% delle spese tecniche “per redazione progetto esecutivo, direzione lavori e coordinamento scurezza” che il CTU aveva quantificato in € 38.278,68 atteso che, per quanto emergerebbe dalla stessa perizia (cfr. pag. 22), “il progetto risulta esser già stato in gran parte predisposto”, ragion per cui si potrebbe affermare che anche l'ammontare di questo importo debba esser proporzionalmente ridotto nella misura equitativa del 30%.
4.4. Col quarto motivo (“SULLA LIQUIDAZIONE A CARICO DI ATRADIUS DELLE SPESE DI
CTU”), l'appellante sosteneva che la decisione del primo Giudice di porre a suo carico i 2/3 delle spese di CTU nel giudizio di accertamento tecnico preventivo non sarebbe stata corretta perché non avrebbe tenuto conto della condotta, processuale e sostanziale, da lei tenuta sia nel corso dell'ATP, sia successivamente al deposito della relazione di consulenza.
In particolare, protestava di non aver assunto alcuna posizione di contrapposizione con la T_ domanda di accertamento tecnico e di aver accolto con favore l'iniziativa del Controparte_1
ritenendo inevitabile e necessario, specie alla stregua delle osservazioni tecniche svolte dall'impresa garantita e dalle quantificazioni dalla stessa operate, procedere ad un accertamento tecnico in grado di stabilire il valore corretto delle opere di urbanizzazione rimaste ineseguite alla data dell'insorgenza dell'inadempimento.
Inoltre, secondo l'originaria opponente, oltre a doversi escludere la sua soccombenza nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, il Tribunale di Imperia avrebbe dovuto considerare che, durante il giudizio ed anche dopo la conclusione dello stesso, essa avrebbe ripetutamente avanzato proposte di conciliazione sempre migliorative, da ultimo offrendo il pagamento delle stesse somme quantificate dal CTU e chiedendo, quale unica contropartita, il rilascio della surroga convenzionale nei crediti derivanti dalla convenzione.
5. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18.12.23, si costituiva in giudizio il contestando le argomentazioni avversarie e, in particolare, sostenendo: Controparte_1
- in via preliminare, che l'accordo transattivo raggiunto tra e la società nel giudizio T_ Pt_3 di “regresso anticipato” intentato dalla prima per ottenere il pagamento della somma di euro
524.433,30 avrebbe determinato la cessazione della materia del contendere, perché il garante avrebbe ottenuto dal debitore principale quanto in questa sede pretenderebbe dal con la ulteriore CP_1 conseguenza che, qualora venisse accolto l'appello proposto da quest'ultima otterrebbe un T_
arricchimento senza causa;
- ancora in via preliminare, che controparte, sotto la dizione: “accertato e dichiarato”, avrebbe introdotto n. 6 domande di accertamento, che non sarebbero state presenti nella citazione in opposizione e nella prima memoria istruttoria depositata in primo grado, con conseguente loro inammissibilità ex art. 345 c.p.c.; che l'impugnazione avversaria sarebbe nulla e inammissibile in quanto generica;
- nel merito, quanto al primo motivo, che l'art. 1956 c.c. non sarebbe applicabile alla polizza di garanzia autonoma e che la fattispecie da tale norma prevista sarebbe diversa da quella contestata al che avrebbe attivato la fideiussione, dopo aver constatato che gli attuatori della convenzione CP_1
si erano resi inadempienti;
che il comportamento del sarebbe stato corretto e improntato a CP_1
buona fede;
che la circostanza del mutamento delle condizioni economiche dei debitori principali non sarebbe stata provata così come sarebbe rimasto indimostrato che il fosse al corrente del CP_1
deterioramento di dette condizioni;
- quanto al secondo motivo, che sarebbe priva di pregio l'argomentazione avversaria, secondo cui il avrebbe dovuto informare della situazione di decozione dei debitori principali, CP_1 T_
perché non sarebbe stata fornita la prova di simile situazione e perché il contratto autonomo di garanzia non avrebbe previsto alcun obbligo informativo in tal senso in capo all'Amministrazione; che l'art. 1227 c.c., secondo la giurisprudenza di legittimità, non potrebbe essere inteso nel senso di costringere il creditore a condotte attive implicanti notevoli rischi e sacrifici quali sarebbero le azioni giudiziarie;
