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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 25/03/2025, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Filomena Mari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3675\2018 promossa da:
cod. fisc.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Antonio Torre, domiciliatario con studio in Foggia al Corso Roma, 71; attrice contro
, ( ), in qualità di legale rappresentante p.t. della ditta Controparte_1 C.F._2
”, (P.I. ) già , Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_3 rappresentato e difeso, dall'avv. Frederico Bitetti presso il cui studio sito in Foggia alla Via Gramsci n.
107/I è elettivamente domiciliato;
nonché
, rappresentato e difeso dall'avv. Caterina D'Anelli, Parte_2 CodiceFiscale_3
presso il cui studio sito in Foggia alla via Danimarca n.19\A, è elettivamente domiciliato.
motivi di fatto e di diritto della decisione ha regolarmente riassunto il giudizio r.g.n.253\2018 incardinato dinanzi al Parte_1
giudice di Pace di Foggia, dichiaratosi incompetente per valore, deducendo:
-di avere stipulato, in qualità di acquirente, con Controparte_2
(ex ) (in qualità di alienante) contratto di compravendita, in data 1.02.2016, avente ad CP_3
oggetto l'autovettura (usata) FORD, del tipo S-AX, targata EK 074 WW;
- che la trattativa è stata condotta da , il quale ha rassicurato l'acquirente circa il buono Parte_2 stato dell'auto e non ha fatto menzione alcuna circa la presenza di vizi successivamente riscontrati;
pagina 1 di 8 - di aver visionato e acquistato l'auto suindicata presso l'autosalone di sito in Via Controparte_1
Scillitani 27/A, Foggia;
- che il contratto di acquisto è stato sottoscritto su un modulo compilato a nome di di CP_3
; Controparte_1
- che a titolo di prezzo ha corrisposto la somma di € 5.900,00 di cui € 5.000,00 mediante assegno bancario e € 900,00 in contanti;
- che ha sopportato il costo di € 529,00 per il pagamento del passaggio di proprietà e di € 66,88 per l'operazione di revisione periodica dell'auto;
- che l'auto suindicata presentava dei vizi occulti al momento della vendita costringendola ad esose riparazioni tecniche;
- che tali vizi si sono manifestati solo in data 23.05.2016, come risulta dalla ricevuta fiscale emessa dall'officina incaricata delle riparazioni per il costo di € 517,00;
- che ha locato un box al costo di € 70 mensili al fine di ricoverare l'auto, considerata l'impossibilità di utilizzarla, per evitare che in strada fosse esposta a pericoli di ogni sorta, con spese di registrazione del contratto di locazione di € 41,50 euro (di cui € 67,00 per la registrazione e € 16,00 relativi agli oneri fiscali previsti, che i contraenti hanno equamente diviso).
Ha, quindi, chiesto al giudice adito di: “- accertare ai sensi dell'art. 1453 comma 1 cod. civ., la sussistenza dei presupposti che legittimano la IG.ra a richiedere la risoluzione del Parte_1
predetto contratto;
- per gli effetti, dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c.; - per gli effetti, condannare il venditore, alla restituzione del prezzo di vendita (pari a € 5.900,00) e delle spese, nonché dei pagamenti legittimamente fatti per la vendita che ammontano a € 620,00 per il passaggio di proprietà e € 66,88 per l'operazione di revisione periodica;
- condannare in solido i IGg.ri
[...]
e al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1453 c.c. quantificato in € CP_1 Parte_2
978,50 euro, somma pari a quella spesa per le riparazioni che sono rese necessarie operare sull'auto, maggiorata del costo sopportato per la registrazione del contratto di locazione, nonché dei canone di locazione corrisposti a far data dal 1.04.2017 sino al pagamento dell'ultimo canone di locazione. - vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi al sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario. Salva la possibilità di richiedere nuovi mezzi istruttori nei modi e nei termini di legge, anche in considerazione delle richieste istruttorie di controparte, con riserva di precisare, emandare
e/o integrare la domanda anche in via istruttoria e salvezza piena di ogni altro diritto”.
Si è costituito , anche in qualità di legale rappresentante p.t. della ditta Controparte_1 [...]
”, già , il quale, ha eccepito: Controparte_2 Controparte_3
pagina 2 di 8 -inammissibilità della domanda per irritualità della riassunzione e della relativa notifica alla controparte;
-prescrizione del presunto credito;
-infondatezza della domanda.
Ha, quindi, chiesto: “In via preliminare ed in rito:
1. dichiarare l'invalidità, l'irritualità e/o
l'inammissibilità dell'atto di riassunzione, per non avere parte attrice correttamente riattivato il rapporto processuale quiescente, nonché la nullità della notifica del ricorso in riassunzione, in quanto effettuata alla parte personalmente, anziché al procuratore costituito, in violazione degli artt. 170, 1 comma, c.p.c. e 125, terzo comma, disp, att. c.p.c.. 2. Per l'effetto, dichiarare estinto il giudizio, con ogni conseguenza di legge. Nel merito:
3. rigettare la domanda attorea, così come formulata nei confronti del convenuto, in quanto infondata, pretestuosa, oltre che non provata”.
