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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 08/05/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione lavoro
composta dai magistrati: dr. Maria Lorena Papait Presidente rel. dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera
nella causa iscritta al n. 458/2024 RG promossa da
Parte_1
[...]
Avvocatura distrettuale dello Stato ricorrente in riassunzione contro
, in proprio e in qualità di legale rappresentante pro tempore della CP_1
Controparte_2 contumace
resistente in riassunzione
avente ad oggetto: giudizio di rinvio ex art.392 c.p.c. a seguito di sentenza della Corte di Cassazione n.15331/2024 pubblicata il 31.5.2024
all'udienza del 6.5.2025 con lettura del dispositivo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso in primo grado e la di cui il CP_1 Controparte_2 primo era legale rappresentante, adivano il Tribunale di Lucca per ottenere l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione n. 355/2014 emessa dalla
[...]
di in data 25.08.2014, con la quale l'Amministrazione Controparte_3 Pt_1 chiedeva il pagamento della somma di € 15.810,00 a titolo di sanzione, perché a loro dire infondata in fatto e in diritto.
La sanzione era stata applicata a seguito all'accertamento delle seguenti violazioni: 1.(Disposizioni in materia di lavoro irregolare) Artt. 3 co. 3 D.L. n. 12/2002 convertito con modificazioni dalla L. n. 73/2002 come sostituito dall'art. 4 co. 1 della L. 183/2010 pagina 1 di 7 per avere impiegato lavoratori subordinati senza aver preventivamente comunicato al Centro per l'impiego competente l'avvenuta instaurazione del rapporto di lavoro con i lavoratori dipendenti:
- nato in [...] il [...]; dal 04.02.2010 al 13.03.2010, per Parte_2
10 giornate, con la qualifica di operaio;
- nata in [...] il [...]; dal 01.08.2009 al 05.11.2009, Persona_1 per 83 giornate, con la qualifica di operaia;
- nata in [...] il [...]; dal 27.07.2009 al Persona_2
20.10.2009, per 74 giornate, con la qualifica di operaia.
2. (Disciplina di collocamento – Lettera di assunzione al lavoratore) D.Lgs. n. 181/2000 art. 4 bis co. 2 mod. dal D.lgs. n. 297/2006 art. 6 co. 1 e dalla L. 133/2008 art. 40 co. 2, non avendo il datore di lavoro consegnato ai lavoratori copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, di cui al D.L. n. 510/1966 art. 9 bis co. 2 conv. in L. n. 608/1996 e successive modifiche, oppure copia del contratto di lavoro contenente tutte le informazioni previste dal D.Lgs n. 152/1997; il Sig. ometteva di CP_1 consegnare a n. 3 lavoratori la prescritta lettera di assunzione. Tale violazione comportava l'applicazione della sanzione ex art. 198 co. 2 del D.lgs. n. 27672003.
3) (Libro Unico del Lavoro-omesse registrazioni sul L.U.L. – fino a n. 10 lavoratori) per aver omesso di registrare sul L.U.L. dei seguenti lavoratori le ore di lavoro effettuate nel periodo indicato al punto n.2 a fianco di ciascun nome.
Il Tribunale di Lucca istruiva la causa assumendo diverse testimonianze (comprese quelle di e mentre risultava irreperibile) e all'esito, con la Pt_2 Per_2 Per_1 sentenza n.1951/2016 depositata il 30.9.2016, annullava l'ordinanza ingiunzione opposta e compensava le spese di lite, ritenendo non sufficientemente provata la sussistenza degli illeciti.
Il di Parte_3 proponeva appello, contestando l'errata valutazione delle prove e l'omessa Pt_1 considerazione degli elementi probatori raccolti in sede ispettiva, del tutto trascurati dal primo giudice, e chiedeva il rigetto dell'originario ricorso in opposizione e la conferma dell'ordinanza ingiunzione opposta. I convenuti non si costituivano, nonostante la regolarità della notifica dell'appello.
In detto giudizio di secondo grado, instaurato dinanzi a Sezione ordinaria, la Corte con ordinanza del 5.5.2021 ordinava la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarava l'estinzione del giudizio, dando atto che il procedimento veniva da precedente rinvio ex art.348/309-181 c.p.c. (udienza del 18.2.2020) e che le parti non avevano depositato le note scritte richieste in sostituzione di udienza (come disposto ai sensi degli artt.221 comma 4 DL 34/2020 e successive proroghe).