che nessuna violazione di un dovere giuridico imposto dalla legge o nascente dal contratto e nessun fatto, neppure colposo, potrebbe essere ascritto al né alcun concreto Controparte_1 pregiudizio sarebbe derivato alla garante avendo quest'ultima agito in via di regresso verso T_
la Società Immobiliare Le Vele e avendo definito la vertenza con una transazione, pur avendo il creditore titolo per rivalersi per l'intero nei confronti di quel debitore ex artt. 1949 e 1203 c.c.;
- quanto al terzo motivo, che il danno subito dal per sopperire alla inesatta prestazione di CP_1
sarebbe consistito tanto nei costi necessari per l'esecuzione delle opere a scomputo CP_2
rimaste ineseguite e nei costi per una nuova progettazione, quanto in quelli per una nuova direzione dei lavori, per gli oneri della sicurezza nonché quelli per la sanatoria delle opere eseguite in difformità dall'autorizzato e tutti questi costi sarebbero stati analiticamente conteggiati nella C.T.U. dell'ingegnere , svoltasi nel contraddittorio delle parti in causa, e quantificati nella Persona_3
complessiva misura di euro 523.080,98, applicando il Prezziario Opere del 2014, senza applicazione di alcuna rivalutazione monetaria;
- quanto al quarto motivo, che la statuizione del Tribunale in materia di spese di CTU nel giudizio di accertamento tecnico preventivo sarebbe stata corretta, alla luce del principio giurisprudenziale per cui “le spese dell'accertamento tecnico preventivo devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, (come è avvenuto) e saranno prese in considerazione, nel successivo giudizio di merito ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente.” (Cass. Sez. 3, 08/06/2017, n.
14268; Cass. 17 agosto 2017 n. 20139); che la circostanza che nel corso del giudizio ex art. T_
696 bis c.p.c., avesse formulato proposte conciliative sarebbe irrilevante, per essere queste ultime sbilanciate a suo favore e perché avendo l'obbligo di solvere entro trenta giorni, avrebbe dovuto, comunque, pagare quanto da lei ritenuto dovuto.
6. La Corte, in persona del Consigliere Istruttore, con ordinanza del 12.02.24, rinviava la causa all'udienza del 10.10.24 per la rimessione in decisione collegiale ex art. 352 c.p.c., concedendo alle parti i termini di sessanta giorni prima della predetta udienza per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni, di trenta giorni prima della predetta udienza per il deposito delle comparse conclusionali e di quindi giorni prima della predetta udienza per il deposito delle note di replica.
7. Con ordinanza del 11.10.24, la Corte, nella persona del Consigliere Istruttore, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
8. La Corte, con ordinanza del 16.10.24, disponeva la rimessione del causa in istruttoria ordinando, ex art. 210 c.p.c., ad di produrre il contratto di transazione concluso con la società T_ Pt_3
ad esito del giudizio da essa instaurato innanzi al Tribunale di Imperia ed avente n. rg 1196/2021 e fissava per la comparizione personale delle parti innanzi al Consigliere istruttore l'udienza del
13.1.2025.
9. A tale udienza, il Consigliere istruttore, verificato l'avvenuto deposito della transazione, tentava la conciliazione delle parti che, tuttavia, dava esito negativo.
Pertanto, il Consigliere istruttore, dato atto, fissava l'udienza del 29.05.25 per la rimessione in decisione collegiale ex art. 352 c.p.c., concedendo alle parti i termini di sessanta giorni prima della predetta udienza per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni, di trenta giorni prima della predetta udienza per il deposito delle comparse conclusionali e di quindi giorni prima della predetta udienza per il deposito delle note di replica.
10. La Corte, in persona del Consigliere istruttore, con ordinanza del 30.05.25, rimetteva la causa al
Collegio per la decisione. RAGIONI DELLA DECISIONE
11. L'appello è infondato e deve essere respinto, per le ragioni che seguono.
11.1. In via preliminare, occorre prendere posizione sull'accordo transattivo versato in atti da a seguito della rimessione della causa in istruttoria e sulla sua eventuale idoneità a definire T_
il presente giudizio.
