Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 10/02/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc.. n. 2392/2023 R.G
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PRATO in persona del giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta a ruolo in data 3 novembre 2023 con il n. 2392/2023 del ruolo Generale, avente per oggetto: opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, contratti di finanziamento, azione di nullità, accertamento credito, condanna al pagamento somme, vertente tra
, nata a [...] il [...] e residente a [...]
), elettivamente domiciliata in Prato, Via C.F._1
Valentini n. 10 presso lo studio dell'Avv. Davide MELONE, in forza di procura allegata all'atto introduttivo;
Fax: 0574/37535 E Pec: vvocati.prato. Email_1
Opponente contro
, rappresentata da , in qualità di Controparte_2 Controparte_3
e;
Opposta Con intervento in causa di (C.F. e Partita IVA , in persona del Controparte_4 P.IVA_1 tempore, e per ataria
[...]
(già denominata rappresentata e difesa Controparte_3 CP_5 AN AG , elettivamente domiciliata presso la sede, in forza di procura allegata alla comparsa di risposta;
Pec: Email_3
Fax:
All'udienza del 27 novembre 2024, la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni. Per l'opponente CP_1
“ In via prelim la carenza di legittimazione passiva della cessionaria nonché della in quanto Controparte_2 Controparte_4 allo stato non è stata fornita idonea prova dell'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cartolarizzazione e, di conseguenza, della sua legittimazione sostanziale. Nel merito in accoglimento della proposta opposizione, revocare il decreto ingiuntivo n. 920/2022 emesso nei confronti di dal Tribunale di CP_1
Prato in data 02/09/2022 notificato in data unito di formula esecutiva il 26/01/2023 perché infondato in fatto e diritto e per l'effetto accertare e dichiarare che nessuna somma per qualsivoglia titolo o ragione è dovuta dalla
1
17.07.2018 ”. Per parte intervenuta;
: “… In via pregiudiziale: stante lo spiegato intervento ex art. 111 c.p.c., disporre l'estromissione dal presente procedimento di essendo – allo Controparte_6 stato – 'unica titola Controparte_4 In via preliminare:
● stralciare tutte contestazioni di merito avversarie che esulano dalla verifica del presunto carattere abusivo delle condizioni del contratto azionato e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione avversaria e rigettare la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo in assenza dei presupposti di legge;
Nel merito, in via principale:
● respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, in via subordinata:
● nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di dell'importo di Euro 41.797,03, oltre successivi interessi di mora Controparte_4 rattualmente stabilito, dalla domanda al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. Nel merito, in via ulteriormente subordinata:
● nella denegata, e non creduta, ipotesi in cui l'eccezione di nullità sollevata da parte opponente trovasse accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, si chiede di voler condannare l'opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, della residua somma ancora dovuta in linea capitale, al netto delle rate già pagate, oltre interessi al tasso di cui all'art. 117, co. 7, TUB;
In via istruttoria:
● la deducente società, in virtù di tutto quanto dedotto in narrativa, si oppone alle richieste istruttorie avversarie in quanto inammissibili oltre che infondate e chiede sin d'ora la concessione di termini istruttori. In ogni caso:
● con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge. Con osservanza”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 27 ottobre 2023, CP_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 922/2022, emesso dal
Tribunale di Prato in data 02/09/2022, notificato in data 23.09.2022, con il quale il Tribunale di Prato le aveva ingiunto di pagare a favore di
[...]
in qualità di procuratrice generale di , CP_3 Controparte_7 la somma di € 41.797,03, oltre interessi e spese legali della procedura monitoria.