Il proponeva ricorso per Cassazione contro la decisione, per violazione e falsa Parte_1 applicazione degli artt. 12, 181, 309 c.p.c. nonché degli artt. 221, comma 4, d.l. n. 34 del pagina 2 di 7 2020, 23, comma 1 del d.l. n. 137 del 2020, 1, comma 1, del d.l. n. 2 del 2021, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. avendo, la Corte territoriale, erroneamente interpretato come perentorio il termine di cinque giorni previsto per il deposito di note scritte, che nella specie erano state depositate, pur in ritardo. La Suprema Corte, con sentenza n. 15331/2024 pubblicata il 31.05.2024, accoglieva il ricorso, tenuto conto che “i termini per la comunicazione alle parti della trattazione scritta nonché per il deposito telematico di note scritte, debbono ritenersi ordinatori in mancanza di precisa indicazione legislativa di perentorietà o di decadenza dalla relativa facoltà “. Disponeva quindi il rinvio restitutorio al giudice di appello per il proseguimento del giudizio.
La causa veniva riassunta dal dinanzi a Sezione ordinaria della Corte, con Parte_1 reiterazione delle difese di cui all'atto di appello, e poi trasmessa a questa Sezione Lavoro in quanto competente tabellarmente.
al quale il ricorso in riassunzione veniva notificato, in proprio e quale CP_1 legale rappresentante della società ai sensi dell'art.143 Controparte_2
c.p.c., non si costituiva restando contumace. La notifica veniva tentata presso l'ultima residenza conosciuta, come risultante dal certificato di residenza storico, in via Cantore n.176, dove lo stesso risultava Pt_1 sconosciuto (relata in data 24.2.2025). Veniva quindi effettuata la notifica ex art.143 c.p.c., con deposito presso la casa comunale di in data 4.3.2025. Pt_1
L'appello del , qui da riesaminare a seguito di rinvio restitutorio da parte della Parte_1
Corte di Cassazione, è fondato e va accolto. Il Tribunale ha deciso la causa, annullando l'ordinanza ingiunzione opposta, senza minimamente considerare le risultanze delle indagini ispettive e le dichiarazione rese agli ispettori dai lavoratori oggetto degli illeciti contestati, oltre a quelle rese da altre persone sentite all'epoca degli accertamenti ( e . Per_3 Persona_4
Si impone pertanto un riassunto delle dichiarazioni (per quanto qui rileva) raccolte in sede di accertamenti ispettivi, avviati a seguito delle richieste di intervento di
[...]
e : Parte_2 Persona_1
assunta con contratto di lavoro intermittente come addetta alle pulizie dal Per_1
6.11.2009, ha dichiarato : che era stata dipendente della dal Controparte_2
01/08/2009 al 31/12/2010, con orario di 5 ore al giorno da lunedì a domenica e senza riposi;
che dal mese di agosto 2009 si era occupata della sistemazione dell'albergo, insieme ad altra ragazza di nome in attesa della riapertura dell'attività, Persona_2 osservando con lei lo stesso orario;
che dall'inizio del 2010 aveva iniziato a lavorare presso l'albergo anche il quale si occupava della sistemazione del Parte_2 giardino, di alcuni lavori di muratura e qualche volta aiutava lei e l'altra ragazza a sistemare i mobili all'interno dell'albergo; che non ricordava con precisione la data di assunzione di ma le sembrava che avesse iniziato circa due mesi prima Pt_2 dell'apertura dell'albergo, avvenuta a marzo 2010;
pagina 3 di 7 assunta dal 21.10.2010 con contratto di lavoro intermittente, ha dichiarato: che Per_2 aveva iniziato a lavorare presso l'albergo alla fine del mese di luglio 2009 e che a ferragosto lavorava già; che si occupava delle pulizie generali in attesa dell'apertura dell'albergo, prevista per la fine di dicembre;
che in quel periodo lavorava insieme a lei la quale all'inizio si occupava anche delle pulizie e poi delle Parte_4 prenotazioni e dell'arredamento dell'albergo; che dal mese di agosto 2009 a novembre 2009 aveva lavorato per circa 20 ore settimanali, da lunedì a sabato, per circa tre ore al giorno;
