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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/12/2025, n. 5635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5635 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3160/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3160/2024
Oggi 18 dicembre 2025 innanzi alla dott.ssa MA NG, sono comparsi:
Per l'avv. Manzoni Michele in sostituzione dell'avv. FALCONE Parte_1 BARTOLOMEO Per l'avv. PRATI ANTONIO GIOVANNI Controparte_1
I procuratori si riportano alle rispettive note conclusive e alle memorie già depositate;
il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
MA NG
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice MA NG ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3160/2024 promossa da:
(C.F. ATTRICE Parte_1 P.IVA_1 con l'avv. Bartolomeo Falcone contro
CONVENUTA Controparte_1 con l'avv. Giovanni Antonio Prati
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
(di seguito , premesso che (di Parte_1 Parte_1 Controparte_1
Contr seguito con sede in Oradea (Romania) le aveva commissionato la progettazione e realizzazione di uno stampo pressofusione a 6 impronte e del connesso stampo tranciabave, come da ordine del
14.2.23, accettato da essa attrice il 16.2.23, che essa, in aderenza alle indicazioni ricevute dalla convenuta e contenute nel capitolato dello stampo e nel disegno redatto dal cliente finale, aveva dato Contr avvio alla progettazione dello stampo e successivamente alla realizzazione dello stesso, che on aveva provveduto ad accettare e ritirare lo stampo né a versare il corrispettivo, conveniva in giudizio Contr chiedendo che fosse accertato l'inadempimento di quest'ultima nonché condannarsi la stessa al pagamento del corrispettivo ancora dovuto pari ad € 50.440,82 compresi gli interessi di mora o altra somma ritenuta dovuta.
pagina 2 di 5 Contr Si costituiva eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice italiano spettando la giurisdizione al giudice rumeno, ed in specie al giudice del Tribunale di Oradea;
nel merito, chiedeva rigettarsi le domande svolte dall'attrice; in via riconvenzionale, chiedeva dichiararsi la risoluzione del contratto stante l'inadempimento di con conseguente condanna della Parte_1 stessa alla restituzione dell'acconto ricevuto pari ad € 21.150,00 ed al risarcimento dei danni patrimoniali pari ad € 7.679,76.
Senza l'espletamento di attività istruttoria la causa è stata rinviata per la decisione e art. 281 sexies c.p.c.
L'attrice ha radicato il giudizio avanti al giudice italiano ritenendo applicabile alla fattispecie l'art. 7 comma 1 lett. c del Regolamento UE 1215/12.
L'art. 7 citato prevede espressamente: “Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:
1) a) in materia contrattuale davanti all'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio.
b) ai fini dell'applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio è:
- nel caso della compravendita di beni il luogo, situato in uno Stato membro in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto;
- nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto;
c) la lettera a si applica nei casi in cui non è applicabile la lettera b”.
Contr
Ora qualifica il contratto stipulato tra le parti come “contratto misto includibile tra i contratti di prestazione di servizi” (pag. 2 note conclusive) e non quale contratto di compravendita;
perviene a tale conclusione sostenendo che le prestazioni ad essa commissionate non siano riconducibili alla mera compravendita dei manufatti estendendosi “alla più ampia e prevalente attività di prestazione dei servizi immateriali di progettazione e costruzione che prevalgono sulla consegna materiale del prodotto” (ibid). Sostiene, pertanto, che ad esso sia applicabile quanto previsto alla lettera c) dell'art. 7 cit., che richiama quanto previsto alla lettera a) del medesimo articolo, secondo cui la giurisdizione si radica nel luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio e, quindi, l'Italia, pagina 3 di 5 stato ove sono state eseguite le prestazioni da parte di essa attrice.
Sostiene, invece, parte convenuta che, qualificato il contratto de quo come appalto d'opera o di servizi, debba comunque applicarsi la lettera b) del citato art. 7, e che, pertanto, essendo l'obbligazione principale dedotta in contratto quella della consegna dei due manufatti, ovvero lo stampo modello M- Contr 2081-33-R5 e il tranciabave modello C.2081-33-R3, presso la sede rumena di sussista la giurisdizione del giudice rumeno.