A sostegno dell'opposizione deduceva :
2 - che con atto di pignoramento presso terzi , notificatole in data 27.04.2023, aveva azionato procedura esecutiva nei suoi confronti Controparte_8
(terzi pignorati Istituto Comprensivo Nord di Prato) fino alla concorrenza di €
66.652,14, ovvero nei limiti previsti dall'art. 546 c.c., e l'esecuzione mobiliare presso terzi era stata iscritta al Ruolo Generale n. 413/2023;
- che in detta procedura mobiliare si era costituita rilevando, preliminarmente, che nelle more del procedimento aveva presentato istanza presso l'OCC di Prato per la composizione della crisi iscritta al n 69/2019 e pertanto chiedeva la sospensione della procedura;
- che sempre nell'ambito della procedura aveva ulteriormente rilevato che il titolo azionato era stato concesso nei confronti di un soggetto consumatore e che pertanto nel caso di specie avrebbe dovuto trovare applicazione la tutela della normativa consumeristica secondo l'orientamento espresso dalla Cassa
Sez. Unite 947/2023;
- che con ordinanza emessa all'udienza del 18/09/2023 il Giudice dell'esecuzione , ritenuto che” la parte esecutata può avvalersi delle tutele della normativa consumeristica , ritenuto che nella delibazione sommaria tipica di questa fase il rapporto posto alla base del titolo del credito azionato appare adombrare il possibile integrarsi di clausole abusive” concedeva all'esecutata la facoltà di proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. assegnando termine per l'introduzione del giudizio di merito di 40 gg dalla data di udienza;
- che il decreto ingiuntivo de quo era stato emesso a fronte di una pretesa creditoria sorta da un contratto di prestito personale del 17.07.2018 avente ad oggetto la somma finanziata di € 37.275,00 con modalità di rimborso in n. 117 rate mensili di importo costante di Euro 523,70 – da pagare il 5 di ogni mese, come si ricava dal prospetto informativo allegato al contratto, con tasso d'interesse annuo nominale (TAN) stabilito in misura fissa del 10,70%, e TAEG
(o ISC) del 11,24%:
- che nel contratto era stata omessa l'indicazione dei criteri ed i termini per cui venina determinata la rata costante, poiché non era precisato, né specificato il “regime finanziario” applicato per la sua quantificazione, per lo sviluppo del piano di ammortamento nonché per il calcolo di ciascuna quota interessi;
3 - che, inoltre, il valore del Tasso Annuo Effettivo (TAE), rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione così come espressamente richiesto ai sensi dell'art. 6 della Delibera CICR del 09/02/2000.
- che, conseguentemente, il credito azionato risultava viziato dall'applicazione di clausole “vessatorie” non consapevolmente sottoscritte dal consumatore e che nel contratto non sarebbero state rispettate le prescrizioni previste dall'art 117. comma 4, TUB, essendo il tasso ultra legale maggiore di quello accettato, l'art 1346, essendo indeterminato e indeterminabile il tasso di interessi convenzionale a causa della mancata indicazione del regime finanziario e per la mancata indicazione del costo relativo alla polizza assicurativa, nonché l'art 1375 c.c., risultando contrario alla buona fede l'applicazione di un meccanismo più redditizio per la società finanziaria;
- che l'applicazione dell'interesse composto nel piano di ammortamento, senza informazione della consumatrice risultava in contrasto con il principio di buona fede e correttezza di cui all'art. 1338 CC , con gli artt. 2 e 35 del Codice del
Consumo, nonché con il divieto di introdurre clausole determinanti uno squilibrio giuridico ed economico tra professionista e consumatore previsto dall'art. 33 Codice del Consumo.
Su tali premesse chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, con il favore delle spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio, nella contumacia di Controparte_7 spiegava intervento rappresentata da Controparte_4 [...]
