Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 17/06/2025, n. 4569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4569 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 04569/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01801/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1801 del 2024, proposto da
Luigi Esposito, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
PER OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA N. 950/2023 DEL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo Napoli;
Vista la memoria del 26.3.2025, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 la dott.ssa Anna Pappalardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Rilevato che parte istante ha chiesto l’esecuzione del titolo in epigrafe, nella parte relativa alle competenze liquidate in suo favore per spese legali;
Rilevato che l’amministrazione intimata si è costituita con memoria formale;
Vista la memoria del 26.3.2025 della difesa del ricorrente;
DIRITTO
Rilevato che con detta memoria si fa presente:” che nelle more del presente giudizio, la prefettura ha provveduto con due distinte rimessioni ,a far tenere rispettivamente la sorta capitale, e poi l’importo del contributo unificato pagato dall’istante.
Tuttavia non sono state rimesse le competenze per il presente giudizio .Vale in proposito il principio della “ soccombenza virtuale “ (Corte Costituzionale con la sentenza n. 274 del 12 luglio 2005 ; Cass.ne n. 5555/2016 ecc) .
Pertanto si chiede la liquidazione delle spese di causa in favore dell’istante “;
Ritenuto conclusivamente che per effetto della dichiarazione di parte ricorrente si è determinata la cessazione della materia del contendere, avendo l’amministrazione in corso di causa soddisfatto le pretese azionate;
Considerato che l’esito complessivo della controversia giustifica l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio, ad eccezione del contributo unificato se dovuto e versato che si pone a carico dell’amministrazione intimata ;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Anna Pappalardo, Presidente, Estensore
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
Daria Valletta, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Anna Pappalardo |
IL SEGRETARIO