che nel periodo senza contratto era stata pagata 8 € all'ora dalla signora Pt_4
che circa la data di inizio del lavoro ricordava di essere arrivata in Italia il 12
[...] luglio 2009, per poi avere iniziato a lavorare nell'ultima settimana di luglio, forse il 27 luglio anche se non ricordava con precisione il giorno;
che la signora aveva Per_1 iniziato a lavorare la settimana successiva rispetto a quella in cui aveva iniziato lei, ovvero i primi giorni di agosto 2009, che la stessa lavorava con lei solo la mattina, da lunedì al sabato e anche la domenica, in media per 5 ore al giorno;
che Parte_2 aveva iniziato a lavorare all'inizio del 2010, occupandosi del giardino e di lavori di muratura e che lo stesso era presente al mattino quando lei arrivava e quando andava via verso le 16/16 e 30 assunto dalla società con contratto di lavoro intermittente dal 13 marzo 2010, ha Pt_2 dichiarato che : aveva iniziato a lavorare già dal mese di gennaio 2010, ovvero due mesi prima dell'apertura dell'albergo, per circa 15 giorni, lavorando 8 ore al giorno con retribuzione di 10 € all'ora, pagata in contanti dalla signora che lavorava come Pt_4 giardiniere, ma si occupava anche di lavori di muratura, come imbianchino, pulizia esterne dell'albergo e pulizie della piscina;
artigiano che nel novembre 2009 aveva eseguito lavori di muratura presso Per_3
l'albergo Casanova, ha dichiarato che: parlando con il suo amico aveva da lui Pt_2 saputo che lo stesso aveva iniziato a lavorare come giardiniere presso l'albergo da gennaio 2010; da gennaio 2010 a marzo 2010 gli era capitato di accompagnare ed andare a riprendere l'amico presso la villa Casanova poiché quest'ultimo non aveva mezzi Pt_2 per recarsi al lavoro dipendente della dall'agosto 2009 Persona_4 Controparte_2
(prima con contratto a chiamata, poi con contratto a tempo determinato trasformato in indeterminato) come impiegata amministrativa, ha dichiarato che : aveva iniziato Pt_2
a lavorare nei primi giorni del mese di febbraio 2010, le sembrava dal 4 febbraio, data in cui era venuto il giardiniere dell'Inghilterra ed lo aveva aiutato in quel lavoro;
Pt_2 aveva lavorato, dal 04/02/2010 al 12/02/2010, per circa 10 giornate, che era stato Pt_2 retribuito con i voucher, e poi dal 13 marzo 2010 era stato assunto con contratto di lavoro intermittente In giudizio, in primo grado, sono stati sentiti come testi (per quanto qui di interesse)
mentre e sono risultati irreperibili. Pt_2 Per_2 Pt_4 Per_1 Per_3
a confermato in toto le dichiarazioni rese agli ispettori. Pt_2
pagina 4 di 7 ha confermato in toto le dichiarazioni rese agli ispettori, precisando di ricordare Per_2 bene di avere iniziato a lavorare nel mese di luglio poiché era il primo lavoro che aveva avuto arrivando in Italia.
ancora alle dipendenze della all'epoca della Pt_4 Controparte_2 testimonianza, ha “ritrattato” in parte le dichiarazioni rese agli ispettori, riferendo che: non aveva svolto alcuna attività lavorativa prima dell'assunzione il 13.3.2010; Pt_2 non aveva svolto alcuna attività lavorativa nel periodo compreso tra il Per_2
27/07/2009 e il 20/10/2009; non aveva svolto alcuna attività lavorativa nei mesi Per_1 di agosto, settembre e ottobre 2009; ha precisato che nei mesi da luglio a ottobre 2009 l'albergo era inagibile e privo di arredi e utenze, salvo la corrente di cantiere (non presente nelle camere); sentita circa la dichiarazione resa agli ispettori, quanto ad Pt_2 ha precisato che lo stesso aveva iniziato a lavorare a inizio mese, ma di non ricordare se il mese era febbraio o marzo, di ricordare invece che all'inizio era pagato con i voucher.