allegando: CP_3
- che con atto di cessione di crediti pro-soluto, stipulato in data 21 luglio 2023,
(cedente) cedeva ad Controparte_7 Controparte_4
(cessionaria) un portafoglio di crediti pecuniari individuabili “in blocco” ai sensi dell'art. 58 TUB, come da atto di cessione ed elenco dei crediti e di detta cessione si segnalato che veniva dato avviso mediante pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale n. 86 del 22 luglio 2023 – Parte II;
- che, in quanto diretta a far valere il carattere abusivo delle clausole contrattuali, tutte le eccezioni sollevate dall'opponente non erano proponibili come tali, discendendone la inammissibilità dell'opposizione;
4 - che, in ogni caso, tutte le informazioni in merito al piano di ammortamento prescelto erano desumibili dall'art 3 delle condizioni generali, prevedendo interessi corrispettivi calcolati mediante piano di ammortamento “francese” con una rata che prevede una quota capitale crescente ed una quota capitale decrescente, sottoscritta e accettata ai sensi degli artt 1341 e 1342 c.c.;
- che il contenuto del contratto era del tutto conforme al disposto degli artt 123
e 124 TUB e tutte informazioni erano contenute nel modulo “Informazioni
Europee di Base sul Credito ai Consumatori”, che l'opponente aveva espressamente dichiarato e sottoscritto di aver ricevuto “prima della firma di questo contratto”;
- che trattandosi di contratto di prestito personale e non di conto corrente, prevaleva l'orientamento secondo il quale il contratto è perfettamente valido se risulta indicato il TAEG, ossia il tasso annuo effettivo globale (o ISC, indicatore sintetico di costo), vale a dire il tasso annuo comprensivo di tutte le voci di costo connesse al credito, tra cui la capitalizzazione degli interessi tenendo altresì conto che contratti di mutuo non ricorre una operazione di capitalizzazione degli interessi (come avviene nei conti correnti), ma solo un frazionamento dell'obbligazione restitutoria con periodicità infrannuale;
- che la polizza assicurativa accessoria al finanziamento era facoltativa ed il cliente avrebbe potuto non sottoscriverla, così che i relativi costi non avrebbero dovuto essere considerati nel TAEG;
CP_
- che con riferimento alla legittimazione attiva di , erano stati prodotti sin dalla fase monitoria: il contratto di cessione pro soluto del 5-12-2019 intervenuto tra ES NC S.p.a. – società con la quale l'opponente ha stipulato il contratto de quo – e , la Controparte_9 Controparte_3 comunicazione di intervenuta cessione del credito e la contestuale lettera di messa in mora regolarmente ricevuta dalla IG.ra ; CP_1
- che, al fine di scongiurare qualsivoglia ulteriore eccezione, l'elenco dei crediti ceduti (c.d. Annex), debitamente omissato per ragioni di privacy, che comprova come il credito de quo fosse incluso nella cessione intervenuta tra ES
NC – ; Controparte_10
- che, quanto all' istanza di accesso alla procedura di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 15 comma 9 della L. n. 3 del 2012, la stessa non avrebbe precluso
5 in ogni caso una verifica circa il merito della pretesa creditoria vantata dalla società deducente e la possibilità di ottenere un titolo.
Concludeva, pertanto, per la inammissibilità o il rigetto dell'opposizione, previa estromissione dal processo di Controparte_7
Si procedeva quindi ad istruttoria con la produzione di documenti e, accolta l'istanza di sospensione della esecutività del d.i., e rilevata d'ufficio la questione dell' eventuale estromissione della cedente, la causa era riservata la decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di cui all'art 189 cpc, all'udienza del 27 novembre 2024,.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
LIMITI DI AMMISSIBILITA' DELL'OPPOSIZIONE TARDIVA
In primo luogo, deve essere valutata pregiudizialmente la questione relativa all'ammissibilità dell'opposizione tardiva ai sensi dell'art 650 c.p.c.
Secondo l'impostazione tradizionale, nelle ipotesi in cui il decreto ingiuntivo sia stato dichiarato esecutivo e sia stata intrapresa esecuzione forzata sulla base di tale titolo esecutivo, occorre distinguere l'ipotesi di deduzione della inesistenza della relativa notificazione, che può essere fatta valere attraverso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art 615 c.p.c., da quella in cui se ne deduce un vizio di nullità, proponibile solo attraverso l'opposizione tardiva ai sensi dell'art 650 c.p.c. da esperirsi entro il termine di cui al terzo comma (Cass.,
18.5.2020, n 9050). Lo spazio applicativo della opposizione tardiva è tuttavia radicalmente mutato a seguito dei principi espressi nella pronuncia delle S.U.
Cassazione del 6.4.2023, n 9479 ( v. anche Cass., 20.6.2024, n 17055), correttamente richiamata nell'ordinanza emessa dal G.E. all'udienza del 18 settembre 2023, dalla quale prende le mosse il presente procedimento.
Come è noto, tale pronuncia concerne la ipotesi in cui un consumatore, nell'ambito di procedura esecutiva instaurata sulla base di un decreto ingiuntivo emesso a favore di un professionista e non opposto, faccia carico al giudice dell'esecuzione di farsi carico dell'omesso controllo sull'abusività delle clausole contrattuali presenti nel contratto fonte del credito rispetto alla
6 cogente tutela consumeristica di cui alla direttiva 93/13/CEE.