Si è anche costituito , il quale ha chiesto il rigetto della domanda di Parte_2 Parte_1
eccependo:
-inammissibilità della domanda per irritualità della riassunzione e della relativa notifica alla controparte;
-prescrizione del presunto credito;
-infondatezza della domanda.
La causa è stata istruita con l'interrogatorio formale dei convenuti e l'espletamento della prova testimoniale.
ha dichiarato: “La circostanza n.2 è vera della memoria nr.2 dell'Avv. Antonio Torre Controparte_1 che mi viene letta”; Non è vera la circostanza n.4 (“Vero che, la IG.ra visionava e Parte_1 acquistava l'auto suindicata presso l'autosalone di , sito in Via Scillitani 27/A, 71121, Controparte_1
Foggia”) della suddetta memoria che mi viene letta. Posso precisare che non conosco la IG.ra
la quale non acquistava l'autovettura Ford S AX presso il mio autosalone sito Parte_1 in Foggia in via Scillitani 7”; “Con riferimento alla circostanza 5 che mi viene letta, dopo avere visionato la proposta d'acquisto posso riferire e precisare che il suddetto modulo veniva compilato da mio figlio titolare di un'agenzia pratiche auto;
non sapevo nulla che fosse stata compilata la proposta di acquisto a nome della mia concessionaria. Preciso altresì che l'autovettura S MA è stata da me venduta al IG. il quale mi rilasciava degli assegni e sottoscriveva il contratto di Parte_2
acquisto. Posso aggiungere che il passaggio di proprietà in favore del IG. non fu completato Pt_2 sino alla scadenza dell'ultimo assegno”; “quando ho ricevuto la lettera da parte di uno studio legale ho chiesto chiarimenti a mio figlio, il quale mi riferiva che il IG. gli aveva chiesto la Parte_2
cortesia di effettuare il passaggio di proprietà dalla società direttamente in favore della CP_3
pagina 3 di 8 IG.ra così da evitare le spese di un doppio passaggio di proprietà, il primo da Parte_1
in favore di ed il secondo da in favore di CP_3 Parte_2 Parte_2 Parte_1
. Per questo motivo mio figlio per errore predisponeva la proposta d'acquisto
[...] dell'autovettura FORD S MA con il modello della mia concessionaria ed effettuava il passaggio di proprietà direttamente dalla mia concessionaria in favore della IG.ra ”. Parte_1
ha dichiarato: “Confermo la circostanza nr.2 della memoria ex art. 183 VI co, n.2 cpc a Parte_2 firma dell'avv. Torre;
preciso che ho venduto personalmente l'autovettura Ford S MA in favore della NO ;” “Non è vera la circostanza n.4 della suddetta memoria”; “Con Parte_1
riferimento alla circostanza n.5 posso precisare che il contratto di vendita fu fatto dalla ditta CP_3 in favore mio, tant'è che io consegnavo al IG. degli assegni per il pagamento della vettura e CP_1 successivamente io ho venduto l'autovettura Ford S AX alla IG.ra . La proposta Parte_1
d'acquisto che mi viene esibita emessa da in favore di fu redatta in Agenzia CP_3 Parte_1
Pratiche auto. Preciso che chiesi al titolare dell'Agenzia Pratiche auto di effettuare un solo passaggio di proprietà da in favore di , per evitare i costi di un doppio CP_3 Parte_1 passaggio di proprietà, prima in mio favore e poi da me in favore della IG.ra ”; Parte_1
“Confermo la circostanza n.1 della memoria, 183 n.2 cpc a firma dell'avv. Bitetti che mi viene letta”;
“Confermo la circostanza n.2 della predetta memoria che mi viene letta”; “non è vera la circostanza
n.4 della predetta memoria in quanto per accordi intercorsi con il IG. , il passaggio di Controparte_1 proprietà dell'autovettura doveva essere fatto dopo il buon esito degli assegni che consegnai al CP_1 per il pagamento della vettura”; “Confermo la circostanza n.5 della predetta memoria e preciso di avere chiesto al figlio del IG. titolare dell'Agenzia Pratiche auto di potere effettuare Controparte_1 un solo passaggio di proprietà dalla Società in favore di ”; “Confermo la CP_3 Parte_1
circostanza n.6 della predetta memoria e preciso che inizialmente fu fatta la fattura in favore della IG.ra perché fu fatto il passaggio di proprietà da a . Parte_1 CP_3 Parte_1
Successivamente fu stornata la fattura in favore di e fu emessa la fattura dalla Società Parte_1
in mio favore, in quanto avevo provveduto io a pagare l'autovettura”. CP_3
Il teste ha dichiarato: “confermo la circostanza n.1 della memoria ex art. 183, VI Testimone_1 co, n.2 cpc del 6 giugno 2019, a firma dell'avv. d'Anelli (“Vero che il IG. in data Parte_2
