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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 20/10/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
87/2024 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento Sezione Prima, riunita in composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Paolo Giovanni Demarchi Albengo Presidente
Dott.ssa Camilla Gattiboni Consigliere
Dott.ssa Adriana De Tommaso Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello promossa con atto di citazione in appello il 22/4/2024 ed iscritta a ruolo in data 3/5/2024 al n. 87/2024 r.g.; vertente
TRA
(c.f. ) rappr. e dif. Parte_1 C.F._1
dall'avv. Fabrizio Marchionni (c.f. ) per delega in C.F._2
atti; appellante
CONTRO
(c.f. ) rappr. e dif. dall'avv. CP_1 C.F._3
NT LI (c.f. ) per delega in atti;
C.F._4
appellata
OGGETTO: successioni
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
APPELLANTE Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trento, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, in riforma della sentenza n. 334/2024 del Tribunale di Trento così giudicare:
CONCLUSIONI
In via principale: per tutti i motivi di cui all'atto di citazione in appello, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata da nei confronti di e, CP_1 Parte_1
per l'effetto, annullare e/o revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace e/o illegittimo il decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata: in ipotesi di accoglimento del motivo di appello inerente le eccezioni di prescrizione o di parziale estinzione/adempimento dell'obbligazione ovvero di quello in punto interessi, sempre previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, ridurre conseguentemente ed in misura corrispondente il quantum dovuto dall'appellante.
Condannare l'appellata alla restituzione della somma di euro 247.173,05.= oltre all'importo dell'imposta di registro di € 9.199,87 (doc. A) somme versate stante la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata o del diverso importo ritenuto di giustizia, in ipotesi di riduzione delle somme dovute rispetto a quelle portate nel decreto ingiuntivo, somme maggiorate degli interessi legali dalla domanda al saldo.
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio
APPELLATA
Voglia la Corte d'Appello di Trento,
1. rigettare l'appello di , con conferma della sentenza del Parte_1
Tribunale di Trento n. 334/2024 e condanna comunque dell'appellante a pagare all'appellata la somma di euro 121.153,49, con gli interessi su euro
70.067,29 al tasso legale dal 15.02.2005 al 27.02.2007 e al tasso del 5% dal
27.02.2007 al saldo e su euro 51.086,20 al tasso del 5% dal 15.02.2005 al saldo;
2. spese e compensi anche del presente grado rifusi, oltre 15% ex art. 2 DM
55/2014, CNPA e IVA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ottenne dal tribunale di Trento decreto ingiuntivo nei CP_1
confronti della sorella per l'importo di € 121.153,49 oltre Parte_1
interessi, fondato sul testamento olografo della madre che si era Per_1
riconosciuta debitrice nei confronti dei figli , e CP_1 CP_2 CP_3
dell'importo di € 726.920,24 per ciascuno (di cui € 306.517,17 per conguaglio sui beni ed € 420.403,77 per conguaglio su somme, in relazione alla successione del marito , figurando l'ingiunta debitrice Persona_2
nei limiti della sua quota ereditaria, pari a 3/18. si oppose al monitorio;
per quanto ancora rileva in Parte_1
questo grado, eccepì la prescrizione del credito, essendo trascorsi più di dieci anni dall'atto di divisione ereditaria di in mancanza Persona_2
di atti interruttivi;
l'avvenuta estinzione del credito, in quanto Per_1
aveva pagato il debito a titolo di conguaglio su somme ai tre figli mediante giroconti a favore dell'ex marito di , ed anche in CP_1 Persona_3
seguito aveva effettuato versamenti in favore dei predetti per importi superiori ad € 306.517,17; che il riconoscimento di debito contenuto nel testamento, avendo ad oggetto un debito già prescritto, era un'obbligazione naturale e come tale intrasmissibile mortis causa; che rispetto ad ogni eventuale atto interruttivo della prescrizione lei era da considerarsi terza con riguardo alla scrittura di cui all'art. 2704 c.c.; che le dichiarazioni di riconoscimento di debito di sugli interessi erano irrilevanti nei Per_1
suoi confronti ove non risultanti da atto di data certa ai sensi dell'art. 2704
c.c. e che la richiesta di pagamento degli interessi era nulla ai sensi degli artt. 1322 e 1324 c.c.; che in assenza di richiesta di il debito CP_1
della madre non era esigibile ai sensi dell'art. 1282 c.c., né erano dovuti gli interessi moratori, non constando atto di messa in mora;
che comunque gli interessi promessi in misura del 5% costituivano una liberalità e non un legato disposto per onorare un debito, ragion per cui la relativa pretesa avrebbe dovuto essere riversata nell'ambito del giudizio di divisione, e andava integrato il contraddittorio nei confronti degli altri eredi e CP_3
CP_2
Chiese la revoca del monitorio e in via riconvenzionale la divisione ereditaria. si costituì in giudizio e resistette all'opposizione CP_1
chiedendone il rigetto.
Esteso il contraddittorio a e a rinunziata CP_3 Controparte_4
dall'opponente la domanda riconvenzionale e disposta l'estromissione dal giudizio di (unica costituita dei due chiamati), il tribunale CP_5
respinse l'opposizione e confermò il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo esecutivo.
La sentenza, resa il 19/3/2024, è stata tempestivamente appellata da per i seguenti motivi: Parte_1
1) Erroneità della sentenza per aver disatteso l'eccezione di prescrizione. Sul punto ha esposto l'appellante che il tribunale aveva errato nel ritenere che la prescrizione non aveva iniziato a decorrere perché nella dichiarazione di debito del 15/2/2015 OS RI si era impegnata a versare la somma entro il 31/12/2025, giacché ai fini della decorrenza della prescrizione doveva aversi riguardo all'atto di divisione ereditaria e non al riconoscimento di debito, che non costituiva fonte dell'obbligazione, e per l'obbligazione di pagamento di € 306.517,17, non essendo indicato un termine di pagamento, andava applicato l'art. 1183 c.c., mentre il fatto che la debitrice avesse indicato, negli atti di riconoscimento di debito, il termine entro cui si era impegnata ad adempiere, non innovava e non incideva sul contenuto dell'obbligazione e sui termini di pagamento previsti nel titolo, per cui il termine di prescrizione era da individuare nella data dell'atto di divisione ereditaria, anzi in cinque giorni da esso per l'importo di € 420.403,00 e in un termine congruo rispetto alla stipula quanto al restante importo di € 306.517,17. Ha aggiunto che erroneamente il tribunale aveva attribuito rilievo, ai fini della prescrizione, alle ricognizioni di debito di quanto alla Per_1
dichiarazione del 27/2/2007, la stessa nulla diceva dell'importo di €
306.517,17 e anche se fosse stata riconosciuta valenza interruttiva alla dichiarazione di debito del 15/2/2005, al momento della diffida di pagamento, nel settembre 2020, i dieci anni di prescrizione erano ormai decorsi;
quanto all'importo di € 420.403,77, su cui nulla aveva detto il tribunale, la dichiarazione di debito del 27/2/2007 non poteva considerarsi munita di data certa, in quanto il timbro postale era posto solo sul retro della scrittura e non vi era alcuna certezza che il foglio originariamente bianco non fosse stato solo successivamente compilato;
peraltro la data non era neppure leggibile e pertanto il documento era privo di data certa;
ne doveva conseguire che al momento della diffida di pagamento, nel settembre 2020, i dieci anni di prescrizione erano ormai decorsi. Quanto, poi, al riconoscimento contenuto nel testamento, e alla dichiarazione riepilogativa del mese di maggio 2016, aveva avuto ad oggetto un debito già prescritto, e pertanto si era in presenza dell'assunzione di un'obbligazione naturale come tale intrasmissibile mortis causa.
2) Erroneità della sentenza per aver disatteso l'eccezione di estinzione dell'obbligazione per avvenuto adempimento. Risultava infatti che in luogo del pagamento i creditori avevano indicato alla debitrice che l'importo loro dovuto fosse loro corrisposto mediante giroconti a restando irrilevante l'inadempimento dello stesso nel Per_3
mandato a gestire le somme ricevute dalla in favore dei figli;
Per_1 inoltre la modalità di pagamento doveva ritenersi liberatoria anche ai sensi dell'art. 1188 c.c. co. 1 perché era la persona indicata Per_3
dal creditore quale destinatario della prestazione. Erroneamente il tribunale aveva ritenuto non raggiunta la prova delle suddette modalità di adempimento, giacché tale prova invece risultava dagli scritti difensivi nel giudizio che aveva visto contrapposti, da un lato,
e i figli , e e, dall'altro, Per_1 CP_1 CP_2 CP_5
avente ad oggetto la restituzione delle somme Persona_3
consegnate a perché le investisse, atteso che, nella Per_3
comparsa di costituzione, il difensore di aveva Per_1
espressamente dedotto che l'importo di € 1.450.357,00 era dovuto ai figli anche a titolo di conguaglio ereditario per la successione di ed era stato versato a mezzo di giroconto sulle Persona_2
somme detenute da in gestione, e tali deduzioni avevano Per_3
valenza confessoria imputabile a subentrata in qualità CP_1
di erede nella posizione della madre;
vi erano poi elementi indiziari gravi, precisi e concordanti costituiti dal tenore letterale delle deduzioni difensive di nel giudizio promosso contro CP_1
dai conteggi dei versamenti riportati nella comparsa e Per_3
dalle deduzioni dell'allora legale dell'appellata, dalla scrittura privata del 20/4/2005 sottoscritta dall'appellata, in cui Per_3
riconosceva di detenere l'importo di € 1.258.651 di proprietà della moglie e la stessa riconosceva tale importo a suo credito, nonché dalla posizione processuale assunta dai coeredi e CP_3 CP_4
che nulla avevano allegato sul credito, restando anzi
[...]
contumace e dovendosi tenere conto anche della qualifica CP_2
professionale dell'appellata, avvocato, e dei suoi rapporti con l'avv.
, allora compagno e successivamente marito, per cui non era CP_6 ipotizzabile che lei avesse inconsapevolmente accettato le deduzioni difensive dello stesso.