Richiamando le indicazioni della CGEU secondo cui l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile
1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell'esecuzione non possa - per il motivo che l'autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità - successivamente controllare l'eventuale carattere abusivo di tali clausole.
La circostanza che, alla data in cui il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il debitore ignorava di poter essere qualificato come “consumatore” ai sensi di tale direttiva è irrilevante a tale riguardo.
Da qui, in primo luogo, in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell'abusività delle clausole, nella fase monitoria il dovere del giudice:
1) di svolgere d'ufficio il controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore in relazione all'oggetto della controversia;
2) di procedere anche attivando il potere istruttorio d'ufficio, anche ai sensi dell'art 640 c.c., chiedendo la produzione del contratto e di fornire eventuali chiarimenti necessari anche in ordine alla qualifica di consumatore del debitore e, in ragione degli esiti del rilievo d'ufficio (sussistenza o meno della vessatorietà incidente, in tutto o in parte, sull'oggetto della domanda monitoria), da addivenire al rigetto del ricorso (che non preclude la riproposizione della domanda: art. 640, ultimo comma, c.p.c.), ovvero al suo consentito accoglimento parziale.
3) che il provvedimento che accoglie la domanda di ingiunzione contenga una motivazione che, pur “sommariamente, … dia atto della sussistenza dell'esame in base al quale il giudice ha ritenuto che le clausole in discussione non rivestono carattere abusivo”, in modo da consentire al debitore consumatore di “valutare con piena cognizione di causa” se occorra proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo;
4) che il decreto ingiuntivo contenga anche nonché l'avvertimento che la maturazione del termine di cui all'art. 641 c.p.c., senza che sia stata proposta opposizione, non consentirà più successive contestazioni sulla questione di abusività delle clausole contrattuali e il decreto non opposto diventerà irrevocabile.
7 Nella fase esecutiva, per il giudice dell'esecuzione:
1) il dovere – da esercitarsi sino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito – di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo, provvedendo ad una sommaria istruttoria a tal fine funzionale;
2) nonché. all'esito del controllo – sia positivo, che negativo – di informare le parti ed avvisare il debitore consumatore ( ciò che varrà come interpello sull'intenzione di avvalersi o meno della nullità di protezione) che entro 40 giorni da tale informazione ..può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art 650 cpc per fare accertare ( solo ed esclusivamente) il carattere abusivo delle clausole, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo riconoscendo peraltro il termine di giorni 40 in luogo di quello imposto dall'ultimo comma della norma;
3) e di non procedere alla vendita o assegnazione del bene o del credito, fino alle determinazioni del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo;
In disparte le ulteriori evenienze per le ipotesi in cui il debitore abbia proposto opposizione all'esecuzione ovvero opposizione esecutiva, nella successiva fase di cognizione, il giudice dell'opposizione tardiva ex art 650 cpc:
1) una volta investito dell'opposizione solo ed esclusivamente sul profilo di abusività delle clausole contrattuali, avrà il potere di sospendere, ex art 649 cpc, l'esecutorietà del decreto ingiuntivo l'esecutorietà del decreto ingiuntivo, in tutto o in parte, a seconda degli effetti che l'accertamento sull'abusività delle clausole potrebbe comportare sul titolo giudiziale;
2) procederà, quindi, secondo le forme di rito.
Nel caso di specie, è del tutto pacifico che la rivestiva la qualità di CP_1
“consumatore” e che il giudice del decreto ingiuntivo non ha esaminato la questione dell'abusività delle clausole denunziata dalla ricorrente e non ha espresso alcuna motivazione al riguardo.
Conseguentemente, neppure l'avvertimento di cui all'art. 641, comma 1, cod. proc. civ. conteneva l'informazione che la mancata opposizione avrebbe fatto decadere l'ingiunto dalla possibilità di far valere il carattere abusivo delle clausole contrattuali (Cass. Sez. un., 9479/2023.), così che ricorre la necessità del recupero della tutela giurisdizionale del consumatore che lamenti l'abusività delle clausole inserite nel contratto e, in tali limiti, ne è in consentito l'ingresso in sede di opposizione terdiva..