01.02.2016, vendeva alla IG.ra l'autovettura usata Ford S-AX targata Parte_1
EK074WW per la somma di € 5.900,00?”) e posso riferire di essere a conoscenza della vendita della vettura Ford S MA da parte del IG. in favore della IG.ra , in quanto sono Parte_2 Parte_1 titolare di un'officina meccanica, nonché titolare di targa prova”; “ricordo che il IG. mi chiese Pt_2
la cortesia di potere apporre la mia targa prova sulla Ford S AX che doveva vendere in quanto priva
pagina 4 di 8 di assicurazione. Preciso che presi la targa prova e mi recai a casa del IG. ove era Parte_2
custodita la predetta vettura. Dopo avere apposto la targa prova al veicolo, andammo a fare un giro io, e la IG.ra , per provare l'auto che guidava la stessa ”; Pt_2 Parte_1 Parte_1
“confermo la circostanza n.2 della predetta memoria, a firma dell'avv. D'Anelli”; “con riferimento alla circostanza n.3 della predetta memoria posso riferire che la IG.ra dopo avere effettuato la Parte_1 prova su strada dell'autovettura, dichiarava di essere soddisfatta del veicolo Ford S AX”; “posso riferire che la IG.ra si accordava con il IG. per il pagamento del prezzo Parte_1 Pt_2 dell'autovettura e per recarsi presso un'agenzia per effettuare il passaggio di proprietà nei giorni seguenti”.
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi e all'odierna udienza la causa è stata decisa.
In primo luogo, vanno rigettate le eccezioni di inammissibilità della domanda per irritualità della riassunzione e della sua notificazione, considerato che entrambi i convenuti si sono costituiti in modo tempestivo e con atti dal contenuto adeguato all'oggetto ed alle difese dell'attrice, sanando così ogni eventuale irregolarità.
Nel merito, la domanda di è infondata e va rigettata per i seguenti motivi. Parte_1
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n.6385/20, ha stabilito che il trasferimento di proprietà di un'auto può avere luogo anche verbalmente, con la semplice manifestazione del consenso tra i due soggetti interessati: il consenso del venditore e quello del compratore.
Nel provvedimento si legge che “è pacifico, infatti, che il contratto di compravendita di un'automobile non richiede la forma scritta ad substantiam, ma si perfeziona, al pari della vendita di qualsiasi bene mobile, con il semplice consenso di venditore ed acquirente validamente manifestato”.
Al riguardo, la Corte precisa che “l'eventuale forma scritta è richiesta ai fini della trascrizione al PRA, la quale non costituisce requisito di validità e di efficacia del trasferimento, ma un mezzo di pubblicità, inteso a dirimere vari contrasti tra più aventi causa dal medesimo venditore (e si aggiunge, ai fini dell'imputabilità fiscale del bollo di circolazione e di altri adempimenti quali la revisione del veicolo)”.
Ne consegue che, per individuare il reale proprietario di una vettura, gli elementi che si ricavano dal
P.R.A. non possono essere considerati decisivi, ma solamente presuntivi;
in altre parole, questi elementi possono essere superati fornendo delle prove, anche testimoniali, di segno opposto (“Ai fini della individuazione dell'effettivo proprietario del veicolo i dati del PRA forniscono elementi meramente presuntivi, i quali possono essere vinti con qualsiasi mezzo di prova, anche testimoniale”).
Nel caso di specie, sia dagli atti allegati sia dalle concordanti dichiarazioni rese dai convenuti in sede di interrogatorio formale e dal teste escusso, risulta che:
pagina 5 di 8 -in data 02\03\2015, ha acquistato da il veicolo FORD SMA TG Parte_2 Controparte_1
EK074WW, entrandone in pari data nel pieno possesso;
-in virtù di tale contratto consensuale, ha corrisposto a titolo di prezzo di acquisto del Parte_2 veicolo la somma di € 5.900,00;
-i versamenti del prezzo da parte di in favore di sono precedenti alla data Parte_2 Controparte_1 di acquisto del veicolo da parte di . Parte_1
Alla data di acquisto da parte dell'attrice del veicolo, questo era di proprietà di , tra l'altro, Parte_2 non risultando agli atti il versamento del prezzo da parte di in favore di . Parte_1 CP_1
Inoltre, nonostante abbia tempestivamente disconosciuto la sottoscrizione della Controparte_1
proposta di acquisto n.6 del 01.02.2016, evidentemente diversa da quella apposta sulla proposta di acquisto del 02\03\2015, l'attrice non ha inteso formalizzare istanza di verificazione della stessa.