3) Erroneità della sentenza in punto interessi. Sul punto l'appellante ha esposto che, contrariamente a quanto affermato in sentenza, gli atti di ricognizione di debito non rivestivano alcun effetto in merito al contenuto dell'obbligazione degli interessi, perché gli interessi avrebbero dovuto essere previsti nel titolo costitutivo dell'obbligazione, ed inoltre il tribunale aveva errato perché la costituzione dell'obbligo di pagare gli interessi in misura superiore a quella legale richiede la forma scritta ad substantiam per cui gli interessi dovuti erano eventualmente solo quelli legali.
4) Inapplicabilità dell'art. 754 c.c.. Sul punto l'appellante ha esposto che in primo grado era stato eccepito che la pretesa di pagamento di debito ereditario avrebbe dovuto essere formulata in sede di divisione dell'asse ereditario ma il tribunale aveva erroneamente disatteso l'eccezione, richiamando il principio per cui i debiti ereditari non entrano in comunione e si ripartiscono tra i singoli eredi in base alle singole quote ma tale principio non si attagliava ai debiti nei confronti di coeredi, per i quali è previsto dall'art. 754 co. 2 c.c. che il coerede conserva la facoltà di chiedere il pagamento del credito a lui personale e garantito da ipoteca, con l'implicazione interpretativa che tale facoltà non sussisteva per i crediti non garantiti da ipoteca, per i quali è necessario quindi attendere lo scioglimento della comunione ereditaria.
Per tali motivi ha chiesto la riforma della sentenza Parte_1
appellata, con l'accoglimento della sua opposizione al decreto ingiuntivo e la condanna di a restituire quanto da lei CP_1
pagato in forza della sentenza solo per evitare le spese dell'eventuale esecuzione. ha resistito all'appello e ne ha chiesto il rigetto, CP_1
riproponendo le difese svolte in prime cure.
Ha contestato la maturazione della prescrizione del credito, perché le dichiarazioni di contenute nel testamento configuravano Per_1
rinuncia alla eventuale prescrizione, siccome del tutto incompatibili con la volontà di opporre alla FI la prescrizione del credito;
erronea CP_1
era la tesi di controparte sull'assunzione di obbligazione naturale, trattandosi sempre di obbligazione civile. Ha dedotto che le dichiarazioni di erano pienamente opponibili a Per_1 Parte_1
erede di e quindi non terza rispetto ad esse;
ha
[...] CP_1
richiamato la dichiarazione riepilogativa di debito di del Per_1
9/5/2016 avente data certa a seguito della certificazione di conformità all'originale del funzionario incaricato dal sindaco del comune di
Trento, avente parimenti valenza di rinuncia alla prescrizione;
ha dedotto che il titolo del credito non era costituito solo dalle disposizioni dell'atto di divisione, ma anche da successivi accordi nei termini e modalità risultanti dalle dichiarazioni del 15/2/2005, 27/2/2007 e
9/5/2016, ed ha ribadito che il termine finale era stato stabilito nel
31/12/2025, dies a quo della prescrizione, per cui nessuna prescrizione si era verificata;
ha contestato che gli atti interruttivi della prescrizione fossero inopponibili perché privi di data certa, avendo sul punto il tribunale correttamente statuito in conformità alla giurisprudenza di
Cassazione; ha ribadito che il credito non era estinto, a nulla valendo le deduzioni del legale di in altro giudizio, prive di efficacia Per_1
confessoria e ha dedotto che anche se vi fosse stato un mandato l'inadempimento del mandatario non poteva liberare la debitrice mandante;
ha osservato che nulla aveva pagato, in Persona_3
quanto aveva già sperperato tutto il denaro di come risultante Per_1
dalla documentazione di indagine, prodotta in primo grado, a nulla valendo altresì la dichiarazione di di avere detenuto Persona_3
l'importo di € 1.258.651 di proprietà di trattandosi di CP_1
dichiarazione falsa come altre dello stesso per ingannare sui Per_3
risultati delle sue gestioni finanziarie e comunque dalla perizia di CTU prodotta in primo grado emergeva il mancato incasso della somma di €
420.403,77; sugli interessi ha concordato con quanto statuito in sentenza, essendo gli interessi dovuti a norma dell'art. 1282 c.c. e le dichiarazioni di debito atti integrativi del fatto costitutivo;
ha richiamato giurisprudenza di legittimità secondo cui il coerede non è obbligato a far valere il proprio credito verso un coerede nel giudizio di scioglimento della comunione;
quanto alla somma di € 306.517,17, per conguaglio su beni, l'appellata ha preso atto della mancata impugnazione della sentenza che ne ha riconosciuto la debenza, al di là dell'eccezione di prescrizione senza riproporre la questione dell'estinzione per confusione.
Ha quindi chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza.
L'appello perviene in decisione sulle trascritte conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di appello concerne l'eccezione di prescrizione del credito vantato da , disattesa dal tribunale. CP_1
Risulta documentalmente che dalla divisione ereditaria di Per_2
del 14/2/2005 era sorto il debito di nei confronti di
[...] Per_1
ciascun figlio per l'importo di € 306.517,17 a titolo di conguaglio sui beni a lei assegnati, e con specifico riferimento ai figli , e CP_1 CP_3
era espressa riserva di concordare tempi e modalità di CP_2
pagamento; quanto all'importo di € 420.403,77, dovuto a ciascuno dei figli, si stabiliva nell'atto che alla FI sarebbe stato pagato Parte_1
tramite assegno bancario, mentre ai figli , e sarebbe CP_1 CP_2 CP_3
stato corrisposto con modalità successivamente indicate. Per_1 confermò l'esistenza del debito di € 306.517,17 nella scrittura del
15/2/2005, nei confronti dei figli e e si impegnò CP_2 CP_3 CP_1
a versare le somme ai figli entro il 31 dicembre 2025 oppure entro tre mesi dalla semplice richiesta di ciascuno di essi, in ogni caso con la maggiorazione degli interessi al saggio del 5% (cinque %) annuo maturati e maturandi dal 15/2/2005 alla data dell'effettivo versamento.
Quanto all'importo di € 420.403,77, con dichiarazione del 27/2/2007
nel premettere che la somma era già stata versata alla FI Per_1
, confermava l'impegno a versarlo a ciascuno degli altri figli Parte_1
entro il 31 dicembre 2025 oppure entro tre mesi dalla semplice richiesta di ciascuno di essi, con la maggiorazione degli interessi legali maturati dal 15/2/2005 sino alla data della scrittura e dalla data della scrittura e sino al saldo al tasso del 5%. Il debito nei confronti dei figli , CP_1
e , per entrambi gli importi e con gli interessi previsti CP_2 CP_3
veniva ancora confermato da nella ricognizione di debito del Per_1
9 aprile 2016. Infine, nel testamento del 30 aprile 2016 si Per_1
confermava debitrice nei confronti dei figli , e sia CP_1 CP_3 CP_2
per l'importo di € 306.517,17, richiamando la dichiarazione del
15/2/2005, che per l'importo di € 420.403,77, richiamando la dichiarazione del 27/2/2007, e dichiarando di non aver pagato nulla di tali importi a tali figli, si riconosceva debitrice della somma di €
726.920,94 nei confronti di ciascuno, oltre agli interessi come indicati.
contesta che il dies a quo della prescrizione del Parte_1
debito di € 306.517,17 sia da individuare, come ritenuto dal tribunale, nella data del 31/12/2025; a tale conclusione il tribunale è addivenuto ritenendo che la data indicata nella dichiarazione di debito del 15/2/2005 integri un termine a favore del creditore, con l'effetto che, costituendo la richiesta dello stesso creditore prima di tale momento l'esercizio di una facoltà, il termine avrebbe iniziato a decorrere solo dalla data indicata (come termine massimo entro il quale il pagamento sarebbe stato effettuato).
La censura dell'appellante risulta in parte fondata (sebbene senza effetti concludenti, come poi si dirà): vero è, infatti, che la dichiarazione del 15/2/2005 non costituisce autonoma fonte di obbligazione, essendo questa sorta dall'atto di divisione negoziale relativo all'eredità di Per_2
laddove si dichiarava debitrice dei figli con riserva
[...] Per_1
di concordare in seguito i tempi e le modalità di pagamento, a fronte della rinuncia al versamento immediato da parte dei figli , e CP_1 CP_3
non era quindi stabilito un termine, da cui Controparte_4
l'immediata esigibilità, a mente dell'art. 1183 c.c.; ne consegue che il successivo riconoscimento di debito, con valenza di atto interruttivo della prescrizione a mente dell'art. 2944 c.c., non poteva modificare il termine di prescrizione dell'obbligazione riconosciuta, atteso che la ricognizione di debito e la promessa di pagamento producono solo l'effetto dell'inversione dell'onere della prova sul rapporto fondamentale;
mette anche conto rilevare che l'atto fonte dell'obbligazione era un contratto (divisione stragiudiziale) mentre il riconoscimento di debito era un atto unilaterale, cui non è possibile attribuire un effetto novativo con introduzione di un elemento accidentale, qual è il termine di pagamento, per effetto della volontà di una sola delle parti del negozio fonte del rapporto obbligatorio.
Conseguentemente, in virtù della dichiarazione del 15/2/2005, ha iniziato a decorrere il termine prescrizionale di dieci anni proprio del diritto di credito;
il termine era pertanto già venuto a scadere quanto la de cuius sottoscrisse la dichiarazione riepilogativa di data 9 maggio
2016, così come era già scaduto al momento della redazione del testamento, datato 30 aprile 2016. Con riguardo, invece, alla ricognizione di debito contenuta nella dichiarazione del 27/2/2007, per l'importo di € 420.403,77, premesso che per effetto di tale riconoscimento non è sorto un nuovo debito né poteva essere introdotto un diverso termine di prescrizione, per le medesime ragioni sopra esposte con riferimento al debito per conguaglio su beni di € 306.517,17, la ricognizione ha prodotto effetto interruttivo della prescrizione dell'obbligazione in oggetto, pure sorta dall'atto divisionale dell'eredità di si era Persona_2 CP_7
impegnata a pagare l'importo di € 420.403,77 a ciascuno dei figli entro cinque giorni (dall'accordo, e pertanto, entro il 20/2/2005); con il riconoscimento del 27/2/2007 aveva quindi iniziato a decorrere nuovamente il termine decennale di prescrizione, non compiuto allorquando scrisse il testamento nel mese di aprile 2016 e il Per_1
successivo 9 maggio la dichiarazione riepilogativa.