L'eccezione di difetto di giurisdizione è fondata.
Pacifico che alla fattispecie sia applicabile il Regolamento n. 1215/12 per il quale, come affermato dalla Corte di Giustizia UE, valgono i principi elaborati nel vigore del Regolamento n.
44/2001 (Bruxelles I) – che aveva sostituito la Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 - laddove “le disposizioni di tali strumenti del diritto dell'Unione possano essere qualificate come equivalenti”. Ciò vale, in particolare – osserva la Corte – “per l'art. 7, punto 1, del regolamento n.
1215/2012, che riproduce l'art. 5 punto, del regolamento n. 44/2001” (v. sentenza dell'8 maggio 2019, Per_
C-25/18 richiamata da sentenza 14 settembre 2023 causa C-393/22).
Ora, come affermato dalla Corte di Giustizia, e diversamente da quanto sostenuto da entrambe le parti nel presente giudizio (le quali per sostenere le rispettive tesi fanno riferimento a categorie giuridiche proprie specificatamente del nostro ordinamento e alla interpretazione che di esse ne fa la giurisprudenza italiana), in assenza di una definizione di contratto “di prestazione di servizi” nell'art. 7, punto 1, lett. b) secondo trattino, del Regolamento n. 1215/2012 (v. sentenza del 23 aprile 2009,
[...]
e , C-533/07, EU:C:2009:257, punto 19) “i termini “materia contrattuale” e CP_2 Per_2
“prestazione di servizi”…devono essere interpretati in modo autonomo, principalmente alla luce del sistema e degli obiettivi del medesimo regolamento, al fine di assicurarne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri. Essi non possono, pertanto, essere interpretati come un rinvio alla qualificazione del rapporto giuridico dedotto dinanzi al giudice nazionale fornita dal diritto nazionale applicabile”
(v., in tal senso, sentenza del 14 luglio 2016, , C-196/15, EU:C:2016:559, punto 19 e Parte_2 giurisprudenza ivi citata) (richiamata da sentenza 14 settembre 2023 causa C-393/22 cit.).
Tra i principi sui quali si fonda il sistema della competenza giurisdizionale nel Regolamento n.
1215/12 la Corte di Giustizia ha evidenziato che tra le competenze speciali, quella dell'art. 7, punto 1
(v., in tal senso, sentenza del 14 luglio 2016, , C-196/15, EU:C:2016:559, punto 17 e Parte_2 giurisprudenza ivi citata), che attribuisce la giurisdizione al giudice del luogo di esecuzione pagina 4 di 5 dell'obbligazione dedotta in giudizio è “finalizzata ad un obiettivo di prossimità ed è fondata sull'esistenza di uno stretto collegamento tra il contratto di cui trattasi e il giudice chiamato a conoscerne” (v. sentenza del 23 aprile 2009, e , C-533/07, Controparte_2 Per_2
EU:C:2009:257, punti 24 e 25); in particolare, “In applicazione di tale norma sulla competenza speciale, una persona può essere convenuta anche dinnanzi al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere adempiuta, giudice che si presume abbia con il contratto uno stretto collegamento” (ibid).
Ora, considerato che, secondo quanto indicato dalla Corte di Giustizia, “affinchè si possa rientrare nella fattispecie di contratto di prestazione di servizi occorre lo svolgimento di una determinata attività in cambio di un corrispettivo” (sentenza 14 settembre 2023 causa C-393/22 cit.), che prestazione tipica del contratto di compravendita è invece la cessione di beni in cambio di corrispettivo, ritiene questo giudice che il contratto oggetto di causa, avendo ad oggetto la consegna dei due manufatti, debba essere qualificato, in base alle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia, come contratto di compravendita e che, quindi, la giurisdizione sussista in capo al giudice rumeno, ex art. 7 lett. b - primo trattino - non essendo in contestazione che i due manufatti dovevano essere consegnati in tale stato.