Alla luce delle risultanze sopra riportate, secondo il Collegio risulta pienamente provata la sussistenza degli illeciti addebitati agli odierni resistenti. Le dichiarazioni rese agli ispettori da e si confermano l'una con Pt_2 Per_1 Per_2
l'altra, sono specifiche e dettagliate, quelle di e sono state confermate in Pt_2 Per_2 giudizio, anche nei contenuti relativi agli altri lavoratori. Elementi di univoco riscontro si desumono inoltre dalle dichiarazioni di e di Per_3
quanto ad in particolare quest'ultima ha chiaramente riferito Persona_4 Pt_2 agli ispettori, con dovizia di dettagli, che questi aveva lavorato per la società nel febbraio 2010 (le sembrava dal 4 febbraio, data in cui era venuto il giardiniere dell'Inghilterra ed lo aveva aiutato in quel lavoro), dal 4 al 12 febbraio per circa Pt_2
10 giorni. Non appare invece credibile la testimonianza “a rettifica” resa dalla stessa in Pt_4 giudizio, senza alcuna spiegazione della diversa versione dei fatti rispetto alle precedenti dichiarazioni, testimonianza che si scontra frontalmente con quanto dichiarato in modo congruente da tutti gli altri testi e/o informatori e che appare poco attendibile anche in ragione del possibile condizionamento datoriale. Si evidenzia il fatto che e secondo quanto riferito, hanno lavorato Per_1 Per_2 nell'albergo prima della sua apertura al pubblico, svolgendo attività di pulizia e sistemazione delle camere, ciò che non appare in contrasto con le dichiarazioni della secondo cui all'epoca l'albergo non era ancora agibile ed era presente solo la Pt_4 corrente di cantiere. In diritto, quanto all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che le dichiarazioni rese agli ispettori, che certamente non fanno fede sino a querela di falso e sono liberamente apprezzabili dal giudice nel loro contenuto, sono però dotate di particolare attendibilità in quanto rese nell'immediatezza dei fatti e nella verosimile assenza di condizionamenti da parte del datore di lavoro, e possono anche costituire prova sufficiente dei fatti riferiti (cfr. Cass.3525/2005 secondo cui “I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e pagina 5 di 7 assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori”; cfr. anche Cass. 15073/2008, Cass. 14181/2017, Cass.24208/2020, Cass.4182/2021, Cass.36573/2022).
In dettaglio, gli addebiti riguardanti sono dimostrati : dalle dichiarazioni dello Pt_2 stesso rese agli ispettori e confermate nella testimonianza in giudizio, dalle Pt_2 dichiarazioni in sede ispettiva rese dalla dalla (con conferma in sede di Per_1 Per_2 testimonianza), da e dalla stessa Per_3 Pt_4
Quelli riguardanti la sono dimostrati : dalle sue dichiarazioni, confermate nella Per_2 testimonianza, dalle dichiarazioni di (pure confermate in testimonianza) e della Pt_2
Per_1
Quelli riguardanti la sono dimostrati : dalle sue dichiarazioni agli ispettori e Per_1 dalle dichiarazioni di e confermate in giudizio. Pt_2 Per_2
In accoglimento dell'appello del , l'opposizione ad ordinanza ingiunzione Parte_1 proposta dinanzi al Tribunale di Lucca con ricorso depositato il 16.10.2014 va respinta.
Le spese seguono la soccombenza quanto al primo grado e alla presente fase di rinvio e si liquidano secondo le tariffe dello scaglione di valore della causa, con applicazione di parametri medi per il primo grado per le fasi svolte (compresa istruttoria), pertanto euro Parte_ 5.391, con riduzione del 20% per essere stata difesa la all'epoca da funzionari, quindi euro 4.313; con applicazione di parametri minimi per le fasi svolte per la fase di rinvio, stante la semplicità delle difese e in assenza di costituzione della controparte, pertanto euro 1.984. Si compensano invece le spese processuali quanto al giudizio di secondo grado e per cassazione, considerata la decisione in rito annullata in sede di legittimità su questione inedita.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando in sede di rinvio ex art.392 ss c.p.c., sul ricorso in opposizione proposto in data 16.10.2014 al Tribunale di Lucca
- respinge l'opposizione, confermando l'ordinanza ingiunzione opposta;
- condanna la parte resistente in riassunzione al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente in riassunzione per il primo grado di giudizio e per la presente fase di rinvio, che si liquidano rispettivamente in euro 4.313 e in euro pagina 6 di 7 1.984, oltre rimborso spese generali, e compensa le spese processuali relative al giudizio di secondo grado e al giudizio per cassazione.