Quindi, deve ritenersi che l'attrice abbia acquistato il veicolo in questione da , in data Parte_2
01\02\2016, entrandone in pari data in possesso e, per tale motivo, al caso di specie si applica la disciplina di diritto comune di cui agli artt.1490 e segg. c.c. e non quella consumeristica di cui al D.lgs
206\2005, vertendosi in tema di contratto concluso tra privati.
Il termine di prescrizione per l'azione di risoluzione di cui all'art. 1495 c.c. deve farsi decorrere dal
01\02\2016.
Vale rilevare che il compratore gode della garanzia per vizi (art. 1490 c.c.), pertanto, qualora il bene risulti viziato in modo tale da renderlo inidoneo all'uso a cui è destinato o ne sia diminuito in modo apprezzabile il valore, può chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo, oltre al risarcimento del danno.
In tali circostanze, è il compratore ad essere gravato dall'onere di dimostrare la sussistenza dei vizi, anche in forza del principio di vicinanza della prova. Viene, così, ribadito il principio già affermato dalle Sezioni Unite nel 2019 (Cass. SS. UU. 11748/2019).
La garanzia per vizi (art. 1490 c.c.) riguarda le imperfezioni o alterazioni del bene e il venditore deve tenere indenne il compratore, allorché esse siano tali da rendere la cosa inidonea all'uso a cui è destinata o a diminuirne in modo apprezzabile il valore (escluso il caso di vizi riconosciuti o riconoscibili). In tale evenienza, il compratore può chiedere:
- la risoluzione del contratto (actio redhibitoria),
- la riduzione del prezzo (actio aestimatoria o quanti minoris),
- il risarcimento del danno (art. 1494 c.c.).
Le suddette azioni sono esperibili entro 8 giorni dalla scoperta del vizio a pena di decadenza, mentre l'azione si prescrive entro 1 anno dalla consegna (art. 1495 c.c.).
pagina 6 di 8 La mancanza di qualità non va confusa con la consegna aliud pro alio (letteralmente “una cosa per un'altra”), che ricorre allorché la diversità tra la cosa venduta e quella consegnata incida sulla natura, sull'individualità, sulla consistenza e sulla destinazione del bene al punto che esso appartenga ad un genere affatto diverso da quello che l'acquirente intendeva comprare (Cass. 2313/2016). In tale ipotesi, il compratore può esperire un'ordinaria azione di risoluzione per inadempimento (ex art. 1453
c.c.) senza osservare i citati limiti temporali.
La prova della preesistenza del vizio al momento della conclusione del contratto grava sul compratore (Cass. 3413/1980; Cass. 2841/1974).
Nel caso oggetto di vaglio, l'attrice ha allegato di avere acquistato l'auto in data 01.02.2016 e che solo in data 23\05\2016 ha scoperto che la stessa presentava vizi occulti denunciati in data 27\05\2016.
In disparte la questione di prescrizione ai sensi dell'art.l 1495 cc dell'azione di denuncia dei vizi, vale osservare che domanda non può essere accolta per assoluta genericità.
Nella lettera raccomandata a.r. del 27.01.2016, per il tramite del suo avvocato, Parte_1 ha testualmente denunciato alla che: “a distanza di pochi giorni Controparte_3 dall'acquisto l'autovettura suindicata presentava dei vizi occulti all'atto di vendita, che ha costretto la mia assistita a numerose riparazioni tecniche, giuste ricevute fiscali tutte allegate alla presente”, senza specificare la natura e l'entità dei presunti vizi scoperti.
Così nell'atto introduttivo del presente giudizio, l'attrice si è limitata a dichiarare che “l'auto suindicata presentava dei vizi occulti al momento della vendita, che hanno costretto l'acquirente alle riparazioni tecniche” e che “per le riparazioni summenzionate l'acquirente ha sopportato il costo di €
517,00”.
La genericità di tale allegazione non può ritenersi colmata dalle ulteriori difese dell'attrice e dalla documentazione dalla stessa depositata a supporto della propria domanda.
In particolare, le ricevute delle spese sostenute per le riparazioni del veicolo in questione non valgono a dimostrare i tipi di vizi riscontrati sull'auto né che gli stessi abbiano reso l'auto inidonea all'uso cui è destinata ed anche che gli stessi possano essere qualificati come “occulti”, anzi le voci richiamate in fattura sembrano afferire ad una manutenzione ordinaria dell'auto.
Le stesse revisioni periodiche cui l'attrice ha sottoposto il mezzo non hanno evidenziato vizi che abbiano potuto rendere l'auto inservibile, trattandosi tra l'altro di auto usata.
Parimenti generica e destituita di prova si appalesa la domanda di risarcimento danni spiegata dall'attrice.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri medi di cui al d.m. 55/2014.
pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande dell'attrice;
-condanna l'attrice a rimborsare a ciascun convenuto le spese di giudizio, che si liquidano in complessivi 2.540,00, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Così deciso in Foggia il 25 marzo 2025.