Al riguardo, giova rammentare che l'appellante, in data 05.10.23, ha concluso con un Parte_3 contratto di transazione in virtù del quale quest'ultima società “a tacitazione di ogni pretesa di credito vantata da nei propri confronti in relazione alla Convenzione urbanistica richiamata in T_
premessa ed alla polizza UR0605690 emessa a garanzia della esecuzione delle relative opere di urbanizzazione” proponeva “di pagare ad a saldo e stralcio, l'importo complessivo di € T_
con le seguenti modalità: - € .000,00 entro 5 giorni dalla sottoscrizione del presente atto mediante bonifico da eseguire sulle seguenti coordinate: IT 03 K 02008 05211 000001061233 Unicredit intestato ad - € .000,00 entro e non oltre il 31 gennaio 2024 Parte_1 mediante bonifico da eseguire sull'Iban IT 03 K 02008 05211 000001061233 Unicredit intestato ad
- € .000,00 entro e non oltre il 30 settembre 2024 mediante bonifico Parte_1 da eseguire sull'Iban IT 03 K 02008 05211 000001061233 Unicredit intestato ad Parte_1
”.
[...]
Ebbene, secondo la tesi del tale scrittura privata, stipulata prima della notifica Controparte_1 dell'atto introduttivo del presente giudizio di impugnazione, sarebbe stata idonea a privare T_ dell'interesse a coltivare l'appello avverso la sentenza qui impugnata, n. 224/23 del Tribunale di
Imperia, giacché, in sostanza, la società garante avrebbe già ottenuto dalla debitrice le somme odiernamente pretese nei confronti dell'appellato.
Tale impostazione, tuttavia, come questa Corte ha anticipato all'udienza del 13.01.25, non appare condivisibile, poiché all'art. 4, punti due e tre del contratto di transazione de quo si legge che si riserva di promuovere ogni più opportuna azione a tutela dei propri diritti di credito T_
(restitutori e/o risarcitori) nei confronti degli altri soggetti, diversi dalla società , coinvolti Pt_3
dalla polizza UR0605690 compreso il diritto di gravare d'appello la sentenza di condanna n.
224/2023 emessa dal Tribunale di Imperia a favore del;
con l'intesa che, salvo Controparte_1 quanto previsto al paragrafo che segue, qualunque sarà l'esito del giudizio di gravame, le parti del presente accordo non potranno reciprocamente avanzare pretese o richieste di qualsiasi genere per evitare, ritardare, incrementare o diminuire il corrispettivo sopra convenuto od i ratei di cui al punto
2 che fossero 3 eventualmente ancora dovuti ovvero per ottenere pagamenti o rimborsi di qualsiasi genere (iii) che, considerato quanto indicato all'art. 4, punto (i) della presente scrittura sul collegamento tra l'importo transattivo e gli obblighi restitutori sorti nell'ambito del parallelo giudizio n. 1785/2020, nel caso di accoglimento dell'appello con riforma integrale della sentenza di primo grado n. 224/2023 e condanna definitiva del alla restituzione di tutte le Controparte_1 somme pagate in forza della provvisoria esecuzione (includendo anche l'ipotesi di un eventuale procedimento in Cassazione), restituirà alla quanto versato T_ Parte_3
in esecuzione della presente scrittura, dopo aver recuperato le somme dal con esclusione CP_1 solo dell'importo individuato a titolo di concorso nelle spese di lite della causa pendente inter partes;
mentre, nel caso di riforma parziale con sentenza definitiva (e quindi includendo anche l'ipotesi dell'eventuale procedimento in Cassazione), mentre, nel caso di riforma parziale, sarà T_ obbligata a restituire alla Immobiliare LE VELE solo l'importo differenziale tra l'importo accertato come dovuto da al quale importo garantito (laddove inferiore ad € ) e T_ Controparte_1
quanto corrisposto dalla Immobiliare Le VELE ad in esecuzione della presente transazione, T_ sempre al netto dell'importo di € concordemente individuato quale concorso sulle spese di lite della causa pendente inter parte ed al netto delle eventuali spese di recupero che fosse necessario sostenere per l'esecuzione nei confronti del , con l'intesa che la restituzione delle somme Controparte_1
sarà esigibile solo con la definitività della sentenza. A tal fine, si impegna a comunicare T_
a la Immobiliare LE VELE l'esito del procedimento di appello, le attività esecutive poste in esser per il recupero (totale o parziale) delle somme pagate al e lo svolgimento dell'eventuale CP_1
procedimento di Cassazione trasmettendo le opportune comunicazioni direttamente alla PEC dell'Avv. Silvia Sciandra”.