Firenze, 6.5.2025
La Presidente est.
dr. Maria Lorena Papait
pagina 7 di 7
Sezione lavoro
composta dai magistrati: dr. Maria Lorena Papait Presidente rel. dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera
nella causa iscritta al n. 458/2024 RG promossa da
Parte_1
[...]
Avvocatura distrettuale dello Stato ricorrente in riassunzione contro
, in proprio e in qualità di legale rappresentante pro tempore della CP_1
Controparte_2 contumace
resistente in riassunzione
avente ad oggetto: giudizio di rinvio ex art.392 c.p.c. a seguito di sentenza della Corte di Cassazione n.15331/2024 pubblicata il 31.5.2024
all'udienza del 6.5.2025 con lettura del dispositivo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso in primo grado e la di cui il CP_1 Controparte_2 primo era legale rappresentante, adivano il Tribunale di Lucca per ottenere l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione n. 355/2014 emessa dalla
[...]
di in data 25.08.2014, con la quale l'Amministrazione Controparte_3 Pt_1 chiedeva il pagamento della somma di € 15.810,00 a titolo di sanzione, perché a loro dire infondata in fatto e in diritto.
La sanzione era stata applicata a seguito all'accertamento delle seguenti violazioni: 1.(Disposizioni in materia di lavoro irregolare) Artt. 3 co. 3 D.L. n. 12/2002 convertito con modificazioni dalla L. n. 73/2002 come sostituito dall'art. 4 co. 1 della L. 183/2010 pagina 1 di 7 per avere impiegato lavoratori subordinati senza aver preventivamente comunicato al Centro per l'impiego competente l'avvenuta instaurazione del rapporto di lavoro con i lavoratori dipendenti:
- nato in [...] il [...]; dal 04.02.2010 al 13.03.2010, per Parte_2
10 giornate, con la qualifica di operaio;
- nata in [...] il [...]; dal 01.08.2009 al 05.11.2009, Persona_1 per 83 giornate, con la qualifica di operaia;
- nata in [...] il [...]; dal 27.07.2009 al Persona_2
20.10.2009, per 74 giornate, con la qualifica di operaia.
2. (Disciplina di collocamento – Lettera di assunzione al lavoratore) D.Lgs. n. 181/2000 art. 4 bis co. 2 mod. dal D.lgs. n. 297/2006 art. 6 co. 1 e dalla L. 133/2008 art. 40 co. 2, non avendo il datore di lavoro consegnato ai lavoratori copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, di cui al D.L. n. 510/1966 art. 9 bis co. 2 conv. in L. n. 608/1996 e successive modifiche, oppure copia del contratto di lavoro contenente tutte le informazioni previste dal D.Lgs n. 152/1997; il Sig. ometteva di CP_1 consegnare a n. 3 lavoratori la prescritta lettera di assunzione. Tale violazione comportava l'applicazione della sanzione ex art. 198 co. 2 del D.lgs. n. 27672003.
3) (Libro Unico del Lavoro-omesse registrazioni sul L.U.L. – fino a n. 10 lavoratori) per aver omesso di registrare sul L.U.L. dei seguenti lavoratori le ore di lavoro effettuate nel periodo indicato al punto n.2 a fianco di ciascun nome.
Il Tribunale di Lucca istruiva la causa assumendo diverse testimonianze (comprese quelle di e mentre risultava irreperibile) e all'esito, con la Pt_2 Per_2 Per_1 sentenza n.1951/2016 depositata il 30.9.2016, annullava l'ordinanza ingiunzione opposta e compensava le spese di lite, ritenendo non sufficientemente provata la sussistenza degli illeciti.
Il di Parte_3 proponeva appello, contestando l'errata valutazione delle prove e l'omessa Pt_1 considerazione degli elementi probatori raccolti in sede ispettiva, del tutto trascurati dal primo giudice, e chiedeva il rigetto dell'originario ricorso in opposizione e la conferma dell'ordinanza ingiunzione opposta. I convenuti non si costituivano, nonostante la regolarità della notifica dell'appello.
In detto giudizio di secondo grado, instaurato dinanzi a Sezione ordinaria, la Corte con ordinanza del 5.5.2021 ordinava la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarava l'estinzione del giudizio, dando atto che il procedimento veniva da precedente rinvio ex art.348/309-181 c.p.c. (udienza del 18.2.2020) e che le parti non avevano depositato le note scritte richieste in sostituzione di udienza (come disposto ai sensi degli artt.221 comma 4 DL 34/2020 e successive proroghe).