La specificità della questione e la motivazione posta a fondamento della decisione (con particolare riferimento all'erroneità della qualifica del contratto in base alle categorie giuridiche proprie del nostro ordinamento) giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano stante la giurisdizione del giudice rumeno;
2) compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Brescia, 18 dicembre 2025
Il Giudice
MA NG
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3160/2024
Oggi 18 dicembre 2025 innanzi alla dott.ssa MA NG, sono comparsi:
Per l'avv. Manzoni Michele in sostituzione dell'avv. FALCONE Parte_1 BARTOLOMEO Per l'avv. PRATI ANTONIO GIOVANNI Controparte_1
I procuratori si riportano alle rispettive note conclusive e alle memorie già depositate;
il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
MA NG
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice MA NG ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3160/2024 promossa da:
(C.F. ATTRICE Parte_1 P.IVA_1 con l'avv. Bartolomeo Falcone contro
CONVENUTA Controparte_1 con l'avv. Giovanni Antonio Prati
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
(di seguito , premesso che (di Parte_1 Parte_1 Controparte_1
Contr seguito con sede in Oradea (Romania) le aveva commissionato la progettazione e realizzazione di uno stampo pressofusione a 6 impronte e del connesso stampo tranciabave, come da ordine del
14.2.23, accettato da essa attrice il 16.2.23, che essa, in aderenza alle indicazioni ricevute dalla convenuta e contenute nel capitolato dello stampo e nel disegno redatto dal cliente finale, aveva dato Contr avvio alla progettazione dello stampo e successivamente alla realizzazione dello stesso, che on aveva provveduto ad accettare e ritirare lo stampo né a versare il corrispettivo, conveniva in giudizio Contr chiedendo che fosse accertato l'inadempimento di quest'ultima nonché condannarsi la stessa al pagamento del corrispettivo ancora dovuto pari ad € 50.440,82 compresi gli interessi di mora o altra somma ritenuta dovuta.
pagina 2 di 5 Contr Si costituiva eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice italiano spettando la giurisdizione al giudice rumeno, ed in specie al giudice del Tribunale di Oradea;
nel merito, chiedeva rigettarsi le domande svolte dall'attrice; in via riconvenzionale, chiedeva dichiararsi la risoluzione del contratto stante l'inadempimento di con conseguente condanna della Parte_1 stessa alla restituzione dell'acconto ricevuto pari ad € 21.150,00 ed al risarcimento dei danni patrimoniali pari ad € 7.679,76.
Senza l'espletamento di attività istruttoria la causa è stata rinviata per la decisione e art. 281 sexies c.p.c.
L'attrice ha radicato il giudizio avanti al giudice italiano ritenendo applicabile alla fattispecie l'art. 7 comma 1 lett. c del Regolamento UE 1215/12.
L'art. 7 citato prevede espressamente: “Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:
1) a) in materia contrattuale davanti all'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio.
b) ai fini dell'applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio è:
- nel caso della compravendita di beni il luogo, situato in uno Stato membro in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto;
- nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto;
c) la lettera a si applica nei casi in cui non è applicabile la lettera b”.
Contr
Ora qualifica il contratto stipulato tra le parti come “contratto misto includibile tra i contratti di prestazione di servizi” (pag. 2 note conclusive) e non quale contratto di compravendita;
perviene a tale conclusione sostenendo che le prestazioni ad essa commissionate non siano riconducibili alla mera compravendita dei manufatti estendendosi “alla più ampia e prevalente attività di prestazione dei servizi immateriali di progettazione e costruzione che prevalgono sulla consegna materiale del prodotto” (ibid). Sostiene, pertanto, che ad esso sia applicabile quanto previsto alla lettera c) dell'art. 7 cit., che richiama quanto previsto alla lettera a) del medesimo articolo, secondo cui la giurisdizione si radica nel luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio e, quindi, l'Italia, pagina 3 di 5 stato ove sono state eseguite le prestazioni da parte di essa attrice.
Sostiene, invece, parte convenuta che, qualificato il contratto de quo come appalto d'opera o di servizi, debba comunque applicarsi la lettera b) del citato art. 7, e che, pertanto, essendo l'obbligazione principale dedotta in contratto quella della consegna dei due manufatti, ovvero lo stampo modello M- Contr 2081-33-R5 e il tranciabave modello C.2081-33-R3, presso la sede rumena di sussista la giurisdizione del giudice rumeno.
L'eccezione di difetto di giurisdizione è fondata.