Non è fondata la censura incentrata sulla asserita inopponibilità delle ricognizioni di debito per mancanza di data certa e conseguente inefficacia delle stesse come atti interruttivi della prescrizione.
Tanto la scrittura del 15/2/2005 quanto quella del 27/2/2007 sono redatte su foglio recante sul retro il timbro postale con la data, e in particolare la Corte condivide e conferma la decisione di prime cure laddove si è richiamata all'insegnamento della S.C. in tema di data certa, secondo il quale nella scrittura privata non autenticata può essere ritenuta la certezza della data nel caso in cui la scrittura formi un corpo unico con il foglio sul quale è impresso il timbro postale, senza che sia necessario che l'inchiostro del timbro copra quello della scrittura o della sottoscrizione del documento (così CASS. 13920/2020) e secondo cui se la scrittura privata non autenticata forma un corpo unico con il foglio sul quale è impresso il timbro, la data risultante da quest'ultimo deve ritenersi data certa della scrittura, perché la timbratura eseguita in un pubblico ufficio deve considerarsi equivalente ad un'attestazione autentica che il documento è stato inviato nel medesimo giorno in cui essa è stata eseguita (CASS. 23281/2017). Nella fattispecie, con specifico riguardo alla scrittura datata 27/2/2007, che forma specifico oggetto delle lagnanze dell'appellante, il timbro risulta appunto apposto sul retro del foglio recante la dichiarazione ricognitiva, risultando così soddisfatto il criterio indicato dalla S.C., dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi. La data del timbro, contrariamente a quanto lamentato dall'appellante, è chiara: 27.2.07.
Infondata risulta anche la doglianza esposta sub 1c), in cui l'appellante sostiene l'inefficacia della dichiarazione di debito del 2016
e di quella contenuta nel testamento, perché relative ad un'obbligazione prescritta;
secondo l'appellante la ricognizione di un debito prescritto non produce effetto e l'impegno di pagare rappresenta l'assunzione di un'obbligazione naturale come tale intrasmissibile mortis causa.
Premesso che alla data della dichiarazione riepilogativa e a quella del testamento certamente non era maturato il termine di prescrizione relativo al debito di € 420.403,77, il riconoscimento contenuto nei due scritti integra, per tale debito, un ulteriore atto interruttivo della prescrizione, mentre per l'importo dovuto a titolo di conguaglio su beni di € 306.517,17, integra una rinunzia ad avvalersi della prescrizione maturata: la scrivente, dichiarando espressamente di non aver provveduto al pagamento in favore dei figli , e CP_1 CP_3 CP_2
perché priva di disponibilità liquida, nel richiamare le proprie precedenti ricognizioni del 15/2/2005 e del 27/2/2007, riepilogava, confermava e ratificava la consistenza dei suoi debiti nei confronti dei predetti figli, riconoscendosi così ancora debitrice anche della somma di €
306.517,17, dichiarazione del tutto incompatibile con la volontà di avvalersi dell'estinzione del debito dovuta al trascorrere del tempo e all'inerzia dei creditori. L'atto di rinuncia alla prescrizione è infatti caratterizzato dalla manifestazione di una volontà negoziale con effetto definitivamente dismissivo, avente ad oggetto il proprio diritto alla liberazione dall'obbligo di adempimento;
nella fattispecie, tanto nella dichiarazione riepilogativa di debito del 9 maggio 2016, quanto nel testamento, la scrivente ammetteva chiaramente e decisamente l'esistenza del diritto di credito dei figli , e , CP_1 CP_3 CP_2
dichiarazioni del tutto incompatibili con la volontà di avvalersi della prescrizione (in argomento cfr. CASS. 10235/2002).
Del tutto inconferente è il riferimento all'obbligazione naturale, qual
è il pagamento di un debito prescritto, produttivo dell'effetto della irripetibilità, trovandoci in questo caso, invece, in presenza del riconoscimento, da parte della scrivente, di essere tuttora debitrice e quindi titolare, sul lato passivo, di un rapporto obbligatorio giuridicamente vincolante e non di una mera obbligazione naturale.
Per effetto della rinunzia alla prescrizione il diritto di credito facente capo a - con specifico riferimento alla somma di € CP_1
306.517,17 dovuta per conguaglio su beni, mentre per la somma di €
420.403,77 per l'effetto interruttivo del riconoscimento del 27/2/2007 il termine di prescrizione era ancora pendente nel 2016 - era esistente nel mese di agosto 2020, quando il suo legale inoltrò a la Parte_1
richiesta di pagamento dell'importo di € 121.153,49, quota del debito complessivo di € 726.920,94 a carico di (3/18) oltre Parte_1
agli interessi.
Nel secondo motivo di impugnazione denuncia Parte_1
l'erroneità del rigetto dell'eccezione di estinzione del debito di €
420.403,77 per intervenuto pagamento, con riferimento all'asserita esecuzione di giroconti in favore di da parte di Persona_3 Per_1
[...] Ha sostenuto l'appellante che a seguito della divisione dell'eredità di i creditori, tra cui , avevano indicato alla madre le Persona_2 CP_1
modalità di esecuzione della prestazione, ovvero eseguire il giroconto del denaro dovuto in favore di che avrebbe gestito il Persona_3
loro denaro unitamente ad altri investimenti. Secondo l'appellante il tribunale avrebbe errato nell'escludere la prova dell'accordo tra la Per_1
e i figli per tale modalità di pagamento, senza considerare l'atteggiamento processuale di non-contestazione assunto in prime cure dall'opposta in prime cure, che si era limitata ad eccepire che Per_3
non aveva provveduto ad alcun pagamento.
Il motivo è infondato.
Si esclude che le difese di parte opposta nel giudizio di primo grado possano essere qualificate come non-contestazione ai sensi dell'art. 115
c.p.c., atta ad integrare la prova di un fatto in quanto, appunto, non specificamente contestato: in disparte che “l'accordo” non è un fatto ma un concetto con valenza giuridica, e come tale insuscettibile di non- contestazione, che può riguardare soltanto circostanze di fatto, decisivo
è rilevare che l'opposta aveva richiamato e prodotto, nel giudizio di opposizione, anche la scrittura del 27/2/2007, specificamente riguardante la voce di credito di € 420.403,77 ove aveva Per_1
scritto che sarebbe stata sua intenzione versare ai figli , e CP_1 CP_3
la somma di € 420.403,77 ciascuno a mezzo di giroconto sulle CP_2
somme da lei a suo tempo consegnate in gestione finanziaria a
[...]
ma che ciò non era stato possibile, atteso che Per_3 Per_3
aveva utilizzato diversamente tali suoi denari. Da tale dichiarazione emerge che sul presupposto che le somme già versate a Per_1
perché le investisse erano disponibili, ne avrebbe disposta la Per_3
destinazione al pagamento dei crediti dei figli, non già che i figli avessero concordato con la madre che le somme da lei dovute fossero consegnate a per loro conto;
il suo contenuto, è del tutto Persona_3
incompatibile con la tacita ammissione, da parte di di CP_1
essersi accordata con la madre per il pagamento del debito mediante versamenti a e osta pertanto alla configurabilità della non- Per_3
contestazione ai sensi dell'art. 115 c.p.c., che deve venire in rilievo dal complesso delle deduzioni difensive della parte, piuttosto che dalla letterale dichiarazione di contestare quanto allegato dalla controparte.
Corretta risulta pertanto la decisione del tribunale laddove ha ritenuto non dimostrato un accordo tra e i figli , e Per_1 CP_1 CP_3 CP_4
per il pagamento mediante giroconti a
[...] Per_3
Sostiene poi l'appellante che il tribunale avrebbe erroneamente ritenuto non raggiunta la prova del pagamento di detta modalità di pagamento, con effetto estintivo del debito vantato da CP_1
Richiama, a sostegno, gli atti del giudizio svoltosi tra , Per_1 CP_1
e contro e in particolare la CP_3 Controparte_4 Persona_3
comparsa di costituzione di e figli in grado d'appello, dove Per_1
in più punti è menzionato, come effettuato, il versamento dell'importo in oggetto in favore di con accredito a e dove CP_5 Per_3
è anche richiamata una scrittura di di data 20/4/2005, che si Per_3
dichiarava detentore della somma complessiva di € 1.258.651,00, con conferma in calce di CP_1
Orbene, in merito alla valenza probatoria delle deduzioni contenute in un atto processuale, si rammenta in primo luogo l'insegnamento della
S.C. secondo cui Pur essendo vero che le ammissioni contenute nella comparsa di risposta - così come in uno degli atti processuali di parte indicati dall'art. 125 c.p.c. - siccome facenti parte del processo, possono assumere anche il carattere proprio della confessione giudiziale spontanea, alla stregua di quanto previsto dagli artt. 228 e 229 c.p.c., è tuttavia necessario che la comparsa, affinché possa produrre tale efficacia probatoria, sia stata sottoscritta dalla parte personalmente, con modalità tali che rivelino inequivocabilmente la consapevolezza delle specifiche dichiarazioni dei fatti sfavorevoli contenute nell'atto.
Conseguentemente, è inidonea a tale scopo la mera sottoscrizione della procura scritta a margine o in calce che, anche quando riportata nel medesimo foglio in cui è inserita la dichiarazione ammissiva, costituisce atto giuridicamente distinto, benché collegato (v. CASS. 24539/2016;
CASS. 6192/2014; CASS. 26686/2005).
Nel caso in esame, la comparsa di risposta in quel giudizio non era sottoscritta da la quale aveva soltanto sottoscritto il Per_1
conferimento di delega al difensore, per cui è da escludere la valenza confessoria delle dichiarazioni ivi contenute.