8 II.
LEGITTIMAZIONE E TITOLARITA' DEL CREDITO
II A.
Richiamati tali principi, appare chiaro che in questa sede non v'è spazio per le contestazioni sollevate in ordine alla titolarità del credito da parte di
[...]
creditrice in base al decreto ingiuntivo posto a base CP_7 dell'azione esecutiva intrapresa.
Invero, nell'originario ricorso per decreto ingiuntivo Controparte_7 tramite la mandataria ha dato atto conto che la Controparte_3 pretesa era fondata sul contratto di credito al consumo n PartitaIVA_2 stipulato con “ FINDMESTIC Spa,
Il credito sarebbe pervenuto ad la quale, avrebbe acquisito il CP_3 credito in qualità di cessionaria del ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione del portafoglio di crediti deteriorati di NC IFIS Spa, effettuata con atto del 29 giugno 2018 (rep. 80866 Racc. 15510), ed avrebbe successivamente mutato denominazione sociale in . Controparte_7
Per quanto non lineare il richiamo alla cessione pro soluto operata da
“FINDOMESTIC Spa-FLORENCE SPV S.r.l”, con atto del 5.12.2019, l'efficacia e validità dei trasferimenti avvenuti sino all'emissione del decreto ingiuntivo non può più essere contestata in ragione del giudicato conseguente alla mancata proposizione di tempestiva opposizione, che presuppone il riconoscimento della titolarità della pretesa in capo al ricorrente e che non è certo riconducibile al controllo sull'abusività delle clausole contenute nel contratto di finanziamento. è quindi legittimata ad intraprendere Controparte_7
l'azione esecutiva ed è stata correttamente evocata in giudizio in qualità di soggetto indicato come creditore nell'ingiunzione.
II B.
Differente la posizione di terza intervenuta. Controparte_4
Tale società. tramite la medesima procuratrice , ha Controparte_3 fondato il proprio intervento affermandosi titolare per effetto dell'atto di cessione pro-soluto, concluso con in data 21 luglio 2023, Controparte_7 ed avente ad oggetto un portafoglio di crediti pecuniari individuabili “in blocco”
9 ai sensi dell'art. 58 TUB, comprendente quello vantato nei confronti di
[...]
. L'oggetto della cessione sarebbe costituito non dal contratto, ma CP_1 esclusivamente dai crediti ceduti in blocco e di tale cessione è stato dato avviso mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 86 del 22 luglio 2023 – Parte II.
A riguardo. tuttavia, occorre considerare il principio affermato dalla S.C. secondo cui: “l'art. 58 comma 2 TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie. Con la conseguenza che – solo qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta, in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 cod. civ., sui crediti inclusi o esclusi dall'ambito della cessione – detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il
«prudente apprezzamento» del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito ( Sul punto, Cass, 6.2.2024, n 3405; Cass., 22.6.2023, n 17944; Cass., 5.11.2020, n
24798; Cass., 28 febbraio 2020, n 5617). Poiché l' avviso pubblicato, nel caso in esame, non appare presentare tali caratteristiche di certezza e determinatezza, quanto all'oggetto della cessione è indispensabile la produzione del contratto di cessione, con l'estratto da cui risultino le posizioni creditorie vantate dalla società cedente nei confronti del debitore ceduto oppure la dichiarazione del creditore cedente che confermi che il contratto di cessione alla terza intervenuta effettivamente comprendeva il credito azionato in sede monitoria.
A riguardo, l'atto di cessione – in lingua inglese - allegato all'atto di intervento e, in parte oscurato, contiene i criteri determinativi dei crediti ma non consente di individuare all'interno del “blocco” oggetto di cessione quello della odierna opponente, così che, nella prospettiva interpretativa richiamata, il contratto di cessione prodotto in giudizio non risulterebbe in sé sufficientemente determinato, a norma dell'art 1346 c.c.., poiché contenenti generico riferimento e ad un portafoglio di crediti nella titolarità della società cedente senza ulteriori specificazioni, in ragione del richiamo ad elenchi allegati.