Pacifico che alla fattispecie sia applicabile il Regolamento n. 1215/12 per il quale, come affermato dalla Corte di Giustizia UE, valgono i principi elaborati nel vigore del Regolamento n.
44/2001 (Bruxelles I) – che aveva sostituito la Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 - laddove “le disposizioni di tali strumenti del diritto dell'Unione possano essere qualificate come equivalenti”. Ciò vale, in particolare – osserva la Corte – “per l'art. 7, punto 1, del regolamento n.
1215/2012, che riproduce l'art. 5 punto, del regolamento n. 44/2001” (v. sentenza dell'8 maggio 2019, Per_
C-25/18 richiamata da sentenza 14 settembre 2023 causa C-393/22).
Ora, come affermato dalla Corte di Giustizia, e diversamente da quanto sostenuto da entrambe le parti nel presente giudizio (le quali per sostenere le rispettive tesi fanno riferimento a categorie giuridiche proprie specificatamente del nostro ordinamento e alla interpretazione che di esse ne fa la giurisprudenza italiana), in assenza di una definizione di contratto “di prestazione di servizi” nell'art. 7, punto 1, lett. b) secondo trattino, del Regolamento n. 1215/2012 (v. sentenza del 23 aprile 2009,
[...]
e , C-533/07, EU:C:2009:257, punto 19) “i termini “materia contrattuale” e CP_2 Per_2
“prestazione di servizi”…devono essere interpretati in modo autonomo, principalmente alla luce del sistema e degli obiettivi del medesimo regolamento, al fine di assicurarne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri. Essi non possono, pertanto, essere interpretati come un rinvio alla qualificazione del rapporto giuridico dedotto dinanzi al giudice nazionale fornita dal diritto nazionale applicabile”
(v., in tal senso, sentenza del 14 luglio 2016, , C-196/15, EU:C:2016:559, punto 19 e Parte_2 giurisprudenza ivi citata) (richiamata da sentenza 14 settembre 2023 causa C-393/22 cit.).
Tra i principi sui quali si fonda il sistema della competenza giurisdizionale nel Regolamento n.
1215/12 la Corte di Giustizia ha evidenziato che tra le competenze speciali, quella dell'art. 7, punto 1
(v., in tal senso, sentenza del 14 luglio 2016, , C-196/15, EU:C:2016:559, punto 17 e Parte_2 giurisprudenza ivi citata), che attribuisce la giurisdizione al giudice del luogo di esecuzione pagina 4 di 5 dell'obbligazione dedotta in giudizio è “finalizzata ad un obiettivo di prossimità ed è fondata sull'esistenza di uno stretto collegamento tra il contratto di cui trattasi e il giudice chiamato a conoscerne” (v. sentenza del 23 aprile 2009, e , C-533/07, Controparte_2 Per_2
EU:C:2009:257, punti 24 e 25); in particolare, “In applicazione di tale norma sulla competenza speciale, una persona può essere convenuta anche dinnanzi al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere adempiuta, giudice che si presume abbia con il contratto uno stretto collegamento” (ibid).
Ora, considerato che, secondo quanto indicato dalla Corte di Giustizia, “affinchè si possa rientrare nella fattispecie di contratto di prestazione di servizi occorre lo svolgimento di una determinata attività in cambio di un corrispettivo” (sentenza 14 settembre 2023 causa C-393/22 cit.), che prestazione tipica del contratto di compravendita è invece la cessione di beni in cambio di corrispettivo, ritiene questo giudice che il contratto oggetto di causa, avendo ad oggetto la consegna dei due manufatti, debba essere qualificato, in base alle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia, come contratto di compravendita e che, quindi, la giurisdizione sussista in capo al giudice rumeno, ex art. 7 lett. b - primo trattino - non essendo in contestazione che i due manufatti dovevano essere consegnati in tale stato.
La specificità della questione e la motivazione posta a fondamento della decisione (con particolare riferimento all'erroneità della qualifica del contratto in base alle categorie giuridiche proprie del nostro ordinamento) giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano stante la giurisdizione del giudice rumeno;
2) compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Brescia, 18 dicembre 2025
Il Giudice
MA NG
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