Nulla di rilevante può poi desumersi dalla dichiarazione di sottoscritta per conferma da del 20/4/2005 e Per_3 CP_1
in particolare non può desumersi da detto scritto l'ammissione di
[...]
sul fatto che fosse detentore per suo conto (a CP_1 Persona_3
fine investimenti) anche dell'importo per cui è causa, in quanto compreso nella maggiore somma ivi esposta, in mancanza di riferimenti specifici;
d'altronde, neppure la relazione di Ctu svolta in quel giudizio aveva riscontrato il giroconto in oggetto, il cui importo infatti non figura né nella tabella dei versamenti eseguiti da né in quelli eseguiti da CP_1
a Risultano poi privi di significato gli altri Per_1 Per_3
elementi addotti dall'appellante, quali la qualifica professionale di
[...]
e il rapporto, sfociato in matrimonio, con il suo legale CP_1
dell'epoca avv. , oltre che la posizione processuale assunta dai CP_6
chiamati in giudizio (che si è limitata dedurre sulla CP_5
domanda di divisione senza nulla dire in ordine al credito verso la sorella
) ed (rimasto contumace). Parte_1 Controparte_4 Decisiva per vanificare qualsiasi valenza indiziante degli elementi addotti dall'appellante è la già richiamata ricognizione del 27/2/2007, attestante la persistenza del debito nei confronti (anche) di
[...]
accompagnata dalla negazione della scrivente CP_1 Per_1
dell'accredito a della somma dovuta alla FI . Per_3 CP_1
Nel terzo motivo di appello lamenta l'erroneità Parte_1
della sentenza nel punto relativo agli interessi sulle dovute a , come CP_1
determinati nel monitorio, confermato, in conformità con i riconoscimenti di debito di dianzi citati, per cui sull'importo Per_1
di € 306.517,17 erano calcolati gli interessi al 5% dal 15/2/2005 e sull'importo di € 420.403,77 al 5% con decorrenza 27/2/2007.
Tale motivo di appello risulta fondato.
Il credito azionato in via monitoria da come detto, trae CP_1
origine dall'accordo di divisione dell'eredità di da tale Persona_2
accordo nasceva l'obbligo di di pagare (anche) a Per_1 [...]
gli importi di € 306.517,77, quale conguaglio su beni, e di € CP_1
420.403,77 quale conguaglio su somme. Nell'accordo divisionale non era stato concordato che su tali somme fossero dovuti dalla debitrice interessi ad un tasso superiore rispetto a quello legale, mentre gli interessi convenzionali, in misura superiore al tasso legale, debbono essere determinati per iscritto, ai sensi dell'art. 1284 c.c..
Premesso che l'obbligazione di pagare gli interessi è autonoma e distinta rispetto a quella di pagamento della sorte, le dichiarazioni di del 15/2/2005 e del 27/2/2007 non costituiscono fonte di Per_1
obbligazione; è da escludere che l'accordo divisionale prevedesse una successiva integrazione unilaterale, atteso che, nel paragrafo “Modalità esecutive”, con riguardo al conguaglio di € 306.517,17 le parti si riservavano di concordare in seguito i tempi e le modalità di pagamento,
e con riguardo al conguaglio di € 420.403,77 si impegnava a Per_1 versare l'importo entro cinque giorni a ciascuno dei figli, con le modalità da essi indicate (frase alla luce della quale resta escluso che l'espressione “con le modalità successivamente da lei indicate”, riportata nella prima parte dell'accordo, alla lettera d), sulla suddivisione di denaro e titoli, si riferisse alla persona di dovendo invece Per_1
ritenersi che la stessa espressione, nella parte riguardante CP_4
sia frutto di un mero refuso, laddove avrebbe dovuto essere
[...]
scritto con le modalità successivamente da lui indicate).
L'assunzione unilaterale dell'obbligo di pagamento degli interessi al tasso ultra-legale non può essere ricondotta all'ambito applicativo dell'art. 1987 c.c., secondo cui la promessa unilaterale di una prestazione non produce effetti obbligatori fuori dei casi ammessi dalla legge, atteso che non si rientra in un caso previsto dalla legge.
Diversamente, potrebbe venire in rilievo l'applicazione dell'art. 1333
c.c., schema di negozio unilaterale in cui, a differenza che nelle ipotesi tassative di promessa unilaterale, l'effetto vincolante è suscettibile di essere eliminato dal rifiuto dell'oblato, possibilità che rende il negozio compatibile con l'esigenza di protezione dell'altrui sfera giuridica, alla base della regola di tassatività delle promesse unilaterali.
Per non incorrere nella violazione di tale regola di tassatività, è però necessario che l'assunzione unilaterale di un obbligo, ai sensi dell'art. 1333 c.c., sia causalmente giustificata, e contenga l'espresso riferimento alla causa dell'attribuzione all'oblato, non meramente ricognitiva;
in particolare è da restare esclusa la causa di liberalità, incompatibile con l'assunzione di un obbligo, e che informa tipicamente la donazione, la quale richiede l'incontro formalizzato dei consensi, mentre è ammesso il negozio unilaterale con effetti rifiutabili, di contenuto atipico, purché sorretto da una causa gratuita economicamente interessata (cfr. CASS.
9500/1987). Orbene, nella fattispecie, non si individua appunto alcuna causa gratuita economicamente interessata, in capo alla dichiarante che Per_1
sorregga e giustifichi l'attribuzione ai suoi creditori degli interessi oltre il tasso legale, che si risolve in un arricchimento della parte creditrice privo di giustificazione, di tal ché l'assunzione unilaterale dell'obbligo in capo a non può considerarsi valido;
sarebbe, come detto, Per_1
incompatibile con l'eventuale causa di liberalità, l'assunzione di un obbligo siffatto.
Per l'effetto, sulle somme dovute da (e, in sua successione, Per_1
dall'ingiunta), sono dovuti gli interessi come per legge, al tasso legale di cui al co. 1 dell'art. 1284 c.c., e, in difetto di domanda, non ai sensi dell'art. 1284 u. co. c.c..
Con l'ultimo motivo di appello eccepisce Parte_1
l'inammissibilità della domanda di pagamento del credito vantato da un coerede al di fuori del giudizio di divisione ereditaria, sostenendo che ai sensi dell'art. 754 co. 2 soltanto il coerede creditore ipotecario sarebbe equiparato al creditore estraneo all'eredità.
Secondo l'art. 754 c.c. gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e dei pesi ereditari personalmente e in proporzione della loro quota ereditaria e ipotecariamente per l'intero.
Il coerede che ha pagato oltre la parte a lui incombente può ripetere dagli altri coeredi solo la parte per cui essi devono contribuire a norma dell'art. 752 c.c., quantunque si sia fatto surrogare nei diritti dei creditori. Il coerede conserva la facoltà di chiedere il pagamento del credito a lui personale e garantito da ipoteca, non diversamente da ogni altro creditore, detratta la parte che deve sopportare come coerede”.
La regola sancita per i debiti del de cuius è quindi quella della ripartizione tra gli eredi in ragione della quota ereditaria di ognuno, quale eccezione alla regola generale della solidarietà passiva, mentre per il credito garantito da ipoteca ciascun coerede soggiace all'esecuzione sul bene ereditario ipotecato, per cui, pur dividendosi tra i coeredi il debito personale, non si divide il vincolo ipotecario.
Qualora creditore sia il coerede, apparentemente il secondo comma della disposizione in esame ne prevede l'equiparazione al creditore terzo solo in presenza di credito garantito da ipoteca (per l'espressione credito a lui personale e garantito da ipoteca); ma l'interpretazione più logica ed equa è quella di ritenere piena tale equiparazione, ponendosi mente a quella che era la disciplina del pagamento dei debiti ereditari nel vigore del precedente codice di commercio, che prevedeva, invece, la solidarietà tra coeredi, e nel vigore della quale si dubitava della facoltà del coerede creditore che fosse ipotecario di agire nei confronti dei coeredi, detratta la parte a suo carico, dubbio poi fugato dalla formulazione della norma attuale, per cui il coerede creditore ipotecario, detratta la quota a proprio carico, assoggetta il bene ipotecato ad esecuzione per intero, come il creditore ipotecario terzo stante l'indivisibilità dell'ipoteca.
Nulla osta quindi a che il coerede creditore non ipotecario agisca nei confronti dei coeredi per la soddisfazione del proprio credito, in proporzione della quota facente carico a ciascuno, così come si è verificato nella fattispecie.
La sentenza va quindi riformata limitatamente alla parte riguardante gli interessi, dovendo, per l'effetto, in accoglimento dell'opposizione, essere revocato il decreto opposto e sostituito con la condanna di al pagamento dell'importo di € 121.153,49 oltre agli Parte_1
interessi al tasso legale dal 15/2/2005 quanto ad € 51.086,20 e dal
20/2/2005 quanto ad € 70.067,29.
Attesa la parziale fondatezza dell'opposizione, per l'apprezzabile differenza tra gli importi pretesi per interessi e quelli dovuti, le spese del giudizio vanno compensate tra le parti per 1/3 e per i rimanenti 2/3 posti a carico dell'opponente, prevalentemente soccombente.
Le spese si liquidano come da dispositivo, ivi comprese quelle della fase monitoria, risultando la domanda monitoria fondata per la sorte e in parte per gli interessi (cfr. CASS. n. 24882/2022, tra le altre, secondo cui, in tema di spese legali del procedimento di ingiunzione, la revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione non costituisce motivo sufficiente per rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio, sicché la valutazione della soccombenza dovrà confrontarsi con il risultato finale della lite anche in relazione a tali spese). Nella liquidazione si applicano gli importi medi per lo scaglione di valore in cui si colloca il credito riconosciuto, come da tabelle in vigore (ex d.m. 147/2022 per i giudizi di primo e secondo grado ed ex d.m. 37/2018 per la fase monitoria).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 334/2024 del Tribunale di Trento
Contrariis rejectis
In parziale accoglimento dell'appello, e in riforma della sentenza appellata, revoca il decreto ingiuntivo opposto, n. 42/201 del tribunale di Trento;
Condanna a pagare a la somma di € Parte_1 CP_1
121.153,49 oltre interessi legali dal 15/2/2005 quanto ad € 51.086,20 e quanto ad € 70.067,29 dal 20/2/2005;
Condanna a restituire a quanto pagato CP_1 Parte_1
in forza della sentenza impugnata in eccedenza rispetto al credito come sopra riconosciuto;
compensa per 1/3 tra le parti le spese della lite e condanna
[...]
a rifondere a i rimanenti 2/3 delle spese stesse, Parte_1 CP_1
frazione che si liquida, per la fase monitoria, in € 270,67 per esborsi ed
€ 1.423,00 quale compenso per la difesa, oltre al rimborso forfettario al
15%, IVA e CPA come per legge, per il primo grado in € 9.000,00 quale compenso per la difesa, oltre al rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge e per il presente grado in € 8.103,00 quale compenso per la difesa, oltre al rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Trento, camera di consiglio del 2/10/2025
Il c. est. Il presidente
Dr.ssa Adriana De Tommaso dr. Paolo Giovanni Demarchi Albengo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento Sezione Prima, riunita in composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Paolo Giovanni Demarchi Albengo Presidente
Dott.ssa Camilla Gattiboni Consigliere
Dott.ssa Adriana De Tommaso Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello promossa con atto di citazione in appello il 22/4/2024 ed iscritta a ruolo in data 3/5/2024 al n. 87/2024 r.g.; vertente
TRA
(c.f. ) rappr. e dif. Parte_1 C.F._1
dall'avv. Fabrizio Marchionni (c.f. ) per delega in C.F._2
atti; appellante
CONTRO
(c.f. ) rappr. e dif. dall'avv. CP_1 C.F._3
NT LI (c.f. ) per delega in atti;
C.F._4
appellata
OGGETTO: successioni
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
APPELLANTE Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trento, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, in riforma della sentenza n. 334/2024 del Tribunale di Trento così giudicare:
CONCLUSIONI
In via principale: per tutti i motivi di cui all'atto di citazione in appello, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata da nei confronti di e, CP_1 Parte_1
per l'effetto, annullare e/o revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace e/o illegittimo il decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata: in ipotesi di accoglimento del motivo di appello inerente le eccezioni di prescrizione o di parziale estinzione/adempimento dell'obbligazione ovvero di quello in punto interessi, sempre previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, ridurre conseguentemente ed in misura corrispondente il quantum dovuto dall'appellante.