Pertanto, può affermarsi che l'odierna appellante, pur avendo convenuto con gli importi Parte_3
da essa dovuti in forza della Convenzione urbanistica del 12.11.2007, richiamata dalla polizza stipulata tra e il si è altresì espressamente riservata il diritto di proporre T_ Controparte_1
appello avverso la sentenza n. 224/23 del Tribunale di Imperia e ha accettato di assumere su di sé precisi obblighi restitutori in previsione dei possibili esiti del presente procedimento, così lasciando impregiudicate le proprie ragioni di credito verso l'odierno appellato.
11.2. Ne deriva che, nel caso di specie, se, da un lato, può convenirsi con l'originaria opposta sul fatto che in virtù della transazione del 05.10.23, abbia ottenuto dal debitore somme da essa T_
reclamate nei confronti del soggetto garantito, dall'altro lato deve osservarsi che tali importi, fino alla decisione del presente giudizio, giusta il disposto del riportato art. 4 del contratto di transazione, non possono dirsi definitivamente acquisiti al patrimonio dell'appellante che, quindi, conserva l'interesse a che questa Corte si pronunci sulle domande formulate nei riguardi del Controparte_1
Per completezza, si precisa che l'impossibilità di conoscere l'esatto ammontare delle somme che in forza dell'atto transattivo in esame, ha ottenuto da impossibilità dovuta T_ Parte_3 all'oscuramento degli importi per ragioni di riservatezza, non è in alcun modo idonea a inficiare le suesposte considerazioni, che, con ogni evidenza, prescindono dall'ammontare dei pagamenti effettuati dal debitore in favore della società garante.
12. Nel merito, si osserva che coi primi due motivi d'appello, ha sostenuto che il T_ comportamento del che sarebbe rimasto inerte di fronte all'inadempimento di Controparte_1 [...]
e di ai loro obblighi scaturenti dalla Convenzione urbanistica, avrebbe Parte_3 CP_2 determinato o la liberazione del garante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1956 c.c. e/o del principio di buona fede (I motivo) o la riduzione dell'importo dallo stesso dovuto ex art. 1227 c.c. (II motivo).
12.1. Ebbene, al riguardo, deve anzitutto evidenziarsi che l'appellante non ha contestato il capo della sentenza impugnata riguardante la qualificazione giuridica della polizza del 21.11.2007 come contratto autonomo di garanzia, con la conseguenza che siffatta statuizione deve ritenersi coperta da giudicato.
Ciò premesso, si osserva che la Suprema Corte ha chiarito, in numerose occasioni, che “Il contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual è
l'obbligazione dell'appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce
l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un "vicario" del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore>>. (Cass. Sez. un. 3947/ 2010; Cass. 30509/ 2019).” (Cass. Civ., Sez. III, 31.03.21, n.
8874).
Alla luce di tale consolidato insegnamento nomofilattico, è possibile affermare che, nel caso di specie, in cui, come detto, tra e il è stato concluso un contratto autonomo di T_ Controparte_1 garanzia, non può trovare applicazione l'art. 1956 c.c., poiché tale norma, dettata in tema di fideiussione e rubricata “Liberazione del fideiussore per obbligazione futura”, nella misura in cui esige che il creditore, prima di far credito al terzo che versi in uno stato di difficoltà economica, si procuri la “speciale autorizzazione del fideiussore”, postula necessariamente l'esistenza dell'accessorietà del rapporto di garanzia rispetto a quello principale.
12.2. Pertanto, appare meritevole di conferma quanto statuito sul punto dal Giudice di primo grado, ossia che “In definitiva, le eccezioni spiegate dalla garante, fondate sulle previsioni di cui agli artt.