Il Giudice dott.ssa Filomena Mari
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Filomena Mari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3675\2018 promossa da:
cod. fisc.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Antonio Torre, domiciliatario con studio in Foggia al Corso Roma, 71; attrice contro
, ( ), in qualità di legale rappresentante p.t. della ditta Controparte_1 C.F._2
”, (P.I. ) già , Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_3 rappresentato e difeso, dall'avv. Frederico Bitetti presso il cui studio sito in Foggia alla Via Gramsci n.
107/I è elettivamente domiciliato;
nonché
, rappresentato e difeso dall'avv. Caterina D'Anelli, Parte_2 CodiceFiscale_3
presso il cui studio sito in Foggia alla via Danimarca n.19\A, è elettivamente domiciliato.
motivi di fatto e di diritto della decisione ha regolarmente riassunto il giudizio r.g.n.253\2018 incardinato dinanzi al Parte_1
giudice di Pace di Foggia, dichiaratosi incompetente per valore, deducendo:
-di avere stipulato, in qualità di acquirente, con Controparte_2
(ex ) (in qualità di alienante) contratto di compravendita, in data 1.02.2016, avente ad CP_3
oggetto l'autovettura (usata) FORD, del tipo S-AX, targata EK 074 WW;
- che la trattativa è stata condotta da , il quale ha rassicurato l'acquirente circa il buono Parte_2 stato dell'auto e non ha fatto menzione alcuna circa la presenza di vizi successivamente riscontrati;
pagina 1 di 8 - di aver visionato e acquistato l'auto suindicata presso l'autosalone di sito in Via Controparte_1
Scillitani 27/A, Foggia;
- che il contratto di acquisto è stato sottoscritto su un modulo compilato a nome di di CP_3
; Controparte_1
- che a titolo di prezzo ha corrisposto la somma di € 5.900,00 di cui € 5.000,00 mediante assegno bancario e € 900,00 in contanti;
- che ha sopportato il costo di € 529,00 per il pagamento del passaggio di proprietà e di € 66,88 per l'operazione di revisione periodica dell'auto;
- che l'auto suindicata presentava dei vizi occulti al momento della vendita costringendola ad esose riparazioni tecniche;
- che tali vizi si sono manifestati solo in data 23.05.2016, come risulta dalla ricevuta fiscale emessa dall'officina incaricata delle riparazioni per il costo di € 517,00;
- che ha locato un box al costo di € 70 mensili al fine di ricoverare l'auto, considerata l'impossibilità di utilizzarla, per evitare che in strada fosse esposta a pericoli di ogni sorta, con spese di registrazione del contratto di locazione di € 41,50 euro (di cui € 67,00 per la registrazione e € 16,00 relativi agli oneri fiscali previsti, che i contraenti hanno equamente diviso).
Ha, quindi, chiesto al giudice adito di: “- accertare ai sensi dell'art. 1453 comma 1 cod. civ., la sussistenza dei presupposti che legittimano la IG.ra a richiedere la risoluzione del Parte_1
predetto contratto;
- per gli effetti, dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c.; - per gli effetti, condannare il venditore, alla restituzione del prezzo di vendita (pari a € 5.900,00) e delle spese, nonché dei pagamenti legittimamente fatti per la vendita che ammontano a € 620,00 per il passaggio di proprietà e € 66,88 per l'operazione di revisione periodica;
- condannare in solido i IGg.ri
[...]
e al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1453 c.c. quantificato in € CP_1 Parte_2
978,50 euro, somma pari a quella spesa per le riparazioni che sono rese necessarie operare sull'auto, maggiorata del costo sopportato per la registrazione del contratto di locazione, nonché dei canone di locazione corrisposti a far data dal 1.04.2017 sino al pagamento dell'ultimo canone di locazione. - vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi al sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario. Salva la possibilità di richiedere nuovi mezzi istruttori nei modi e nei termini di legge, anche in considerazione delle richieste istruttorie di controparte, con riserva di precisare, emandare
e/o integrare la domanda anche in via istruttoria e salvezza piena di ogni altro diritto”.
Si è costituito , anche in qualità di legale rappresentante p.t. della ditta Controparte_1 [...]
”, già , il quale, ha eccepito: Controparte_2 Controparte_3
pagina 2 di 8 -inammissibilità della domanda per irritualità della riassunzione e della relativa notifica alla controparte;
-prescrizione del presunto credito;
-infondatezza della domanda.
Ha, quindi, chiesto: “In via preliminare ed in rito:
1. dichiarare l'invalidità, l'irritualità e/o
l'inammissibilità dell'atto di riassunzione, per non avere parte attrice correttamente riattivato il rapporto processuale quiescente, nonché la nullità della notifica del ricorso in riassunzione, in quanto effettuata alla parte personalmente, anziché al procuratore costituito, in violazione degli artt. 170, 1 comma, c.p.c. e 125, terzo comma, disp, att. c.p.c.. 2. Per l'effetto, dichiarare estinto il giudizio, con ogni conseguenza di legge. Nel merito:
3. rigettare la domanda attorea, così come formulata nei confronti del convenuto, in quanto infondata, pretestuosa, oltre che non provata”.