Condannare l'appellata alla restituzione della somma di euro 247.173,05.= oltre all'importo dell'imposta di registro di € 9.199,87 (doc. A) somme versate stante la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata o del diverso importo ritenuto di giustizia, in ipotesi di riduzione delle somme dovute rispetto a quelle portate nel decreto ingiuntivo, somme maggiorate degli interessi legali dalla domanda al saldo.
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio
APPELLATA
Voglia la Corte d'Appello di Trento,
1. rigettare l'appello di , con conferma della sentenza del Parte_1
Tribunale di Trento n. 334/2024 e condanna comunque dell'appellante a pagare all'appellata la somma di euro 121.153,49, con gli interessi su euro
70.067,29 al tasso legale dal 15.02.2005 al 27.02.2007 e al tasso del 5% dal
27.02.2007 al saldo e su euro 51.086,20 al tasso del 5% dal 15.02.2005 al saldo;
2. spese e compensi anche del presente grado rifusi, oltre 15% ex art. 2 DM
55/2014, CNPA e IVA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ottenne dal tribunale di Trento decreto ingiuntivo nei CP_1
confronti della sorella per l'importo di € 121.153,49 oltre Parte_1
interessi, fondato sul testamento olografo della madre che si era Per_1
riconosciuta debitrice nei confronti dei figli , e CP_1 CP_2 CP_3
dell'importo di € 726.920,24 per ciascuno (di cui € 306.517,17 per conguaglio sui beni ed € 420.403,77 per conguaglio su somme, in relazione alla successione del marito , figurando l'ingiunta debitrice Persona_2
nei limiti della sua quota ereditaria, pari a 3/18. si oppose al monitorio;
per quanto ancora rileva in Parte_1
questo grado, eccepì la prescrizione del credito, essendo trascorsi più di dieci anni dall'atto di divisione ereditaria di in mancanza Persona_2
di atti interruttivi;
l'avvenuta estinzione del credito, in quanto Per_1
aveva pagato il debito a titolo di conguaglio su somme ai tre figli mediante giroconti a favore dell'ex marito di , ed anche in CP_1 Persona_3
seguito aveva effettuato versamenti in favore dei predetti per importi superiori ad € 306.517,17; che il riconoscimento di debito contenuto nel testamento, avendo ad oggetto un debito già prescritto, era un'obbligazione naturale e come tale intrasmissibile mortis causa; che rispetto ad ogni eventuale atto interruttivo della prescrizione lei era da considerarsi terza con riguardo alla scrittura di cui all'art. 2704 c.c.; che le dichiarazioni di riconoscimento di debito di sugli interessi erano irrilevanti nei Per_1
suoi confronti ove non risultanti da atto di data certa ai sensi dell'art. 2704
c.c. e che la richiesta di pagamento degli interessi era nulla ai sensi degli artt. 1322 e 1324 c.c.; che in assenza di richiesta di il debito CP_1
della madre non era esigibile ai sensi dell'art. 1282 c.c., né erano dovuti gli interessi moratori, non constando atto di messa in mora;
che comunque gli interessi promessi in misura del 5% costituivano una liberalità e non un legato disposto per onorare un debito, ragion per cui la relativa pretesa avrebbe dovuto essere riversata nell'ambito del giudizio di divisione, e andava integrato il contraddittorio nei confronti degli altri eredi e CP_3
CP_2
Chiese la revoca del monitorio e in via riconvenzionale la divisione ereditaria. si costituì in giudizio e resistette all'opposizione CP_1
chiedendone il rigetto.
Esteso il contraddittorio a e a rinunziata CP_3 Controparte_4
dall'opponente la domanda riconvenzionale e disposta l'estromissione dal giudizio di (unica costituita dei due chiamati), il tribunale CP_5
respinse l'opposizione e confermò il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo esecutivo.
La sentenza, resa il 19/3/2024, è stata tempestivamente appellata da per i seguenti motivi: Parte_1
1) Erroneità della sentenza per aver disatteso l'eccezione di prescrizione. Sul punto ha esposto l'appellante che il tribunale aveva errato nel ritenere che la prescrizione non aveva iniziato a decorrere perché nella dichiarazione di debito del 15/2/2015 OS RI si era impegnata a versare la somma entro il 31/12/2025, giacché ai fini della decorrenza della prescrizione doveva aversi riguardo all'atto di divisione ereditaria e non al riconoscimento di debito, che non costituiva fonte dell'obbligazione, e per l'obbligazione di pagamento di € 306.517,17, non essendo indicato un termine di pagamento, andava applicato l'art. 1183 c.c., mentre il fatto che la debitrice avesse indicato, negli atti di riconoscimento di debito, il termine entro cui si era impegnata ad adempiere, non innovava e non incideva sul contenuto dell'obbligazione e sui termini di pagamento previsti nel titolo, per cui il termine di prescrizione era da individuare nella data dell'atto di divisione ereditaria, anzi in cinque giorni da esso per l'importo di € 420.403,00 e in un termine congruo rispetto alla stipula quanto al restante importo di € 306.517,17. Ha aggiunto che erroneamente il tribunale aveva attribuito rilievo, ai fini della prescrizione, alle ricognizioni di debito di quanto alla Per_1
dichiarazione del 27/2/2007, la stessa nulla diceva dell'importo di €
306.517,17 e anche se fosse stata riconosciuta valenza interruttiva alla dichiarazione di debito del 15/2/2005, al momento della diffida di pagamento, nel settembre 2020, i dieci anni di prescrizione erano ormai decorsi;
quanto all'importo di € 420.403,77, su cui nulla aveva detto il tribunale, la dichiarazione di debito del 27/2/2007 non poteva considerarsi munita di data certa, in quanto il timbro postale era posto solo sul retro della scrittura e non vi era alcuna certezza che il foglio originariamente bianco non fosse stato solo successivamente compilato;
peraltro la data non era neppure leggibile e pertanto il documento era privo di data certa;
ne doveva conseguire che al momento della diffida di pagamento, nel settembre 2020, i dieci anni di prescrizione erano ormai decorsi. Quanto, poi, al riconoscimento contenuto nel testamento, e alla dichiarazione riepilogativa del mese di maggio 2016, aveva avuto ad oggetto un debito già prescritto, e pertanto si era in presenza dell'assunzione di un'obbligazione naturale come tale intrasmissibile mortis causa.
2) Erroneità della sentenza per aver disatteso l'eccezione di estinzione dell'obbligazione per avvenuto adempimento. Risultava infatti che in luogo del pagamento i creditori avevano indicato alla debitrice che l'importo loro dovuto fosse loro corrisposto mediante giroconti a restando irrilevante l'inadempimento dello stesso nel Per_3
mandato a gestire le somme ricevute dalla in favore dei figli;
Per_1 inoltre la modalità di pagamento doveva ritenersi liberatoria anche ai sensi dell'art. 1188 c.c. co. 1 perché era la persona indicata Per_3
dal creditore quale destinatario della prestazione. Erroneamente il tribunale aveva ritenuto non raggiunta la prova delle suddette modalità di adempimento, giacché tale prova invece risultava dagli scritti difensivi nel giudizio che aveva visto contrapposti, da un lato,
e i figli , e e, dall'altro, Per_1 CP_1 CP_2 CP_5
avente ad oggetto la restituzione delle somme Persona_3
consegnate a perché le investisse, atteso che, nella Per_3
comparsa di costituzione, il difensore di aveva Per_1
espressamente dedotto che l'importo di € 1.450.357,00 era dovuto ai figli anche a titolo di conguaglio ereditario per la successione di ed era stato versato a mezzo di giroconto sulle Persona_2
somme detenute da in gestione, e tali deduzioni avevano Per_3
valenza confessoria imputabile a subentrata in qualità CP_1
di erede nella posizione della madre;
vi erano poi elementi indiziari gravi, precisi e concordanti costituiti dal tenore letterale delle deduzioni difensive di nel giudizio promosso contro CP_1
dai conteggi dei versamenti riportati nella comparsa e Per_3
dalle deduzioni dell'allora legale dell'appellata, dalla scrittura privata del 20/4/2005 sottoscritta dall'appellata, in cui Per_3
riconosceva di detenere l'importo di € 1.258.651 di proprietà della moglie e la stessa riconosceva tale importo a suo credito, nonché dalla posizione processuale assunta dai coeredi e CP_3 CP_4
che nulla avevano allegato sul credito, restando anzi
[...]
contumace e dovendosi tenere conto anche della qualifica CP_2
professionale dell'appellata, avvocato, e dei suoi rapporti con l'avv.
, allora compagno e successivamente marito, per cui non era CP_6 ipotizzabile che lei avesse inconsapevolmente accettato le deduzioni difensive dello stesso.