Tale indeterminatezza riscontrata permane, ancora, anche in esito alla produzione dell' ulteriore documento allegati alla comparsa di costituzione ed
10 indicato come “stralcio elenco crediti”, di seguito riprodotto, in cui è riportato un numero identificativo affiancato dall' importo in ipotesi dovuti, privo di elementi che consentano di riferirli al contenuto del contratto di cessione.
Tuttavia, mentre l'opponente ha incentrato le proprie contestazioni in ordine alla legittimazione di , non ha sollevato specifiche Controparte_2 contestazioni in ordine alla legittimazione propria di a Controparte_4 spiegare intervento. Come di recente precisato dalla Cassazione: “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass., 5 novembre 2020, n. 24798;
Cass., 29.9.2020, n 20495, v. anche Cass., 7.12.2023, n 34373; Cass., 12.2.2024, n
3793). Conseguentemente, pur in assenza del consenso all'estromissione della opposta, i documenti prodotti possono essere considerati sufficienti a giustificare l'intervento in quanto -di fatto- non sono state sollevate contestazioni in ordine all'ultima cessione, così che la sentenza può essere emessa nei confronti della parte intervenuta - anche al fine di agire esecutivamente - ai sensi dell'art 111 cpc, cessionaria del credito.Ciò, tanto più nella considerazione della rappresentanza processuale conferita da entrambe le società a atteso che la prova circa l'effettiva cessione Controparte_3 del credito è necessaria, sia per la verifica dell'effettiva e attuale titolarità del credito, sia per evitare che due soggetti distinti possano agire, in tempi diversi, per il medesimo credito nei confronti di un identico creditore.
III.
PROFILI DI NULLITA' DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO
Definite le questioni inerenti la legittimazione passiva della società opposta e di quella interveniente i rilievi sollevati da in astratto, CP_1
11 impongono approfondimento istruttorio al fine di verificare i profili di abusività del contenuto delle clausole negoziali del contratto di finanziamento in esame, sia in relazione ai costi di assicurazione, che alla determinazione degli interessi corrispettivi. Invero, la Direttiva 5/4/1993 n. 13 - 1993/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, all'art.3, par.1, prevede che una clausola contrattuale, che non è stata oggetto di negoziato individuale, si considera abusiva se, malgrado il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto. Il successivo art.4 impone di valutare il carattere abusivo di una clausola contrattuale, tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del contratto e facendo riferimento a tutte le circostanze che accompagnano la conclusione del contratto e a tutte le altre clausole del contratto o di un altro contratto collegato.
L'art.5 esige che le clausole proposte al consumatore per iscritto debbano essere sempre redatte in modo chiaro e comprensibile e prevede che in caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore. Le disposizioni della Direttiva sono state puntualmente trasposte nell'ordinamento italiano, dapprima con la normativa inserita nel codice civile e dedicata ai contratti del consumatore sub artt.1469 bis e seguenti cod.civ., e poi con la disciplina attualmente contenuta negli artt.33 e seguenti del d.lgs.
6/9/2005 n.206, recante il Codice del consumo.
In particolare, l'art.33, riprendendo l'art.3 della Direttiva, prevede che nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. L'art.34 si aggancia all'art.4 della Direttiva e, fra l'altro, al comma 2, esclude che la valutazione del carattere vessatorio attenga alla determinazione dell'oggetto del contratto o all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile.
L'art.35 propone disposizioni conformi all'art.5 della Direttiva laddove dispone che le clausole proposte al consumatore per iscritto debbano sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile e in caso di dubbio sul senso di una clausola prevalga l'interpretazione più favorevole al consumatore. L'art.36,
12 infine, applica la sanzione di nullità alle clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34, salva la validità per il contratto per il resto.
Ai sensi del combinato disposto di tali norme, e segnatamente per quanto riguarda l'ordinamento nazionale degli artt. 33 e 36, comma 1, 35, comma 1, 34, comma 2, e per quanto riguarda l'ordinamento europeo degli artt.3,6,5, comma
1, e 4, comma 2, della Direttiva 1993/13/CEE, le clausole contrattuali di un contratto fra professionista e consumatore, redatte in modo non chiaro e comprensibile, possono essere qualificate vessatorie (nella terminologia italiana) o abusive (nella terminologia europea), se determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto e ciò anche ove esse concernano la stessa determinazione dell'oggetto del contratto o l'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, se tali elementi non sono individuati in modo chiaro e comprensibile.