Si è anche costituito , il quale ha chiesto il rigetto della domanda di Parte_2 Parte_1
eccependo:
-inammissibilità della domanda per irritualità della riassunzione e della relativa notifica alla controparte;
-prescrizione del presunto credito;
-infondatezza della domanda.
La causa è stata istruita con l'interrogatorio formale dei convenuti e l'espletamento della prova testimoniale.
ha dichiarato: “La circostanza n.2 è vera della memoria nr.2 dell'Avv. Antonio Torre Controparte_1 che mi viene letta”; Non è vera la circostanza n.4 (“Vero che, la IG.ra visionava e Parte_1 acquistava l'auto suindicata presso l'autosalone di , sito in Via Scillitani 27/A, 71121, Controparte_1
Foggia”) della suddetta memoria che mi viene letta. Posso precisare che non conosco la IG.ra
la quale non acquistava l'autovettura Ford S AX presso il mio autosalone sito Parte_1 in Foggia in via Scillitani 7”; “Con riferimento alla circostanza 5 che mi viene letta, dopo avere visionato la proposta d'acquisto posso riferire e precisare che il suddetto modulo veniva compilato da mio figlio titolare di un'agenzia pratiche auto;
non sapevo nulla che fosse stata compilata la proposta di acquisto a nome della mia concessionaria. Preciso altresì che l'autovettura S MA è stata da me venduta al IG. il quale mi rilasciava degli assegni e sottoscriveva il contratto di Parte_2
acquisto. Posso aggiungere che il passaggio di proprietà in favore del IG. non fu completato Pt_2 sino alla scadenza dell'ultimo assegno”; “quando ho ricevuto la lettera da parte di uno studio legale ho chiesto chiarimenti a mio figlio, il quale mi riferiva che il IG. gli aveva chiesto la Parte_2
cortesia di effettuare il passaggio di proprietà dalla società direttamente in favore della CP_3
pagina 3 di 8 IG.ra così da evitare le spese di un doppio passaggio di proprietà, il primo da Parte_1
in favore di ed il secondo da in favore di CP_3 Parte_2 Parte_2 Parte_1
. Per questo motivo mio figlio per errore predisponeva la proposta d'acquisto
[...] dell'autovettura FORD S MA con il modello della mia concessionaria ed effettuava il passaggio di proprietà direttamente dalla mia concessionaria in favore della IG.ra ”. Parte_1
ha dichiarato: “Confermo la circostanza nr.2 della memoria ex art. 183 VI co, n.2 cpc a Parte_2 firma dell'avv. Torre;
preciso che ho venduto personalmente l'autovettura Ford S MA in favore della NO ;” “Non è vera la circostanza n.4 della suddetta memoria”; “Con Parte_1
riferimento alla circostanza n.5 posso precisare che il contratto di vendita fu fatto dalla ditta CP_3 in favore mio, tant'è che io consegnavo al IG. degli assegni per il pagamento della vettura e CP_1 successivamente io ho venduto l'autovettura Ford S AX alla IG.ra . La proposta Parte_1
d'acquisto che mi viene esibita emessa da in favore di fu redatta in Agenzia CP_3 Parte_1
Pratiche auto. Preciso che chiesi al titolare dell'Agenzia Pratiche auto di effettuare un solo passaggio di proprietà da in favore di , per evitare i costi di un doppio CP_3 Parte_1 passaggio di proprietà, prima in mio favore e poi da me in favore della IG.ra ”; Parte_1
“Confermo la circostanza n.1 della memoria, 183 n.2 cpc a firma dell'avv. Bitetti che mi viene letta”;
“Confermo la circostanza n.2 della predetta memoria che mi viene letta”; “non è vera la circostanza
n.4 della predetta memoria in quanto per accordi intercorsi con il IG. , il passaggio di Controparte_1 proprietà dell'autovettura doveva essere fatto dopo il buon esito degli assegni che consegnai al CP_1 per il pagamento della vettura”; “Confermo la circostanza n.5 della predetta memoria e preciso di avere chiesto al figlio del IG. titolare dell'Agenzia Pratiche auto di potere effettuare Controparte_1 un solo passaggio di proprietà dalla Società in favore di ”; “Confermo la CP_3 Parte_1
circostanza n.6 della predetta memoria e preciso che inizialmente fu fatta la fattura in favore della IG.ra perché fu fatto il passaggio di proprietà da a . Parte_1 CP_3 Parte_1
Successivamente fu stornata la fattura in favore di e fu emessa la fattura dalla Società Parte_1
in mio favore, in quanto avevo provveduto io a pagare l'autovettura”. CP_3
Il teste ha dichiarato: “confermo la circostanza n.1 della memoria ex art. 183, VI Testimone_1 co, n.2 cpc del 6 giugno 2019, a firma dell'avv. d'Anelli (“Vero che il IG. in data Parte_2