3) Erroneità della sentenza in punto interessi. Sul punto l'appellante ha esposto che, contrariamente a quanto affermato in sentenza, gli atti di ricognizione di debito non rivestivano alcun effetto in merito al contenuto dell'obbligazione degli interessi, perché gli interessi avrebbero dovuto essere previsti nel titolo costitutivo dell'obbligazione, ed inoltre il tribunale aveva errato perché la costituzione dell'obbligo di pagare gli interessi in misura superiore a quella legale richiede la forma scritta ad substantiam per cui gli interessi dovuti erano eventualmente solo quelli legali.
4) Inapplicabilità dell'art. 754 c.c.. Sul punto l'appellante ha esposto che in primo grado era stato eccepito che la pretesa di pagamento di debito ereditario avrebbe dovuto essere formulata in sede di divisione dell'asse ereditario ma il tribunale aveva erroneamente disatteso l'eccezione, richiamando il principio per cui i debiti ereditari non entrano in comunione e si ripartiscono tra i singoli eredi in base alle singole quote ma tale principio non si attagliava ai debiti nei confronti di coeredi, per i quali è previsto dall'art. 754 co. 2 c.c. che il coerede conserva la facoltà di chiedere il pagamento del credito a lui personale e garantito da ipoteca, con l'implicazione interpretativa che tale facoltà non sussisteva per i crediti non garantiti da ipoteca, per i quali è necessario quindi attendere lo scioglimento della comunione ereditaria.
Per tali motivi ha chiesto la riforma della sentenza Parte_1
appellata, con l'accoglimento della sua opposizione al decreto ingiuntivo e la condanna di a restituire quanto da lei CP_1
pagato in forza della sentenza solo per evitare le spese dell'eventuale esecuzione. ha resistito all'appello e ne ha chiesto il rigetto, CP_1
riproponendo le difese svolte in prime cure.
Ha contestato la maturazione della prescrizione del credito, perché le dichiarazioni di contenute nel testamento configuravano Per_1
rinuncia alla eventuale prescrizione, siccome del tutto incompatibili con la volontà di opporre alla FI la prescrizione del credito;
erronea CP_1
era la tesi di controparte sull'assunzione di obbligazione naturale, trattandosi sempre di obbligazione civile. Ha dedotto che le dichiarazioni di erano pienamente opponibili a Per_1 Parte_1
erede di e quindi non terza rispetto ad esse;
ha
[...] CP_1
richiamato la dichiarazione riepilogativa di debito di del Per_1
9/5/2016 avente data certa a seguito della certificazione di conformità all'originale del funzionario incaricato dal sindaco del comune di
Trento, avente parimenti valenza di rinuncia alla prescrizione;
ha dedotto che il titolo del credito non era costituito solo dalle disposizioni dell'atto di divisione, ma anche da successivi accordi nei termini e modalità risultanti dalle dichiarazioni del 15/2/2005, 27/2/2007 e
9/5/2016, ed ha ribadito che il termine finale era stato stabilito nel
31/12/2025, dies a quo della prescrizione, per cui nessuna prescrizione si era verificata;
ha contestato che gli atti interruttivi della prescrizione fossero inopponibili perché privi di data certa, avendo sul punto il tribunale correttamente statuito in conformità alla giurisprudenza di
Cassazione; ha ribadito che il credito non era estinto, a nulla valendo le deduzioni del legale di in altro giudizio, prive di efficacia Per_1
confessoria e ha dedotto che anche se vi fosse stato un mandato l'inadempimento del mandatario non poteva liberare la debitrice mandante;
ha osservato che nulla aveva pagato, in Persona_3
quanto aveva già sperperato tutto il denaro di come risultante Per_1
dalla documentazione di indagine, prodotta in primo grado, a nulla valendo altresì la dichiarazione di di avere detenuto Persona_3
l'importo di € 1.258.651 di proprietà di trattandosi di CP_1
dichiarazione falsa come altre dello stesso per ingannare sui Per_3
risultati delle sue gestioni finanziarie e comunque dalla perizia di CTU prodotta in primo grado emergeva il mancato incasso della somma di €
420.403,77; sugli interessi ha concordato con quanto statuito in sentenza, essendo gli interessi dovuti a norma dell'art. 1282 c.c. e le dichiarazioni di debito atti integrativi del fatto costitutivo;
ha richiamato giurisprudenza di legittimità secondo cui il coerede non è obbligato a far valere il proprio credito verso un coerede nel giudizio di scioglimento della comunione;
quanto alla somma di € 306.517,17, per conguaglio su beni, l'appellata ha preso atto della mancata impugnazione della sentenza che ne ha riconosciuto la debenza, al di là dell'eccezione di prescrizione senza riproporre la questione dell'estinzione per confusione.
Ha quindi chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza.
L'appello perviene in decisione sulle trascritte conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di appello concerne l'eccezione di prescrizione del credito vantato da , disattesa dal tribunale. CP_1
Risulta documentalmente che dalla divisione ereditaria di Per_2
del 14/2/2005 era sorto il debito di nei confronti di
[...] Per_1
ciascun figlio per l'importo di € 306.517,17 a titolo di conguaglio sui beni a lei assegnati, e con specifico riferimento ai figli , e CP_1 CP_3
era espressa riserva di concordare tempi e modalità di CP_2
pagamento; quanto all'importo di € 420.403,77, dovuto a ciascuno dei figli, si stabiliva nell'atto che alla FI sarebbe stato pagato Parte_1
tramite assegno bancario, mentre ai figli , e sarebbe CP_1 CP_2 CP_3
stato corrisposto con modalità successivamente indicate. Per_1 confermò l'esistenza del debito di € 306.517,17 nella scrittura del
15/2/2005, nei confronti dei figli e e si impegnò CP_2 CP_3 CP_1
a versare le somme ai figli entro il 31 dicembre 2025 oppure entro tre mesi dalla semplice richiesta di ciascuno di essi, in ogni caso con la maggiorazione degli interessi al saggio del 5% (cinque %) annuo maturati e maturandi dal 15/2/2005 alla data dell'effettivo versamento.
Quanto all'importo di € 420.403,77, con dichiarazione del 27/2/2007
nel premettere che la somma era già stata versata alla FI Per_1
, confermava l'impegno a versarlo a ciascuno degli altri figli Parte_1
entro il 31 dicembre 2025 oppure entro tre mesi dalla semplice richiesta di ciascuno di essi, con la maggiorazione degli interessi legali maturati dal 15/2/2005 sino alla data della scrittura e dalla data della scrittura e sino al saldo al tasso del 5%. Il debito nei confronti dei figli , CP_1
e , per entrambi gli importi e con gli interessi previsti CP_2 CP_3
veniva ancora confermato da nella ricognizione di debito del Per_1
9 aprile 2016. Infine, nel testamento del 30 aprile 2016 si Per_1
confermava debitrice nei confronti dei figli , e sia CP_1 CP_3 CP_2
per l'importo di € 306.517,17, richiamando la dichiarazione del
15/2/2005, che per l'importo di € 420.403,77, richiamando la dichiarazione del 27/2/2007, e dichiarando di non aver pagato nulla di tali importi a tali figli, si riconosceva debitrice della somma di €
726.920,94 nei confronti di ciascuno, oltre agli interessi come indicati.
contesta che il dies a quo della prescrizione del Parte_1
debito di € 306.517,17 sia da individuare, come ritenuto dal tribunale, nella data del 31/12/2025; a tale conclusione il tribunale è addivenuto ritenendo che la data indicata nella dichiarazione di debito del 15/2/2005 integri un termine a favore del creditore, con l'effetto che, costituendo la richiesta dello stesso creditore prima di tale momento l'esercizio di una facoltà, il termine avrebbe iniziato a decorrere solo dalla data indicata (come termine massimo entro il quale il pagamento sarebbe stato effettuato).
La censura dell'appellante risulta in parte fondata (sebbene senza effetti concludenti, come poi si dirà): vero è, infatti, che la dichiarazione del 15/2/2005 non costituisce autonoma fonte di obbligazione, essendo questa sorta dall'atto di divisione negoziale relativo all'eredità di Per_2
laddove si dichiarava debitrice dei figli con riserva
[...] Per_1
di concordare in seguito i tempi e le modalità di pagamento, a fronte della rinuncia al versamento immediato da parte dei figli , e CP_1 CP_3
non era quindi stabilito un termine, da cui Controparte_4
l'immediata esigibilità, a mente dell'art. 1183 c.c.; ne consegue che il successivo riconoscimento di debito, con valenza di atto interruttivo della prescrizione a mente dell'art. 2944 c.c., non poteva modificare il termine di prescrizione dell'obbligazione riconosciuta, atteso che la ricognizione di debito e la promessa di pagamento producono solo l'effetto dell'inversione dell'onere della prova sul rapporto fondamentale;
mette anche conto rilevare che l'atto fonte dell'obbligazione era un contratto (divisione stragiudiziale) mentre il riconoscimento di debito era un atto unilaterale, cui non è possibile attribuire un effetto novativo con introduzione di un elemento accidentale, qual è il termine di pagamento, per effetto della volontà di una sola delle parti del negozio fonte del rapporto obbligatorio.
Conseguentemente, in virtù della dichiarazione del 15/2/2005, ha iniziato a decorrere il termine prescrizionale di dieci anni proprio del diritto di credito;
il termine era pertanto già venuto a scadere quanto la de cuius sottoscrisse la dichiarazione riepilogativa di data 9 maggio
2016, così come era già scaduto al momento della redazione del testamento, datato 30 aprile 2016. Con riguardo, invece, alla ricognizione di debito contenuta nella dichiarazione del 27/2/2007, per l'importo di € 420.403,77, premesso che per effetto di tale riconoscimento non è sorto un nuovo debito né poteva essere introdotto un diverso termine di prescrizione, per le medesime ragioni sopra esposte con riferimento al debito per conguaglio su beni di € 306.517,17, la ricognizione ha prodotto effetto interruttivo della prescrizione dell'obbligazione in oggetto, pure sorta dall'atto divisionale dell'eredità di si era Persona_2 CP_7
impegnata a pagare l'importo di € 420.403,77 a ciascuno dei figli entro cinque giorni (dall'accordo, e pertanto, entro il 20/2/2005); con il riconoscimento del 27/2/2007 aveva quindi iniziato a decorrere nuovamente il termine decennale di prescrizione, non compiuto allorquando scrisse il testamento nel mese di aprile 2016 e il Per_1
successivo 9 maggio la dichiarazione riepilogativa.
Non è fondata la censura incentrata sulla asserita inopponibilità delle ricognizioni di debito per mancanza di data certa e conseguente inefficacia delle stesse come atti interruttivi della prescrizione.