Il proponeva ricorso per Cassazione contro la decisione, per violazione e falsa Parte_1 applicazione degli artt. 12, 181, 309 c.p.c. nonché degli artt. 221, comma 4, d.l. n. 34 del pagina 2 di 7 2020, 23, comma 1 del d.l. n. 137 del 2020, 1, comma 1, del d.l. n. 2 del 2021, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. avendo, la Corte territoriale, erroneamente interpretato come perentorio il termine di cinque giorni previsto per il deposito di note scritte, che nella specie erano state depositate, pur in ritardo. La Suprema Corte, con sentenza n. 15331/2024 pubblicata il 31.05.2024, accoglieva il ricorso, tenuto conto che “i termini per la comunicazione alle parti della trattazione scritta nonché per il deposito telematico di note scritte, debbono ritenersi ordinatori in mancanza di precisa indicazione legislativa di perentorietà o di decadenza dalla relativa facoltà “. Disponeva quindi il rinvio restitutorio al giudice di appello per il proseguimento del giudizio.
La causa veniva riassunta dal dinanzi a Sezione ordinaria della Corte, con Parte_1 reiterazione delle difese di cui all'atto di appello, e poi trasmessa a questa Sezione Lavoro in quanto competente tabellarmente.
al quale il ricorso in riassunzione veniva notificato, in proprio e quale CP_1 legale rappresentante della società ai sensi dell'art.143 Controparte_2
c.p.c., non si costituiva restando contumace. La notifica veniva tentata presso l'ultima residenza conosciuta, come risultante dal certificato di residenza storico, in via Cantore n.176, dove lo stesso risultava Pt_1 sconosciuto (relata in data 24.2.2025). Veniva quindi effettuata la notifica ex art.143 c.p.c., con deposito presso la casa comunale di in data 4.3.2025. Pt_1
L'appello del , qui da riesaminare a seguito di rinvio restitutorio da parte della Parte_1
Corte di Cassazione, è fondato e va accolto. Il Tribunale ha deciso la causa, annullando l'ordinanza ingiunzione opposta, senza minimamente considerare le risultanze delle indagini ispettive e le dichiarazione rese agli ispettori dai lavoratori oggetto degli illeciti contestati, oltre a quelle rese da altre persone sentite all'epoca degli accertamenti ( e . Per_3 Persona_4
Si impone pertanto un riassunto delle dichiarazioni (per quanto qui rileva) raccolte in sede di accertamenti ispettivi, avviati a seguito delle richieste di intervento di
[...]
e : Parte_2 Persona_1
assunta con contratto di lavoro intermittente come addetta alle pulizie dal Per_1
6.11.2009, ha dichiarato : che era stata dipendente della dal Controparte_2
01/08/2009 al 31/12/2010, con orario di 5 ore al giorno da lunedì a domenica e senza riposi;
che dal mese di agosto 2009 si era occupata della sistemazione dell'albergo, insieme ad altra ragazza di nome in attesa della riapertura dell'attività, Persona_2 osservando con lei lo stesso orario;
che dall'inizio del 2010 aveva iniziato a lavorare presso l'albergo anche il quale si occupava della sistemazione del Parte_2 giardino, di alcuni lavori di muratura e qualche volta aiutava lei e l'altra ragazza a sistemare i mobili all'interno dell'albergo; che non ricordava con precisione la data di assunzione di ma le sembrava che avesse iniziato circa due mesi prima Pt_2 dell'apertura dell'albergo, avvenuta a marzo 2010;
pagina 3 di 7 assunta dal 21.10.2010 con contratto di lavoro intermittente, ha dichiarato: che Per_2 aveva iniziato a lavorare presso l'albergo alla fine del mese di luglio 2009 e che a ferragosto lavorava già; che si occupava delle pulizie generali in attesa dell'apertura dell'albergo, prevista per la fine di dicembre;
che in quel periodo lavorava insieme a lei la quale all'inizio si occupava anche delle pulizie e poi delle Parte_4 prenotazioni e dell'arredamento dell'albergo; che dal mese di agosto 2009 a novembre 2009 aveva lavorato per circa 20 ore settimanali, da lunedì a sabato, per circa tre ore al giorno;