In tal senso si è espressa chiaramente la Corte di Giustizia UE (sentenze
30/5/2013, in causa C-488/11; 14/6/2012, in causa C-618/10, 21/2/2013, in causa C-472/11; 30/4/2014, in causa C-26/13, 26/2/2015, in causa C-143/13;
20/9/2017, in causa C-186/16) affermando che il sistema di tutela del consumatore in materia di clausole contrattuali istituito dalla direttiva
93/13/CEE è fondato sul presupposto che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda il potere nelle trattative e il livello di informazione, situazione questa che lo induce ad aderire alle condizioni predisposte senza poter incidere sul loro contenuto.
Inoltre il criterio di chiarezza, trasparenza e comprensibilità a cui necessariamente deve essere informata la redazione delle clausole contrattuali deve essere inteso in maniera estensiva, tale, cioè, da non agire solo sul piano meramente formale e lessicale ma anche sul piano informativo;
in questo modo le clausole, in correlazione tra loro, devono consentire al consumatore di comprendere e valutare, sulla base di criteri precisi ed intelligibili, le conseguenze che scaturiscono nei suoi confronti dall'adesione al contratto, anche sul piano economico;
più in particolare ciò presuppone che, nel caso dei contratti di credito, essi debbano essere formulati in maniera sufficientemente chiara da consentire ai mutuatari di assumere le proprie decisioni con prudenza e in piena cognizione di causa.
13 In particolare, nella citata sentenza 20/9/2017, in causa C186/16 si legge
«L'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che il requisito secondo cui una clausola contrattuale deve essere formulata in modo chiaro e comprensibile presuppone che, nel caso dei contratti di credito, gli istituti finanziari debbano fornire ai mutuatari informazioni sufficienti a consentire a questi ultimi di assumere le proprie decisioni con prudenza e in piena cognizione di causa. A tal proposito, tale requisito implica che una clausola, in base alla quale il mutuo deve essere rimborsato nella medesima valuta estera nella quale è stato contratto, sia compresa dal consumatore non solo sul piano formale e grammaticale, ma altresì in relazione alla sua portata concreta, nel senso che un consumatore medio,, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, possa non solo essere a conoscenza della possibilità di apprezzamento o deprezzamento della valuta estera nella quale il prestito è stato contratto, ma anche valutare le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di una tale clausola sui suoi obblighi finanziari.»
Tali principi sono stati ancora recentemente ribaditi dalla Corte di Giustizia, con sentenza del 3/3/2020, C.125/18, ove è stato osservato che l'obbligo di trasparenza delle clausole contrattuali, quale risulta dall'articolo 4, paragrafo 2,
e dall'articolo 5 della direttiva 93/13, non può essere limitato unicamente al carattere comprensibile sui piani formale e grammaticale di queste ultime.
Poiché il sistema di tutela istituito da detta direttiva si fonda sull'idea che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda, in particolare, il livello di informazione, tale obbligo di redazione chiara e comprensibile delle clausole contrattuali e, pertanto, di trasparenza, imposto dalla medesima direttiva, deve essere inteso estensivamente .
In coerenza, la Cassazione ha avuto modo di precisare che nel caso di una clausola che preveda, nell'ambito di un contratto di mutuo , una remunerazione di tale mutuo mediante interessi calcolati sulla base di un tasso variabile, tale requisito deve quindi essere inteso nel senso che impone non solo che la clausola di cui trattasi sia intelligibile per il consumatore sui piani formale e grammaticale, ma anche che un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, sia posto in grado di comprendere il
14 funzionamento concreto della modalità di calcolo di tale tasso e di valutare in tal modo, sul fondamento di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di una tale clausola sulle sue obbligazioni finanziarie ( Cass. 31.8.2021, n 23665). Si tratta, in ipotesi, di un contenuto negoziale suscettibile di determinare un significativo squilibrio giuridico dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, non rilevando di per sé lo squilibrio economico( Cass., 25.11.2021, n 36740).