Tanto la scrittura del 15/2/2005 quanto quella del 27/2/2007 sono redatte su foglio recante sul retro il timbro postale con la data, e in particolare la Corte condivide e conferma la decisione di prime cure laddove si è richiamata all'insegnamento della S.C. in tema di data certa, secondo il quale nella scrittura privata non autenticata può essere ritenuta la certezza della data nel caso in cui la scrittura formi un corpo unico con il foglio sul quale è impresso il timbro postale, senza che sia necessario che l'inchiostro del timbro copra quello della scrittura o della sottoscrizione del documento (così CASS. 13920/2020) e secondo cui se la scrittura privata non autenticata forma un corpo unico con il foglio sul quale è impresso il timbro, la data risultante da quest'ultimo deve ritenersi data certa della scrittura, perché la timbratura eseguita in un pubblico ufficio deve considerarsi equivalente ad un'attestazione autentica che il documento è stato inviato nel medesimo giorno in cui essa è stata eseguita (CASS. 23281/2017). Nella fattispecie, con specifico riguardo alla scrittura datata 27/2/2007, che forma specifico oggetto delle lagnanze dell'appellante, il timbro risulta appunto apposto sul retro del foglio recante la dichiarazione ricognitiva, risultando così soddisfatto il criterio indicato dalla S.C., dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi. La data del timbro, contrariamente a quanto lamentato dall'appellante, è chiara: 27.2.07.
Infondata risulta anche la doglianza esposta sub 1c), in cui l'appellante sostiene l'inefficacia della dichiarazione di debito del 2016
e di quella contenuta nel testamento, perché relative ad un'obbligazione prescritta;
secondo l'appellante la ricognizione di un debito prescritto non produce effetto e l'impegno di pagare rappresenta l'assunzione di un'obbligazione naturale come tale intrasmissibile mortis causa.
Premesso che alla data della dichiarazione riepilogativa e a quella del testamento certamente non era maturato il termine di prescrizione relativo al debito di € 420.403,77, il riconoscimento contenuto nei due scritti integra, per tale debito, un ulteriore atto interruttivo della prescrizione, mentre per l'importo dovuto a titolo di conguaglio su beni di € 306.517,17, integra una rinunzia ad avvalersi della prescrizione maturata: la scrivente, dichiarando espressamente di non aver provveduto al pagamento in favore dei figli , e CP_1 CP_3 CP_2
perché priva di disponibilità liquida, nel richiamare le proprie precedenti ricognizioni del 15/2/2005 e del 27/2/2007, riepilogava, confermava e ratificava la consistenza dei suoi debiti nei confronti dei predetti figli, riconoscendosi così ancora debitrice anche della somma di €
306.517,17, dichiarazione del tutto incompatibile con la volontà di avvalersi dell'estinzione del debito dovuta al trascorrere del tempo e all'inerzia dei creditori. L'atto di rinuncia alla prescrizione è infatti caratterizzato dalla manifestazione di una volontà negoziale con effetto definitivamente dismissivo, avente ad oggetto il proprio diritto alla liberazione dall'obbligo di adempimento;
nella fattispecie, tanto nella dichiarazione riepilogativa di debito del 9 maggio 2016, quanto nel testamento, la scrivente ammetteva chiaramente e decisamente l'esistenza del diritto di credito dei figli , e , CP_1 CP_3 CP_2
dichiarazioni del tutto incompatibili con la volontà di avvalersi della prescrizione (in argomento cfr. CASS. 10235/2002).
Del tutto inconferente è il riferimento all'obbligazione naturale, qual
è il pagamento di un debito prescritto, produttivo dell'effetto della irripetibilità, trovandoci in questo caso, invece, in presenza del riconoscimento, da parte della scrivente, di essere tuttora debitrice e quindi titolare, sul lato passivo, di un rapporto obbligatorio giuridicamente vincolante e non di una mera obbligazione naturale.
Per effetto della rinunzia alla prescrizione il diritto di credito facente capo a - con specifico riferimento alla somma di € CP_1
306.517,17 dovuta per conguaglio su beni, mentre per la somma di €
420.403,77 per l'effetto interruttivo del riconoscimento del 27/2/2007 il termine di prescrizione era ancora pendente nel 2016 - era esistente nel mese di agosto 2020, quando il suo legale inoltrò a la Parte_1
richiesta di pagamento dell'importo di € 121.153,49, quota del debito complessivo di € 726.920,94 a carico di (3/18) oltre Parte_1
agli interessi.
Nel secondo motivo di impugnazione denuncia Parte_1
l'erroneità del rigetto dell'eccezione di estinzione del debito di €
420.403,77 per intervenuto pagamento, con riferimento all'asserita esecuzione di giroconti in favore di da parte di Persona_3 Per_1
[...] Ha sostenuto l'appellante che a seguito della divisione dell'eredità di i creditori, tra cui , avevano indicato alla madre le Persona_2 CP_1
modalità di esecuzione della prestazione, ovvero eseguire il giroconto del denaro dovuto in favore di che avrebbe gestito il Persona_3
loro denaro unitamente ad altri investimenti. Secondo l'appellante il tribunale avrebbe errato nell'escludere la prova dell'accordo tra la Per_1
e i figli per tale modalità di pagamento, senza considerare l'atteggiamento processuale di non-contestazione assunto in prime cure dall'opposta in prime cure, che si era limitata ad eccepire che Per_3
non aveva provveduto ad alcun pagamento.
Il motivo è infondato.
Si esclude che le difese di parte opposta nel giudizio di primo grado possano essere qualificate come non-contestazione ai sensi dell'art. 115
c.p.c., atta ad integrare la prova di un fatto in quanto, appunto, non specificamente contestato: in disparte che “l'accordo” non è un fatto ma un concetto con valenza giuridica, e come tale insuscettibile di non- contestazione, che può riguardare soltanto circostanze di fatto, decisivo
è rilevare che l'opposta aveva richiamato e prodotto, nel giudizio di opposizione, anche la scrittura del 27/2/2007, specificamente riguardante la voce di credito di € 420.403,77 ove aveva Per_1
scritto che sarebbe stata sua intenzione versare ai figli , e CP_1 CP_3
la somma di € 420.403,77 ciascuno a mezzo di giroconto sulle CP_2
somme da lei a suo tempo consegnate in gestione finanziaria a
[...]
ma che ciò non era stato possibile, atteso che Per_3 Per_3
aveva utilizzato diversamente tali suoi denari. Da tale dichiarazione emerge che sul presupposto che le somme già versate a Per_1
perché le investisse erano disponibili, ne avrebbe disposta la Per_3
destinazione al pagamento dei crediti dei figli, non già che i figli avessero concordato con la madre che le somme da lei dovute fossero consegnate a per loro conto;
il suo contenuto, è del tutto Persona_3
incompatibile con la tacita ammissione, da parte di di CP_1
essersi accordata con la madre per il pagamento del debito mediante versamenti a e osta pertanto alla configurabilità della non- Per_3
contestazione ai sensi dell'art. 115 c.p.c., che deve venire in rilievo dal complesso delle deduzioni difensive della parte, piuttosto che dalla letterale dichiarazione di contestare quanto allegato dalla controparte.
Corretta risulta pertanto la decisione del tribunale laddove ha ritenuto non dimostrato un accordo tra e i figli , e Per_1 CP_1 CP_3 CP_4
per il pagamento mediante giroconti a
[...] Per_3
Sostiene poi l'appellante che il tribunale avrebbe erroneamente ritenuto non raggiunta la prova del pagamento di detta modalità di pagamento, con effetto estintivo del debito vantato da CP_1
Richiama, a sostegno, gli atti del giudizio svoltosi tra , Per_1 CP_1
e contro e in particolare la CP_3 Controparte_4 Persona_3
comparsa di costituzione di e figli in grado d'appello, dove Per_1
in più punti è menzionato, come effettuato, il versamento dell'importo in oggetto in favore di con accredito a e dove CP_5 Per_3
è anche richiamata una scrittura di di data 20/4/2005, che si Per_3
dichiarava detentore della somma complessiva di € 1.258.651,00, con conferma in calce di CP_1
Orbene, in merito alla valenza probatoria delle deduzioni contenute in un atto processuale, si rammenta in primo luogo l'insegnamento della
S.C. secondo cui Pur essendo vero che le ammissioni contenute nella comparsa di risposta - così come in uno degli atti processuali di parte indicati dall'art. 125 c.p.c. - siccome facenti parte del processo, possono assumere anche il carattere proprio della confessione giudiziale spontanea, alla stregua di quanto previsto dagli artt. 228 e 229 c.p.c., è tuttavia necessario che la comparsa, affinché possa produrre tale efficacia probatoria, sia stata sottoscritta dalla parte personalmente, con modalità tali che rivelino inequivocabilmente la consapevolezza delle specifiche dichiarazioni dei fatti sfavorevoli contenute nell'atto.
Conseguentemente, è inidonea a tale scopo la mera sottoscrizione della procura scritta a margine o in calce che, anche quando riportata nel medesimo foglio in cui è inserita la dichiarazione ammissiva, costituisce atto giuridicamente distinto, benché collegato (v. CASS. 24539/2016;
CASS. 6192/2014; CASS. 26686/2005).
Nel caso in esame, la comparsa di risposta in quel giudizio non era sottoscritta da la quale aveva soltanto sottoscritto il Per_1
conferimento di delega al difensore, per cui è da escludere la valenza confessoria delle dichiarazioni ivi contenute.