1956 e 1957 c.c., non sono fondate trattandosi di istituti non applicabili al contratto autonomo di garanzia (per difetto di accessorietà): “Il contratto autonomo di garanzia reca come connotato fondamentale l'assenza di accessorietà dell'obbligazione del garante rispetto a quella dell'ordinante, essendo la prima qualitativamente diversa dalla seconda, oltre che rivolta non al pagamento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore;
ne consegue, pertanto, una generale inapplicabilità a tale contratto del n.
1785/2020 R.G.A.C.C. disposto dell'art. 1957 c.c., salvo diversa specifica pattuizione intercorsa tra le parti [nel caso di specie insussistente – n.d.e.], purché compatibile con le restanti clausole contrattuali” (Cass. n. 7883/17)” (pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata).
12.3. Deve tuttavia rilevarsi che ha anche eccepito la violazione, da parte dell'odierna T_ appellata, del principio generale di buona fede, anche con riferimento all'art. 1227 c.c., perché il beneficiario della polizza, pur consapevole dell'inadempimento del soggetto attuatore, sarebbe rimasto totalmente inerte per oltre tre anni (dal 2010 al 2013), non assumendo nei confronti del contraente inadempiente alcuna iniziativa, né stragiudiziale né giudiziale, così compromettendo definitivamente ogni possibilità di rivalsa del garante nei confronti del debitore principale, divenuto medio tempore insolvente.
A tal riguardo, si osserva che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, “lo scollamento tra il rapporto di valuta e quello di garanzia non può spingersi fino a reputare indifferente rispetto alla obbligazione del garante, oltre ai vizi di invalidità del contratto (diversi dalla illiceità della causa e dalla contrarietà a norme imperative) anche la inesistenza del rapporto principale”, giacché
“ove non voglia travalicarsi il limite di meritevolezza dell'interesse perseguito dalle parti attraverso la causa del negozio autonomo di garanzia, non sembra in ogni caso potersi prescindere dalla
«esistenza» del rapporto obbligatorio che costituisce termine di riferimento (ovvero il presupposto esterno) della garanzia autonoma, atteso che la inesistenza – originaria o sopravvenuta – del rapporto principale di valuta, venendo ad escludere la stessa (astratta verificabilità della) perdita patrimoniale che – dall'inadempimento di quel rapporto – sarebbe potuta derivare al creditore beneficiario, priva la garanzia della sua stessa ragione giustificativa, con la conseguenza che tale inesistenza (originaria o sopravvenuta) bene può costituire oggetto di eccezione idonea a paralizzare la pretesa del beneficiario volta ad ottenere (quando anche non ricorrano nella condotta del creditore gli estremi della frode o della mala fede della «exceptio doli») una attribuzione patrimoniale «sine causa»” (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 8342 del 2017, cit., che richiama pure Cass. Sez.
3, sent. 24 aprile 2008, n. 10652, Rv. 603239-01, anch'essa incline a ritenere che il tema della “prova liquida dell'abusività dell'escussione”, ovvero della frode e mala fede, concerna i casi in cui la pretesa verso il garante investa un'obbligazione che sia stata già adempiuta, e non quella
“inesistente”).” (Cass. Civ., Sez. III, 30.08.24, n. 23434).
Dunque, l'autonomia tra il rapporto di garanzia e il rapporto principale non può estendersi al punto di obbligare il garante ad adempiere nei confronti del creditore anche quando quest'ultimo sia già stato soddisfatto o quando si rilevi l'inesistenza, originaria o sopravvenuta, del titolo. In tali ipotesi, il garante autonomo potrà opporre alla pretesa creditoria la cd. exceptio doli che, nondimeno, secondo la giurisprudenza di legittimità, “(…) richiede, come presupposto di fondatezza dell'eccezione stessa, che sia evidente, certo e incontestabile il venir meno del debito garantito per pregressa estinzione dell'obbligazione principale o per altra causa, ovvero l'inesistenza del rapporto garantito.