che nel periodo senza contratto era stata pagata 8 € all'ora dalla signora Pt_4
che circa la data di inizio del lavoro ricordava di essere arrivata in Italia il 12
[...] luglio 2009, per poi avere iniziato a lavorare nell'ultima settimana di luglio, forse il 27 luglio anche se non ricordava con precisione il giorno;
che la signora aveva Per_1 iniziato a lavorare la settimana successiva rispetto a quella in cui aveva iniziato lei, ovvero i primi giorni di agosto 2009, che la stessa lavorava con lei solo la mattina, da lunedì al sabato e anche la domenica, in media per 5 ore al giorno;
che Parte_2 aveva iniziato a lavorare all'inizio del 2010, occupandosi del giardino e di lavori di muratura e che lo stesso era presente al mattino quando lei arrivava e quando andava via verso le 16/16 e 30 assunto dalla società con contratto di lavoro intermittente dal 13 marzo 2010, ha Pt_2 dichiarato che : aveva iniziato a lavorare già dal mese di gennaio 2010, ovvero due mesi prima dell'apertura dell'albergo, per circa 15 giorni, lavorando 8 ore al giorno con retribuzione di 10 € all'ora, pagata in contanti dalla signora che lavorava come Pt_4 giardiniere, ma si occupava anche di lavori di muratura, come imbianchino, pulizia esterne dell'albergo e pulizie della piscina;
artigiano che nel novembre 2009 aveva eseguito lavori di muratura presso Per_3
l'albergo Casanova, ha dichiarato che: parlando con il suo amico aveva da lui Pt_2 saputo che lo stesso aveva iniziato a lavorare come giardiniere presso l'albergo da gennaio 2010; da gennaio 2010 a marzo 2010 gli era capitato di accompagnare ed andare a riprendere l'amico presso la villa Casanova poiché quest'ultimo non aveva mezzi Pt_2 per recarsi al lavoro dipendente della dall'agosto 2009 Persona_4 Controparte_2
(prima con contratto a chiamata, poi con contratto a tempo determinato trasformato in indeterminato) come impiegata amministrativa, ha dichiarato che : aveva iniziato Pt_2
a lavorare nei primi giorni del mese di febbraio 2010, le sembrava dal 4 febbraio, data in cui era venuto il giardiniere dell'Inghilterra ed lo aveva aiutato in quel lavoro;
Pt_2 aveva lavorato, dal 04/02/2010 al 12/02/2010, per circa 10 giornate, che era stato Pt_2 retribuito con i voucher, e poi dal 13 marzo 2010 era stato assunto con contratto di lavoro intermittente In giudizio, in primo grado, sono stati sentiti come testi (per quanto qui di interesse)
mentre e sono risultati irreperibili. Pt_2 Per_2 Pt_4 Per_1 Per_3
a confermato in toto le dichiarazioni rese agli ispettori. Pt_2
pagina 4 di 7 ha confermato in toto le dichiarazioni rese agli ispettori, precisando di ricordare Per_2 bene di avere iniziato a lavorare nel mese di luglio poiché era il primo lavoro che aveva avuto arrivando in Italia.
ancora alle dipendenze della all'epoca della Pt_4 Controparte_2 testimonianza, ha “ritrattato” in parte le dichiarazioni rese agli ispettori, riferendo che: non aveva svolto alcuna attività lavorativa prima dell'assunzione il 13.3.2010; Pt_2 non aveva svolto alcuna attività lavorativa nel periodo compreso tra il Per_2
27/07/2009 e il 20/10/2009; non aveva svolto alcuna attività lavorativa nei mesi Per_1 di agosto, settembre e ottobre 2009; ha precisato che nei mesi da luglio a ottobre 2009 l'albergo era inagibile e privo di arredi e utenze, salvo la corrente di cantiere (non presente nelle camere); sentita circa la dichiarazione resa agli ispettori, quanto ad Pt_2 ha precisato che lo stesso aveva iniziato a lavorare a inizio mese, ma di non ricordare se il mese era febbraio o marzo, di ricordare invece che all'inizio era pagato con i voucher.