Nulla di rilevante può poi desumersi dalla dichiarazione di sottoscritta per conferma da del 20/4/2005 e Per_3 CP_1
in particolare non può desumersi da detto scritto l'ammissione di
[...]
sul fatto che fosse detentore per suo conto (a CP_1 Persona_3
fine investimenti) anche dell'importo per cui è causa, in quanto compreso nella maggiore somma ivi esposta, in mancanza di riferimenti specifici;
d'altronde, neppure la relazione di Ctu svolta in quel giudizio aveva riscontrato il giroconto in oggetto, il cui importo infatti non figura né nella tabella dei versamenti eseguiti da né in quelli eseguiti da CP_1
a Risultano poi privi di significato gli altri Per_1 Per_3
elementi addotti dall'appellante, quali la qualifica professionale di
[...]
e il rapporto, sfociato in matrimonio, con il suo legale CP_1
dell'epoca avv. , oltre che la posizione processuale assunta dai CP_6
chiamati in giudizio (che si è limitata dedurre sulla CP_5
domanda di divisione senza nulla dire in ordine al credito verso la sorella
) ed (rimasto contumace). Parte_1 Controparte_4 Decisiva per vanificare qualsiasi valenza indiziante degli elementi addotti dall'appellante è la già richiamata ricognizione del 27/2/2007, attestante la persistenza del debito nei confronti (anche) di
[...]
accompagnata dalla negazione della scrivente CP_1 Per_1
dell'accredito a della somma dovuta alla FI . Per_3 CP_1
Nel terzo motivo di appello lamenta l'erroneità Parte_1
della sentenza nel punto relativo agli interessi sulle dovute a , come CP_1
determinati nel monitorio, confermato, in conformità con i riconoscimenti di debito di dianzi citati, per cui sull'importo Per_1
di € 306.517,17 erano calcolati gli interessi al 5% dal 15/2/2005 e sull'importo di € 420.403,77 al 5% con decorrenza 27/2/2007.
Tale motivo di appello risulta fondato.
Il credito azionato in via monitoria da come detto, trae CP_1
origine dall'accordo di divisione dell'eredità di da tale Persona_2
accordo nasceva l'obbligo di di pagare (anche) a Per_1 [...]
gli importi di € 306.517,77, quale conguaglio su beni, e di € CP_1
420.403,77 quale conguaglio su somme. Nell'accordo divisionale non era stato concordato che su tali somme fossero dovuti dalla debitrice interessi ad un tasso superiore rispetto a quello legale, mentre gli interessi convenzionali, in misura superiore al tasso legale, debbono essere determinati per iscritto, ai sensi dell'art. 1284 c.c..
Premesso che l'obbligazione di pagare gli interessi è autonoma e distinta rispetto a quella di pagamento della sorte, le dichiarazioni di del 15/2/2005 e del 27/2/2007 non costituiscono fonte di Per_1
obbligazione; è da escludere che l'accordo divisionale prevedesse una successiva integrazione unilaterale, atteso che, nel paragrafo “Modalità esecutive”, con riguardo al conguaglio di € 306.517,17 le parti si riservavano di concordare in seguito i tempi e le modalità di pagamento,
e con riguardo al conguaglio di € 420.403,77 si impegnava a Per_1 versare l'importo entro cinque giorni a ciascuno dei figli, con le modalità da essi indicate (frase alla luce della quale resta escluso che l'espressione “con le modalità successivamente da lei indicate”, riportata nella prima parte dell'accordo, alla lettera d), sulla suddivisione di denaro e titoli, si riferisse alla persona di dovendo invece Per_1
ritenersi che la stessa espressione, nella parte riguardante CP_4
sia frutto di un mero refuso, laddove avrebbe dovuto essere
[...]
scritto con le modalità successivamente da lui indicate).
L'assunzione unilaterale dell'obbligo di pagamento degli interessi al tasso ultra-legale non può essere ricondotta all'ambito applicativo dell'art. 1987 c.c., secondo cui la promessa unilaterale di una prestazione non produce effetti obbligatori fuori dei casi ammessi dalla legge, atteso che non si rientra in un caso previsto dalla legge.
Diversamente, potrebbe venire in rilievo l'applicazione dell'art. 1333
c.c., schema di negozio unilaterale in cui, a differenza che nelle ipotesi tassative di promessa unilaterale, l'effetto vincolante è suscettibile di essere eliminato dal rifiuto dell'oblato, possibilità che rende il negozio compatibile con l'esigenza di protezione dell'altrui sfera giuridica, alla base della regola di tassatività delle promesse unilaterali.
Per non incorrere nella violazione di tale regola di tassatività, è però necessario che l'assunzione unilaterale di un obbligo, ai sensi dell'art. 1333 c.c., sia causalmente giustificata, e contenga l'espresso riferimento alla causa dell'attribuzione all'oblato, non meramente ricognitiva;
in particolare è da restare esclusa la causa di liberalità, incompatibile con l'assunzione di un obbligo, e che informa tipicamente la donazione, la quale richiede l'incontro formalizzato dei consensi, mentre è ammesso il negozio unilaterale con effetti rifiutabili, di contenuto atipico, purché sorretto da una causa gratuita economicamente interessata (cfr. CASS.
9500/1987). Orbene, nella fattispecie, non si individua appunto alcuna causa gratuita economicamente interessata, in capo alla dichiarante che Per_1
sorregga e giustifichi l'attribuzione ai suoi creditori degli interessi oltre il tasso legale, che si risolve in un arricchimento della parte creditrice privo di giustificazione, di tal ché l'assunzione unilaterale dell'obbligo in capo a non può considerarsi valido;
sarebbe, come detto, Per_1
incompatibile con l'eventuale causa di liberalità, l'assunzione di un obbligo siffatto.
Per l'effetto, sulle somme dovute da (e, in sua successione, Per_1
dall'ingiunta), sono dovuti gli interessi come per legge, al tasso legale di cui al co. 1 dell'art. 1284 c.c., e, in difetto di domanda, non ai sensi dell'art. 1284 u. co. c.c..
Con l'ultimo motivo di appello eccepisce Parte_1
l'inammissibilità della domanda di pagamento del credito vantato da un coerede al di fuori del giudizio di divisione ereditaria, sostenendo che ai sensi dell'art. 754 co. 2 soltanto il coerede creditore ipotecario sarebbe equiparato al creditore estraneo all'eredità.
Secondo l'art. 754 c.c. gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e dei pesi ereditari personalmente e in proporzione della loro quota ereditaria e ipotecariamente per l'intero.
Il coerede che ha pagato oltre la parte a lui incombente può ripetere dagli altri coeredi solo la parte per cui essi devono contribuire a norma dell'art. 752 c.c., quantunque si sia fatto surrogare nei diritti dei creditori. Il coerede conserva la facoltà di chiedere il pagamento del credito a lui personale e garantito da ipoteca, non diversamente da ogni altro creditore, detratta la parte che deve sopportare come coerede”.
La regola sancita per i debiti del de cuius è quindi quella della ripartizione tra gli eredi in ragione della quota ereditaria di ognuno, quale eccezione alla regola generale della solidarietà passiva, mentre per il credito garantito da ipoteca ciascun coerede soggiace all'esecuzione sul bene ereditario ipotecato, per cui, pur dividendosi tra i coeredi il debito personale, non si divide il vincolo ipotecario.
Qualora creditore sia il coerede, apparentemente il secondo comma della disposizione in esame ne prevede l'equiparazione al creditore terzo solo in presenza di credito garantito da ipoteca (per l'espressione credito a lui personale e garantito da ipoteca); ma l'interpretazione più logica ed equa è quella di ritenere piena tale equiparazione, ponendosi mente a quella che era la disciplina del pagamento dei debiti ereditari nel vigore del precedente codice di commercio, che prevedeva, invece, la solidarietà tra coeredi, e nel vigore della quale si dubitava della facoltà del coerede creditore che fosse ipotecario di agire nei confronti dei coeredi, detratta la parte a suo carico, dubbio poi fugato dalla formulazione della norma attuale, per cui il coerede creditore ipotecario, detratta la quota a proprio carico, assoggetta il bene ipotecato ad esecuzione per intero, come il creditore ipotecario terzo stante l'indivisibilità dell'ipoteca.
Nulla osta quindi a che il coerede creditore non ipotecario agisca nei confronti dei coeredi per la soddisfazione del proprio credito, in proporzione della quota facente carico a ciascuno, così come si è verificato nella fattispecie.
La sentenza va quindi riformata limitatamente alla parte riguardante gli interessi, dovendo, per l'effetto, in accoglimento dell'opposizione, essere revocato il decreto opposto e sostituito con la condanna di al pagamento dell'importo di € 121.153,49 oltre agli Parte_1
interessi al tasso legale dal 15/2/2005 quanto ad € 51.086,20 e dal
20/2/2005 quanto ad € 70.067,29.
Attesa la parziale fondatezza dell'opposizione, per l'apprezzabile differenza tra gli importi pretesi per interessi e quelli dovuti, le spese del giudizio vanno compensate tra le parti per 1/3 e per i rimanenti 2/3 posti a carico dell'opponente, prevalentemente soccombente.
Le spese si liquidano come da dispositivo, ivi comprese quelle della fase monitoria, risultando la domanda monitoria fondata per la sorte e in parte per gli interessi (cfr. CASS. n. 24882/2022, tra le altre, secondo cui, in tema di spese legali del procedimento di ingiunzione, la revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione non costituisce motivo sufficiente per rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio, sicché la valutazione della soccombenza dovrà confrontarsi con il risultato finale della lite anche in relazione a tali spese). Nella liquidazione si applicano gli importi medi per lo scaglione di valore in cui si colloca il credito riconosciuto, come da tabelle in vigore (ex d.m. 147/2022 per i giudizi di primo e secondo grado ed ex d.m. 37/2018 per la fase monitoria).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 334/2024 del Tribunale di Trento
Contrariis rejectis
In parziale accoglimento dell'appello, e in riforma della sentenza appellata, revoca il decreto ingiuntivo opposto, n. 42/201 del tribunale di Trento;
Condanna a pagare a la somma di € Parte_1 CP_1
121.153,49 oltre interessi legali dal 15/2/2005 quanto ad € 51.086,20 e quanto ad € 70.067,29 dal 20/2/2005;
Condanna a restituire a quanto pagato CP_1 Parte_1
in forza della sentenza impugnata in eccedenza rispetto al credito come sopra riconosciuto;
compensa per 1/3 tra le parti le spese della lite e condanna
[...]
a rifondere a i rimanenti 2/3 delle spese stesse, Parte_1 CP_1
frazione che si liquida, per la fase monitoria, in € 270,67 per esborsi ed
€ 1.423,00 quale compenso per la difesa, oltre al rimborso forfettario al
15%, IVA e CPA come per legge, per il primo grado in € 9.000,00 quale compenso per la difesa, oltre al rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge e per il presente grado in € 8.103,00 quale compenso per la difesa, oltre al rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Trento, camera di consiglio del 2/10/2025
Il c. est. Il presidente
Dr.ssa Adriana De Tommaso dr. Paolo Giovanni Demarchi Albengo