L'abusività della richiesta della garanzia, ai fini dell'accoglimento dell'exceptio doli, deve risultare prima facie (cfr. Cass. n. 3552/98) o comunque da una prova c.d. liquida, cioè di pronta soluzione, che il garante è tenuto a fornire;
con l'ulteriore precisazione che, in materia di contratto autonomo di garanzia, non possono essere addotte a fondamento della exceptio doli circostanze fattuali idonee
a costituire oggetto di eccezione di merito opponibile nel rapporto principale dal debitore garantito al creditore e beneficiario della garanzia, in quanto elemento fondamentale di tale rapporto è la inopponibilità da parte del garante di eccezioni di merito proprie del rapporto principale.” (Cass.
Civ., Sez. III, 22.11.19, n. 30509).
12.4. Ora, nella fattispecie in esame, a ben vedere, non ha lamentato né l'inesistenza del T_ rapporto principale, né il fatto che il al momento dell'escussione della polizza, Controparte_1 avesse ricevuto aliunde l'indennizzo, ma si è limitata a sostenere che la condotta dell'odierno appellato, dolosamente preordinata a danneggiare la posizione del garante, sarebbe consistita nell'avere il omesso “di assumere qualsivoglia iniziativa nei confronti dei Controparte_1
soggetti obbligati in forza della convenzione successivamente alla scadenza del termine per
l'esecuzione delle opere e confidando, dolosamente, sulle aspettative recuperatorie nei confronti del solo garante, senza minimamente preoccuparsi delle conseguenze che la propria inerzia avrebbe potuto procurare, come in effetti ha procurato, sul patrimonio del garante” (pag. 21 dell'appello).
Tuttavia, tale presunta omissione del ad avviso di questa Corte, non può dirsi Controparte_1 sufficiente a integrare l'abuso intenzionale e manifesto che, secondo la giurisprudenza della Suprema
Corte, permette al garante autonomo di paralizzare l'iniziativa escussiva del creditore, e ciò in quanto le risultanze istruttorie acquisite agli atti del presente giudizio non consentono di ritenere provato che l'odierno appellato, dopo aver avuto contezza dello stato di dissesto economico in cui (asseritamente) versava il soggetto attuatore della Convenzione urbanistica, abbia atteso tre anni prima di interrompere i rapporti contrattuali con e con con l'intenzione di Parte_3 CP_2
pregiudicare la posizione del garante autonomo T_
Piuttosto, occorre ribadire che, nel caso di specie, si è pacificamente verificato il fatto cui i contraenti della polizza n. UR0605691 avevano subordinato il diritto del di pretendere Controparte_1
l'indennizzo da ossia che le opere di urbanizzazione secondaria menzionate nella T_
Convenzione urbanistica non erano state compiutamente realizzate dai soggetti privati incaricati dei lavori.
12.5. Le considerazioni svolte consentono di concludere sul punto ribadendo la piena operatività e vincolatività del contratto autonomo di garanzia concluso tra e il il T_ Controparte_1
21.11.2007, non avendo quest'ultimo tenuto una condotta tale da consentire al garante autonomo di sollevare la cd. exceptio doli.
12.6. Ne deriva l'infondatezza del primo e del secondo motivo d'appello.
13. Così delibato in punto “an”, ad analoghe conclusioni ritiene la Corte di pervenire in punto quantum.
13.1. Ed invero, venendo ora ad esaminare il terzo motivo di appello, avente ad oggetto, come si è visto, la misura dell'indennizzo riconosciuta in primo grado, va osservato che le decisioni citate dall'appellante a sostegno della propria tesi circa la configurabilità nella specie di un debito di valuta e non di valore, attengono ad un'ipotesi diversa a quella per cui è causa.