Nella presente fattispecie si osserva che il contratto di finanziamento ( prestito personale) , stipulato il 17 luglio 2018 con FINDOMESTIC Spa, aveva ad oggetto un importo di € 37.275.00 ( importo totale dovuto € 61.272,90, di cui €
23.997,90 per interessi, € 2.275,00 prezzo dell'assicurazione facoltativa, parte del quale - € 1238,92, oltre il 50% - a titolo di provvigione), con un piano di rimborso della durata di 117 mesi, al tasso annuale (TAN) del 10,70 % e con un
TAEG dell' 11,24 % indicato nel contratto.
L'importo delle singole rate mensili ( da corrispondere il 5 di ogni mese) era pari ad € 523,70: nel caso di ritardi nei pagamenti, le parti hanno concordato l'addebito di spese per solleciti e interventi di recupero, spese di notifica e altro, nonché interessi di mora del 14,60% annuo sul capitale residuo, maggiorato della penale del 10%, nonché penali per ritardato pagamento ( 8%) e decadenza dal beneficio del termine ( 10% sul capitale residuo).
Le eccezioni sollevate dall'attrice attengono alla invalidità delle clausole relative alla determinazione degli interessi essendo stata omessa l'indicazione dei criteri e dei termini della rata costante, poiché non risulta specificato il
“regime finanziario” applicato per la quantificazione di ciascuna quota interessi e il valore del TAE, inteso quale tasso rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione infrannuale .
Aspetti ulteriori, rilevabili comunque d'ufficio, attengono anche alla effettiva facoltatività dell'assicurazione, anche in rapporto agli elevati costi di commissione ed alla identica durata rispetto al finanziamento.
Nella prospettiva adottata, tutti gli aspetti segnalati sono astrattamente suscettibili di connotare in termini di abusività le clausole del contratto che, essendo inquadrabili nello schema delle nullità c.d. di protezione del consumatore, non appare suscettibile di sanatoria in ragione della specifica
15 sottoscrizione ai sensi degli artt 1341 e 1342 c.c., dovendosi comunque sottoporre a vaglio anche la completezza delle informazioni contenute nel modulo “Informazioni Europee di Base sul credito ai Consumatori”. richiamato dalla creditrice. Vero è , altresì, che gli artt 3 e 6 della delibera del CICR del
9.2.2000, concernenti la capitalizzazione infrannuale di conto corrente ( Cass
10.2.2022,n 4321)., non è direttamente applicabile al contratto di mutuo e, nondimeno, in assenza di un dettagliato piano di ammortamento, può indirettamente rappresentare un parametro di riferimento per le verifiche imposte che dovranno essere svolte ineludibilmente attraverso apposita CTU a carattere percipiente.
Accertamento non precluso dalla proposta da cui , ai sensi dell'art 10 della legge
3/2012, discende esclusivamente la sospensione delle sole azioni esecutive in corso e di quelle cautelari di sequestro conservativo.
Sulla scorta delle superiori considerazioni, e limitatamente alle verifiche precisate, appare quindi necessario completare la fase istruttoria, riservando alla sentenza definitiva anche la pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, non definitivamente pronunciando sulla opposizione tardiva proposta con atto di citazione notificato in data 27 ottobre 2023, da avverso il decreto ingiuntivo n° 922/2022, emesso dal CP_1
Tribunale di Prato in data 02/09/2022, a favore di , Controparte_7 con intervento in causa di Controparte_4 da , ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, Controparte_3 co a) rigetta le eccezioni sollevate in ordine alla titolarità del credito e legittimazione sostanziale della società opposta e di quella intervenuta;
b) dispone con separata ordinanza la remissione della causa in istruttoria, al fine di accertare il carattere di abusività delle clausole relative alla determinazione dei costi e del tasso di interessi ed al corretto sviluppo di tali clausole, secondo quanto specificato in parte motiva;
c) riserva alla pronuncia definitiva la pronunzia sulle spese processuali.
Così deciso in data 9 febbraio 2025, dal Tribunale di Prato, in persona del G.I. dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di Giudice Unico. Il Giudice Istruttore Dott Michele Sirgiovanni
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