Alla luce delle risultanze sopra riportate, secondo il Collegio risulta pienamente provata la sussistenza degli illeciti addebitati agli odierni resistenti. Le dichiarazioni rese agli ispettori da e si confermano l'una con Pt_2 Per_1 Per_2
l'altra, sono specifiche e dettagliate, quelle di e sono state confermate in Pt_2 Per_2 giudizio, anche nei contenuti relativi agli altri lavoratori. Elementi di univoco riscontro si desumono inoltre dalle dichiarazioni di e di Per_3
quanto ad in particolare quest'ultima ha chiaramente riferito Persona_4 Pt_2 agli ispettori, con dovizia di dettagli, che questi aveva lavorato per la società nel febbraio 2010 (le sembrava dal 4 febbraio, data in cui era venuto il giardiniere dell'Inghilterra ed lo aveva aiutato in quel lavoro), dal 4 al 12 febbraio per circa Pt_2
10 giorni. Non appare invece credibile la testimonianza “a rettifica” resa dalla stessa in Pt_4 giudizio, senza alcuna spiegazione della diversa versione dei fatti rispetto alle precedenti dichiarazioni, testimonianza che si scontra frontalmente con quanto dichiarato in modo congruente da tutti gli altri testi e/o informatori e che appare poco attendibile anche in ragione del possibile condizionamento datoriale. Si evidenzia il fatto che e secondo quanto riferito, hanno lavorato Per_1 Per_2 nell'albergo prima della sua apertura al pubblico, svolgendo attività di pulizia e sistemazione delle camere, ciò che non appare in contrasto con le dichiarazioni della secondo cui all'epoca l'albergo non era ancora agibile ed era presente solo la Pt_4 corrente di cantiere. In diritto, quanto all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che le dichiarazioni rese agli ispettori, che certamente non fanno fede sino a querela di falso e sono liberamente apprezzabili dal giudice nel loro contenuto, sono però dotate di particolare attendibilità in quanto rese nell'immediatezza dei fatti e nella verosimile assenza di condizionamenti da parte del datore di lavoro, e possono anche costituire prova sufficiente dei fatti riferiti (cfr. Cass.3525/2005 secondo cui “I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e pagina 5 di 7 assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori”; cfr. anche Cass. 15073/2008, Cass. 14181/2017, Cass.24208/2020, Cass.4182/2021, Cass.36573/2022).
In dettaglio, gli addebiti riguardanti sono dimostrati : dalle dichiarazioni dello Pt_2 stesso rese agli ispettori e confermate nella testimonianza in giudizio, dalle Pt_2 dichiarazioni in sede ispettiva rese dalla dalla (con conferma in sede di Per_1 Per_2 testimonianza), da e dalla stessa Per_3 Pt_4
Quelli riguardanti la sono dimostrati : dalle sue dichiarazioni, confermate nella Per_2 testimonianza, dalle dichiarazioni di (pure confermate in testimonianza) e della Pt_2
Per_1
Quelli riguardanti la sono dimostrati : dalle sue dichiarazioni agli ispettori e Per_1 dalle dichiarazioni di e confermate in giudizio. Pt_2 Per_2
In accoglimento dell'appello del , l'opposizione ad ordinanza ingiunzione Parte_1 proposta dinanzi al Tribunale di Lucca con ricorso depositato il 16.10.2014 va respinta.
Le spese seguono la soccombenza quanto al primo grado e alla presente fase di rinvio e si liquidano secondo le tariffe dello scaglione di valore della causa, con applicazione di parametri medi per il primo grado per le fasi svolte (compresa istruttoria), pertanto euro Parte_ 5.391, con riduzione del 20% per essere stata difesa la all'epoca da funzionari, quindi euro 4.313; con applicazione di parametri minimi per le fasi svolte per la fase di rinvio, stante la semplicità delle difese e in assenza di costituzione della controparte, pertanto euro 1.984. Si compensano invece le spese processuali quanto al giudizio di secondo grado e per cassazione, considerata la decisione in rito annullata in sede di legittimità su questione inedita.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando in sede di rinvio ex art.392 ss c.p.c., sul ricorso in opposizione proposto in data 16.10.2014 al Tribunale di Lucca
- respinge l'opposizione, confermando l'ordinanza ingiunzione opposta;
- condanna la parte resistente in riassunzione al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente in riassunzione per il primo grado di giudizio e per la presente fase di rinvio, che si liquidano rispettivamente in euro 4.313 e in euro pagina 6 di 7 1.984, oltre rimborso spese generali, e compensa le spese processuali relative al giudizio di secondo grado e al giudizio per cassazione.
Firenze, 6.5.2025
La Presidente est.
dr. Maria Lorena Papait
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