01.02.2016, vendeva alla IG.ra l'autovettura usata Ford S-AX targata Parte_1
EK074WW per la somma di € 5.900,00?”) e posso riferire di essere a conoscenza della vendita della vettura Ford S MA da parte del IG. in favore della IG.ra , in quanto sono Parte_2 Parte_1 titolare di un'officina meccanica, nonché titolare di targa prova”; “ricordo che il IG. mi chiese Pt_2
la cortesia di potere apporre la mia targa prova sulla Ford S AX che doveva vendere in quanto priva
pagina 4 di 8 di assicurazione. Preciso che presi la targa prova e mi recai a casa del IG. ove era Parte_2
custodita la predetta vettura. Dopo avere apposto la targa prova al veicolo, andammo a fare un giro io, e la IG.ra , per provare l'auto che guidava la stessa ”; Pt_2 Parte_1 Parte_1
“confermo la circostanza n.2 della predetta memoria, a firma dell'avv. D'Anelli”; “con riferimento alla circostanza n.3 della predetta memoria posso riferire che la IG.ra dopo avere effettuato la Parte_1 prova su strada dell'autovettura, dichiarava di essere soddisfatta del veicolo Ford S AX”; “posso riferire che la IG.ra si accordava con il IG. per il pagamento del prezzo Parte_1 Pt_2 dell'autovettura e per recarsi presso un'agenzia per effettuare il passaggio di proprietà nei giorni seguenti”.
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi e all'odierna udienza la causa è stata decisa.
In primo luogo, vanno rigettate le eccezioni di inammissibilità della domanda per irritualità della riassunzione e della sua notificazione, considerato che entrambi i convenuti si sono costituiti in modo tempestivo e con atti dal contenuto adeguato all'oggetto ed alle difese dell'attrice, sanando così ogni eventuale irregolarità.
Nel merito, la domanda di è infondata e va rigettata per i seguenti motivi. Parte_1
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n.6385/20, ha stabilito che il trasferimento di proprietà di un'auto può avere luogo anche verbalmente, con la semplice manifestazione del consenso tra i due soggetti interessati: il consenso del venditore e quello del compratore.
Nel provvedimento si legge che “è pacifico, infatti, che il contratto di compravendita di un'automobile non richiede la forma scritta ad substantiam, ma si perfeziona, al pari della vendita di qualsiasi bene mobile, con il semplice consenso di venditore ed acquirente validamente manifestato”.
Al riguardo, la Corte precisa che “l'eventuale forma scritta è richiesta ai fini della trascrizione al PRA, la quale non costituisce requisito di validità e di efficacia del trasferimento, ma un mezzo di pubblicità, inteso a dirimere vari contrasti tra più aventi causa dal medesimo venditore (e si aggiunge, ai fini dell'imputabilità fiscale del bollo di circolazione e di altri adempimenti quali la revisione del veicolo)”.
Ne consegue che, per individuare il reale proprietario di una vettura, gli elementi che si ricavano dal
P.R.A. non possono essere considerati decisivi, ma solamente presuntivi;
in altre parole, questi elementi possono essere superati fornendo delle prove, anche testimoniali, di segno opposto (“Ai fini della individuazione dell'effettivo proprietario del veicolo i dati del PRA forniscono elementi meramente presuntivi, i quali possono essere vinti con qualsiasi mezzo di prova, anche testimoniale”).
Nel caso di specie, sia dagli atti allegati sia dalle concordanti dichiarazioni rese dai convenuti in sede di interrogatorio formale e dal teste escusso, risulta che:
pagina 5 di 8 -in data 02\03\2015, ha acquistato da il veicolo FORD SMA TG Parte_2 Controparte_1
EK074WW, entrandone in pari data nel pieno possesso;
-in virtù di tale contratto consensuale, ha corrisposto a titolo di prezzo di acquisto del Parte_2 veicolo la somma di € 5.900,00;
-i versamenti del prezzo da parte di in favore di sono precedenti alla data Parte_2 Controparte_1 di acquisto del veicolo da parte di . Parte_1
Alla data di acquisto da parte dell'attrice del veicolo, questo era di proprietà di , tra l'altro, Parte_2 non risultando agli atti il versamento del prezzo da parte di in favore di . Parte_1 CP_1
Inoltre, nonostante abbia tempestivamente disconosciuto la sottoscrizione della Controparte_1
proposta di acquisto n.6 del 01.02.2016, evidentemente diversa da quella apposta sulla proposta di acquisto del 02\03\2015, l'attrice non ha inteso formalizzare istanza di verificazione della stessa.