Si veda per tutte la sentenza della Suprema Corte n. 14621/2009, citata appunto da parte appellante, che a pag. 7 della motivazione chiarisce che “ (…) Il motivo è fondato limitatamente a quanto in appresso precisato. Va innanzi tutto riaffermato (Cass. 7885/2001) che il contratto autonomo di garanzia, avendo la funzione di garantire, nei confronti del beneficiario, l'adempimento dell'obbligo di deposito cauzionale assunto dallo stesso contraente nella e somma legalmente predeterminata, configura un debito di valuta che non può trasformarsi in debito di valore avuto riguardo al danno derivante dall'inadempimento dell'obbligazione principale poiché l'obbligazione del garante è da essa svincolata. Pertanto l'eventuale mora personale del fideiussore produce gli effetti previsti dall'art. 1224 cod. civ., e perciò la tardività del pagamento della cauzione effettuato dal garante rispetto al termine indicato nelle condizioni di polizza può solo implicare, in applicazione dell'art. 1224 c.c., comma 2 il riconoscimento del maggior danno, oltre gli interessi, che al creditore sia derivato dall'impossibilità di disporre della somma durante il periodo della mora”, precisando tuttavia che “Nella fattispecie essendo pacifico che la pubblica amministrazione impiega le somme nella sua disponibilità per la realizzazione dei suoi fini istituzionali, il danno derivante dal ritardo, nel caso in cui il tasso di svalutazione monetaria superi quello degli interessi legali, si configura come danno ulteriore ai sensi dell'art. 1224 c.c., comma 2, e, in quanto tale, diviene risarcibile. Pertanto al
LL.PP. possono esser riconosciuti, dalla scadenza del trentesimo giorno dalla richiesta CP_5
da parte dell'amministrazione - secondo la clausola n. 5 del contratto - sulla somma garantita gli interessi legali e la rivalutazione monetaria nella misura in cui sussista differenza tra il tasso dell'interesse legale e l'indice di svalutazione calcolato dall'ISTAT”.
Appare infatti evidente che la fattispecie ivi esaminata aveva per oggetto la garanzia del pagamento di una somma di denaro e non un obbligo di fare infungibile come nel caso oggetto della odierna decisione.
13.2. In effetti, come condivisibilmente ha evidenziato la difesa della parte appellata, la sentenza citata, non è stata ben applicata da parte appellante poiché è la liquidazione del danno, causato dall'inadempimento dell'obbligazione, che non si può trasformare in debito di valore.
Nel caso in esame, a fronte della lettera del del 19.04.2013, vigeva l'obbligo di Controparte_1 di adempiere, entro 30 giorni, non all'esecuzione del completamento delle opere, ma al T_
pagamento di una somma di denaro, idonea a tenere indenne il (creditore Controparte_1
beneficiario in polizza) dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale CP_2
Da qui l'infondatezza anche del motivo in esame.
14. Per quanto riguarda infine il quarto motivo di appello, appare sufficiente rilevare che il Giudice di primo grado ha del tutto correttamente inserito il costo della CTU svolta in sede di accertamento tecnico preventivo tra le spese del processo, in conformità ai principi pacifici affermati sul punto dalla
Corte di Cassaiozne a mente dei quali le spese dell'accertamento tecnico preventivo devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, e saranno prese in considerazione, nel successivo giudizio di merito ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente, così come è appunto avvenuto nel caso in esame.
Per completezza, si osserva peraltro che anche la ripartizione dei relativi oneri tra le parti, nella misura di 2/3 ed 1/3 appare del tutto coerente con la statuizione avvenuta in punto spese di lite, che ha previsto appunto la compensazione delle stesse nella misura di un terzo tra le parti. Da qui la correttezza anche di tale statuizione, con conseguente rigetto di tutto il gravame e la conferma integrale della sentenza appellata.
15. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in conformità alla nota spese depositata dalla difesa del in base al Controparte_1
D.M. 147/22, assumendo come scaglione di riferimento della lite quello di valore indeterminabile, complessità media ed applicando i valori medi per tutte le fasi.
16. Si dà infine atto che, ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio
2012 n. 115, l'appello è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza,
- Rigetta l'appello proposto da Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore e, per l'effetto,
[...]
- Conferma integralmente la sentenza n. 224/23 del Tribunale di Imperia, pubblicata in data
25.03.23.
- Condanna l'appellante al pagamento, in favore della parte appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 12.156,00 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e
CPA come per legge;
Si dà atto che, ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n.
115, l'appello è stato integralmente rigettato.
Così deciso in Genova, il 4.6.2025
Il Consigliere Estensore
dott.ssa Laura Casale
Il Presidente
dott. Marcello Castiglione