Quindi, deve ritenersi che l'attrice abbia acquistato il veicolo in questione da , in data Parte_2
01\02\2016, entrandone in pari data in possesso e, per tale motivo, al caso di specie si applica la disciplina di diritto comune di cui agli artt.1490 e segg. c.c. e non quella consumeristica di cui al D.lgs
206\2005, vertendosi in tema di contratto concluso tra privati.
Il termine di prescrizione per l'azione di risoluzione di cui all'art. 1495 c.c. deve farsi decorrere dal
01\02\2016.
Vale rilevare che il compratore gode della garanzia per vizi (art. 1490 c.c.), pertanto, qualora il bene risulti viziato in modo tale da renderlo inidoneo all'uso a cui è destinato o ne sia diminuito in modo apprezzabile il valore, può chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo, oltre al risarcimento del danno.
In tali circostanze, è il compratore ad essere gravato dall'onere di dimostrare la sussistenza dei vizi, anche in forza del principio di vicinanza della prova. Viene, così, ribadito il principio già affermato dalle Sezioni Unite nel 2019 (Cass. SS. UU. 11748/2019).
La garanzia per vizi (art. 1490 c.c.) riguarda le imperfezioni o alterazioni del bene e il venditore deve tenere indenne il compratore, allorché esse siano tali da rendere la cosa inidonea all'uso a cui è destinata o a diminuirne in modo apprezzabile il valore (escluso il caso di vizi riconosciuti o riconoscibili). In tale evenienza, il compratore può chiedere:
- la risoluzione del contratto (actio redhibitoria),
- la riduzione del prezzo (actio aestimatoria o quanti minoris),
- il risarcimento del danno (art. 1494 c.c.).
Le suddette azioni sono esperibili entro 8 giorni dalla scoperta del vizio a pena di decadenza, mentre l'azione si prescrive entro 1 anno dalla consegna (art. 1495 c.c.).
pagina 6 di 8 La mancanza di qualità non va confusa con la consegna aliud pro alio (letteralmente “una cosa per un'altra”), che ricorre allorché la diversità tra la cosa venduta e quella consegnata incida sulla natura, sull'individualità, sulla consistenza e sulla destinazione del bene al punto che esso appartenga ad un genere affatto diverso da quello che l'acquirente intendeva comprare (Cass. 2313/2016). In tale ipotesi, il compratore può esperire un'ordinaria azione di risoluzione per inadempimento (ex art. 1453
c.c.) senza osservare i citati limiti temporali.
La prova della preesistenza del vizio al momento della conclusione del contratto grava sul compratore (Cass. 3413/1980; Cass. 2841/1974).
Nel caso oggetto di vaglio, l'attrice ha allegato di avere acquistato l'auto in data 01.02.2016 e che solo in data 23\05\2016 ha scoperto che la stessa presentava vizi occulti denunciati in data 27\05\2016.
In disparte la questione di prescrizione ai sensi dell'art.l 1495 cc dell'azione di denuncia dei vizi, vale osservare che domanda non può essere accolta per assoluta genericità.
Nella lettera raccomandata a.r. del 27.01.2016, per il tramite del suo avvocato, Parte_1 ha testualmente denunciato alla che: “a distanza di pochi giorni Controparte_3 dall'acquisto l'autovettura suindicata presentava dei vizi occulti all'atto di vendita, che ha costretto la mia assistita a numerose riparazioni tecniche, giuste ricevute fiscali tutte allegate alla presente”, senza specificare la natura e l'entità dei presunti vizi scoperti.
Così nell'atto introduttivo del presente giudizio, l'attrice si è limitata a dichiarare che “l'auto suindicata presentava dei vizi occulti al momento della vendita, che hanno costretto l'acquirente alle riparazioni tecniche” e che “per le riparazioni summenzionate l'acquirente ha sopportato il costo di €
517,00”.
La genericità di tale allegazione non può ritenersi colmata dalle ulteriori difese dell'attrice e dalla documentazione dalla stessa depositata a supporto della propria domanda.
In particolare, le ricevute delle spese sostenute per le riparazioni del veicolo in questione non valgono a dimostrare i tipi di vizi riscontrati sull'auto né che gli stessi abbiano reso l'auto inidonea all'uso cui è destinata ed anche che gli stessi possano essere qualificati come “occulti”, anzi le voci richiamate in fattura sembrano afferire ad una manutenzione ordinaria dell'auto.
Le stesse revisioni periodiche cui l'attrice ha sottoposto il mezzo non hanno evidenziato vizi che abbiano potuto rendere l'auto inservibile, trattandosi tra l'altro di auto usata.
Parimenti generica e destituita di prova si appalesa la domanda di risarcimento danni spiegata dall'attrice.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri medi di cui al d.m. 55/2014.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande dell'attrice;
-condanna l'attrice a rimborsare a ciascun convenuto le spese di giudizio, che si liquidano in complessivi 2.540,00, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Così deciso in Foggia il 25 marzo 2025.
Il Giudice dott.ssa Filomena Mari
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